Prospettive assistenziali, n. 71,
luglio - settembre 1985
«Siamo, invece, in balia di un sistema; che ogni anno
caccia decine di migliaia di anziani dagli ospedali e
che, non solo nega ad essi le prestazioni sanitarie previste da precise leggi
dello Stato, ma rende cronici molti tra coloro che potrebbero essere
autosufficienti in tutto o in parte.
«Ognuno di noi non ha nemmeno la sicurezza che - quando sarà incapace di difendersi - i propri
familiari, se ci sono, vogliano e siano in grado di tutelare i nostri
interessi. Va anche detto che la non autosufficienza
può durare moltissimi anni; gravissime possono essere le sofferenze.
«Quale soluzione può essere tentata? Una proposta:
la costituzione di "gruppi di autodifesa",
composti da 10-20 persone che si impegnino fra loro se e quando i diritti di
uno dei membri sono violati e l'interessato stesso (ed i suoi familiari) non è
in grado di chiedere l'attuazione dei diritti stessi.
«Si tratta, in sostanza, di una versione attualizzata
della società di mutuo soccorso del secolo scorso.
«Oggi non è più necessario organizzarsi per fornire
ai soci i servizi: tutti hanno diritto - sulla carta
- alle cure sanitarie. Oggi occorre trovare gli strumenti per ottenere che
siano effettivamente assicurate le prestazioni previste dalle leggi vigenti.
«Quanto succede oggi a migliaia di anziani
e anche di adulti (pensiamo a coloro che sono colpiti da gravi lesioni
cerebrali), dimostra, invece, che è possibile trovarsi abbandonato a se stesso
senza sapere il perché. Forse l'istituzione e l'estensione di "gruppi di autodifesa" potrà far crescere la consapevolezza
dei diritti delle persone incapaci di difendersi, persone che oggi - molto
spesso - vivono in condizioni disumane, anche per anni».
Pubblichiamo
ora il testo di una prima bozza dello statuto dell'Associazione
«Gruppo per la mutua difesa dei diritti personali e sociali»,
pregando i lettori di segnalarci le iniziative assunte al riguardo.
A nostro
avviso, una delle caratteristiche fondamentali delle
Associazioni di mutua difesa dovrebbe essere il numero estremamente limitato
(massimo 20) dei soci di ciascuna di esse, al fine di consentire agli associati
stessi di essere al corrente della situazione di tutti i componenti e poter
così intervenire tempestivamente.
Se il numero
degli aspiranti fosse superiore a 20, sarebbe preferibile, a nostro avviso, la
costituzione di altre associazioni.
Per il
motivo sopra indicato sarebbe anche necessario che gli associati risiedessero
nella stessa località o in comuni limitrofi.
BOZZA
DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «GRUPPO PER
Art. 1
È costituita con sede in ......
l'Associazione «Gruppo per la mutua difesa dei diritti personali e sociali».
Art. 2
L'Associazione ha lo scopo di assicurare ai propri
associati la difesa dei diritti personali e sociali nei casi in cui essi siano violati da enti pubblici e privati a condizione che
l'associato stesso non sia in grado, per motivi di salute o di altro genere, di
provvedervi di sua iniziativa.
Art. 3
La difesa dei diritti di cui all'articolo precedente viene effettuata soprattutto mediante l'intervento diretto
degli Associati, intervento che è opportunamente coordinato dagli organi statutari.
In ogni caso la difesa dei diritti dell'Associato
deve essere esercitata in modo che essa risulti non
solo utile per l'interessato, ma anche per tutti i cittadini che si trovano
nella stessa situazione.
Art. 4
I Soci possono concordare con l'Associazione
l'affidamento di compiti specifici (tutela, curatela, esecutore
testamentario, ecc.).
Art. 5
L'Associazione non ha qualificazione partitica,
sindacale e confessionale.
Art. 6
I Soci si distinguono in:
- fondatori - Sono coloro che hanno
partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- ordinari - Per essere ammessi, devono essere
presentati da un altro Socio, accettare lo Statuto e ottenere il parere
favorevole all'ammissione.
I Soci devono essere in regola con il
pagamenta delle quote sociali.
Il numero massimo dei Soci è di venti.
I Soci non possono né appartenere allo stesso nucleo
familiare, anche se costituito di fatto, né essere fra
di loro in rapporto di affinità o di parentela entro il 4° grado.
Si può recedere dall'Associazione mediante lettera
raccomandata al Presidente; tale recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in
corso, purché comunicato almeno tre mesi prima.
Il Socio dimissionario non ha alcun diritto a
rimborsi o risarcimenti.
Art. 7
Gli organi sociali sono
l'Assemblea dei Soci e il Presidente dell'Associazione.
Art. 8
In via ordinaria l'Assemblea dei Soci si riunisce una
volta all'anno su convocazione del Presidente, che ne
fissa l'ordine del giorno.
L'Assemblea dei Soci è convocata inoltre quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli
Associati; essa deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di
convocazione.
In via straordinaria l'Assemblea dei Soci è convocata
nei casi in cui sia necessaria intervenire a difesa
di un Associato.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a
maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà
degli Associati.
In seconda convocazione, che potrà aver
luogo almeno 24 are dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.
I Soci dispongono ciascuno del proprio voto, che
potranno delegare per iscritto e con indicazione
dell'Assemblea cui si riferiscono, a qualsiasi altro Associato.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
L'Assemblea dei Soci:
- delibera l'orientamento generale dell'attività
sociale;
- decide in merito alla difesa degli Associati;
- assume le determinazioni di cui all'art. 4;
- ammette i nuovi Soci;
- nomina il Presidente;
- approva il bilancio;
- determina le quote sociali.
Per le modifiche statutarie è necessaria in prima
convocazione la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi
non prima di 24 ore, la deliberazione è valida con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
In caso di scioglimento l'Assemblea designa a
maggioranza dei presenti o rappresentati uno o più liquidatori che dovranno
realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo a un Comune scelto dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea vengono
firmati dal Presidente.
Le elezioni si fanno e le deliberazioni si prendono per alzata di mano.
Art. 9
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea. Firma gli atti ufficiali e
cura la regolare attività del sodalizio.
Adotta in caso di necessità i provvedimenti necessari
nell'interesse dell'Associazione informandone l'Assemblea nella prima riunione
successiva.
Con firma disgiunta con un Socio appositamente
designato dall'Assemblea, apre ed opera sui conti intestati all'Associazione.
Tiene il registro dei soci e quello relativo alle entrate e uscite.
Art. 10
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono
dar diritta a emolumenti di sorta, salvo il rimborso
delle spese vive sostenute per l'Associazione.
www.fondazionepromozionesociale.it