INTESA PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO
DEGLI HANDICAPPATI
L'intesa,
firmata il 16 luglio 1986 dal Provveditore agli studi di Torino, dal
Presidente dell'USL Torino 1-23 e dall'Assessore all'istruzione del Comune di
Torino, che pubblichiamo, è frutto di trattative laboriose fra le parti
contraenti volte a superare la precedente intesa caratterizzata da tendenze medico-psichiatriche
prevalenti, a introdurre una effettiva collaborazione
fra la scuola e i servizi di territorio (dopo un periodo di «cultura» della
separazione, tipico degli anni settanta, e non solo nell'ambiente torinese),
nello specifico di una programmazione comune di interventi concreti e
individualizzati centrati sulle esigenze dei singoli alunni handicappati. Il
risultato finale rispecchia questi sforzi che risultano
in parte riusciti, in parte segnati da compromessi più o meno «onorevoli».
Anzitutto è
molto positivo al punto 2a) l'impegno della scuola
per «l'inserimento degli alunni handicappati, anche gravi e gravissimi»: contro
la tendenza - presente anche in alcuni pochi esperti del gruppo incaricati
delle trattative dell'intesa - di fissare criteri di «scolarizzabilità»
degli handicappati, nello spirito della nota retriva sentenza della Corte di
Cassazione (1).
Altro
elemento positivo è la netta distinzione fra handicap
e disadattamento (mentre altre intese a noi note non risultano così chiare al
riguardo); si veda in particolare il punto 3.3: «Nessuna attestazione dovrà
essere quindi rilasciata nei casi di disadattamento e di disagio. Gli interventi
al riguardo sono previsti al punto 8» (nettamente distinti
dagli interventi sull'handicap). Purtroppo di fatto tale rimando al punto 8 risulterà molto deludente, perché ivi i firmatari
dell'intesa hanno operato un taglio - a nostro giudizio - gravissimo rispetto
alla bozza predisposta dagli esperti che prevedeva:
«Il problema dell'emarginazione sociale e del
disadattamento sta assumendo proporzioni sempre maggiori anche nell'ambito
della comunità scolastica.
Sarebbe però pericoloso ritenere che lo si possa affrontare e risolvere estrapolando il momento
educativo dal contesto sociale più ampio. Del resto, vi sono oggi le condizioni
per un approccio più corretto al problema. Le trasformazioni istituzionali,
infatti, demandano agli Enti Locali competenze sempre
più ampie, consentendo la messa a punto di progetti policentrati.
In caso contrario, il rischio è quello di realizzare soluzioni tecnicistiche che solo apparentemente rimuovono
la natura del problema.
Pertanto, le soluzioni saranno elaborate unitariamente, a
livello dei Servizi di territorio - educativi, sanitari e sociali - anche
mediante gli operatori che compongono il Gruppo previsto al punto 2.1.3.
La scuola, attraversa i propri Organi Collegiali,
programmerà interventi allo scopo di offrire collaborazione e supporto ai
docenti impegnati nel lavoro educativo con gli alunni in condizioni di
svantaggio, ponendo particolare attenzione alla sensibilizzazione del suo
personale sulle problematiche relative al rapporto educativo ed all'attivazione
di tutte le forme previste dalla legge per l'innovazione educativo-didattica,
attraverso un ampliamento delle opportunità educative in termini di esperienze e stimolazioni. Ciò in condizioni
operative che consentano un'organizzazione flessibile del lavoro scolastico,
che offrano percorsi di apprendimento diversificato e che valorizzino attività
educative, tecnologie e linguaggi alternativi a quelli tradizionalmente
privilegiati (C.M. 250/85).
Si possono indicare, ad esempio, le
attività previste dalla Legge 517/77, art. 2 e 7; le attività dei progetti di
tempo pieno e tempo prolungato; le attività integrative; il distacco di
personale per i progetti educativi previsti dall'art. 12 della Legge 270/82; il
servizio psico-pedagogico previsto dalla stessa
norma; l'incentivazione di forme di sperimentazione in base agli artt. 2 e 3
del D.P.R. 419/74.
I Servizi socio-sanitari, così come perseguiranno i
compiti di istituto, porteranno la propria esperienza
partecipando alla formulazione di progetti mirati al superamento del problema
del disadattamento/emarginazione, anche al fine di evitare la medicalizzazione dell'insuccesso e/o disadattamento
scolastico».
