Prospettive assistenziali, n. 76, ottobre - dicembre 1986

 

 

DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

 

 

Riportiamo integralmente il testo del disegno di legge n. 1742 «Riforma del sistema della giu­stizia minorile», presentato al Senato della Re­pubblica in data 24 marzo 1986 dal Ministro di grazia e giustizia, Martinazzoli, di concerto con i Ministri del tesoro, Goria, e del bilancio e della programmazione economica, Romita.

 

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

 

TITOLO I

LA MAGISTRATURA PER I MINORENNI

 

CAPO I

DEGLI UFFICI

 

Art. 1 (Gli uffici giudiziari minorili)

1. La magistratura per i minorenni è costituita dai seguenti organi:

a) il tribunale per i minorenni;

b) la procura della Repubblica per i minorenni;

c) la corte per i minorenni;

d) la procura generale per i minorenni.

2. Nel confronti del minori degli anni 18 sotto­posti a misure penali, nonché del soggetti che commisero il reato quando erano minori degli anni 18, le funzioni della sezione di sorveglianza sono esercitate dal tribunale per i minorenni; le funzioni del magistrato di sorveglianza sono svolte da uno del giudici professionali del tribu­nale per i minorenni designato annualmente dal presidente.

 

Art. 2 (Il tribunale per i minorenni)

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito un tribunale per i minorenni con competenza sul ter­ritorio della intera provincia.

2. Nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli sono istituiti più tribunali per i minorenni sulla base di un rapporto, tra ufficio e abitanti, di un tribunale per ogni milione circa di abitanti, se­condo la tabella A allegata.

3. Le circoscrizioni territoriali di questi tribu­nali sono determinate, entro sel mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su pro­posta del Ministro di grazia e giustizia, di concer­to con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto del­la coincidenza della circoscrizione di ciascun giu­dice con l'ambito territoriale di una o più unità di servizi locali comunali od intercomunali.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 possono essere istituiti o soppressi tribunali per minorenni operanti nella stessa provincia, sulla base del variare della popolazione e del carico di lavoro.

 

Art. 3 (Composizione del tribunale per i minorenni)

1. Ogni tribunale per i minorenni è composto da due o più giudici di tribunale o di qualifica superiore, secondo la tabella B allegata, modifi­cabile con le modalità di cui all'articolo 2.

2. È inoltre composto da un numero di giudici esperti pari al triplo del giudici professionali.

3. Le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni sono attribuite al giudice più anziano tra i giudici professionali.

4. Le funzioni istruttorie e quelle che la pre­sente legge attribuisce al singolo giudice sono svolte, su delega del presidente, sia dai giudici professionali che dai giudici esperti.

 

Art. 4 (Composizione del collegio giudicante)

1. Nella ipotesi in cui la legge prevede una deliberazione collegiale, il collegio è composto da due giudici professionali e due giudici esperti.

2. Il collegio é presieduto dal più anziano tra i giudici professionali che lo compongono.

3. In caso di parità di vati, nel procedimenti penali prevale la decisione più favorevole all'imputato; nel procedimenti civili prevale il voto del presidente.

 

Art. 5 (La procura della Repubblica per i minorenni)

1. Presso ogni tribunale per i minorenni è co­stituito l'ufficio della procura della Repubblica per i minorenni.

2. Le relative funzioni sono esercitate da magi­strati addetti alla procura generale per i mino­renni.

3. Alla determinazione dell'ufficio di procura a cui i singoli magistrati sono assegnati provvede annualmente il procuratore generale per i mino­renni con tabelle approvate dal Consiglio supe­riore della magistratura.

4. Un magistrato può essere assegnato a più uffici sulla base delle esigenze degli stessi.

 

Art. 6 (La corte per i minorenni)

1. In ogni capoluogo di regione, con eccezione della Valle d'Aosta, è istituita la corte per i mi­norenni.

2. Essa è composta da un magistrato di Cassa­zione che la presiede, da una o più magistrati aventi funzioni di appello, sulla base della tabel­la C allegata, nonché da un numero di giudici esperti pari al triplo del giudici professionali.

3. La corte decide con un collegio composto di quattro membri, del quali due professionali e due esperti. Il collegio è presieduto dal presidente o, in mancanza, dal giudice professionale più an­ziano.

4. In caso di parità di voti, nel procedimenti penali, prevale la decisione più favorevole all'im­putato; nel procedimenti civili resta confermata la decisione impugnata.

5. Nelle corti per i minorenni con carico di la­voro ridotto il magistrato di appello può essere applicato, a tempo parziale, pressa la corte d'ap­pello del capoluogo di regione con autorizzazio­ne del Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del presidente della predetta corte d'appello e sentito il parere del presidente della corte per i minorenni.

 

Art. 7 (Procura generale per i minorenni)

1. Presso ogni corte per i minorenni è costi­tuito l'ufficio della procura generale per i mino­renni,

2. Ad esso è assegnato con funzioni di procu­ratore generale per i minorenni un magistrato di Cassazione, nonché magistrati di tribunale o di qualifica superiore che svolgono esclusiva­mente le funzioni di cui all'articolo 5.

3. In caso di assenza a impedimento del procu­ratore generale per i minorenni le relative fun­zioni sono svolte dal magistrato più anziano ad­detto all'ufficio.

4. Il numero del magistrati della procura ge­nerale per i minorenni è determinata dalla tabella D allegata.

 

Art. 8 (Applicazione del magistrati agli uffici minorili)

1. Nel caso in cui per impedimento di una o più componenti degli uffici giudiziari minorili non sia possibile assicurare il regolare svolgimento del­le attività di questi, il presidente o il procuratore generale della corte d'appello del capoluogo di regione, su proposta del presidente della corte minorile o del procuratore generale per i mino­renni, dispone l'applicazione di un magistrato o di giudici esperti operanti nello stesso distretto preferibilmente tra quelli che esercitano o abbia­no esercitato funzioni minorili.

 

Art. 9 (Mutamenti di organico)

1. Ogni mutamento di organico degli uffici mi­norili è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

 

CAPO Il

DEL GIUDICI PER I MINORENNI

 

Art. 10 (Assegnazione del magistrati professionali agli uffici minorili)

1. La destinazione del magistrati agli uffici giu­diziari per i minorenni è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferi­mento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e alla loro partecipazione ai corsi di cui al comma 2.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, or­ganizza ogni anno un corso residenziale di forma­zione con appositi tirocini per gli uditori e i ma­gistrati che intendano acquisire la specializza­zione indicata nel comma 1.

3. Ogni applicazione ad uffici giudiziari minorili non costituisce specializzazione.

 

Art. 11 (Nomina del giudici esperti)

1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini italiani che hanno compiuto il 30° anno di età ma non ancora il 60° e che abbiano uno del seguenti requisiti:

a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto attività a favore del minori per almeno tre anni;

b) siano muniti di diploma di scuola di servizio sociale o di titolo di studio universitario in scien­ze umane, quali psicologia, pedagogia, sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia, antropo­logia, pediatria, ed abbiano concretamente ope­rato in attività a favore del minori per almeno tre anni.

2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati per altri due trienni su richiesta del presidente del tribunale per i minorenni e parere del presidente della corte per i minorenni, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la loro nomina.

3. Le modalità della nomina del giudici esperti saranno disciplinate da un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sel mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg­ge sulla base del seguenti criteri:

a) domanda degli interessati da proporsi entro termini prefissati annuali e indipendentemente dalle vacanze;

b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;

c) parere del presidente della corte per i mi­norenni e dell'ufficio par la giustizia minorile;

d) nomina del Consiglio superiore della magi­stratura.

4. Ai giudici esperti spetta una indennità, il cui ammontare è determinato ogni tre anni con de­creto del Ministro di grazia e giustizia, di concer­to con il Ministro del tesoro, per ogni giorno in cui esplicano attività istruttoria o decisoria.

