Prospettive assistenziali, n. 73, gennaio - marzo 1986

 

 

SANCITO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955 N. 692 IL DIRITTO DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI ALLE CURE SANITARIE, COMPRESE QUELLE OSPEDALIERE

FRANCESCO SANTANERA

 

 

Molto interessante e ricco di indicazioni è il dibattito svoltosi in Parlamento in merito al disegno di legge n. 727 «Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia», dibattito che conferma senza ombra di dubbio il diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere.

Come afferma il Sen. Pezzini, Presidente della 10a Commissione del Senato e Relatore del disegno di legge, il provvedimento «viene finalmente a soddisfare una annosa aspettativa ed a colmare una grave lacuna nel trattamento di previdenza dei vecchi lavoratori, fino ad oggi sprovvisti di qualsiasi tutela di fronte all'evento di malattia, proprio quando, a causa dell'età avanzata (...) e dalla minore resistenza fisica del loro organismo logorato dal lungo lavoro, ne hanno maggior bisogno» (1).

Importantissima la precisazione del Presidente-Relatore, secondo cui con il disegno di legge in esame «si intende riconoscere un "diritto" di assistenza a favore di tutti coloro che hanno speso una vita di lavoro per il bene comune, sottraendoli all'umiliazione di dover ricorrere alle iniziative di soccorso di istituzioni informate a criteri caritativi e degne, peraltro, del massimo apprezzamento» (2).

Il Presidente-Relatore ricorda inoltre che la Commissione per la riforma della previdenza sociale era pervenuta alle seguenti conclusioni:

«che, se il principio cui deve essere informata la previdenza sociale è quello di liberare il lavoratore dal bisogno, il bisogno in caso di malattia è ancora più grande nei riguardi di coloro che, come i pensionati, hanno un reddito minore;

che dovendo avere i pensionati gli stessi diritti degli altri soggetti della previdenza alle prestazioni, non vi è ragione che queste non siano estese anche ai loro familiari, quando ricorrano le condizioni per la loro inclusione tra i beneficiari» (3).

Infine l'On. Pezzini sottolinea quanto segue:

- «altra caratteristica peculiare della soluzione data da questo disegno di legge al problema dell'assistenza di malattia ai pensionati è che il compito di tale assistenza viene conferito agli stessi istituti presso i quali i pensionati erano assicurati durante l'attività di servizio»;

- «per quanto riguarda le prestazioni, esse comprendono sia l'assistenza generica e specialistica, ivi compresa quella ostetrica, sia l'assistenza ospedaliera. Esse sono erogate da ciascun Istituto nei limiti e con le modalità per esso in vigore.

Particolare rilievo assume, come ho già accennato, la disposizione con la quale viene rimosso qualsiasi limite di durata per l'assistenza delle malattie specifiche della vecchiaia, accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rese note a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale» (4).

Dall'esame degli atti parlamentari risulta inoltre che vennero respinte le richieste formulate dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale si era pronunciata nei seguenti termini: «La Commissione finanze e tesoro pure esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, ritiene che:

a) debba escludersi l'assistenza malattia per i cronici poveri perché questi devono essere e rimanere a carico degli Enti locali che vi hanno provvisto finora, aiutati dalla carità locale, se sono poveri;

b) debba escludersi l'assistenza per coloro che hanno mezzi sufficienti per il proprio sostentamento;

c) debba determinarsi che la cura non possa essere effettuata, per le malattie superiori a giorni .........., che in un cronicario, se ve ne sono nella provincia nella quale l'ammalato risiede, e se lo richiede alla Cassa che provvede al pagamento della malattia;

d) sia correlativamente diminuita la percentuale sulle rimunerazioni con 1a quale si vuole provvedere al servizio di cui al disegno di legge» (5).

Al riguardo è interessante l'intervento del Sen. Grava, il quale cita «la società di mutuo soccorso intitolata "Unione tipografica italiana" fondata a Torino il 22 giugno 1738, riordinata ai fini della assistenza contro le malattie con atto notarile 16 agosto 1743, riconosciuta giuridicamente con decreto 6 agosto 1890», precisando che «lo statuto di questa Società è assai interessante; mi limito solo a riportare quanto recita l'articolo 2, n. 3: "sovvenzionare a titolo di cronicismo quei soci che per la vecchiaia o per constatata incapacità fisica non possono più attendere al loro normale lavoro"» (6).

