Prospettive assistenziali, n. 73, gennaio - marzo 1986
SANCITO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955 N. 692 IL DIRITTO
DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI ALLE CURE SANITARIE, COMPRESE QUELLE
OSPEDALIERE
FRANCESCO SANTANERA
Molto interessante e ricco di indicazioni è il dibattito svoltosi in Parlamento in
merito al disegno di legge n. 727 «Estensione dell'assistenza di malattia ai
pensionati di invalidità e vecchiaia», dibattito che
conferma senza ombra di dubbio il diritto degli anziani malati cronici non
autosufficienti alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere.
Come afferma il Sen.
Pezzini, Presidente della 10a Commissione del Senato
e Relatore del disegno di legge, il provvedimento «viene finalmente a soddisfare una annosa
aspettativa ed a colmare una grave lacuna nel trattamento di previdenza dei
vecchi lavoratori, fino ad oggi sprovvisti di qualsiasi tutela di fronte
all'evento di malattia, proprio quando, a causa dell'età avanzata (...) e dalla
minore resistenza fisica del loro organismo logorato dal lungo lavoro, ne hanno
maggior bisogno» (1).
Importantissima la precisazione del
Presidente-Relatore, secondo cui con il disegno di legge in esame «si intende
riconoscere un "diritto" di assistenza a favore di tutti coloro che
hanno speso una vita di lavoro per il bene comune, sottraendoli all'umiliazione
di dover ricorrere alle iniziative di soccorso di istituzioni informate a
criteri caritativi e degne, peraltro, del massimo apprezzamento» (2).
Il Presidente-Relatore ricorda
inoltre che la Commissione per la riforma della previdenza sociale era pervenuta alle seguenti conclusioni:
«che, se il principio cui deve essere informata la
previdenza sociale è quello di liberare il lavoratore dal bisogno, il bisogno
in caso di malattia è ancora più grande nei riguardi di coloro che, come i pensionati, hanno un reddito minore;
che dovendo avere i pensionati gli
stessi diritti degli altri soggetti della previdenza alle prestazioni, non vi è
ragione che queste non siano estese anche ai loro familiari, quando ricorrano
le condizioni per la loro inclusione tra i beneficiari» (3).
Infine l'On. Pezzini
sottolinea quanto segue:
- «altra caratteristica peculiare della soluzione data da questo disegno di
legge al problema dell'assistenza di malattia ai pensionati è che il compito di
tale assistenza viene conferito agli stessi istituti
presso i quali i pensionati erano assicurati durante l'attività di servizio»;
- «per quanto riguarda le prestazioni, esse comprendono sia l'assistenza
generica e specialistica, ivi compresa quella ostetrica,
sia l'assistenza ospedaliera. Esse sono erogate da ciascun Istituto nei limiti
e con le modalità per esso in vigore.
Particolare rilievo assume, come ho già accennato, la disposizione con la
quale viene rimosso qualsiasi limite di durata per
l'assistenza delle malattie specifiche della vecchiaia, accertate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e rese note a mezzo di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale» (4).
Dall'esame degli atti parlamentari risulta inoltre che vennero respinte le richieste formulate
dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale si era pronunciata nei
seguenti termini: «La Commissione finanze
e tesoro pure esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di
legge, ritiene che:
a) debba escludersi l'assistenza malattia per i cronici poveri perché
questi devono essere e rimanere a carico degli Enti locali che vi hanno
provvisto finora, aiutati dalla carità locale, se sono poveri;
b) debba escludersi l'assistenza per coloro che hanno
mezzi sufficienti per il proprio sostentamento;
c) debba determinarsi che la cura non possa essere effettuata,
per le malattie superiori a giorni .........., che in un cronicario, se ve ne
sono nella provincia nella quale l'ammalato risiede, e se lo richiede alla
Cassa che provvede al pagamento della malattia;
d) sia correlativamente diminuita la percentuale
sulle rimunerazioni con 1a quale si vuole provvedere al servizio di cui al
disegno di legge»
(5).
