Prospettive assistenziali, n. 79, luglio-settembre 1987

 

 

ADATTAMENTO DI ALLOGGI PER PORTATORI DI HANDICAP

 

 

Pubblichiamo interamente i testi della delibe­razione n. 8615244/47 approvata dalla Giunta mu­nicipale di Torino in via d'urgenza in data 30 di­cembre 1986 e del manifesto «Erogazione di sus­sidi comunali a favore di inabili ed handicappati per l'adattamento delle abitazioni» del 9 marzo 1987.

 

 

Testo della deliberazione

 

La civica amministrazione intende proseguire la politica di eliminazione delle barriere archi­tettoniche nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica, in attuazione del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 ed in particolare della legge della Regione Piemonte 3 settembre 1984 n. 54 e relativo rego­lamento di attuazione.

A tal fine intende continuare ad effettuare in­terventi per l'adeguamento di alloggi di proprietà pubblica assegnati o da assegnare a persone fisicamente impedite.

I lavori riguardano l'esecuzione di opportune opere murarie ed impiantistiche e la fornitura e posa in opera di particolari attrezzature da scegliere di volta in volta in base agli specifici impedimenti fisici dei singoli assegnatari o de­stinatari degli alloggi.

Il civico ufficio tecnico ha provveduto ad alle­stire Capitolato particolare d'appalto sulla cui base sarà esperita la gara per le opere che do­vranno essere eseguite nel periodo di 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

L'importo presunto delle opere risulta:

- importo lavori a misura a base di appalto        L.      211.864.407

- IVA 18%                                                      L.       38.135.593

- Totale complessivo                                       L.      250.000.000

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge finan­ziaria 1986 non compete revisione prezzi, trat­tandosi di lavori di durata non superiore ai do­dici mesi.

Per l'affidamento dei lavori, dell'importo a base di gara di lire 211.864.407, si darà luogo a gara a licitazione privata con il metodo di cui all'art. 1 lettera a) della legge 14/73 alla luce del combinato disposto dall'art. 1 della legge 687/84. Ai fini dell'esclusione delle offerte anomale in conformità di quanto chiarito dal Ministero dei lavori pubblici con circolare del 30 luglio 1985 n. 1270, si stabilisce che verranno considerate offerte anomale quelle che supereranno la media di tutte le offerte ammesse maggiorata (la media così ottenuta) di 6 unità.

Nel caso pervenissero offerte in diminuzione ed in aumento, la media e la maggiorazione pre­dette verranno effettuate sulle offerte in ribasso, trascurando quelle in aumento.

Qualora pervenissero soltanto offerte in au­mento, effettuata la media di esse, verrà dimi­nuita delle unità sopra precisate ed in ogni caso l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenta il minore aumento (che più si avvicina al prezzo a base di gara).

In caso di aggiudicazione in aumento verrà stipulato un primo contratto limitato all'importo a base di gara e la ditta aggiudicataria resterà vincolata a sottoscrivere il contratto integrativo per l'importo residuo alle stesse condizioni dell'aggiudicazione allorquando il Comune avrà re­perito i fondi necessari nel rispetto dei termini di tempo stabiliti nel Capitolato per l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 21 marzo 1984 n. 18, il presente progetto non deve essere sot­toposto al parere dell'organo tecnico regionale competente.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Ravvisata l'opportunità di provvedere in conse­guenza;

Attesa l'urgenza e la necessità di non differire il provvedimento succitato, per cui si rende ap­plicabile l'art. 140 della Legge Comunale e Pro­vinciale (T.U. 4 febbraio 1945 n. 148);

Con voti unanimi;

 

DELIBERA

 

1) di approvare l'esecuzione delle opere di adat­tamento di alloggi di proprietà pubblica per l'uso da parte di persone fisicamente impedite, medi­ante l'abbattimento delle barriere architettoniche secondo l'unito Capitolato particolare d'appalto;

2) di approvare la spesa complessiva di Lire 250.000.000 così determinata:

importo lavori a misura a base di appalto        L.   211.864.407

IVA 18%                                                      L.     38.135.593

Totale                                                          L.   250.000.000

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 della legge finan­ziaria 1986 n. 42 non è ammessa la revisione prezzi trattandosi di lavori di durata non superio­re ai dodici mesi;

3) di approvare l'affidamento dei lavori, dell'importo a base di gara di lire 211.864.407 mediante gara a licitazione privata con il metodo di cui all'art. 1 lettera a) della legge 14/73 alla luce del combinato disposto dell'art. 1 della legge 687/84.

