Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985
BARRIERE ARCHITETTONICHE:
Nel n. 69,
gennaio-marzo 1985, di Prospettive assistenziali, avevamo
pubblicato il testo integrale 3 settembre 1984 n. 54 «Disposizioni per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di
edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti
autonomi per le case popolari e dei Comuni».
Avevamo
inoltre segnalato che si trattava «di una buona legge», tanto buona (e cioè idonea a rispondere adeguatamente alle esigenze degli
handicappati presenti e futuri) che il Consiglio regionale ha approvato un
regolamento che ne attenua drasticamente la portata innovativa.
Infatti, mentre la legge 54 prevede l'eliminazione delle
barriere architettoniche da tutte le nuove costruzioni realizzate dagli I.A.C.P.
e dai Comuni (1), l'art. 17 del regolamento ne limita fino al
31 dicembre 1986 l'applicazione ad una quota non inferiore al 30% per gli
edifici con non più di tre piani fuori terra.
Inoltre la
totale eliminazione delle barriere architettoniche è prevista (art. 15) solo
per «una quota non inferiore al 10% degli alloggi».
Infine sono
ammesse pendenze assurde (addirittura del 15%, art. 3 comma
4).
TESTO
DEL REGOLAMENTO
Titolo 1°
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Finalità
- Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti
fisici comunemente definiti «barriere architettoniche», che sono di ostacolo alla vita di relazione delle persone con ridotte
o impedite capacità motorie c/o visive permanenti o temporanee, e non consentono
una completa fruizione del complesso insediativo e
dell'ambiente abitativo.
La fruibilità di cui al comma precedente deve essere
assicurata a tutti i portatori di handicap, sia a coloro che
debbono utilizzare la carrozzella o le stampelle per gli spostamenti, sia
alle persone con equilibrio instabile, sia ai ciechi ed agli ipovedenti.
L'eliminazione delle barriere architettoniche deve
essere attuata in modo da limitare nella misura massima possibile i pericoli di infortunio.
Le presenti norme si riferiscono ai programmi di intervento realizzati dagli I.A.C.P.,
dai Comuni e dai loro Consorzi riguardanti la nuova costruzione e la
ristrutturazione di edifici di E.R.P., riguardano
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni interne ed
esterne dell'organismo abitativo, e dettano norme sul dimensionamento degli
spazi interni degli alloggi, al fine di permetterne l'utilizzo, mediante
interventi di modesta entità, anche da parte di utenti con impedite o ridotte
capacità motorie permanenti o temporanee.
Art. 2 - Segnaletica
- Gli edifici e le strutture, adeguate alle presenti norme, devono recare,
in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità
secondo il modello di cui all'allegato A del D.P.R. 384/78.
Titolo 2°
STRUTTURE ESTERNE
Art. 3 - Percorsi
pedonali - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali
dell'edificio con i percorsi veicolari e le aree di parcheggio ed agevolare
l'avvicinamento, i percorsi pedonali interni ai lotti devono presentare un
andamento quanto più possibile semplice in relazione alle
principali direttici di accesso.
È necessario evitare andamenti irregolari,
strozzature che riducano la larghezza utile a meno di m. 1,50, arredi, pali o
elementi sporgenti dagli edifici (tabelle, balconi, ecc ) che potrebbero, se
non opportunamente ubicati, costituire pericolo di urti
accidentali, o griglie metalliche poste a copertura di intercapedini o altro
con elementi troppo distanziati, poste lungo il percorso. Dovranno essere
inoltre previsti accorgimenti atti a consentire un agevole uso da parte dei
non vedenti.
Il dislivello ottimale fra
il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili
ad esso adiacenti è di cm. 2; non deve comunque
superare i 15 cm.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale
si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile,
devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso
pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve
superare il 5%.
Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo
dell'8% solo quando siano previste:
a) un ripiano orizzontale, di
lunghezza minima di m. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso
pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale;
c) un corrimano posto ad una altezza
di 0,90 m., e prolungato per 0,50 m. nelle zone in piano, lungo un lato del
percorso pedonale.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature atte ad
assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque
da non generare impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, devono essere
realizzati in modo da assicurarne l'immediata percezione.
Art. 4 - Parcheggi
- posti macchina - autorimesse
a) I parcheggi o posti macchina devono essere previsti
in aderenza ad un percorso pedonale avente comunicazione diretta con gli
accessi principali all'edificio e coperti ove normativamente
possibile.