Al riguardo è interessante
l'intervento del Sen. Grava, il quale cita «la società di mutuo soccorso intitolata
"Unione tipografica italiana" fondata a Torino il 22 giugno 1738,
riordinata ai fini della assistenza contro le malattie
con atto notarile 16 agosto 1743, riconosciuta giuridicamente con decreto 6
agosto 1890», precisando che «lo
statuto di questa Società è assai interessante; mi limito solo a riportare
quanto recita l'articolo 2, n. 3: "sovvenzionare a titolo di cronicismo quei soci che per la vecchiaia o per constatata
incapacità fisica non possono più attendere al loro normale lavoro"»
(6).
Afferma l'On. Grava: «Eravamo nel 1738: oggi, 1955, si vorrebbe
escludere dall'assistenza "i cronicari". Senza commenti!».
Da parte nostra speriamo che questa esclusione non sia attuata oggi, 1986!
L'On. Grava precisa inoltre che il
diritto alle prestazioni nei casi di malattia e di vecchiaia è sancito «dall'articolo 38 della Costituzione la
quale stabilisce che: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia"» (7).
Secondo l'On. Grava il campo di applicazione del disegno di legge può essere definito nei
seguenti termini: «Le provvidenze
stabilite con questo disegno di legge abbracciano una vasta e numerosa
categoria di vecchi lavoratori che dopo aver trascinato una dura vita "fra
triboli e spine" si trovano esposti, dolorosamente esposti,
nella loro vecchiaia a tutte le conseguenze morbose che essa porta con sé,
senza protezione e tutela.
«Era giusto e doveroso che il legislatore provvedesse anche a costoro,
anche se sono, per ipotesi, "cronicari" per
rendere loro meno triste e più giocondo il periodo del tramonto.
«E coloro che beneficeranno di queste provvidenze
sono appunto i pensionati della Previdenza sociale, di Enti locali e dell'E.N.P.A.S., i pensionati di invalidità e vecchiaia e superstiti
nonché i congiunti del ristretto nucleo familiare i quali continueranno a
godere, a riposo, le prestazioni che hanno goduto durante il servizio attivo.
«È una linea continua che li guida nella vita: è un'assistenza ininterrotta
che li accompagna dalla culla, si può dire, alla tomba anche
se, per ipotesi sono "cronicari", e che si estende dall'individuo
alla famiglia evitando bruschi cambiamenti negli organi preposti all'assistenza
che questa devono prestare,commisurare, disporre e moderare. Saranno infatti gli stessi Istituti, che avevano in carico i pensionati
durante il servizio attivo, i quali
continueranno a tenerli per tutto il periodo di quiescenza, ciò che rappresenta
non piccoli vantaggi come appare evidente.
«Quanti saranno coloro che beneficeranno
dell'assistenza malattie?
«Non è mio intendimento tediarvi con delle cifre tanto più
che sono state esposte e nella relazione ministeriale e in quella fattaci dal
nostro diligente relatore.
«Io voglio richiamare piuttosto la vostra attenzione, quella del Governo e
quella dei preposti al servizio di erogazione delle
prestazioni sul numero sempre crescente di codesti lavoratori pensionati
affinché si prendano in tempo le misure atte a garantire l'assistenza continua
a tutti coloro, anche se per ipotesi sono dei "cronicari", perché non
avvenga che si debba poi togliere parte di ciò che si era concesso o
restringere il campo di applicazione. Ecco perché ho detto
"quanti saranno" e non "quanti sono".
«Oggi sono all'incirca un milione e mezzo, cifra che andrà aumentando
sensibilmente, a mio giudizio, di anno in anno» (8).
Aggiunge l’On. Grava: «Tutti i pensionati di invalidità e vecchiaia debbono fruire dell'assistenza e
per tutte le affezioni morbose e tutti senza limiti di tempo. Non voglio dire
con ciò che gli eventi morbosi di lieve entità, i cronicari e via dicendo debbano avere lo stesso trattamento terapeutico che deve
essere praticato ai sofferenti di malattie più gravi: tutt'altro!
Anche in questi casi deve soccorrere l'opera del medico, la sua abilità, i suoi
saggi consigli e avveduti accorgimenti in relazione alla
qualità e alla particolare psicologia del paziente».
