Prospettive assistenziali, n. 74, aprile - giugno 1986
PROPOSTA DI LEGGE DI
INIZIATIVA POPOLARE PER
Pubblichiamo la relazione e il testo della proposta di
legge di iniziativa popolare «Norme per l'abolizione
delle barriere architettoniche in Lombardia».
Per informazioni rivolgersi alla
Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, Via Morigi 8, Milano 20123, tel. (02) 80393 (1).
Relazione
Il Comitato promotore per l'abolizione delle barriere
architettoniche, attraverso la presente proposta di legge di iniziativa
popolare, intende perseguire l'obiettivo di ribaltare il radicato e distorto
senso comune per cui l'handicappato è ancora considerato un cittadino di serie
B. Questa proposta vuole essere considerata una sfida alla cultura dominante.
È, la battaglia civile dei presentatori della presente proposta, quella di far
sì che il portatore di handicap venga valorizzato come
ideale unità di misura per valutare il grado di accessibilità alle strutture
del territorio e della loro fruibilità.
Attraverso questa proposta non si chiedono
perciò provvidenze particolari per i disabili ma si vuole affermare
l'inalienabile diritto alla mobilità per una fascia di cittadini molto vasta
che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima intorno al 20% della
popolazione e che rispetto alla Lombardia significa circa 1.800.000 persone che
incontrano notevoli difficoltà nell'uso delle strutture.
Non deve meravigliare questo numero così elevato
delle cause se si tiene conto delle cause naturali e di quelle esterne che non permettono alle persone
di utilizzare lo spazio che li circonda in modo ottimale.
Cause naturali possono essere considerate l'infanzia e la vecchiaia, due età che ogni persona attraversa, in cui le forze e
l'attitudine non sono ancora o non sono più adatte ad usufruire delle
strutture. Un'altra causa naturale che limita il movimento è il periodo di
gestazione nella donna.
Tra le cause esterne principali, che possono
provocare sia invalidità temporanee che permanenti,
si possono considerare gli incidenti stradali e sportivi, gli infortuni sui
luoghi di lavoro, le più gravi malattie degenerative, fra le quali le
cardiopatie, le artropatie e le malattie respiratorie.
L'unico provvedimento legislativo in materia di abbattimento di barriere architettoniche è rappresentato
dalla legge 30.3.1971, n. 118. Si è dovuto attendere ben sette anni per
ottenere le norme tecniche di applicazione di questa
legge con l'emanazione del Dpr 27 aprile 1978 n. 384.
Questo Dpr non è purtroppo un punto di riferimento
serio e sufficiente a garantire l'abolizione delle barriere architettoniche; infatti non si fa nessun riferimento a sanzioni per chi lo
evade, non si individuano gli organi preposti al controllo e alla vigilanza,
non sono affrontate le esigenze riguardanti le persone con problemi di udito e
di vista, infine si rimanda ad ulteriori circolari tecniche l'applicazione di
alcuni articoli, rinviando sine die
la soluzione dei problemi. Le frequenti evasioni di tale decreto sono una
testimonianza delle sue carenze.
Con questa proposta di legge regionale si vuole appunto colmare le lacune del Dpr
27 aprile 1978 n. 384, individuando nella Regione e nei Comuni gli enti che si
fanno carico del problema di intervenire affinché l'abolizione delle barriere
architettoniche sia affrontata veramente con cognizione di causa; si vuole
sostituire alla visione restrittiva che ha guidato il legislatore nella redazione
del Dpr 27 aprile 1978 n. 384, che considerava come
beneficiari della sua applicazione solo gli invalidi, una visione ampia e
articolata che inciti il progettista e il costruttore a un nuovo modo di
progettare e costruire che tenga conto dell'arco di possibilità e limiti
fisici che ogni persona attraversa durante la vita.