Un altro
elemento positivo, ma espresso in modo riduttivo
rispetto alla bozza originaria, è quello relativo alla «territorialità»
dell'inserimento. Al punto 1 («Finalità»), e quindi in un contesto
qualificante, si afferma: «Tutti gli interventi sono finalizzati a realizzare
l'inserimento e l'apprendimento nelle classi comuni del territorio di appartenenza, al fine di agevolare l'attuazione del
diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità
de-gli alunni (Legge 517/77, artt. 2 e 3) e di avviare
precocemente il recupera, la socializzazione, l'integrazione
e l'apprendimento». Tuttavia al punto 2.2, ove è previsto un gruppo di lavora a livello territoriale, è stato soppresso un impegno
preciso, previsto nella bozza degli esperti, e comune sia a tale gruppo sia al
Consiglio scolastico distrettuale. Intatti in merito alla «razionale distribuzione
degli alunni handicappati» (affermazione che può prestarsi a
interpretazioni equivoche) si aggiungeva: «al fine di evitare di
"realizzare scuole aperte all'integrazione il cui bacino di raccolta sia
più ampio, o comunque diverso, dal proprio territorio normale di giurisdizione"
(C.M. 216/77). Il piano distrettuale deve evitare
"concentrazioni di soggetti in situazione di handicap grave" e tenere
presente che "l'accoglimento di alunni provenienti da zone non incluse
nel territorio di competenza dovrà essere rigorosamente limitato ad eccezionali
situazioni di necessità" (C.M. 250/85)».
La
strutturazione e i compiti dei gruppi di lavoro a
livello di scuola e di territorio rappresentano elementi sostanzialmente
positivi nell'intesa, anche se i primi - per un malinteso timore di diminuire
il prestigio dei Capi d'istituto e degli organi collegiali - risultano ridotti
di potere in alcuni settori (per esempio, nelle proposte di passaggio da un
ordine all'altro di scuola) e i secondi hanno competenze piuttosto vaghe. Di
qui una diffusa fastidiosa «burocratizzazione» dell'intesa.
Un discorso
a parte merita la decisione - voluta dall'USL 1-23 di
Torino, e non richiesta dalla Scuola - di delegare al servizio di medicina legale
l'attestazione dell'handicap, non tanto - crediamo - per un maggior garantismo
giuridico quanto per non chiare contingenti suddivisioni di competenze, di settori
e di poteri all'interno dei servizi. I dubbi legittimi che accompagnano tale decisione
dovranno essere- verificati alla prova dei fatti, anche per non sottoporre
famiglie e bambini handicappati a defatiganti visite presso diversi servizi.
L'iter del
lavoro comune fra scuola e servizi è facilitato dagli
strumenti riportati in allegato all'intesa. Stranamente non vi compare il
modello dell'attestato di base da rilasciarsi dalla medicina
legale. Gli allegati A (relazione psicomedica per
l'inserimento scolastico) e 8 (relazione osservativa
degli insegnanti), nella loro struttura separata e non integrata denunciano le difficoltà già segnalate di superare la
tradizione di scarsa collaborazione fra servizi e, scuola e una
certa tendenza dei servizi a porsi in una posizione di superiorità rispetto
alla scuola. Manca in particolare la confluenza degli interventi della scuola
e dei servizi in un effettivo unitario «profilo funzionale» dell'alunno
handicappato, pur previsto in parte nella bazza degli esperti sulla scorta delle
stesse indicazioni programmatiche del Ministero della
pubblica istruzione. Più positivi risultano gli
allegati C e D relativi al «piano educativo individualizzato».
La lettera
con cui il Provveditore agli studi di Torino trasmette l'intesa merita di essere attentamente considerata, soprattutto per
rilevare l'impegno in merito a un periodo di sperimentazione della stessa
intesa e all'invito aperto alla collaborazione di tutti per il suo
miglioramento: invito che ci auguriamo sia esteso anche alle associazioni di
base: « Si rende noto che in data odierna è stata sottoscritta dallo scrivente
e dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Torino e dell'U.S.L. 1-23
l'intesa (di cui alle CC.MM. 258/1983
e 250/1985) in materia d'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola dell'obbligo.
Ciò a
conclusione di un costruttivo confronto volto a meglio definire - coordinandone
gli interventi nel rispetto delle diverse competenze istituzionali - gli
impegni della Scuola, dell'Ente locale e dei Servizi sanitari in direzione di
un più organico e positivo sviluppo del processo di
integrazione.
Ciò, anche e
in particolare, per ottenere che detti impegni - quelli della Scuola a
misurarsi con i problemi di una programmazione educativo-didattica
quanto più individualizzata possibile e quelli, non meno importanti, dell'Ente
locale e dell'U.S.L. a fornire, nella complessità delle situazioni,
qualificati apporti di competenze - siano metodologicamente
sostenuti da concreti raccordi di programmi e di obiettivi.
Peraltro,
l'intesa - della quale si trasmette copia - si prospetta, nelle sue
articolazioni, come un punto di partenza di riflessioni e di proposte
migliorative, aperte al contributo di tutti; il che giustifica il suo carattere
di «sperimentale» applicazione per l'anno scolastico 1986-87 (cfr. il punto 12 del documento).
Essa
costituirà anche oggetto di illustrazione nel corso di
appositi incontri interdistrettuali che questo Ufficio si riserva di
organizzare.
