Prospettive assistenziali, n. 70, aprile - giugno 1985
Notizie
BARRIERE
ARCHITETTONICHE E LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE PIEMONTE
Pubblichiamo gli articoli 52
(stralcio) e 87 del testo coordinato della legge della Regione Piemonte 5
dicembre 1977, n. 56 «Tutela e uso del suolo» e successive
modificazioni ed integrazioni con leggi regionali 6 dicembre 1984, n. 61 e n.
62.
Articolo 52
- Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di
costruzione. Adempimenti comunali
In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25
marzo 1982, n. 94, la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente
aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi
90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari,
per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione
ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate
per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
(omissis)
Qualora il Comune non provveda a
fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle
tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale, di
cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della
Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine,
comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria
deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina con proprio decreto, un commissionario per la predisposizione della
deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della
stessa.
L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di
nomina del commissario.
I proventi delle concessioni possono essere
destinati, oltreché agli interventi di cui all'articol0
12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad opere dirette al superamento delle
barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978.
I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma,
possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti
essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti
particolarmente onerosi, nonché agevolazioni per gli interventi edilizi
diretti al superamento delle barriere architettoniche.
Articolo 87 - Regolamenti edilizi e
criteri regionali per l'edificazione
Il regolamento edilizio detta le norme che
disciplinano l'attività edilizia in conformità della presente legge e definisce
la composizione ed il funzionamento della Commissione, che esprime pareri
obbligatori sulle domande di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio.
Ogni Comune deve adottare il regolamento edilizio
entro 25 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il regolamento edilizio è trasmesso alla Regione, che lo approva, con deliberazione della Giunta,
entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo
alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui agli ultimi due
commi del presente articolo.
Decorso il termine, di cui al 2° comma, senza che i
Comuni abbiano provveduto, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento
sostitutivo, delibera il regolamento edilizio.
I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia,
per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non
siano approvati i nuovi regolamenti.
I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino
all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di
cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno due tecnici. La
deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell'articolo 3
della legge 9 giugno 1947, n. 530, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Giunta Regionale, sentiti il parere della
Commissione Consiliare competente e del Comitato Urbanistico Regionale, può
definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei
regolamenti edilizi e per l'edificazione a destinazione residenziale,
commerciale, industriale, artigianale e agricola anche al fine del
contenimento dei costi insediativi e dei costi di costruzione, mediante
l'adozione di opportuni tipi di impianto urbanistici,
di tipologie e componenti edilizi.
Con i suddetti criteri ed indirizzi
sono altresì definite le provvidenze progettuali ed esecutive da
assumere per il raggiungimento di più elevati requisiti di qualità
dell'ambiente edificato e non, con particolare riferimento all'arredo urbano e
del paesaggio, nonché al fine del superamento diffuso delle barriere
architettoniche.
ESAMI
DI LICENZA MEDIA PER ALUNNI HANDICAPPATI
Il D.M.
26.8.1981 aveva portato innovazioni profonde, giudicate positivamente dagli operatori scolastici: l'alunno portatore di handicap
era ammesso a sostenere l'esame di licenza media con prove differenziate
studiate appositamente per lui, in continuità con quanto aveva svolto nel corso
dell'iter scolastico.
Con il D.M.
10.12.1984 sono stati impartiti nuovi criteri orientativi per le prove di esame di licenza media per gli alunni handicappati che
potrebbero essere interpretati in modo restrittivo dai consigli di classe.
Riportiamo
il testo della lettera inviata dal C.S.A. al
Ministero della pubblica istruzione e copia dell'interrogazione presentata il
20 marzo u.s. su sollecitazione del C.S.A. dall'On.
Angela Migliasso e da altri Parlamentari del PCI.
Lettera inviata ai
Ministro della pubblica istruzione
Signor
Ministro,
avevamo accolto con viva soddisfazione l'emanazione della
legge n. 326/84 che all'art. n. 14 aboliva il riferimento all'art. n. 102 del
R.D. 653 del 1925 sui diplomi di licenza media degli
alunni portatori di handicap.
Ci ha quindi sorpresi e
delusi la lettura del D.M. 10.12.1984 trasmesso con circolare ministeriale n.
386 del 13.12.1984.
Mentre ci pare estremamente
positivo il richiamo esplicito fatto dalla circolare suddetta ad una
programmazione educativa e didattica ispirata al criterio della massima individualizzazione,
temiamo che alcune affermazioni contenute nella circolare in oggetto potrebbero
suggerire ai consigli di classe la non ammissione agli esami di licenza media
di quegli alunni handicappati che non abbiano acquisito «un livello di maturazione
e di apprendimento riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media».
Questa affermazione pare in netto contrasto con la
legislazione che si è sviluppata nel senso di una sempre più completa
integrazione scolastica dei portatori di handicap.
In particolare si differenzia nettamente da alcune affermazioni contenute nel documento conclusivo
della Commissione ministeriale per l'integrazione degli alunni portatori di
handicap da Lei presieduta nel 1975, principi largamente condivisi da
operatori scolastici e da associazioni di tutela degli handicappati.
La relazione conclusiva della Commissione sopra
citata sottolineava che «il superamento di qualsiasi forma di emarginazîone degli handicappati
passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da
poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo
sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da
parte dei bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete
culturali comuni».
