DISEGNO DI LEGGE DEL
GOVERNO PER
Riportiamo
integralmente il testo del disegno di legge n. 1742 «Riforma del sistema della
giustizia minorile», presentato al Senato della Repubblica
in data 24 marzo 1986 dal Ministro di grazia e giustizia, Martinazzoli,
di concerto con i Ministri del tesoro, Goria, e del
bilancio e della programmazione economica, Romita.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
LA MAGISTRATURA PER I MINORENNI
CAPO I
DEGLI UFFICI
Art. 1 (Gli
uffici giudiziari minorili)
1. La magistratura per i minorenni è costituita dai
seguenti organi:
a) il tribunale per i minorenni;
b) la procura della Repubblica per i minorenni;
c) la corte per i minorenni;
d) la procura generale per i minorenni.
2. Nel confronti del minori
degli anni 18 sottoposti a misure penali, nonché del soggetti che commisero il reato quando erano minori degli anni 18, le
funzioni della sezione di sorveglianza sono esercitate dal tribunale per i
minorenni; le funzioni del magistrato di sorveglianza sono svolte da uno del
giudici professionali del tribunale per i minorenni designato annualmente dal
presidente.
Art. 2 (Il
tribunale per i minorenni)
1. In ogni capoluogo di provincia è istituito un
tribunale per i minorenni con competenza sul territorio della
intera provincia.
2. Nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli sono istituiti più tribunali per i minorenni sulla
base di un rapporto, tra ufficio e abitanti, di un tribunale per ogni milione
circa di abitanti, secondo la tabella A allegata.
3. Le circoscrizioni territoriali di questi tribunali
sono determinate, entro sel mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, tenendo conto della coincidenza della circoscrizione di ciascun
giudice con l'ambito territoriale di una o più unità di servizi locali
comunali od intercomunali.
4. Con le stesse modalità di
cui al comma 3 possono essere istituiti o soppressi tribunali per minorenni
operanti nella stessa provincia, sulla base del variare della popolazione e del
carico di lavoro.
Art. 3
(Composizione del tribunale per i minorenni)
1. Ogni tribunale per i minorenni è composto da due o più giudici di tribunale o di qualifica superiore,
secondo la tabella B allegata, modificabile con le modalità di cui
all'articolo 2.
2. È inoltre composto da un
numero di giudici esperti pari al triplo del giudici professionali.
3. Le funzioni di presidente del tribunale per i
minorenni sono attribuite al giudice più anziano tra i giudici
professionali.
4. Le funzioni istruttorie e quelle che la presente legge attribuisce al singolo giudice sono svolte, su
delega del presidente, sia dai giudici professionali che dai giudici esperti.
Art. 4
(Composizione del collegio giudicante)
1. Nella ipotesi in cui la
legge prevede una deliberazione collegiale, il collegio è composto da due
giudici professionali e due giudici esperti.
2. Il collegio é presieduto dal più anziano tra i
giudici professionali che lo compongono.
3. In caso di parità di vati, nel procedimenti penali
prevale la decisione più favorevole all'imputato; nel
procedimenti civili prevale il voto del presidente.
Art. 5 (La
procura della Repubblica per i minorenni)
1. Presso ogni tribunale per i minorenni è costituito
l'ufficio della procura della Repubblica per i minorenni.
2. Le relative funzioni sono esercitate da magistrati
addetti alla procura generale per i minorenni.
3. Alla determinazione dell'ufficio di procura a cui
i singoli magistrati sono assegnati provvede annualmente il procuratore
generale per i minorenni con tabelle approvate dal
Consiglio superiore della magistratura.
4. Un magistrato può essere assegnato a più uffici
sulla base delle esigenze degli stessi.
Art. 6 (La corte
per i minorenni)
1. In ogni capoluogo di regione, con eccezione della Valle
d'Aosta, è istituita la corte per i minorenni.
2. Essa è composta da un
magistrato di Cassazione che la presiede, da una o più magistrati aventi
funzioni di appello, sulla base della tabella C allegata, nonché da un numero
di giudici esperti pari al triplo del giudici professionali.
3. La corte decide con un collegio composto di
quattro membri, del quali due professionali e due
esperti. Il collegio è presieduto dal presidente o, in mancanza, dal giudice
professionale più anziano.
4. In caso di parità di voti, nel procedimenti
penali, prevale la decisione più favorevole all'imputato; nel
procedimenti civili resta confermata la decisione impugnata.
5. Nelle corti per i minorenni con carico di lavoro ridotto il magistrato di appello può essere
applicato, a tempo parziale, pressa la corte d'appello del capoluogo di
regione con autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, su
richiesta del presidente della predetta corte d'appello e sentito il parere del
presidente della corte per i minorenni.
Art. 7 (Procura
generale per i minorenni)
1. Presso ogni corte per i minorenni è costituito
l'ufficio della procura generale per i minorenni,
2. Ad esso è assegnato con
funzioni di procuratore generale per i minorenni un magistrato di Cassazione,
nonché magistrati di tribunale o di qualifica superiore che svolgono esclusivamente
le funzioni di cui all'articolo 5.
3. In caso di assenza a
impedimento del procuratore generale per i minorenni le relative funzioni
sono svolte dal magistrato più anziano addetto all'ufficio.
4. Il numero del magistrati
della procura generale per i minorenni è determinata dalla tabella D allegata.
Art. 8
(Applicazione del magistrati agli uffici minorili)
1. Nel caso in cui per impedimento di una o più componenti degli uffici giudiziari minorili non sia
possibile assicurare il regolare svolgimento delle attività di questi, il
presidente o il procuratore generale della corte d'appello del capoluogo di
regione, su proposta del presidente della corte minorile o del procuratore
generale per i minorenni, dispone l'applicazione di un magistrato o di giudici
esperti operanti nello stesso distretto preferibilmente tra quelli che
esercitano o abbiano esercitato funzioni minorili.
Art. 9
(Mutamenti di organico)
1. Ogni mutamento di organico
degli uffici minorili è disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
CAPO Il
DEL GIUDICI PER I
MINORENNI
Art. 10
(Assegnazione del magistrati professionali agli uffici
minorili)
1. La destinazione del magistrati
agli uffici giudiziari per i minorenni è deliberata dal Consiglio superiore
della magistratura con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel
campo delle problematiche minorili e alla loro partecipazione ai corsi di cui al
comma 2.
2. Il Consiglio superiore della magistratura,
d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno un corso
residenziale di formazione con appositi tirocini per
gli uditori e i magistrati che intendano acquisire la specializzazione
indicata nel comma 1.
3. Ogni applicazione ad uffici giudiziari minorili
non costituisce specializzazione.
Art. 11 (Nomina del giudici esperti)
1. Possono essere nominati giudici esperti i
cittadini italiani che hanno compiuto il 30° anno di età
ma non ancora il 60° e che abbiano uno del seguenti requisiti:
a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto
attività a favore del minori per almeno tre anni;
b) siano muniti di diploma di scuola di servizio
sociale o di titolo di studio universitario in scienze umane, quali
psicologia, pedagogia, sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia,
antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a
favore del minori per almeno tre anni.
2. I giudici esperti durano in carica tre anni e
possono essere confermati per altri due trienni su
richiesta del presidente del tribunale per i minorenni e parere del presidente
della corte per i minorenni, sempre che persistano le condizioni soggettive
previste per la loro nomina.
3. Le modalità della nomina del
giudici esperti saranno disciplinate da un decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sel mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge sulla base del seguenti criteri:
a) domanda degli interessati da
proporsi entro termini prefissati annuali e indipendentemente dalle vacanze;
b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;
c) parere del presidente della
corte per i minorenni e dell'ufficio par la giustizia minorile;
d) nomina del Consiglio superiore della
magistratura.
4. Ai giudici esperti spetta una indennità,
il cui ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, per ogni giorno in
cui esplicano attività istruttoria o decisoria.