5. I giudici esperti su delega del presidente svolgono le funzioni istruttorie e quelle di cui al­l'articolo 57 della presente legge. Compongono il collegio secondo il calendario delle udienze.

6. Lo svolgimento della funzione deve essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attivi­tà professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio giudiziaria minorile.

7. L'ente pubblico dal quale eventualmente di­pende la persona nominata giudice esperto deve consentirgli di svolgere adeguatamente la sua funzione.

 

Art. 12 (Corsi di formazione per i giudici esperti)

1. Anteriormente all'entrata in servizio presso gli uffici giudiziari minorili i giudici esperti no­minati devono frequentare un corso residenziale di formazione le cui modalità saranno stabilite con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 11.

 

Art. 13 (Doveri del giudici esperti)

1. I giudici esperti devono seguire i corsi di aggiornamento e le riunioni periodiche di cui all'articolo 14 e a tal fine gli enti dai quali eventual­mente dipendono devono parli in condizione di frequentarli.

2. Nel caso che la loro partecipazione alle attività del tribunale o della corte non sia ade­guata per impegno, puntualità e capacità o possa comunque compromettere il prestigio della fun­zione giudiziaria, il presidente può chiedere al Consiglio superiore della magistratura la rimozio­ne dall'esercizio delle funzioni e può disporre la loro sospensione in via temporanea.

3. Si applicano ai giudici esperti le norme del codici di procedura penale e civile e dell'ordina­mento giudiziario, relative alla incompatibilità, all'astensione ed alla ricusazione.

 

Art. 14 (Corsi di aggiornamento)

1. Il Consiglio superiore della magistratura or­ganizza ogni anno, d'intesa con il Ministro di gra­zia e giustizia, corsi residenziali di aggiornamen­to per i giudici professionali e per i giudici esper­ti che svolgono le loro funzioni negli uffici giudi­ziari minorili. È obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ogni triennio.

2. Il presidente della corte per i minorenni or­ganizza, almeno una volta l'anno, riunioni di stu­dio e di confronto di esperienze a cui debbono partecipare tutti i giudici minorili professionali ed esperti che operano nel distretto.

 

Art. 15 (Sorveglianza sugli uffici giudiziari minorili)

1. La sorveglianza sui tribunali per i minorenni e sui magistrati ad essi assegnati è del presiden­te della corte per i minorenni; sugli uffici di pro­cura per i minorenni e sui magistrati addetti è del procuratore generale per i minorenni.

 

TITOLO II

GLI INTERVENTI CIVILI

 

CAPO I

DELLA COMPETENZA

 

Art. 16 (Competenza generale del tribunale per i minorenni)

1. Il tribunale per i minorenni è competente, salvo per quanto prevista dagli articoli succes­sivi, per tutti i procedimenti che coinvolgono questioni attinenti alla tutela e alla protezione della persona del minore, ivi compresi quelli in materia di famiglia e di stato, secondo le norme della presente legge.

2. Lo stesso organo è competente altresì per tutti i procedimenti giudiziari relativi agli atti del­lo stato civile che riguardano i minori.

 

Art. 17 (Procedimenti in caso di frattura del nucleo familiare con figli minori)

1. Il tribunale per i minorenni è competente, quando vi siano figli minorenni, per i procedi­menti di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili e di dichiara­zione di nullità del matrimonio.

2. Tutte le questioni di carattere patrimoniale, diverse da quelle di cui agli articoli 155 e 156 del codice civile e agii articoli 8 e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, relative ai procedimenti di cui al comma 1, restano di competenza del tribunale ordinario.

3. Qualora insorgano questioni di competenza del tribunale ordinario, il tribunale per i mino­renni adotta allo stato i provvedimenti di cui agii articoli indicati nel comma 2. Se nel corso del procedimento muta lo stata di fatto che ave­va rispettivamente determinato la competenza del tribunale ordinario o del tribunale per i mi­norenni, il giudice precedente, anche d'ufficio, accerta il mutamento, emette se del caso i prov­vedimenti d'urgenza e trasmette gli atti al giu­dice divenuto competente.

 

Art. 18 (Altre questioni di carattere patrimoniale)

1. Restano di competenza del tribunale ordina­rio, anche in presenza di figli minori, i procedi­menti attinenti alle questioni di cui al libro 1, titolo VI, capo VI, del codice civile.

 

Art. 19 (Altre competenze del tribunale per i minorenni)

1. Il tribunale per i minorenni è inoltre compe­tente:

a) per î provvedimenti di cui all'articolo 145 del codice civile, quando vi siano figli minori; b) per i provvedimenti di cui agli articoli 95 e 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove ri­guardino minori;

c) per i provvedimenti già di competenza del giudice tutelare che riguardino minori;

d) per i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 371 del codice civile;

e) per tutti i provvedimenti già attribuiti alla sua competenza.

 

CAPO II

DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POTESTÀ GENITORIALE

 

Art. 20 (Esercizio della potestà del genitori)

1. Il terzo comma dell'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

«In caso di contrasto su questioni di parti­colare importanza, ciascuno del genitori, ed il figlio che abbia compiuto gli anni 14, può ricor­rere senza formalità al giudice indicando i prov­vedimenti che ritiene più idonel».

 

Art. 21 (Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile)

1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.

 

Art. 22 (Attribuzione in via esclusiva dell'esercizio della potestà)

1. Dopo l'articolo 330 del codice civile è inse­rito il seguente:

«Art. 331 - (Attribuzione in via esclusiva dell'esercizio della potestà). - Quando il genitore non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla funzione genitoriale, e questo comporti gra­ve pregiudizio per il figlio, il giudice può attri­buire l'esercizio della potestà in via esclusiva all'altro genitore.

Quando questi manchi o sia già privo della potestà, o non in grado di adempiere ai predetti doveri può nominare un tutore».

 

Art. 23 (Relntegrazione nella potestà)

1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 332 - (Relntegrazione nella potestà). - Il giudice può relntegrare nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne è decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri quando, ces­sate le ragioni per le quali il provvedimento è stato emesso, è escluso ogni pericolo di pregiu­dizio per il figlio».

 

Art. 24 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)

1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 333 - (Condotta del genitore pregiudizie­vole al figlio). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dar luogo alle pronunzie di cui agli articoli 330 e 331, ma com­porta un pregiudizio attuale o probabile per il figlio, il giudice può, secondo le circostanze, dare prescrizioni ai genitori ed adottare i provvedimen­ti convenienti, anche di carattere patrimoniale, nell'interesse del figlio stesso.

Può anche ordinare per gravi motivi non diver­samente eliminabili l'allontanamento del figlio dalla residenza del genitori o di uno di essi.

Il giudice può emettere i suddetti provvedi­menti anche nel caso in cui i genitori rifiutino le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto sia ritenuto ingiustificato dal giu­dice».

 

Art. 25 (Procedimento)

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336 - (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, del parenti, del pub­blico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore inte­ressato.

Il tribunale per i minorenni procede d'ufficio quando comunque venga a conoscenza di fatti o situazioni che richiedono l'adozione di un prov­vedimento a tutela del minore.

Il tribunale per i minorenni provvede in came­ra di consiglio, assunte informazioni ed eseguiti accertamenti, sentiti i genitori, il ricorrente, il minore di età superiore agli anni 14, o se oppor­tuno anche di età inferiore, ed il pubblico mini­stero.

In caso di urgenza il tribunale per i minorenni può adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse del minore senza necessità dell'audi­zione del soggetti di cui ai commi precedenti; tale provvedimento può essere pronunziato an­che da uno del componenti del tribunale stesso e in tal caso perde efficacia se non convalidata in camera di consiglio entro trenta giorni.

I provvedimenti d'urgenza non sono impugna­bili se non sostituiti da provvedimenti decisori nel termine di sel mesi».

 

Art. 26 (Doveri del genitore non convivente)

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 317-bis, 330, 331, 333 del codice civile e 38 della presente legge il tribunale per i minorenni può stabilire la misura e il modo con cui il genitore non convivente col minore deve contribuire al soddisfa­cimento delle esigenze dello stesso.