TESTO
DELL'INTESA
1. Finalità
La presente intesa tra Provveditorato agli Studi di Torino,
U.S.L. 1-23 e Comune di Torino, persegue la finalità di offrire agli alunni
portatori di handicap interventi pluricentrati -
educativi e socio-sanitari - che, essendo tra loro coerenti ed integrati,
permettano la costruzione e la realizzazione di programmi individualizzati,
quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze
specifiche di ciascun soggetto portatore di handicap e l'attuazione, altresì,
di programmi mirati alla prevenzione degli stati di disagio e disadattamento
in favore di tutti gli alunni.
Tutti gli interventi sono finalizzati a realizzare
l'inserimento e l'apprendimento nelle classi comuni del territorio di appartenenza, «al fine di agevolare l'attuazione del diritto
allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli
alunni» (L. 517/77, artt. 2
e 3) e di avviare precocemente il recupero, la socializzazione, l'integrazione
e l'apprendimento.
L'intesa comporta l'individuazione delle competenze
e delle attribuzioni - in materia - delle Amministrazioni firmatarie, che
periodicamente ne verificheranno lo stato di attuazione
al fine di migliorare progressivamente procedure, metodologie ed organizzazione
complessiva, in modo da assicurare la piena realizzazione delle disposizioni
vigenti.
2. Strumenti
L'attuazione della presente intesa e delle finalità di cui al punto 1. presuppone
l'individuazione delle figure professionali e dei servizi che concorrono a
determinarne le condizioni di realizzazione. In particolare:
a) la scuola,
nella sua complessiva organizzazione didattica, amministrativa e tecnica -
Provveditorato agli Studi (e, nel suo ambito, il Gruppo
di lavoro per l'inserimento degli alunni handicappati), gli Organi collegiali
scolastici, i Capi di istituto, il personale docente e non docente - per la
realizzazione dei propri compiti istituzionali, secondo le norme vigenti in
materia di inserimento degli alunni handicappati, anche gravi e gravissimi;
b) l'U.S.L.
1-23 di Torino, con l’istituendo Centro Distrettuale di tutela della salute
del bambino e, nell'assetto attuale, con i contingenti di servizio della medicina
scolastica, i consultori pediatrici, la neuropsichiatria infantile, con i
servizi di riabilitazione funzionale, di medicina legale e con ogni altra
unità operativa professionale che, per la funzione svolta, possa cooperare
all'attuazione delle finalità dell'intesa;
c) il Comune di
Torino, con l'articolazione delle competenze dei
suoi Assessorati, attraverso i servizi preposti all'eliminazione delle barriere
architettoniche, all'assegnazione di personale ausiliario ed assistente per
soggetti non autonomi (Legge 118/71), alla prestazione di servizi (trasporti,
mense, sussidi e materiali) socio-assistenziali, sportivi e culturali. In
particolare, l'Assessorato per l'istruzione con l'organizzazione e il
funzionamento di asili nido e di scuole materne
comunali rispondenti anche alle esigenze dei bambini portatori di handicap; con
l'utilizzazione, per soggetti in carico alle équipes
di N.P.I. e socio-sanitarie di personale
specializzato atto a favorire l'inserimento nelle classi comuni della scuola
dell'obbligo, di alunni handicappati, per gli interventi di competenza
dell'Ente locale, esclusi quelli educativo-didattici,
rimessi dall'ordinamento al personale insegnante della scuola di Stato.
2.1. - Ferme restando le competenze istituzionali
proprie del Preside o Direttore Didattico e degli organi collegiali, viene costituito, per le finalità di cui al punto 1, un
gruppo di lavoro a livello di istituto che si occupa delle problematiche
relative agli alunni portatori di handicap, contribuendo alla formulazione
della programmazione educativo-didattica di ogni
Consiglio di Circolo o Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di classe o
interclasse.
Il gruppo costituisce il nucleo della collaborazione
tra scuola, servizi sanitari e comunali e deve essere inteso non come ambito
per la definizione di atti burocratici ma come
momento di scambio e di integrazione tra diverse professionalità.
Rispetto all'obiettivo specifico da perseguire, ed
alla competenza richiesta, si articola nella sua composizione in modo diversificata:
2.1.1. - Per il coordinamento e l'organizzazione
complessiva delle attività, il gruppo è composto da
personale della scuola (Capo di Istituto, insegnanti di sostegno, insegnanti -
almeno due - designati dal Collegio docenti) e svolge prevalentemente una
duplice funzione: da un lato raccoglie ogni utile elemento di conoscenza e di
valutazione desumibile dalla gestione dei piani educativi individualizzati
relativi agli anni scolastici precedenti, dall'altro attiva il gruppo (o i
gruppi) di lavoro di cui al punto 2.1.2., tecnicamente competente/i alla
definizione dei piani educativi individualizzati.
