Prospettive assistenziali, n. 70, aprile - giugno 1985

 

 

Notizie

 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE E LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE PIEMONTE

 

Pubblichiamo gli articoli 52 (stralcio) e 87 del testo coordinato della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela e uso del suolo» e successive modificazioni ed integrazio­ni con leggi regionali 6 dicembre 1984, n. 61 e n. 62.

 

 

Articolo 52 - Definizione degli oneri di urbanizza­zione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali

 

In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94, la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodi­camente aggiornate, stabilisce le tabelle parame­triche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazio­ni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessio­ni onerose rilasciate per trasformazioni urbani­stiche ed edilizie.

(omissis)

Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrisponde­re in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabi­liti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non su­periore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale ter­mine, nomina con proprio decreto, un commissio­nario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.

L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.

I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltreché agli interventi di cui all'artico­l0 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad opere dirette al superamento delle barriere architetto­niche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978.

I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma, possono stabilire agevolazioni dirette al­la conservazione e ripristino di elementi costrut­tivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonché agevo­lazioni per gli interventi edilizi diretti al supera­mento delle barriere architettoniche.

 

 

Articolo 87 - Regolamenti edilizi e criteri regio­nali per l'edificazione

 

Il regolamento edilizio detta le norme che disciplinano l'attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della Commissione, che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazio­ne urbanistica ed edilizia del territorio.

Ogni Comune deve adottare il regolamento edilizio entro 25 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento edilizio è trasmesso alla Regio­ne, che lo approva, con deliberazione della Giun­ta, entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui agli ultimi due commi del presente articolo.

Decorso il termine, di cui al 2° comma, senza che i Comuni abbiano provveduto, la Giunta Re­gionale, con proprio provvedimento sostitutivo, delibera il regolamento edilizio.

I regolamenti edilizi vigenti alla data di entra­ta in vigore della presente legge conservano ef­ficacia, per quanto non in contrasto con la pre­sente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti.

I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui al­meno due tecnici. La deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell'artico­lo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e succes­sive modificazioni ed integrazioni.

La Giunta Regionale, sentiti il parere della Commissione Consiliare competente e del Comi­tato Urbanistico Regionale, può definire e pro­porre criteri ed indirizzi omogenei per la reda­zione dei regolamenti edilizi e per l'edificazione a destinazione residenziale, commerciale, indu­striale, artigianale e agricola anche al fine del contenimento dei costi insediativi e dei costi di costruzione, mediante l'adozione di opportuni tipi di impianto urbanistici, di tipologie e compo­nenti edilizi.

Con i suddetti criteri ed indirizzi sono altresì definite le provvidenze progettuali ed esecutive da assumere per il raggiungimento di più elevati requisiti di qualità dell'ambiente edificato e non, con particolare riferimento all'arredo urbano e del paesaggio, nonché al fine del superamento diffuso delle barriere architettoniche.

 

 

ESAMI DI LICENZA MEDIA PER ALUNNI HANDICAPPATI

 

Il D.M. 26.8.1981 aveva portato innovazioni profonde, giudicate positivamente dagli operato­ri scolastici: l'alunno portatore di handicap era ammesso a sostenere l'esame di licenza media con prove differenziate studiate appositamente per lui, in continuità con quanto aveva svolto nel corso dell'iter scolastico.

Con il D.M. 10.12.1984 sono stati impartiti nuo­vi criteri orientativi per le prove di esame di licenza media per gli alunni handicappati che potrebbero essere interpretati in modo restritti­vo dai consigli di classe.

Riportiamo il testo della lettera inviata dal C.S.A. al Ministero della pubblica istruzione e copia dell'interrogazione presentata il 20 marzo u.s. su sollecitazione del C.S.A. dall'On. Angela Migliasso e da altri Parlamentari del PCI.

 

Lettera inviata ai Ministro della pubblica istruzione

 

Signor Ministro,

avevamo accolto con viva soddisfazione l'ema­nazione della legge n. 326/84 che all'art. n. 14 aboliva il riferimento all'art. n. 102 del R.D. 653 del 1925 sui diplomi di licenza media degli alunni portatori di handicap.

Ci ha quindi sorpresi e delusi la lettura del D.M. 10.12.1984 trasmesso con circolare ministeriale n. 386 del 13.12.1984.

Mentre ci pare estremamente positivo il richia­mo esplicito fatto dalla circolare suddetta ad una programmazione educativa e didattica ispi­rata al criterio della massima individualizzazio­ne, temiamo che alcune affermazioni contenute nella circolare in oggetto potrebbero suggerire ai consigli di classe la non ammissione agli esa­mi di licenza media di quegli alunni handicappati che non abbiano acquisito «un livello di matura­zione e di apprendimento riconducibile agli obiet­tivi e alle finalità della scuola media».

Questa affermazione pare in netto contrasto con la legislazione che si è sviluppata nel senso di una sempre più completa integrazione scola­stica dei portatori di handicap.

In particolare si differenzia nettamente da al­cune affermazioni contenute nel documento con­clusivo della Commissione ministeriale per l'in­tegrazione degli alunni portatori di handicap da Lei presieduta nel 1975, principi largamente con­divisi da operatori scolastici e da associazioni di tutela degli handicappati.

La relazione conclusiva della Commissione so­pra citata sottolineava che «il superamento di qualsiasi forma di emarginazîone degli handicap­pati passa attraverso un nuovo modo di concepi­re e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando pe­raltro che la frequenza di scuole comuni da par­te dei bambini handicappati non implica il rag­giungimento di mete culturali comuni».