Le zone carrabili e le zone
pedonali del parcheggio devono essere o complanari o su piani diversi con un
dislivello massimo di 2 cm.
Le due zone devono essere chiaramente individuabili. La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare
il 5 per cento.
Lo schema distributivo deve comunque
consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura
della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del
parcheggio.
In tutti quei casi ove non fosse
possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre
prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionata in
funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad
esse riservate.
L'area parcheggio riservata
ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una
larghezza minima di 3,00 m. suddivisa in due aree di utilizzazione: la prima di
larghezza di 1,70 relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda di
larghezza minima di 1,30 m. necessaria al libero movimento del minorato nelle
fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro
dell'autovettura del minorato e connessa zona di libero movimento devono
essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 cm.
Dette zone devono essere differenziate
mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento
deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre
raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali o adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2 cm. con il piano
carrabile.
b) Autorimesse singole.
Al fine di renderle praticabili devono essere
previste in aderenza a un percorso pedonale avente
comunicazione diretta con gli accessi principali dell'edificio.
La larghezza dell'autorimessa singola riservata ad
autovetture adibite al trasporto degli handicappati motori, deve consentire la
completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso uno spazio
di libero movimento; quindi deve avere una larghezza minima di 3,30 m.
suddivisa in due teoriche zone di utilizzazione: la
prima di larghezza di mt. 2,00 relativa all'ingombro
dell'autovettura, la seconda di larghezza di mt.
1,30, necessaria al libero movimento del1'handicappato nella fase di
trasferimento.
La porta di chiusura dell'autorimessa riservata ad una autovettura adibita al trasporto di handicappato motorio
deve essere di dimensione appropriata atta a consentire il passaggio di sedia
a rotelle in presenza dell'ingombro dell'autovettura. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più risultano confacenti al particolare tipo di utenza, ed il
cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati
ad un'altezza compresa fra cm. 80 e cm. 90.
Per quanto attiene all'impianto si fa riferimento a
quanto stabilito dall'art. 13.
Le autorimesse devono essere collegate agli accessi
di cui all'art. 6 mediante percorsi o collegamenti privi di barriere
architettoniche.
La percentuale di spazi di parcheggio o posti
macchina o autorimesse da dimensionare secondo quanto prescritto non deve essere inferiore al 5% del numero complessivo, e
comunque non inferiore ad 1.
Art. 5 - Accessibilità
agli edifici - Il collegamento dei percorsi
pedonali con gli accessi degli edifici dev'essere
privo di barriere architettoniche. Qualora avvenga
mediante l'utilizzo di rampe, le stesse dovranno essere possibilmente coperte
e rispettare le seguenti norme:
La larghezza minima deve essere di 1,20 m.
La pendenza massima non deve superare il 5 per cento.
La rampa deve presentare ogni 10 m. di sviluppo
lineare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m. e deve essere protetta
mediante un mancorrente ed un cordolo laterale.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita
con materiale antisdrucciolevole.
È ammessa l'interruzione della rampa mediante porte
purché corrispondano ai requisiti di cui all'art. 10 e se precedute e seguite
da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m. ciascuno.
Nel caso di utilizzo di
apparecchiature tecniche di sollevamento dovrà prevedersi un idoneo spazio per
la collocazione dell'apparecchiatura stessa che non comporti ingombri nei
collegamenti verticali ed orizzontali.
Titolo 3°
STRUTTURE INTERNE COMUNI ALL'ORGANISMO ABITATIVO
Art. 6 - Accessi - A1
fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario
prevedere parchi e porte esterne allo stesso livello
dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di
0,90 metri.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono
essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna
zona, per una profondità di 1,50 m.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello
massimo non deve superare i 2 cm.
La zona antistante gli
accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima
di 1,50 m. Nel caso di porte esterne, che devono essere sempre di facile
manovrabilità, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed
esterno.
Art. 7 - Piattaforma
di distribuzione - Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della
struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai
percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di
distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i
ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia
possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.
Il lato minore della piattaforma di distribuzione non
deve essere inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere
possibile accedere direttamente dai percorsi verticali
servo-assistiti (ascensori), ed il vano scala deve essere disposto in modo da
evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli
ascensori.