5. I giudici esperti su delega del presidente
svolgono le funzioni istruttorie e quelle di cui all'articolo 57 della presente legge. Compongono il
collegio secondo il calendario delle udienze.
6. Lo svolgimento della funzione deve essere
contenuto in limiti di tempo tali che non risulti
pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività professionale
dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire una congrua continuità
di apporti all'ufficio giudiziaria minorile.
7. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende
la persona nominata giudice esperto deve consentirgli
di svolgere adeguatamente la sua funzione.
Art. 12 (Corsi
di formazione per i giudici esperti)
1. Anteriormente all'entrata
in servizio presso gli uffici giudiziari minorili i giudici esperti nominati
devono frequentare un corso residenziale di formazione le cui modalità saranno
stabilite con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 11.
Art. 13 (Doveri del giudici esperti)
1. I giudici esperti devono seguire i corsi di aggiornamento e le riunioni periodiche di cui all'articolo
14 e a tal fine gli enti dai quali eventualmente dipendono devono parli in
condizione di frequentarli.
2. Nel caso che la loro partecipazione alle attività
del tribunale o della corte non sia adeguata per impegno, puntualità e
capacità o possa comunque compromettere il prestigio
della funzione giudiziaria, il presidente può chiedere al Consiglio superiore
della magistratura la rimozione dall'esercizio delle funzioni e può disporre
la loro sospensione in via temporanea.
3. Si applicano ai giudici esperti le norme del codici
di procedura penale e civile e dell'ordinamento
giudiziario, relative alla incompatibilità, all'astensione ed alla ricusazione.
Art. 14 (Corsi di aggiornamento)
1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza
ogni anno, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, corsi residenziali di aggiornamento per i giudici professionali e per i
giudici esperti che svolgono le loro funzioni negli uffici giudiziari
minorili. È obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ogni triennio.
2. Il presidente della corte per i minorenni organizza,
almeno una volta l'anno, riunioni di studio e di confronto di
esperienze a cui debbono partecipare tutti i giudici minorili
professionali ed esperti che operano nel distretto.
Art. 15
(Sorveglianza sugli uffici giudiziari minorili)
1. La sorveglianza sui tribunali per i minorenni e
sui magistrati ad essi assegnati è del presidente
della corte per i minorenni; sugli uffici di procura per i minorenni e sui
magistrati addetti è del procuratore generale per i minorenni.
TITOLO II
GLI INTERVENTI CIVILI
CAPO I
DELLA COMPETENZA
Art. 16
(Competenza generale del tribunale per i minorenni)
1. Il tribunale per i minorenni è competente, salvo per quanto prevista dagli articoli successivi, per tutti i
procedimenti che coinvolgono questioni attinenti alla tutela e alla protezione
della persona del minore, ivi compresi quelli in materia di famiglia e di
stato, secondo le norme della presente legge.
2. Lo stesso organo è competente altresì per tutti i
procedimenti giudiziari relativi agli atti dello
stato civile che riguardano i minori.
Art. 17 (Procedimenti in caso di frattura
del nucleo familiare con figli minori)
1. Il tribunale per i minorenni è competente, quando
vi siano figli minorenni, per i procedimenti di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili e di dichiarazione di
nullità del matrimonio.
2. Tutte le questioni di carattere patrimoniale,
diverse da quelle di cui agli articoli 155 e 156 del codice civile e agii
articoli 8 e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, relative ai procedimenti
di cui al comma 1, restano di competenza del tribunale
ordinario.
3. Qualora insorgano questioni di competenza del tribunale
ordinario, il tribunale per i minorenni adotta allo
stato i provvedimenti di cui agii articoli indicati nel comma 2. Se nel corso del procedimento muta lo stata di fatto che aveva
rispettivamente determinato la competenza del tribunale ordinario o del
tribunale per i minorenni, il giudice precedente, anche d'ufficio, accerta il
mutamento, emette se del caso i provvedimenti d'urgenza e trasmette gli atti
al giudice divenuto competente.
Art. 18 (Altre
questioni di carattere patrimoniale)
1. Restano di competenza del tribunale ordinario,
anche in presenza di figli minori, i procedimenti
attinenti alle questioni di cui al libro 1, titolo VI, capo VI, del codice
civile.
Art. 19 (Altre
competenze del tribunale per i minorenni)
1. Il tribunale per i minorenni è inoltre competente:
a) per î provvedimenti di cui
all'articolo 145 del codice civile, quando vi siano figli minori; b) per i
provvedimenti di cui agli articoli 95 e 98 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, ove riguardino minori;
c) per i provvedimenti già di competenza del giudice
tutelare che riguardino minori;
d) per i provvedimenti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 371 del codice civile;
e) per
tutti i provvedimenti già attribuiti alla sua competenza.
CAPO II
DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POTESTÀ GENITORIALE
Art. 20
(Esercizio della potestà del genitori)
1. Il terzo comma dell'articolo 316
del codice civile è sostituito dal seguente:
«In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza, ciascuno del genitori, ed il figlio che
abbia compiuto gli anni 14, può ricorrere senza formalità al giudice indicando
i provvedimenti che ritiene più idonel».
Art. 21 (Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile)
1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.
Art. 22
(Attribuzione in via esclusiva dell'esercizio della potestà)
1. Dopo l'articolo 330 del codice civile è inserito
il seguente:
«Art. 331
- (Attribuzione in via esclusiva dell'esercizio
della potestà). - Quando
il genitore non sia in grado di adempiere i doveri
inerenti alla funzione genitoriale, e questo comporti
grave pregiudizio per il figlio, il giudice può attribuire l'esercizio della
potestà in via esclusiva all'altro genitore.
Quando questi manchi o sia
già privo della potestà, o non in grado di adempiere ai predetti doveri può
nominare un tutore».
Art. 23 (Relntegrazione nella potestà)
1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 332 - (Relntegrazione
nella potestà). - Il giudice può relntegrare
nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne è
decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri quando, cessate le
ragioni per le quali il provvedimento è stato emesso, è escluso ogni pericolo
di pregiudizio per il figlio».
Art. 24
(Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)
1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 333
- (Condotta del genitore pregiudizievole al figlio).
- Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori
non è tale da dar luogo alle pronunzie di cui agli articoli 330 e 331, ma comporta
un pregiudizio attuale o probabile per il figlio, il giudice può, secondo le
circostanze, dare prescrizioni ai genitori ed adottare i provvedimenti
convenienti, anche di carattere patrimoniale, nell'interesse del figlio stesso.
Può anche ordinare per gravi motivi non diversamente
eliminabili l'allontanamento del figlio dalla residenza del
genitori o di uno di essi.
Il giudice può emettere i suddetti provvedimenti
anche nel caso in cui i genitori rifiutino le misure
di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto sia ritenuto
ingiustificato dal giudice».
Art. 25
(Procedimento)
1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 336 - (Procedimento). - I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, del parenti, del pubblico ministero e, quando si tratta di
revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale per i minorenni procede d'ufficio quando comunque venga a conoscenza di fatti o
situazioni che richiedono l'adozione di un provvedimento a tutela del minore.
Il tribunale per i minorenni provvede in camera di
consiglio, assunte informazioni ed eseguiti accertamenti, sentiti i genitori,
il ricorrente, il minore di età superiore agli anni
14, o se opportuno anche di età inferiore, ed il pubblico ministero.
In caso di urgenza il
tribunale per i minorenni può adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore senza necessità dell'audizione del soggetti di cui ai commi
precedenti; tale provvedimento può essere pronunziato anche da uno del
componenti del tribunale stesso e in tal caso perde efficacia se non
convalidata in camera di consiglio entro trenta giorni.
I provvedimenti d'urgenza non sono
impugnabili se non sostituiti da provvedimenti decisori nel termine di sel mesi».
