Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985
Notiziario dell'Unione per la lotta
contro l'emarginazione sociale
RIDOTTI
DAL COMUNE DI TORINO I CONTRIBUTI A CARICO DEI PARENTI
In data 25
giugno 9985 la Giunta comunale di Torino ha approvato, su
richiesta dell'ULCES, la deliberazione «Contributo a carico degli utenti e dei
parenti delle persone assistite dal Comune mediante affidamenti, inserimenti in
comunità alloggio e ricoveri in istituto. Modifiche degli importi» che
pubblichiamo integralmente.
Con deliberazione approvata dal
Consiglio comunale in data 14-3-1979 n. mecc. 7900838/19 (1), l'Amministrazione comunale
stabiliva i contributi a carico degli utenti e dei parenti tenuti agli
alimenti facendo riferimento, anche per l'aggiornamento periodico, agli indici
costituenti il minimo vitale e l'affitto.
Di fatto, l'applicazione della deliberazione sopracitata ha messo in evidenza
la necessità di modificare í criteri relativi alla determinazione dei
contributi delle persone tenute agli alimenti, in quanto la misura dei
contributi stessi è parsa gravare in misura troppo sensibile, particolarmente
sui percettori di redditi più modesti, determinando nuove situazioni di
disagio economico.
Pertanto, alla luce di quanto considerato si ritiene
equo approvare una riduzione dei contributi a carico dei parenti tenuti agli
alimenti.
Ciò premesso e ribadendo che
il Comune interviene solo nei riguardi delle persone per le quali le norme
vigenti stabiliscono la sua competenza, con la presente deliberazione si apportano
modificazioni alle quote a carico dei parenti tenuti agii alimenti, così come
segue:
La lettera C del punto 3 della deliberazione succitata (n. mecc. 7900838/19) che recita:
«Qualora il reddito degli esercenti
la patria potestà parentale o dei parenti
tenuti agli alimenti superi il minimo vitale (o il minimo salariale) come
indicato al punto a) la quota a carico delle persone di cui sopra è calcolata
come segue:
Contributo
al Comune
- fino a L. 50.000 10% L. 5.000
- fino a L. 100.000 15% L. 15.000
- fino a L. 150.000 20% L. 30.000
- fino a L. 200.000 25% L. 50.000
- fino a L. 300.000 30% L. 90.000
- fino a L. 400.000 35% L. 140.000
- fino a L. 500.000 40% L. 200.000
- fino a L. 600.000 45% L. 270.000
- fino a L. 700.000 47,5% L. 332.500
- fino a L. 800.000 50% L. 400.000»
è annullata e sostituita da:
«Qualora il reddito delle persone tenute agli
alimenti superi il Minimo vitale, la quota per il mantenimento del parente, a
carico delle persone di cui sopra, è calcolata come
segue:
- differenza mensile fino a L.
400.000 nessun contributo
- differenza mensile fino a L. 500.000 nette oltre il Minimo vitale = 5% (L. 25.000)
- differenza mensile fino a L.
600.000 nette oltre il Minimo vitale = 10% (L. 60.000)
- differenza mensile fino a L.
700.000 nette oltre il Minimo vitale = 15% (L. 105.000)
- differenza mensile fino a L.
800.000 nette oltre il Minimo vitale = 20% (L. 160.000)
- differenza mensile fino a L.
1.000.000 nette oltre il Minimo vitale = 25% (L.
250.000)
- differenza mensile fino a L.
1.500.000 nette oltre il Minimo vitale = 28% (L.
420.000)
- differenza mensile fino a L.
2.000.000 nette oltre il Minimo vitale = 30% (L.
600.000)
- differenza mensile fino a L.
2.500.000 nette oltre il Minimo vitale = 35% (L.
875.000)
- differenza mensile fino a L.
3.000.000 nette oltre il Minimo vitale = 40% (L.
1.200.000)
- differenza mensile fino a L. 4.000.000 ed oltre nette oltre il Minimo vitale = 50%
(Lire 2.000.000)».
Il capoverso 2 del paragrafo a) del
punto 4 che recita:
«Nel caso di persona sola obbligata, non si tiene
conto del minimo vitale, ma del minimo salariale secondo quanto previsto dalla
tabella 2 della citata deliberazione n. 869, aumentato dell'eventuale importo
dell'affitto eccedente L. 50 mila (previsto come
massimale nella citata deliberazione n. 869) e delle spese relative (escluso
il riscaldamento)»
è
annullato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
attesa l'urgenza e la necessità di non differire il
provvedimento succitato per cui si rende applicabile l'art. 140 della legge
comunale e provinciale (T.U. 4-2-1915 n. 148);
provvedendo in via d'urgenza ai sensi del citato art. 140,
delibera:
di approvare le modifiche alle quote previste a carico
dei parenti tenuti agli alimenti delle persone assistite dal Comune mediante
affidamenti, inserimenti in comunità alloggio e ricoveri in istituto, come
previsto in narrativa.
CONVEGNO
DI AOSTA SUGLI ANZIANI
Nei giorni 8-9 novembre 1985 si è svolto ad Aosta,
organizzato dalla locale sezione dell'ULCES, un incontro-dibattito sul tema «Anziani oggi, anziani domani... e i cronici?».
Programma del convegno:
- relazione introduttiva della Sezione valdostana
dell'ULCES;
- Assessore
regionale alla Sanità e Assistenza sociale, Programma di
intervento per gli anziani in Valle d'Aosta;
- Assessore ai
Servizi sociali del Comune di Aosta, Attuazione
dei programmi di intervento per gli anziani nel Comune di Aosta;
- Massimo Dogliotti, I diritti degli anziani: problemi giuridici;
- Luigi Massa,
Funzioni attuali degli enti locali e loro
prospettive;
- Francesco Santanera, Proposte dell'ULCES in materia di anziani malati cronici non autosufficienti;
- Associazione St. Hilaire-Gignod, Esperienze
di assistenza sul territorio, nei piccoli centri
montani;
- Comunicazione del Sindacato Pensionati CGIL;
- Bruno Finzi, La prevenzione della cronicità;
- Giacomo Brugnone, Il recupero funzionale
dell'anziano non autosufficiente: un intervento fra il sociale e il sanitario;
- Vittorio De
La Pierre, La realtà valdostana dell'anziano
ospedalizzato.
LA
CAMPAGNA A DIFESA DEGLI ANZIANI CRONICI SI È ESTESA ALLA LOMBARDIA
La campagna a difesa del diritto alle cure sanitarie,
comprese quelle ospedaliere, degli anziani malati cronici si è estesa alla Lombardia.
Per informazioni e consulenze rivolgersi alla sede
dell'ULCES di Milano, piazza Piemonte 8, tutti i
lunedì dalle ore 10 alle 12 e tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 18.
(1) Cfr. «Il
Comune di Torino ha completato le linee di intervento
nel campo dell'assistenza», in Prospettive
assistenziali, n. 46, aprile-giugno 1979.
www.fondazionepromozionesociale.it