Prospettive assistenziali, n. 74, aprile - giugno 1986

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA REGIONE LOMBARDIA «NORME PER L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE»

 

 

Pubblichiamo la relazione e il testo della pro­posta di legge di iniziativa popolare «Norme per l'abolizione delle barriere architettoniche in Lom­bardia».

Per informazioni rivolgersi alla Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, Via Mo­rigi 8, Milano 20123, tel. (02) 80393 (1).

 

 

Relazione

 

Il Comitato promotore per l'abolizione delle barriere architettoniche, attraverso la presente proposta di legge di iniziativa popolare, intende perseguire l'obiettivo di ribaltare il radicato e di­storto senso comune per cui l'handicappato è ancora considerato un cittadino di serie B. Que­sta proposta vuole essere considerata una sfida alla cultura dominante. È, la battaglia civile dei presentatori della presente proposta, quella di far sì che il portatore di handicap venga valorizzato come ideale unità di misura per valutare il grado di accessibilità alle strutture del territorio e del­la loro fruibilità.

Attraverso questa proposta non si chiedono perciò provvidenze particolari per i disabili ma si vuole affermare l'inalienabile diritto alla mo­bilità per una fascia di cittadini molto vasta che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima in­torno al 20% della popolazione e che rispetto alla Lombardia significa circa 1.800.000 persone che incontrano notevoli difficoltà nell'uso delle strut­ture.

Non deve meravigliare questo numero così ele­vato delle cause se si tiene conto delle cause naturali e di quelle esterne che non permettono alle persone di utilizzare lo spazio che li circon­da in modo ottimale.

Cause naturali possono essere considerate l'infanzia e la vecchiaia, due età che ogni per­sona attraversa, in cui le forze e l'attitudine non sono ancora o non sono più adatte ad usufruire delle strutture. Un'altra causa naturale che limita il movimento è il periodo di gestazione nella donna.

Tra le cause esterne principali, che possono provocare sia invalidità temporanee che perma­nenti, si possono considerare gli incidenti stra­dali e sportivi, gli infortuni sui luoghi di lavoro, le più gravi malattie degenerative, fra le quali le cardiopatie, le artropatie e le malattie respi­ratorie.

L'unico provvedimento legislativo in materia di abbattimento di barriere architettoniche è rap­presentato dalla legge 30.3.1971, n. 118. Si è do­vuto attendere ben sette anni per ottenere le nor­me tecniche di applicazione di questa legge con l'emanazione del Dpr 27 aprile 1978 n. 384. Que­sto Dpr non è purtroppo un punto di riferimento serio e sufficiente a garantire l'abolizione delle barriere architettoniche; infatti non si fa nessun riferimento a sanzioni per chi lo evade, non si individuano gli organi preposti al controllo e alla vigilanza, non sono affrontate le esigenze riguar­danti le persone con problemi di udito e di vista, infine si rimanda ad ulteriori circolari tecniche l'applicazione di alcuni articoli, rinviando sine die la soluzione dei problemi. Le frequenti evasioni di tale decreto sono una testimonianza delle sue carenze.

Con questa proposta di legge regionale si vuo­le appunto colmare le lacune del Dpr 27 aprile 1978 n. 384, individuando nella Regione e nei Co­muni gli enti che si fanno carico del problema di intervenire affinché l'abolizione delle barriere ar­chitettoniche sia affrontata veramente con cogni­zione di causa; si vuole sostituire alla visione restrittiva che ha guidato il legislatore nella re­dazione del Dpr 27 aprile 1978 n. 384, che consi­derava come beneficiari della sua applicazione solo gli invalidi, una visione ampia e articolata che inciti il progettista e il costruttore a un nuo­vo modo di progettare e costruire che tenga con­to dell'arco di possibilità e limiti fisici che ogni persona attraversa durante la vita.

Per l'elaborazione degli articoli riguardanti il campo dell'edilizia, il Comitato promotore per la abolizione delle barriere architettoniche si è av­valso della preziosa collaborazione di un Comi­tato tecnico-scientifico costituito all'uopo dalla presidenza della Facoltà di architettura del Poli­tecnico di Milano, formato dal preside e da alcuni docenti, mentre altri esperti, consulenti delle as­sociazioni che compongono il Comitato promo­tore per l'abolizione delle barriere architettoni­che, hanno collaborato per la stesura di tutti gli altri articoli.