Art. 26 (Doveri
del genitore non convivente)
1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 317-bis, 330,
331, 333 del codice civile e 38 della presente legge il tribunale per i
minorenni può stabilire la misura e il modo con cui il genitore non convivente
col minore deve contribuire al soddisfacimento delle esigenze dello stesso.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato.
3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di
cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile.
Art. 27 (Reati
in danno di un figlio minore)
1. Nel casi di inizio
dell'azione penale nel confronti di un genitore che abbia commesso un reato
in danno di un figlio minore con abuso della potestà, il giudice penale
procedente deve trasmettere al più presto al tribunale per i minorenni copia
del rapporto, del referto, della denuncia o della querela per gli eventuali
provvedimenti sulla potestà.
2. Sono abrogate le norme penali che prevedono la
decadenza o la sospensione della potestà come pena accessoria.
CAPO III
DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA
Art. 28
(Apertura della tutela)
1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 343
- (Apertura della tutela). - Se
entrambi i genitori sono deceduti ovvero è stato provveduto ai sensi degli
articoli 330 e 331, si procede alla nomina del tutore.
Alla nomina provvede il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova il minore.
Qualora il minore si trasferisca altrove in via non
temporanea, gli atti della tutela sono trasmessi al tribunale per i minorenni
competente per territorio che provvederà, se del caso, alla nomina di nuovo
tutore».
Art. 29
(Assistente per la protezione del minore)
1. L'articolo 344 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 344
- (Assistente per la protezione del minore). - Se il
minore si trova in una situazione che possa
compromettere il suo armonico processo di crescita il tribunale per i minorenni
del luogo ove egli si trova può procedere alla nomina di un assistente per la
protezione del minore.
In particolare può provvedere alla predetta nomina:
a) quando vi sia il consenso di entrambi
i genitori che si trovino in difficoltà ad esercitare compiutamente le
funzioni genitoriali;
b) quando sia stato emesso uno del provvedimenti
di cui all'articolo 333 del codice civile;
c) quando il minore è collocato in istituto educativo
o assistenziale;
d) quando sussista una grave e perdurante conflittualità tra i genitori.
L'assistente è scelto tra le persone indicate dall'ufficio
del pubblico tutore».
Art. 30 (Scelta
del tutore)
1. L'articolo 348 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 348
- (Scelta del tutore). - Il tribunale per i minorenni sceglie il tutore
preferibilmente tra le persone designate dai genitori deceduti o tra i
familiari del minore che risultino idonel
per condotta, esperienza e disponibilità ad esercitare in concreto le funzioni
loro attribuite.
Qualora non si possa procedere ai sensi del precedente comma,
il tribunale procede alla scelta del tutore tra le persone indicate
dall'ufficio del pubblico tutore.
Nel caso di affidamento
familiare di minore privo di genitori o con genitori privati della potestà l'affidatario può essere nominato anche tutore.
Qualora il minore sia inserito in una
comunità, può essere nominato tutore uno del membri della stessa.
Ogni tutore non può esplicare
la sua funzione nel confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno
che la tutela non riguardi minori facenti parte dello stesso nucleo familiare».
Art. 31
(Funzioni del tutore)
1. L'articolo 357 del codice civile è sostituito dal
seguente:
« Art. 357 - (Funzioni del tutore). - Il tutore
provvede direttamente all'assistenza personale, all'educazione e al mantenimento
del minore. Le relative spese possono essere in tutto od in parte rimborsate
al tutore qualora questi, presentando il rendiconto annuale, ne faccia richiesta ed il patrimonio del minore lo consenta.
In caso di spese di non esigua entità il tutore può
essere autorizzato dal giudice a prelevare direttamente la somma dal patrimonio
del minore.
Al tutore sono attribuiti i poteri inerenti alla
potestà genitoriale».
Art. 32 (Doveri
del minore)
1. L'articolo 358 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 358 - (Doveri del minore). - Nel confronti del tutore il minore ha i doveri di cui agli
articoli 315 e 316, primo comma, del codice civile».
Art. 33
(Funzioni dell'assistente per la protezione del minore)
1. L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal
seguente:
« Art.
359 - (Funzioni dell'assistente per la
protezione del minore). - L'assistente
per la protezione del minore:
a) segue il processo educativo e lo sviluppo del
minore svolgendo ogni opportuna attività di sostegno sia nel
confronti del genitori che del minore;
b) collabora con i genitori al fine di garantire
l'attuazione delle prescrizioni impartite dal tribunale per i minorenni;
c) si sostituisce ai genitori a loro richiesta o quando
gli stessi non possano compiutamente tutelare l'interesse del minore nel confronti dell'autorità amministrativa, del servizi e
delle altre agenzie di socializzazione;
d) segnala al tribunale per i minorenni le situazioni
in cui è opportuno un intervento giudiziario per carenze
del genitori o del servizi.
Ogni assistente non può esplicare
la sua funzione nel confronti di più di tre minori contemporaneamente a meno
che non si tratti di minori facenti parte dello stesso nucleo familiare».
Art. 34
(Formazione dell'inventario)
1. Il secondo comma dell'articolo
363 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto
senza ministero di cancelliere o di notaio quando il valore presumibile del
patrimonio non è rilevante».
Art. 35
(Gratuità delle funzioni tutorie)
1. L'articolo 379 del codice civile è sostituito dal
seguente:
« Art. 379 - (Gratuità delle funzioni tutorie). -
L'ufficio di tutore, di assistente per la protezione
del minore e di curatore speciale è gratuito.
Il giudice tuttavia considerati l'entità del patrimonio
del minore, le difficoltà della sua amministrazione e l'impegno personale può
assegnare ai soggetti di cui al primo comma una equa
indennità.
Può altresì, se particolari circostanze lo ríichiedono, autorizzare il
tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità,
da una o più persone dietro corrispettivo».
Art. 36
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati gli articoli 354, 355, 360 e 371, n.
1, del codice civile.
2. È abolito l'ufficio di protutore.
CAPO IV
DEGLI INTERVENTI A PROTEZIONE DEL
MINORE IN DIFFICOLTA’
Art. 37
(Difficoltà nel processo di socializzazione)
1. Nel casi in cui la
condotta del minore evidenzia gravi difficoltà nel processo di socializzazione,
il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, ovvero su
segnalazione del genitori o parenti, delle agenzie di socializzazione o di
altre autorità, può iniziare il procedimento, emettendo il decreto di cui
all'articolo 50, dopo aver assunto le opportune informazioni, al fine di
verificarne la fondatezza.
2. Nel procedimento devono essere sentiti i genitori
del minore o il suo tutore, il minore stesso, i servizi locali e le altre
persone di cui si ritenga opportuna l'audizione.
3. Nel procedimento è consentita l'assistenza di un
difensore.
Art. 38
(Provvedimenti)
1. Il tribunale per i minorenni provvede
a seconda del casi:
a) ad impartire prescrizioni ai genitori e al minore idonee a superare le difficoltà evidenziate;
b) a richiedere la collaborazione e l'intervento degli
enti locali, del servizi sociali, degli organi scolastici, del servizi sanitari perché forniscano sussidi e sostegno;
c) a disporre l'affidamento del minore al servizio sociale locale;
d) a disporre tutte le altre misure opportune.
2. Nel caso in cui sia
necessario l'allontanamento del minore dal suo ambiente familiare il tribunale
per i minorenni dispone l'affidamento familiare del minore od il suo
inserimento in una comunità alloggio.
3. Se la gravità del caso lo
esige, il tribunale per i minorenni può anche disporre l'inserimento del minore
in una comunità terapeutica o in una comunità educativa protetta,
preferibilmente nell'ambito regionale.
4. I servizi devono riferire periodicamente al
tribunale per i minorenni sulla evoluzione della situazione
e fornire indicazioni in ordine alla modifica o alla revoca del provvedimento
adottato.
Art. 39
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati gli articoli 400, 401 e 402 del
codice civile.