Afferma l'On. Grava: «Eravamo nel 1738: oggi, 1955, si vorrebbe escludere dall'assistenza "i cronicari". Senza commenti!».

Da parte nostra speriamo che questa esclusione non sia attuata oggi, 1986!

L'On. Grava precisa inoltre che il diritto alle prestazioni nei casi di malattia e di vecchiaia è sancito «dall'articolo 38 della Costituzione la quale stabilisce che: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia"» (7).

Secondo l'On. Grava il campo di applicazione del disegno di legge può essere definito nei seguenti termini: «Le provvidenze stabilite con questo disegno di legge abbracciano una vasta e numerosa categoria di vecchi lavoratori che dopo aver trascinato una dura vita "fra triboli e spine" si trovano esposti, dolorosamente esposti, nella loro vecchiaia a tutte le conseguenze morbose che essa porta con sé, senza protezione e tutela.

«Era giusto e doveroso che il legislatore provvedesse anche a costoro, anche se sono, per ipotesi, "cronicari" per rendere loro meno triste e più giocondo il periodo del tramonto.

«E coloro che beneficeranno di queste provvidenze sono appunto i pensionati della Previdenza sociale, di Enti locali e dell'E.N.P.A.S., i pensionati di invalidità e vecchiaia e superstiti nonché i congiunti del ristretto nucleo familiare i quali continueranno a godere, a riposo, le prestazioni che hanno goduto durante il servizio attivo.

«È una linea continua che li guida nella vita: è un'assistenza ininterrotta che li accompagna dalla culla, si può dire, alla tomba anche se, per ipotesi sono "cronicari", e che si estende dall'individuo alla famiglia evitando bruschi cambiamenti negli organi preposti all'assistenza che questa devono prestare,commisurare, disporre e moderare. Saranno infatti gli stessi Istituti, che avevano in carico i pensionati durante il servizio attivo, i quali continueranno a tenerli per tutto il periodo di quiescenza, ciò che rappresenta non piccoli vantaggi come appare evidente.

«Quanti saranno coloro che beneficeranno dell'assistenza malattie?

«Non è mio intendimento tediarvi con delle cifre tanto più che sono state esposte e nella relazione ministeriale e in quella fattaci dal nostro diligente relatore.

«Io voglio richiamare piuttosto la vostra attenzione, quella del Governo e quella dei preposti al servizio di erogazione delle prestazioni sul numero sempre crescente di codesti lavoratori pensionati affinché si prendano in tempo le misure atte a garantire l'assistenza continua a tutti coloro, anche se per ipotesi sono dei "cronicari", perché non avvenga che si debba poi togliere parte di ciò che si era concesso o restringere il campo di applicazione. Ecco perché ho detto "quanti saranno" e non "quanti sono".

«Oggi sono all'incirca un milione e mezzo, cifra che andrà aumentando sensibilmente, a mio giudizio, di anno in anno» (8).

Aggiunge l’On. Grava: «Tutti i pensionati di invalidità e vecchiaia debbono fruire dell'assistenza e per tutte le affezioni morbose e tutti senza limiti di tempo. Non voglio dire con ciò che gli eventi morbosi di lieve entità, i cronicari e via dicendo debbano avere lo stesso trattamento terapeutico che deve essere praticato ai sofferenti di malattie più gravi: tutt'altro! Anche in questi casi deve soccorrere l'opera del medico, la sua abilità, i suoi saggi consigli e avveduti accorgimenti in relazione alla qualità e alla particolare psicologia del paziente».

Da notare che nessun parlamentare, sia al Senato, sia alla Camera dei deputati, prende posizione contro l'estensione dell'assistenza sanitaria, compresa quella ospedaliera, ai pensionati malati cronici non autosufficienti ed ai loro familiari. Dunque essi sono sicuramente fra i beneficiari

Lo ribadisce il relatore l'On. Rubinacci, che, nell'intervento svolto alla 11ª Commissione della Camera dei deputati in data 26 luglio 1955, non deduce i cronici dal numero dei pensionati per invalidità e vecchiaia assunto per calcolare il costo derivante dall'approvazione del disegno di legge.