Art. 8 - Scale - Le
scale devono presentare un andamento regolare ed
omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti
possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per
mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scala
devono preferibilmente avere lunghezza uguale, ovvero
contenere lo stesso numero di gradini.
I gradini delle scale devono avere:
pedata minima cm. 29
alzata massima cm. 17.
Le scale devono essere opportunamente protette da parapetto
o ringhiera e corrimano posto ad un'altezza di mt.
0,90. Il corrimano non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio
tra una rampa di scala e la successiva.
La distanza fra gli elementi
verticali della ringhiera non dev'essere superiore a
12 cm. In ogni caso non dovranno
prevedersi ringhiere con elementi che facilitano lo scavalcamento.
Art. 9 - Corridoi -
A1 fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi
attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o
con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.
La larghezza minima libera dei corridoi e dei
passaggi deve essere di mt.
1,50.
I corridoi e i passaggi non devono presentare
variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate
possibilmente mediante rampe adeguate alle prescrizioni di cui al precedente
art. 5.
Art. 10 - Porte - A1
fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile
manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.
Le porte devono avere una luce netta minima di mt. 0,85. Nel caso di porte a due o più battenti, deve
essere sempre garantito un passaggio con una luce netta minima di 0,85 m.
realizzato con unico battente o con due battenti a
manovra unica.
In caso di porte successive deve essere assicurato
uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m. oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
Le maniglie devono consentire una
facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva.
L'asse della maniglia deve essere posta ad un'altezza
massima di 0,90 cm.
Art. 11 - Pavimenti
- A1 fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate
variazioni di livello.
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità la
qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea al fine
di evitare possibili ostacoli al moto.
Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, connessioni o
fessurazioni.
Art. 12 - Ascensori - In tutti gli edifici di nuova costruzione con più di
un piano fuori terra, dev'essere garantita
l'eliminazione delle barriere
architettoniche per l'accesso agli alloggi. Qualora gli alloggi siano ubicati al di sopra del piano terreno o rialzato
rispetto al livello dei percorsi pedonali esterni, dovrà prevedersi un
ascensore, che per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a
ruote, deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) avere una cabina di
dimensioni minime interne di 1,30 m. di lunghezza e 0,95 m. di larghezza;
b) avere la porta della
cabina di luce libera minima pari a mt. 0,90
posizionata sul lato minore della stessa;
c) avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento
della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali dispositivi,
essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente
correzione dei dislivelli di fermata;
d) avere le porte interne ed
esterne, a scorrimento laterale automatico.
Il sistema di apertura porte
deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della
chiusura delle porte stesse, in caso di ostruzione del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere
aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve
essere inferiore a 4 secondi.
Le bottoniere di comando interna
ed esterna devono essere poste in una fascia compresa fra mt.
0,90 e mt. 1,20. Per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, lettere d) ed
e) della legge 457/78 le norme di cui
al precedente comma devono applicarsi quando
sia possibile la collocazione dell'impianto nella tromba delle scale o
all'esterno dell'edificio o qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'intervento preveda sostanziali rinnovi degli
elementi strutturali e di distribuzione verticale;
b) che l'impianto di ascensore
sia a servizio di almeno 6 alloggi.
Art. 13 - Apparecchi
elettrici di comando e di segnalazione ed
attrezzature di servizio - Tutti gli apparecchi di comando, interruttori,
campanelli d'allarme, salva vita, devono essere posti ad un'altezza compresa
tra cm. 80 e cm. 90 dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente individuabili e
visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre
o pulsanti fluorescenti, ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono
essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva.
I dispositivi di apertura
delle cassette postali e quelli di ascolto di eventuali citofoni non dovranno
essere posti ad altezza superiore a mt. 1,20.
