Prospettive assistenziali, n. 71, luglio - settembre 1985

  Editoriale

 PER LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI MUTUA DIFESA

  Nell'editoriale del n. 64, ottobre-dicembre 1983, di Prospettive assistenziali, dal titolo «I nulla», a proposito delle persone non in grado di difen­dersi, scrivevamo: «Ancora una volta o i citta­dini si organizzeranno per la loro tutela o do­vranno giocoforza subire sulla loro pelle le ca­renze della loro stessa indifferenza. Ciascuno di noi può diventare cronico non autosufficiente; dovrebbe essere curato nel modo più adeguato possibile, senza sopportare sofferenze inutili. Quando - per qualsiasi motivo - uno di noi non è più in grado di provvedere a se stesso (per malattia, infortunio, arteriosclerosi, ecc.) e di­pende interamente da altri, vorrebbe avere la cer­tezza di essere curata (e, se possibile, riabili­tato).

«Siamo, invece, in balia di un sistema; che ogni anno caccia decine di migliaia di anziani dagli ospedali e che, non solo nega ad essi le presta­zioni sanitarie previste da precise leggi dello Stato, ma rende cronici molti tra coloro che po­trebbero essere autosufficienti in tutto o in parte.

«Ognuno di noi non ha nemmeno la sicurezza che - quando sarà incapace di difendersi - i propri familiari, se ci sono, vogliano e siano in grado di tutelare i nostri interessi. Va anche detto che la non autosufficienza può durare moltissimi anni; gravissime possono essere le sofferenze.

«Quale soluzione può essere tentata? Una pro­posta: la costituzione di "gruppi di autodifesa", composti da 10-20 persone che si impegnino fra loro se e quando i diritti di uno dei membri sono violati e l'interessato stesso (ed i suoi familiari) non è in grado di chiedere l'attuazione dei diritti stessi.

«Si tratta, in sostanza, di una versione attualiz­zata della società di mutuo soccorso del secolo scorso.

«Oggi non è più necessario organizzarsi per fornire ai soci i servizi: tutti hanno diritto - sul­la carta - alle cure sanitarie. Oggi occorre tro­vare gli strumenti per ottenere che siano effet­tivamente assicurate le prestazioni previste dalle leggi vigenti.

«Quanto succede oggi a migliaia di anziani e anche di adulti (pensiamo a coloro che sono col­piti da gravi lesioni cerebrali), dimostra, invece, che è possibile trovarsi abbandonato a se stesso senza sapere il perché. Forse l'istituzione e l'e­stensione di "gruppi di autodifesa" potrà far cre­scere la consapevolezza dei diritti delle persone incapaci di difendersi, persone che oggi - molto spesso - vivono in condizioni disumane, anche per anni».

Pubblichiamo ora il testo di una prima bozza dello statuto dell'Associazione «Gruppo per la mutua difesa dei diritti personali e sociali», pre­gando i lettori di segnalarci le iniziative assunte al riguardo.

A nostro avviso, una delle caratteristiche fon­damentali delle Associazioni di mutua difesa do­vrebbe essere il numero estremamente limitato (massimo 20) dei soci di ciascuna di esse, al fine di consentire agli associati stessi di essere al corrente della situazione di tutti i componenti e poter così intervenire tempestivamente.

Se il numero degli aspiranti fosse superiore a 20, sarebbe preferibile, a nostro avviso, la co­stituzione di altre associazioni.

Per il motivo sopra indicato sarebbe anche necessario che gli associati risiedessero nella stessa località o in comuni limitrofi.

 

 

BOZZA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «GRUPPO PER LA MUTUA DIFESA DEI DIRITTI PERSONALI E SOCIALI»

 

Art. 1

È costituita con sede in ...... l'Associazione «Gruppo per la mutua difesa dei diritti personali e sociali».

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di assicurare ai propri associati la difesa dei diritti personali e sociali nei casi in cui essi siano violati da enti pubblici e privati a condizione che l'associato stesso non sia in grado, per motivi di salute o di altro genere, di provvedervi di sua iniziativa.

Art. 3

La difesa dei diritti di cui all'articolo preceden­te viene effettuata soprattutto mediante l'inter­vento diretto degli Associati, intervento che è opportunamente coordinato dagli organi statu­tari.

In ogni caso la difesa dei diritti dell'Associato deve essere esercitata in modo che essa risulti non solo utile per l'interessato, ma anche per tutti i cittadini che si trovano nella stessa si­tuazione.

Art. 4

I Soci possono concordare con l'Associazione l'affidamento di compiti specifici (tutela, curate­la, esecutore testamentario, ecc.).

Art. 5

L'Associazione non ha qualificazione partitica, sindacale e confessionale.

Art. 6

I Soci si distinguono in:

- fondatori - Sono coloro che hanno parteci­pato alla costituzione dell'Associazione;

- ordinari - Per essere ammessi, devono es­sere presentati da un altro Socio, accettare lo Statuto e ottenere il parere favorevole all'am­missione.

I Soci devono essere in regola con il paga­menta delle quote sociali.

Il numero massimo dei Soci è di venti.

I Soci non possono né appartenere allo stesso nucleo familiare, anche se costituito di fatto, né essere fra di loro in rapporto di affinità o di parentela entro il 4° grado.

Si può recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata al Presidente; tale recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, pur­ché comunicato almeno tre mesi prima.

Il Socio dimissionario non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 7

Gli organi sociali sono l'Assemblea dei Soci e il Presidente dell'Associazione.

Art. 8

In via ordinaria l'Assemblea dei Soci si riunisce una volta all'anno su convocazione del Presiden­te, che ne fissa l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci è convocata inoltre quan­do ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli Associati; essa deve aver luogo en­tro trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

In via straordinaria l'Assemblea dei Soci è convocata nei casi in cui sia necessaria interve­nire a difesa di un Associato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione, che potrà aver luogo almeno 24 are dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.

I Soci dispongono ciascuno del proprio voto, che potranno delegare per iscritto e con indica­zione dell'Assemblea cui si riferiscono, a qual­siasi altro Associato.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

L'Assemblea dei Soci:

- delibera l'orientamento generale dell'atti­vità sociale;

- decide in merito alla difesa degli Associati;

- assume le determinazioni di cui all'art. 4;

- ammette i nuovi Soci;

- nomina il Presidente;

- approva il bilancio;

- determina le quote sociali.

Per le modifiche statutarie è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convoca­zione, da tenersi non prima di 24 ore, la delibe­razione è valida con il voto favorevole della mag­gioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazio­ne e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea designa a maggioranza dei presenti o rappresentati uno o più liquidatori che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo a un Comune scelto dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea vengono firmati dal Presidente.

Le elezioni si fanno e le deliberazioni si pren­dono per alzata di mano.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea. Firma gli atti ufficiali e cura la regolare attività del sodalizio.

Adotta in caso di necessità i provvedimenti ne­cessari nell'interesse dell'Associazione infor­mandone l'Assemblea nella prima riunione suc­cessiva.

Con firma disgiunta con un Socio appositamen­te designato dall'Assemblea, apre ed opera sui conti intestati all'Associazione.

Tiene il registro dei soci e quello relativo alle entrate e uscite.

Art. 10

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritta a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'As­sociazione.

 

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