Prospettive assistenziali, n. 76, ottobre - dicembre 1986

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

COSTITUITA LA PRIMA UNIONE PER LA MUTUA DIFESA DEI DIRITTI PERSONALI E SOCIALI

 

Come avevamo scritto nell'editoriale del n. 71 di Prospettive assistenziali, «quando - per qualsiasi motivo - uno di noi non è più in grado di provvedere a se stesso (per malattia, infor­tunio, arteriosclerosi, ecc.) e dipende interamen­te da altri, vorrebbe avere la certezza di essere curato e, se possibile, riabilitato».

 

Proponevamo, quindi, la costituzione di asso­ciazioni di mutua difesa.

La prima di dette organizzazioni è stata costi­tuita a Torino con atto notarile del 20 maggio 1986 da Baldo Boni Rita, Breda Marabotto Maria Grazia (segretario), Dell'Osbel Gianmario, Falop­pa Saparano Marisa, Giordano Bonnet Susetta, Meo Aina Jole, Pallavicini Giorgio, Santanera Francesco, Tarditi Roberto, Tedeschi Gino, To­nizzo Barbiè Alfrida (Presidente).

Lo statuto dell'Unione per la mutua difesa dei diritti personali e sociali è il seguente:

Art. 1 - È costituita, con sede in Torino, via Ar­tisti n. 34, l'Associazione: «Unione per la mutua difesa dei diritti personali e sociali».

Art. 2 - L'Associazione ha lo scopo di assicu­rare ai propri associati la difesa dei diritti per­sonali e sociali nei casi in cui essi siano violati da persone o da enti pubblici e privati, a condi­zione che l'associato stesso non sia in grado, per motivi di salute o di altro genere, di provve­dervi di sua iniziativa.

Art. 3 - La difesa dei diritti di cui all'articolo precedente viene effettuata soprattutto median­te l'intervento diretto degli Associati, interven­to che è opportunamente coordinato dagli organi statutari.

In ogni caso la difesa dei diritti dell'associato deve essere esercitata in modo che essa risulti utile non solo per l'interessato, ma anche per tut­ti i cittadini che si trovano nella stessa situa­zione.

Art. 4 - I soci possono concordare con l'As­sociazione l'affidamento di compiti specifici (tu­tela, curatela, esecutore testamentario, ecc.).

Art. 5 - L'Associazione non ha qualificazione sindacale e confessionale.

Art. 6 - I soci si distinguono in

- Fondatori: Sono coloro che hanno parteci­pato alla costituzione dell'Associazione;

- Ordinari: Per essere ammessi, devono es­sere presentati da un altro socio, accettare lo statuto e ottenere il parere favorevole all'ammis­sione, da deliberarsi dall'assemblea.

I soci devono essere in regola con il pagamen­to delle quote sociali, fissate annualmente dall'assemblea.

Il numero massimo di soci è di venti.

I soci non possono né appartenere allo stesso nucleo familiare, anche se costituito di fatto, né essere fra di loro in rapporto di affinità o di parentela entro il quarto grado.

Si può recedere dall'Associazione mediante let­tera raccomandata al Presidente; tale recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima.

Il socio dimissionario non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 7 - Gli organi sociali sono l'assemblea dei soci ed il presidente dell'associazione.

Art. 8 - In via ordinaria l'assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno su convocazione del presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci è convocata inoltre quan­do ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati; essa deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

In via straordinaria l'assemblea dei soci è con­vocata nei casi in cui sia necessario intervenire a difesa di un associato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, che potrà aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.

I soci dispongono ciascuno del proprio voto, che potranno delegare per iscritto e con indica­zione dell'assemblea cui si riferiscono, a qual­siasi altro associata.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

L'assemblea dei soci:

- delibera l'orientamento generale dell'attività sociale;

- decide in merito alla difesa degli associati;

- assume le determinazioni di cui all'art. 4;

- ammette i nuovi soci;

- nomina il presidente;

- approva il bilancio;

- determina le quote sociali.

Per le modifiche statutarie é necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convoca­zione, da tenersi non prima di 24 ore, la delibe­razione é valida con il voto favorevole della mag­gioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazio­ne e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli as­sociati.

In caso di scioglimento l'assemblea designa a maggioranza dei presenti o rappresentati uno o più liquidatori che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo residuo ad un Comune scelto dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea vengono firmati dal presidente.

Le elezioni si fanno e le deliberazioni si pren­dono per alzata di mano.

Art. 9 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'as­semblea, firma gli atti ufficiali e cura la rego­lare attività del sodalizio; adotta in caso di ne­cessità i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione informandone l'assemblea nel­la prima riunione successiva; con firma disgiun­ta con un socio appositamente designato dall'as­semblea, apre ed opera sui conti intestati all'As­sociazione; tiene il registro dei soci e quello re­lativo alle entrate e uscite.

Art. 10 - Tutte le cariche sono a titolo gra­tuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese vive soste­nute per l'Associazione.

 

 

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