Da notare che nessun parlamentare,
sia al Senato, sia alla Camera dei deputati, prende posizione
contro l'estensione dell'assistenza sanitaria, compresa quella ospedaliera, ai
pensionati malati cronici non autosufficienti ed ai loro familiari. Dunque essi
sono sicuramente fra i beneficiari
Lo ribadisce
il relatore l'On. Rubinacci, che, nell'intervento
svolto alla 11ª Commissione della Camera dei deputati in data 26 luglio 1955,
non deduce i cronici dal numero dei pensionati per invalidità e vecchiaia
assunto per calcolare il costo derivante dall'approvazione del disegno di legge.
La conferma che il provvedimento viene approvato in base ai diritti previdenziali dei
lavoratori (sanciti dal 2° comma dell'art. 38 della Costituzione) e non in base
al diritto all'assistenza degli inabili al lavoro (1° comma dell'art. 38), emerge
in tutta evidenza a seguito della presentazione di un emendamento da parte
dell'On. Grava, emendamento che prevede che «i
cittadini affetti da cecità congenita o contratta (...) vengano a fruire dei
vantaggi offerti da questo provvedimento» (9).
Il Presidente-Relatore chiede: «Possiamo noi inserire una categoria di
questo genere in un disegno di legge che riguarda l'assistenza malattia ai
lavoratori non più in attività di servizio, cioè agli
ex lavoratori?» (10).
Risponde l'On. Sabatini,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: «Qui stiamo discutendo di un disegno di
legge che dà delle prestazioni ai lavoratori pensionati sotto forma di
prestazioni assicurative, mentre per la categoria cui si riferisce
l'emendamento del Sen. Grava vi è una forma di assistenza pubblica. Se inserissimo anche questa
categoria nel disegno di legge in discussione finiremmo
per non mantenere una coerenza di indirizzo. Non è quindi per l'onere
finanziario che ci opponiamo a questo emendamento, ma
per una questione di principio» (11).
Questa argomentazione viene riconosciuta valida da tutti i parlamentari: il Sen. Grava ritira quindi l'emendamento.
Infine va precisato che l'estensione
dell'assistenza di malattia ai pensionati è approvata ponendo a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori gli oneri contributivi di cui agli art. 5 e 6
della legge 4 agosto 1955 n. 692 (12).
Escludere i cronici dalle cure
ospedaliere e costringerli a pagare i ricoveri assistenziali,
costituisce pertanto non solo una violazione delle leggi vigenti, ma anche una
truffa nei riguardi di coloro che hanno versato contributi per essere certi di
essere curati anche nelle situazioni di cronicità.
Come abbiamo
documentato nell'editoriale di questo numero e in quello precedente, la
situazione degli anziani malati cronici non autosufficienti e dei loro
familiari è gravissima: a nostro avviso spetta in primo luogo ai Sindacati
pretendere dal Parlamento, dal Governo, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Unità
sanitarie locali il rispetto delle leggi vigenti e la tutela dei diritti degli
ex lavoratori.
Allegato 1
Testo della legge 4
agosto 1955 n. 692 « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia »
Art. 1
Hanno diritto all'assistenza di
malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e sempreché
l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di
assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia:
1) i titolari di pensioni derivanti
dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute
sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con
decreto del presidente della repubblica, su proposta
del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri
ministri interessati, nonché i titolari di pensioni o rendite comunque ed a
qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia
stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle
forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non
risulti ancora deciso.
Nulla è innovato alle disposizioni
contenute nell'articolo 1, nn. 7 e
8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 (*);
2) i titolari di pensioni dirette o
indirette a carico delle casse di previdenza amministrate dalla direzione
generale degli istituti di previdenza del ministero del tesoro, ovvero, a carico di monti pensioni o istituti o fondi
speciali per pensioni amministrate da comuni, province e istituzioni di pubblica
assistenza e beneficenza, nonché i titolari di assegni vitalizi a carico
dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;
3) i titolari di rendite da
infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di
inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di
rendite ai superstiti.
Oltre ai titolari di cui ai
precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari
dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico:
a) alla moglie, purché non separata
legalmente per sua colpa, ovvero al marito,
permanentemente inabile al lavoro;
b) ai figli celibi e nubili
legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi,
agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e a figli nati da precedente
matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 18 o
anche di età superiore se inabili al lavoro;
c) ai fratelli e
alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;
d) ai genitori, purché abbiamo
superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la
madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.