 

(omissis)

 

 

Testo della proposta di legge

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità

1) La presente legge detta norme e dispone in­terventi diretti ad assicurare la massima auto­nomia per lo svolgimento delle attività effettuate nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadi­ni, indipendentemente dall'età, il sesso, le carat­teristiche anatomiche, fisiologiche e senso-per­cettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

 

Art. 2

Obiettivi

1) Obiettivo della presente legge è la struttu­razione dell'ambiente costruito caratterizzata da requisiti idonei a garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

 

Art. 3

Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

1) La realizzazione e le modifiche delle strut­ture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la com­patibilità dell'ambiente costruita con la variabi­lità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai pos­sibili mutamenti delle esigenze stesse.

2) In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di ese­cuzione delle opere edilizie, nonché le caratteri­stiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente al­la realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di manufat­ti, apparecchiature e dispositivi tecnologici ido­nei ad assicurare detta compatibilità in connes­sione con le diverse esigenze degli utenti.

 

Art. 4

Campo di applicazione

1) Le norme della presente legge si applicano a tutti gli ambienti e strutture - anche di carat­tere temporaneo - che prevedono il passaggio o la permanenza di persone; in particolare la disciplina normativa riguarda:

a) le costruzioni e i locali pubblici e di uso pubblico;

b) le costruzioni di uso residenziale, realizzate

da soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

c) le costruzioni e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, ar­tigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;

d) le aree ed i percorsi urbani, comprese le strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo II Dpr 27 aprile 1978, n. 384;

e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gamma, ferro, fune, nonché i mezzi di naviga;zio­ne inerenti ai trasporti di competenza regionale;

f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

 

Art. 5

Norme tecniche di attuazione

1) La progettazione e l'esecuzione degli am­bienti e delle strutture comprese nel campo di applicazione della legge, definite dal precedente art. 4, devono essere conformi alle disposizioni del Dpr 27 aprile 1978, n. 384, come specificate ed integrate dall'allegato «Norme tecniche di attuazione» che fa parte integrante della pre­sente legge.

2) AI fine dell'applicazione del citata Dpr 27 aprile 1978, n. 384, e in funzione di assicurare la massima autonomia agli utenti, l'allegato forni­sce alcune raccomandazioni di carattere tecnico.

 

Art. 6

Modalità di revisione ed aggiornamento delle «Norme tecniche di attuazione». Organismo tecnico-scientifico

1) In relazione a quanto previsto dal prece­dente articolo 3 e, in particolare, per rispondere alle esigenze di adattabilità dell'ambiente, gli ag­giornamenti, le modifiche o le integrazioni dell'allegato sono deliberate dalla Regione avvalen­dosi anche delle proposte di un Organismo tec­nico-scientifico permanente, composto da rap­presentanti degli operatori e degli utenti dei pro­cessi edilizi ed urbanistici, da esperti qualificati nelle ricerche inerenti agli ausili, ai mezzi e alle modalità di superamento delle barriere architet­toniche e d'uso.

2) L'Organismo tecnico-scientifico, di cui al comma precedente, osserva e valuta i risultati dell'applicazione delle norme previste dalla pre­sente legge, formula proposte in ordine ad ag­giornamenti, modifiche, integrazioni all'allegato e può, su richiesta, svolgere funzioni di consulen­za e orientamento nei confronti dei Comuni per gli adempimenti di loro competenza.

3) Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera la costituzione dell'Organismo tecnico-scientifico e ne disciplina il funzionamento, con particolare ri­ferimento ai rapporti con l'amministrazione re­gionale e gli enti locali.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia urbanistica per l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata

 

Art. 7

Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione e regolamenti edilizi e d'igiene

1) Entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti ad adottare, con provvedimento formale, l'adegua­mento dei propri strumenti urbanistici, le norme tecniche di attuazione e i regolamenti edilizi e di igiene alle disposizioni della presente legge e dell'allegato.

2) I Comuni, nel deliberare gli atti di cui al comma precedente, possono dettare ulteriori pre­scrizioni dirette a recepire le raccomandazioni di cui all'allegato, nonché a favorire l'adeguamento dell'ambiente costruito secondo le finalità e gli obiettivi indicati dai precedenti artt. 1, 2 e 3.

3) Decorso inutilmente il termine di cui al com­ma precedente, il Comitato regionale di controllo e le sue sezioni diffidano gli enti interessati ad adempiere entro i successivi novanta giorni; per­sistendo l'inerzia, il Comitato di controllo e le sezioni nominano, ai sensi dell'art. 7 della L.r. 8 febbraio 1982, n. 12, un commissario che prov­vede all'emanazione dei relativi atti.

4) Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, si applicano in ogni caso le disposizioni della presente legge.

