ADATTAMENTO DI ALLOGGI
PER PORTATORI DI HANDICAP
Pubblichiamo
interamente i testi della deliberazione n. 8615244/47 approvata dalla Giunta
municipale di Torino in via d'urgenza in data 30 dicembre 1986 e del
manifesto «Erogazione di sussidi comunali a favore di inabili
ed handicappati per l'adattamento delle abitazioni» del 9 marzo 1987.
Testo della deliberazione
La civica amministrazione intende proseguire la
politica di eliminazione delle barriere architettoniche
nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica, in attuazione del D.P.R. 27
aprile 1978 n. 384 ed in particolare della legge della Regione Piemonte 3
settembre 1984 n. 54 e relativo regolamento di attuazione.
A tal fine intende continuare ad effettuare
interventi per l'adeguamento di alloggi di proprietà pubblica assegnati o da
assegnare a persone fisicamente impedite.
I lavori riguardano l'esecuzione di
opportune opere murarie ed impiantistiche e la fornitura e posa in opera
di particolari attrezzature da scegliere di volta in volta in base agli
specifici impedimenti fisici dei singoli assegnatari o destinatari degli
alloggi.
Il civico ufficio tecnico ha provveduto ad allestire Capitolato particolare d'appalto sulla cui
base sarà esperita la gara per le opere che dovranno essere eseguite nel
periodo di 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto.
L'importo presunto delle opere risulta:
- importo lavori a misura a base di
appalto L. 211.864.407
- IVA 18% L. 38.135.593
- Totale complessivo L. 250.000.000
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge finanziaria
1986 non compete revisione prezzi, trattandosi di
lavori di durata non superiore ai dodici mesi.
Per l'affidamento dei lavori, dell'importo a base di
gara di lire 211.864.407, si darà luogo a gara a
licitazione privata con il metodo di cui all'art. 1 lettera a) della legge
14/73 alla luce del combinato disposto dall'art. 1 della legge 687/84. Ai fini
dell'esclusione delle offerte anomale in conformità di quanto chiarito dal
Ministero dei lavori pubblici con circolare del 30 luglio 1985 n. 1270, si
stabilisce che verranno considerate offerte anomale
quelle che supereranno la media di tutte le offerte ammesse maggiorata (la
media così ottenuta) di 6 unità.
Nel caso pervenissero offerte in diminuzione ed in
aumento, la media e la maggiorazione predette verranno
effettuate sulle offerte in ribasso, trascurando quelle in aumento.
Qualora pervenissero
soltanto offerte in aumento, effettuata la media di esse, verrà diminuita
delle unità sopra precisate ed in ogni caso l'aggiudicazione avverrà a favore
dell'offerta che presenta il minore aumento (che più si avvicina al prezzo a
base di gara).
In caso di aggiudicazione in
aumento verrà stipulato un primo contratto limitato all'importo a base di gara
e la ditta aggiudicataria resterà vincolata a sottoscrivere il contratto
integrativo per l'importo residuo alle stesse condizioni dell'aggiudicazione
allorquando il Comune avrà reperito i fondi necessari nel rispetto dei termini
di tempo stabiliti nel Capitolato per l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 18 della L.R.
21 marzo 1984 n. 18, il presente progetto non deve essere sottoposto al parere
dell'organo tecnico regionale competente.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l'opportunità di provvedere in conseguenza;
Attesa l'urgenza e la necessità di non differire il
provvedimento succitato, per cui si rende applicabile
l'art. 140 della Legge Comunale e Provinciale (T.U. 4 febbraio 1945 n. 148);
Con
voti unanimi;
DELIBERA
1) di approvare l'esecuzione delle opere di adattamento di alloggi di proprietà pubblica per l'uso
da parte di persone fisicamente impedite, mediante l'abbattimento delle
barriere architettoniche secondo l'unito Capitolato particolare d'appalto;
2) di approvare la spesa complessiva di Lire
250.000.000 così determinata:
importo lavori a misura a base di appalto L. 211.864.407
IVA 18% L. 38.135.593
Totale L. 250.000.000
Ai sensi dell'art. 33 comma 2 della
legge finanziaria 1986 n. 42 non è ammessa la revisione prezzi
trattandosi di lavori di durata non superiore ai dodici mesi;
3) di approvare l'affidamento dei
lavori, dell'importo a base di gara di lire 211.864.407 mediante gara a
licitazione privata con il metodo di
cui all'art. 1 lettera a) della legge 14/73 alla luce del combinato disposto
dell'art. 1 della legge 687/84.