Art. 2
All'assistenza di malattia a favore
dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata
contabilità i seguenti enti:
1) istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima
del pensionamento risultavano assistiti dall'istituto medesimo, dalla
cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle casse di
soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e
dalle casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatti non ancora
fusi nell'istituto suddetto;
2) ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
per i pensionati che prima del pensionamento risultavano
rispettivamente assistiti dagli enti predetti;
3) ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del
pensionamento risultavano assistiti dall'ente
medesimo;
4) istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli enti locali per i titolari
di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della
concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'istituto stesso.
Art. 3
L'assistenza di malattia a favore
degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso
le seguenti prestazioni:
1) generica e specialistica, ivi
compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica.
L'assistenza di cui al comma
precedente è esercitata da ciascun istituto nei limiti e con l'osservanza delle
modalità per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati
che prima del pensionamento risultavano assistiti
dall'istituto e dalle casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le
norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'i.n.a.m.
Tale assistenza tuttavia spetta senza
limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate
nell'apposito elenco da compilarsi a cura del ministro
per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale.
Le assistenze ai fini della cura
dell'invalidità e dei postumi da infortuni sul lavoro e da malattie
professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere
erogate rispettivamente dall'i.n.p.s. e dall'i.n.a.i.l., per la parte già ad
essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze
saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza
con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 4
Gli istituti e gli enti di cui
all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi
preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonché
dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale
distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i
medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori.
L'alto commissario per l'igiene e la
sanità pubblica, di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, determinerà con proprio decreto la
percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente.
Qualora gli istituti e gli enti di
cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al
primo comma del presente articolo, l'alto commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinerà
annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a
favore degli istituti e degli enti predetti oltre a quelli praticati per la
distribuzione e per la vendita al pubblico. Detto sconto non dovrà essere
inferiore al 18 per cento e sarà a carico delle farmacie nella misura fissa del
5 per cento.
Per quanto riguarda la libertà di
scelta dei medicinali da parte del medico, essa sarà
esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.
Art. 5
L'onere derivante dalla
corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 è determinato
annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del presidente della repubblica, su
proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e
sentiti i consigli di amministrazione degli istituti ed enti ai quali è
affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i
soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1, il decreto del presidente della
repubblica è emanato su proposta del ministro per il
tesoro, di concerto con i ministri interessati.
Tale onere è posto a carico:
a) del fondo per l'adeguamento delle pensioni,
di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 che assume la denominazione di «fondo
per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati» per i pensionati di invalidità, vecchiaia e
superstiti della assicurazione generale obbligatoria;
b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione
generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di imprese,
fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione
generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero
medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;
c) delle casse di previdenza
amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del
ministero del tesoro, ovvero dei monti pensioni o
istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o
istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, oppure dell'istituto
nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali per i soggetti indicati
al n. 2) dell'art. 1;
d) degli istituti di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite
indicate al n. 2) dell'art. 1.
A fronteggiare i maggiori oneri di
cui al primo comma del presente articolo derivanti alle casse, ai fondi, alle
gestioni indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma e per l'attuazione
degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante
incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità
stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative, in
particolare agli oneri derivanti alle casse, fondi e gestioni in applicazione
del punto c) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo la
misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del
ministro per il tesoro, di concerto con i ministri per l'interno e per il
lavoro e la previdenza sociale.
Per quanto riguarda il fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, si
potrà parzialmente provvedere, previo decreto del ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale
della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui
all'art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo gli
eventuali avanzi di gestione.
Art. 6
A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata
in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai
lavoratori al «fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia
ai pensionati» è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione,
di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a
carico dei lavoratori.
A decorrere dalla data stessa,
l'istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'i.n.a.m. senza spese e mediante prelievo dai contributi
afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per
cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione
delle spese che l'i.n.a.m. è
chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi nelle forme non
assistite dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Sempre a decorrere
dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al d.
lgs. lgt. 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19
febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella 8 allegata al d. lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40
per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle
disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento
prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento
a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.
In relazione alla misura ed alla ripartizione delle
aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto
all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il
«fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati»
e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione
annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle
disposizioni di cui al r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge
2 giugno 1939, n. 739.
Nulla è innovato per quanto riguarda
la determinazione annuale dei contributi dovuti al «fondo per l'adeguamento
delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati».
