Prospettive assistenziali, n. 74, aprile - giugno 1986
INTESA TRA COMUNE DI TORINO,
SINDACATI E CSA SUI CORSI PRELAVORATIVI PER INSUFFICIENTI MENTALI
Sul n. 70
aprile-giugno 1985, di Prospettive
assistenziali avevamo riportato
l'articolo di F. Sarrtanera
«Esperienze in materia di formazione professionale e di inserimento
lavorativo di handicappati».
Sull'argomento
pubblichiamo ora il testo dell'intesa intervenuta fra il Comune di Torino, i
Sindacati CGIL, CISL, UIL e il Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base in data 10 febbraio 1986.
Questo
accordo è ancora uno dei risultati concreti ottenuti dal volontariato
promozionale.
TESTO
DELL'INTESA
1. Obiettivi
L'inserimento dei corsi prelavorativi
per insufficienti mentali fra le normali attività dei
Centri di formazione professionale (C.F.P.) si
colloca nell'ambito dell'interesse generale della Amministrazione per la
formazione delle fasce più deboli. I programmi, finalizzati ad obiettivi
adeguati all'utenza, vanno elaborati con il concorso attivo dei docenti e
verificati dal Collegio dei docenti del C.F.P. ove si svolge il corso.
L'attività dei corsi pre-lavorativi
rientra pienamente fra le attività svolte di norma dai C.F.P.
e quindi vanno da questi gestiti con le medesime regole sia per quanto concerne
l'utenza che gli operatori ad essi interessati.
- Durata dei corsi pre-lavorativi:
sulla base di specifici progetti da realizzare
nell'ambito delle disposizioni della legge 845/1978 e
della legge regionale 8/80, utilizzando tutte le disponibilità orarie previste
dalle leggi citate articolate in un periodo di 3 anni.
- Numero dei corsi: tale da
soddisfare tutte le esigenze pubbliche auspicando che accanto ai C.F.P. comunali, anche i C.F.P.
privati finanziati e/o riconosciuti dalla Regione Piemonte assumano iniziative
analoghe. In
relazione alla necessità di evitare concentrazione di corsi per tale
tipo di utenza, sarà previsto un corso per ogni centro, ipotizzando una
riduzione del numero degli iscritti in presenza di particolari situazioni di
locali e numero di corsi.
- Assunzione di iniziative
da parte dei firmatari per il superamento dei centri speciali, salvaguardando
il livello quantitativo del servizio e quello occupazionale.
2. Finalizzazione dei corsi e loro organizzazione
Poiché lo
scopo dei corsi pre-lavorativi è l'inserimento
lavorativo degli allievi nelle normali aziende pubbliche e private,
l'organizzazione dei corsi deve essere incentrata sulla
seguente attività:
- teoria didattica - laboratorio - tirocinio;
- raggiungimento del massimo possibile di autonomia per le situazioni extra-lavorative (uso dei
mezzi pubblici, tempo libero, ecc.);
- eventuale svolgimento di attività
riabilitative in collaborazione con le USSL da effettuare nei casi in cui ciò
sia necessario per l'acquisizione di una maggiore e migliore autonomia.
In linea di massima si dovrà prevedere un'organizzazione
dei corsi pre-lavorativi, tale da
consentire una stretta interconnessione alternata fra momenti formativi
(nel centro) e momenti formativi (nel tirocinio).
Ciò comporta, necessariamente, che i docenti
incaricati di condurre il corso nel C.F.P. siano anche
presenti in tirocinio.
La localizzazione dei corsi
è la seguente:
1 corso - Via Bazzi
1 corso - Mario Enrico (o altro C.F.P.)
1 corso - Giulia Pastore
Utilizzo finanziamenti e orari residui corsi CEE per
tirocini allievi che hanno frequentato i corsi 1983-84.
L'organizzazione proposta consentirà di concretizzare
il passaggio ai corsi pluriennali come previsto al punto 1.
La pluralità di sedi per corsi pre-lavorativi,
la ribadita volontà di avviare a superamento il modello dei centri speciali
mediante l'introduzione dei corsi pre-lavorativi,
rende necessaria l'assegnazione di una specifica responsabilità (con relativo
organico e sede idonea) presso la sede
dell'Assessorato al lavoro in Via Ventimiglia, 201.
L'attività svolta nella sede di Via Ventimiglia riguarda tra l'altro:
a) la ricerca e la definizione di posti di lavoro per
tirocinio, in moda da disporre di una precisa mappa;
b) la finalizzazione di una quota/annua degli allievi
dei corsi in inserimenti lavorativi ponendo attenzione alle nuove possibilità di orario part-time;
c) la ricerca di sedi idonee per i corsi pre-lavorativi;
d) il coordinamento operativo di carattere interassessorile, definendo le modalità più opportune al
fine di ottenere efficacia in merito alle finalità corsuali
precedentemente evidenziate;
e) la valutazione della pluralità di
informazioni relative alla vita, alle esperienze dei singoli portatori
di handicap, da trasferire su scheda nominativa.
3.
Ammissione degli allievi ai corsi
Occorre una attenta valutazione degli insufficienti mentali, in
possesso dei requisiti di cui alla legge 30.3.71 n. 118, tenendo conto che la esclusione dall'ammissione (e dalla frequenza) ai corsi
significa per gli handicappati la collocazione in situazioni di dipendenza
assistenziale.
Le ammissioni saranno curate da una commissione,
composta da persone con conoscenze tecnico-scientifiche
ed esperienze reali, istituita con deliberazione del Consiglio comunale; nel
contempo saranno sollecitate analoghe iniziative a livello regionale.
