Prospettive assistenziali, n. 74, aprile - giugno 1986

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

APPELLO CGIL CISL UIL PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE HANDICAPPATE E LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

 

Pubblichiamo il testo dell'appello e la presa di posizione del CSA, Coordinamento sanità e assi­stenza fra i movimenti di base.

 

Testo dell'appello

 

In questi anni si sta verificando una preoccu­pante riduzione degli spazi occupazionali per le persone handicappate, che ha comportato una di­minuzione (8,2% dal 1982 al 1984) dei lavoratori con handicap inseriti nel mondo produttivo.

Nel contempo si registra una sempre maggio­re volontà dì partecipazione al lavoro delle per­sone handicappate (le loro iscrizioni al colloca­mento obbligatorio sono aumentate del 37% nel­lo stesso periodo).

II restringersi degli spazi occupazionali ha, co­me riflesso, il sostanziale blocco del collocamen­to obbligatorio, verificabile:

- nella paralisi degli avviamenti al lavoro; - nel progressivo ampliarsi del numero di aziende che sfuggono agli obblighi della legge 482/1968 (sulle assunzioni delle categorie pro­tette), nonostante che i datori di lavoro esentati ed esonerati siano già troppi.

Inoltre, ormai tutti conoscono l'espandersi ed il consolidarsi dei fenomeni dì privilegio nella tutela e nelle assunzioni di persone con invali­dità leggera e con pseudoinvalidità, a svantaggio della tutela e degli inserimenti «mirati» di per­sone con disabilità gravi o di natura psichica.

La stessa normativa vigente presenta gravi la­cune, in quanto fa riferimento -esclusivamente al­le minorazioni di natura fisica o sensoriale, esclu­dendo così dalla tutela gli invalidi cìvili con mino­razioni di natura psichica (1).

Da questa situazione emerge chiaramente co­me siano forti le spinte provenienti da settori padronali e governativi tendenti a far rifluire nella «passività» gran parte di coloro che nel la­varo avevano visto un'occasione per perseguire l'autonomia e la partecipazione attiva alla vita della collettività come obiettivo e momento di verifica del complesso processo per l'integrazio­ne sociale.

Le resistenze all'integrazione costituiscono un ostacolo al tentativo di riorganizzare su base ter­ritoriale l'assetto dei servizi di sicurezza sociale e specificatamente di quelli riabilitativo-forma­tivi. Tentativo che era stato avviato per contra­stare l'assistenzialismo, la categorializzazione, la chiusura negli istituti delle persone più deboli.

Tali resistenze, sì sono concretizzate, a partire dal 1981 (Anno internazionale dell'handicappato), in numerosi atti legislativi, una vera e propria involuzione del sistema di protezione sociale.

In questo quadro, CGIL, CISL, UIL, sostengono la necessità e l'urgenza della riforma del collo­camento obbligatorio, secondo í criteri già più volte indicati:

1) collegamento con il sistema di governo del mercato del lavoro ordinario;

2) ridiscussione del limite minimo di invalidità riconosciuta utile per l'accesso al collocamento obbligatorio;

3) ampliamento degli spazi di inserimento la­vorativo per le persone handicappate, tramite estensione dell'obbligo di assunzione alle azien­de con meno di 35 dipendenti; forme dì com­pensazione per le aziende che, soggette ad ob­bligo, provvedano a modifiche dell'ambiente di lavoro, al fine di facilitare l'inserimento lavora­tivo;

4) passaggio al collocamento ordinario con pun­teggi aggiuntivi di alcune delle categorie inseri­te in quello obbligatorio (orfani, vedove, pro­fughi);

5) collegamento con l'assetto socio-sanitario e formativo per la realizzazione di «inserimen­ti mirati»;

6) controllo dei processi di mobilità;

7) forme di incentivazione per le realtà pro­duttive che, pur non essendo soggette al collo­camento obbligatorio, siano disposte alla realiz­zazione di inserimenti mirati;

8) previsione dì incentivi per il lavoro coope­rativo.

CGIL, CISL, UIL, nel perseguire questi obiet­tivi e nella ferma convinzione che una legge di riforma del collocamento obbligatorio (più che mai indispensabile, anche dì fronte alla progres­siva liberalizzazione del mercato del lavoro), per essere realizzata e rispettata richieda il coinvol­gimento attivo di ogni componente della società, lanciano un appello a tutte le espressioni del mondo politico, sociale, culturale affinché assu­mano, assieme al sindacato, l'impegno, per un serio progetto di riforma che, a partire dal collo­camento obbligatorio, si estenda all'intera poli­tica sociale nei confronti delle persone handi­cappate.

