Notiziario dell'Unione per la lotta
contro l'emarginazione sociale
COSTITUITA
LA PRIMA UNIONE PER LA MUTUA DIFESA DEI DIRITTI PERSONALI E SOCIALI
Come avevamo scritto nell'editoriale del n. 71 di Prospettive assistenziali, «quando - per qualsiasi motivo - uno di noi non è più in grado di
provvedere a se stesso (per malattia, infortunio, arteriosclerosi, ecc.) e
dipende interamente da altri, vorrebbe avere la certezza di essere curato e,
se possibile, riabilitato».
Proponevamo, quindi, la costituzione di associazioni di mutua difesa.
La prima di dette organizzazioni è stata
costituita a Torino con atto notarile del 20 maggio 1986 da Baldo Boni Rita, Breda Marabotto Maria Grazia
(segretario), Dell'Osbel Gianmario, Faloppa Saparano Marisa, Giordano Bonnet
Susetta, Meo Aina Jole, Pallavicini
Giorgio, Santanera Francesco, Tarditi
Roberto, Tedeschi Gino, Tonizzo Barbiè
Alfrida (Presidente).
Lo statuto dell'Unione per la mutua difesa dei
diritti personali e sociali è il seguente:
Art. 1 - È
costituita, con sede in Torino, via Artisti n. 34,
l'Associazione: «Unione per la mutua difesa dei diritti personali e sociali».
Art. 2 - L'Associazione ha lo scopo di assicurare
ai propri associati la difesa dei diritti personali e sociali nei casi in cui
essi siano violati da persone o da enti pubblici e privati, a condizione che
l'associato stesso non sia in grado, per motivi di salute o di altro genere, di
provvedervi di sua iniziativa.
Art. 3 - La
difesa dei diritti di cui all'articolo precedente viene
effettuata soprattutto mediante l'intervento diretto degli Associati, intervento
che è opportunamente coordinato dagli organi statutari.
In ogni caso la difesa dei diritti dell'associato
deve essere esercitata in modo che essa risulti utile
non solo per l'interessato, ma anche per tutti i cittadini che si trovano
nella stessa situazione.
Art. 4 - I
soci possono concordare con l'Associazione l'affidamento di compiti specifici
(tutela, curatela, esecutore testamentario, ecc.).
Art. 5 -
L'Associazione non ha qualificazione sindacale e confessionale.
Art. 6 - I soci si distinguono in
- Fondatori: Sono coloro che hanno
partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: Per essere ammessi, devono essere
presentati da un altro socio, accettare lo statuto e ottenere il parere
favorevole all'ammissione, da deliberarsi dall'assemblea.
I soci devono essere in regola con il pagamento
delle quote sociali, fissate annualmente dall'assemblea.
Il numero massimo di soci è di venti.
I soci non possono né appartenere allo stesso nucleo
familiare, anche se costituito di fatto, né essere fra
di loro in rapporto di affinità o di parentela entro il quarto grado.
Si può recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata al Presidente; tale recesso ha effetto con
lo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima.
Il socio dimissionario non ha alcun diritto a
rimborsi o risarcimenti.
Art. 7 - Gli
organi sociali sono l'assemblea dei soci ed il presidente dell'associazione.
Art. 8 - In
via ordinaria l'assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno
su convocazione del presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
L'assemblea dei soci è convocata inoltre quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli
associati; essa deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di
convocazione.
In via straordinaria l'assemblea dei soci è convocata
nei casi in cui sia necessario intervenire a difesa di
un associato.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a
maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà
degli associati.
In seconda convocazione, che potrà aver
luogo almeno 24 ore dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.
I soci dispongono ciascuno del proprio voto, che
potranno delegare per iscritto e con indicazione
dell'assemblea cui si riferiscono, a qualsiasi altro associata.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
L'assemblea dei soci:
- delibera l'orientamento generale dell'attività
sociale;
- decide in merito alla difesa degli associati;
- assume le determinazioni di cui all'art. 4;
- ammette i nuovi soci;
- nomina il presidente;
- approva il bilancio;
- determina le quote sociali.
Per le modifiche statutarie é necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione,
da tenersi non prima di 24 ore, la deliberazione é valida con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento l'assemblea designa a
maggioranza dei presenti o rappresentati uno o più liquidatori che dovranno
realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo
residuo ad un Comune scelto dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea vengono
firmati dal presidente.
Le elezioni si fanno e le deliberazioni si prendono per alzata di mano.
Art. 9 - Il
presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede
l'assemblea, firma gli atti ufficiali e cura la regolare
attività del sodalizio; adotta in caso di necessità i provvedimenti necessari
nell'interesse dell'Associazione informandone l'assemblea nella prima riunione
successiva; con firma disgiunta con un socio appositamente designato dall'assemblea,
apre ed opera sui conti intestati all'Associazione; tiene il registro dei soci
e quello relativo alle entrate e uscite.
Art. 10 -
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese vive
sostenute per l'Associazione.
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