Art. 40 (Interventi urgenti della pubblica
autorità)
1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal
seguente:
« Art.
403 - (Interventi urgenti della pubblica
autorità). - Nel casi in cui appaia assolutamente urgente allontanare il
minore da un ambiente a lui gravemente pregiudizievole, la pubblica autorità
od i servizi locali possono provvedere in via provvisoria riferendone entro 48
ore al tribunale per i minorenni, che provvede ai sensi dell'articolo 366 del
codice civile.
Il tribunale per i minorenni nelle 48 ore successive
convalida o meno il provvedimento ed inizia il procedimento per la decisione
definitiva».
Art. 41
(Comportamento della pubblica Amministrazione pregiudizievole al minore)
1. Quando un provvedimento o un comportamento
del servizi locali o di altro organo della pubblica Amministrazione si riveli
gravemente pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico del minore, il tribunale
per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, del genitori o del pubblico
tutore, lo dichiara con decreto. I servizi locali o la pubblica Amministrazione
sono tenuti a riesaminare la situazione e ad adottare
più idonel provvedimenti.
Art. 42
(Trattamenti sanitari volontari)
1. Nel caso di trattamento sanitario volontario nel confronti di minori, previsto dalla legge 13 maggio
1978, n. 180, è sempre necessaria l'autorizzazione di un giudice del tribunale
per i minorenni.
Art. 43 (Minori
tossicodipendenti)
1. Nel confronti del minori,
anziché le norme di cui al titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si
applicano le norme di cui al presente capo.
CAPO V
DI ALTRE DISPOSIZIONI A GARANZIA DEL DIRITTI DEL MINORI
Art. 44
(Riconoscimento)
1. Il terzo comma dell'articolo 250
del codice civile è sostituito dai seguenti:
«Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
sedici anni non può avvenire senza il consenso
dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salvo il caso
di sua lontananza, di incapacità o di altro impedimento che gliene renda
impossibile la prestazione.
Il difetto del consenso è sanato qualora esso sia
prestato successivamente al riconoscimento del figlio
effettuata dall'altro genitore».
2. L'ultimo comma dell'articolo 250
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età a
meno che non vi sia autorizzazione di un giudice del tribunale per i minorenni
competente».
Art. 45 (Forma
del riconoscimento)
1. Dopo il secondo comma dell'articolo del codice civile è aggiunto il seguente:
«Il figlio naturale di donna coniugata può essere
riconosciuto dalla madre, purché lo stesso non sia stato denunciato come nato
da donna coniugata in costanza di matrimonio. Tale riconoscimento può avvenire
anche con dichiarazione contestuale al riconoscimento
fatto dal padre naturale».
Art. 46
(Audizione di minori in procedimenti civili o penali)
1. Nel caso in cui un minore debba
essere sentito in qualità di parte o di testimone in un procedimento civile o
penale avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, l'audizione deve essere effettuata
alla presenza dell'esercente la potestà e di un assistente sociale. Il
giudice stabilisce le modalità in cui deve svolgersi l'audizione al fine di
tutelare pienamente la personalità del ragazzo ed evitare gravi turbamenti
psicologici. Può anche essere disposto che si proceda a porte chiuse e che non
siano presenti le parti. I difensori non possono rivolgere
direttamente le domande al minore.
Art. 47
(Passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio)
1. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio
può essere concesso ai minori degli anni 18 con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale,
o del genitore che la esercita in via esclusiva per mancanza o morte dell'altro
genitore, o per provvedimento ai sensi degli articoli 330 e 331 del codice
civile nel confronti di quest'ultimo, e, nel casi di
affidamento a persona diversa, è necessario anche il consenso degli affidatari.
2. Ugualmente è necessario il consenso del soggetti sopra indicati per l'iscrizione del minore di
anni 10 sul passaporto di uno o di entrambi i genitori, del tutore o dell'affidatario.
3. Il passaporto o altro documento valido per
l'espatrio può essere concesso al genitore di prole minore qualora vi sia il
consenso dell'altro genitore e, ove occorra, dell'affidatario.
4. In difetto del consensi
prescritti è necessaria la autorizzazione di un giudice del tribunale
per i minorenni.
5. Il tribunale per i minorenni, o in caso di urgenza un giudice, qualora ricorrono gravi motivi ed è
probabile che dall'espatrio derivi un pregiudizio per il minore, può ordinare
il ritiro del passaporto del minore, del genitori, del tutore o dell'affidatario su richiesta di uno del suddetti soggetti, del
pubblico ministero e dell'ufficio del pubblico tutore.
CAPO VI
DELLA PROCEDURA
Art. 48
(Apertura del procedimento a iniziativa di parte)
1. Nelle procedure a
iniziativa di parte il procedimento si instaura a seguito di istanza della
parte legittimata; istanza che può essere proposta anche oralmente e in tal
caso raccolta in verbale dal giudice.
2. Il presidente o un giudice da lui delegato emette
il decreto di apertura del procedimento che, insieme a
copia dell'istanza scritta o del verbale in cui è raccolta, viene comunicato
alle parti interessate con fissazione dell'udienza per l'audizione delle
stesse.
Art. 49 (Poteri
del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero ha potere di
iniziativa nel casi previsti dalla legge.
2. Deve intervenire, a pena di nullità, in tutti i
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.
Art. 50
(Apertura del procedimento d'ufficio)
1. Nel caso in cui il tribunale per i minorenni, a
seguito di opportune informazioni sulla situazione
del minore e della sua famiglia intende procedere d'ufficio per adottare
provvedimenti a tutela del minore, emette decreto di apertura della procedura
relativa, decreto che viene comunicato ai genitori o alle altre parti
interessate.
2. Se nel corso del procedimento emergono elementi
che impongano a tutela del minore la adozione di una
procedura di tipo diverso, il tribunale per i minorenni emette nuovo decreto
che viene anch'esso comunicato alle parti.
Art. 51
(Istruttoria del procedimento)
1. Il giudice delegato assume informazioni, dispone
inchieste o accertamenti tecnici sulla situazione del minore, della sua
famiglia o dell'ambiente di vita in cui il minore è inserito; si avvale per i predetti accertamenti o per trattamenti
tecnici del servizi locali o, se è indispensabile, di consulenti; può ordinare
l'esibizione di documenti utili alla decisione e acquisire quelli prodotti
dalle parti; assume le prove testimoniali richieste dalle parti in quanto
ammissibili e influenti e dispone d'ufficio quelle utili al fine del decidere;
può disporre tutti gli altri mezzi di prova che ritenga opportuni.
2. Qualora la consulenza abbia per oggetto l'esame di
personalità del minore è esclusa la facoltà del
consulenti di parte e il diritto del difensori di partecipare all'esame
stesso.
3. I consulenti di parte hanno la facoltà di
esaminare, oltre alla relazione del consulente o del servizi,
anche gli allegati alla stessa; di fornire osservazioni; di chiedere di essere
sentiti in contraddittorio con chi ha redatto la relazione.
4. Nelle procedure che lo riguardano il minore che ha
compiuto gli anni 14 deve essere sentito; il minore di età
inferiore può essere sentito se necessario od opportuno.
In tutti questi casi il giudice determina le modalità
di audizione del minore.
6. All'esito dell'istruttoria gli atti del procedimento vengono depositati e posti a disposizione delle
parti che possono, entro li termine stabilito dal giudice, chiedere ulteriori
atti istruttori e presentare memorie difensive. Il tribunale provvede in
camera di consiglio.
Art. 52
(Provvedimenti temporanel)
1. Nel corso del procedimento il giudice delegato
può emettere provvedimenti temporanel, a protezione
del minore, che sono immediatamente esecutivi.
2. Le parti interessate entro 10 giorni dalla comunicazione
del provvedimento possono chiedere al collegio il
riesame dello stesso.