Art. 14 - Locali a
servizio della residenza - In tutti i locali a
servizio della residenza di uso singolo o collettivo (cantine, locali
riunioni, ecc.) con esclusione dei locali tecnici, devono essere osservate le
norme di cui ai precedenti articoli, atte all'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Titolo 4°
STRUTTURE INTERNE AGLI ALLOGGI
Art. 15 - Fruibilità
degli spazi e attrezzature interne - All'interno di tutti gli alloggi di
nuova costruzione e di quelli ristrutturati, di cui al 4° comma del precedente
art. 12, dovranno essere garantite le condizioni minime di accessibilità
nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) Gli accessi all'alloggio, ai locali di soggiorno ed
al locale igienico di cui al punto b) dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni di cui all'art. 10.
b) Almeno uno dei locali igienici attrezzato, water, bidet,
lavabo, vasca/doccia, dovrà avere dimensioni tali da consentire il movimento di
una sedia a rotelle attraverso opportuni spazi di rotazione o percorsi
antistanti gli apparecchi igienici di larghezza non inferiore a 90 cm. Dovrà
essere dimostrato inoltre con apposita soluzione
progettuale la possibilità di prevedere i necessari spazi di avvicinamento (90
cm. a lato del water e del bidet) mediante spostamenti degli apparecchi
igienici compatibili con la rete di adduzione e scarico.
c) I locali di soggiorno, dotati dell'arredo tipo
proposto in sede progettuale, dovranno prevedere uno spazio libero di rotazione
del diametro di mt. 1,50.
d) I pavimenti interni degli spazi di soggiorno e del locale igienico di cui al punto b), oltre ai relativi
disimpegni non dovranno presentare variazioni di livello.
e) Gli apparecchi elettrici
di comando e segnalazione dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui
all'art. 13 del presente regolamento,
1° e 3° comma.
Una quota non inferiore al 10% degli alloggi
previsti, opportunamente distribuiti in diversi edifici ed in ogni caso almeno
un alloggio per gli interventi su più di 4 alloggi, dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi:
a) uno dei locali igienici dovrà avere le
caratteristiche previste dal successivo art. 16 del presente regolamento;
b) le attrezzature e gli impianti di cucina dovranno essere
disposti in modo da consentirne l'utilizzo da parte di invalidi
motori su sedie a rotelle, e prevedere uno sviluppo di parete attrezzabile non
inferiore a mt. 5,20, con opportuni spazi di
rotazione;
c) tutti i locali di abitazione,
dotati di arredo tipo, dovranno consentire uno spazio di rotazione di mt. 1,50; nelle camere da letto tale spazio di rotazione
dovrà essere previsto a lato del letto;
d) tutte le porte interne, ivi comprese quelle per accedere
a logge e balconi, dovranno essere conformi all'art. 10; l'asse delle maniglie
delle finestre dovrà essere ad un'altezza massima dal piano di pavimento di m.
1,20.
Art. 16 - Locali
igienici - Al fine di consentirne l'utilizzazione, i locali igienici degli
alloggi in cui è prevista la totale eliminazione delle
barriere architettoniche, devono essere dimensionati al fine di permettere
l'attrezzatura dei medesimi mediante minime opere di adeguamento.
Le porte di accesso devono avere
una luce netta minima di 0,85 mt. e devono essere
sempre apribili verso l'esterno, entro uno spazio libero non inferiore a mt. 1,50 oltre l'ingombro della porta.
Il locale igienico deve essere attrezzato con:
vaso e bidet, lavabo, vasca o doccia; deve essere inoltre
previsto un collegamento elettrico per l'installazione di un campanello di
segnalazione.
La vasca da bagno o l'eventuale doccia deve avere
un'area libera di accesso laterale di m. 0,80 x 1,25. L'altezza del bordo superiore della vasca non dev'essere
superiore a m. 0,50.
L'asse della tazza deve essere previsto
ad una distanza dalle pareti laterali non inferiore a m. 0,40 ed il suo bordo
anteriore a m. 0,80 dalla parete di fronte.
Devono essere previsti sui lati della tazza wc spazi liberi atti a consentire il trasferimento laterale
obliquo, del disabile.
Il lavabo deve essere a mensola con il piano
superiore ad un'altezza di circa mt. 0,80 ed uno
spazio libero anteriore di profondità non inferiore a mt.
0,90.
Il sifone deve essere arretrato il più possibile
verso il muro per consentire un approccio ravvicinato.
In ogni caso, oltre allo spazio di rotazione di mt. 1,50, occorre prevedere uno spazio di transito di
fronte a tutti gli apparecchi di almeno m. 0,90 di larghezza.
Per agevolare l'uso degli apparecchi deve essere
possibile l'installazione di apposite maniglie fisse o
barre di sostegno da collocare secondo le esigenze.
Deve essere prevista una regolazione termica
dell'acqua.