Per l'elaborazione degli articoli riguardanti
il campo dell'edilizia, il Comitato promotore per la abolizione delle
barriere architettoniche si è avvalso della preziosa collaborazione di un Comitato
tecnico-scientifico costituito all'uopo dalla presidenza della Facoltà di
architettura del Politecnico di Milano, formato dal preside e da alcuni
docenti, mentre altri esperti, consulenti delle associazioni che compongono il
Comitato promotore per l'abolizione delle barriere architettoniche, hanno
collaborato per la stesura di tutti gli altri articoli.
(omissis)
Testo della proposta di legge
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1) La presente legge detta norme e dispone interventi
diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento delle attività
effettuate nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini,
indipendentemente dall'età, il sesso, le caratteristiche anatomiche,
fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle
variazioni temporanee o permanenti delle stesse.
Art. 2
Obiettivi
1) Obiettivo della presente legge è la strutturazione
dell'ambiente costruito caratterizzata da requisiti idonei a garantire
l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei
cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni
permanenti o temporanee.
Art. 3
Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di
pubblico trasporto
1) La realizzazione e le modifiche delle strutture e
delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di
trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire
la compatibilità dell'ambiente costruita con la variabilità delle esigenze
dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali
rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili
mutamenti delle esigenze stesse.
2) In relazione a quanto
previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione
delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico
di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione
della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di
manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare
detta compatibilità in connessione con le diverse esigenze degli utenti.
Art. 4
Campo di applicazione
1) Le norme della presente legge si applicano a tutti
gli ambienti e strutture - anche di carattere temporaneo - che prevedono il
passaggio o la permanenza di persone; in particolare la disciplina normativa
riguarda:
a) le costruzioni e i locali pubblici e di uso pubblico;
b) le costruzioni di uso
residenziale, realizzate
da soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli
esercizi di ospitalità;
c) le costruzioni e i locali destinati ad attività
produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché
ad attività commerciali e del settore terziario;
d) le aree ed i percorsi urbani, comprese le
strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo II Dpr
27 aprile 1978, n. 384;
e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su
gamma, ferro, fune, nonché i mezzi di naviga;zione
inerenti ai trasporti di competenza regionale;
f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio
dei trasporti pubblici di persone di competenza
regionale;
g)
le strutture e gli impianti di servizio di uso
pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare
negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
Art. 5
Norme tecniche di attuazione
1) La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e
delle strutture comprese nel campo di applicazione
della legge, definite dal precedente art. 4, devono essere conformi alle
disposizioni del Dpr 27 aprile 1978, n. 384, come
specificate ed integrate dall'allegato «Norme tecniche di attuazione»
che fa parte integrante della presente legge.
2) AI fine dell'applicazione
del citata Dpr 27 aprile 1978, n. 384, e in funzione
di assicurare la massima autonomia agli utenti, l'allegato fornisce alcune
raccomandazioni di carattere tecnico.
Art. 6
Modalità di revisione
ed aggiornamento delle «Norme tecniche di attuazione».
Organismo tecnico-scientifico
1) In relazione a quanto
previsto dal precedente articolo 3 e, in particolare, per rispondere alle
esigenze di adattabilità dell'ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le
integrazioni dell'allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche
delle proposte di un Organismo tecnico-scientifico
permanente, composto da rappresentanti degli operatori e degli utenti dei processi
edilizi ed urbanistici, da esperti qualificati nelle ricerche inerenti agli
ausili, ai mezzi e alle modalità di superamento delle barriere architettoniche
e d'uso.
2) L'Organismo tecnico-scientifico, di cui al comma
precedente, osserva e valuta i risultati dell'applicazione delle norme previste
dalla presente legge, formula proposte in ordine ad aggiornamenti, modifiche,
integrazioni all'allegato e può, su richiesta,
svolgere funzioni di consulenza e orientamento nei confronti dei Comuni per
gli adempimenti di loro competenza.
3) Entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale delibera la costituzione dell'Organismo
tecnico-scientifico e ne disciplina il funzionamento, con particolare riferimento
ai rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali.