 

Art. 8

Autorizzazioni e concessioni a edificare

1) Trascorso il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero successivamente all'adozione degli atti di cui al precedente art. 7, 1° comma, se deliberati ulte­riormente a tale termine non possono essere ri­lasciate concessioni ed autorizzazioni ad edifi­care per progetti non conformi alle disposizioni della legge stessa.

2) In sede di rilascio di dette autorizzazioni e concessioni, ai fini della verifica della confor­mità dei progetti alle norme della presente leg­ge, deve essere acquisito il parere del responsa­bile del servizio d'igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro delle Ussl.

3) Per la finalità di cui al comma precedente, la Commissione edilizia è altresì integrata con un rappresentante dell'utenza organizzata.

 

Art. 9

Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata

1) Fermo restando che devono sempre essere garantite l'accessibilità e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l'intero patrimonio edilizio, in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, i progetti relativi alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata de­vono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

2) Gli alloggi di cui al comma precedente de­vono essere conformi alle disposizioni dell'alle­gato ed essere omogeneamente distribuiti all'in­terno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.

3) Nel caso di alloggi destinati a comunità, de­vono essere osservati anche gli standard previsti dagli allegati alla L.r. 3 febbraio 1983, n. 11.

 

Art. 10

Modifiche alla L.r. 5 dicembre 1983, n. 91

1) Alla fine del settimo comma dell'art. 3 della L.r. 5 dicembre 1983, n. 91, è aggiunto: «... con particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gravi difficoltà mo­torie, sensoriali e/o psichiche».

2) All'inizio del testo dell'ottavo comma dell'art. 3 della L.r. 5 dicembre 1983, n. 91, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma precedente».

 

Art. 11

Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1) I progetti relativi alla manutenzione straor­dinaria, al restauro o al risanamento conserva­tivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazioni di 40, con caratteristiche conformi alle disposizio­ni dell'allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

 

Art. 12

Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1) Gli enti gestori di alloggi di edilizia resi­denziale pubblica devono predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un'indagine conoscitiva che, interpellando i lo­catari, sia volta a rilevare i bisogni di ristruttura­zione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

2) Entro l'anno successivo gli enti gestori de­vono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento ese­cutivo.

3) In caso di impossibilità di modifiche con­grue alle necessità del richiedente, gli enti ge­stori devono assumere iniziative dirette a favo­rire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare la assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

 

Art. 13

Oneri di urbanizzazione

1) Ad incentivazione degli interventi per la abolizione delle barriere architettoniche la Re­gione -ed i comuni, in relazione alle rispettive competenze, provvedono all'eventuale riduzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione pri­maria e secondaria, in funzione delle caratteri­stiche e della tipologia delle costruzioni assog­gettate alle disposizioni della presente legge.

2) I comuni sono tenuti a destinare una quota delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizza­zione ai fini dell'abbattimento delle barriere ar­chitettoniche per le strutture e le costruzioni di loro competenza.

 

Art. 14

Contributi

1) Non possono essere concessi contributi pre­visti dalle vigenti leggi regionali diretti alla rea­lizzazione, ristrutturazione o recupero delle co­struzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 4, qualora i progetti relativi all'attuazione degli interventi non siano conformi alle disposi­zioni della presente legge e dell'allegato.

2) Qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente legge e dell'allegato, ovvero dal progetto presentato, la Regione o gli enti locali delegati dispongono la revoca dei contributi e finanziamenti eventual­mente già concessi o erogati.

 

Art. 15

Concessioni ed autorizzazioni in deroga

1) Le autorizzazioni e le concessioni di edifica­zione relative ad interventi di manutenzione stra­ordinaria, di restauro, di risanamento conserva­tivo, di ristrutturazione edilizia e di ristruttura­zione urbanistica, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere ec­cezionalmente e motivatamente rilasciate in de­roga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti aventi per oggetto standard, limiti o vin­coli che non siano disciplinati dalle disposizioni dell'allegato.

2) Tali deroghe sono finalizzate esclusivamen­te a garantire, anche con soluzioni alternative, la fruibilità ed accessibilità delle strutture o de­gli spazi interessati dall'intervento.

3) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui al presente articolo l'estenso­re è tenuto a motivare e documentare la neces­sità di deroga e a presentare un progetto che contenga le soluzioni alternative previste dal comma precedente.