Per i casi di prima iscrizione al ciclo elementare o
medio, lo stesso gruppo, fin dal momento della preiscrizione
di ogni allievo handicappato, promuove forme di collaborazione
con i curanti e le famiglie, per definire una prima serie di esigenze, in base
alle quali il Capo di Istituto possa inoltrare agli Enti competenti le
richieste concernenti gli interventi prevedibili come necessari; promuove -
altresì - avvalendosi -eventualmente della consulenza dei servizi sanitari di
territorio, ogni iniziativa che possa contribuire al superamento delle
difficoltà scolastiche degli alunni prospettate dai docenti.
2.1.2. - Per la definizione di ciascun piano educativo
individualizzato e per le successive verifiche, il
gruppo di lavoro è composto dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e di
sostegno ed è integrato dal personale specializzato dell'Ente locale, ove
esistente, dal curante che ha in carico l'alunno (operatore del Servizio
territoriale od ospedaliero di N.P.I. e/o
riabilitativo), dall'assistenza sociale, se ha in carico il bambino, nonché dai
genitori dell'alunno (C.M. 258/83 e C.M. 250/85).
Ferme restando le attribuzioni di competenza in ordine alla valutazione degli alunni, il gruppo suddetto,
ove ne sia richiesto, collabora alla definizione dei tempi individuali di
passaggio dalla scuola elementare alla scuola media.
Il gruppo medesimo fornirà alle istituzioni scolastiche,
raccordandosi con esse, ogni eventuale indicazione
circa le modalità di detto passaggio, in modo da assicurare la necessaria
continuità negli interventi.
2.2. - Viene, inoltre,
costituito un gruppo di lavoro a livello
territoriale (circoscrizione), composta da personale direttivo o docente
della scuola, designato dal Provveditore, agli Studi (almeno uno
per ciascun ordine), da operatori dei servizi socio-sanitari di territorio
designati dall'U.S.L. e da rappresentanti del Comune. Tale gruppo ha il seguente
compito-obiettivo: seguire l'attuazione dell'intesa, raccogliere indicazioni ed
esperienze significative circa l'applicazione della
medesima nelle diverse scuole del territorio, formulare eventuali proposte al
Provveditore agli Studi in merito agli interventi ritenuti più proficui, anche
per la prevenzione di situazioni di difficoltà o di disagio, fornire consulenza
ai Consigli Scolastici Distrettuali ai fini della stesura dei piani annuali,
con specifico riferimento alla razionale distribuzione degli alunni
handicappati nel rispetto delle norme vigenti.
2.3. - I firmatari dell'intesa convengono, infine, di
avvalersi di un gruppo tecnico a livello
centrale, composto da rappresentanti del Provveditore
agli Studi, dell'Ufficio per l'inserimento degli alunni handicappati
dell'Assessorato all'Istruzione del Comune di Torino, del coordinamento dei
servizi N.P.I., dell'ufficio competente dell'Assessorato
all'Assistenza del Comune di Torino (in attesa della realizzazione delle
U.S.S.L.) con il compito di seguire l'andamento dell'intesa a livello
cittadino, per garantirne l'interpretazione omogenea e per proporne le
eventuali modifiche.
3. L'attestazione dell'handicap
3.1. - L'attestazione dell'handicap costituisce «l'elemento
necessario per mettere in moto le procedure amministrative», previste dalla normativa
vigente in favore di soggetti portatori di handicap (C.M. 250/85).
A tal fine
essa, perché abbia validità ed effetti, dovrà essere rilasciata esclusivamente
dal Servizio di Medicina Legale dell'U.S.L. di
residenza dell'alunno.
L'attestazione conterrà la dichiarazione che il
soggetto si trova nelle condizioni di accedere agli interventi
previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei portatori di handicap e
permetterà al Capo d'Istituto di promuovere, già dal momento della preiscrizione, le iniziative indispensabili (ad es.: la richiesta di costituzione della classe con un
numero ridotto di alunni, il sostegno nel rapporto uno a quattro, gli ausilii ecc.), affinché possa aver luogo concretamente
l'inserimento.
3.2. - All'attestazione rilasciata dal Servizio di
Medicina Legale, dovrà seguire, nei tempi più brevi possibili, la relazione psico-medica che sarà trasmessa alla scuola dai curanti
(medico, psicologo, riabilitatore, ecc.) (*).
Tale documentazione, soggetta al segreto professionale,
non potrà - in quanto strumento di lavoro - essere utilizzata a fini
amministrativi (per le ragioni indicate al p. 3, 1° capoverso).
3.3. - Nessuna attestazione
dovrà essere quindi rilasciata nei casi di disadattamento e di disagio. Gli interventi al riguardo sono previsti al punto
8.
3.4. - L'attestazione di cui sopra dovrà essere
rilasciata gradualmente - e comunque nel triennio di
validità dell'intesa - per tutti gli alunni handicappati inseriti nelle classi
comuni: peraltro, in prima applicazione, il Servizio di Medicina Legale ne curerà
il rilascio a partire dai bambini inseriti per la prima volta nella scuola
materna, e dagli allievi delle prime classi elementari e medie non certificati
nel ciclo precedente; nonché dagli alunni il cui handicap si sia palesato nel
corso della frequenza scolastica o il cui quadro clinico risulti modificato.