2. L'entità di tale somministrazione è determi­nata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato.

3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimen­ti di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile.

 

Art. 27 (Reati in danno di un figlio minore)

1. Nel casi di inizio dell'azione penale nel con­fronti di un genitore che abbia commesso un rea­to in danno di un figlio minore con abuso della potestà, il giudice penale procedente deve tra­smettere al più presto al tribunale per i mino­renni copia del rapporto, del referto, della de­nuncia o della querela per gli eventuali provve­dimenti sulla potestà.

2. Sono abrogate le norme penali che prevedo­no la decadenza o la sospensione della potestà come pena accessoria.

 

CAPO III

DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA

 

Art. 28 (Apertura della tutela)

1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 343 - (Apertura della tutela). - Se en­trambi i genitori sono deceduti ovvero è stato provveduto ai sensi degli articoli 330 e 331, si procede alla nomina del tutore.

Alla nomina provvede il tribunale per i mino­renni del luogo dove si trova il minore.

Qualora il minore si trasferisca altrove in via non temporanea, gli atti della tutela sono tra­smessi al tribunale per i minorenni competente per territorio che provvederà, se del caso, alla nomina di nuovo tutore».

 

Art. 29 (Assistente per la protezione del minore)

1. L'articolo 344 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 344 - (Assistente per la protezione del minore). - Se il minore si trova in una situazio­ne che possa compromettere il suo armonico processo di crescita il tribunale per i minorenni del luogo ove egli si trova può procedere alla nomina di un assistente per la protezione del minore.

In particolare può provvedere alla predetta nomina:

a) quando vi sia il consenso di entrambi i ge­nitori che si trovino in difficoltà ad esercitare compiutamente le funzioni genitoriali;

b) quando sia stato emesso uno del provvedi­menti di cui all'articolo 333 del codice civile;

c) quando il minore è collocato in istituto edu­cativo o assistenziale;

d) quando sussista una grave e perdurante conflittualità tra i genitori.

L'assistente è scelto tra le persone indicate dall'ufficio del pubblico tutore».

 

Art. 30 (Scelta del tutore)

1. L'articolo 348 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 348 - (Scelta del tutore). - Il tribunale per i minorenni sceglie il tutore preferibilmen­te tra le persone designate dai genitori deceduti o tra i familiari del minore che risultino idonel per condotta, esperienza e disponibilità ad eser­citare in concreto le funzioni loro attribuite.

Qualora non si possa procedere ai sensi del precedente comma, il tribunale procede alla scel­ta del tutore tra le persone indicate dall'ufficio del pubblico tutore.

Nel caso di affidamento familiare di minore pri­vo di genitori o con genitori privati della potestà l'affidatario può essere nominato anche tutore.

Qualora il minore sia inserito in una comuni­tà, può essere nominato tutore uno del membri della stessa.

Ogni tutore non può esplicare la sua funzione nel confronti di più di tre minori contemporanea­mente, a meno che la tutela non riguardi minori facenti parte dello stesso nucleo familiare».

 

Art. 31 (Funzioni del tutore)

1. L'articolo 357 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 357 - (Funzioni del tutore). - Il tutore provvede direttamente all'assistenza personale, all'educazione e al mantenimento del minore. Le relative spese possono essere in tutto od in par­te rimborsate al tutore qualora questi, presentan­do il rendiconto annuale, ne faccia richiesta ed il patrimonio del minore lo consenta.

In caso di spese di non esigua entità il tutore può essere autorizzato dal giudice a prelevare direttamente la somma dal patrimonio del mi­nore.

Al tutore sono attribuiti i poteri inerenti alla potestà genitoriale».

 

Art. 32 (Doveri del minore)

1. L'articolo 358 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 358 - (Doveri del minore). - Nel con­fronti del tutore il minore ha i doveri di cui agli articoli 315 e 316, primo comma, del codice civile».

 

Art. 33 (Funzioni dell'assistente per la protezione del minore)

1. L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 359 - (Funzioni dell'assistente per la pro­tezione del minore). - L'assistente per la prote­zione del minore:

a) segue il processo educativo e lo sviluppo del minore svolgendo ogni opportuna attività di sostegno sia nel confronti del genitori che del minore;

b) collabora con i genitori al fine di garantire l'attuazione delle prescrizioni impartite dal tri­bunale per i minorenni;

c) si sostituisce ai genitori a loro richiesta o quando gli stessi non possano compiutamente tutelare l'interesse del minore nel confronti dell'autorità amministrativa, del servizi e delle altre agenzie di socializzazione;

d) segnala al tribunale per i minorenni le si­tuazioni in cui è opportuno un intervento giudi­ziario per carenze del genitori o del servizi.

Ogni assistente non può esplicare la sua fun­zione nel confronti di più di tre minori contempo­raneamente a meno che non si tratti di minori fa­centi parte dello stesso nucleo familiare».

 

Art. 34 (Formazione dell'inventario)

1. Il secondo comma dell'articolo 363 del co­dice civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio quando il valore presumibile del patrimonio non è rilevante».

 

Art. 35 (Gratuità delle funzioni tutorie)

1. L'articolo 379 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 379 - (Gratuità delle funzioni tutorie). - L'ufficio di tutore, di assistente per la protezione del minore e di curatore speciale è gratuito.

Il giudice tuttavia considerati l'entità del pa­trimonio del minore, le difficoltà della sua ammi­nistrazione e l'impegno personale può assegnare ai soggetti di cui al primo comma una equa in­dennità.

Può altresì, se particolari circostanze lo ríichiedono, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale re­sponsabilità, da una o più persone dietro corri­spettivo».

 

Art. 36 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 354, 355, 360 e 371, n. 1, del codice civile.

2. È abolito l'ufficio di protutore.

 

CAPO IV

DEGLI INTERVENTI A PROTEZIONE DEL MINORE IN DIFFICOLTA’

 

Art. 37 (Difficoltà nel processo di socializzazione)

1. Nel casi in cui la condotta del minore evi­denzia gravi difficoltà nel processo di socializ­zazione, il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, ovvero su segnalazione del genitori o parenti, delle agenzie di socializ­zazione o di altre autorità, può iniziare il proce­dimento, emettendo il decreto di cui all'artico­lo 50, dopo aver assunto le opportune informa­zioni, al fine di verificarne la fondatezza.

2. Nel procedimento devono essere sentiti i genitori del minore o il suo tutore, il minore stesso, i servizi locali e le altre persone di cui si ritenga opportuna l'audizione.

3. Nel procedimento è consentita l'assistenza di un difensore.

 

Art. 38 (Provvedimenti)

1. Il tribunale per i minorenni provvede a se­conda del casi:

a) ad impartire prescrizioni ai genitori e al minore idonee a superare le difficoltà eviden­ziate;

b) a richiedere la collaborazione e l'intervento degli enti locali, del servizi sociali, degli organi scolastici, del servizi sanitari perché forniscano sussidi e sostegno;

c) a disporre l'affidamento del minore al servi­zio sociale locale;

d) a disporre tutte le altre misure opportune.

2. Nel caso in cui sia necessario l'allontana­mento del minore dal suo ambiente familiare il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento familiare del minore od il suo inserimento in una comunità alloggio.

3. Se la gravità del caso lo esige, il tribunale per i minorenni può anche disporre l'inserimento del minore in una comunità terapeutica o in una comunità educativa protetta, preferibilmente nell'ambito regionale.

4. I servizi devono riferire periodicamente al tribunale per i minorenni sulla evoluzione della situazione e fornire indicazioni in ordine alla mo­difica o alla revoca del provvedimento adottato.

 

Art. 39 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 400, 401 e 402 del codice civile.

