PER UNA ANAGRAFE DEI MINORI
RICOVERATI IN ISTITUTO
Conoscere il
numero dei minori ricoverati, le cause dell'istituzionalizzazione, la sua
durata sono elementi di fondamentale importanza per
la ricerca concreta di alternative. Per questo, riteniamo
utile riportare integralmente il documento della Regione Piemonte, relativo
all'anagrafe dei minori ricoverati in istituto e in comunità alloggio.
Negli anni
scorsi, il Comune e la Provincia di Torino avevano già predisposto una iniziativa analoga (1); auspichiamo che la Regione
Piemonte assicuri ora un continuo aggiornamento dell'anagrafe dei minori e la
estenda anche ai soggetti (adulti e anziani) ricoverati in istituti assistenziali.
Ovviamente,
la predisposizione di una anagrafe degli assistiti
presuppone un elenco degli istituti da aggiornare continuamente ed un collegamento
dell'anagrafe stessa con le attività di vigilanza (2).
Ci auguriamo
che tali iniziative possano essere intraprese da tutte le Regioni italiane.
Ecco il testo integrale del documento.
MINORI
IN ISTITUTI ASSISTENZIALI E COMUNITA’ ALLOGGIO DEL
PIEMONTE
1.
PREMESSA ED OBIETTIVI
Il progetto obiettivo «Tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, della maternità,
dell'infanzia e dell'età evolutiva» della Legge Regionale 10 marzo 1982, n. 7
«Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982-1984»,
individua fra gli obiettivi fondamentali, la riduzione dei fenomeni d'istituzionalizzazione
ed emarginazione dei minori.
La Regione Piemonte fin dal 1978 con delibera della
Giunta Regionale n. 34-13958 dell'8-5-78, ha attivato
una specifica procedura informativa denominata «anagrafe dei minori».
L'anagrafe, riferita ai minori ospiti presso istituti
assistenziali del Piemonte, è stata concepita, in primo
luogo, quale strumento informativo funzionale ai campiti di vigilanza propri
della Regione (oggi delegati alle U.S.S.L).
La fase d'impianto dell'anagrafe si era conclusa nel
1° trimestre del 1979 con la creazione di un archivio meccanizzato definito
sulla base delle informazioni relative al singolo
minore istituzionalizzato assunte mediante le specifiche schede di
rilevazione. Grazie al flusso continuativo delle
schede tale archivio così costituito è stato (ed è tutt'oggi)
trimestralmente aggiornato.
Le schede di rilevazione attualmente
utilizzate sono di tre tipi e precisamente:
- tipo 0 che contiene
essenzialmente dati anagrafici sui minori al momento dell'ammissione;
- tipo 1 che contiene principalmente informazioni
sul comportamento del minore e sui rapporti con la famiglia e/o tutore;
- tipo 2 che contiene
informazioni sulle dimissioni del minore.
Dopo alcuni anni di verifica e di utilizzo
della anagrafe si ritiene oggi opportuno rivederne la impostazione, anche alla
luce dei «nuovi» bisogni informativi derivanti dall'attuazione della succitata
Legge regionale 10-3-82 n. 7, della legge regionale 23-8-82 n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi
socio-assistenziali della Regione Piemonte» e della Legge 4 maggio 1983, n.
184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».
La «nuova» procedura, che s'inserisce nel più ampio
progetto realizzato del sistema informativo
socio-sanitario, intende accentuare maggiormente la funzione di strumento
informativo finalizzato alla programmazione e alla gestione dei servizi pur
non trascurando la caratteristica di strumento utile ai compiti di vigilanza.
Gli obiettivi posti alla base della nuova procedura,
sono così sintetizzabili:
- costituire e gestire una base informativa costantemente
aggiornata relativa ai minori ricoverati in strutture socio-assistenziali che
consenta la verifica e l'analisi dell'evoluzione del fenomeno al fine di favorire
le scelte politico-programmatiche a livello regionale
e zonale;
- fornire elementi informativi ai
giudici tutelari competenti ad integrazione o sostituzione degli elenchi di
cui all'art. 9, IV comma, Legge
4.5.33, n. 184;
- fornire uno strumento di lavoro per le équipes
di vigilanza;
- fornire una metodologia di approccio
al trattamento dell'informazione favorendo in tal modo la crescita negli
operatori e negli amministratori di una «cultura» che veda l'informazione come
un momento della gestione dei servizi e strumento di programmazione degli
interventi e delle attività rivolte all'utenza.
2.
AMBITI E SOGGETTI DELLA RILEVAZIONE
L'ambito in cui opera la procedura è quello delle
strutture assistenziali che ospitano i minori, e in
specifico gli istituti assistenziali (siano essi istituti «tradizionali» che
case protette), e le comunità alloggio.
Si precisa che non devono essere compresi fra gli
istituti assistenziali:
- i convitti nazionali;
- i convitti annessi agli istituti di
istruzione;
- gli istituti che ai sensi della Legge 23.12. 1978
n. 833 art. 26, forniscono prestazioni di riabilitazione.
Si precisa inoltre che sono da comprendere fra gli
istituti - e non fra le comunità alloggio - i servizi residenziali che, pur
essendo denominati «comunità», ricoverano più di 10 minori (ad eccezione di
quei servizi residenziali in cui, così come previsto dalla Legge regionale
10.3.1982 n. 7, all. par. 23, coesistono fino a quattro comunità alloggio,
organizzate in modo da rispettare la privacy
individuale, e nei quali vi sono servizi rivolti a tutta la popolazione, quali
mense, luoghi d'incontro e socializzazione).
Considerata l'esistenza sul territorio regionale di
tipologie differenti di comunità (comunità di tipo familiare, gruppi
appartamento, nuclei parafamiliari, ecc.), ai soli fini di questa rilevazione devono intendersi comprese nella denominazione «comunità
alloggio» tutte le varie comunità che ospitano minori.
Sono escluse dalla rilevazione le comunità che
ospitano esclusivamente minori loro affidati ai sensi dell'art.
4 Legge 184/83.
I soggetti per i quali sono previsti i flussi informativi
e per i quali devono, comunque, essere compilate le
schede sono quelli ricoverati o ospiti in istituti assistenziali e comunità
alloggio compresi, anche, gli eventuali maggiorenni.
