Prospettive assistenziali, n. 74, aprile - giugno 1986
Notiziario dell'Unione per la lotta
contro l'emarginazione sociale
APPELLO CGIL CISL UIL PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE
HANDICAPPATE E LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Pubblichiamo
il testo dell'appello e la presa di posizione del CSA, Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base.
Testo dell'appello
In questi anni si sta verificando una preoccupante
riduzione degli spazi occupazionali per le persone handicappate, che ha
comportato una diminuzione (8,2% dal 1982 al 1984) dei lavoratori con handicap
inseriti nel mondo produttivo.
Nel contempo si registra una sempre maggiore volontà dì
partecipazione al lavoro delle persone handicappate (le loro iscrizioni al
collocamento obbligatorio sono aumentate del 37% nello stesso periodo).
II restringersi degli spazi occupazionali ha, come
riflesso, il sostanziale blocco del collocamento obbligatorio, verificabile:
-
nella paralisi degli avviamenti al lavoro; - nel progressivo ampliarsi del
numero di aziende che sfuggono agli obblighi della
legge 482/1968 (sulle assunzioni delle categorie protette), nonostante che i
datori di lavoro esentati ed esonerati siano già troppi.
Inoltre, ormai tutti conoscono l'espandersi ed il
consolidarsi dei fenomeni dì privilegio nella tutela e
nelle assunzioni di persone con invalidità leggera e con pseudoinvalidità,
a svantaggio della tutela e degli inserimenti «mirati» di persone con
disabilità gravi o di natura psichica.
La stessa normativa vigente presenta gravi lacune, in quanto fa riferimento -esclusivamente alle
minorazioni di natura fisica o sensoriale, escludendo così dalla tutela gli
invalidi cìvili con minorazioni di natura psichica
(1).
Da questa situazione emerge chiaramente come siano forti le spinte provenienti da settori padronali e
governativi tendenti a far rifluire nella «passività» gran parte di coloro che
nel lavaro avevano visto un'occasione per perseguire l'autonomia e la
partecipazione attiva alla vita della collettività come obiettivo e momento di
verifica del complesso processo per l'integrazione sociale.
Le resistenze all'integrazione costituiscono un
ostacolo al tentativo di riorganizzare su base territoriale l'assetto dei
servizi di sicurezza sociale e specificatamente di quelli riabilitativo-formativi.
Tentativo che era stato avviato per contrastare l'assistenzialismo,
la categorializzazione, la chiusura negli istituti
delle persone più deboli.
Tali resistenze, sì sono concretizzate, a partire dal 1981 (Anno internazionale dell'handicappato),
in numerosi atti legislativi, una vera e propria involuzione del sistema di
protezione sociale.
In questo quadro, CGIL, CISL, UIL, sostengono la
necessità e l'urgenza della riforma del collocamento obbligatorio, secondo í criteri già più volte indicati:
1) collegamento con il sistema di governo del mercato
del lavoro ordinario;
2) ridiscussione del limite minimo di
invalidità riconosciuta utile per l'accesso al collocamento
obbligatorio;
3) ampliamento degli spazi di inserimento
lavorativo per le persone handicappate, tramite estensione dell'obbligo di
assunzione alle aziende con meno di 35 dipendenti; forme dì compensazione per
le aziende che, soggette ad obbligo, provvedano a modifiche dell'ambiente di
lavoro, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo;
4) passaggio al collocamento ordinario con punteggi
aggiuntivi di alcune delle categorie inserite in quello obbligatorio
(orfani, vedove, profughi);
5) collegamento con l'assetto
socio-sanitario e formativo per la realizzazione di «inserimenti mirati»;
6)
controllo dei processi di mobilità;
7) forme di incentivazione
per le realtà produttive che, pur non essendo soggette al collocamento
obbligatorio, siano disposte alla realizzazione di inserimenti mirati;
8)
previsione dì incentivi per il lavoro cooperativo.
CGIL, CISL, UIL, nel perseguire questi obiettivi e
nella ferma convinzione che una legge di riforma del collocamento obbligatorio
(più che mai indispensabile, anche dì fronte alla progressiva liberalizzazione
del mercato del lavoro), per essere realizzata e rispettata richieda il coinvolgimento
attivo di ogni componente della società, lanciano un
appello a tutte le espressioni del mondo politico, sociale, culturale affinché
assumano, assieme al sindacato, l'impegno, per un serio progetto di riforma
che, a partire dal collocamento obbligatorio, si estenda all'intera politica
sociale nei confronti delle persone handicappate.
