Prospettive assistenziali, n. 76, ottobre - dicembre 1986

 

 

Editoriale

 

UNA ILLECITA SOTTRAZIONE AI POVERI DI BENI PUBBLICI: L'ABERRANTE LEGGE DELLA REGIONE SICILIA SULLE IPAB

 

 

È successo quel che temevamo (1). La legge della Regione Sicilia, 9 maggio 1986, n. 22 «Rior­dino dei servizi e delle attività socio-assisten­ziali in Sicilia» ha stabilito la privatizzazione del­le IPAB. Recita, infatti, l'art. 30: «Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fon­damentale sulle Opere pie 17 luglio 1980, n. 6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare con le proce­dure di cui al successivo camma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Per l'attuazione del precedente comma i cri­teri selettivi, entra i limiti prefissati al prece­dente comma, sono determinati dalla Giunta re­gionale su proposta del Presidente della Regio­ne, di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissio­ne legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte.

Qualora risulti che fra gli enti di cui al primo comma taluni hanno caratteristiche di enti ec­clesiastici, il Presidente della Regione, su pro­posta dell'Assessore regionale per gli enti locali, forma l'elenco di tali istituzioni e, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, lo trasmette al Ministe­ro dell'interno per le procedure di riconoscimen­to della personalità giuridica agli effetti civili. Le operazioni previste dal presente articolo sono completate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi sei mesi le IPAB con prevalenti fina­lità assistenziali ricevono il provvedimento de­claratorio, avente carattere di atto definitivo.

I provvedimenti adottati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessi ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi».

In sostanza la legge 22/1986 attribuisce al Presidente della Regione Sicilia una pressoché totale discrezionalità per la privatizzazione delle IPAB, in quanto la legge stessa non stabilisce alcun criterio per la loro individuazione.

I privati, ai quali sono regalati i patrimoni mo­bili (titoli di Stato ad esempio) ed immobili (al­loggi, negozi, terreni, ecc.) non hanno alcun ob­bligo, nemmeno quello di conservarne la desti­nazione a fini assistenziali.

Sono quindi liberi, ricevuto il dono (magari del valore di miliardi), di vendere i beni e di intascare i quattrini realizzati. A nostro avviso si tratta di un vero e proprio furto di beni che appartengono alla Stato e che sono destinati ai poveri. Tali beni, già pubblici in base alla legge 3 agosto 1862 n. 753, hanno avuto la loro natura confermata dalla legge, tuttora in vigore, 17 lu­glio 1890 n. 6792 (2).

Le leggi 753/1862 e 6972/1890 stabilivano in modo inequivocabile che i patrimoni dovevano essere utilizzati per «soccorrere le classi me­no agiate» (3) e per «prestare assistenza ai poveri» (4).

La privatizzazione delle IPAB e dei relativi pa­trimoni sottrae, invece, al settore pubblico l'uso di beni mobili e immobili che potrebbero e do­vrebbero essere destinati per la creazione di al­ternative al ricovero in istituto di minori, di han­dicappati, di anziani.

I mezzi economici per la creazione delle strut­ture ci sono; non solo non vengono utilizzati, ma vengono addirittura regalati ai privati.

La privatizzazione delle IPAB è dunque un'al­tra iniziativa diretta a emarginare i più deboli (5).

La legge della Regione Sicilia stabilisce che parte delle IPAB privatizzate diventino beni ec­clesiastici. C'è il pericolo che ciò riguardi quasi tutte le IPAB (6), perché è difficile che la Chiesa cattolica rifiuti l'acquisizione gratuita di patri­moni, anche se a scapito dei cittadini bisognosi.

Contro l'aberrante legge della Regione Sicilia (ma dov'è e che cosa fa il rappresentante del Governo?) è urgente intervenire sul piano poli­tico, anche per evitare che la privatizzazione del­le IPAB venga stabilita da altre leggi regionali o dalla legge nazionale di riforma dell'assistenza.

Sul piano giuridico, occorrerebbe ottenere che la Corte costituzionale esaminasse la legge del­la Regione Sicilia.

Per avviare una iniziativa avanti l'autorità am­ministrativa e giudiziaria, riteniamo che potreb­be essere utilizzata dai cittadini della Sicilia l'azione popolare prevista dall'art. 82 della leg­ge 17 luglio 1890 n. 6972, il quale prevede quan­to segue: «Salve le disposizioni dell'allegato E, alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolano la competenza amministrati­va e giudiziaria, ogni cittadina che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente leg­ge, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei po­veri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1) per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguire l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenze, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30;

3) per la costituzione di parte civile in giudi­zio penale, e per i1 conseguimento delle indenni­tà di ragione» (7).

 

 

 

(1) Cfr. in Prospettive assistenziali: Riforma dell'assi­stenza e privatizzazione delle IPAB, n. 57, gennaio-marzo 1982; G. Battistacci, Rilievi sulla sentenza della Corte co­stituzionale relativa alle IPAB, ibidem; Riforma dell'assi­stenza, IPAB, modifiche della legge 180, case protette: come segregare i più deboli, n. 58, aprile-giugno 1982; Ri­forma dell'assistenza e IPAB: qualcosa si muove, n. 60, ottobre-dicembre 1982; IPAB e riforma dell'assistenza: ipocrisia e potere, n. 61, gennaio-marzo 1983; G.U. Resci­gno, Lo stato giuridico delle IPAB dopo le sentenze della Corte costituzionale, n. 65, gennaio-marzo 1984; F. Santa­nera, Valorizzazione delle IPAB ed emarginazione degli anziani non autosufficienti in Emilia-Romagna, ibidem; Va­lorizzazione delle IPAB e delle case protette - L'intervento del Comune di Modena e la replica della redazione, n. 68, ottobre-dicembre 1984; Perché diciamo no alla privatizza­zione delle IPAB, n. 70, aprile-giugno 1985.

(2) Cfr. M. Tortello - F. Santanera, L'assistenza espro­priata - I tentativi di salvataggio delle IPAB e la riforma dell'assistenza, Nuova Guaraldi Editrice, Firenze, 1982.

(3) Art. 1 della legge 753/1862.

(4) Art. 1 della legge 6972/1890.

(5) Cfr. in Prospettive assistenziali: I nulla, n. 64, ot­tobre-dicembre 1983; Tentativi di rilancio della segregazione dei più deboli, n. 66, aprile-giugno 1984; Tutto è pronto per una nuova emarginazione di massa, n. 68, ottobre-dicembre 1984; Un decreto per l'emarginazione di massa dei più deboli, n. 72, ottobre-dicembre 1985.

(6) Cfr. M. Dogliotti, Il «pasticcio» degli enti eccle­siastici e il destino delle IPAB, in Prospettive assisten­ziali, n. 70, aprile-giugno 1985.

(7) Circa l'azione popolare si vedano anche gli articoli da 117 a 123 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

 

 

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