Art. 53 (Trasferimento
di competenze del giudice tutelare)
1. Nelle materie che riguardano i minori le decisioni
già di competenza del giudice tutelare sono assunte
con decreto da un giudice del tribunale per i minorenni.
Art. 54 (Difesa
nel procedimento)
1. In tutti i procedimenti davanti al tribunale per i
minorenni le parti possono essere assistite da un
difensore.
2. Qualora la parte lo richieda e si trovi nelle
condizioni previste dalle norme relative al gratuito
patrocinio, il presidente del tribunale per i minorenni o della corte per i
minorenni nomina il difensore con provvedimento insindacabile, sentito il
pubblico ministero. Allo stesso modo il presidente provvede in favore del
minore, che sia parte nel procedimento, qualora le circostanze rendano opportuna
una sua autonoma difesa.
Art. 55
(Curatore speciale)
1. In caso di conflitto di interessi
anche non patrimoniali tra il minore e l'esercente la potestà, il presidente
del tribunale per i minorenni può nominare al minore un curatore speciale.
Art. 56 (Forma
della decisione)
1. Il tribunale per i minorenni decide con decreto,
salvo nelle ipotesi in cui è diversamente previsto dalla legge.
2. La decisione è sempre notificata d'ufficio alle parti interessate, che possono proporre impugnazione
entro venti giorni.
3. Il giudice può disporre l'immediata esecuzione del
provvedimento.
4. Resta ferma la procedura speciale prevista dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 57
(Esecuzione del provvedimenti)
1. Il tribunale per i minorenni stabilisce le modalità
di esecuzione del propri provvedimenti ed incarica uno
del suoi componenti di seguire l'evolversi della situazione.
2. Il giudice incaricato riferisce al tribunale sulle
modifiche verificatesi e può prendere, in caso di assoluta
necessità, provvedimenti temporanel ed urgenti.
3. In entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il
giudice si può avvalere del servizi locali e della
pubblica amministrazione.
Art. 58 (Fondo
di mantenimento)
1. È costituito presso gli istituti di credito di
diritto pubblico di cui all'articolo 5 della legge
bancaria (legge 7 marzo 1938, n. 141, e legge 7 aprile 1938, n. 636) un fondo
denominato «Fondo di mantenimento» avente lo scopo di assicurare
le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore
degli aventi diritto.
2. Con apposite convenzioni,
da stipularsi fra gli istituti di credito e il Ministero di grazia e giustizia
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno determinate le modalità di gestione e di amministrazione del
Fondo e regolati i diritti e gli obblighi degli istituti.
Art. 59
(Funzioni del fondo e doveri degli obbligati)
1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli
assegni di mantenimento devono versare all'istituto di credito di diritto
pubblico, indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo
58, la somma dovuta fino a cinque giorni prima della fine del mese.
2. L'istituto verserà detta somma all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo
prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal Fondo costituito a
norma dell'articolo 58.
3. L'istituto ha diritto di rivalsa nel confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il
caso al pretore per l'inizio dell'azione penale.
4. L'inadempiente è punito con la pena di cui al
secondo comma dell'articolo 570 del codice penale a meno che
non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di
mantenimento.
Art. 60
(Casellario civile)
1. Presso ogni tribunale per minorenni è istituito
un casellario in cui debbono essere iscritti, per i
minori nati nel circondario, tutti i provvedimenti in materia di decadenza o
attribuzione della potestà, di nomina di tutore o di assistente alla
protezione del minore, di affidamento.
2. Se il provvedimento è
emesso da un tribunale diverso da quello del luogo di nascita del minore, il
provvedimento deve essere comunicato a questo tribunale nel termine di dieci
giorni.
3. Gli organi della pubblica Amministrazione e gli
incaricati di pubblico servizio, nonché il privato
che dimostri di averne interesse, possono richiedere certificazione in ordine a
chi eserciti la potestà o svolga funzioni di assistente e a chi abbia in
affidamento il minore.
TITOLO III
INTERVENTI PENALI
CAPO I
DELLA COMPETENZA
Art. 61
(Competenza per materia)
1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni
tutti i procedimenti per reati commessi dai minori degli anni 18.
2. Nel caso di concorso di imputati
maggiori e minori di anni 18 per un medesimo reato, si procede separatamente
per i primi davanti al giudice ordinario e per i secondi davanti al tribunale
per i minorenni.
3. In simili casi, ciascun imputato è invitato a
nominarsi un difensore anche dall'organo che procede separatamente contro il
coimputato, affinché tale difensore possa essere invitato ad assistere agli
atti cui ha diritto a norma dell'articolo 304-bis del codice di procedura
penale.
4. Gli atti assunti da ciascuno del distinti organi
procedenti vanno trasmessi in copia all'altro. Se
sono state rispettate le formalità degli articoli 304-bis, 304-ter e
304-quater del codice di procedura penale, di tali atti va
data lettura in ciascuno del processi separati.
Art. 62
(Competenza territoriale)
1. Per la determinazione della competenza territoriale
si applicano gli articoli 39, 40 e 41 del codice di procedura penale.
2. Il giudice che procede ne dà
comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale
del minore e richiede, se del caso, al tribunale per i minorenni e ai servizi
dello stesso le opportune informazioni.
CAPO II
DEL
PROVVEDIMENTI IN MATERIA PENALE
Art. 63
(Imputabilità)
1. L'articolo 98 del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Art. 98 - (Imputabilità). - È imputabile chi,
nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non
ancora i 18, se aveva maturità sufficiente per rendersi conto della illiceltà del fatto
medesimo e per comportarsi in conformità a questa consapevolezza.
La pena é diminuita da un terzo alla metà. In ogni
caso alla condanna non conseguono pene accessorie né l'obbligo del pagamento
delle spese processuali».
Art. 64
(Abrogazione di norme)
1. Nel confronti del minori
degli anni 18 non si applicano gli articoli 89, 163, 164, 165, 166, 167 e 168
del codice penale.
Art. 65 (Impromovibilità
dell'azione penale in caso di non rilevanza sociale del fatto)
1. Per i reati di competenza del pretore, l'azione penale non è promuovibile, quando le circostanze del
fatto ne evidenziano la non rilevanza sociale, sia per tenuità delle
conseguenze che per l'occasionalità del comportamento
del minore.
2. In tali casi il pubblico ministero può richiedere
al tribunale per i minorenni di pronunziare decreto di archiviazione
ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale.
Art. 66
(Rinuncia alla condanna)
1. Se per il reato commesso dal minore degli anni 18
si ritiene applicabile una pena restrittiva della libertà personale non
superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre
milioni, anche se congiunta a detta pena, il giudice può dichiarare non doversi
procedere per rinuncia alla condanna quando, per il
globale comportamento tenuto dal minore, presume che esso si asterrà dal
commettere ulteriori reati.
2. In presenza del medesimi
presupposti il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 non può
concedersi più di una volta, salvo che si tratti di reati uniti col vincolo
della continuazione a quelli per i quali è stato già concesso il beneficio o
che, essendo stati commessi anteriormente alla prima
sentenza di rinuncia alla condanna, consentirebbero l'applicazione di una pena
tale da non superare, nel cumulo con la precedente, i limiti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni precedenti non si applicano nel casi previsti dal numero 1 del secondo comma
dell'articolo 164 del codice penale.
5. Se per il reato commesso dal minore degli anni 18
il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà
personale non superiore ai quattro anni ovvero una pena pecuniaria non
superiore a lire sel milioni, anche se congiunta a
detta pena, e, all'esito della sospensione del processo, presume che il minore
si asterrà dal commettere ulteriori reati, emette
sentenza di rinunzia alla condanna per risposta positiva al trattamento. Si
applica il disposto del comma 3 del presente articolo.