 

Art. 40 (Interventi urgenti della pubblica autorità)

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 403 - (Interventi urgenti della pubblica autorità). - Nel casi in cui appaia assolutamente urgente allontanare il minore da un ambiente a lui gravemente pregiudizievole, la pubblica auto­rità od i servizi locali possono provvedere in via provvisoria riferendone entro 48 ore al tribu­nale per i minorenni, che provvede ai sensi dell'articolo 366 del codice civile.

Il tribunale per i minorenni nelle 48 ore suc­cessive convalida o meno il provvedimento ed inizia il procedimento per la decisione defini­tiva».

 

Art. 41 (Comportamento della pubblica Amministrazione pregiudizievole al minore)

1. Quando un provvedimento o un comporta­mento del servizi locali o di altro organo della pubblica Amministrazione si riveli gravemente pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico del minore, il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, del genitori o del pubbli­co tutore, lo dichiara con decreto. I servizi locali o la pubblica Amministrazione sono tenuti a rie­saminare la situazione e ad adottare più idonel provvedimenti.

 

Art. 42 (Trattamenti sanitari volontari)

1. Nel caso di trattamento sanitario volontario nel confronti di minori, previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, è sempre necessaria l'auto­rizzazione di un giudice del tribunale per i mino­renni.

 

Art. 43 (Minori tossicodipendenti)

1. Nel confronti del minori, anziché le norme di cui al titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si applicano le norme di cui al presente capo.

 

CAPO V

DI ALTRE DISPOSIZIONI A GARANZIA DEL DIRITTI DEL MINORI

 

Art. 44 (Riconoscimento)

1. Il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Il riconoscimento del figlio che non ha com­piuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effet­tuato il riconoscimento, salvo il caso di sua lon­tananza, di incapacità o di altro impedimento che gliene renda impossibile la prestazione.

Il difetto del consenso è sanato qualora esso sia prestato successivamente al riconoscimento del figlio effettuata dall'altro genitore».

2. L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età a meno che non vi sia autorizzazione di un giudice del tribunale per i minorenni com­petente».

 

Art. 45 (Forma del riconoscimento)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo del co­dice civile è aggiunto il seguente:

«Il figlio naturale di donna coniugata può esse­re riconosciuto dalla madre, purché lo stesso non sia stato denunciato come nato da donna coniugata in costanza di matrimonio. Tale rico­noscimento può avvenire anche con dichiarazio­ne contestuale al riconoscimento fatto dal padre naturale».

 

Art. 46 (Audizione di minori in procedimenti civili o penali)

1. Nel caso in cui un minore debba essere sen­tito in qualità di parte o di testimone in un pro­cedimento civile o penale avanti a qualsiasi au­torità giudiziaria, l'audizione deve essere effet­tuata alla presenza dell'esercente la potestà e di un assistente sociale. Il giudice stabilisce le modalità in cui deve svolgersi l'audizione al fine di tutelare pienamente la personalità del ragaz­zo ed evitare gravi turbamenti psicologici. Può anche essere disposto che si proceda a porte chiuse e che non siano presenti le parti. I difen­sori non possono rivolgere direttamente le do­mande al minore.

 

Art. 47 (Passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio)

1. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso ai minori degli anni 18 con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, o del genitore che la esercita in via esclusiva per mancanza o morte dell'altro geni­tore, o per provvedimento ai sensi degli articoli 330 e 331 del codice civile nel confronti di que­st'ultimo, e, nel casi di affidamento a persona diversa, è necessario anche il consenso degli af­fidatari.

2. Ugualmente è necessario il consenso del soggetti sopra indicati per l'iscrizione del mino­re di anni 10 sul passaporto di uno o di entrambi i genitori, del tutore o dell'affidatario.

3. Il passaporto o altro documento valido per l'espatrio può essere concesso al genitore di prole minore qualora vi sia il consenso dell'altro genitore e, ove occorra, dell'affidatario.

4. In difetto del consensi prescritti è neces­saria la autorizzazione di un giudice del tribunale per i minorenni.

5. Il tribunale per i minorenni, o in caso di ur­genza un giudice, qualora ricorrono gravi motivi ed è probabile che dall'espatrio derivi un pre­giudizio per il minore, può ordinare il ritiro del passaporto del minore, del genitori, del tutore o dell'affidatario su richiesta di uno del suddetti soggetti, del pubblico ministero e dell'ufficio del pubblico tutore.

 

CAPO VI

DELLA PROCEDURA

 

Art. 48 (Apertura del procedimento a iniziativa di parte)

1. Nelle procedure a iniziativa di parte il pro­cedimento si instaura a seguito di istanza della parte legittimata; istanza che può essere propo­sta anche oralmente e in tal caso raccolta in verbale dal giudice.

2. Il presidente o un giudice da lui delegato emette il decreto di apertura del procedimento che, insieme a copia dell'istanza scritta o del verbale in cui è raccolta, viene comunicato alle parti interessate con fissazione dell'udienza per l'audizione delle stesse.

 

Art. 49 (Poteri del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero ha potere di iniziativa nel casi previsti dalla legge.

2. Deve intervenire, a pena di nullità, in tutti i procedimenti civili davanti al tribunale per i mi­norenni.

 

Art. 50 (Apertura del procedimento d'ufficio)

1. Nel caso in cui il tribunale per i minorenni, a seguito di opportune informazioni sulla situa­zione del minore e della sua famiglia intende procedere d'ufficio per adottare provvedimenti a tutela del minore, emette decreto di apertura del­la procedura relativa, decreto che viene comuni­cato ai genitori o alle altre parti interessate.

2. Se nel corso del procedimento emergono elementi che impongano a tutela del minore la adozione di una procedura di tipo diverso, il tri­bunale per i minorenni emette nuovo decreto che viene anch'esso comunicato alle parti.

 

Art. 51 (Istruttoria del procedimento)

1. Il giudice delegato assume informazioni, di­spone inchieste o accertamenti tecnici sulla si­tuazione del minore, della sua famiglia o dell'am­biente di vita in cui il minore è inserito; si av­vale per i predetti accertamenti o per trattamenti tecnici del servizi locali o, se è indispensabile, di consulenti; può ordinare l'esibizione di docu­menti utili alla decisione e acquisire quelli pro­dotti dalle parti; assume le prove testimoniali richieste dalle parti in quanto ammissibili e in­fluenti e dispone d'ufficio quelle utili al fine del decidere; può disporre tutti gli altri mezzi di pro­va che ritenga opportuni.

2. Qualora la consulenza abbia per oggetto l'esame di personalità del minore è esclusa la facoltà del consulenti di parte e il diritto del di­fensori di partecipare all'esame stesso.

3. I consulenti di parte hanno la facoltà di esaminare, oltre alla relazione del consulente o del servizi, anche gli allegati alla stessa; di for­nire osservazioni; di chiedere di essere sentiti in contraddittorio con chi ha redatto la relazione.

4. Nelle procedure che lo riguardano il minore che ha compiuto gli anni 14 deve essere sentito; il minore di età inferiore può essere sentito se necessario od opportuno.

In tutti questi casi il giudice determina le mo­dalità di audizione del minore.

6. All'esito dell'istruttoria gli atti del procedi­mento vengono depositati e posti a disposizione delle parti che possono, entro li termine stabi­lito dal giudice, chiedere ulteriori atti istruttori e presentare memorie difensive. Il tribunale prov­vede in camera di consiglio.

 

Art. 52 (Provvedimenti temporanel)

1. Nel corso del procedimento il giudice dele­gato può emettere provvedimenti temporanel, a protezione del minore, che sono immediatamente esecutivi.

2. Le parti interessate entro 10 giorni dalla co­municazione del provvedimento possono chiede­re al collegio il riesame dello stesso.

 

Art. 53 (Trasferimento di competenze del giudice tutelare)

1. Nelle materie che riguardano i minori le de­cisioni già di competenza del giudice tutelare so­no assunte con decreto da un giudice del tribu­nale per i minorenni.