Sono invece da escludersi dalla rilevazione:
- i minori ricoverati in convitti nazionali;
- i minori ricoverati in convitti annessi agli
istituti di istruzione;
- i minori ricoverati in istituti
che, ai sensi della Legge 23.12.1978 n. 833, art. 26, forniscono prestazioni di riabilitazione;
- i minori ospiti in comunità a seguito di provvedimento
di affidamento familiare disposto dal Giudice Tutelare
o dal Tribunale per i Minorenni ex art. 4 Legge 184/83, in quanto per questi
soggetti il servizio sociale è obbligato a tenere costantemente informata
l'autorità giudiziaria circa l'andamento dell'affidamento familiare stesso.
Un soggetto deve considerarsi ricoverato o ospite anche quando risulta temporaneamente assente.
Deve considerarsi assenza temporanea anche
l'eventuale periodo di non permanenza durante le ferie estive fra un anno
scolastico e l'altro.
3.
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA E FLUSSI INFORMATIVI
La procedura ha la caratteristica di rilevazione
individuale e prevede i seguenti flussi informativi:
a) Flusso informativo di rilevazione iniziale che si
articola in:
• scheda prestampata
• scheda prestampata aggiornata
• scheda compilata ex-novo.
b) Flusso informativo di aggiornamento
semestrale che si articola in:
• scheda prestampata
• tabulato anomalie
• scheda prestampata aggiornata
• scheda compilata ex-novo.
c) Flusso informativo statistico annuale.
3.1.
Flusso informativo di rilevazione iniziale
Il flusso informativo di rilevazione iniziale consiste:
- nel censire tutti i
soggetti ricoverati o ospiti nelle strutture assistenziali per minori del Piemonte (vedere paragrafo 2) alla data del 31 dicembre
1984 (un soggetto deve essere rilevato anche se temporaneamente assente così
com'è definito al paragrafo 2);
- nel comunicare (solo per la Regione) le dimissioni
di eventuali soggetti che risultano nell'archivio
regionale preesistente ancora ricoverati.
La rilevazione iniziale consente di:
- attivare la nuova procedura in sostituzione di
quella precedente;
- creare presso il Csi-Piemonte l'archivio regionale
aggiornato al 31.12.1984 sulla base della nuova procedura che contenga tutti
gli utenti ricoverati in strutture assistenziali per minori del Piemonte (così
come definiti al paragrafo 2);
- aggiornare l'archivio storico del
1984 (chiudendo i ricoveri di soggetti che non risultano più presenti).
Per realizzare la rilevazione iniziale si provvede alla:
a) prestampa delle schede (a
cura del Csi-Piemonte);
b) aggiornamento, rettifica e
completamento delle schede prestampate (a cura delle strutture di ricovero);
c) compilazione ex-novo delle schede (a cura delle
strutture di ricovero).
Per gli istituti e comunità che compilavano la
precedente modulistica (al fine di agevolare la rilevazione iniziale e di
agganciare la nuova procedura alla preesistente) vengono prestampate dal Csi-Piemonte, negli appositi spazi
della scheda di rilevazione, le informazioni disponibili per singolo soggetto,
così come risultano nell'archivio regionale.
Le schede prestampate e un numero congruo di schede
in «bianco» vengono fatte pervenire alle strutture
entro la fine di novembre del 1984.
Le strutture di ricovero procedono all'aggiornamento,
rettifica e completamento delle schede prestampate riportando negli appositi spazi, la situazione del singolo ricoverato alla
data del 31 dicembre 1984 (vedere paragrafo 5.2).
Qualora fra le schede prestampate vi si riscontrano soggetti non più ricoverati alla data del 31
dicembre 1984 (in quanto dimessi o deceduti) si devono compilare solo alcune
informazioni così come previsto nel paragrafo 5.2.
Le schede
dei soggetti non più ricoverati devono essere inviate solamente alla Regione
(le altre copie possono essere eliminate).
Gli istituti procedono, inoltre, alla compilazione di una scheda in «bianco» per tutti i soggetti
ricoverati alla data del 31/12 per i quali non è stata predisposta dal Csi-Piemonte la scheda prestampata.
Entro il 15 gennaio 1985 la struttura
di ricovero invia:
- una copia della scheda al giudice
tutelare del luogo dove ha sede la struttura (se pervenuta richiesta specifica);
- due copie della scheda al servizio socioassistenziale dell'U.S.S.L. in cui ha sede la struttura (in
assenza del servizio, al referente per il sistema informativo dell'U.S.S.L.).
La copia per il giudice tutelare competente per la
zona, dovrà essere inviata solo in presenza di una richiesta
specifica da parte di quest'ultimo al responsabile
della struttura di ricovero nella quale dovrà essere specificato se le schede
devono essere sostitutive o integrative degli elenchi, di cui all'art. 9, IV
comma, Legge 4.5.83, n. 184.
Al giudice tutelare non devono, comunque,
essere inviate le schede relative ai maggiorenni. Gli operatori dell'équipe di
vigilanza (o comunque gli operatori del servizio socio-assistenziale) hanno il
compito di verificare la corretta e completa compilazione delle informazioni
(soprattutto dal punto di vista del merito) e di sollecitare, nei casi di
schede incomplete o errate, la struttura di ricovero a
una compilazione più adeguata.
È auspicabile che gli operatori dell'équipe di
vigilanza (ed eventualmente gli operatori dei servizi socio-assistenziali
territoriali dell'U.S.S.L.) collaborino alla compilazione della scheda
in quanto può risultare un momento di confronto con gli operatori della
struttura e un momento di verifica della condizione dell'utente.
Delle schede, validate nel
merito dal servizio socio-assistenziale dell'U.S.S.L., una copia deve rimanere all'équipe di vigilanza mentre
l'altra deve essere fatta pervenire al referente per il sistema informativo
dell'U.S.S.L. Quest'ultimo, dopo aver verificato che
le informazioni di chiave (vedi paragrafo 5.4) sono state compilate (ed aver
effettuato il recupero di queste informazioni in caso di mancata compilazione),
provvede all'invio della modulistica entro il 15 febbraio al Csi-Piemonte e, contestualmente, invia all'Assessorato
alla Sanità ed Assistenza della Regione una comunicazione con l'elenco delle
strutture che hanno compilato la modulistica con il relativo numero di schede
inviate.
Nelle U.S.S.L. in cui non è stato ancora attivato il
servizio socio-assistenziale il referente per il
sistema informativo tratterrà le copie destinate all'équipe di vigilanza e
invierà, dopo la verifica della completezza delle informazioni di chiave, le
copie per la Regione al Csi-Piemonte e l'elenco alla
Regione così come descritto precedentemente.
