Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985
ATTO
DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN
MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 AGOSTO 1985
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri d'intesa con il Ministro della Sanità
Visto l'art. 9,
quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, in tema di separazione contabile
di spese con finanziamenti a diverso titolo;
Visti gli articoli 22 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, in tema di beneficenza pubblica e relativa attribuzione ai
comuni;
Visto l'art. 6, n. 3, della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, in tema di assistenza
sanitaria e psicopedagogica negli asili nido
comunali;
Vista la legge 29 luglio 1975, n.
405, recante disposizioni per l'istituzione dei consultori familiari;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n.
685, recante disposizioni per la disciplina degli stupefacenti
e delle sostanze psicotrope e per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
degli stati di tossicodipendenza;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n.
698, di scioglimento dell'O.N.M.I. e trasferimento
delle relative funzioni agli enti locali;
Vista la legge 22 maggio 1978, n.
194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria di gravidanza;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.
833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 30 della legge 27
dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui sono previste
attività di rilievo sanitario, connesse con quelle socioassistenziali;
Considerato che in base alla normativa
sopra riportata, con previsione di appositi
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, sono state attribuite agli
enti locali attività d'ordine sanitario in materia sociale;
Rilevato che sussistono esigenze di
carattere unitario nell'azione amministrativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, ai fine
di assicurare un comportamento uniforme nelle richiamate attività di ordine
sanitario in materia sociale;
Considerato altresì che il citato
art. 30 della legge n. 730/83 fa carico alle unità sanitarie
locali di tenere separata contabilità per le funzioni di tipo
socio-assistenziale eventualmente ad esse delegate dagli enti locali o dalle
regioni e province autonome;
Visto in particolare l'art. 5 della
precitata legge n. 833/78, che disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative
regionali e delle province autonome in materia sanitaria;
Sentito il Consiglio sanitario
nazionale;
In conformità alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto
1985;
Decreta:
Art.
1
Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 30
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale
e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano
dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del
cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria
di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in
assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.
Art.
2
Non rientrano tra le attività di
rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali,
le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecantesi, anche se indirettamente finalizzate alla
tutela della salute del cittadino. In particolare, non rientrano tra le
attività di rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali l'assistenza economica in denaro o in natura e
l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative,
i corsi di formazione professionale, gli interventi per l'inserimento e il
reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i
soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente
sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare.
Art.
3
Non grava sul Fondo sanitario
nazionale l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del
bambino di cui all'art. 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovendo
essa rientrare nel contributo che viene annualmente
erogato dal Ministero della sanità in applicazione degli art. 1 e 2 della
richiamata legge n. 1044, e successive modificazioni.
Art.
4
Ai sensi della legge 29 luglio 1975,
n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, l'attività dei consultori è
finanziata mediante l'apposito fondo ripartito dal
Ministero del tesoro.
Gravano, in conseguenza di ciò, sul
Fondo sanitario nazionale i soli oneri delle prestazioni sanitarie, che comunque sarebbero usufruibili dal cittadino in quanto tale,
nonché le attività dirette a:
promuovere la conoscenza dei mezzi atti alla
realizzazione di una procreazione cosciente e responsabile, da finalizzare
anche ad una riduzione progressiva delle richieste di interruzione volontaria
della gravidanza, che non deve essere intesa come mezzo per il controllo delle
nascite;
individuare le situazioni di particolare
rischio.
Art.
5
Non gravano sul Fondo sanitario
nazionale le attività di natura sanitaria già gestite dall'O.N.M.I. e
trasferite alla competenza degli enti locali per effetto della legge 23
dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'ente, in quanto finanziate, a
carico del Ministero del tesoro, con l'apposito fondo
di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 698 del 1975.
Art.
6
Rientrano tra le attività
socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri
sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le
attività di cui all'art. 1. Le prestazioni in esse
erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente:
alla riabilitazione o alla rieducazione
funzionale degli handicappati e dei disabili, nell'ambito degli interventi
previsti dall'art. 26 della richiamata legge n. 833 del 1978;
alla cura e al recupero fisico-psichico
dei malati mentali, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, purché le suddette prestazioni siano integrate con quelle dei servizi psichiatrici
territoriali;
alla cura e/o al recupero
fisico-psichico dei tossicodipendenti relativamente sia alla fase terapeutica
di disassuefazione fisica sia a quella diretta alla rimozione della dipendenza
patologica dalla sostanza stupefacente o psicotropa, secondo programmi
terapeutici concordati con le unità sanitarie locali. Nessun onere deve essere
imputato sul Fondo sanitario nazionale per i periodi di
assistenza finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei
cittadini interessati ovvero per l'attuazione delle convenzioni aventi le stesse
finalità, previste dall'art. 1-bis
del decretolegge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 giugno 1985, n. 297;
alla cura degli anziani, limitatamente
agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento
sanitario da quello socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle
disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi
mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni
private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del
Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in
proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela
assistenziale, con eventuale partecipazione da parte
dei cittadini. Le istituzioni di cui sopra debbono offrire
idonee garanzie di dotazione di personale qualificato e di mezzi strumentali
per la erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al richiamato art. 1. A
tal fine viene istituita, presso ogni regione o provincia
autonoma, una commissione permanente di verifica dei necessari requisiti di
idoneità e della qualità dell'assistenza sanitaria erogata dalle istituzioni
medesime. Alla commissione partecipa di diritto un rappresentante del Ministero della sanità.
Art.
7
Le unità sanitarie locali forniscono
alla regione o provincia autonoma di appartenenza e al
Ministero della sanità specifici flussi informativi sulle attività
socio-assistenziali di rilievo sanitario che saranno definiti con decreto del
Ministro della sanità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 maggio 1984.
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