Ci pareva più rispettosa dei diritti e della di­versità del portatore di handicap il D.M. 26 ago­sto 1981 che faceva riferimento a prove d'esame idonee a valutare «il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza» e che viene superato dal decreto ministeriale in oggetto.

Vorremmo infine ricordare che il diploma di licenza media è indispensabile ai portatori di handicap per accedere al lavoro anche in mansio­ni di tipo generico (vedi le delibere del Comune di Torino e dell'USL 1/23 per l'assunzione di insufficienti mentali).

Siamo certi che non è Suo intendimento impe­dire la normale conclusione dell'iter scolastico degli alunni handicappati con la non ammissione di molti ragazzi alle prove d'esame di licenza media, Le chiediamo quindi di diramare una cir­colare esplicativa con una connotazione cogniti­vistica meno marcata che suggerisca agli inse­gnanti un'interpretazione positiva della circolare in oggetto.

Le siamo grati per l'attenzione che vorrà riser­vare alla presente e confidiamo nella sua sensi­bilità per un intervento efficace e risolutivo.

 

Interrogazione parlamentare al Ministro della pubblica istruzione

 

Per sapere - considerato che:

il decreto ministeriale 10 dicembre 1984, tra­smesso con circolare ministeriale n. 386 del 13 dicembre 1984, può consentire ai consigli di clas­se la non ammissione agli esami di licenza me­dia degli alunni handicappati che non abbiano acquisito «un livello di maturazione e di appren­dimento riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media»;

la frequenza di scuole comuni da parte di ragazzi handicappati non può implicare il raggiun­gimento di mete educative e culturali comuni; per i portatori di handicap, pur inseriti nelle scuole comuni, vengono adottati particolari me­todi didattici e programmi differenziati, anche in sostituzione parziale di alcune discipline e quin­di diverse dai generali programmi della scuola; il diploma di licenza media è indispensabile ai portatori di handicap per accedere al lavoro an­che in mansioni di tipo generico -:

i motivi per cui si è ritenuto necessario modi­ficare con il decreto ministeriale 10 dicembre 1984 il precedente decreto ministeriale 26 ago­sto 1981 che prevedeva la sostituzione parziale o totale di alcune discipline, con attività inte­grative di sostegno e che suggeriva «prove di esame differenziate coerenti con gli insegnamen­ti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza»;

se non ritiene opportuno intervenire con una circolare esplicativa più rispettosa dei diritti e della diversità del portatore di handicap.

 

 

REGIONE VALLE D'AOSTA: MESSA A DISPOSIZIONE DI AUSILI NON PREVISTI DAL NOMENCLATORE NAZIONALE

 

Segnaliamo che in data 16 luglio 1984 la Giun­ta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la seguente delibera:

 

La Giunta regionale

- visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- visto il decreto ministeriale 30 maggio 1984, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gaz­zetta Ufficiale n. 163 del 14 giugno 1984, concer­nente: «Approvazione del nomenclatore-tariffa­rio delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa»;

- visto l'art. 3 del decreto del Ministro della Sanità 2 marzo 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1984;

- ritenuta la necessità di emanare una speci­fica direttiva all'U.S.L. sulla fornitura straordina­ria di presidi e ausili, da erogare agli aventi di­ritto, non previsti nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

- viste le indicazioni fornite con lettera in data 29 marzo 1984 (prot. n. 3045), dalla regione Lazio, capo-fila delle regioni per la trattazione della materia;

- viste le proposte formulate in merito dall'U.S.L. della Valle d'Aosta;

- ad unanimità di voti favorevoli, delibera

1) l'U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata a fornire ai propri assistibili, a titolo definitivo e gratuitamente, secondo i criteri e le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della Sanità 2 marzo 1984, i seguenti presidi e ausili non previsti dal nomenclatore-tariffario naziona­le delle protesi:

- cannule per laringoctomizzati;

- cateteri;

- prodotti per riparare l'incontinenza;

- corsetti tipo «CAMP» e corsetti steccati;

- cuscini antidecubito;

2) l'U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata a fornire ai propri assistibili, con atto del Presi­dente del Comitato di gestione, in uso gratuito e con l'impegno della restituzione, con i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Sanità 2 marzo 1984, i seguenti ausili:

- letti snodabili;

- materassi antidecubito;

- nebulizzatori e aspiratori per mucoviscidosi o per gravissime sindromi respiratorie;

- stabilizzatori;

3) l'U.S.L. della Valle d'Aosta può fornire ai propri assistiti, se possibile in uso gratuito, sal­va restituzione, con provvedimento del Comita­to di gestione e previo parere favorevole dell'As­sessorato regionale alla Sanità ed Assistenza So­ciale, presidi ed ausili non previsti nel nomencla­tore-tariffario nazionale né dal presente provvedi­mento, assolutamente straordinari e personaliz­zati che siano dichiarati indispensabili da parte di una struttura sanitaria pubblica, per la soprav­vivenza della persona;

4) l'U.S.L., in relazione al disposto di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro della Sanità 30 maggio 1984, può erogare in favore degli in­validi di guerra o per servizio prestazioni prote­siche ed ortopediche non previste dal nomencla­tore-tariffario nazionale né dal presente provve­dimento, già concesse sulla base di disposizioni vigenti.

 

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