3.2.
Flusso informativo di aggiornamento
semestrale
L'aggiornamento semestrale consente di:
- mantenere aggiornate in
archivio, per singolo soggetto rilevato, le informazioni soggette a variazione
nel tempo;
- recuperare, eventuali,
anomalie presenti in archivio a seguito di errata compilazione o errata
registrazione delle informazioni inviate nel semestre precedente;
- assumere specifiche informazioni in relazione ai soggetti che sono stati dimessi o sono deceduti nel
corso del semestre;
- rilevare i soggetti ammessi o riammessi durante il
semestre.
Per realizzare l'aggiornamento si provvede alla:
a) prestampa delle schede a
cura del Csi-Piemonte);
b) stampa del tabulato delle anomalie (a cura del Csi-Piemonte);
c) aggiornamento e rettifica delle schede prestampate
(a cura delle strutture di ricovero);
d) compilazione ex-novo delle schede (a cura delle
strutture di ricovero).
La prestampa (a cura del Csi-Piemonte) consiste nel riportare, negli appositi spazi della scheda, le informazioni relative al
singolo soggetto così come risultano nell'archivio regionale sulla base di
quanto inviato in fase di prima rilevazione e, successivamente, in fase di
aggiornamento. La sua funzione è quella di facilitare
l'aggiornamento semestrale e di rendere quanto più precise le
informazioni contenute nell'archivio regionale.
Le singole schede prestampate vengono
fatte pervenire alle strutture di ricovero (tramite il servizio
socio-assistenziale dell'U.S.S.L. o il referente per il sistema informativo
dell'U.S.S.L. in assenza del servizio) entro la fine di maggio e la fine di
novembre di ogni anno.
Contemporaneamente viene
fornito un tabulato delle anomalie nel quale, per singolo soggetto, vengono
riportate le informazioni che, a seguito del controllo automatico, risultano
palesemente errate o incompatibili con risposte fornite in altre domande.
Esempio di informazione
palesemente errata: data di nascita 11.13.71
Il mese 13 non esiste.
Esempio d'incompatibilità fra risposte fornite a due
diverse informazioni:
data di nascita 05.04.80
data 1° ingresso in istituto 04.12.77
Le due risposte sono incompatibili in quanto la data
di nascita deve essere sempre antecedente alla data di ricovero e, quindi una
delle due è sicuramente errata.
Le strutture procedono all'aggiornamento, rettifica e completamento delle schede prestampate riportando
la situazione del singolo ricoverato rispettivamente alla data del 30 giugno e
del 31 dicembre di ogni anno (vedere paragrafo 5.3).
Ai fini della rettifica di eventuali
informazioni errate gli istituti si avvalgono del tabulato delle anomalie
tenendo conto però che il controllo automatico individua solo alcuni tipi di
anomalie ed è, dunque, necessario verificare l'esistenza di eventuali altri
errori da correggere.
Sfuggono, infatti, al controllo automatico gli errori
di merito in quelle informazioni che non hanno possibilità di riscontro in
altre presenti nella scheda ed è, quindi, solo alla fonte (dov'è disponibile
l'informazione) che è possibile individuare questo tipo di anomalie.
Le strutture compilano, inoltre, le schede exnovo
per i soggetti ammessi (o riammessi) durante il semestre. La compilazione deve essere effettuata anche
nei casi di soggetti ammessi e contemporaneamente dimessi nel periodo.
Rispettivamente entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno la struttura di ricovero invia:
- una copia della scheda al giudice
tutelare del luogo dove ha sede la struttura (se previsto l'invio);
- due copie della scheda al servizio socioassistenziale dell'U.S.S.L. in cui ha sede la struttura (in
assenza del servizio, al referente per il sistema informativo dell'U.S.S.L.).
Al giudice tutelare (se è previsto l'invio) non
devono comunque essere inviate le schede relative ai
maggiorenni.
Al servizio socio-assistenziale dell'U.S.S.L. viene inviata la copia per l'équipe di vigilanza e quella per
la Regione.
Gli operatori dell'équipe di vigilanza (o comunque
gli operatori del servizio socio-assistenziale) hanno il compito di verificare
la corretta e completa compilazione delle informazioni (soprattutto dal punto
di vista del merito) e di sollecitare, nei casi di schede incomplete o errate,
la struttura di ricovero a una compilazione più
adeguata.
È auspicabile che gli operatori dell'équipe di
vigilanza (ed eventualmente gli operatori dei servizi socio-assistenziali
territoriali dell'U.S.S.L.) collaborino alla compilazione della scheda
in quanto può risultare un momento sistematico di confronto con gli operatori
della struttura e un momento di verifica della condizione dell'utente.
Delle schede, validate nel
merito dal servizio socio-assistenziale dell'U.S S.L., una copia rimane all'équipe
di vigilanza mentre l'altra viene fatta pervenire al referente per il sistema
informativo dell'U.S.S.L. Quest'ultimo, dopo aver
verificato che le informazioni di chiave (delle schede ex-novo) sono state
riportate (ed aver effettuato il recupero di queste informazioni in caso di
mancata compilazione), provvede all'invio della modulistica rispettivamente
entro il 31 agosto ed il 15 febbraio al Csi-Piemonte.
Contestualmente invia all'Assessorato alla Sanità ed
Assistenza della Regione una comunicazione con l'elenco delle strutture che
hanno compilato la modulistica con il relativo numero di schede inviate.
Nelle U.S.S.L, in cui non è
stato ancora attivato il servizio socio-assistenziale, vale quanto già previsto
per fa fase di prima rilevazione (e cioè che le due
copie saranno fatte pervenire al referente per il sistema informativo che
tratterrà quelle destinate all'équipe di vigilanza e invierà, dopo la verifica
della completezza delle informazioni di chiave, le altre al Csi-Piemonte e l'elenco in Regione).
3.3.
Flusso informativo statistico
Annualmente verrà prodotta a
livello regionale una stampa di tavole statistiche sulla base degli archivi
aggiornati.
Il fine è quello di produrre un'informazione di
ritorno dalla Regione alle U.S.S.L. che consenta a quest'ultima di avere alcuni elementi di valutazione
sull'andamento del fenomeno oggetto di rilevazione.
Le tavole statistiche verranno
prodotte sulla base di tre diversi livelli elaborativi e precisamente:
- a livello di sintesi regionale:
- a livello di singola U.S.S.L. di ricovero;
- a livello di singola U.S.S.L. di residenza anagrafica
dell'utenza.
