Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

RIDOTTI DAL COMUNE DI TORINO I CONTRIBUTI A CARICO DEI PARENTI

 

In data 25 giugno 9985 la Giunta comunale di Torino ha approvato, su richiesta dell'ULCES, la deliberazione «Contributo a carico degli utenti e dei parenti delle persone assistite dal Comune mediante affidamenti, inserimenti in comunità alloggio e ricoveri in istituto. Modifiche degli importi» che pubblichiamo integralmente.

 

Con deliberazione approvata dal Consiglio co­munale in data 14-3-1979 n. mecc. 7900838/19 (1), l'Amministrazione comunale stabiliva i contribu­ti a carico degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti facendo riferimento, anche per l'aggior­namento periodico, agli indici costituenti il mi­nimo vitale e l'affitto.

Di fatto, l'applicazione della deliberazione so­pracitata ha messo in evidenza la necessità di modificare í criteri relativi alla determinazione dei contributi delle persone tenute agli alimenti, in quanto la misura dei contributi stessi è parsa gravare in misura troppo sensibile, particolar­mente sui percettori di redditi più modesti, de­terminando nuove situazioni di disagio econo­mico.

Pertanto, alla luce di quanto considerato si ri­tiene equo approvare una riduzione dei contri­buti a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

Ciò premesso e ribadendo che il Comune in­terviene solo nei riguardi delle persone per le quali le norme vigenti stabiliscono la sua com­petenza, con la presente deliberazione si appor­tano modificazioni alle quote a carico dei parenti tenuti agii alimenti, così come segue:

La lettera C del punto 3 della deliberazione succitata (n. mecc. 7900838/19) che recita:

«Qualora il reddito degli esercenti la patria potestà parentale o dei parenti tenuti agli ali­menti superi il minimo vitale (o il minimo sala­riale) come indicato al punto a) la quota a ca­rico delle persone di cui sopra è calcolata come segue:

                                                        Contributo al Comune

- fino a L. 50.000                10%                    L. 5.000

- fino a L. 100.000              15%                    L. 15.000

- fino a L. 150.000              20%                    L. 30.000

- fino a L. 200.000              25%                    L. 50.000

- fino a L. 300.000              30%                    L. 90.000

- fino a L. 400.000              35%                    L. 140.000

- fino a L. 500.000              40%                    L. 200.000

- fino a L. 600.000              45%                    L. 270.000

- fino a L. 700.000              47,5%                 L. 332.500

- fino a L. 800.000              50%                    L. 400.000»

è annullata e sostituita da:

«Qualora il reddito delle persone tenute agli alimenti superi il Minimo vitale, la quota per il mantenimento del parente, a carico delle perso­ne di cui sopra, è calcolata come segue:

- differenza mensile fino a L. 400.000 nessun contributo

- differenza mensile fino a L. 500.000 nette oltre il Minimo vitale = 5% (L. 25.000)

- differenza mensile fino a L. 600.000 nette oltre il Minimo vitale = 10% (L.         60.000)

- differenza mensile fino a L. 700.000 nette oltre il Minimo vitale = 15% (L. 105.000)

- differenza mensile fino a L. 800.000 nette oltre il Minimo vitale = 20% (L.         160.000)

- differenza mensile fino a L. 1.000.000 nette oltre il Minimo vitale = 25% (L. 250.000)

- differenza mensile fino a L. 1.500.000 nette oltre il Minimo vitale = 28% (L. 420.000)

- differenza mensile fino a L. 2.000.000 nette oltre il Minimo vitale = 30% (L. 600.000)

- differenza mensile fino a L. 2.500.000 nette oltre il Minimo vitale = 35% (L. 875.000)

- differenza mensile fino a L. 3.000.000 nette oltre il Minimo vitale = 40% (L. 1.200.000)

- differenza mensile fino a L. 4.000.000 ed ol­tre nette oltre il Minimo vitale = 50% (Lire 2.000.000)».

Il capoverso 2 del paragrafo a) del punto 4 che recita:

«Nel caso di persona sola obbligata, non si tiene conto del minimo vitale, ma del minimo sa­lariale secondo quanto previsto dalla tabella 2 della citata deliberazione n. 869, aumentato dell'eventuale importo dell'affitto eccedente L. 50 mila (previsto come massimale nella citata deli­berazione n. 869) e delle spese relative (escluso il riscaldamento)»

è annullato.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

attesa l'urgenza e la necessità di non differire il provvedimento succitato per cui si rende applicabile l'art. 140 della legge comunale e pro­vinciale (T.U. 4-2-1915 n. 148);

provvedendo in via d'urgenza ai sensi del citato art. 140, delibera:

di approvare le modifiche alle quote previste a carico dei parenti tenuti agli alimenti delle per­sone assistite dal Comune mediante affidamenti, inserimenti in comunità alloggio e ricoveri in istituto, come previsto in narrativa.

 

 

CONVEGNO DI AOSTA SUGLI ANZIANI

 

Nei giorni 8-9 novembre 1985 si è svolto ad Aosta, organizzato dalla locale sezione dell'UL­CES, un incontro-dibattito sul tema «Anziani og­gi, anziani domani... e i cronici?».

Programma del convegno:

- relazione introduttiva della Sezione valdo­stana dell'ULCES;

- Assessore regionale alla Sanità e Assisten­za sociale, Programma di intervento per gli an­ziani in Valle d'Aosta;

- Assessore ai Servizi sociali del Comune di Aosta, Attuazione dei programmi di intervento per gli anziani nel Comune di Aosta;

- Massimo Dogliotti, I diritti degli anziani: problemi giuridici;

- Luigi Massa, Funzioni attuali degli enti lo­cali e loro prospettive;

- Francesco Santanera, Proposte dell'ULCES in materia di anziani malati cronici non autosuf­ficienti;

- Associazione St. Hilaire-Gignod, Esperien­ze di assistenza sul territorio, nei piccoli centri montani;

- Comunicazione del Sindacato Pensionati CGIL;

- Bruno Finzi, La prevenzione della cronicità;

- Giacomo Brugnone, Il recupero funzionale dell'anziano non autosufficiente: un intervento fra il sociale e il sanitario;

- Vittorio De La Pierre, La realtà valdostana dell'anziano ospedalizzato.

 

 

LA CAMPAGNA A DIFESA DEGLI ANZIANI CRONICI SI È ESTESA ALLA LOMBARDIA

 

La campagna a difesa del diritto alle cure sa­nitarie, comprese quelle ospedaliere, degli an­ziani malati cronici si è estesa alla Lombardia.

Per informazioni e consulenze rivolgersi alla sede dell'ULCES di Milano, piazza Piemonte 8, tutti i lunedì dalle ore 10 alle 12 e tutti i merco­ledì dalle ore 15 alle 18.

 

 

 

 

 

(1) Cfr. «Il Comune di Torino ha completato le linee di intervento nel campo dell'assistenza», in Prospettive assi­stenziali, n. 46, aprile-giugno 1979.

 

www.fondazionepromozionesociale.it