TITOLO II
Disposizioni in materia urbanistica per l'edilizia
residenziale pubblica e convenzionata
Art. 7
Strumenti urbanistici comunali, norme
tecniche di attuazione e regolamenti edilizi e d'igiene
1) Entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore
della presente legge, i Comuni sono tenuti ad
adottare, con provvedimento formale, l'adeguamento dei propri strumenti
urbanistici, le norme tecniche di attuazione e i regolamenti edilizi e di
igiene alle disposizioni della presente legge e dell'allegato.
2) I Comuni, nel deliberare gli atti di cui al comma
precedente, possono dettare ulteriori prescrizioni
dirette a recepire le raccomandazioni di cui all'allegato, nonché a favorire
l'adeguamento dell'ambiente costruito secondo le finalità e gli obiettivi
indicati dai precedenti artt. 1, 2 e 3.
3) Decorso inutilmente il termine di cui al comma
precedente, il Comitato regionale di controllo e le sue sezioni diffidano gli
enti interessati ad adempiere entro i successivi
novanta giorni; persistendo l'inerzia, il Comitato di controllo e le sezioni
nominano, ai sensi dell'art. 7 della L.r. 8 febbraio
1982, n. 12, un commissario che provvede all'emanazione dei relativi atti.
4) Successivamente alla
scadenza del termine di cui al precedente primo comma, si applicano in ogni
caso le disposizioni della presente legge.
Art. 8
Autorizzazioni e concessioni a
edificare
1) Trascorso il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero successivamente
all'adozione degli atti di cui al precedente art. 7, 1° comma, se deliberati
ulteriormente a tale termine non possono essere rilasciate concessioni ed
autorizzazioni ad edificare per progetti non conformi alle disposizioni della
legge stessa.
2) In sede di rilascio di dette autorizzazioni e
concessioni, ai fini della verifica della conformità dei progetti alle norme
della presente legge, deve essere acquisito il parere del
responsabile del servizio d'igiene pubblica, ambientale e di tutela
della salute nei luoghi di lavoro delle Ussl.
3) Per la finalità di cui al comma precedente, la
Commissione edilizia è altresì integrata con un rappresentante dell'utenza
organizzata.
Art. 9
Alloggi di edilizia
residenziale pubblica e convenzionata
1) Fermo restando che devono sempre essere garantite
l'accessibilità e la predisponibilità di tutti gli
alloggi per l'intero patrimonio edilizio, in modo da assicurare ai destinatari
la massima autonomia per lo svolgimento di ogni
attività, i progetti relativi alla costruzione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e convenzionata devono prevedere la realizzazione di una
quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con
caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte di soggetti con gravi
difficoltà psico-motorie e senso-percettive.
2) Gli alloggi di cui al comma precedente devono essere
conformi alle disposizioni dell'allegato ed essere
omogeneamente distribuiti all'interno delle strutture edilizie al fine di
evitare una loro concentrazione.
3) Nel caso di alloggi
destinati a comunità, devono essere osservati anche gli standard previsti
dagli allegati alla L.r. 3 febbraio 1983, n. 11.
Art. 10
Modifiche alla L.r.
5 dicembre 1983, n. 91
1) Alla fine del settimo comma dell'art. 3 della L.r. 5 dicembre 1983, n. 91, è aggiunto: «... con
particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte
soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche».
2) All'inizio del testo dell'ottavo comma dell'art. 3 della L.r. 5 dicembre
1983, n. 91, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto
dal comma precedente».
Art. 11
Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica
1) I progetti relativi alla
manutenzione straordinaria, al restauro o al risanamento conservativo di
alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di
una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazioni di 40, con
caratteristiche conformi alle disposizioni dell'allegato, ai fini del loro
utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e
senso-percettive.
Art. 12
Indagine conoscitiva e mobilità degli
utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1) Gli enti gestori di alloggi
di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge un'indagine conoscitiva che,
interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione
degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati
rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.