4. CRITERI
UTILIZZATI NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE
DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE
I contenuti informativi della scheda sono stati
individuati tenendo conto in via primaria dei bisogni collegati alle esigenze
di programmazione, verifica ed analisi.
Si è cercato, inoltre, di tener conto delle informazioni
presenti nella procedura preesistente al fine di mantenere un massimo di
possibilità e potenzialità di analisi longitudinale
del fenomeno a partire dal 1978.
La scheda, pur non tenendo conto dei bisogni
informativi di tipo gestionale, può risultare un utile
strumento informativo di base per l'istituto, per l'équipe di vigilanza dell'U.S.S.L., per i giudici tutelari (allegando, eventualmente,
specifiche relazioni che completino e puntualizzino le informazioni relative
al singolo soggetto rilevato).
La procedura prevede un unico tipo di scheda sia per
la prima rilevazione sia per l'aggiornamento semestrale (vedere scheda
allegata).
La scheda è composta da
quattro copie autoricalcanti di cui una per il giudice tutelare, una per la
Regione, una per l'équipe di vigilanza dell'U.S.S.L.,
una per la struttura di ricovero.
La scheda si articola in quattro sezioni informative:
1) informazioni socio-anagrafiche;
2) informazioni relative ai
provvedimenti civili, amministrativi, penali dell'autorità giudiziaria (in
atto);
3) informazioni relative all'istituzionalizzazione
ed al ricovero;
4) informazioni di fine permanenza.
Nella prima riga della scheda sono riportate le
informazioni comuni alle quattro sezioni. Nelle ultime righe a destra del
modulo sono riportati il cognome nome e indirizzo (comprensivo di via, numero,
comune e provincia) dei genitori o tutore nonché la
firma del responsabile della struttura.
Nella copia destinata alla Regione sono state desensibilizzate,
e quindi, non sono autoricalcanti, le informazioni relative al cognome e nome dell'utente e cognome, nome ed
indirizzo del padre, madre e tutore (eventuale) in quanto non si ritiene
necessario disporle a livello regionale.
Nell'ambito delle prime tre sezioni la singola
informazione prevede due distinti spazi e più precisamente lo spazio in alto
che è riservato alla compilazione manuale a cura della struttura e lo spazio in
basso che è riservato alla compilazione automatica a
cura del Csi-Piemonte. Fanno eccezione le ultime
quattro informazioni della sezione 3 in quanto non è prevista la prestampa bensì la loro compilazione tutte le volte.
Le informazioni che sono soggette a variazione nel tempo, e quindi ad aggiornamento, sono state retinate
e quindi sono facilmente distinguibili da quelle fisse (non soggette a
variazione nel tempo).
5.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA
Avvertenza
Non compilare mai mantenendo più schede sovrapposte
al fine di evitare l'autoricalco fra una scheda e
l'altra. Prima di procedere alla compilazione, è
consigliabile staccare la singola scheda (mantenendo però unite le quattro
copie) dalle altre schede.
5.1.
Indicazioni generali per la compilazione
(prima rilevazione ed aggiornamento)
a) Un soggetto (come già precisato al paragrafo 2) deve considerarsi ancora ricoverato o ospite qualora
temporaneamente assente (compreso il periodo di ferie estive fra un anno
scolastico e l'altro).
b) Tutte le informazioni possono essere rettificate in caso di errata compilazione nell'invio
precedente fatta eccezione per:
• quelle della prima riga del modulo;
• le ultime quattro della sezione 3;
• quelle della sezione 4.
c) Qualora dovesse verificarsi la doppia condizione
d'informazioni da rettificare e da aggiornare deve essere riportata
l'informazione aggiornata e non quella rettificata. Qualora nell'arco del
semestre, in riferimento ad una determinata informazione,
si verifica più di una variazione ai fini dell'aggiornamento deve essere riportata
l'ultima variazione.
5.2.
Modalità generali di compilazione relative alla prima rilevazione
In fase di prima rilevazione nella compilazione della
scheda si procede in modo differente a secondo che:
1) non si dispone della
scheda prestampata per il soggetto ricoverato;
2) si dispone della scheda
prestampata e il soggetto è ancora ricoverato;
3) si dispone della scheda
prestampata ma il soggetto non è più ricoverato.
Nel primo
caso si utilizza una scheda in «bianco»
che deve essere compilata in tutte le sue informazioni fatta eccezione di
quelle contenute nella sezione 4 (informazioni di fine
permanenza) che non devono essere, evidentemente, compilate.
Nel secondo
caso si utilizza la scheda prestampata
la quale deve essere compilata nelle informazioni che:
• non risultano prestampate;
• risultano prestampate ma
non più rispondenti alla condizione del soggetto alla data di riferimento;
• risultano prestampate ma
sono errate.
Le informazioni della sezione 4 (informazioni
di fine permanenza) non devono, evidentemente, essere compilate.
Nel terzo
caso si utilizza la scheda prestampata
che deve essere compilata solo nelle informazioni «tipo
servizio» (della prima riga del modulo), «evento» e «data dell'evento» (della
sezione 4).
È importante sottolineare
che per questi ex-utenti non deve essere attribuito il numero di cartella.
5.3.
Modalità generali di compilazione relative all'aggiornamento
In fase di aggiornamento
nella compilazione si procede in modo differente a secondo che:
- il soggetto è stato ricoverato durante il semestre
a cui fa riferimento l'aggiornamento;
- il soggetto era già ricoverato.
Nel primo
caso si utilizza una scheda in «bianco»
che deve essere compilata in tutte le sue informazioni.
Ovviamente la sezione 4 deve essere compilata solo
se il soggetto, nel periodo, è stato dimesso o è deceduto.
Nel secondo
caso si utilizza la scheda prestampata
e si deve procedere nel modo seguente:
a) devono essere compilate sempre le informazioni «tipo
servizio» e «struttura (descrizione)» della prima riga del modulo (informazioni
comuni alle quattro sezioni del modulo);
b) le informazioni delle sezioni 1, 2
e 3 (fatta eccezione delle ultime quattro informazioni della sezione 3)
devono essere compilate solo nei seguenti casi:
• informazione del soggetto variata rispetto al precedente invio;
• informazione del soggetto compilata o registrata
in modo errato nel precedente invio;
c) le ultime quattro informazioni della sezione 3 devono essere sempre compilate;
d) le informazioni della sezione 4 devono essere
compilate solo se il soggetto, nel periodo, è stato dimesso o è deceduto.