Art. 67 (Misure
di sicurezza per i minori degli anni 18)
1. Il minore che nel momento in cui ha commesso un
fatto previsto dalla legge come delitto aveva compiuto
gli anni 14, se riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98 del codice
penale, può essere internato in idoneo istituto o sottoposto a libertà vigilata
quando, tenuto conto della particolare gravità del fatto o di un accentuato recidivismo, sia desumibile una sua pericolosità sociale.
2. Qualora le misure civili non abbiano avuto effetto
positivo o siano ritenute inidonee, sono applicabili
le misure di cui al comma 1 anche al minore tra i 12 e i 14 anni che sia
considerato socialmente pericoloso per aver commesso fatti costituenti gravi
delitti contro l'integrità fisica con previsione di una relterazione
ovvero per un suo accentuato recidivismo in delitti
puniti con pena edittale superiore nel massimo a 4
anni.
3. Sono abrogati gli articoli 222, ultimo comma, 224,
225, 226 e 227 del codice penale.
Art. 68 (Aggravanti
a carico del maggiorenni)
1. Nel confronti del
maggiore degli anni 21 che ha determinato un minore a commettere il reato, la
pena da infliggere per il reato commesso è aumentata da un terza alla metà.
2. In caso di giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'articolo 648 del codice penale la
pena è aumentata da un terzo alla metà quando il danaro o le cose provengano da
delitto commesso da minore.
3. Per tali aggravanti non è ammessa l'equivalenza o
la prevalenza di eventuali attenuanti concesse.
CAPO III
DELLA PROCEDURA
Art. 69
(funzioni dell'ufficio di procura per i minorenni)
1. All'ufficio della procura della Repubblica per i
minorenni sono attribuite tutte le funzioni che spettano al pubblica ministero
presso il tribunale ordinario, salve le diverse specifiche previsioni della
presente legge.
Art. 70
(Accertamenti sulla personalità del minore)
1. Nel procedimenti a carico
del minori, speciali ricerche devono essere svolte al fine di accertare la
personalità del minore, il suo grado di maturità e le cause della sua
irregolare condotta, nonché al fine di individuare gli strumenti più idonel per aiutarlo a superare tale irregolarità.
2. All'uopo il pubblico ministero, il tribunale o la
corte per i minorenni assumono informazioni sulla situazione personale,
familiare ed ambientale del minore e dispongono inchieste o consulenze senza
formalità di procedura.
3. Tali indagini sono svolte di norma dai servizi
giudiziari minorili del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 71 (Difesa
nel procedimenti minorili)
1. Deve essere assicurata sempre la difesa degli
imputati minorenni; a tal fine il Consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori indica al tribunale per i minorenni ed
alla corte per i minorenni i difensori che, avendo specifica preparazione
nelle problematiche minorili, sono disponibili ad assumere la difesa d'ufficio
di imputati minorenni.
Art. 72 (Cattura
e arresto del minore)
1. Nel confronti di minori
la cattura non è mai obbligatoria e può essere disposta dai giudice solo ove
ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 254 del codice di
procedura penale.
2. L'arresto in caso di flagranza di reato è per i
minori sempre facoltativo.
3. Nel casi di arresta e di
fermo di indiziati di reato minori degli anni 18, gli organi di polizia
giudiziaria devono senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o ferma
anche agli esercenti la potestà o al tutore.
Art. 73
(Istruttoria del procedimento)
1. Per i reati di competenza del tribunale per i
minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.
2. Il tribunale per i minorenni in camera di
consiglio pronuncia i provvedimenti che, a norma di
legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore.
3. Nel confronti degli
imputati di fatti commessi durante la minore età le funzioni di cui all'articolo
263-ter del codice di procedura penale sono esercitate dal tribunale per i
minorenni.
4. Al termine dell'istruttoria il pubblico ministero
trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con
le sue richieste.
Art. 74
(Archiviazione)
1. Sulle richieste di archiviazione
decide il presidente del tribunale per i minorenni od un giudice da lui
delegato. Se questi non accoglie la richiesta del pubblico ministero
rimette gli atti al collegio, il quale può accoglierla o provvedere a norma
dell'articolo 75.
2. Sulla richiesta di archiviazione
ai sensi dell'articolo 65 decide il tribunale in camera di consiglio.
Art. 75
(Decisioni in camera di consiglio)
1. Sulle altre richieste del pubblico ministero
decide il tribunale per i minorenni in camera di consiglio sentiti, ove
occorra, il minore, i genitori, il difensore ed i servizi sociali.
2. Il tribunale può, in tale sede, pronunciare decisioni
di proscioglimento anche per immaturità, non rilevanza sociale del fatto,
rinuncia al rinvio a giudizio nel caso di cui all'articolo 66,
comma 2; può disporre la sospensione del procedimento fissandone il termine
in periodo non superiore ad un anno.
3. Il tribunale può emettere sentenza di rinuncia al
rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 66, comma 2, o applicare una pena
sostitutiva salo quando in seguito alla istruttoria
compiuta risulti la prova della commissione del fatti ascritti all'imputato e
consti la imputabilità di questo.
Art. 76
(Sospensione del procedimento e affidamento in prova)
1. La sospensione del procedimento di cui all'articolo
75, comma 2, è disposta dal tribunale quando,
accertata la commissione del fatti ascritti all'imputato, ritenga di dover meglio
valutare la maturità di questo o verificarne la capacità di superare le
difficoltà di socializzazione evidenziate.
2. In tal caso il tribunale affida il minore al
servizio giudiziario minorile per lo svolgimento delle più opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
3. Il tribunale può impartire prescrizioni ovvero
disporre che esse siano impartite dal magistrato di sorveglianza, il quale
vigila sull'andamento della prova mediante acquisizione di relazioni periodiche,
colloqui col minore ed i suoi familiari ed altri opportuni accertamenti. Egli
può, se del caso, modificare le prescrizioni e concedere proroghe del termine
fissato entro il limite massimo dell'anno.
4. Il tribunale, inoltre, può richiedere ulteriori indispensabili atti istruttori al pubblico ministero
stabilendone il termine e può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti
civili a protezione del minore.
5. Non può essere disposta la sospensione del
procedimento e l'affidamento in prova se il minore richieda
l'immediato dibattimento; in tal caso il presidente del tribunale emette
decreto di citazione a giudizio.
6. Decorso il periodo di prova, il presidente del
tribunale emette decreto di citazione dell'imputato
a( dibattimento.
7. Nel caso di rilevanti violazioni delle prescrizioni
impartite il magistrato di sorveglianza rimette gli atti al collegio, il quale
in camera di consiglio può disporre il prosieguo della prova ovvero l'immediata
citazione dell'imputato al dibattimento.
8. A conclusione del dibattimento il tribunale può
dichiarare non doversi procedere per rinuncia alla condanna a seguito
dell'esito positivo della prova, assolvere per non
imputabilità, pronunciare condanna.
Art. 77
(Opposizione alle decisioni assunte in camera di consiglio)
1. Contro le decisioni pronunciate dal
tribunale per i minorenni in,camera di consiglio il pubblico
ministero, l'imputato, i genitori, il difensore, possono proporre opposizione;
in tal caso il presidente del tribunale emette decreto di citazione in
dibattito.
Art. 78
(Comunicazioni al procuratore generale per i minorenni)
1. Le decisioni in camera di consiglio diverse dalla
citazione in dibattimento sono comunicate al procuratore generale per i
minorenni che può proporre impugnazione.
Art. 79
(Decisioni sulla libertà personale)
1. Il tribunale per i minorenni decide in camera di
consiglio sulle istanze relative alla libertà personale
dell'imputato in ordine alle quali il pubblico ministero abbia espresso parere
contrario; contro tali decisioni può essere proposto ricorso alla corte per i
minorenni.
Art. 80
(Impugnazioni)
1. L'impugnazione contro le sentenze pronunciate in
dibattimento può essere proposta alla corte per i
minorenni dall'imputato, dai suoi genitori, dal difensore, dal pubblico
ministero, dal procuratore generale per i minorenni.