2) Entro l'anno successivo gli enti gestori devono
altresì individuare le priorità di esecuzione ed
elaborare un programma di intervento esecutivo.
3) In caso di impossibilità
di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono
assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato,
ma più facilmente ristrutturabile, o concordare la assegnazione di un nuovo
alloggio idoneo.
Art. 13
Oneri di urbanizzazione
1) Ad incentivazione degli interventi per la abolizione delle barriere architettoniche la Regione -ed
i comuni, in relazione alle rispettive competenze, provvedono all'eventuale
riduzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
in funzione delle caratteristiche e della tipologia delle costruzioni assoggettate
alle disposizioni della presente legge.
2) I comuni sono tenuti a destinare una quota delle
entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento
delle barriere architettoniche per le strutture e le costruzioni di loro
competenza.
Art. 14
Contributi
1) Non possono essere concessi contributi previsti
dalle vigenti leggi regionali diretti alla realizzazione, ristrutturazione o
recupero delle costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 4,
qualora i progetti relativi all'attuazione degli
interventi non siano conformi alle disposizioni della presente legge e
dell'allegato.
2) Qualora la realizzazione degli interventi sia
difforme dalle disposizioni della presente legge e dell'allegato, ovvero dal progetto presentato, la Regione o gli enti locali
delegati dispongono la revoca dei contributi e finanziamenti eventualmente già
concessi o erogati.
Art. 15
Concessioni ed autorizzazioni in deroga
1) Le autorizzazioni e le concessioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate in deroga
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti aventi per oggetto
standard, limiti o vincoli che non siano disciplinati dalle disposizioni
dell'allegato.
2) Tali deroghe sono finalizzate esclusivamente a
garantire, anche con soluzioni alternative, la fruibilità ed accessibilità
delle strutture o degli spazi interessati dall'intervento.
3) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni
di cui al presente articolo l'estensore è tenuto a motivare e documentare la
necessità di deroga e a presentare un progetto che contenga le soluzioni
alternative previste dal comma precedente.
Art. 16
Sanzioni
1) L'inosservanza delle norme della presente legge da
parte del titolare della concessione edilizia, del
committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui
all'art. 8, 1° comma, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 1985 n. 47,
cui consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
TITOLO III
Trasporti
Art. 17
Contributi regionali per l'acquisto dei
mezzi di trasporto
1) I piani pluriennali di investimento
di cui all'art. 2 della L.r. 2 gennaio 1982, n. 1,
per l'acquisto o la locazione finanziaria dei mezzi di trasporto devono
prevedere l'acquisizione di mezzi da adibire ai servizi di linea dotati di
sistemi di ancoraggio delle sedie a ruote e di altri sistemi tecnici idonei
all'accesso e al trasporto dei soggetti con gravi difficoltà motorie in
condizioni di sicurezza, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini
dell'omologazione da parte delle amministrazioni competenti.
2) La concessione di contributi previsti dalla
legislazione regionale vigente per l'acquisto o la locazione finanziaria di
mezzi di trasporto pubblico di persone è subordinata:
a) alla dotazione dei mezzi stessi di sistemi tecnici
o apparecchiature che consentano la fruizione del servizio anche ai
viaggiatori con difficoltà dell'udito e della vista;
b) all'acquisto della percentuale di mezzi adeguati
all'utilizzo di soggetti con gravi difficoltà motorie prevista nei piani
pluriennali di investimento di cui al precedente
primo comma.
3) Per la concessione di contributi previsti dalla
legislazione regionale vigente, relativi ad investimenti
per strutture ed impianti fissi inerenti al settore del servizio trasporto
pubblico di persone, si applica quanto previsto dal precedente art. 14.