5.4.
Modalità specifiche di compilazione relative alla singola informazione
Quanto viene specificato in
questo paragrafo non tiene conto dei soggetti non più ricoverati alla data del
31.12.1984 ai quali è stata prestampata la scheda e per i quali vale quanto
già definito ai paragrafo 5.2.
Si precisa che per informazione di chiave s'intende quell'informazione che se non compilata determina
l'esclusione della scheda dagli archivi regionali in quanto mancante dei
requisiti essenziali per essere accettata dalle procedure automatiche di
controllo del Sistema Informativo Socio-Sanitario.
A)
Informazioni comuni alle quattro sezioni
• U.S.S.L.:
deve essere indicato il numero della U.S.S.L. in cui è ubicata la struttura di
ricovero. Questa informazione è di chiave e deve essere
riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informazione è già
prestampata) pena l'esclusione della scheda.
• Periodo di
riferimento: il giorno, il mese ed anno deve essere riportato a secondo del tipo di rilevamento (vedere domanda che segue)
nel modo seguente:
- prima rilevazione:
31.12.84 (o prestampato);
- nuova
ammissione: data di ricovero;
- riammissione:
data di ricovero;
- aggiornamento:
sarà sempre prestampato.
Questa informazione è di chiave e deve essere sempre
presente pena l'esclusione della scheda.
• Tipo di
rilevazione è un'informazione precodificata. Si
deve barrare la risposta corrispondente al tipo di rilevazione che viene effettuata. Questa informazione
deve essere riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informazione è già
prestampata). Si precisa che:
- Prima
rilevazione si deve barrare solo in occasione del censimento iniziale che verrà effettuato alla data del 31 dicembre 1984 (per tutti
i soggetti per i quali il Csi-Piemonte avrà prestampato
la scheda, questa informazione sarà già compilata).
- Nuova
ammissione si deve barrare quando si compila la
scheda a soggetti ricoverati dopo la data del 31 dicembre 1984 che non risultino
mai ricoverati nella struttura precedentemente.
- Riammissione
si deve barrare quando si compila la scheda a soggetti
ricoverati dopo la data del 31.12.1984 ma che in precedenza erano già stati
ricoverati e poi dimessi.
- Aggiornamento
verrà sempre prestampata (farà riferimento a soggetti ricoverati a cui è già
stata in precedenza compilata ed inviata la scheda in
Regione e per i quali si provvede all'aggiornamento delle informazioni su una
scheda prestampata).
• Tipo di
servizio: è un'informazione precodificata. Si
deve barrare la risposta corrispondente (vedere paragrafo 2).
Questa informazione deve essere riportata sempre.
• Struttura
(descrizione): deve essere riportata la denominazione della struttura (o comunque una descrizione che può essere anche solo l'indirizzo
e la località). Questa informazione deve essere riportata sempre.
• Codice
struttura: deve essere indicato i1 codice della struttura che è desumibile
dall'estratto del volume n. 5 «Tabelle e codici delle strutture sanitarie e socio-assistenziali»
edito nel 1984 a cura dei Csi-Piemonte
e specificatamente nelle tabelle attività 77 e 79. Qualora la struttura non è ricompresa fra quelle previste nelle succitate tabelle il codice deve essere omesso e l'attribuzione sarà
a cura del referente per il sistema informativo dell'U.S.S.L. che ne farà
esplicita richiesta al Csi-Piemonte «Progetto S.I.S.S.». Questa informazione è di chiave e deve essere
riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informazione è
già prestampata) pena l'esclusione della scheda.
• Cartella:
deve essere indicato il numero della cartella utente che deve essere composto da soli numeri e non deve essere superiore a 7
cifre (da 0000001 a 9999999).
Il numero cartella viene
definito dalla singola struttura di ricovero e, quindi, se la struttura dispone
già dei propri numeri cartella (con le caratteristiche succitate) gli stessi
possono essere riportati sulla scheda.
Un numero deve essere attribuito ad un solo utente e
non può più essere utilizzato per altri utenti (anche dopo le sue eventuali
dimissioni).
Se un utente viene dimesso e
poi viene riammesso gli si deve riattribuire lo
stesso numero cartella.
È importante sottolineare
che il numero cartella (insieme al codice regionale assistito) è indispensabile
alla struttura di ricovero per poter riconoscere in fase di aggiornamento il
soggetto a cui fa riferimento la scheda (il cognome e nome non risulterà
infatti sulla scheda). È dunque indispensabile che la struttura di ricovero
sappia sempre quale numero di cartella è attribuito ad un determinato utente
pena l'impossibilità ad effettuare l'aggiornamento. A tal fine si consiglia di
predisporre una lista (da aggiornare sistematicamente) nella quale siano riportati tutti i numeri cartella che via via vengono attribuiti, ordinata dal numero più piccolo al
numero più grande con a fianco il cognome e nome dell'utente a cui fa
riferimento.
Questa informazione è di chiave e deve
essere riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informazione è già
prestampata) pena l'esclusione della scheda.
• Codice
regionale assistito: deve essere indicato il codice regionale attribuito
all'utente, desumibile dalla tessera sanitaria dell'assistito. Qualora l'assistito non dispone ancora della tessera deve
essere fatta richiesta all'ufficio competente dell'U.S.S.L. che provvederà
all'attribuzione del codice ed a fornire la tessera all'utente. Questa
informazione deve essere riportata sempre (esclusi i casi in cui l'informazione
è già prestampata).
Il codice regionale assistito (oltre al numero
cartella) consente alla struttura di ricovero di identificare il soggetto a cui
fa riferimento la scheda.
B)
Sezione 1 - Informazioni socio-anagrafiche
• Utente
(cognome, nome): deve essere riportato il cognome e nome dell'utente che non
comparirà (e non deve comparire) sulla copia della Regione (in quanto non autoricalcante). Questa informazione verrà prestampata solo
in fase di prima rilevazione in quanto utile ad una più facile identificazione
del soggetto a cui è riferita la scheda prestampata.
Successivamente (così come già specificato) l'identificazione del
soggetto dovrà essere effettuato sulla base del numero cartella (ed eventualmente
dal codice regionale assistito).
• Sesso: è una informazione precodificata. Si
deve barrare M se l'utente è di sesso maschile e F se di sesso
femminile. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in
caso di errore.
• Data di
nascita: deve essere riportato il giorno, il mese e l'anno di nascita
dell'utente. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in
caso di errore.
