Prospettive assistenziali, n. 77, gennaio-marzo 1987

 

 

DECRETO SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE

 

 

Riportiamo integralmente il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 94 «Valore abilitante del diploma di assisten­te sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 962».

 

Art. 1

1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico ti­tolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

2. Per il pubblico impiego il predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, se­condo le definizioni dei profili professionali pro­prie degli ordinamenti delle rispettive ammini­strazioni.

 

Art. 2

1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema orga­nizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

 

Art. 3

1. L'efficacia giuridica di cui al presente decre­to è riconosciuta di diritto ai diplomi già rila­sciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti - Uni­versità di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma «La Sapienza» e Istituto pareggiato «Ma­ria SS. Assunta» di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

 

Art. 4

1. La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque con­seguito, di coloro che alla data di entrata in vi­gore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni del­lo Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quin­quennio presso le predette amministrazioni.

2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'at­tuale posizione di impiego.

 

Art. 5

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini spe­ciali universitarie per assistenti sociali convali­dano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la du­rata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la di­scussione di una tesi e un colloquio sulle mate­rie professionali di servizio sociale.

2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il di­ploma di maturità, il documento (diploma o cer­tificato) di conseguimento del titola di assisten­te sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.

 

Art. 6

1. AI fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, é consentito, per un periodo di tempo limitato al completamen­to dei corsi da parte degli allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pub­blica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Re­pubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.

2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nel­la Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ot­tenere la dichiarazione di idoneità.

 

 

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