4) L'amministrazione regionale o gli enti locali da essa delegati vigilano sull'osservanza da parte dei
soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al precedente primo e secondo
comma; in caso di inosservanza, la Giunta regionale o gli enti locali delegati
dispongono la revoca dei contributi.
Art. 18
Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano
1) Ai fini dell'applicazione della presente legge,
alle stazioni metropolitane si applicano le disposizioni dell'allegato.
2) La concessione di contributi regionali per
l'acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è
subordinato al possesso da parte degli stessi delle seguenti caratteristiche:
a) l'interstizio di aggancio
tra una carrozza e l'altra deve essere adeguatamente protetto in modo da
garantire la sicurezza degli utenti;
b) le porte di accesso alle
vetture devono essere munite di segnalatore acustico che entri in funzione
all'atto della chiusura e dell'apertura delle porte stesse.
3) Per la concessione di contributi regionali
inerenti alla realizzazione di stazioni per il servizio
di trasporto sotterraneo metropolitano resta fermo quanto previsto dal terzo
comma dell'articolo precedente.
4) Il 2% delle risorse regionali relative alla
concessione di contributi in conto capitale a norma del Titolo III della L.r. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, deve
essere destinato ad interventi per la dotazione delle stazioni metropolitane
esistenti di mezzi di accesso conformi a quanto
previsto dall'allegato alla presente legge; in tal caso i contributi sono
concessi nella misura dei 100% della spesa ammissibile.
Art. 19
Adeguamento del parco rotabile
esistente
1) Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art.
8, secondo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151, i piani pluriennali di cui
all'art. 2 della L.r. 2 gennaio 1982, n. 1, e
successive modificazioni, devono prevedere la concessione di contributi anche
per la progressiva dotazione dei parco rotabile esistente
dei sistemi tecnici o delle apparecchiature di cui al precedente art. 17,
primo comma, e 18 secondo comma.
2) I contributi di cui al comma precedente sono
concessi nella misura dei 100% della spesa necessaria all'acquisto ed alla installazione dei sistemi tecnici o delle
apparecchiature suddette. 3) Per le procedure inerenti alla concessione
dei
contributi di cui al presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo n. 5, primo e quarto comma, e dall'art. 6, primo comma, della L.r. 2 gennaio 1982 n. 1; l'erogazione dei contributi è
disposta con decreto dei Presidente della Giunta o dell'assessore competente,
se delegato.
Art. 20
Rinnovo del parco rotabile
Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 17,
18, 19, la Regione garantisce la progressiva dotazione dei parco rotabile
di mezzi con le caratteristiche ivi indicate, nella misura media annua dei 5%
proporzionalmente ripartita a seconda della tipologia.
Art. 21
Servizio di trasporto
1) Le nuove concessioni dei servizio pubblico di
trasporto di persone possono essere affidate soltanto ad imprese il cui parco
rotabile sia costituito da mezzi di trasporto dotati dei sistemi tecnici o
dalle apparecchiature di cui al precedente art. 17,
secondo comma.
2) Non possono essere rinnovate le concessioni
relative al servizio pubblico di trasporto di persone ad imprese che successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge acquisiscano mezzi di trasporto privi dei sistemi tecnici o
delle apparecchiature di cui al precedente art. 17, secondo comma, ancorché
non assistiti da contributi regionali.
Art. 22
Modalità di erogazione
dei servizi di trasporto
1) Con riferimento specifico ai bisogni dei soggetti
non vedenti e per migliorare il servizio per la generalità degli utenti, gli
enti gestori dei servizio di pubblico trasporto di superficie devono
prevedere, oltre alle idonee segnalazioni visive, che il personale viaggiante
alle loro dipendenze annunci ogni fermata di arrivo
mediante apposito impianto di amplificazione.
2) In relazione al servizio
di trasporto sotterraneo metropolitano, per ogni convoglio il personale viaggiante
deve annunciare la stazione di arrivo e il personale della stazione, la
direzione dei convoglio stesso.