 

Art. 16

Sanzioni

1) L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edi­lizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, 1° comma, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 1985 n. 47, cui consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

 

TITOLO III

Trasporti

 

Art. 17

Contributi regionali per l'acquisto dei mezzi di trasporto

1) I piani pluriennali di investimento di cui all'art. 2 della L.r. 2 gennaio 1982, n. 1, per l'ac­quisto o la locazione finanziaria dei mezzi di tra­sporto devono prevedere l'acquisizione di mezzi da adibire ai servizi di linea dotati di sistemi di ancoraggio delle sedie a ruote e di altri sistemi tecnici idonei all'accesso e al trasporto dei sog­getti con gravi difficoltà motorie in condizioni di sicurezza, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini dell'omologazione da parte delle amministrazioni competenti.

2) La concessione di contributi previsti dalla legislazione regionale vigente per l'acquisto o la locazione finanziaria di mezzi di trasporto pubbli­co di persone è subordinata:

a) alla dotazione dei mezzi stessi di sistemi tecnici o apparecchiature che consentano la frui­zione del servizio anche ai viaggiatori con diffi­coltà dell'udito e della vista;

b) all'acquisto della percentuale di mezzi ade­guati all'utilizzo di soggetti con gravi difficoltà motorie prevista nei piani pluriennali di investi­mento di cui al precedente primo comma.

3) Per la concessione di contributi previsti dal­la legislazione regionale vigente, relativi ad in­vestimenti per strutture ed impianti fissi ineren­ti al settore del servizio trasporto pubblico di persone, si applica quanto previsto dal prece­dente art. 14.

4) L'amministrazione regionale o gli enti locali da essa delegati vigilano sull'osservanza da par­te dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al precedente primo e secondo comma; in caso di inosservanza, la Giunta regionale o gli enti locali delegati dispongono la revoca dei contributi.

 

Art. 18

Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano

1) Ai fini dell'applicazione della presente leg­ge, alle stazioni metropolitane si applicano le disposizioni dell'allegato.

2) La concessione di contributi regionali per l'acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al pos­sesso da parte degli stessi delle seguenti carat­teristiche:

a) l'interstizio di aggancio tra una carrozza e l'altra deve essere adeguatamente protetto in modo da garantire la sicurezza degli utenti;

b) le porte di accesso alle vetture devono es­sere munite di segnalatore acustico che entri in funzione all'atto della chiusura e dell'apertura delle porte stesse.

3) Per la concessione di contributi regionali inerenti alla realizzazione di stazioni per il ser­vizio di trasporto sotterraneo metropolitano re­sta fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo precedente.

4) Il 2% delle risorse regionali relative alla concessione di contributi in conto capitale a nor­ma del Titolo III della L.r. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, deve essere destinato ad interventi per la dotazione delle stazioni me­tropolitane esistenti di mezzi di accesso confor­mi a quanto previsto dall'allegato alla presente legge; in tal caso i contributi sono concessi nel­la misura dei 100% della spesa ammissibile.

 

Art. 19

Adeguamento del parco rotabile esistente

1) Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, secondo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151, i piani pluriennali di cui all'art. 2 della L.r. 2 gennaio 1982, n. 1, e successive modificazioni, devono prevedere la concessione di contributi anche per la progressiva dotazione dei parco rotabile esistente dei sistemi tecnici o del­le apparecchiature di cui al precedente art. 17, primo comma, e 18 secondo comma.

2) I contributi di cui al comma precedente sono concessi nella misura dei 100% della spesa ne­cessaria all'acquisto ed alla installazione dei si­stemi tecnici o delle apparecchiature suddette. 3) Per le procedure inerenti alla concessione

dei contributi di cui al presente articolo si ap­plica quanto disposto dall'articolo n. 5, primo e quarto comma, e dall'art. 6, primo comma, della L.r. 2 gennaio 1982 n. 1; l'erogazione dei contri­buti è disposta con decreto dei Presidente della Giunta o dell'assessore competente, se delegato.

 

Art. 20

Rinnovo del parco rotabile

Per l'attuazione di quanto previsto dai prece­denti articoli 17, 18, 19, la Regione garantisce la progressiva dotazione dei parco rotabile di mezzi con le caratteristiche ivi indicate, nella misura media annua dei 5% proporzionalmente ripartita a seconda della tipologia.

 

Art. 21

Servizio di trasporto

1) Le nuove concessioni dei servizio pubblico di trasporto di persone possono essere affidate soltanto ad imprese il cui parco rotabile sia co­stituito da mezzi di trasporto dotati dei sistemi tecnici o dalle apparecchiature di cui al prece­dente art. 17, secondo comma.

2) Non possono essere rinnovate le conces­sioni relative al servizio pubblico di trasporto di persone ad imprese che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ac­quisiscano mezzi di trasporto privi dei sistemi tecnici o delle apparecchiature di cui al prece­dente art. 17, secondo comma, ancorché non as­sistiti da contributi regionali.

