Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985
Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale
DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE AD ENTI PER LO
SVOLGIMENTO DI PRATICHE IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI
A più di due
anni dall'entrata in vigore della legge n. 184/83 «Disciplina
dell'Adozione e dell'Affidamento dei Minori», si è provveduto, attraverso un Decreto Ministeriale, all'adempimento
dell'art. 38 il quale recita:
«Il Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può
autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento
delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri».
Riportiamo
qui di seguito il testo integrale del decreto, riservandoci - dopo averne
approfondito lo studio - di pubblicare su un altro numero di Prospettive assistenziali i nostri commenti unitamente a quelli che
altri operatori del settore ritenessero opportuno farci pervenire.
DECRETO DEL MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI 28 GIUGNO 1985
Principi e criteri per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione dei minori stranieri da parte di enti ed organizzazioni
ai sensi dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la
disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Visto l'art. 38 della stessa legge, secondo il quale
enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo
svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei
minori stranieri;
Considerato che rientra
«nello svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri»
ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale
inclusi i contatti con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel
Paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della legge;
Ritenuto di dover stabilire principi e criteri per il
rilascio dell'autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione,
di cui all'art. 38della legge 4 marzo 1983, n. 184, può essere concessa, a domanda,
agli enti ed organizzazioni che siano in possesso di
personalità giuridica, non perseguano fini di lucro e dimostrino di possedere
capacità operativa e struttura organizzativa adeguate in relazione allo
svolgimento delle finalità che la legge stessa si prefigge.
Art. 2
La domanda dovrà essere presentata dall'ente o
dall'organizzazione interessati al Ministero degli affari esteri - Direzione
generale dell'emigrazione e degli affari sociali -
Ufficio X e, per conoscenza, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per
la giustizia minorile, con allegata la seguente documentazione:
copia
dell'atto costitutivo e dello statuto;
copia
del decreto di riconoscimento di personalità giuridica;
bilanci
consuntivi dell'ultimo biennio e di previsione per l'anno in corso;
ogni
documentazione utile per comprovare l'idoneità.
Art. 3
Ai fini dell'accertamento dell'idoneità, gli enti e
le organizzazioni richiedenti dovranno concretamente dimostrare:
di
avere la sede sociale in Italia;
di disporre di strutture organizzative rispondenti al
tipo degli interventi da attuare in Italia e all'estero;
di avere operato nel settore dell'adozione internazionale,
ovvero di essere in grado dal punto di vista tecnico ed organizzativo, di poter
efficacemente operare nel campo predetto.
I
richiedenti dovranno inoltre indicare:
contenuti,
indirizzi operativi e metodologie degli interventi;
eventuale
attività svolta e programma dell'attività che intendono effettuare;
struttura organizzativa (organi statutari, organigramma
uffici, nominativi e qualifiche dei responsabili, numero e qualifiche dei
dipendenti);
Paesi stranieri nei quali operino o intendano operare e loro corrispondenti in Italia e all'estero;
area
geografica italiana nella quale operino o intendano operare.
Art. 4
L'autorizzazione
può essere limitata a determinati Paesi od aree geografiche, in Italia o all'estero.
In tal caso essa potrà successivamente essere estesa,
a domanda, una volta esperita la necessaria istruttoria.
Art. 5
L'autorizzazione può essere revocata o limitata
anche con riferimento a singoli Paesi od aree geografiche, in qualsiasi
momento, per il venir meno delle condizioni in base alle quali era stata concessa, o qualora sopraggiunti motivi lo
consiglino ad avviso dell'autorità di vigilanza.
Art. 6
L'autorità di vigilanza procederà di regola ogni tre
anni ad accertare il persistere delle condizioni che avevano
determinato il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7
Gli enti e le organizzazioni che intendano
estendere i propri rapporti ad altri corrispondenti stranieri nell'ambito dei
Paesi per i quali sono stati autorizzati, debbono informare l'autorità di
vigilanza.
Art. 8
Gli enti e le organizzazioni devono essere in grado di
fornire agli aspiranti adottanti adeguate informazioni sul contesto
normativo che regola l'adozione e gli istituti similari di protezione dei
minori nei Paesi con i quali operano; devono inoltre informare i propri
corrispondenti nel Paese di provenienza dei minori del contesto normativo che
regola nel nostro Paese l'istituto dell'adozione ed il diritto di famiglia,
con particolare riferimento alla dichiarazione di idoneità, ai requisiti di
età nonché alla normativa che regola la dichiarazione di efficacia in Italia
del diritto di famiglia e dei minori.
Art. 9
Gli enti e le organizzazioni sono tenuti a fornire
agli aspiranti adottanti specifiche informazioni
scritte in cui siano precisate le condizioni alle quali viene prestata
l'assistenza.
Art. 10
Gli enti e le organizzazioni debbono
curare la corretta informazione degli adottanti circa i documenti di cui
dovranno essere in possesso per consentire il regolare ingresso in Italia del
minore e circa le successive procedure ai fini dell'adozione in Italia.
Art. 11
Prima di avviare la procedura all'estero, gli enti e
le organizzazioni debbono accertarsi che gli aspiranti
adottanti siano in possesso della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui
all'art. 30 della legge n. 184/83.
Non appena individuato il minore per il quale saranno
proposti gli aspiranti adottanti, l'ente o l'organizzazione ne informano il
Tribunale per i minorenni che ha rilasciato la
dichiarazione di idoneità.
Art. 12
Gli
enti e le organizzazioni debbono:
tenere uno schedario delle domande di adozione - coperto
da segreto professionale - ad esclusiva disposizione dell'autorità di
vigilanza;
presentare annualmente, alla stessa autorità, una relazione
sull'attività svolta e sui casi di adozione seguiti, segnalando i casi relativi
ai minori entrati in Italia per loro tramite;
inviare annualmente all'autorità di vigilanza il bilancio
consuntivo e quello di previsione per l'esercizio successivo.
Art. 13
Gli enti e le organizzazioni possono collaborare
nelle diverse fasi dell'adozione qualora richiesti dal competente tribunale
per i minorenni o dai servizi locali.
Art. 14
Le funzioni di autorità di
vigilanza di cui agli art. 5, 6, 7 e 12 del presente decreto sono affidate
all'ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 15
Le disposizioni del presente decreto
si applicano anche alle richieste di autorizzazione presentate anteriormente
alla sua entrata in vigore.
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