Art. 17 - Applicazione
- Il presente regolamento si applica a tutti gli
interventi di E.R.P., per i quali non si sia ancora
pervenuti all'approvazione del progetto da parte della Commissione ex art.
63/865, al momento dell'entrata in vigore.
Al fine di consentire la ricerca e la sperimentazione
di tipologie di alloggio e di organismo abitativo
orientate alle norme del presente regolamento ed alle esigenze dei portatori
di handicaps motori e visivi, ed al fine di rendere
possibili verifiche di carattere tecnico ed economico, anche in relazione ai
costi di gestione, fino al 31 dicembre 1986 per i soli edifici con non più di 3
piani fuori terra, è consentito limitare l'applicazione del presente
regolamento ad una quota non inferiore al 30% degli interventi realizzati
negli stessi, nell'ambito dei programmi ordinari e straordinari di E.R.P.
Il compito di verificare in sede progettuale l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento è demandato
alla Commissione ex art. 63/865 costituita presso gli I.A.C.P. il cui parere
viene acquisito agli atti della Commissione igienica edilizia e deve essere
citato nella concessione di edificare.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, la vigilanza sull'esecuzione delle costruzioni conforme a concessione è
esercitata dal Sindaco.
(1) Per comodità del lettore riportiamo
il testo integrale della legge regionale 3 settembre 1984 n. 54:
Art. 1 - Al fine di consentire l'accesso e l'agibilità anche
da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o
temporanee, in tutti gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le
Case Popolari e dei Comuni del Piemonte si dovranno adottare soluzioni
progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche, così
come definite dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
Le presenti norme, che si riferiscono
alle nuove costruzioni e, ove possibile, a quelle già esistenti nel caso che
queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione, vengono
applicate alla totalità dell'edilizia pubblica residenziale.
Art. 2
- Nelle strutture esterne connesse agli edifici, in applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.
384, dovrà essere prevista l'eliminazione delle
barriere architettoniche relative ai percorsi pedonali e ai parcheggi, nonché
ai posti auto e alle autorimesse singole. La previsione di aree
parcheggio, di posti auto e di autorimesse singole senza barriere architettoniche
di cui al precedente camma potrà essere limitata ad un'adeguata percentuale, la
quale non dovrà essere inferiore al 5%; in edifici con meno di venti alloggi
dovrà comunque essere predisposto almeno un posto auto o una autorimessa
singola senza barriere architettoniche.
Art. 3
- All'interno degli edifici, al fine di permettere un agevole accesso agli
alloggi, le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere
architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui
agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: accessi al piano terra,
porticati, atri, ripiani di arrivo ai diversi livelli,
scale, rampe, corridoi e passaggi, porte, pavimenti, ascensori e apparecchi
elettrici di comando e di segnalazione.
Qualora all'interno degli edifici siano
previste cantine, soffitte, autorimesse singole o posti auto, questi dovranno
essere accessibili preferibilmente mediante percorso orizzontale e ascensore.
Art. 4 - Negli alloggi le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno
riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
12, 13 e 16 del D,P.R. 27 aprile 1978, n. 384,
principalmente ai seguenti elementi: porte, pavimenti, apparecchi elettrici di
comando e segnalazione, nonché ai locali igienici.
I locali igienici dovranno essere
opportunamente dimensionati, e il posizionamento
degli apparecchi sanitari dovrà permettere l'avvicinamento ed il trasferimento
della persona su sedia a rotelle.
I locali igienici dovranno inoltre
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'eventuale installazione
di corrimano orizzontali e verticali e di apparecchi
elettrici di segnalazione.
Particolare attenzione dovrà essere
posta nella progettazione distributiva all'interno degli alloggi, in modo tale
da permettere l'agibilità in tutti i locali anche da parte di
invalidi motori su sedie a rotelle, tenendo conto dell'ingombro
probabile dell'arredo.
Art. 5 - Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge regionale si provvederà con i capitoli di spesa
del bilancio regionale di previsione, per l'esercizio finanziario dell'anno
1984 e successivi, relativi all'edilizia sovvenzionata.
Art. 6 - La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione
della presente legge, predispone apposite norme
tecniche di attuazione da sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione
nei successivi 30 giorni. Tali norme ai fini di recepire
le esigenze specifiche relative all'edilizia residenziale pubblica conterranno
disposizioni ed integrazioni anche in deroga al Regolamento approvato con
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
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