Ai fini dell'esclusione delle offerte anomale, in conformità di quanto chiarito dal Ministero dei lavori pubblici con circolare del 30 luglio 1985 n. 1270, si stabilisce che verranno conside­rate offerte anomale quelle che supereranno la media di tutte le offerte ammesse maggiorata (la media così ottenuta) di 6 unità.

Nel caso pervenissero offerte in diminuzione ed in aumento, la media e la maggiorazione pre­dette verranno effettuate sulle offerte in ribasso trascurando quelle in aumento.

Qualora pervenissero soltanto offerte in au­mento, effettuata la media di esse, verrà diminui­ta delle unità sopra precisate ed in ogni caso l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenta il minor aumento (che più si avvicina al prezzo base di gara).

In caso di aggiudicazione in aumento verrà stipulato un primo contratto limitato all'importo a base di gara e la ditta aggiudicataria resterà vincolata a sottoscrivere il contratto integrativo per l'importo residuo alle stesse condizioni dell'aggiudicazione allorquando il Comune avrà reperito i fondi necessari nel rispetto dei termi­ni di tempo stabiliti nel Capitolato per l'ultima­zione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 21 marzo 1984 n. 18, il presente progetto non deve essere sot­toposto al parere dell'organo tecnico regionale competente;

4) di impegnare la spesa di L. 250.000.000 di cui L. 211.864.407 per opere e L. 38.135.593 per IVA 18% al cap. 51400/6 del bil. 1986 «Servizi ine­renti le abitazioni. Interventi di adattamento di alloggi di proprietà pubblica assegnati a persone fisicamente impedite» (disp. L. 250.000.000).

 

Testo del manifesto

 

La Città ha stabilito di intervenire nella copertu­ra totale o parziale delle spese sostenute da soggetti inabili ed handicappati per adeguamen­ti delle abitazioni, onde renderle accessibili e rispondenti alle loro esigenze mediante l'appo­sizione di apparecchiature idonee a superare le barriere (scivoli, elevatori, ecc.) e/o lavori di piccola e media ristrutturazione di alcuni lo­cali dell'abitazione (adeguamento di servizi igie­nici, ecc.).

Pertanto coloro che si trovano nella necessità di fare effettuare i predetti lavori possono pre­sentare domanda alle rispettive Sedi circoscri­zionali.

Detta domanda dovrà precedere l'esecuzione dei lavori.

L'erogazione del citato sussidio è riservata ai soggetti con invalidità non inferiore al 67% dichiarata dalla competente Commissione pro­vinciale invalidi, accompagnata da gravi menoma­zioni fisiche agli arti superiori e/o inferiori o età superiore ai 65 anni con ridotta autonomia per condizioni fisiche o per situazioni di isolamento.

Ove il reddito complessivo del nucleo familia­re dell'handicappato risulti inferiore al limite pre­visto dall'art. 4, comma 13 del D.L. 7.2.1985 n. 12 coordinato con legge di conversione 5.4.85 n. 118 (limite di L. 19.000.000 di cui all'art. 20, comma 1°, lettera «a», punto 3 della legge 5.8.78 n. 457, così aggiornato dalla delibera C.I.P.E. del 12.6.1984 e fatti salvi gli abbinamenti previsti dall'art. 21 legge 457/78 per i redditi di lavoro subordinato), al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio, il sus­sidio da erogare sarà pari all'importo della spesa da sostenere nei limiti del tetto massimo pre­fissato.

Ove il reddito complessivo del nucleo familia­re dell'handicappato sia invece compreso tra il predetto limite e il doppio di tale limite, il sus­sidio da erogare non potrà essere superiore al 50% delle spese da sostenere.

Ciascun soggetto richiedente può beneficiare una o più volte del predetto sussidio, purché globalmente non venga superato il tetto massi­mo fissato in L. 20.000.000.

Nella richiesta di sussidio avranno in ogni caso la precedenza coloro che non hanno mai usufrui­to di contributo.

 

 

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