L. LAMA - F. MARINI - G. BENVENUTO

 

Risposta del CSA del 7.2.1986

 

In relazione alla Vostra lettera senza data in­viata nei giorni scorsi, questo Coordinamento aderisce all'appello CGIL, CISL, UIL per l'occu­pazione delle persone handicappate e la riforma del collocamento obbligatorio.

L'appello, per essere realmente efficace, do­vrebbe a nostro avviso, essere sostenuto dall'impegno di CGIL, CISL, UIL di inserire la ri­chiesta di assunzione di handicappati (anche in una misura inferiore alle percentuali di legge) in tutte le trattative e rivendicazioni.

Questo Coordinamento ritiene necessario ed urgente una reimpostazione del problema, reim­postazione che, a nostra avviso, deve partire dal riconoscimento delle realtà delle condizioni la­vorative degli handicappati.

È assolutamente falso che tutti gli handicap­pati abbiano una ridotta capacità lavorativa, co­me è previsto dalla legge 482/1968 e dalle pro­poste di riforma.

In verità vi sono tre gruppi di handicappati: - quelli con piena capacità lavorativa;

- quelli con ridotta capacità lavorativa;

- quelli che, a causa delle loro condizioni fisiche e/o psichiche, non sono assolutamente in grado di svolgere una proficua attività lavorativa.

Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione i seguenti punti che riteniamo debbano essere te­nuti presenti per la predisposizione di una piat­taforma unitaria:

1) L'accertamento dell'invalidità deve essere compiuto da commissioni sanitarie istituite pres­so ciascuna USL.

2) I servizi medico-legali delle USL devono compiere una istruttoria preliminare delle doman­de, di modo che la Commissione di cui al pun­to 1) possa decidere su elementi oggettivi.

3) Per gli invalidi civili, che scelgono il collo­camento obbligatorio, devono essere costituite, sempre a livello di USL, apposite commissioni aventi il compito di accertare:

- la piena capacità o potenzialità lavorativa dei soggetti;

- la loro residua capacità o potenzialità la­vorativa;

- la loro inidoneità a causa delle condizioni fisiche e/o psichiche di svolgere una proficua attività lavorativa.

L'accertamento delle suddette potenzialità la­vorative costituisce, previo accordo dei soggetti interessati, titolo preferenziale per l'accesso a corsi di formazione professionale o prelavorativa o, occorrendo, a momenti di riqualificazione.

La certificazione rilasciata dalla Commissione circa la inidoneità a qualsiasi proficua attività lavorativa costituisce titolo preferenziale per l'accesso ad attività assistenziali dì tipo diurno, della durata di almeno 40 ore settimanali.

4) Presso ciascuna USL deve essere istituito, in base ad apposita legge regionale, da parte del settore lavoro e formazione professionale un ap­posito gruppo di operatori, dipendente dal set­tore suddetto con il compito di:

- svolgere tutte le necessarie attività tecni­che per l'inserimento lavorativo e per i tirocini di lavoro degli handicappati;

- collaborare con il settore della formazione professionale per l'individuazione dei contenuti e delle modalità dei corsi di formazione profes­sionale o prelavorativa;

- collaborare con gli uffici provinciali del la­voro per l'inserimento lavorativo e per i tirocini di lavoro degli handicappati;

- ricercare i posti di lavoro più idonei.

5) Le percentuali per il collocamento obbligato­rio al lavoro sono:

- 3% per gli handicappati aventi piena capa­cità lavorativa;

- 3% per gli handicappati aventi ridotta ca­pacità lavorativa.

Le Regioni, con deliberazione del Consiglio, possono aumentare le suddette percentuali, nei casi in cui ciò sia necessario per assicurare un lavoro a tutti gli handicappati.

6) La nuova legge sul collocamento obbligato­rio al lavoro deve riguardare tutti gli handicap­pati, senza alcuna esclusione.

7) Devono essere scorporati dalla legge sul collocamento obbligatorio i problemi dell'inseri­mento lavorativo di vedove, profughi e orfani.

8) Le inadempienze delle aziende in merito al collocamento obbligatorio degli invalidi devono essere sanzionate in modo severo e proporziona­le al numero di handicappati non assunti e alla durata della inadempienza stessa.

Riteniamo inoltre che occorra al più presto avanzare una specifica richiesta affinché venga emanato il decreto previsto dall'art. 26 della leg­ge 2 aprile 1968 n. 482 che prevede quanto se­gue: «Le aliquote percentuali (...) stabilite dall'art. 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla pre­sente legge, possono essere modificate con de­creto del Presidente della Repubblica, su propo­sta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

 

 

 

(1) Riteniamo che la sentenza della Corte costituzio­nale n. 52 del 22 febbraio 1985 escluda dal collocamento obbligatorio di cui alla legge 482/1968 solo le persone con malattie mentali e non gli insufficienti mentali (n.d.r.).

 

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