Ai fini dell'esclusione delle offerte anomale, in
conformità di quanto chiarito dal Ministero dei lavori pubblici con circolare
del 30 luglio 1985 n. 1270, si stabilisce che verranno considerate offerte
anomale quelle che supereranno la media di tutte le offerte ammesse maggiorata
(la media così ottenuta) di 6 unità.
Nel caso pervenissero offerte in diminuzione ed in
aumento, la media e la maggiorazione predette verranno
effettuate sulle offerte in ribasso trascurando quelle in aumento.
Qualora pervenissero
soltanto offerte in aumento, effettuata la media di esse, verrà diminuita
delle unità sopra precisate ed in ogni caso l'aggiudicazione avverrà a favore
dell'offerta che presenta il minor aumento (che più si avvicina al prezzo base
di gara).
In caso di aggiudicazione in
aumento verrà stipulato un primo contratto limitato all'importo a base di gara
e la ditta aggiudicataria resterà vincolata a sottoscrivere il contratto
integrativo per l'importo residuo alle stesse condizioni dell'aggiudicazione
allorquando il Comune avrà reperito i fondi necessari nel rispetto dei termini
di tempo stabiliti nel Capitolato per l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 18 della L.R.
21 marzo 1984 n. 18, il presente progetto non deve essere sottoposto al parere
dell'organo tecnico regionale competente;
4) di impegnare la spesa di L. 250.000.000 di cui L.
211.864.407 per opere e L. 38.135.593 per IVA 18% al
cap. 51400/6 del bil. 1986 «Servizi inerenti le abitazioni. Interventi di adattamento di alloggi di proprietà pubblica assegnati a
persone fisicamente impedite» (disp. L. 250.000.000).
Testo del manifesto
La Città ha stabilito di intervenire nella copertura
totale o parziale delle spese sostenute da soggetti inabili ed handicappati per
adeguamenti delle abitazioni, onde renderle accessibili e rispondenti alle
loro esigenze mediante l'apposizione di apparecchiature
idonee a superare le barriere (scivoli, elevatori, ecc.) e/o lavori di piccola
e media ristrutturazione di alcuni locali dell'abitazione (adeguamento di
servizi igienici, ecc.).
Pertanto coloro che si trovano nella necessità di fare effettuare i predetti lavori possono presentare
domanda alle rispettive Sedi circoscrizionali.
Detta domanda dovrà precedere l'esecuzione dei
lavori.
L'erogazione del citato sussidio è riservata ai
soggetti con invalidità non inferiore al 67% dichiarata dalla competente
Commissione provinciale invalidi, accompagnata da gravi menomazioni fisiche
agli arti superiori e/o inferiori o età superiore ai 65 anni con ridotta
autonomia per condizioni fisiche o per situazioni di isolamento.
Ove il reddito complessivo del nucleo familiare dell'handicappato
risulti inferiore al limite previsto dall'art. 4,
comma 13 del D.L. 7.2.1985 n. 12 coordinato con legge di conversione 5.4.85 n. 118 (limite di L. 19.000.000 di cui
all'art. 20, comma 1°, lettera «a», punto 3 della legge 5.8.78 n. 457,
così aggiornato dalla delibera C.I.P.E. del 12.6.1984 e fatti salvi gli
abbinamenti previsti dall'art. 21 legge 457/78 per i redditi di lavoro
subordinato), al momento della presentazione della domanda di
ammissione al beneficio, il sussidio da erogare sarà pari all'importo
della spesa da sostenere nei limiti del tetto massimo prefissato.
Ove il reddito complessivo del nucleo familiare dell'handicappato
sia invece compreso tra il predetto limite e il doppio di tale limite, il sussidio da erogare non potrà essere superiore
al 50% delle spese da sostenere.
Ciascun soggetto richiedente può beneficiare una o
più volte del predetto sussidio, purché globalmente non venga
superato il tetto massimo fissato in L. 20.000.000.
Nella richiesta di sussidio avranno in ogni caso la
precedenza coloro che non hanno mai usufruito di
contributo.
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