• Luogo di
nascita: deve essere riportato il luogo di
nascita dell'utente ed il relativo codice. Il codice è desumibile dall'estratto
del volume n. 4 «Tabelle e codici per il sistema informativo socio-sanitario
regionale» edito nel gennaio 1984 a cura del Csi-Piemonte.
L'informazione, a secondo dei casi, dovrà essere
compilata nel modo seguente:
- se l'utente è nato in un comune del
Piemonte deve essere riportata la descrizione
del comune ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.01A (o se più
comodo dalla tabella n. 01.01C) del succitato volume;
- se l'utente è nato in un comune di
altra regione deve essere riportata la descrizione della provincia ed
il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.05 del succitato volume;
- se l'utente è nato in uno stato estero
deve essere riportata la descrizione dello stato estero ed il relativo codice
desumibile dalla tabella n. 01.06 del succitato volume.
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo in caso di errore.
• Residenza
anagrafica: deve essere riportata la residenza
anagrafica dell'utente ed il codice. Le modalità di compilazione sono identiche a quelle definite per il luogo di nascita
dell'utente.
Deve inoltre essere riportata l'U.S.S.L. ma per i
soli residenti nel comune di Torino. Se l'informazione è già prestampata deve
essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Tipo di scuole che frequenta: è un'informazione precodificata.
Si deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se
l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di
variazione o di errore.
• Tipo
frequenza: è un'informazione precodificata. Si
deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente.
L'informazione non deve essere compilata in caso di risposta «nessuna» alla
domanda precedente. Se l'informazione è già
prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
Se in fase di aggiornamento
l'utente non frequenta più nessuna scuola (domanda precedente) si provvede
all'aggiornamento automatico a livello regionale di questa informazione senza
bisogno di segnalazione alcuna.
• Classe:
deve essere riportato il numero della classe frequentata al momento della compilazione (se la compilazione avviene a ferie estive già
iniziate deve essere riportata la classe già frequentata). L'informazione non
deve essere compilata in caso di utente che non
frequenta nessuna scuola. Se l'informazione è già prestampata
deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
Se in fase di aggiornamento
l'utente non frequenta più nessuna scuola (domanda precedente) si provvede
all'aggiornamento automatico a livella regionale di questa informazione senza
bisogno di segnalazione alcuna.
• Svolge
attività lavorativa retribuita: è un'informazione precodificata.
Si deve barrare la risposta corrispondente alla
condizione dell'utente. Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Tossicodipendente:
è un'informazione precodificata. Si deve barrare la
risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se l'informazione è già
prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Handicappato:
è un'informazione precodificata. Si deve barrare la
risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se l'informazione è già
prestampata deve essere compilata solo in caso di variazione o di errore.
• Tipo handicap: è un'informazione precodificata. Si deve barrare una o più risposte a seconda
dei casi. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in
caso di variazione o di errore. Se in fase di aggiornamento l'utente viene segnalato come non
handicappato si provvede all'eventuale rettifica automatica di questa
informazione senza bisogno di segnalazione alcuna.
• Rapporto di
filiazione: è un'informazione precodificata. Si
deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se
l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di
variazione o di errore.
• Esercente
potestà parentale: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente.
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Condizione
del padre: è un'informazione precodificata. Si
deve barrare la risposta corrispondente. Se l'informazione è già prestampata
deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Zona nascita
del padre: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la risposta corrispondente.
Rientrano nelle Regioni del Nord: Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino Alto-Adige.
Rientrano nelle Regioni del Centro: Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Molise.
Rientrano nelle Regioni del Sud ed Isole: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata
in caso di padre sconosciuto. Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo in caso di errore.
Se in fase di aggiornamento
l'utente viene segnalato come sconosciuto si provvede all'eventuale rettifica
automatica di questa informazione senza bisogno di segnalazione alcuna.
• Anno di
nascita del padre: si devono riportare le ultime tre cifre dell'anno di
nascita del padre. L'informazione, ovviamente, non
deve essere compilata in caso di padre sconosciuto. Se l'informazione è già
prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.
Se in fase di aggiornamento
l'utente viene segnalato come sconosciuto si provvede all'eventuale rettifica
automatica di questa informazione senza bisogno di segnalazione alcuna.
• Domicilio del
padre: deve essere riportato il domicilio del padre ed il codice relativo.
Il codice è desumibile dall'estratto del volume n. 4 «Tabelle e codici per il
sistema informativa socio-sanitario regionale» edito
nel gennaio 1084 a cura del Csi-Piemonte.
L'informazione, a secondo dei casi, dovrà essere
compilata nel modo seguente:
- se il padre è domiciliato in un comune del Piemonte
deve essere riportata la descrizione del comune ed il
relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.01A (o se più comodo dalla
tabella n. 01.01C) del succitato volume;
- se il padre è domiciliato in comune di altra regione deve essere riportata la descrizione della
provincia ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.05 del
succitato volume;
- se il padre è domiciliato in uno stato estero deve essere riportata la descrizione dello stato
estero ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.06 del succitato
volume.
Si precisa che deve considerarsi domiciliato
all'estero anche chi lavora tutta la settimana all'estero e ritorna in Italia a fine settimana.
L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata
in caso di padre sconosciuto o deceduto. Se l'informazione è già prestampata
deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
Se in fase di aggiornamento
l'utente viene segnalato come deceduto si provvede all'eventuale rettifica
automatica di questa informazione senza bisogno di segnalazione alcuna.
• Condizione
della madre: (vedere informazione «condizione
padre»).
• Zona nascita
della madre: (vedere informazione «zona nascita del padre»).
• Anno di nascita della madre: (vedere informazione «anno di nascita
del padre»).
• Domicilio
della madre: (vedere informazione «domicilio del
padre»).
• Genitori
divorziati o separati: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi e,
se la risposta è affermativa, deve essere indicato l'anno (ultime due cifre)
del divorzio o della separazione dei genitori.
L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata in caso di genitori sconosciuti
o deceduti. Se l'informazione è già prestampata deve
essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Genitore/i in
trattamento per problemi psichiatrici: è un'informazione precodificata. Si deve barrare la
risposta corrispondente. Quando non si è in grado di fornire una risposta si deve barrare «non rilevato». L'informazione,
ovviamente, non deve essere compilata in caso di genitori entrambi
sconosciuti o deceduti. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata
solo nei casi di variazione o di errore.
• Genitore/i in
stato di detenzione: è un'informazione precodificata.
Si deve barrare la risposta corrispondente.
