DECRETO SUL VALORE ABILITANTE DEL
DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE
Riportiamo
integralmente il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987 n. 94 «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 962».
Art. 1
1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini
speciali universitarie costituisce l'unico titolo
abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.
2. Per il pubblico impiego il
predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle posizioni
caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei
profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.
Art. 2
1. L'esercizio professionale
cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste nell'operare, in
rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i
metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato
dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità,
per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.
Art. 3
1. L'efficacia giuridica di cui al
presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle
scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti
- Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia,
Pisa, Roma «La Sapienza» e Istituto pareggiato «Maria SS. Assunta» di Roma - ai fini di quanto previsto
dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Art. 4
1. La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al
diploma di assistente sociale, comunque conseguito,
di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in
servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o
altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno
un quinquennio presso le predette amministrazioni.
2. Gli effetti suindicati
si estendono a coloro che verranno assunti dalle
amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a
concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Per gli interessati che non siano
in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il
suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale
posizione di impiego.
Art. 5
1. Entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali
universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel
precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata
triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e
private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di
una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.
2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola
che effettua l'esame di convalida il diploma di
maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titola di
assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti,
nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.
Art. 6
1. AI fine di attuare il
graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, é consentito, per un
periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi
già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali,
che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee
per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento
degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto
del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a
fini speciali universitarie per assistenti sociali.
2. Le scuole interessate devono presentare domanda,
entro tre mesi dalla pubblicazione nel
www.fondazionepromozionesociale.it