4. Segnalazione dell'handicap
4.1. - All'atto della preiscrizione
di alunni handicappati, la famiglia presenterà
l'attestato di handicap, di cui al punto 3. La famiglia stessa, qualora ne
fosse sprovvista, dovrà essere indirizzata, da parte della scuola, ai Servizi
di territorio (N.P.I, o istituendo Servizio di
tutela della salute del bambino), al fine di acquisire
le informazioni necessarie per ottenerne il rilascio.
4.2. - Nel caso in cui una situazione di sofferenza
o di sospetto handicap venga individuata, o si palesi,
soltanto nel corso della frequenza scolastica, la scuola, previa intesa con la
famiglia, potrà richiedere la consulenza degli operatori di N.P.I. del territorio, al fine di meglio conoscere ed
individuare la natura della sofferenza.
Tale segnalazione permetterà di definire, da un lato,
l'opportunità o meno di attivare accertamenti clinici che dovranno comunque sempre essere effettuati dal Servizio Sanitario di
territorio solo previo coinvolgimento e consenso della famiglia, dall'altro di
individuare, in ambito scolastico, interventi psicopedagogici
o ulteriori strumenti conoscitivo-osservativi a
favore del bambino.
5. L'iter programmatorio
dell'inserimento scolastico - Il piano educativo individualizzato
L'iter programmatorio
dell'inserimento, che ha inizio con la preiscrizione,
avvia procedure amministrative ed attiva la collaborazione
sistematica tra scuola, sanità, Ente locale e famiglia del bambino.
L'ambito privilegiato in cui questa collaborazione si realizza è quello operativo del Gruppo di lavoro,
previsto al punto 2.1.2. della presente intesa.
Per rendere possibile la programmazione delle
modalità e degli interventi individuati come utili e necessari per assicurare
all'alunno stimoli coerenti ed adeguati alle sue
esigenze di crescita e di sviluppo globale, ogni componente del Gruppo, nella
specificità delle proprie competenze, procede dapprima all'acquisizione degli
elementi conoscitivi ed in seguito al confronto ed all'integrazione degli
stessi.
In particolare:
a) Gli elementi
conoscitivi sanitari mettono in evidenza, per
propria natura, le caratteristiche e le modalità attuali di evoluzione somatopsichica del bambino e consentono, quindi, di
ipotizzare ed individuare fattori positivi, facilitanti lo sviluppo pregresso
ed in corso, da tenere presenti nel programmare l'intervento sanitario. Alcuni
di questi fattori riguardano l'ambiente - atteggiamento affettivo ed educativo delle persone implicate nella relazione con il
bambino - e permettono di indicare anche alla scuola alcuni indirizzi
dell'intervento educativo, la qualità ed il valore delle relazioni e degli
stimoli che si creano intorno al soggetto e che possono o meno contribuire al
suo sviluppo. Detti elementi sono sintetizzati ed espressi nella relazione psico-medica (allegato A).
b) Gli elementi
conoscitivi educativi mettono in evidenza, per
propria natura, le caratteristiche comportamentali, di atteggiamento e di rendimento
dell'alunno nella sua attuale situazione contestuale e nella realtà del
rapporto educativo e comunitario; permettono, quindi, alla scuola di ipotizzare
diversi atteggiamenti, comportamenti e stimoli, da sperimentare adeguandoli
alle capacità di risposta dell'alunno. Gli elementi sopraindicati sono
sintetizzati ed espressi nella relazione osservativa (allegato B).
La risultante, sul piano «progettuale» e del «fare»,
di tutti gli elementi conoscitivi ed osservativi, costituisce il progetto
educativo complessivo e si traduce nel «piano-educativo
individualizzato», strumento operativo in cui dovranno indicarsi, secondo
le rispettive competenze:
- la direzione degli interventi educativi nel loro
complesso;
- la qualità e modalità degli interventi pedagogico-didattici, curricolari
e non;
- gli obiettivi parziali ed i tempi di verifica pedagogica-didattica;
- le modalità di utilizzo
delle ore di sostegno;
- le eventuali proposte di deroga al rapporto 1:4 con specifico riferimento alle modalità di utilizzazione
di dette ore;
- i supporti e le attività
extrascolastiche, i supporti sanitari, specialistici e riabilitativi, i
supporti socio-assistenziali e le modalità di coordinamento con gli interventi educativi.
Il piano educativo individualizzato è da intendersi
quale strumento che si articola e si modifica via via nello svolgersi dell'esperienza educativa (il fare
educatore -ed alunno esperienza) e consente, quindi, all'insegnante sia di conoscere
l'alunno, sia di riflettere sul suo stesso operare e di arricchire la propria
capacità progettuale. Su tale esperienza sì incentra
la collaborazione, sul piano conoscitivo ed operativo, tra chi educa e chi
cura, cioè tra scuola e servizi sanitari.