L. LAMA - F.
MARINI - G. BENVENUTO
Risposta del CSA del 7.2.1986
In relazione alla Vostra lettera senza data inviata nei giorni scorsi,
questo Coordinamento aderisce all'appello CGIL, CISL, UIL per l'occupazione
delle persone handicappate e la riforma del collocamento obbligatorio.
L'appello, per essere realmente efficace, dovrebbe a
nostro avviso, essere sostenuto dall'impegno di CGIL, CISL, UIL di inserire la
richiesta di assunzione di handicappati (anche in una
misura inferiore alle percentuali di legge) in tutte le trattative e
rivendicazioni.
Questo Coordinamento ritiene necessario ed urgente
una reimpostazione del problema, reimpostazione
che, a nostra avviso, deve partire dal riconoscimento
delle realtà delle condizioni lavorative degli handicappati.
È assolutamente falso che tutti gli handicappati
abbiano una ridotta capacità lavorativa, come è
previsto dalla legge 482/1968 e dalle proposte di riforma.
In
verità vi sono tre gruppi di handicappati: - quelli con piena capacità
lavorativa;
-
quelli con ridotta capacità lavorativa;
- quelli che, a causa delle loro condizioni fisiche
e/o psichiche, non sono assolutamente in grado di svolgere una proficua
attività lavorativa.
Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione i
seguenti punti che riteniamo debbano essere tenuti
presenti per la predisposizione di una piattaforma unitaria:
1) L'accertamento dell'invalidità deve essere compiuto
da commissioni sanitarie istituite presso ciascuna USL.
2) I servizi medico-legali delle USL devono compiere una istruttoria preliminare delle domande, di modo che la
Commissione di cui al punto 1) possa decidere su elementi oggettivi.
3) Per gli invalidi civili, che scelgono il collocamento
obbligatorio, devono essere costituite, sempre a livello di USL,
apposite commissioni aventi il compito di accertare:
-
la piena capacità o potenzialità lavorativa dei soggetti;
-
la loro residua capacità o potenzialità lavorativa;
- la loro inidoneità a causa delle
condizioni fisiche e/o psichiche di svolgere una proficua attività lavorativa.
L'accertamento delle suddette potenzialità
lavorative costituisce, previo accordo dei soggetti interessati, titolo
preferenziale per l'accesso a corsi di formazione professionale o prelavorativa o, occorrendo, a momenti di riqualificazione.
La certificazione rilasciata dalla Commissione circa la inidoneità a qualsiasi proficua attività lavorativa
costituisce titolo preferenziale per l'accesso ad attività assistenziali dì
tipo diurno, della durata di almeno 40 ore settimanali.
4) Presso ciascuna USL deve
essere istituito, in base ad apposita legge regionale, da parte del settore
lavoro e formazione professionale un apposito gruppo di operatori, dipendente
dal settore suddetto con il compito di:
- svolgere tutte le
necessarie attività tecniche per l'inserimento lavorativo e per i tirocini di
lavoro degli handicappati;
- collaborare con il settore della
formazione professionale per l'individuazione dei contenuti e delle modalità
dei corsi di formazione professionale
o prelavorativa;
- collaborare con gli uffici
provinciali del lavoro per l'inserimento lavorativo e per i tirocini di lavoro
degli handicappati;
- ricercare i posti di
lavoro più idonei.
5)
Le percentuali per il collocamento obbligatorio al lavoro sono:
-
3% per gli handicappati aventi piena capacità lavorativa;
-
3% per gli handicappati aventi ridotta capacità lavorativa.
Le Regioni, con deliberazione del Consiglio, possono
aumentare le suddette percentuali, nei casi in cui ciò sia
necessario per assicurare un lavoro a tutti gli handicappati.
6) La nuova legge sul collocamento obbligatorio al
lavoro deve riguardare tutti gli handicappati, senza alcuna esclusione.
7) Devono essere scorporati dalla legge sul
collocamento obbligatorio i problemi dell'inserimento lavorativo di vedove, profughi e orfani.
8) Le inadempienze delle aziende in merito al
collocamento obbligatorio degli invalidi devono essere sanzionate
in modo severo e proporzionale al numero di handicappati non assunti e alla
durata della inadempienza stessa.
Riteniamo inoltre che occorra al più presto avanzare
una specifica richiesta affinché venga emanato il
decreto previsto dall'art. 26 della legge 2 aprile 1968 n. 482 che prevede
quanto segue: «Le aliquote percentuali (...) stabilite dall'art.
9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie
tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale».
(1) Riteniamo che la sentenza della
Corte costituzionale n. 52 del 22 febbraio 1985 escluda dal collocamento
obbligatorio di cui alla legge 482/1968 solo le persone con malattie mentali e
non gli insufficienti mentali (n.d.r.).
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