La conferma che il provvedimento viene approvato in base ai diritti previdenziali dei lavoratori (sanciti dal 2° comma dell'art. 38 della Costituzione) e non in base al diritto all'assistenza degli inabili al lavoro (1° comma dell'art. 38), emerge in tutta evidenza a seguito della presentazione di un emendamento da parte dell'On. Grava, emendamento che prevede che «i cittadini affetti da cecità congenita o contratta (...) vengano a fruire dei vantaggi offerti da questo provvedimento» (9).

Il Presidente-Relatore chiede: «Possiamo noi inserire una categoria di questo genere in un disegno di legge che riguarda l'assistenza malattia ai lavoratori non più in attività di servizio, cioè agli ex lavoratori?» (10).

Risponde l'On. Sabatini, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: «Qui stiamo discutendo di un disegno di legge che dà delle prestazioni ai lavoratori pensionati sotto forma di prestazioni assicurative, mentre per la categoria cui si riferisce l'emendamento del Sen. Grava vi è una forma di assistenza pubblica. Se inserissimo anche questa categoria nel disegno di legge in discussione finiremmo per non mantenere una coerenza di indirizzo. Non è quindi per l'onere finanziario che ci opponiamo a questo emendamento, ma per una questione di principio» (11).

Questa argomentazione viene riconosciuta valida da tutti i parlamentari: il Sen. Grava ritira quindi l'emendamento.

Infine va precisato che l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati è approvata ponendo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori gli oneri contributivi di cui agli art. 5 e 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 (12).

Escludere i cronici dalle cure ospedaliere e costringerli a pagare i ricoveri assistenziali, costituisce pertanto non solo una violazione delle leggi vigenti, ma anche una truffa nei riguardi di coloro che hanno versato contributi per essere certi di essere curati anche nelle situazioni di cronicità.

Come abbiamo documentato nell'editoriale di questo numero e in quello precedente, la situazione degli anziani malati cronici non autosufficienti e dei loro familiari è gravissima: a nostro avviso spetta in primo luogo ai Sindacati pretendere dal Parlamento, dal Governo, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Unità sanitarie locali il rispetto delle leggi vigenti e la tutela dei diritti degli ex lavoratori.

 

 

Allegato 1

 

Testo della legge 4 agosto 1955 n. 692 « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia »

 

Art. 1

Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia:

1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri ministri interessati, nonché i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nell'articolo 1, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 (*);

2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle casse di previdenza amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del ministero del tesoro, ovvero, a carico di monti pensioni o istituti o fondi speciali per pensioni amministrate da comuni, province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonché i titolari di assegni vitalizi a carico dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;

3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.

Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico:

a) alla moglie, purché non separata legalmente per sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;

b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e a figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;

d) ai genitori, purché abbiamo superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

 

Art. 2

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità i seguenti enti:

1) istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'istituto medesimo, dalla cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatti non ancora fusi nell'istituto suddetto;

2) ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;

3) ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'ente medesimo;

4) istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'istituto stesso.

 

Art. 3

L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;

2) ospedaliera;

3) farmaceutica.

L'assistenza di cui al comma precedente è esercitata da ciascun istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'istituto e dalle casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'i.n.a.m.

Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale.

Le assistenze ai fini della cura dell'invalidità e dei postumi da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'i.n.p.s. e dall'i.n.a.i.l., per la parte già ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

Art. 4

Gli istituti e gli enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonché dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori.

L'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinerà con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente.

Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinerà annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a favore degli istituti e degli enti predetti oltre a quelli praticati per la distribuzione e per la vendita al pubblico. Detto sconto non dovrà essere inferiore al 18 per cento e sarà a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento.

Per quanto riguarda la libertà di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sarà esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.

 

Art. 5

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentiti i consigli di amministrazione degli istituti ed enti ai quali è affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1, il decreto del presidente della repubblica è emanato su proposta del ministro per il tesoro, di concerto con i ministri interessati.

