Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985

 

 

PROPOSTE DEL CSA PER LA RIFORMA DELLA LEGGE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

 

 

Quale base di una piattaforma per una valida legge sul collocamento obbligatorio, il CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movi­menti di base, ha proposto i seguenti punti:

 

1) L'accertamento dell'invalidità deve esse­re compiuto da commissioni sanitarie istituite presso ciascuna USL.

2) I servizi legali delle USL devono compie­re una istruttoria preliminare delle domande, di modo che la Commissione di cui al punto 1) pos­sa decidere su elementi oggettivi accertati.

3) Per gli invalidi civili che scelgono il col­locamento obbligatorio, devono essere costitui­te, sempre a livello di USL, apposite commis­sioni aventi il compito di accertare:

- la piena capacità o potenzialità lavorativa dei soggetti;

- la loro residua capacità o potenzialità la­vorativa;

- la loro inidoneità a causa delle condizioni fisiche e/o psichiche di svolgere una proficua attività lavorativa.

L'accertamento delle suddette potenzialità la­vorative costituisce, previo accordo dei soggetti interessati, titolo preferenziale per l'accesso a corsi di formazione professionale o prelavorati­va o, occorrendo, a momenti di riqualificazione.

La certificazione, rilasciata dalla Commissione, circa la inidoneità a qualsiasi proficua attività lavorativa costituisce titolo preferenziale per l'accesso ad attività assistenziali di tipo diurno, della durata di almeno 40 ore settimanali.

4) Presso ciascuna USL deve essere istitui­to, in base ad apposita legge regionale, da parte del settore lavoro e formazione professionale un apposito gruppo di operatori, dipendente dal settore suddetto, con il compito di:

- svolgere tutte le necessarie attività tecni­che per l'inserimento lavorativo e per i tirocini di lavoro degli handicappati;

- collaborare con il settore della formazione professionale per l'individuazione dei contenuti e delle modalità dei corsi di formazione profes­sionale o prelavorativa e delle iniziative di ag­giornamento professionale;

- collaborare con gli uffici provinciali del la­voro e della massima occupazione per l'inseri­mento lavorativo e per i tirocini di lavoro degli handicappati;

- ricercare i posti di lavoro più idonei per gli handicappati.

5) Le percentuali per il collocamento obbliga­torio al lavoro sono:

3% per gli handicappati aventi piena capacità lavorativa;

3% per gli handicappati aventi ridotta capaci­tà lavorativa.

Le Regioni, con deliberazione del Consiglio, possono aumentare le suddette percentuali, nei casi in cui ciò sia necessario per assicurare un lavoro a tutti gli handicappati.

6) La nuova legge sul collocamento obbliga­torio al lavoro deve riguardare tutti gli handicap­pati, senza alcuna esclusione.

7) Devono essere scorporati dalla legge sul collocamento obbligatorio al lavoro i problemi relativi all'inserimento lavorativo di vedove, pro­fughi e orfani.

8) Le inadempienze delle aziende in merito al collocamento obbligatorio degli invalidi devo­no essere sanzionate in modo severo e propor­zionale al numero di handicappati non assunti e alla durata della inadempienza stessa.

9) Occorre al più presto avanzare una speci­fica richiesta affinché venga emanato il decreto previsto dall'art. 26 della legge 2 aprile 1968 n. 482 che prevede quanto segue: «Le aliquote percentuali (...) stabilite dall'art. 9 per la ripar­tizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'art. 18».

 

www.fondazionepromozionesociale.it