 

Art. 54 (Difesa nel procedimento)

1. In tutti i procedimenti davanti al tribunale per i minorenni le parti possono essere assistite da un difensore.

2. Qualora la parte lo richieda e si trovi nelle condizioni previste dalle norme relative al gratui­to patrocinio, il presidente del tribunale per i mi­norenni o della corte per i minorenni nomina il difensore con provvedimento insindacabile, sen­tito il pubblico ministero. Allo stesso modo il presidente provvede in favore del minore, che sia parte nel procedimento, qualora le circostanze rendano opportuna una sua autonoma difesa.

 

Art. 55 (Curatore speciale)

1. In caso di conflitto di interessi anche non patrimoniali tra il minore e l'esercente la potestà, il presidente del tribunale per i minorenni può no­minare al minore un curatore speciale.

 

Art. 56 (Forma della decisione)

1. Il tribunale per i minorenni decide con de­creto, salvo nelle ipotesi in cui è diversamente previsto dalla legge.

2. La decisione è sempre notificata d'ufficio al­le parti interessate, che possono proporre impu­gnazione entro venti giorni.

3. Il giudice può disporre l'immediata esecu­zione del provvedimento.

4. Resta ferma la procedura speciale prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

Art. 57 (Esecuzione del provvedimenti)

1. Il tribunale per i minorenni stabilisce le mo­dalità di esecuzione del propri provvedimenti ed incarica uno del suoi componenti di seguire l'e­volversi della situazione.

2. Il giudice incaricato riferisce al tribunale sul­le modifiche verificatesi e può prendere, in caso di assoluta necessità, provvedimenti temporanel ed urgenti.

3. In entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il giudice si può avvalere del servizi locali e del­la pubblica amministrazione.

 

Art. 58 (Fondo di mantenimento)

1. È costituito presso gli istituti di credito di diritto pubblico di cui all'articolo 5 della legge bancaria (legge 7 marzo 1938, n. 141, e legge 7 aprile 1938, n. 636) un fondo denominato «Fon­do di mantenimento» avente lo scopo di assicu­rare le prestazioni e gli assegni di mantenimen­to stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto.

2. Con apposite convenzioni, da stipularsi fra gli istituti di credito e il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saran­no determinate le modalità di gestione e di am­ministrazione del Fondo e regolati i diritti e gli obblighi degli istituti.

 

Art. 59 (Funzioni del fondo e doveri degli obbligati)

1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento devono versare all'isti­tuto di credito di diritto pubblico, indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo 58, la somma dovuta fino a cinque giorni prima della fine del mese.

2. L'istituto verserà detta somma all'avente di­ritto entro i primi cinque giorni del mese suc­cessivo prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal Fondo costituito a norma dell'articolo 58.

3. L'istituto ha diritto di rivalsa nel confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il ca­so al pretore per l'inizio dell'azione penale.

4. L'inadempiente è punito con la pena di cui al secondo comma dell'articolo 570 del codice penale a meno che non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.

 

Art. 60 (Casellario civile)

1. Presso ogni tribunale per minorenni è isti­tuito un casellario in cui debbono essere iscritti, per i minori nati nel circondario, tutti i provvedi­menti in materia di decadenza o attribuzione del­la potestà, di nomina di tutore o di assistente alla protezione del minore, di affidamento.

2. Se il provvedimento è emesso da un tribu­nale diverso da quello del luogo di nascita del minore, il provvedimento deve essere comunica­to a questo tribunale nel termine di dieci giorni.

3. Gli organi della pubblica Amministrazione e gli incaricati di pubblico servizio, nonché il pri­vato che dimostri di averne interesse, possono richiedere certificazione in ordine a chi eserciti la potestà o svolga funzioni di assistente e a chi abbia in affidamento il minore.

 

TITOLO III

INTERVENTI PENALI

 

CAPO I

DELLA COMPETENZA

 

Art. 61 (Competenza per materia)

1. Sono di competenza del tribunale per i mi­norenni tutti i procedimenti per reati commessi dai minori degli anni 18.

2. Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni 18 per un medesimo reato, si pro­cede separatamente per i primi davanti al giudi­ce ordinario e per i secondi davanti al tribunale per i minorenni.

3. In simili casi, ciascun imputato è invitato a nominarsi un difensore anche dall'organo che procede separatamente contro il coimputato, af­finché tale difensore possa essere invitato ad assistere agli atti cui ha diritto a norma dell'ar­ticolo 304-bis del codice di procedura penale.

4. Gli atti assunti da ciascuno del distinti or­gani procedenti vanno trasmessi in copia all'al­tro. Se sono state rispettate le formalità degli ar­ticoli 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, di tali atti va data lettura in ciascuno del processi separati.

 

Art. 62 (Competenza territoriale)

1. Per la determinazione della competenza ter­ritoriale si applicano gli articoli 39, 40 e 41 del codice di procedura penale.

2. Il giudice che procede ne dà comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale del minore e richiede, se del caso, al tribunale per i minorenni e ai servizi dello stes­so le opportune informazioni.

 

CAPO II

DEL PROVVEDIMENTI IN MATERIA PENALE

 

Art. 63 (Imputabilità)

1. L'articolo 98 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 98 - (Imputabilità). - È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva maturità sufficiente per rendersi conto della illi­celtà del fatto medesimo e per comportarsi in conformità a questa consapevolezza.

La pena é diminuita da un terzo alla metà. In ogni caso alla condanna non conseguono pene ac­cessorie né l'obbligo del pagamento delle spese processuali».

 

Art. 64 (Abrogazione di norme)

1. Nel confronti del minori degli anni 18 non si applicano gli articoli 89, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 del codice penale.

 

Art. 65 (Impromovibilità dell'azione penale in caso di non rilevanza sociale del fatto)

1. Per i reati di competenza del pretore, l'azio­ne penale non è promuovibile, quando le circo­stanze del fatto ne evidenziano la non rilevanza sociale, sia per tenuità delle conseguenze che per l'occasionalità del comportamento del mi­nore.

2. In tali casi il pubblico ministero può richiede­re al tribunale per i minorenni di pronunziare decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

 

Art. 66 (Rinuncia alla condanna)

1. Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 si ritiene applicabile una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, il giudice può dichiarare non doversi procedere per rinuncia alla condanna quando, per il globale comportamento tenuto dal minore, presume che esso si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. In presenza del medesimi presupposti il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 non può concedersi più di una volta, salvo che si tratti di reati uniti col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato già concesso il beneficio o che, essendo stati commessi anteriormente alla prima sentenza di rinuncia alla condanna, consentirebbero l'applicazione di una pena tale da non superare, nel cumulo con la precedente, i limiti di cui al comma 1.

4. Le disposizioni precedenti non si applicano nel casi previsti dal numero 1 del secondo com­ma dell'articolo 164 del codice penale.

5. Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai quattro anni ovvero una pena pecu­niaria non superiore a lire sel milioni, anche se congiunta a detta pena, e, all'esito della sospen­sione del processo, presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, emette sentenza di rinunzia alla condanna per risposta positiva al trattamento. Si applica il disposto del comma 3 del presente articolo.

 

Art. 67 (Misure di sicurezza per i minori degli anni 18)

1. Il minore che nel momento in cui ha com­messo un fatto previsto dalla legge come delitto aveva compiuto gli anni 14, se riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98 del codice penale, può essere internato in idoneo istituto o sottoposto a libertà vigilata quando, tenuto con­to della particolare gravità del fatto o di un ac­centuato recidivismo, sia desumibile una sua pericolosità sociale.

2. Qualora le misure civili non abbiano avuto effetto positivo o siano ritenute inidonee, sono applicabili le misure di cui al comma 1 anche al minore tra i 12 e i 14 anni che sia considerato socialmente pericoloso per aver commesso fatti costituenti gravi delitti contro l'integrità fisica con previsione di una relterazione ovvero per un suo accentuato recidivismo in delitti puniti con pena edittale superiore nel massimo a 4 anni.