Art. 81
(Modalità del dibattimento)
1. Le udienze del tribunale per i minorenni e della
corte per i minorenni sono tenute a porte chiuse e
possono assistervi i genitori, il tutore, gli affidatari,
il servizio sociale del territorio e quello ministeriale, i rappresentanti
dell'ente locale.
2. Il minore può richiedere, quando particolari
circostanze lo consiglino, che l'udienza sia pubblica;
il tribunale, valutata la fondatezza delle ragioni e l'opportunità di
procedere in pubblica udienza a tutela della personalità del minore, dispone
se del caso in conformità.
3. Il minore può essere allontanato dall'aula di udienza quando l'assistervi può causargli pregiudizio.
4. Il presidente ha l'obbligo di illustrare all'imputato
lo svolgimento del processo e il significato e le ragioni della sentenza.
5.
È fatto divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di
notizie o immagini idonee a consentire la identificazione
del minore indiziato, imputato o condannato. Tale divieto non si applica nelle
ipotesi di cui al comma 2.
Art. 82
(Notifica del decreto di citazione all'esercente la potestà)
1. Il decreto di citazione al dibattimento e la
convocazione dell'imputato per l'udienza in camera di consiglio debbono essere notificati agli esercenti la potestà; in caso
di contumacia questi possono essere condannati ad una pena pecuniaria fino a
lire 400.000 a favore della cassa delle ammende, salvo che dimostrino di non
aver potuta impedire la mancata comparizione del minore.
Art. 83 (Divieto
dell'azione civile)
1. Nel procedimento penale a carico del minori non è possibile l'esercizio dell'azione civile
per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale emessa nel
confronti di un minore non fa stato in sede civile.
Art. 84 (Perizia
nel dibattimento)
1. Quando occorra durante il
dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia già
eseguita nella istruzione, il perito è immediatamente citato a comparire e
deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.
2. Se non è possibile acquisire immediatamente il
parere, il tribunale per i minorenni rinvia il dibattimento e, se gli
accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove
occorra, che questi sia ricoverato in idoneo istituto;
prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; fissa la
data in cui il dibattimento deve essere ripreso.
3. Le parti hanno facoltà di presentare un loro
consulente tecnico, senza che l'esercizio di questa facoltà possa comunque influire sul corso del dibattimento.
4. All'udienza di ripresa del dibattimento il perito
e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per
iscritto e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.
Art. 85 (Reato continuato
non rilevato nel corso del procedimento)
1. Qualora il minore abbia subito condanna con
sentenze diverse per fatti esecutivi di un medesimo
disegno criminoso, senza che nel rispettivi giudizi si sia deciso circa l'applicabilità
dell'articolo 81 del codice penale, il magistrato di sorveglianza nelle forme
di cui all'articolo 628 e seguenti del codice di procedura penale dichiara la
continuazione nel reato con la conseguente modificazione della pena.
Art. 86 (Iscrizione
delle condanne)
1. I provvedimenti penali adottati nel confronti di
minorenni non sono iscritti nel casellario giudiziale generale.
2. Presso ogni procura generale per i minorenni è
istituita un apposito casellario in cui sono iscritti
i provvedimenti penali adottati nel confronti di soggetti minorenni nati nel
distretto.
3. Nel casellario giudiziale generale sono iscritti
i provvedimenti di condanna a pena detentiva adottati nel
confronti di soggetti minorenni solo al compimento del loro 18° anno di
età.
4. Sono eliminate tutte le altre iscrizioni:
Art. 87
(Riabilitazione speciale)
1. Per le condanne di cui al comma 3 dell'articolo
86 è ammessa una speciale riabilitazione che fa cessare le pene accessorie e
tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili,
amministrativi.
2. Quando il minore ha compiuto gli anni 18 ma non
ancora i 25 e non è tuttora sottoposto ad esecuzione
di pena o misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della sua dimora
attuale, su domanda dell'interessato, del pubblico ministero o d'ufficio,
assunte approfondite informazioni anche presso l'autorità di polizia, sentiti
il pubblico ministero e l'interessato, dichiara la riabilitazione se ritiene
che questo abbia realizzato un positivo inserimento sociale.
3. Se tale requisito non appare raggiunto ad un primo
esame il tribunale può rinviare l'esame stesso ad un
tempo successivo, ma non oltre il 25° anno di età.
4. Il tribunale per i minorenni provvede con sentenza
in camera di consiglio senza l'assistenza del difensore.
5. Il provvedimento di riabilitazione è annotato
nelle sentenze iscritte nel casellario giudiziale; copia di esso
è trasmessa al comune di nascita e di abituale dimora dell'interessato, nonché
alle rispettive autorità di pubblica sicurezza.
6. Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale
non si dà alcuna menzione del precedenti penali, anche
se richiesti da una pubblica Amministrazione, salvo che abbiano attinenza ad
un processo penale.
7. Si applicano gli articoli 180 e 181 del codice
penale.
8. Per la revoca della riabilitazione si procede a norma dell'articolo 500 del codice di procedura penale.
Art. 88
(Sanzioni sostitutive)
1. Le sanzioni sostitutive previste nella legge 24
novembre 1981, n. 689, si applicano ai minori degli anni 18 esclusivamente in
base alla pena irrogata in concreto; ma i limiti previsti nell'articolo 53
della stessa legge sono raddoppiati.
Art. 89
(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)
1. Quando un minore è sottoposto alla misura della
libertà vigilata il giudice di sorveglianza può
affidarlo a persona, comunità o servizi che siano disposti e in grado di
provvedere alla sua educazione ed assistenza, con la vigilanza del servizi
giudiziari minorili e sotto il controllo del giudice di sorveglianza.
2. In tal caso il giudice di sorveglianza non
consegna la carta precettiva di cui
all'articolo 649 del codice di procedura penale.
3. All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel
quale il giudice di sorveglianza indica le linee direttive dell'assistenza e
della vigilanza alle quali il minore è sottoposto.
4. Tali condizioni possono essere modificate; se i
risultati non sono soddisfacenti la libertà vigilata può essere modificata
nella misura dell'internamento.
Art. 90
(Liberazione condizionale)
1. La liberazione condizionale del
condannati che commisero reato quando erano minori degli anni 18 può
essere disposta dal tribunale per i minorenni in qualunque momento
dell'esecuzione, e qualunque sia la durata definitiva della pena inflitta, previe
le opportune indagini sulla personalità del soggetto e sugli esiti del
trattamento svolto.
2. Con la liberazione condizionale può essere
disposta la libertà vigilata, per la durata stabilita dal tribunale.
TITOLO IV
SERVIZI E UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA
CAPO I
DEL RAPPORTI TRA GIUDICE
E SERVIZI
Art. 91
(Competenze civili e servizi)
1. Il giudice per i minorenni, nell'ambito delle sue
competenze civili, si avvale del servizi dell'ente
locale e di quelli con esso convenzionati, al fine di ottenere, a seconda delle
necessità, elementi di valutazione attraverso:
a) inchieste sociali e
indagini psicologiche sulla situazione del minore e del suo ambiente di vita;
b) interventi di chiarificazione e sostegno nel corso del procedimenti giudiziali;
c) collaborazione nella predisposizione di un programma
di intervento e trattamento.
2. Qualora nel corso del procedimento siano state
impartite delle prescrizioni, i servizi ne verificano
l'adempimento.
Art. 92
(Competenze penali e servizi)
1. Nell'ambito della competenza penale il giudice si
avvale del servizi dipendenti dall'ufficio per la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
2. Nella loro attività i servizi predetti operano
collegandosi ed integrandosi con i servizi focali per gli interventi che questi
sono tenuti a fornire secondo le competenze, nonché
con l'ufficio del pubblico tutore.
3. I servizi dipendenti dall'ufficio per la giustizia
minorile svolgono attività di osservazione e consulenza
ed attuano misure di affidamento, affidamento in prova, lavoro comunitario,
collocamento residenziale o semi-residenziale nonché le misure privative della
libertà personale previste dalla legge.