L'informazione, ovviamente, non deve essere compilata in caso di genitori
entrambi sconosciuti o deceduti. Se l'informazione è
già prestampata deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Fratelli e
sorelle viventi: deve essere riportato il numero di fratelli e sorelle
viventi. In caso di nessun fratello o sorella riportare 0.
Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo nei casi di
variazione o di errore.
C) Sezione 2 -
Informazioni relative ai provvedimenti civili,
amministrativi, penali dell'autorità giudiziaria (in atto).
• Stato
presunto di abbandono: si deve barrare «NO» o «SI»
a secondo dei casi. Se la risposta è affermativa deve essere indicato il mese
l'anno (ultime due cifre) in cui è stato segnalato con lettera formale
all'Autorità giudiziaria lo stato presunto di abbandono
o in assenza di tale data deve essere indicata quella di apertura di fascicolo
presso il Tribunale per i minorenni.
Si ricorda che un minore è in stato di presunto abbandono quando, ex art. 8 1° comma Legge 184/83 risulta
privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti
tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza
maggiore di carattere transitorio. Sono obbligati a segnalare situazioni di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del
proprio ufficio i soggetti di cui al 2° comma art. 9 della medesima Legge (i
pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità).
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo nei casi di variazione o di errore. La
variazione si verifica ad esempio quando il minore in
presunto stato di abbandono viene dichiarato adottabile per cui da una condizione
di presunto stato di abbandono si passa a quella di abbandono accertato e
quindi, in questo caso, verrà segnalato «no» per il presunto stato di
abbandono e «sì» nell'informazione «dichiarato adottabile».
• Dichiarato
adottabile: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la risposta è affermativa deve essere indicato il mese e
l'anno (ultime due cifre) in cui il minore è stato dichiarato adottabile.
Si ricorda che un minore è dichiarato adottabile quando il decreto di adottabilità
è divenuto definitivo (o perché non è stato proposto ricorso ai sensi del 1°
comma art. 17 Legge 184/83 o perché si è esaurita la procedura di cui al IV e
V comma dello stesso articolo). La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, ai
sensi del 1° comma art. 18 Legge 184/83 su apposito registro presso la
cancelleria del Tribunale per i minorenni. Se l'informazione è già prestampata
deve essere compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Allontanamento
del minore per decadenza della potestà o condotta pregiudizievole ai figli:
si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la
risposta è affermativa, deve essere indicato il mese e l'anno (ultime due
cifre) in cui è stato disposto l'allontanamento.
Si ricorda che il giudice, ex art. 330 c.c. può
pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i
doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice
può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Quando la
condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da
dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330 c.c. ma appare
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può
adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento
dalla residenza familiare (art. 330 c.c.).
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Rieducazione
del minore: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi. Se la risposta è affermativa, deve essere indicato il mese e
l'anno (ultime due cifre) in cui è stato disposto il provvedimento di
rieducazione del minore.
Si ricorda che il provvedimento amministrativo rieducativo è previsto dal R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 «Istituzione
e funzionamento del Tribunale per i minorenni» che
all'art. 25 stabilisce che il Tribunale per i minorenni con decreto motivato
può disporre, a carico dei minori irregolari per condotta o per carattere, una
delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale
minorile;
2) collocamento in una casa di
rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Affidamento
familiare: si deve barrare «NO» o «SI giudice tutelare» o «SI tribunale
minorenni» a secondo dei casi. Se
la risposta è affermativa, deve essere indicato il mese e l'anno (ultime due cifre)
in cui è stato disposto il provvedimento.
Si ricorda che il provvedimento di affidamento
familiare - ex art. 4 1° e 2° comma Legge 184/ 83 - è disposto dal Servizio
sociale, previo consenso manifestato dall'esercente la potestà parentale, e reso esecutivo dal Giudice tutelare. Ove
manchi l'assenso dell'esercente la potestà parentale,
l'affidamento è disposto dal Tribunale peri minorenni.
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Misure alternative
alla carcerazione preventiva: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei
casi. Se la risposta è affermativa, deve essere
indicato il mese e l'anno (ultime due cifre) in cui è stato disposto il
provvedimento.
Si ricorda che le misure alternative alla carcerazione
preventiva (o più precisamente alla custodia preventiva), sono i c.d. arresti
domiciliari già introdotti con Legge 12 agosto 1982 n. 532 e la libertà
provvisoria. Con l'art. 13 della Legge 28 luglio 1984 n. 398
i minori degli anni 18 divengono fruitori privilegiati dei c.d. arresti
domiciliari in luogo della custodia espiata in carcere. L'art. 9 della stessa
Legge modifica l'art. 277 bis c.p.p. dando facoltà
all'autorità giudiziaria di concedere la libertà
provvisoria quando si tratta di imputato minore degli anni 18 al momento della
commissione del fatto.
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo nei casi di variazione o di errore.
• Misure
alternative alla detenzione: si deve barrare «NO» o «SI» a secondo dei casi
e, se la risposta è affermativa, deve essere indicato il mese e l'anno (ultime
due cifre) in cui è stato disposto il provvedimento.
Si ricorda che le misure alternative alle pene
detentive da segnalare ai fini di questa rilevazione sono:
1) semidetenzione (per pene entro i
6 mesi); 2) libertà controllata (per pene entro i 3 mesi) prevista dagli artt. 48 e 55 Legge n. 354 26.7.75 e dall'art. 53 Legge 24.2.81 n.
89;
3) affidamento in prova al servizio
sociale (art. 47 Legge 26.7.75 n.
354).
Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo in caso di variazione o di errore.
D)
Sezione 3 - Informazioni relative all'istituzionalizzazione ed al ricovero.
• Ricoverato
nella struttura dal: deve essere riportato il giorno, il mese e l'anno
(ultime due cifre) in cui è iniziato l'attuale ricovera. Come già precisato, in
altra sede, il rientro dopo le ferie estive (e comunque
una assenza provvisoria) di un soggetto già ricoverato non deve essere
considerato l'inizio di un nuovo ricovero e quindi nella determinazione della
data d'inizio dell'attuale ricovero, si deve tener conto di questo criterio.
Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.
• Ricoverata precedentemente nell'attuale struttura: si deve barrare
«NO» o «SI» a secondo dei casi e, se la risposta è affermativa, deve essere
riportato il numero di ricoveri effettuati. Vale anche in questo caso quanto
precisato in ordine alle ferie estive e/o assenze
provvisorie. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo
in caso di errore.
