Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE AD ENTI PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

 

A più di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 184/83 «Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei Minori», si è provveduto, at­traverso un Decreto Ministeriale, all'adempimen­to dell'art. 38 il quale recita:

«Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può auto­rizzare enti pubblici o altre organizzazioni ido­nee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri».

Riportiamo qui di seguito il testo integrale del decreto, riservandoci - dopo averne approfon­dito lo studio - di pubblicare su un altro nume­ro di Prospettive assistenziali i nostri commenti unitamente a quelli che altri operatori del set­tore ritenessero opportuno farci pervenire.

 

 

DECRETO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 28 GIUGNO 1985

 

Principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozio­ne dei minori stranieri da parte di enti ed orga­nizzazioni ai sensi dell'art. 38 della legge 4 mag­gio 1983, n. 184.

 

Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concer­nente la disciplina dell'adozione e dell'affidamen­to dei minori;

Visto l'art. 38 della stessa legge, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento del­le pratiche inerenti all'adozione dei minori stra­nieri;

Considerato che rientra «nello svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stra­nieri» ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale inclusi i con­tatti con enti, organizzazioni o persone legalmen­te operanti nel Paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della legge;

Ritenuto di dover stabilire principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione, di cui all'art. 38della legge 4 marzo 1983, n. 184, può essere concessa, a do­manda, agli enti ed organizzazioni che siano in possesso di personalità giuridica, non persegua­no fini di lucro e dimostrino di possedere capa­cità operativa e struttura organizzativa adeguate in relazione allo svolgimento delle finalità che la legge stessa si prefigge.

Art. 2

La domanda dovrà essere presentata dall'ente o dall'organizzazione interessati al Ministero de­gli affari esteri - Direzione generale dell'emigra­zione e degli affari sociali - Ufficio X e, per co­noscenza, al Ministero di grazia e giustizia - Uf­ficio per la giustizia minorile, con allegata la se­guente documentazione:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

copia del decreto di riconoscimento di perso­nalità giuridica;

bilanci consuntivi dell'ultimo biennio e di pre­visione per l'anno in corso;

ogni documentazione utile per comprovare l'idoneità.

Art. 3

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità, gli enti e le organizzazioni richiedenti dovranno concre­tamente dimostrare:

di avere la sede sociale in Italia;

di disporre di strutture organizzative rispon­denti al tipo degli interventi da attuare in Italia e all'estero;

di avere operato nel settore dell'adozione in­ternazionale, ovvero di essere in grado dal punto di vista tecnico ed organizzativo, di poter effica­cemente operare nel campo predetto.

I richiedenti dovranno inoltre indicare:

contenuti, indirizzi operativi e metodologie degli interventi;

eventuale attività svolta e programma dell'at­tività che intendono effettuare;

struttura organizzativa (organi statutari, orga­nigramma uffici, nominativi e qualifiche dei re­sponsabili, numero e qualifiche dei dipendenti);

Paesi stranieri nei quali operino o intendano operare e loro corrispondenti in Italia e all'este­ro;

area geografica italiana nella quale operino o intendano operare.

Art. 4

L'autorizzazione può essere limitata a determi­nati Paesi od aree geografiche, in Italia o all'estero. In tal caso essa potrà successivamente essere estesa, a domanda, una volta esperita la necessaria istruttoria.

Art. 5

L'autorizzazione può essere revocata o limi­tata anche con riferimento a singoli Paesi od aree geografiche, in qualsiasi momento, per il venir meno delle condizioni in base alle quali era stata concessa, o qualora sopraggiunti mo­tivi lo consiglino ad avviso dell'autorità di vigi­lanza.

Art. 6

L'autorità di vigilanza procederà di regola ogni tre anni ad accertare il persistere delle condi­zioni che avevano determinato il rilascio dell'au­torizzazione.

Art. 7

Gli enti e le organizzazioni che intendano estendere i propri rapporti ad altri corrispon­denti stranieri nell'ambito dei Paesi per i quali sono stati autorizzati, debbono informare l'auto­rità di vigilanza.

Art. 8

Gli enti e le organizzazioni devono essere in grado di fornire agli aspiranti adottanti adeguate informazioni sul contesto normativo che regola l'adozione e gli istituti similari di protezione dei minori nei Paesi con i quali operano; devono inol­tre informare i propri corrispondenti nel Paese di provenienza dei minori del contesto normativo che regola nel nostro Paese l'istituto dell'adozio­ne ed il diritto di famiglia, con particolare rife­rimento alla dichiarazione di idoneità, ai requisiti di età nonché alla normativa che regola la dichia­razione di efficacia in Italia del diritto di famiglia e dei minori.

Art. 9

Gli enti e le organizzazioni sono tenuti a for­nire agli aspiranti adottanti specifiche informa­zioni scritte in cui siano precisate le condizioni alle quali viene prestata l'assistenza.

Art. 10

Gli enti e le organizzazioni debbono curare la corretta informazione degli adottanti circa i do­cumenti di cui dovranno essere in possesso per consentire il regolare ingresso in Italia del mi­nore e circa le successive procedure ai fini dell'adozione in Italia.

Art. 11

Prima di avviare la procedura all'estero, gli enti e le organizzazioni debbono accertarsi che gli aspiranti adottanti siano in possesso della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui all'art. 30 della legge n. 184/83.

Non appena individuato il minore per il quale saranno proposti gli aspiranti adottanti, l'ente o l'organizzazione ne informano il Tribunale per i minorenni che ha rilasciato la dichiarazione di idoneità.

Art. 12

Gli enti e le organizzazioni debbono:

tenere uno schedario delle domande di ado­zione - coperto da segreto professionale - ad esclusiva disposizione dell'autorità di vigilanza;

presentare annualmente, alla stessa autorità, una relazione sull'attività svolta e sui casi di adozione seguiti, segnalando i casi relativi ai mi­nori entrati in Italia per loro tramite;

inviare annualmente all'autorità di vigilanza il bilancio consuntivo e quello di previsione per l'esercizio successivo.

Art. 13

Gli enti e le organizzazioni possono collabo­rare nelle diverse fasi dell'adozione qualora ri­chiesti dal competente tribunale per i minorenni o dai servizi locali.

Art. 14

Le funzioni di autorità di vigilanza di cui agli art. 5, 6, 7 e 12 del presente decreto sono affi­date all'ufficio per la giustizia minorile del Mini­stero di grazia e giustizia.

Art. 15

Le disposizioni del presente decreto si appli­cano anche alle richieste di autorizzazione pre­sentate anteriormente alla sua entrata in vigore.

 

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