3. Sono abrogati gli articoli 222, ultimo comma, 224, 225, 226 e 227 del codice penale.

 

Art. 68 (Aggravanti a carico del maggiorenni)

1. Nel confronti del maggiore degli anni 21 che ha determinato un minore a commettere il reato, la pena da infliggere per il reato commesso è au­mentata da un terza alla metà.

2. In caso di giudizio di responsabilità in ordi­ne al reato di cui all'articolo 648 del codice pe­nale la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il danaro o le cose provengano da delitto commesso da minore.

3. Per tali aggravanti non è ammessa l'equiva­lenza o la prevalenza di eventuali attenuanti con­cesse.

 

CAPO III

DELLA PROCEDURA

 

Art. 69 (funzioni dell'ufficio di procura per i minorenni)

1. All'ufficio della procura della Repubblica per i minorenni sono attribuite tutte le funzioni che spettano al pubblica ministero presso il tribu­nale ordinario, salve le diverse specifiche pre­visioni della presente legge.

 

Art. 70 (Accertamenti sulla personalità del minore)

1. Nel procedimenti a carico del minori, spe­ciali ricerche devono essere svolte al fine di ac­certare la personalità del minore, il suo grado di maturità e le cause della sua irregolare condot­ta, nonché al fine di individuare gli strumenti più idonel per aiutarlo a superare tale irrego­larità.

2. All'uopo il pubblico ministero, il tribunale o la corte per i minorenni assumono informazio­ni sulla situazione personale, familiare ed am­bientale del minore e dispongono inchieste o con­sulenze senza formalità di procedura.

3. Tali indagini sono svolte di norma dai ser­vizi giudiziari minorili del Ministero di grazia e giustizia.

 

Art. 71 (Difesa nel procedimenti minorili)

1. Deve essere assicurata sempre la difesa degli imputati minorenni; a tal fine il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori indica al tribunale per i minorenni ed alla corte per i mi­norenni i difensori che, avendo specifica prepa­razione nelle problematiche minorili, sono dispo­nibili ad assumere la difesa d'ufficio di imputati minorenni.

 

Art. 72 (Cattura e arresto del minore)

1. Nel confronti di minori la cattura non è mai obbligatoria e può essere disposta dai giudice solo ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. L'arresto in caso di flagranza di reato è per i minori sempre facoltativo.

3. Nel casi di arresta e di fermo di indiziati di reato minori degli anni 18, gli organi di polizia giudiziaria devono senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o ferma anche agli esercenti la potestà o al tutore.

 

Art. 73 (Istruttoria del procedimento)

1. Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

2. Il tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia i provvedimenti che, a nor­ma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore.

3. Nel confronti degli imputati di fatti commes­si durante la minore età le funzioni di cui all'ar­ticolo 263-ter del codice di procedura penale sono esercitate dal tribunale per i minorenni.

4. Al termine dell'istruttoria il pubblico mini­stero trasmette gli atti al tribunale per i mino­renni con le sue richieste.

 

Art. 74 (Archiviazione)

1. Sulle richieste di archiviazione decide il pre­sidente del tribunale per i minorenni od un giu­dice da lui delegato. Se questi non accoglie la richiesta del pubblico ministero rimette gli atti al collegio, il quale può accoglierla o provvedere a norma dell'articolo 75.

2. Sulla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 65 decide il tribunale in camera di con­siglio.

 

Art. 75 (Decisioni in camera di consiglio)

1. Sulle altre richieste del pubblico ministero decide il tribunale per i minorenni in camera di consiglio sentiti, ove occorra, il minore, i geni­tori, il difensore ed i servizi sociali.

2. Il tribunale può, in tale sede, pronunciare de­cisioni di proscioglimento anche per immaturità, non rilevanza sociale del fatto, rinuncia al rinvio a giudizio nel caso di cui all'articolo 66, com­ma 2; può disporre la sospensione del procedi­mento fissandone il termine in periodo non supe­riore ad un anno.

3. Il tribunale può emettere sentenza di ri­nuncia al rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 66, comma 2, o applicare una pena sostitutiva salo quando in seguito alla istruttoria compiuta risulti la prova della commissione del fatti ascrit­ti all'imputato e consti la imputabilità di questo.

 

Art. 76 (Sospensione del procedimento e affidamento in prova)

1. La sospensione del procedimento di cui all'articolo 75, comma 2, è disposta dal tribunale quando, accertata la commissione del fatti ascrit­ti all'imputato, ritenga di dover meglio valutare la maturità di questo o verificarne la capacità di superare le difficoltà di socializzazione eviden­ziate.

2. In tal caso il tribunale affida il minore al servizio giudiziario minorile per lo svolgimento delle più opportune attività di osservazione, trat­tamento e sostegno.

3. Il tribunale può impartire prescrizioni ovvero disporre che esse siano impartite dal magistrato di sorveglianza, il quale vigila sull'andamento della prova mediante acquisizione di relazioni pe­riodiche, colloqui col minore ed i suoi familiari ed altri opportuni accertamenti. Egli può, se del caso, modificare le prescrizioni e concedere pro­roghe del termine fissato entro il limite massimo dell'anno.

4. Il tribunale, inoltre, può richiedere ulteriori indispensabili atti istruttori al pubblico ministe­ro stabilendone il termine e può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti civili a protezione del minore.

5. Non può essere disposta la sospensione del procedimento e l'affidamento in prova se il mi­nore richieda l'immediato dibattimento; in tal ca­so il presidente del tribunale emette decreto di citazione a giudizio.

6. Decorso il periodo di prova, il presidente del tribunale emette decreto di citazione dell'impu­tato a( dibattimento.

7. Nel caso di rilevanti violazioni delle prescri­zioni impartite il magistrato di sorveglianza ri­mette gli atti al collegio, il quale in camera di consiglio può disporre il prosieguo della prova ovvero l'immediata citazione dell'imputato al di­battimento.

8. A conclusione del dibattimento il tribunale può dichiarare non doversi procedere per rinun­cia alla condanna a seguito dell'esito positivo della prova, assolvere per non imputabilità, pro­nunciare condanna.

 

Art. 77 (Opposizione alle decisioni assunte in camera di consiglio)

1. Contro le decisioni pronunciate dal tribuna­le per i minorenni in,camera di consiglio il pub­blico ministero, l'imputato, i genitori, il difenso­re, possono proporre opposizione; in tal caso il presidente del tribunale emette decreto di cita­zione in dibattito.

 

Art. 78 (Comunicazioni al procuratore generale per i minorenni)

1. Le decisioni in camera di consiglio diverse dalla citazione in dibattimento sono comunicate al procuratore generale per i minorenni che può proporre impugnazione.

 

Art. 79 (Decisioni sulla libertà personale)

1. Il tribunale per i minorenni decide in camera di consiglio sulle istanze relative alla libertà per­sonale dell'imputato in ordine alle quali il pub­blico ministero abbia espresso parere contrario; contro tali decisioni può essere proposto ricorso alla corte per i minorenni.

 

Art. 80 (Impugnazioni)

1. L'impugnazione contro le sentenze pronun­ciate in dibattimento può essere proposta alla corte per i minorenni dall'imputato, dai suoi ge­nitori, dal difensore, dal pubblico ministero, dal procuratore generale per i minorenni.

 

Art. 81 (Modalità del dibattimento)

1. Le udienze del tribunale per i minorenni e della corte per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono assistervi i genitori, il tutore, gli affidatari, il servizio sociale del territorio e quello ministeriale, i rappresentanti dell'ente locale.

2. Il minore può richiedere, quando particolari circostanze lo consiglino, che l'udienza sia pub­blica; il tribunale, valutata la fondatezza delle ra­gioni e l'opportunità di procedere in pubblica udienza a tutela della personalità del minore, di­spone se del caso in conformità.