3) Gli enti gestori dei servizio
di trasporto sotterraneo devono inoltre provvedere all'installazione di
idonee segnalazioni visive riguardo alla stazione di arrivo e la direzione dei
convoglio.
Art. 23
Regolamenti comunali per i noleggi e i
servizi di piazza
1) I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai
servizi di piazza devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative
licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di
portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle
ripiegata.
2) I Comuni provvedono ad adeguare
i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3) La Regione concede ai Comuni contributi finanziari
per favorire l'acquisto di auto pubbliche idonee al
trasporto promiscuo di persone su carrozzina e di persone normodotate.
TITOLO IV
Atti di programmazione, simbolo di accessibilità
e norma transitoria
Art. 24
Atti di programmazione regionale e
interventi legislativi
1) Nella formulazione dei piani, programmi e progetti
generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento,
la Regione deve tenere conto - con particolare riferimento ai contenuti
programmatori e agli aspetti finanziari - dell'obiettivo di eliminare le barriere
architettoniche e d'uso in ambito regionale e nei servizi di trasporto
pubblico di persone di sua competenza.
2) La Regione dispone, nelle materie di propria,
competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l'adeguamento
in conformità alle disposizioni della presente legge degli spazi, dei luoghi
di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di
persone e delle relative strutture fisse.
3) La programmazione, i tempi e le procedure di
concessione dei contributi e di attuazione degli
interventi, nonché l'entità delle risorse finanziarie regionali, sono disposti
con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
Atti di programmazione comunale e provinciale
1)
Le leggi di cui al 3° comma del precedente art. 24 dovranno prevedere che i
comuni singoli o associati e le amministrazioni provinciali predispongano
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle
leggi stessi, piani biennali di intervento, finalizzati all'eliminazione delle
barriere architettoniche e d'uso per le strutture e costruzione di propria
competenza, con indicazione degli interventi prioritari.
Art. 26
Interventi informativi, educativi e di aggiornamento
1) In attuazione di quanto previsto dal precedente art. 24, per il perseguimento degli obiettivi
della presente legge e, in particolare, al fine di:
- informare circa la compatibilità
dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze relative a
situazioni temporaneamente o permanentemente
invalidanti;
- far conoscere le disposizioni
legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente
legge regionale;
- diffondere la conoscenza delle
soluzioni tecniche e, dei materiali rispondenti alla compatibilità d'uso
dell'ambiente da parte dei cittadini;
- promuovere iniziative di ricerca
per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte
tecnico-costruttive e per nuovi ausilii anche tramite indizione di borse di studio e concorsi;
- sollecitare l'adeguamento e l'integrazione dei
programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della presente
legge, la Regione programma:
a) d'intesa con i Consigli Scolastici Provinciali,
con i Provveditorati agli Studi, con l'Irrsae, con il
Cite e in collaborazione con centri privati, nonché liberi professionisti esperti del settore, interventi
di informazione, aggiornamento e ricerca, indirizzata agli studenti e ai
docenti dei corsi di formazione professionale delle scuole di istruzione
secondaria superiore e delle università;
b) d'intesa con i comuni, !e province, le Ussl ed altri enti pubblici, interventi di
aggiornamento per il personale dipendente o per i consulenti che
svolgano funzioni tecniche nell'ambito del campo di applicazione della presente
legge.
Art. 27
Simbolo di accessibilità
Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli
edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati
alle norme della presente legge, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2, del Dpr 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle
attrezzature accessibili e l'indicazione dei percorso per accedervi.
Art. 28
Norme transitorie
Per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni a
edificare relative a domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro i
termini di cui all'art. 8, 1° comma, si applica a tutti gli effetti la
normativa vigente al tempo della presentazione della domanda.
(1) Sul tema delle barriere
architettoniche vanno registrate anche le nuove importanti norme contenute
nella legge finanziaria '86. Vedi, in questo numero, la rubrica «Notizie».
www.fondazionepromozionesociale.it