Prospettive assistenziali, n. 75, luglio - settembre 1986

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

COME TI SISTEMO LA LEGGE OVVERO IL BAMBINO AL SERVIZIO DELLA COPPIA

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI TRENTO

 

Il Giudice Onorario delegato

Vista la domanda presentata dai signori .... in data 25.1.1980, tendente ad ottenere la adozio­ne di un minore straniero;

Visto il decreto rilasciato ai coniugi suddetti in data 2.10.1984 di questo Tribunale per i mino­renni che li dichiarava idonei alla adozione di minore straniero avente l'età minima di anni un­dici alla data di emissione del decreto;

Vista la comunicazione 2.1.1986 della «Asso­ciazione Amici Trentini», che preannunciava l'ab­binamento ai coniugi ... della minore ..., nata a ... (India) il giorno 1.11.1969;

Visto l'art. 76 della legge 4.5.1983 n. 184 sull'adozione e ritenuto che i coniugi ... hanno pre­sentato domanda prima della entrata in vigore della presente legge e che quindi ad essi è ap­plicabile l'art. 314/2 Cod. Civ. (Adozione specia­le) che stabiliva la differenza di età tra adottan­te e adottato in non oltre gli anni quarantacinque;

DICHIARA

che questo Tribunale considererà valida la ado­zione da parte dei coniugi ... , residenti a  ... della minore indiana . ..., nata a .... (India) il giorno 1.11.1969.

Trento, li 27.1.1986

Il Giudice onorario delegato

Comm. U. Vanin

*  *  *

 

In un convegno promosso dall'ANFAA e dal CIAI (Milano, 25 settembre 1981), Giorgio Pal­lavicini osservava amaramente che, a sentire ta­lune viete argomentazioni e ad assistere a certe resistenze reazionarie opposte alle riforme legi­slative da tempo introdotte nel settore adoziona­le, sembrava proprio che gli anni fossero trascor­si invano.

La stessa reazione di stupore misto a sgomen­to - o meglio di autentica indignazione - su­scita la lettura del dispositivo redatto, quando altra acqua è passata sotto i ponti (essendo or­mai in vigore da oltre tre anni la legge 184/83), dall'ineffabile giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Trento, che, ad una coppia di co­niugi prossimi alla sessantina (l'aspirante padre adottivo risulta essere nato nell'anno 1927), ri­tiene di dover affidare in adozione una ragazza indiana di oltre 16 anni di età.

Nello scorrere quelle poche ma sgrammatica­te frasi, si resta incerti se ritenere maggiormen­te negativa l'abissale superficialità dimostrata dal loro estensore nel convalidare un abbinamento assolutamente extra legem, oppure gli strafal­cioni giuridici che vi si incontrano a piene mani.

Ma procediamo con ordine. Stando al sibillino testo del comm. Vanin, la sequenza dei fatti che ci interessano sembra essere stata la seguente:

1) il 25 gennaio 1980, i coniugi in oggetto (all'epoca l'uomo si avvia a compiere i 53 anni di età) presentano al Tribunale per i minorenni di Trento domanda di adozione internazionale;

2) dopo un'inchiesta protrattasi per quasi cin­que anni, il 2 ottobre 1984 quel Tribunale dichia­ra la coppia idonea ad adottare un minore stra­niero di almeno 11 anni: nel frattempo l'uomo ha raggiunto i 57 anni di età (a questo punto un primo, grosso segnale di allarme colpisce l'atto­nito lettore, il quale non può fare a meno di do­mandarsi per quali straordinarie circostanze la istruttoria destinata a verificare l’idoneità del ri­chiedente abbia assunto una durata così spropo­sitata: in proposito è legittimo ipotizzare che già in quella fase non tutti i requisiti della coppia fossero dei più tranquillizzanti). Ma il «bello» è ancora da venire. Ed infatti:

3) il 21 gennaio 1986, una Associazione prean­nuncia al suddetto Tribunale l'abbinamento ai coniugi istanti (ormai l'uomo sta arrivando al traguardo dei 59 anni) di una ragazza indiana di 16 anni compiuti;

4) il Giudice onorario di cui sopra, con un prov­vedimento sfornato a tamburo battente (ormai il tempo stringe) il 27.1.1986, dichiara, per conto del Tribunale, la validità presente e futura dell'abbinamento. Ci si chiede di che razza di prov­vedimento si sia trattato, nella fattispecie, posto che esso non fu certamente (né poteva esserlo) un'ordinanza, né un decreto né tanto meno una sentenza, ma piuttosto un vero e proprio «sal­vacondotto» (potremmo anche definirlo una «li­cenza di importazione») rilasciato senza alcuna precedente camera di consiglio del collegio, e quindi del tutto sfornito di rilevanza giuridica, e pertanto illecito;

5) comunque, poiché l'estensore del salvacon­dotto sa, bontà sua, che la coppia ha superato di oltre tre anni la differenza massima di età tra adottante e adottanda prevista dall'art. 6 della legge vigente (n. 184/83), deve ad ogni costo uscire dall'impasse. Ed ecco bell'e trovato il mar­chingegno decisivo;

6) è vero - si osserva - che i 40 anni di differenza sono abbondantemente trascorsi. Ma niente paura: siccome, quando i nostri volente­rosi coniugi avevano presentato la loro domanda iniziale (e cioè nel gennaio 1980), vigeva la vec­chia legge (n. 431/67), il giuoco è fatto, perché si applica - ai sensi dell'art. 76 della legge 184/83 che regolamenta i casi di adozione anco­ra in corso all'epoca della riforma - l'art. 4 di quella legge (art. 314/2 C.C.) e scatta la diffe­renza massima di età di 45 anni! Ci avreste pen­sato?

Tutto sembra così risolto nel migliore dei modi. Peccato, però, che il nostro improvvisato giuri­sta si sia dimenticato (o abbia fatto finta di dimenticare) che:

a) quando il Tribunale di Trento concesse alla coppia il sofferto decreto di idoneità (2 ottobre 1984) era già in vigore da oltre un anno la legge 184/83, e perciò la disposizione transitoria di cui all'art. 76 è citata totalmente a sproposito;

b) anche a voler (illegalmente) ritenere appli­cabile nel caso di specie la precedente legge 431/67, va considerato che l'art. 314/2 C.C. intro­dotto dalla stessa era ancora più rigido in fatto di età, limitando l'adottabilità da parte dei Tri­bunali per i minorenni ai minori inferiori agli anni 8!

C'è, allora, da chiedersi se il Tribunale di Tren­to si ritenga ancora sottoposto al dovere di ub­bidire alle norme giuridiche della Repubblica ita­liana, o se al contrario si consideri legibus solu­tus erigendosi a legislatore in casa propria. Un fatto è certo: l'incosciente sicumera con la quale si decide - per mezzo di un provvedimento abnorme - di favorire egoisticamente una coppia priva dei più elementari requisiti, ignorando com­pletamente i divieti di legge posti ad evidente tutela dell'infanzia abbandonata e manipolando commi e bambini come se fossero stracci, fa gra­vemente riflettere come, in taluni casi (e questo ne rappresenta un paradigma clamoroso), la spe­cializzazione del giudice minorile altro non sia che un paravento messo al servizio degli adulti per perpetuare il concetto e la prassi dell'adozio­ne internazionale intesa come l'esplicazione di un'agenzia di collocamento del minore, a dispo­sizione delle coppie senza figli.

Quanta strada resta ancora da percorrere!

 

 

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