6. Orientamento scolastico
professionale
La conoscenza dell'alunno handicappato, acquisita
durante l'iter scolastico dell'obbligo dagli operatori di cui al punto 2.1.2., costituirà il presupposto indispensabile ad orientare il
soggetto e la famiglia nelle scelte future.
È rimesso, poi, agli organismi istituzionali competenti
favorire, al termine della scuola dell'obbligo, il proseguimento scolastico
e/o formativo nelle strutture più idonee allo scopo:
- formazione professionale e prelavorativa, scuola media superiore, strutture
socio-educative, eliminando gli ostacoli e fornendo gli strumenti specifici per la piena attuazione del diritto
allo studio.
Gli Enti firmatari si impegnano
a fornire il quadro aggiornato delle risorse educative-formativeassistenziali.
7. Fascicolo personale dell'alunno handicappato
Il fascicolo di ogni alunno
handicappato dovrà contenere:
- l'attestazione di handicap (cfr.
par. 3);
- la relazione psico-medica
(all. A) e la relazione osservativa degli insegnanti
(all. B);
- il piano educativo individualizzato, le verifiche e gli aggiornamenti in itinere (cfr. par. 5);
- ogni altro materiale significativo,
rispetto ai punti precedenti, prodotto durante l'iter scolastico dell'alunno.
Il fascicolo segue l'alunno nell'ambito della scuola
di Stato e costituisce la fonte prima di informazione
per i diversi ordini di scuola e per l'orientamento professionale ed è
necessariamente caratterizzato da una connotazione di specifica riservatezza.
8. Gli stati di disagio e di disadattamento
I firmatari dell'intesa convengono sulla necessità
di prevenire, rimuovere e risolvere i problemi degli alunni che presentano
difficoltà connesse a stati di disagio e di disadattamento.
A tal fine, nel rispetto delle attribuzioni di
competenza, operano i gruppi di lavoro previsti al punto 2, partecipando alla
formulazione di progetti mirati al superamento del problema, soprattutto allo
scopo di evitare la medicalizzazione dell'insuccesso
e/o disadattamento scolastico.
9. Aggiornamento
Gli Enti firmatari dell'intesa si impegnano
ad organizzare ciascuno nel proprio ambito di competenza per il rispettivo
personale momenti formativi specifici che facilitino l'attuazione della convenzione.
Le modalità integrate di collaborazione, delineate
nell'intesa, permettono, peraltro, di realizzare momenti di formazione comune,
centrati sull'esperienza in corso.
10. Calendario degli incontri e valutazione
I Gruppi di lavoro di cui al punto
2 formuleranno il calendario degli incontri, tenendo conto delle scadenze
amministrative fissate dall'autorità
scolastica.
11. Pubblicizzazione
Gli Enti firmatari si impegnano
a pubblicizzare ampiamente l'intesa.
Ove emergano esigenze di impartire direttive per la
concreta applicazione della medesima, le parti dovranno previamente
consultarsi.
12. Durata dell'intesa
L'intesa ha durata triennale a decorrere dall'anno
scolastico 1986-87, anno che è da considerare di applicazione
sperimentale, al termine del quale le parti concordano di procedere insieme ad
una rilettura del testo della convenzione stessa, per le modifiche che
dovessero rendersi necessarie in base alle esperienze condotte e alle osservazioni
raccolte.
Nel corso del triennio essa, peraltro, potrà essere
soggetta a quelle previsioni o modifiche o revoche che dovessero
rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamenti o di indirizzo.
Allegato «A»
RELAZIONE
PSICO-MEDICA PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO
Cognome
e nome del bambino/alunno ..................................... nato il ............................... che
dovrà frequentare la classe .............................................
scuola ...............................................................
è
seguito/a da
o Servizio di N.P.I. di
territorio (U.S.L. n. ..............)
o Specialista di N.P.I.
ospedaliero (specificare)
o Specialista U.S.L. (specificare)
o Specialista privato (specificare)
o Altro (specificare)
con
o controlli (visite)
periodici
o psicoterapia
o riabilitazione
o fisioterapica
o psicomotoria
o logopedica
o altro (specificare)
Per l'impostazione dell'attività pedagogico-didattica
devono essere considerati i seguenti elementi conoscitivi:
1) Modalità relazionali e/o
comportamentali messe in atto nel rapporto con gli altri (adulti e bambini) e a
fronte di situazioni nuove e/o particolari.
..................................................................................................................................................................
..................... (considerazioni e/o suggerimenti all'insegnante/educatore)
2) Motivazione, atteggiamento e
modalità cognitivo-relazionali nei confronti
dell'apprendimento e delle attività scolastiche.
..................................................................................................................................................................
..................... (considerazioni e/o suggerimenti all'insegnante/educatore)
3) Elementi di disagio, tipi di difficoltà e potenzialità
che possono emergere o maggiormente interferire nel rendimento e
nell'adattamento scolastico.
