Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
COME
TI SISTEMO LA LEGGE OVVERO IL BAMBINO AL SERVIZIO
DELLA COPPIA
TRIBUNALE PER I MINORENNI TRENTO
Il Giudice Onorario delegato
Vista la
domanda presentata dai signori .... in data 25.1.1980,
tendente ad ottenere la adozione di un minore straniero;
Visto il
decreto rilasciato ai coniugi suddetti in data 2.10.1984 di questo Tribunale
per i minorenni che li dichiarava idonei alla
adozione di minore straniero avente l'età minima di anni undici alla data di
emissione del decreto;
Vista la
comunicazione 2.1.1986 della «Associazione Amici Trentini», che preannunciava
l'abbinamento ai coniugi ... della minore ..., nata a
... (India) il giorno 1.11.1969;
Visto l'art.
76 della legge 4.5.1983 n. 184 sull'adozione e ritenuto che i coniugi ... hanno
presentato domanda prima della entrata in vigore
della presente legge e che quindi ad essi è applicabile l'art. 314/2 Cod. Civ. (Adozione
speciale) che stabiliva la differenza di età tra adottante e adottato in non
oltre gli anni quarantacinque;
DICHIARA
che questo
Tribunale considererà valida la adozione da parte dei coniugi ... , residenti
a ... della minore indiana . ..., nata a .... (India) il giorno 1.11.1969.
Trento, li
27.1.1986
Il Giudice onorario delegato
Comm. U. Vanin
* * *
In un convegno promosso dall'ANFAA e dal CIAI
(Milano, 25 settembre 1981), Giorgio Pallavicini
osservava amaramente che, a sentire talune viete argomentazioni e ad assistere
a certe resistenze reazionarie opposte alle riforme legislative da tempo
introdotte nel settore adozionale, sembrava proprio
che gli anni fossero trascorsi invano.
La stessa reazione di stupore misto a sgomento - o
meglio di autentica indignazione - suscita la lettura
del dispositivo redatto, quando altra acqua è passata sotto i ponti (essendo ormai
in vigore da oltre tre anni la legge 184/83), dall'ineffabile giudice onorario
del Tribunale per i minorenni di Trento, che, ad una coppia di coniugi
prossimi alla sessantina (l'aspirante padre adottivo risulta essere nato
nell'anno 1927), ritiene di dover affidare in adozione una ragazza indiana di
oltre 16 anni di età.
Nello scorrere quelle poche ma sgrammaticate frasi,
si resta incerti se ritenere maggiormente negativa l'abissale superficialità
dimostrata dal loro estensore nel convalidare un abbinamento assolutamente extra legem,
oppure gli strafalcioni giuridici che vi si incontrano
a piene mani.
Ma procediamo con ordine. Stando al sibillino testo del
comm. Vanin, la sequenza dei fatti che ci interessano sembra essere stata la seguente:
1) il 25 gennaio 1980, i coniugi in oggetto
(all'epoca l'uomo si avvia a compiere i 53 anni di età)
presentano al Tribunale per i minorenni di Trento domanda di adozione
internazionale;
2) dopo un'inchiesta protrattasi per quasi cinque
anni, il 2 ottobre 1984 quel Tribunale dichiara la coppia idonea ad adottare un minore straniero di almeno 11 anni: nel
frattempo l'uomo ha raggiunto i 57 anni di età (a questo punto un primo, grosso
segnale di allarme colpisce l'attonito lettore, il quale non può fare a meno
di domandarsi per quali straordinarie circostanze la istruttoria destinata a
verificare l’idoneità del richiedente abbia assunto una durata così spropositata:
in proposito è legittimo ipotizzare che già in quella fase non tutti i
requisiti della coppia fossero dei più tranquillizzanti). Ma
il «bello» è ancora da venire. Ed infatti:
3) il 21 gennaio 1986, una Associazione
preannuncia al suddetto Tribunale l'abbinamento ai coniugi istanti (ormai
l'uomo sta arrivando al traguardo dei 59 anni) di una ragazza indiana di 16
anni compiuti;
4) il Giudice onorario di cui sopra, con un provvedimento
sfornato a tamburo battente (ormai il tempo stringe)
il 27.1.1986, dichiara, per conto del Tribunale, la validità presente e futura
dell'abbinamento. Ci si chiede di che razza di provvedimento si sia trattato, nella fattispecie, posto che esso non fu
certamente (né poteva esserlo) un'ordinanza, né un decreto né tanto meno una
sentenza, ma piuttosto un vero e proprio «salvacondotto» (potremmo anche
definirlo una «licenza di importazione») rilasciato senza alcuna precedente
camera di consiglio del collegio, e quindi del tutto sfornito di rilevanza
giuridica, e pertanto illecito;
5) comunque, poiché
l'estensore del salvacondotto sa, bontà sua, che la coppia ha superato di
oltre tre anni la differenza massima di età tra adottante e adottanda prevista
dall'art. 6 della legge vigente (n. 184/83), deve ad ogni costo uscire
dall'impasse. Ed ecco bell'e
trovato il marchingegno decisivo;
6) è vero - si osserva - che i 40 anni di differenza
sono abbondantemente trascorsi. Ma niente paura: siccome, quando i nostri volenterosi coniugi avevano presentato la loro
domanda iniziale (e cioè nel gennaio 1980), vigeva la vecchia legge (n.
431/67), il giuoco è fatto, perché si applica - ai sensi dell'art. 76 della
legge 184/83 che regolamenta i casi di adozione ancora in corso all'epoca
della riforma - l'art. 4 di quella legge (art. 314/2 C.C.) e scatta la differenza
massima di età di 45 anni! Ci avreste pensato?
Tutto sembra così risolto nel migliore dei modi.
Peccato, però, che il nostro improvvisato giurista si
sia dimenticato (o abbia fatto finta di dimenticare) che:
a) quando il Tribunale di Trento concesse alla coppia il sofferto decreto di idoneità (2 ottobre 1984) era
già in vigore da oltre un anno la legge 184/83, e perciò la disposizione
transitoria di cui all'art. 76 è citata totalmente a sproposito;
b) anche a voler (illegalmente) ritenere applicabile
nel caso di specie la precedente legge 431/67, va considerato che l'art. 314/2
C.C. introdotto dalla stessa era ancora più rigido in fatto di
età, limitando l'adottabilità da parte dei Tribunali
per i minorenni ai minori inferiori agli anni 8!
C'è, allora, da chiedersi se il Tribunale di Trento si ritenga ancora sottoposto al dovere di ubbidire alle norme giuridiche della Repubblica italiana,
o se al contrario si consideri legibus solutus erigendosi a legislatore in casa propria. Un
fatto è certo: l'incosciente sicumera con la quale si decide - per mezzo di un
provvedimento abnorme - di favorire egoisticamente una coppia priva dei più
elementari requisiti, ignorando completamente i divieti di legge posti ad
evidente tutela dell'infanzia abbandonata e manipolando commi e bambini come se
fossero stracci, fa gravemente riflettere come, in taluni casi (e questo ne
rappresenta un paradigma clamoroso), la specializzazione del giudice minorile
altro non sia che un paravento messo al servizio degli adulti per perpetuare il
concetto e la prassi dell'adozione internazionale
intesa come l'esplicazione di un'agenzia di collocamento del minore, a disposizione
delle coppie senza figli.
Quanta strada resta ancora da percorrere!
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