Prospettive assistenziali, n. 70, aprile - giugno 1985

 

 

AFFIDAMENTI FAMILIARI A SCOPO EDUCATIVO DI MINORI HANDICAPPATI: UNA IMPORTANTE DELIBERA

 

 

Fra i numerosi affidamenti familiari a scopo educativo effettuati dal Comune di Torino, ve ne sono alcuni di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicaps fisici o psi­chici, riconosciuti invalidi al 100 per 100 dalle apposite Commissioni sanitarie.

Alle famiglie affidatarie che accolgono questi minori, il Comune di Torino ha deliberato (v. la seconda parte del documento che riportiamo) la predisposizione di alcuni interventi economici e sociali molto importanti.

 

 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

 

Con deliberazione del Consiglio comunale in data 14 settembre 1976 (doc. 1398) venivano in­dicate le priorità degli interventi sociali a favore di minori, anziani ed handicappati ed istituiti i servizi di affidamento familiare e delle comunità alloggio (1).

Questi due servizi consentono di evitare il ri­covero in istituto dell'assistito allorché si renda necessario un allontanamento dal nucleo di ori­gine e allorché siano stati inutilmente esperiti gli altri interventi (messa a disposizione dei ser­vizi primari di supporto alle famiglie, assistenza domiciliare e infermieristica, assistenza econo­mica).

Lo sviluppo di tali servizi ha fatto registrare una progressiva diminuzione del numero di rico­veri in istituto a carico dell'Amministrazione co­munale.

Particolare sviluppa ha acquistato l'affidamen­to di minori, anziani ed handicappati effettuato tramite famiglie, coppie o persone singole e nu­clei parafamiliari: dal 1977 ad oggi, infatti sono stati avviati n. 819 affidamenti, di cui n. 344 tut­tora in corso (dei quali n. 138 affidamenti di mi­nori, n. 11 di handicappati, n. 12 di anziani e n. 83 di minori di competenza provinciale).

Con deliberazione assunta dal Consiglio comu­nale in data 5 aprile 1984 n. mecc. 8403719/19 è previsto per le famiglie, persone o gruppi para­familiari, un sussidio a titolo assistenziale - ver­sato a favore dell'assistito - di L. 346.000 men­sili, con possibilità di variazione del 30% per cia­scun soggetto affidato, in base alle esigenze sin­gole del caso.

Considerato l'aumento del costo della vita nell'anno 1984, appare opportuno rivedere l'im­porto di detto sussidio, come previsto espressa­mente dalla deliberazione istitutiva (doc. 1398) a partire dal 1° luglio 1985, considerando un incre­mento del medesimo nella misura del 7% circa, pari al tasso programmato di inflazione.

In conseguenza di quanto sopra si propone che il sussidio venga elevato dalle attuali L. 346.000 a L. 370.000 mensili, con possibilità di variazio­ne in più o in meno, del 30% per ciascun sogget­to affidato minore o anziano, o del 60% per cia­scun soggetto affidato handicappato in base alle valutazioni espresse dai Servizi socio-assisten­ziali territoriali per ogni singolo caso.

Per i minori non deambulanti e/o non autosuf­ficienti a causa di handicaps fisici o psichici rico­nosciuti invalidi al 100% dalle apposite commis­sioni sanitarie provinciali previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi, quindi diritto all'in­dennità o all'assegno di accompagnamento, si propone che il sussidio mensile erogato dal Co­mune di Torino venga maggiorato del 100% e che l'indennità o l'assegno di accompagnamento, pre­visti dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. n. 1, vengano attribuiti integralmente agli affidatari.

Il Comune di Torino inoltre potrà anticipare agli affidatari, in forma di prestito (ved. delibe­razione n. 8309600/19 - 14 febbraio 1984), su espressa richiesta dei medesimi, l'importo dell'indennità di accompagnamento prima che sia disposta la liquidazione della stessa da parte dello Stato e rimborserà tutte le spese, preventi­vamente concordate con i Servizi sociali, che gli affidatari sosterranno per visite mediche, tratta­menti e interventi specialistici in Italia e all'este­ro, per ausilii o protesi non fornite o non rimbor­sate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Anche nei casi in cui í minori suddetti, dichia­rati adottabili, vengano adottati dagli affidatari, si potrà in via eccezionale continuare a corrispon­dere le prestazioni suddette, che dovranno, però, essere disposte con appositi atti deliberativi caso per caso.

La Giunta municipale, ravvisata l'opportunità di provvedere secondo la relazione che precede, con voti unanimi, propone al Consiglio comunale di approvare con decorrenza 1° luglio 1985 gli aumenti dei sussidi accordati a totale favore de­gli assistiti, per l'affidamento dei medesimi a vo­lontari, e i nuovi interventi come precisato in narrativa.

La maggior spesa derivante da tale aumento, che si presume ammonti complessivamente per l'anno 1985, a L. 27.750.000 trova capienza sui fondi opportunamente impegnati con provvedi­mento deliberativo n. mecc. 8416076/19, e preci­samente per:

a) L. 26.000.000 al capitolo del Bilancio 1985 corrispondente al cap. 757/1 del Bilancio 1984 «affidamenti -ed inserimenti di minori». Impegno n. 3392. La spesa è finanziata da contributo regio­nale derivante alla Città dalla USL 1/23 Torino ed iscritto al cap. di entrata del Bilancio 1985 corri­spondente al capitolo n. 109 del Bilancio 1984 (USL 1/23 Torino - Fondo per la Gestione dei servizi Socio-assistenziali L.R. 20/82);

b) L. 1.750.000 al capitolo del Bilancio 1985 cor­rispondente al capitolo 757/2 del Bilancio 1984 «affidamenti ed inserimenti di inabili ed invalidi». Impegno n. 3393.

Il presente provvedimento non comporta, quin­di, ulteriore impegna di spesa.

 

 

(1) Cfr. Prospettive assistenziali, n. 35, luglio-settembre 1976.

 

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