Tale onere è posto a carico:

a) del fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218  che assume la denominazione di «fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati»  per i pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti della assicurazione generale obbligatoria;

b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;

c) delle casse di previdenza amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del ministero del tesoro, ovvero dei monti pensioni o istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, oppure dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1;

d) degli istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 2) dell'art. 1.

A fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo derivanti alle casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative, in particolare agli oneri derivanti alle casse, fondi e gestioni in applicazione del punto c) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo la misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con i ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

Per quanto riguarda il fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, si potrà parzialmente provvedere, previo decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione.

 

Art. 6

A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al «fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati» è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.

A decorrere dalla data stessa, l'istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'i.n.a.m. senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'i.n.a.m. è chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi nelle forme non assistite dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al d. lgs. lgt. 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella 8 allegata al d. lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.

L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.

In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il «fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati» e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Nulla è innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al «fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati».

 

Art. 7

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, nonché per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio decreto a designare l'istituto o l'ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'ente o l'istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.

 

Art. 8

In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati; del consiglia di amministrazione dell'istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli enti locali un pensionato e del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico un pensionato, rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

 

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed ha effetto:

a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;

b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.

 

 

Allegato 2

 

Testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 1956 «Determinazione delle malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia»

 

Articolo unico

Sono considerate malattie specifiche della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, le manifestazioni morbose qui di seguito elencate

1) Malattie dell'apparato cardio circolatorio:

Sequele morbose dell'arteriosclerosi senile (come emorragia e trombosi cerebrale, trombosi cerebrale, trombosi coronaria, gangrena, ecc.);

Flebosi senile e sue complicazioni;

Ipertensione essenziale senile;

Miocardiopatia senile con manifestazioni di insufficienza cardiaca.

2) Malattie del sistema nervoso:

Parkinsonismo senile;

Corea senile.

3) Malattie degli organi dei sensi:

Cataratta senile;

Otosclerosi senile.

4) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio:

Gastrite atrofica senile;

Diabete senile.

5) Malattie dell'apparato respiratorio:

Enfisema essenziale senile e sue complicazioni bronchiali.

6) Malattie dello scheletro:

Artrosi senile e sue complicazioni (radicoliti, ecc.).

7) Malattie dell'apparato emopoietico:

Emopatia da aplasia midollare senile;

Leucemia linfatica della vecchiaia;

Porpora senile.

8) Malattie delle ghiandole endocrine:

Disendocrinopatie senili.

9) Malattie degli apparati urinario e genitale:

Nefrosclerosi senile;

Ipertrofia prostatica e sue complicazioni;

Endometrite senile.

10) Neoplasmi.

Le manifestazioni morbose di cui al precedente elenco sono assistibili senza limiti di durata, dopo l'età pensionabile, purché siano suscettibili di cure ambulatoriali e domiciliari.

Per tali forme morbose è analogamente concessa l'assistenza ospedaliera, quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio, ma richiedano apprestamenti tecnici e scientifici ospedalieri.

Gli istituti ed enti indicati dall'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, provvederanno, con propria deliberazione, ad adottare le modalità di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

 

(1) Senato della Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 20 gennaio 1985.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) II decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 1956 «Determinazione delle malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1957, n. 1 ed è riportato in allegato.

(5) Senato della Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 20 gennaio 1955.

(6) Senato della Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 24 marzo 1955.

(7) Ibidem.

(8) Ibidem.

(9) Senato della Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 25 maggio 1955.

(10) Ibidem.

(11) Ibidem.

(12) Cfr. l'allegato 1.

 

(*) L. 30 ottobre 1953, n. 841, per l'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'enpas (G.U., 20 novembre, n. 267).

Art. 1

L'assistenza sanitaria erogata dall'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa a favore:

n. 7 - dei pensionati dell'azienda di stato per i servizi telefonici il cui trattamento di quiescenza è regolato dalle norme del r.d.l. 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del d.l.c.p.s. 22 gennaio 1947, n. 134.

n. 8 - dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale che, all'atto del pensionamento, appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge.

 

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