CAPO II
DELL'UFFICO DEL PUBBLICO TUTORE
Art. 93
(Funzioni dell'ufficio)
1. In ogni capoluogo di provincia è istituito
l'ufficio del pubblico tutore con i seguenti compiti:
a) reperire, preparare,
sostenere nella loro azione i volontari che assumono a norma della presente
legge l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di assistente alla
protezione del minore;
b) preparare e sostenere i parenti del
minore nominati tutori a seguito di mancanza del genitori o loro
incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;
c) indicare al tribunale per i minorenni, anche a
seguito di segnalazione da parte del servizi, le
persone idonee a svolgere le predette funzioni;
d) rappresentare ai consigli comunali o provinciali,
con relazioni a petizioni, gravi carenze di intervento
a sostegno del minori in difficoltà.
Art. 94
(Legittimazione processuale)
1. L'ufficio del pubblico tutore è legittimato:
a) ad adire il giudice
ordinario o amministrativo, ed a costituirsi come parte nel relativi procedimenti,
a tutela del diritti o interessi collettivi riguardanti l'infanzia o
l'adolescenza;
b) ad adire il tribunale per i
minorenni, ed a costituirsi come parte nel relativi procedimenti, al fine di
ottenere la pronuncia di cui all'articolo 41;
c) a costituirsi come parte nell'interesse del minore nel procedimenti civili che comunque lo riguardano e in
quelli penali in cui il minore sia parte offesa e per i quali, anche su
segnalazione del servizi, appare opportuno che l'autonoma posizione del minore
sia adeguatamente considerata e tutelata;
d) ad impugnare avanti alla corte per i minorenni, ed eventualmente in Cassazione, provvedimenti
giudiziari che siano pregiudizievoli per il minore, e ciò anche se non è stato
parte nel precedenti gradi di giudizio.
Art. 95
(Costituzione)
1. Gli uffici di pubblico tutore sono costituiti da
una o più persone nominate dai consigli regionali in seduta plenaria e con
maggioranza qualificata di due terzi del componenti.
2. La scelta deve avvenire tra persone che siano
cittadini italiani che risiedano nel territorio di competenza, che abbiano
svolto, dimostrando particolare capacità, attività nel vari
settori di protezione e tutela del minori, che siano forniti di laurea
in giurisprudenza o di altra laurea in scienze umane.
3. Non possono essere nominati all'ufficio di
pubblica tutela:
a) coloro che hanno riportato
condanne per delitto non colposo o per contravvenzione punita con pena
detentiva;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
c) che siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
4. Non possono inoltre essere nominati:
a) i membri delle assemblee degli
lenti locali nonché parlamentari italiani ed europel;
b) i membri degli organi dirigenti del
partiti politici, anche a livello locale;
c) i magistrati in servizio.
Art. 96 (Rinvio
a leggi regionali)
1. Le Regioni determineranno con apposite
leggi l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione, in
strutture, personale e fondi, degli uffici del pubblico tutore e l'entità del
compenso da attribuire alle persone nominate.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano sull'intero territorio nazionale, fatte salve
le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province di
Trento e Bolzano.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 97
(Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti civili in corso alla data dell'entrata
in vigore della presente legge restano di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria precedente fino alla loro definizione.
2. Le tutele e gli affari minorili pendenti presso i
giudici tutelari sono trasmessi ai tribunali per i minorenni competenti alla
data della entrata in vigore della presente legge.
Art. 98
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dalla applicazione
della presente legge, pari a L. 2.000.000.000 per
l'anno 1986 e L. 6.000.000.000 per ciascuno degli
anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1986. all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento
concernente la «Riforma dell'attuale sistema della giustizia minorile e
istituzione archivio elettronico per la banca dati
istruttori».
Art. 99 (Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Tabella A (in
riferimento all'articolo 2)
Sedi Uffici Abitanti Abitanti
città provincia
Torino 2 1.117.154 2.345.771
Milano 4 1.608.773 4.018.108
Roma 4 2.840.259 3.965.961
Napoli 3 1.212.387 2.970.563
Tabella B (in
riferimento all'articolo 3)
Organizzazione territoriale degli
uffici giudiziari minorili
Sedi Uffici Giudici
professionali
Torino I 1 5
Torino I 1 5
Aosta 1 2
Alessandria 1 2
Cuneo 1 3
Asti 1 2
Novara 1 3
Vercelli 1 2
Genova 1 5
La Spezia 1 2
Savona 1 2
Imperia 1 2
Milano I 1 5
Milano II 1 5
Milano III 1 4
Milano IV 1 4
Como 1 4
Varese 1 4
Brescia 1 5
Bergamo 1 4
Sondrio 1 2
Cremona 1 2
Mantova 1 2
Pavia 1 3
Trento 1 2
Bolzano 1 2
Venezia 1 4
Treviso 1 3
Belluno 1 2
Padova 1 4
Rovigo 1 2
Verona 1 4
Vicenza 1 3
Udine 1 3
Pordenone 1 2
Trieste 1 2
Gorizia 1 2
Bologna 1 4
Ferrara 1 2
Forlì 1 3
Ravenna 1 2
Parma 1 2
Reggio Emilia 1 2
Modena 1 3
Piacenza 1 2
Firenze 1 5
Livorno 1 2
Pisa 1 2
Lucca 1 2
Massa 1 2
Pistoia 1 2
Siena 1 2
Arezzo 1 2
Grosseto 1 2
Perugia 1 3
Terni 1 2
Ancona 1 2
Pesaro 1 2
Ascoli 1 2
Macerata 1 2
Roma I 1 5
Roma II 1 5
Roma III 1 4
Roma IV 1 4
Latina 1 2
Frosinone 1 2
Viterbo 1 2
Rieti 1 2
L'Aquila 1 2
Chieti 1 2
Pescara 1 2
Teramo 1 2
Campobasso 1 2
Isernia 1 2
Napoli I 1 5
Napoli II 1 5
Napoli III 1 5
Salerno 1 5
Avellino 1 2
Benevento 1 2
Caserta 1 4
Bari 1 6
Foggia 1 3
Lecce 1 4
Taranto 1 3
Brindisi 1 2
Potenza 1 2
Matera 1 2
Catanzaro 1 4
Cosenza 1 4
Reggio Calabria 1 3
Palermo 1 6
Trapani 1 2
Caltanissetta 1 2
Enna 1 2
Agrigento 1 2
Catania 1 5
Siracusa 1 2
Ragusa 1 2
Messina 1 3
Cagliari 1 3
Sassari 1 2
Oristano 1 2
Nuoro 1 2
Totale 104 302
Tabella C (in
riferimento all'articolo 7)
sedi Presidenti
delle Consiglieri
corti per i minorenni
Ancona 1 1
Bari 1 2
Bologna 1 1
Cagliari 1 1
Campobasso 1 1
Firenze 1 1
Genova 1 1
L'Aquila 1 1
Milano 1 2
Napoli 1 2
Palermo 1 2
Perugia 1 1
Potenza 1 1
Reggia Calabria 1 1
Roma 1 2
Torino 1 1
Trento 1 1
Trieste 1 1
Venezia 1 1
Totale 19 24
Tabella D (in
riferimento all'articolo 7)
Sedi Procuratori generali Magistrati addetti
per i minorenni alla
procura generale
Ancona 1 2
Bari 1 6
Bologna 1 3
Cagliari 1 2
Campobasso 1 1
Firenze 1 3
Genova 1 4
L'Aquila 1 2
Milano 1 8
Napoli 1 9
Palermo 1 8
Perugia 1 2
Potenza 1 2
Reggio Calabria 1 2
Roma 1 7
Torino 1 4
Trento 1 2
Trieste 1 1
Venezia 1 3
Totale 19 71
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