..................................................................................................................................................................
..................... (considerazioni e/o suggerimenti all'insegnante/educatore)
Data .....................
Firma ................................................
Allegato «B»
PROVVEDITORATO
AGLI STUDI DI TORINO
Cognome
e nome dell'alunno
....................................................................................
Circolo/scuola
..........................................................................................................
Anno
scolastico ......................................................
RELAZIONE
OSSERVATIVA DEGLI INSEGNANTI (redatta a cura di tutti gli insegnanti e
personale specializzato, ove esistente, che hanno in carico l'alunno).
1.
DESCRIZIONE DEL BAMBINO/ALUNNO
1.0 - Atteggiamenti e sentimenti che il bambino esprime nei confronti e di fronte a:
a) adulti
b) compagni
c) familiari
d) oggetti e situazioni
1.1 - Abitudini, interessi, tipo di
impegno nei confronti dell'attività (richiesta e spontanea) espressi dal
bambino nell'ambito scolastico (es. nei confronti dell'alimentazione, autonomia
sociale, apprendimento, gioco, ecc.).
1.2 - Interessi, giochi, fantasticherie espressi dal
bambino nell'ambito scolastico.
1.3 - Capacità, grado di attenzione
e di concentrazione nello svolgimento delle attività di apprendimento, curricolari e non, indicando il tipo ed il livello di
attività pedagogico-didattica cui si riferisce la
valutazione del bambino.
1.4 - Capacità e grado di esecuzione
e comprensione nello svolgimento delle attività di apprendimento, curricolari e non, indicando il tipo ed il livello di
attività didattica o di eserciziario cui si riferisce la valutazione del
bambino.
1.5 - Differenze e caratteristiche di comportamento e di atteggiamento del bambino nei diversi
momenti di attività:
a) in classe e nel piccolo gruppo;
b) nel rapporto collettivo e nel rapporto
individualizzato;
c) in presenza
dell'insegnante d'appoggio ed in sua assenza;
d) nei confronti del singolo compagno e nel confronto del gruppo di compagni;
e) nei confronti di una attività
o impegno richiesto o imposto e nei confronti di una attività o impegno
spontaneo o scelto.
1.6 - Eventuali notizie riferite
dai genitori o altri sulla situazione familiare e personale del bambino.
2.
AUTONOMIA DI BASE
- è capace di vestirsi
- è capace di lavarsi
- è capace di controllo sfinterico
- sa bere e mangiare da solo
3.
AMBITO COGNITIVO IN GENERALE
- è capace di fare esperienze usando il proprio corpo
- è capace di fare esperienze usando gli oggetti
- è capace di operare con modalità iconiche
- è capace di operare con modalità simboliche
- è capace di fare delle previsioni
4.
AMBITO PSICOMOTORIO
- motricità generale
- motricità fine
- percezione (tattile, visiva,
uditiva, olfattiva, ecc.)
- lateralizzazione
- organizzazione temporo-spaziale
5.
AMBITO DEL LINGUAGGIO
- linguaggio non verbale
- produzione/comunicazione verbale
- produzione/comunicazione scritta
- comprensione/comunicazione verbale
- comprensione/comunicazione scritta
6.
AMBITO LOGICO-MATEMATICO
- uguale-diverso
- maggiore-minore
- maggiore di - minore di
- classificazione
- seriazione - operazione
7.
ALTRE OSSERVAZIONI E RILIEVI
..................................................................................................................................................................
Data ................................................
Firma dei docenti
..................................................................................
N.B.
- Particolarmente per le scuole medie,
le indicazioni di cui sopra potranno essere integrate con altre più ampie
osservazioni.
Allegato «C»
GUIDA
ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
(a cura
del Gruppo 2.1.2.)
Dati
anagrafici ..........................................................................................................................................
Scuola
...................................................................................
Distretto ..............................................
1.
RISORSE SCOLASTICHE
- Descrizione e valutazione della
situazione di classe (numero alunni, caratteristiche).
- Attività di gruppo previste o già in atto, comprese
quelle di interclasse.
- Attività di laboratorio previste o già in atto, comprese quelle di interclasse.
- Attività educative extracurricolari,
intra ed extra scolastiche.
- Personale di sostegno, operatori specializzati ed
ore assegnate o previste.
- Ausilii didattico-riabilitativi e materiali didattici assegnati o previsti.
2.
OBIETTIVI PEDAGOGICO-DIDATTICI - Obiettivi generali.
- Obiettivi specifici/ intermedi
(indicando i vari settori ed aree di attività).
3.
STRUMENTI
- Organizzazione della
classe/interclasse (suddivisione dell'attività pedagogica tra insegnante/i di
classe e di sostegno).
- Ritmi e scansioni del tempo
scolastico per il bambino/alunno (attività ed ore di classe, attività ed ore
fuori classe, loro calendario giornaliero
e settimanale, frequenza di scuola a tempo pieno, normale, prolungato, scuola
integrata).
