Notiziario dell'Unione per la lotta
contro l'emarginazione sociale
LE
UNITÀ SANITARIE LOCALI DEVONO CURARE E RIABILITARE ANCHE GLI ANZIANI MALATI DI
MENTE (1)
La legge 13 maggio 1978 n. 180 obbliga le Unità
sanitarie locali ad assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età,
le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione
delle malattie mentali.
Questo diritto è confermato dalla legge di riforma
sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 che impone alle Unità sanitarie locali di
provvedere alla «tutela della salute degli anziani, anche al fine dì rimuovere
le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione». Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti i cittadini,
qualsiasi siano «le cause, la fenomenologia e la durata» delle
malattie.
Trasferire dal settore sanitario a
quello assistenziale gli anziani malati, in particolare quelli non
autosufficienti a causa di disturbi psichiatrici in atto (come è previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 1985 e dalla
proposta di piano sanitario nazionale), significa:
- violare i diritti fondamentali
dei cittadini alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie, diritti
sanciti da precise leggi;
- ricreare o potenziare isole di
vera e propria emarginazione (case protette, cronicari, ecc.), spesso peggiori
dei vecchi manicomi;
- obbligare gli utenti ed i parenti tenuti agli
alimenti a pagare di tasca loro fino a 50-60 mila lire al
giorno per le rette di ricovero.
CHIEDIAMO che anche agli anziani con malattie
mentali, compresi quelli non autosufficienti, siano assicurati i necessari
interventi preventivi, curativi e riabilitativi:
- se possibile a domicilio o
ambulatoriamente;
- altrimenti in comunità alloggio con
al massimo 8-10 posti o, per i pazienti in situazione acuta, in
comunità terapeutiche anch'esse di 8-10 posti;
- da parte di altri servizi
e strutture non ghettizzanti da definire.
Questi interventi devono essere forniti dai servizi
sanitari delle USL, compresi quelli di salute mentale.
Al riguardo si ricorda che le Province hanno
trasferito alle USL il personale ed i finanziamenti concernenti tutti i
pazienti psichiatrici, compresi quelli anziani autosufficienti e non autosufficienti.
CHIEDIAMO inoltre:
a) la creazione di un apposito
ufficio pubblico in ciascuna USL i cui componenti siano designati
(dall'Assemblea dell'USL?) con precise garanzie di professionalità, autonomia e
responsabilità. Detto ufficio pubblico dovrebbe essere
l'anello di congiunzione fra il giudice tutelare, i tutori, i curatori, i
coadiutori, gli operatori e le persone (minori, adulti, anziani) che
necessitano di una particolare protezione sociale. Dovrebbe non solo provvedere
in modo adeguato alla corretta gestione dei beni e dei redditi, ma assicurare
anche la difesa dei diritti personali e sociali dei soggetti. Con la creazione
dell'ufficio di cui sopra, dovrebbe cessare ogni autonoma gestione del denaro
e dei beni dei pazienti sia da parte dei servizi psichiatrici e assistenziali, sia da parte delle istituzioni pubbliche (ad
esempio le IPAB) e private. Ai servizi di salute mentale potrebbero
essere affidati i compiti in materia di gestione di denaro dei pazienti,
esclusivamente da parte dell'ufficio pubblico. Ciò anche allo scopo di ridurre al minimo le responsabilità degli operatori;
b) l'abrogazione degli articoli del codice civile
concernente l'inabilitazione e la creazione, in certi precisi casi da definire
per legge, del «coadiutore». Detto «coadiutore» dovrebbe affiancare (non
sostituire) la persona non in grado di provvedere autonomamente a se stessa,
nei casi in cui non sia necessario o opportuno
chiederne l'interdizione. Ad esempio il giudice tutelare potrebbe
stabilire che, per i prelievi bancari, sia necessaria la firma congiunta del
soggetto e del «coadiutore». I limiti dell'autonomia del soggetto e
dell'intervento del «coadiutore» dovrebbero essere definiti dal giudice
tutelare, sentito l'interessato e l'ufficio pubblico di cui sopra;
c) la obbligatoria presenza
di un difensore nei procedimenti che possono portare ad una limitazione
dell'autonomia della capacità di agire, procedimenti che devono essere
previsti esclusivamente tenendo conto degli interessi e dei diritti personali
e sociali dei cittadini.
(1) Documento presentato dall'ULCES al
convegno di Trieste del 12-14 giugno 1986 «Un altro diritto per il malato di
mente - Esperienze e soggetti della trasformazione».
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