Prospettive assistenziali, n. 72, ottobre - dicembre 1985
PROPOSTE DEL CSA PER
LA RIFORMA DELLA LEGGE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Quale base
di una piattaforma per una valida legge sul collocamento obbligatorio, il CSA,
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, ha proposto i
seguenti punti:
1) L'accertamento dell'invalidità deve essere
compiuto da commissioni sanitarie istituite presso ciascuna USL.
2) I servizi legali delle USL devono compiere una istruttoria preliminare delle domande, di modo che la
Commissione di cui al punto 1) possa decidere su elementi oggettivi accertati.
3) Per gli invalidi civili che scelgono il collocamento
obbligatorio, devono essere costituite, sempre a livello di USL,
apposite commissioni aventi il compito di accertare:
- la piena capacità o potenzialità lavorativa dei
soggetti;
- la loro residua capacità o potenzialità lavorativa;
- la loro inidoneità a causa delle
condizioni fisiche e/o psichiche di svolgere una proficua attività lavorativa.
L'accertamento delle suddette potenzialità
lavorative costituisce, previo accordo dei soggetti interessati, titolo
preferenziale per l'accesso a corsi di formazione professionale o prelavorativa o, occorrendo, a momenti di
riqualificazione.
La certificazione, rilasciata dalla Commissione,
circa la inidoneità a qualsiasi proficua attività
lavorativa costituisce titolo preferenziale per l'accesso ad attività
assistenziali di tipo diurno, della durata di almeno 40 ore settimanali.
4) Presso ciascuna USL deve
essere istituito, in base ad apposita legge regionale, da parte del settore
lavoro e formazione professionale un apposito gruppo di operatori, dipendente
dal settore suddetto, con il compito di:
- svolgere tutte le
necessarie attività tecniche per l'inserimento lavorativo e per i tirocini di
lavoro degli handicappati;
- collaborare con il settore della formazione
professionale per l'individuazione dei contenuti e delle modalità dei corsi di
formazione professionale o prelavorativa e delle
iniziative di aggiornamento professionale;
- collaborare con gli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione per l'inserimento lavorativo e per i
tirocini di lavoro degli
handicappati;
- ricercare i posti di lavoro più idonei per gli
handicappati.
5) Le percentuali per il collocamento obbligatorio
al lavoro sono:
3% per gli handicappati aventi piena capacità
lavorativa;
3% per gli handicappati aventi ridotta
capacità lavorativa.
Le Regioni, con deliberazione del Consiglio, possono
aumentare le suddette percentuali, nei casi in cui ciò sia
necessario per assicurare un lavoro a tutti gli handicappati.
6) La nuova legge sul collocamento obbligatorio al
lavoro deve riguardare tutti gli handicappati, senza alcuna esclusione.
7) Devono essere scorporati dalla legge sul
collocamento obbligatorio al lavoro i problemi relativi all'inserimento
lavorativo di vedove, profughi e orfani.
8) Le inadempienze delle aziende in merito al
collocamento obbligatorio degli invalidi devono
essere sanzionate in modo severo e proporzionale al numero di handicappati non
assunti e alla durata della inadempienza stessa.
9) Occorre al più presto avanzare una specifica
richiesta affinché venga emanato il decreto previsto
dall'art. 26 della legge 2 aprile 1968 n. 482 che prevede quanto segue: «Le
aliquote percentuali (...) stabilite dall'art. 9 per la ripartizione dei posti
riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge,
possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'art. 18».
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