Prospettive assistenziali, n. 69, gennaio - marzo 1985
Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
Nel n. 65,
gennaio-marzo 1984, di Prospettive assistenziali abbiamo
riportato il testo dell'istanza presentata al Tribunale per i minorenni di Torino
dai coniugi S.F. e G.M. e dalla loro figlia maggiorenne
S.E., adottata con adozione speciale insieme ad
un'altra ragazza al fine di poter usufruire delle norme transitorie della
legge 4 maggio 1983, norme che non prevedono più la limitazione contenuta nella
precedente legge 5 giugno 1967 n. 431 circa la non instaurazione di rapporti di
parentela tra l'adottato con adozione speciale ed i parenti collaterali (zii,
cugini, ecc.) degli adottanti.
Come risulta dal provvedimento che pubblichiamo, il Tribunale
per i minorenni di Torino ha sollevato eccezione di illegittimità
costituzionale in merito all'art. 79 della legge 4 maggio 1983 n. 184, «nella parte in cui non prevede la possibilità di
estensione degli effetti della adozione di cui alla stessa legge agli adottati
ai sensi della legge 5 giugno 1967 n. 431».
Ricordiamo
nuovamente che le norme transitorie della legge 4
maggio 1983 n. 184 sono applicabili solo fino al 31 maggio 1986.
Testo del provvedimento
Il Tribunale per i minorenni di
Torino riunito in camera di consiglio nella persona di dott. Piercarlo Pazè, Presidente;
dott. Livio Pepino, Giudice estensore; dott. Lorenza Musso, Giudice onorario; dott. Virginio Oddone,
Giudice onorario;
Visti gli atti relativi a
S.E. (n. Torino il 19-41959) e S.A. (n. Milano il 30-7-1966); osserva:
1. Con ricorso 11 gennaio 1984 S.F.
e G.M. hanno richiesto, ai sensi dell'art. 79 legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'estensione degli effetti della adozione, come disciplinata
dalla legge ora richiamata, nei confronti delle proprie figlie S.E. e S.A., adottate con adozione speciale ex art. 314/24 c.c., in forza del decreto 28-29 marzo 1968 Tribunale
Minorenni Torino. Il ricorso è stato sottoscritto altresì da S.E., ormai maggiorenne, sia a
titolo di adesione rispetto alla richiesta dei genitori sia a titolo di
prestazione del consenso richiesto dal comma 3° del citato art. 79. I ricorrenti,
premessa la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per la estensione degli effetti della adozione, hanno sostenuto
la applicabilità alla loro situazione dell'istituto citato, nonostante il
richiamo del 1° comma dell'art. 79 ai soli «affiliati o adottati ai sensi dell'art.
291 c.c.», in base alle seguenti considerazioni:
- gli effetti della adozione
ex legge 184/1983 sono più estesi di quelli ex legge 431/1967 (artt. 314/2 e seguenti c.c.) in quanto, mentre con l'art.
27 legge 184/1983 l'adozione conferisce in modo completo lo status di figlio
legittimo, con l'art. 314/25 c.c. tale status - pur conseguente al decreto di adozione speciale - subiva una consistente limitazione per
il mancato instaurarsi di «rapporti di parentela tra l'adottato ed i parenti
collaterali degli adottanti» (art. 314/26 comma 1° ul.
parte c.c.);
- la minor tutela accordata al figlio adottivo dalla adozione «speciale» rispetto alla adozione ex legge
184/1983 rende utile ed opportuno (sotto il profilo morale ed altresì sotto
quello economico-patrimoniale) che gli effetti di quest'ultima
possano essere estesi agli adottati ex art. 314/2 e segg. c.c. al pari che agli affiliati ed agli adottati ex art. 291 c.c.;
- la mancata espressa previsione
nell'art. 79 legge 184/1983 degli adottati ex artt. 314/2 e segg. c.c. non è
di ostacolo alla applicazione anche ad essi dell'istituto ivi previsto data la
«natura transitoria della norma che, palesemente, tende a sanare situazioni
diverse tra fanciulli già senza famiglia e che ne hanno trovata una».
In subordine, per il caso di ritenuta inapplicabilità
alla fattispecie del citato art. 79, i ricorrenti hanno prospettato eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma per
contrasto con gli artt. 3, 30 e 31 Costituzione.
2. È infatti pacifica la
sussistenza dei requisiti di fatto previsti dall'art. 79 legge 184/1983 per
l'estensione degli effetti dell'adozione:
- i coniugi S. sono uniti in matrimonio da oltre tre
anni, non sono separati neppure di fatto ed hanno una
differenza di età con entrambe le figlie nell'arco compreso tra i 18 e i 40 anni;
- essi posseggono inoltre la
«idoneità ad essere genitori» richiesta dall'art. 6 comma 1° legge 184/1983:
non v'è sul punto necessità di dispone specifiche indagini ai sensi del comma
2° dell'art. 79 e dell'art. 59 stessa legge, essendo indagine sufficiente
l'audizione di E. e A. - ormai entrambe maggiorenni (il compimento del 18° anno
di A. è intervenuto nel corso della procedura) - le quali hanno riferito della
positività della propria esperienza con i genitori adottivi;
- sia E, che A. hanno prestato
il consenso previsto dalla legge e non esistono altre persone di cui sia
richiesto l'assenso o l'audizione;
- l'estensione degli effetti della adozione
prevista dalla legge 184/1983 risponde all'interesse di E. e A., come
convincentemente esposto dai ricorrenti, sia sotto il profilo morale che sotto
quello economico-patrimoniale.
