Prospettive assistenziali, n. 77, gennaio-marzo 1987

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

IMPORTANTI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

 

I

 

Nel n. 65 di Prospettive assistenziali avevamo segnalato che un socio dell'ANFAA aveva pre­sentato al Tribunale per i minorenni di Torino un ricorso per ottenere che anche agli adottati mediante l'adozione speciale definita dalla leg­ge 5 giugno 1967 n. 431 venisse riconosciuta la pienezza dei diritti. Infatti la legge suddetta stabiliva all'art. 314/26: «l'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti», limitazio­ne non più prevista dalla legge 4 maggio 1983 n. 184.

Il Tribunale per i minorenni di Torino, come abbiamo riportato nel n. 69 di Prospettive assi­stenziali, aveva sollevato eccezione di costituzio­nalità in merito all'art. 79 della legge 4 maggio 1983 n. 184 «nella parte in cui non prevede la possibilità di estensione degli effetti della ado­zione di cui alla stessa legge agli adottati ai sen­si della legge 5 giugno 1967 n. 439».

Con sentenza n. 197 del 1° luglio 1986, depo­sitata il 18 luglio 1986, la Corte costituzionale ha dichiarata non fondata la questione di legitti­mità costituzionale, affermando però che le nor­me della legge 184/1983 si applicano anche alle adozioni pronunciate ai sensi della precedente legge.

Pertanto anche per gli adottati ai sensi della legge 5 giugno 1967 n. 431, la limitazione di cui all'art. 314/26 è stata implicitamente abrogata con l'entrata in vigore della legge 184/1983.

 

II

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 1° luglio 1986, depositata il 18 luglio 1986, ha invece dichiarato «la illegittimità costituzio­nale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, nella ipo­tesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di esten­sione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti de­gli adottati ai sensi dell'art. 299 del codice ci­vile, precedentemente in vigore».

 

 

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