 

Art. 22

Modalità di erogazione dei servizi di trasporto

1) Con riferimento specifico ai bisogni dei sog­getti non vedenti e per migliorare il servizio per la generalità degli utenti, gli enti gestori dei ser­vizio di pubblico trasporto di superficie devono prevedere, oltre alle idonee segnalazioni visive, che il personale viaggiante alle loro dipendenze annunci ogni fermata di arrivo mediante apposito impianto di amplificazione.

2) In relazione al servizio di trasporto sotter­raneo metropolitano, per ogni convoglio il perso­nale viaggiante deve annunciare la stazione di arrivo e il personale della stazione, la direzione dei convoglio stesso.

3) Gli enti gestori dei servizio di trasporto sot­terraneo devono inoltre provvedere all'installa­zione di idonee segnalazioni visive riguardo alla stazione di arrivo e la direzione dei convoglio.

 

Art. 23

Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

1) I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotel­le ripiegata.

2) I Comuni provvedono ad adeguare i rego­lamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3) La Regione concede ai Comuni contributi finanziari per favorire l'acquisto di auto pubbli­che idonee al trasporto promiscuo di persone su carrozzina e di persone normodotate.

 

TITOLO IV

Atti di programmazione, simbolo di accessibilità e norma transitoria

 

Art. 24

Atti di programmazione regionale e interventi legislativi

1) Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione deve tenere conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanzia­ri - dell'obiettivo di eliminare le barriere archi­tettoniche e d'uso in ambito regionale e nei ser­vizi di trasporto pubblico di persone di sua com­petenza.

2) La Regione dispone, nelle materie di pro­pria, competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l'adeguamento in conformità alle disposizioni della presente leg­ge degli spazi, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.

3) La programmazione, i tempi e le procedure di concessione dei contributi e di attuazione de­gli interventi, nonché l'entità delle risorse finan­ziarie regionali, sono disposti con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre­sente legge.

 

Art. 25

Atti di programmazione comunale e provinciale

1) Le leggi di cui al 3° comma del precedente art. 24 dovranno prevedere che i comuni singoli o associati e le amministrazioni provinciali pre­dispongano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi stessi, piani biennali di in­tervento, finalizzati all'eliminazione delle barrie­re architettoniche e d'uso per le strutture e co­struzione di propria competenza, con indicazione degli interventi prioritari.

 

Art. 26

Interventi informativi, educativi e di aggiornamento

1) In attuazione di quanto previsto dal prece­dente art. 24, per il perseguimento degli obiet­tivi della presente legge e, in particolare, al fine di:

- informare circa la compatibilità dell'ambien­te costruito con la variabilità delle esigenze re­lative a situazioni temporaneamente o permanen­temente invalidanti;

- far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge regionale;

- diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e, dei materiali rispondenti alla compa­tibilità d'uso dell'ambiente da parte dei cittadini;

- promuovere iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove pro­poste tecnico-costruttive e per nuovi ausilii an­che tramite indizione di borse di studio e con­corsi;

- sollecitare l'adeguamento e l'integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della presente legge, la Regione pro­gramma:

a) d'intesa con i Consigli Scolastici Provin­ciali, con i Provveditorati agli Studi, con l'Irrsae, con il Cite e in collaborazione con centri pri­vati, nonché liberi professionisti esperti del set­tore, interventi di informazione, aggiornamento e ricerca, indirizzata agli studenti e ai docenti dei corsi di formazione professionale delle scuole di istruzione secondaria superiore e delle uni­versità;

b) d'intesa con i comuni, !e province, le Ussl ed altri enti pubblici, interventi di aggiornamen­to per il personale dipendente o per i consulenti che svolgano funzioni tecniche nell'ambito del campo di applicazione della presente legge.

 

Art. 27

Simbolo di accessibilità

Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto ade­guati alle norme della presente legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il sim­bolo di accessibilità previsto dall'art. 2, del Dpr 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l'indicazione dei percorso per accedervi.

 

Art. 28

Norme transitorie

Per il rilascio delle autorizzazioni e concessio­ni a edificare relative a domande presentate an­teriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro i termini di cui all'art. 8, 1° comma, si applica a tutti gli effetti la normativa vigente al tempo della presentazione della domanda.

 

 

(1) Sul tema delle barriere architettoniche vanno regi­strate anche le nuove importanti norme contenute nella legge finanziaria '86. Vedi, in questo numero, la rubrica «Notizie».

 

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