• Ricoverato precedentemente in altri istituti o comunità: si deve
barrare «non rilevato» o «NO» O «SI» a secondo dei casi e, se la risposta è
affermativa, deve essere riportato il numero dei ricoveri effettuati. La risposta «non rilevato» deve essere barrata quando non si
è in grado di rispondere alla domanda. Vale anche in questo caso quanto
precisato in ordine alle ferie estive e/o assenze
provvisorie. Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in
caso di errore.
• Durata
(approssimativa) ricoveri precedenti in istituti o comunità: deve essere
riportato il numero di anni ed il numero di mesi di
ricovero in istituti o comunità (con esclusione del ricovero in atto ma compresi
i ricoveri precedenti nell'attuale struttura) segnalando, qualora non precisamente
determinabile, almeno un periodo indicativo. Se il periodo è inferiore all'anno riportare solo i mesi. Se l'informazione è già
prestampata deve essere compilata solo in caso di
errore.
• Prima
dell'attuale ricovero viveva: è un'informazione precodificata.
Si deve barrare la risposta corrispondente alla condizione dell'utente. Se l'informazione
è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.
• Decisione del
ricovero assunta da: è un'informazione precodificata.
Si deve barrare una o più risposte a secondo dei casi.
Se l'informazione è già prestampata deve essere compilata solo in caso di errore.
• Quota retta
media mensile a carico di: deve essere riportata la cifra media mensile
corrisposta da ciascuno dei soggetti indicati come possibili
erogatori della retta alla struttura. La cifra deve essere riportata in
migliaia di lire (esempio un milione = 1.000) e deve fare
riferimento al valore medio mensile di quanto corrisposto (o che comunque deve
essere corrisposto) negli ultimi sei mesi dal singolo soggetto erogatore.
valore medio mens. = cifra da
corrispondere in 6 mesi : 6
Indicare il valore 0 quando il
soggetto (compreso «altri») non corrisponde nessuna cifra. Se l'informazione è già prestampata deve essere
compilata solo in caso di variazione o di errore.
• Frequenza
visite al minore del/dei genitore/i nel semestre:
è un'informazione precodificata. Si deve barrare la
risposta corrispondente. In caso di soggetti ricoverati da meno di sei mesi indicare
la frequenza facendo riferimento al periodo trascorso dal momento del
ricovero. Per questa informazione non si prevede la prestampa
e, quindi, deve essere sempre compilata.
• Frequenza
visite al minore di altri parenti nel semestre: è
un'informazione precodificata. Si deve barrare la
risposta corrispondente. In caso di soggetti ricoverati da
meno di sei mesi indicare la frequenza facendo riferimento al periodo
trascorso dal momento del ricovero. Per questa informazione
non si prevede la prestampa e, quindi, deve essere
sempre compilata.
• Numero
rientri in famiglia del minore nel semestre: deve essere riportato il
numero di rientri del minore in famiglia (o assimilabile). In
caso di soggetti ricoverati da meno di sei mesi indicare il valore facendo
riferimento al periodo trascorso dal momento del ricovero. Per questa
informazione non si prevede la prestampa e, quindi,
deve essere sempre compilata.
• Numero giorni
trascorsi all'esterno della struttura dal minore nel semestre: deve essere
riportato il numero di giorni che nel semestre il minore ha trascorso in
famiglia ed il numero di giorni complessivi (quindi anche quelli in famiglia)
trascorsi all'esterno della struttura. Non devono essere considerate nel
computo dei giorni le uscite per recarsi a scuola, lavoro o per attività di
tempo libero inferiori alle ventiquattro ore. In caso di
soggetti ricoverati da meno di sei mesi indicare il valore facendo riferimento
al periodo trascorso dal momento del ricovero. Per questa
informazione non si prevede la prestampa e,
quindi, deve essere sempre compilata.
E) Sezione 4 - Informazioni di fine permanenza.
• Evento: è
un'informazione precodificata. Si deve barrare la
risposta corrispondente.
• Data
dell'evento: deve essere riportato il giorno, il mese e l'anno (ultime due
cifre) in cui il minore è stato dimesso o è deceduto.
• Decisione
della dimissione assunta da: è una informazione precodificata. Si deve barrare una o più risposte a secondo dei casi.
• Motivo
prevalente della dimissione: è un'informazione precodificata.
Si deve barrare la risposta corrispondente
individuando fra i motivi il prevalente.
• Sistemazione
abitativa dopo le dimissioni: è un'informazione precodificata.
Si deve barrare la risposta corrispondente.
• Comune nuova
abitazione: deve essere riportato il comune in cui il minore andrà a
vivere dopo le dimissioni ed il relativo codice. Il codice è desumibile
dall'estratto del volume n. 4 «Tabelle e codici per il sistema informativo
sociosanitario regionale» edito nel gennaio 1984 a
cura del Csi-Piemonte.
L'informazione, a secondo dei casi, dovrà essere
compilata nel modo seguente:
- se l'utente andrà a vivere in un comune del
Piemonte deve essere riportata la descrizione del
comune ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.01A (o se più
comodo dalla tabella 0.01C) del succitato volume;
- se l'utente andrà a vivere in un comune di altra regione deve essere riportata la descrizione della
provincia ed il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.05 del
succitato volume;
- se l'utente andrà a vivere
in uno stato estero deve essere riportata la descrizione dello stato estero ed
il relativo codice desumibile dalla tabella n. 01.06 del succitato volume.
• Struttura:
questa informazione deve essere segnalata solo in caso
di una nuova sistemazione in istituto, comunità alloggio o comunità di tipo
familiare. Deve essere riportata la denominazione della struttura o, comunque, una descrizione che può essere anche solo
l'indirizzo. Deve essere, inoltre, indicato il codice della struttura che è
desumibile dall'estratto del volume n. 5 «Tabelle e codici delle strutture
sanitarie e socio-assistenziali» edito nel 1984 a cura
del Csi-Piemonte e specificatamente nelle tabelle attività
77 e 79. Qualora la struttura non è ricompresa fra quelle previste nelle succitate tabelle, il
codice deve essere omesso.
(1) Cfr. l'articolo
«Anagrafe dei ricoverati in istituto», in Prospettive
assistenziali, n, 42, aprile-giugno 1978.
(2) Cfr. l'articolo «Proposta
di un sistema regionale informativo nel campo dell'assistenza», in Prospettive assistenziali, n. 35,
luglio-settembre 1976.
www.fondazionepromozionesociale.it