La commissione svolge il proprio lavoro con i
seguenti criteri:
a) valuta la scheda nominativa
di cui al punto «e» paragrafo 2;
b) attua un sintetico test mirato a valutare il grado
di autosufficienza materiale del soggetto portatore di
handicap;
c) segue la prima fase dei corsi per collaborare,
unitamente ai docenti, alla individuazione di percorsi
adeguati in relazione agli svantaggi evidenziati dai soggetti portatori di
handicap.
L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata
esclusivamente dagli allievi e, se minorenni, dalle loro famiglie.
La commissione è quella prevista al
punto 6. Le attività della commissione devono essere sempre
verbalizzate.
4.
Prima fase dei corsi
Durante il primo modulo dei corsi pre-lavorativi,
che costituisce anche momento di osservazione dei soggetti, durante il quale
sia stata espletata anche attività di tirocinio, i
docenti formuleranno valutazioni sui singoli allievi alla commissione di cui
al punto precedente, in relazione alle possibilità o meno di mantenere
all'interno del corso l'allievo.
La commissione può formulare proposte tecniche,
itinerari sperimentali relativi ai casi specifici prospettati dai docenti,
lasciando alla loro professionalità la traduzione pratica, educativa - informativa.
In presenza di pareri controversi tra commissione e docenti, la
decisione definitiva sarà assunta dal Direttore del Centro di formazione professionale.
L'allievo o la famiglia dell'allievo di cui si proponga il non proseguimento può presentare ricorso
all'Assessore al lavoro che decide in via definitiva sentito il Direttore del C.F.P.
L'ammissione ai corsi è strettamente riservata agli
allievi in possesso di idonea certificazione del
servizio di Medicina legale dell'USL o della Commissione invalidi civili.
Nella fase di passaggio alla nuova disciplina
prevista dal presente accordo, la commissione di cui al precedente punto 3
riesaminerà i casi degli allievi non ammessi ai corsi pre-lavorativi
avviati o in fase di avvio.
5.
Formazione e aggiornamento dei docenti
L'esperienza fin qui condotta evidenzia un rischio
conflittuale tra categorie (educatori, insegnanti della formazione
professionale) in merito alle competenze relative alla
gestione dei corsi.
L'efficacia di un intervento formativo di un
portatore di handicap con insufficienza mentale dipende dalla capacità di
costruire un intervento non a compartimenti stagni.
Si rende quindi indispensabile una stretta collaborazione
tra tutti gli operatori e docenti che seguono gli allievi durante la fase didattico-teorica, il laboratorio, il tirocinio, il tempo
libero, i momenti di acquisizione dell'autonomia di movimento
sul territorio.
D'altra parte non è semplice definire l'attività formativa poiché essa oscilla tra l'insegnamento
di mansioni e l'educazione alla socializzazione.
La formazione dei docenti prevede ovviamente una
parte che si radica nella sperimentazione avviata e si concretizza con momenti
di riflessione critica sulla realizzazione della fase
didattica con stages di tirocinio.
Parte di questa attività di
aggiornamento sarà prevista all'interno dell'orario di insegnamento. Per la
definizione di concrete proposte in materia di aggiornamento
dei docenti dei corsi prelavorativi viene istituita
una commissione incaricata di avanzare proposte all'Amministrazione comunale.
La commissione sarà così composta:
- responsabile della formazione
professionale presso il relativo Assessorato del Comune di Torino;
- esperti specifici, quali ad esempio il Direttore
della SFES;
- 2 docenti per corso.
6. Commissione
Considerato anche il carattere innovativo dell'inserimento
dei corsi pre-lavorativi nell'ambito dei normali
Centri di formazione professionale, viene costituita
una commissione quale strumento di consulenza e verifica dei corsi pre-lavorativi.
La commissione è così composta:
2 esperti dell'Assessorato al
lavoro e formazione professionale del Comune di Torino;
2 Direttori di C.F.P.;
1 esperto dell'Assessorato all'assistenza del Comune di Torino;
2 rappresentanti dei docenti;
1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali;
2 rappresentanti di associazioni
che si occupino della tutela di soggetti portatori di handicap ed
insufficienti mentali.
La commissione si riunisce almeno 30 giorni prima
dell'avvio dell'attività per espletare quanto
definito al punto 3.
Predispone un suo piano di lavoro annuale. Formula
proposte per la definizione dei profili professionali degli operatori impegnati
nei corsi pre-lavorativi.
Redige la relazione finale di verifica degli
obiettivi.
L'Assessore al lavoro del Comune di Torino si impegna a richiedere alla Regione Piemonte che la
commissione di cui al punto 3 sia incaricata delle ammissioni degli
insufficienti mentali anche nei Centri speciali, fino al loro superamento.
L'Assessore al lavora del
Comune di Torino si impegna a presentare alla Giunta municipale entro 30
giorni una delibera che recepisca quanto previsto dal presente verbale di
intesa, compresa la definizione della commissione di cui al punto 3 e 6.
Entro il mese di aprile 1986
l'Assessore al lavoro del Comune di Torino promuoverà incontri con le OO.SS., il C.S.A., l'Ufficio
provinciale dei lavoro per concordare un progetto sperimentale di collocamento
obbligatorio al lavoro degli handicappati.
Il presente accordo sarà rivista
al termine dell'anno formativo 1985-86 al fine di apportare le eventuali
modifiche che si rendessero nel frattempo necessarie.
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