- Esigenze in
merito alle ore di sostegno e quantificazione.
- Verifiche pedagogiche in itinere.
Potrebbe essere utile servirsi di uno strumento del tipo di quello indicato
nell'allegato «quadro dinamico».
4.
SUPPORTI
- Supporti territoriali.
- Supporti socio-assistenziali.
- Supporti sanitari e specialistici.
5.
MODALITA’ DI COLLABORAZIONE E DI ATTUAZIONE (Scuola, N.P.I., Comune).
6.
VERIFICA ANNUALE (nonché punto di partenza per l'anno
scolastico successivo).
Data
...............................................
Firma dei componenti il Gruppo 2.1.2.
................................................................................
Allegato «D»
Cognome e nome dell'alunno
.............................................................................................................
Scuola
................................................................................
Classe ...................................................
QUADRO DINAMICO
(a cura
dei docenti di classe e di sostegno; da verificarsi insieme agli altri
componenti il Gruppo 2.1.2. nelle riunioni periodiche)
OSSERVAZIONE (data, docenti compilatori) |
OBIETTIVI (intermedi) |
AREE INTERESSATE |
ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI |
RISULTATO |
|
|
|
|
|
QUADRO SINOTTICO-TEMPORALE
DEGLI INTERVENTI |
|||||
Mesi |
Ordine di scuola |
Competenze della scuola |
Competenze del Servizio sanitario |
Competenze del Comune di Torino |
Strumenti |
Settembre- Ottobre |
Materne Elementari Medie |
Gli
insegnanti procedono alla osservazione ed alla
definizione dei piani educat. ind. all'interno dei Gruppi 2.1.2. |
Partecipa
alla definizione dei piani educat. ind. ed opera all'interno dei Gruppi
2.1.2 . |
Collabora
con i Gruppi 2.1.2. |
Si attivano
i Gruppi 2.1.1. e 2.1.3. |
Gennaio |
Materne Elementari |
II D.D. riceve gli Attestati di hc.
dalla scuola mat. stat. e com.le. Riceve dalle famiglie
le segnalazioni di bambini hc, privi di Attestato e
indirizza le famiglie al Servizio sanitario. |
La Medicina
legale dispone gli Attestati di hc.; il Servizio sanitario di territorio inizia o prosegue l'iter
diagnostico. |
La scuola mat. com.le trasmette alla
scuola elem. stat. gli Attestati di hc. e collabora
con la sc. elem. e il
Servizio sanitario di territorio per le modalità di passaggio dei bambini hc. |
Opera il Gr. 2.1.1.; continuano ad opera
re i Gr. 2.1.2. II Gr. 2.1.3.
comincia a raccogliere i dati sull'inserimento nel territorio di
competenza. |
Medie |
Il Preside
riceve gli Attestati di hc. degli alunni delle classi V dalla sc. elem. e inoltra le richieste per l'Organico di diritto (classi
ridotte, 114 per i casi nuovi, prosecuzioni) al Provv. agli Studi. |
La Medicina
legale Predispone gli Attestati di hc. per gli alunni non certificati nella sc. elem.; il Servizio sanitario di territorio inizia o prosegue
l'iter diagnostico. |
|
Si attiva il Gruppo 2.1. continuano ad operare i Gr. 2.1.2. |
|
Febbraio- Giugno |
Materne Elementari Medie |
I Capi di Istituto si avvalgono dei Gr.
2.1.1. e 2.1.2.; formulano le richieste relative
all'Organico di fatto. I 2.1.2. sono disponibili per ogni consulenza in ordine ai passaggi
nelI'ambito della scuola dell'obbligo e alle eventuali
esigenze di raccordo con l'iter successivo dei soggetti. |
II curante
del Servizio sanitario di territorio predispone, ai fini dei
l'inserimento, la relazione psico-medica. Opera,
all'interno del Gr. 2.1.2. per le attribuzioni al
medesimo riconosciute. |
Riceve le richieste di trasporti, ausilii, protesi, operatori specializzati ecc. Si attiva
in merito alle richieste e mette a disposizione il personale specializzato
per svolgere gli interventi (1) (con esclusione di quelli educativo-didattici
di competenza della scuola di Stato) comunicandone
alle scuole l'avvenuta assegnazione. (1) di cui al punto 2 sub
c. |
Si attivano
i Gr. 2.1.2. ove possibile, per i
casi resi noti in fase di preiscrizione. Diversamente,
si attiva il Gr, 2.1.1.,
per definire una prima serie di esigenze. Opera il Gr, 2.1.3. Operano i Gr.
2.1.2 per gli allievi hc. inseriti;
si predispone il passaggio all'ordine sup. della fascia dell'obbligo; si opera
per l'orienta mento degli alunni della scuola media. |
(1) Cfr. Prospettive assistenziali,
n. 56, ottobre-dicembre 1981.
(*) Cfr. il successivo paragrafo 5.
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