3. Il minore può essere allontanato dall'aula di udienza quando l'assistervi può causargli pregiu­dizio.

4. Il presidente ha l'obbligo di illustrare all'im­putato lo svolgimento del processo e il signifi­cato e le ragioni della sentenza.

5. È fatto divieto di pubblicazione e di divulga­zione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minore indiziato, imputato o condannato. Tale divieto non si applica nelle ipotesi di cui al comma 2.

 

Art. 82 (Notifica del decreto di citazione all'esercente la potestà)

1. Il decreto di citazione al dibattimento e la convocazione dell'imputato per l'udienza in ca­mera di consiglio debbono essere notificati agli esercenti la potestà; in caso di contumacia que­sti possono essere condannati ad una pena pecu­niaria fino a lire 400.000 a favore della cassa del­le ammende, salvo che dimostrino di non aver potuta impedire la mancata comparizione del mi­nore.

 

Art. 83 (Divieto dell'azione civile)

1. Nel procedimento penale a carico del minori non è possibile l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno ca­gionato dal reato.

2. La sentenza penale emessa nel confronti di un minore non fa stato in sede civile.

 

Art. 84 (Perizia nel dibattimento)

1. Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia già eseguita nella istruzione, il perito è immedia­tamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

2. Se non è possibile acquisire immediatamen­te il parere, il tribunale per i minorenni rinvia il dibattimento e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorra, che questi sia ricoverato in idoneo istituto; prescrive il termine entro il quale l'esa­me deve essere compiuto; fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

3. Le parti hanno facoltà di presentare un loro consulente tecnico, senza che l'esercizio di que­sta facoltà possa comunque influire sul corso del dibattimento.

4. All'udienza di ripresa del dibattimento il pe­rito e i consulenti tecnici presentano le loro con­clusioni ed osservazioni per iscritto e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

 

Art. 85 (Reato continuato non rilevato nel corso del procedimento)

1. Qualora il minore abbia subito condanna con sentenze diverse per fatti esecutivi di un mede­simo disegno criminoso, senza che nel rispettivi giudizi si sia deciso circa l'applicabilità dell'arti­colo 81 del codice penale, il magistrato di sorve­glianza nelle forme di cui all'articolo 628 e se­guenti del codice di procedura penale dichiara la continuazione nel reato con la conseguente modi­ficazione della pena.

 

Art. 86 (Iscrizione delle condanne)

1. I provvedimenti penali adottati nel confron­ti di minorenni non sono iscritti nel casellario giudiziale generale.

2. Presso ogni procura generale per i minoren­ni è istituita un apposito casellario in cui sono iscritti i provvedimenti penali adottati nel con­fronti di soggetti minorenni nati nel distretto.

3. Nel casellario giudiziale generale sono iscrit­ti i provvedimenti di condanna a pena detentiva adottati nel confronti di soggetti minorenni solo al compimento del loro 18° anno di età.

4. Sono eliminate tutte le altre iscrizioni:

 

Art. 87 (Riabilitazione speciale)

1. Per le condanne di cui al comma 3 dell'arti­colo 86 è ammessa una speciale riabilitazione che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili, amministrativi.

2. Quando il minore ha compiuto gli anni 18 ma non ancora i 25 e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della sua dimora attua­le, su domanda dell'interessato, del pubblico mi­nistero o d'ufficio, assunte approfondite informa­zioni anche presso l'autorità di polizia, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, dichiara la ria­bilitazione se ritiene che questo abbia realizzato un positivo inserimento sociale.

3. Se tale requisito non appare raggiunto ad un primo esame il tribunale può rinviare l'esame stesso ad un tempo successivo, ma non oltre il 25° anno di età.

4. Il tribunale per i minorenni provvede con sentenza in camera di consiglio senza l'assisten­za del difensore.

5. Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze iscritte nel casellario giudiziale; copia di esso è trasmessa al comune di nascita e di abituale dimora dell'interessato, nonché alle rispettive autorità di pubblica sicurezza.

6. Dichiarata la riabilitazione, nel certificato pe­nale non si dà alcuna menzione del precedenti penali, anche se richiesti da una pubblica Ammi­nistrazione, salvo che abbiano attinenza ad un processo penale.

7. Si applicano gli articoli 180 e 181 del codice penale.

8. Per la revoca della riabilitazione si procede a norma dell'articolo 500 del codice di proce­dura penale.

 

Art. 88 (Sanzioni sostitutive)

1. Le sanzioni sostitutive previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano ai minori degli anni 18 esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto; ma i limiti previsti nell'ar­ticolo 53 della stessa legge sono raddoppiati.

 

Art. 89 (Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

1. Quando un minore è sottoposto alla misura della libertà vigilata il giudice di sorveglianza può affidarlo a persona, comunità o servizi che siano disposti e in grado di provvedere alla sua educazione ed assistenza, con la vigilanza del servizi giudiziari minorili e sotto il controllo del giudice di sorveglianza.

2. In tal caso il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva di cui all'articolo 649 del codice di procedura penale.

3. All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza indica le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza alle quali il minore è sottoposto.

4. Tali condizioni possono essere modificate; se i risultati non sono soddisfacenti la libertà vi­gilata può essere modificata nella misura dell'in­ternamento.

 

Art. 90 (Liberazione condizionale)

1. La liberazione condizionale del condannati che commisero reato quando erano minori degli anni 18 può essere disposta dal tribunale per i minorenni in qualunque momento dell'esecuzio­ne, e qualunque sia la durata definitiva della pena inflitta, previe le opportune indagini sulla perso­nalità del soggetto e sugli esiti del trattamento svolto.

2. Con la liberazione condizionale può essere disposta la libertà vigilata, per la durata stabilita dal tribunale.

 

TITOLO IV

SERVIZI E UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA

 

CAPO I

DEL RAPPORTI TRA GIUDICE E SERVIZI

 

Art. 91 (Competenze civili e servizi)

1. Il giudice per i minorenni, nell'ambito delle sue competenze civili, si avvale del servizi dell'ente locale e di quelli con esso convenzionati, al fine di ottenere, a seconda delle necessità, ele­menti di valutazione attraverso:

a) inchieste sociali e indagini psicologiche sul­la situazione del minore e del suo ambiente di vita;

b) interventi di chiarificazione e sostegno nel corso del procedimenti giudiziali;

c) collaborazione nella predisposizione di un programma di intervento e trattamento.

2. Qualora nel corso del procedimento siano state impartite delle prescrizioni, i servizi ne ve­rificano l'adempimento.

 

Art. 92 (Competenze penali e servizi)

1. Nell'ambito della competenza penale il giu­dice si avvale del servizi dipendenti dall'ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

2. Nella loro attività i servizi predetti operano collegandosi ed integrandosi con i servizi focali per gli interventi che questi sono tenuti a fornire secondo le competenze, nonché con l'ufficio del pubblico tutore.

3. I servizi dipendenti dall'ufficio per la giustizia minorile svolgono attività di osservazione e con­sulenza ed attuano misure di affidamento, affida­mento in prova, lavoro comunitario, collocamento residenziale o semi-residenziale nonché le misu­re privative della libertà personale previste dalla legge.

 

CAPO II

DELL'UFFICO DEL PUBBLICO TUTORE

 

Art. 93 (Funzioni dell'ufficio)

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito l'ufficio del pubblico tutore con i seguenti com­piti:

a) reperire, preparare, sostenere nella loro azione i volontari che assumono a norma della presente legge l'ufficio di tutore, di curatore spe­ciale e di assistente alla protezione del minore;

b) preparare e sostenere i parenti del minore nominati tutori a seguito di mancanza del geni­tori o loro incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;

c) indicare al tribunale per i minorenni, anche a seguito di segnalazione da parte del servizi, le persone idonee a svolgere le predette funzioni;

d) rappresentare ai consigli comunali o provin­ciali, con relazioni a petizioni, gravi carenze di intervento a sostegno del minori in difficoltà.

