Prospettive assistenziali, n. 70, aprile - giugno 1985
AFFIDAMENTI FAMILIARI A SCOPO
EDUCATIVO DI MINORI HANDICAPPATI: UNA IMPORTANTE DELIBERA
Fra i
numerosi affidamenti familiari a scopo educativo effettuati dal Comune di
Torino, ve ne sono alcuni di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a
causa di handicaps fisici o psichici, riconosciuti
invalidi al 100 per 100 dalle apposite Commissioni
sanitarie.
Alle
famiglie affidatarie che accolgono questi minori, il Comune di Torino ha
deliberato (v. la seconda parte del documento che riportiamo) la predisposizione
di alcuni interventi economici e sociali molto
importanti.
TESTO
DELLA DELIBERAZIONE
Con deliberazione del Consiglio comunale in data 14
settembre 1976 (doc. 1398) venivano indicate le priorità degli interventi
sociali a favore di minori, anziani ed handicappati ed istituiti i servizi di affidamento familiare e delle comunità alloggio (1).
Questi due servizi consentono di evitare il ricovero
in istituto dell'assistito allorché si renda
necessario un allontanamento dal nucleo di origine e allorché siano stati
inutilmente esperiti gli altri interventi (messa a disposizione dei servizi
primari di supporto alle famiglie, assistenza domiciliare e infermieristica,
assistenza economica).
Lo sviluppo di tali servizi ha fatto registrare una
progressiva diminuzione del numero di ricoveri in istituto a carico
dell'Amministrazione comunale.
Particolare sviluppa ha acquistato l'affidamento di
minori, anziani ed handicappati effettuato tramite famiglie, coppie o persone
singole e nuclei parafamiliari: dal 1977 ad oggi, infatti
sono stati avviati n. 819 affidamenti, di cui n. 344 tuttora in corso (dei
quali n. 138 affidamenti di minori, n. 11 di handicappati, n. 12 di anziani e
n. 83 di minori di competenza provinciale).
Con deliberazione assunta dal Consiglio
comunale in data 5 aprile 1984 n. mecc. 8403719/19 è previsto per le famiglie, persone o
gruppi parafamiliari, un sussidio a titolo
assistenziale - versato a favore dell'assistito - di L.
346.000 mensili, con possibilità di variazione del 30% per ciascun soggetto
affidato, in base alle esigenze singole del caso.
Considerato l'aumento del costo della vita nell'anno
1984, appare opportuno rivedere l'importo di detto sussidio, come previsto
espressamente dalla deliberazione istitutiva (doc. 1398) a
partire dal 1° luglio 1985, considerando un incremento del medesimo
nella misura del 7% circa, pari al tasso programmato di inflazione.
In conseguenza di quanto sopra si propone che il
sussidio venga elevato dalle attuali L. 346.000 a L. 370.000 mensili,
con possibilità di variazione in più o in meno, del 30% per ciascun soggetto
affidato minore o anziano, o del 60% per ciascun soggetto affidato
handicappato in base alle valutazioni espresse dai Servizi socio-assistenziali
territoriali per ogni singolo caso.
Per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti
a causa di handicaps fisici o psichici riconosciuti
invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie
provinciali previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi, quindi diritto
all'indennità o all'assegno di accompagnamento, si propone che il sussidio
mensile erogato dal Comune di Torino venga maggiorato del 100% e che
l'indennità o l'assegno di accompagnamento, previsti dalla legge 11 febbraio
1980 n. 18 art. n. 1, vengano attribuiti integralmente
agli affidatari.
Il Comune di Torino inoltre potrà anticipare agli affidatari, in forma di prestito (ved.
deliberazione n. 8309600/19 - 14 febbraio 1984), su
espressa richiesta dei medesimi, l'importo dell'indennità di accompagnamento
prima che sia disposta la liquidazione della stessa da parte dello Stato e
rimborserà tutte le spese, preventivamente concordate con i Servizi sociali,
che gli affidatari sosterranno per visite mediche,
trattamenti e interventi specialistici in Italia e all'estero, per ausilii o protesi non fornite o non rimborsate dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Anche nei casi in cui í minori suddetti, dichiarati
adottabili, vengano adottati dagli affidatari,
si potrà in via eccezionale continuare a corrispondere le prestazioni
suddette, che dovranno, però, essere disposte con appositi atti deliberativi
caso per caso.
La Giunta municipale, ravvisata l'opportunità di
provvedere secondo la relazione che precede, con voti unanimi, propone al
Consiglio comunale di approvare con decorrenza 1° luglio 1985 gli aumenti dei
sussidi accordati a totale favore degli assistiti, per l'affidamento dei
medesimi a volontari, e i nuovi interventi come
precisato in narrativa.
La maggior spesa derivante da tale aumento, che si
presume ammonti complessivamente per l'anno 1985, a L.
27.750.000 trova capienza sui fondi opportunamente impegnati con provvedimento deliberativo n. mecc.
8416076/19, e precisamente per:
a) L.
26.000.000 al capitolo del Bilancio 1985 corrispondente al cap. 757/1 del
Bilancio 1984 «affidamenti -ed inserimenti di minori». Impegno n. 3392. La spesa è finanziata da
contributo regionale derivante alla Città dalla USL
1/23 Torino ed iscritto al cap. di entrata del Bilancio 1985 corrispondente al
capitolo n. 109 del Bilancio 1984 (USL 1/23 Torino - Fondo per la Gestione dei
servizi Socio-assistenziali L.R.
20/82);
b) L. 1.750.000 al capitolo
del Bilancio 1985 corrispondente al capitolo 757/2 del Bilancio 1984
«affidamenti ed inserimenti di inabili ed invalidi». Impegno
n. 3393.
Il presente provvedimento non comporta,
quindi, ulteriore impegna di spesa.
(1) Cfr. Prospettive assistenziali,
n. 35, luglio-settembre 1976.
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