Prospettive assistenziali, n. 80, ottobre-dicembre 1987

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

CONDIZIONI MINIME PER LA REALIZZAZIONE DI ADOZIONI E AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI HANDICAPPATI E/O DISADATTATI

 

Nel numero scorso abbiamo rilevato che la nuo­va frontiera dell'adozione e dell'affidamento fa­miliare riguarda i minori handicappati e/o di­sadattati, spesso con problemi anche gravi a causa della lunga permanenza in istituto.

Per realizzare dette adozioni e detti affidamen­ti senza inviare allo sbaraglio i minori, occorre che siano realizzate alcune condizioni che il CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimen­ti di base, ha indicato nella nota del 20 maggio 1987 inviata al Presidente del Tribunale per i mi­norenni di Torino, nota che riproduciamo integral­mente.

La nota completa il documento pubblicato nello scorso numero in questa rubrica.

 

Testo della nota

 

1) Convocazione da parte del Presidente del Tribunale per i minorenni di una o più riunioni con l'Assessore regionale all'assistenza e i Pre­sidenti delle USSL per­

- richiedere iniziative specifiche per creare le condizioni per gli inserimenti familiari dei minori dichiarati adottabili e non adottati;

- predisporre iniziative di sensibilizzazione sul problema, anche attraverso gli organi di infor­mazione.

Si propone che, nel caso di esito non positivo di dette riunioni, il Presidente del Tribunale per i minorenni assuma iniziative autonome per se­gnalare la situazione di disinteresse di questa o di quella USSL e/o della Regione, nel caso in cui non vengano assunte iniziative concrete di infor­mazione dell'opinione pubblica sui minori dichia­rati adottabili e non inseriti in famiglie adottive o affidatarie.

Analoghe iniziative dovrebbero essere assunte dal Presidente del Tribunale per i minorenni nei casi di mancata o ritardata o parziale applicazio­ne della legge 184/1983.

 

Iniziative del Presidente del Tribunale per i minorenni nei confronti della Regione

Si ritiene necessario segnalare le pericolosis­sime proposte della Giunta regionale di modifica della legge regionale n. 20/1982 che, se appro­vate, comprometterebbero irrimediabilmente la possibilità di realizzare validi interventi alterna­tivi al ricovero in istituto.

La proposta prevede infatti l'attribuzione ai sin­goli comuni di competenze in materia assisten­ziale (assistenza economica, aiuto domiciliare, af­fidamenti, comunità alloggio, interventi in mate­ria di adozione, tutela e curatele, ecc.), competen­ze che i Comuni singoli non sono quasi mai in grado di svolgere autonomamente.

Si richiede pertanto al Presidente del Tribunale per i minorenni una presa di posizione nei con­fronti della Regione affinché la legislazione regio­nale non venga modificata con il risultato di com­promettere la corretta attuazione delle compe­tenze di cui all'art. 23 del DPR n. 616/1977.

Anagrafe dei minori dichiarati adottabili e non inseriti in famiglie adottive e affidatarie, istituita e aggiornata periodicamente del Tribunale per i minorenni

Si propone che il Tribunale per i minorenni pre­disponga un'anagrafe dei minori dichiarati adotta­bili e non inseriti in famiglie (in «affidamento a rischio» o in affidamento preadottivo): per realiz­zare questo si propone che vengano indicati su un tabellone, costantemente aggiornati e ripar­titi per USSL di residenza:

- i dati anagrafici del minore;

- le sue condizioni psico-fisiche (sintesi);

- tutore e eventuale curatore speciale;

- referente per il Servizio socio-assistenziale;

- giudice di riferimento;

- estremi del fascicolo personale.

Per ogni minore sopra indicato dovrebbe essere predisposta una breve relazione riassuntiva del­la situazione personale del minore stesso, neces­saria per trasmettere una prima informazione a operatori, associazioni, famiglie, ecc.

Per questi minori si propone anche una cono­scenza diretta del minore, soprattutto se grandi­cello, e dell'ambiente - comunità o istituto - in cui vive da parte del giudice del Tribunale per i minorenni.

Questo predisporrebbe il personale dell'istitu­to o della comunità ad una maggiore collabora­zione nella fase dell'abbinamento bambino-fami­glia e a conoscere meglio le caratteristiche dei minori.

I giudici del Tribunale per i minorenni che si oc­cupano di adozione (abbinamenti, affidamenti pre­adottivi, ecc.) potrebbero affiancare il Presidente nel lavoro promozionale su questi temi, anche attraverso la collaborazione di giudici onorari. I giudici incaricati dovrebbero aggiornare i dati informativi sul tabellone.

Si propone anche una specifica nota informati­va sull'adozione e sull'affidamento familiare dei bambini handicappati e/o grandicelli alle coppie che si rivolgono all'Ufficio adozioni.

Si propongono incontri di gruppo promossi dal Tribunale per i minorenni con aspiranti genitori adottivi per presentare il problema e segnalare situazioni di minori soli per cui sono necessari inserimenti adottivi o educativi, pur nella consa­pevolezza che questa iniziativa non deve assolu­tamente sostituire la campagna di informazione a livello di USSL.

 

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