 

Art. 94 (Legittimazione processuale)

1. L'ufficio del pubblico tutore è legittimato:

a) ad adire il giudice ordinario o amministra­tivo, ed a costituirsi come parte nel relativi pro­cedimenti, a tutela del diritti o interessi collet­tivi riguardanti l'infanzia o l'adolescenza;

b) ad adire il tribunale per i minorenni, ed a costituirsi come parte nel relativi procedimenti, al fine di ottenere la pronuncia di cui all'arti­colo 41;

c) a costituirsi come parte nell'interesse del minore nel procedimenti civili che comunque lo riguardano e in quelli penali in cui il minore sia parte offesa e per i quali, anche su segnalazione del servizi, appare opportuno che l'autonoma po­sizione del minore sia adeguatamente considera­ta e tutelata;

d) ad impugnare avanti alla corte per i mino­renni, ed eventualmente in Cassazione, provve­dimenti giudiziari che siano pregiudizievoli per il minore, e ciò anche se non è stato parte nel pre­cedenti gradi di giudizio.

 

Art. 95 (Costituzione)

1. Gli uffici di pubblico tutore sono costituiti da una o più persone nominate dai consigli re­gionali in seduta plenaria e con maggioranza qua­lificata di due terzi del componenti.

2. La scelta deve avvenire tra persone che siano cittadini italiani che risiedano nel territorio di competenza, che abbiano svolto, dimostrando particolare capacità, attività nel vari settori di protezione e tutela del minori, che siano forniti di laurea in giurisprudenza o di altra laurea in scienze umane.

3. Non possono essere nominati all'ufficio di pubblica tutela:

a) coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo o per contravvenzione punita con pena detentiva;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzio­ne o di sicurezza;

c) che siano stati dichiarati decaduti dalla po­testà genitoriale.

4. Non possono inoltre essere nominati:

a) i membri delle assemblee degli lenti locali nonché parlamentari italiani ed europel;

b) i membri degli organi dirigenti del partiti politici, anche a livello locale;

c) i magistrati in servizio.

 

Art. 96 (Rinvio a leggi regionali)

1. Le Regioni determineranno con apposite leg­gi l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione, in strutture, personale e fondi, degli uffici del pubblico tutore e l'entità del com­penso da attribuire alle persone nominate.

2. Le disposizioni della presente legge si ap­plicano sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 97 (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti civili in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge restano di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria precedente fino alla loro definizione.

2. Le tutele e gli affari minorili pendenti presso i giudici tutelari sono trasmessi ai tribunali per i minorenni competenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 98 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, pari a L. 2.000.000.000 per l'anno 1986 e L. 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrisponden­te riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986. all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento concer­nente la «Riforma dell'attuale sistema della giu­stizia minorile e istituzione archivio elettronico per la banca dati istruttori».

 

Art. 99 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi­ciale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella A (in riferimento all'articolo 2)

 

Sedi           Uffici               Abitanti                    Abitanti

                                          città                     provincia

Torino             2               1.117.154                 2.345.771

Milano            4               1.608.773                 4.018.108

Roma             4               2.840.259                 3.965.961

Napoli            3               1.212.387                 2.970.563

 

 

 

Tabella B (in riferimento all'articolo 3)

Organizzazione territoriale degli uffici giudiziari minorili

 

Sedi                          Uffici                           Giudici

                                                              professionali

Torino I                        1                                  5

Torino I                        1                                  5

Aosta                          1                                  2

Alessandria                  1                                  2

Cuneo                          1                                  3

Asti                             1                                  2

Novara                         1                                  3

Vercelli                        1                                  2

Genova                        1                                  5

La Spezia                    1                                  2

Savona                        1                                  2

Imperia                        1                                  2

Milano I                        1                                  5

Milano II                       1                                  5

Milano III                      1                                  4

Milano IV                     1                                  4

Como                          1                                  4

Varese                         1                                  4

Brescia                        1                                  5

Bergamo                      1                                  4

Sondrio                        1                                  2

Cremona                      1                                  2

Mantova                       1                                  2

Pavia                           1                                  3

Trento                          1                                  2

Bolzano                       1                                  2

Venezia                       1                                  4

Treviso                         1                                  3

Belluno                        1                                  2

Padova                        1                                  4

Rovigo                         1                                  2

Verona                         1                                  4

Vicenza                       1                                  3

Udine                           1                                  3

Pordenone                   1                                  2

Trieste                         1                                  2

Gorizia                         1                                  2

Bologna                       1                                  4

Ferrara                         1                                  2

Forlì                             1                                  3

Ravenna                       1                                  2

Parma                         1                                  2

Reggio Emilia               1                                  2

Modena                       1                                  3

Piacenza                     1                                  2

Firenze                        1                                  5

Livorno                         1                                  2

Pisa                            1                                  2

Lucca                          1                                  2

Massa                         1                                  2

Pistoia                         1                                  2

Siena                           1                                  2

Arezzo                         1                                  2

Grosseto                      1                                  2

Perugia                        1                                  3

Terni                            1                                  2

Ancona                        1                                  2

Pesaro                         1                                  2

Ascoli                          1                                  2

Macerata                     1                                  2

Roma I                         1                                  5

Roma II                        1                                  5

Roma III                       1                                  4

Roma IV                      1                                  4

Latina                          1                                  2

Frosinone                     1                                  2

Viterbo                         1                                  2

Rieti                            1                                  2

L'Aquila                        1                                  2

Chieti                           1                                  2

Pescara                       1                                  2

Teramo                        1                                  2

Campobasso                1                                  2

Isernia                         1                                  2

Napoli I                        1                                  5

Napoli II                       1                                  5

Napoli III                       1                                  5

Salerno                        1                                  5

Avellino                        1                                  2

Benevento                    1                                  2

Caserta                        1                                  4

Bari                             1                                  6

Foggia                         1                                  3

Lecce                          1                                  4

Taranto                        1                                  3

Brindisi                        1                                  2

Potenza                       1                                  2

Matera                         1                                  2

Catanzaro                    1                                  4

Cosenza                      1                                  4

Reggio Calabria            1                                  3

Palermo                       1                                  6

Trapani                        1                                  2

Caltanissetta                1                                  2

Enna                           1                                  2

Agrigento                     1                                  2

Catania                        1                                  5

Siracusa                      1                                  2

Ragusa                        1                                  2

Messina                       1                                  3

Cagliari                        1                                  3

Sassari                        1                                  2

Oristano                       1                                  2

Nuoro                          1                                  2

Totale                        104                              302

 

 

 

Tabella C (in riferimento all'articolo 7)

 

sedi                   Presidenti delle                 Consiglieri

                     corti per i minorenni

Ancona                        1                                  1

Bari                             1                                  2

Bologna                       1                                  1

Cagliari                        1                                  1

Campobasso                1                                  1

Firenze                        1                                  1

Genova                        1                                  1

L'Aquila                        1                                  1

Milano                         1                                  2

Napoli                          1                                  2

Palermo                       1                                  2

Perugia                        1                                  1

Potenza                       1                                  1

Reggia Calabria            1                                  1

Roma                          1                                  2

Torino                          1                                  1

Trento                          1                                  1

Trieste                         1                                  1

Venezia                       1                                  1

Totale                         19                                24

 

 

 

 

Tabella D (in riferimento all'articolo 7)

 

Sedi               Procuratori generali         Magistrati ad­detti

                         per i minorenni          alla pro­cura generale

Ancona                        1                                  2

Bari                             1                                  6

Bologna                       1                                  3

Cagliari                        1                                  2

Campobasso                1                                  1

Firenze                        1                                  3

Genova                        1                                  4

L'Aquila                        1                                  2

Milano                         1                                  8

Napoli                          1                                  9

Palermo                       1                                  8

Perugia                        1                                  2

Potenza                       1                                  2

Reggio Calabria            1                                  2

Roma                          1                                  7

Torino                          1                                  4

Trento                          1                                  2

Trieste                         1                                  1

Venezia                       1                                  3

Totale                         19                                71

 

 

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