Ci pareva più rispettosa dei diritti e della diversità del portatore di handicap il D.M. 26 agosto
1981 che faceva riferimento a prove d'esame idonee a valutare «il progresso dell'allievo in rapporto alle
sue potenziali attitudini e al livello di partenza» e che viene superato
dal decreto ministeriale in oggetto.
Vorremmo infine ricordare che il diploma di licenza
media è indispensabile ai portatori di handicap per accedere
al lavoro anche in mansioni di tipo generico (vedi le delibere del Comune di
Torino e dell'USL 1/23 per l'assunzione di insufficienti mentali).
Siamo certi che non è Suo
intendimento impedire la normale conclusione dell'iter scolastico degli alunni
handicappati con la non ammissione di molti ragazzi alle prove d'esame di
licenza media, Le chiediamo quindi di diramare una circolare esplicativa con
una connotazione cognitivistica meno marcata che
suggerisca agli insegnanti un'interpretazione positiva della circolare in
oggetto.
Le siamo grati per l'attenzione che vorrà riservare
alla presente e confidiamo nella sua sensibilità per
un intervento efficace e risolutivo.
Interrogazione parlamentare al Ministro
della pubblica istruzione
Per
sapere - considerato che:
il decreto ministeriale 10 dicembre 1984, trasmesso
con circolare ministeriale n. 386 del 13 dicembre 1984, può consentire ai
consigli di classe la non ammissione agli esami di licenza media degli alunni
handicappati che non abbiano acquisito «un livello di maturazione e di apprendimento
riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media»;
la frequenza di scuole comuni da parte di ragazzi
handicappati non può implicare il raggiungimento di mete educative e culturali
comuni; per i portatori di handicap, pur inseriti nelle scuole comuni, vengono
adottati particolari metodi didattici e programmi differenziati, anche in
sostituzione parziale di alcune discipline e quindi diverse dai generali
programmi della scuola; il diploma di licenza media è indispensabile ai
portatori di handicap per accedere al lavoro anche in mansioni di tipo
generico -:
i motivi per cui si è ritenuto necessario modificare
con il decreto ministeriale 10 dicembre 1984 il precedente decreto ministeriale
26 agosto 1981 che prevedeva la sostituzione parziale o totale di alcune
discipline, con attività integrative di sostegno e che suggeriva «prove di
esame differenziate coerenti con gli insegnamenti impartiti ed idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e
al livello di partenza»;
se non ritiene opportuno intervenire con una circolare
esplicativa più rispettosa dei diritti e della diversità del portatore di
handicap.
REGIONE VALLE D'AOSTA: MESSA A DISPOSIZIONE DI AUSILI
NON PREVISTI DAL NOMENCLATORE NAZIONALE
Segnaliamo
che in data 16 luglio 1984 la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha
approvato la seguente delibera:
La Giunta regionale
- visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
- visto il decreto ministeriale 30 maggio 1984,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14
giugno 1984, concernente: «Approvazione del nomenclatore-tariffario delle
protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa»;
- visto l'art. 3 del decreto del
Ministro della Sanità 2 marzo 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80
del 21 marzo 1984;
- ritenuta la necessità di emanare una specifica
direttiva all'U.S.L. sulla fornitura straordinaria di presidi e ausili, da
erogare agli aventi diritto, non previsti nel nomenclatore-tariffario
delle protesi;
- viste le indicazioni fornite con
lettera in data 29 marzo 1984 (prot. n. 3045), dalla regione
Lazio, capo-fila delle regioni per la trattazione della materia;
- viste le proposte formulate in
merito dall'U.S.L. della Valle d'Aosta;
- ad unanimità di voti favorevoli, delibera
1) l'U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata a
fornire ai propri assistibili, a titolo definitivo e gratuitamente, secondo i
criteri e le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della Sanità 2
marzo 1984, i seguenti presidi e ausili non previsti dal
nomenclatore-tariffario nazionale delle protesi:
- cannule per laringoctomizzati;
- cateteri;
- prodotti per riparare l'incontinenza;
- corsetti tipo «CAMP» e
corsetti steccati;
- cuscini antidecubito;
2) l'U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata a
fornire ai propri assistibili, con atto del Presidente
del Comitato di gestione, in uso gratuito e con l'impegno della restituzione,
con i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Sanità 2
marzo 1984, i seguenti ausili:
- letti snodabili;
- materassi antidecubito;
- nebulizzatori e aspiratori per mucoviscidosi o per
gravissime sindromi respiratorie;
- stabilizzatori;
3) l'U.S.L. della Valle d'Aosta può fornire ai propri
assistiti, se possibile in uso gratuito, salva restituzione, con provvedimento
del Comitato di gestione e previo parere favorevole
dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, presidi ed
ausili non previsti nel nomenclatore-tariffario
nazionale né dal presente provvedimento, assolutamente straordinari e
personalizzati che siano dichiarati indispensabili da parte di una struttura
sanitaria pubblica, per la sopravvivenza della persona;
4) l'U.S.L., in relazione al disposto di cui all'articolo 4 del
Decreto del Ministro della Sanità 30 maggio 1984, può erogare in favore degli
invalidi di guerra o per servizio prestazioni protesiche
ed ortopediche non previste dal nomenclatore-tariffario
nazionale né dal presente provvedimento, già concesse sulla base di
disposizioni vigenti.
www.fondazionepromozionesociale.it