Art. 7
Con decreto del presidente del
consiglio dei ministri, su proposta del ministro per
il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità
per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8 della legge
30 ottobre 1953, n. 841, nonché per il coordinamento
delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.
Il ministro per il lavoro e la
previdenza sociale provvederà con proprio decreto a
designare l'istituto o l'ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia,
prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non
sia possibile stabilire l'ente o l'istituto presso il quale erano o avrebbero
dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.
Art. 8
In rappresentanza delle categorie
assistite sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati;
del consiglia di amministrazione dell'istituto nazionale di assistenza ai
dipendenti dagli enti locali un pensionato e del consiglio di amministrazione
dell'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
un pensionato, rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative a carattere nazionale.
Art. 9
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed ha effetto:
a) per quanto riguarda i contributi,
a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
b) per quanto riguarda le
prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello
durante il quale è entrata in vigore.
Allegato 2
Testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21
dicembre 1956 «Determinazione delle malattie da
considerarsi specifiche della vecchiaia»
Articolo unico
Sono considerate malattie specifiche
della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 4 agosto 1955,
n. 692, le manifestazioni morbose qui di seguito elencate
1) Malattie dell'apparato cardio circolatorio:
Sequele morbose
dell'arteriosclerosi senile (come emorragia e trombosi cerebrale, trombosi
cerebrale, trombosi coronaria, gangrena, ecc.);
Flebosi senile e sue complicazioni;
Ipertensione essenziale senile;
Miocardiopatia senile con manifestazioni di insufficienza cardiaca.
2) Malattie del sistema nervoso:
Parkinsonismo senile;
Corea senile.
3) Malattie degli organi dei sensi:
Cataratta senile;
Otosclerosi senile.
4) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio:
Gastrite atrofica senile;
Diabete senile.
5) Malattie dell'apparato respiratorio:
Enfisema essenziale senile e sue
complicazioni bronchiali.
6) Malattie dello scheletro:
Artrosi senile e sue complicazioni
(radicoliti, ecc.).
7) Malattie dell'apparato emopoietico:
Emopatia da aplasia midollare senile;
Leucemia linfatica della vecchiaia;
Porpora senile.
8) Malattie delle ghiandole endocrine:
Disendocrinopatie senili.
9) Malattie degli apparati urinario e genitale:
Nefrosclerosi senile;
Ipertrofia prostatica e sue
complicazioni;
Endometrite senile.
10) Neoplasmi.
Le manifestazioni morbose di cui al
precedente elenco sono assistibili senza limiti di durata, dopo l'età
pensionabile, purché siano suscettibili di cure ambulatoriali e domiciliari.
Per tali forme morbose è analogamente
concessa l'assistenza ospedaliera, quando gli accertamenti diagnostici, le cure
mediche o chirurgiche non siano normalmente
praticabili a domicilio, ma richiedano apprestamenti tecnici e scientifici
ospedalieri.
Gli istituti ed enti indicati
dall'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, provvederanno, con propria
deliberazione, ad adottare le modalità di attuazione
del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.
(1) Senato della
Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 20 gennaio 1985.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) II decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 1956
«Determinazione delle malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia» è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1957, n. 1 ed è
riportato in allegato.
(5) Senato della
Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 20 gennaio 1955.
(6) Senato della
Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 24 marzo 1955.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Senato della
Repubblica, 10ª Commissione, seduta del 25 maggio 1955.
(10) Ibidem.
(11) Ibidem.
(12) Cfr.
l'allegato 1.
(*) L.
30 ottobre 1953, n. 841, per l'estensione dell'assistenza sanitaria ai
pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'enpas (G.U., 20 novembre, n.
267).
Art. 1
L'assistenza
sanitaria erogata dall'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in
applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli artt.
12 e 13 del d.lgs. 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa
a favore:
n. 7 - dei pensionati
dell'azienda di stato per i servizi telefonici il cui trattamento di quiescenza
è regolato dalle norme del r.d.l. 14 giugno 1925, n. 884, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del d.l.c.p.s. 22
gennaio 1947, n. 134.
n. 8 - dei titolari di
pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'istituto nazionale della
previdenza sociale che, all'atto del pensionamento, appartengano per almeno un
anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dell'ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire
delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore
della presente legge.
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