3. Oggetto della decisione del Tribunale è, dunque,
la questione di diritto della applicabilità o meno
alla fattispecie dell'art. 79 legge 184/1983, stante la mancata indicazione in
detta norma dei figli adottivi ex art. 314/2 e segg. c.c. come
possibili beneficiari della estensione degli effetti della «nuova» adozione.
È da dir subito che l'omessa menzione, nell'art. 79
legge 184/1983, della adozione ex legge 431/1967 non
può essere determinata da una automatica estensione ad essa degli effetti
della «nuova adozione». È vero, infatti, che la adozione
prevista dalla legge 184/1983 si pone come perfezionamento e compimento della
«adozione speciale» senza alcuna soluzione di continuità con essa, ma è vero
del pari che - in assenza di esplicite disposizioni in tal senso - non è consentito
all'interprete (oltre che di dubbia legittimità costituzionale) ricollegare ad
un istituto giuridico, al di fuori della volontà degli interessati,
conseguenze diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel
momento in cui di tale istituto si è fatta applicazione.
Ciò posto, la diversità di trattamento riservata agli
adottati ex legge 431/1967 rispetto agli affiliati e agli adottati ex art. 291
c.c. da una disciplina che prevede solo per questi ultimi l'estensione degli
effetti della «nuova» adozione è di tutta evidenza: basti pensare alla
circostanza - già ricordata - che affiliati ed adottati ex art. 291 c.c., una volta esperita la
procedura di cui all'art. 79 legge 184/1983, assumono in toto lo status di figli legittimi, mentre questa possibilità è preclusa
agli adottati ex legge 431/1967, i quali - pur avendo assunto sin ab initio lo
stato di figli legittimi - restano nella impossibilità di estendere questo status anche ai rapporti con i parenti
collaterali degli adottanti (vds. art.
314/26 comma 1°, parte 2a c.c.). Egualmente evidente è la mancanza di ragioni
giustificatrici di questa disparità di trattamento, ché
anzi è proprio la situazione giuridica più favorevole antecedentemente alla
entrata in vigore della legge 184/1983 ad essere discriminata dalla nuova disciplina.
Senza dilungarsi oltre sul punto ritiene il collegio che le osservazioni
esposte evidenzino un consistente sospetto di
incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. del citato art. 79 legge
184/1983 nella parte in cui non prevede la possibilità di estensione degli
effetti della adozione prevista nella stessa legge - ricorrendone le condizioni
di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 - altresì nei confronti degli adottati ex legge
431/1967.
La rilevata disparità di trattamento, oltre che
contrastante con il generale principio di uguaglianza,
sembra urtare altresì con gli artt. 30 comma 3° e 31
comma 2° Cost. sotto il profilo della insufficiente (e
comunque comparativamente ridotta) tutela accordata ai minori inseriti in una
famiglia in forza di adozione speciale ex legge 431/ 1967. Ritiene il collegio
trattarsi di possibile profilo di incostituzionalità
autonomo oltre che - evidentemente - ulteriore sottolineatura della violazione
del principio di eguaglianza di cui si è detto in precedenza.
4. Prima di concludere nel
senso della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio
dà competenza, resta a valutare la rilevanza della questione: non già sotto il
profilo della incidenza sulla fattispecie in esame (che non richiede
dimostrazione), ma sotto il profilo della possibilità di dare alla questione
soluzione razionale e adeguata in sede interpretativa. Si tratta, in sostanza,
di esaminare se non sia possibile, ricorrendo ad analogia ex art. 12 comma 2° preleggi, interpretare l'art. 79
legge 184/1983 nel senso che l'estensione degli effetti della adozione ivi
prevista opera anche nei confronti degli adottati ex legge 431/1967, ancorché
non espressamente menzionati dalla norma. Il quesito deve, ad avviso del
collegio, avere risposta negativa, e ciò per difetto non della «somiglianza»
tra l'ipotesi de qua e quelle
contemplate nell'art. 79 comma 1° (sussiste certamente sotto questo profilo l'eadem ratio) ma del coessenziale presupposto della «impossibilità di decidere
la controversia con una precisa disposizione» (l'art. 79 è infatti
disposizione suscettibile di applicazione al caso di specie; il suo vizio non
riguarda la precisione ma la - sospetta - legittimità costituzionale).
Consegue a quanto sin qui esposto che la questione
sollevata dai ricorrenti è ammissibile e rilevante sì che deve essere disposta
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le decisioni di
competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale per i minorenni di Torino:
1) dichiara non manifestamente infondata la questione
di incostituzionalità dell'art. 79 legge 4 maggio
1983, n. 184 nella parte in cui non prevede la possibilità di estensione degli
effetti della adozione di cui alla stessa legge agli adottati ai sensi della
legge 5 giugno 1967, n. 431 (artt. 314/2 ss. c.c.), in relazione agli artt. 3 comma 1°, 30 comma 3° e 31 comma 2° Costituzione;
2) dispone la trasmissione degli atti del presente
procedimento alla Corte Costituzionale per la decisione in merito alla
questione sollevata;
3) sospende il presente procedimento sin visto
l'esito del giudizio di costituzionalità;
4) manda alla cancelleria per le notificazioni,
comunicazioni e le altre forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23, comma 4°, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Torino,
15 ottobre 1984
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