Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
IL
PARLAMENTO RIAPRE LE PORTE AL MERCATO DEI BAMBINI?
Riportiamo
la lettera inviata il 18 febbraio 1988 dalla Presidenza nazionale dell'ANFAA al Ministro per gli Affari Speciali Rosa Russo Jervolino, ai Capi Gruppo DC, DP, PCI, PLI, PR, PRI, PSDI, PSI,
SI, Verdi della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e, per
conoscenza al Consiglio nazionale sui problemi dei minori.
Nel gennaio 1988 la Commissione Giustizia della Camera
ha approvato in sede legislativa la proposta di legge che prevede quanto segue:
«Salvo quanto disposto nell'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
sull'adozione internazionale, i procedimenti di adozione
ordinaria in favore di minori, non conclusi alla data di entrata in vigore
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che hanno comportato l'affidamento di
fatto del minore al richiedente, sono decisi secondo le norme in vigore sino
alla predetta data».
Questa Associazione esprime il proprio profondo
dissenso su questa proposta che la Commissione Giustizia della Camera ha
approvato senza consultare il Consiglio nazionale sui problemi dei minori,
istituito nel 1985 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri dell'interno e del tesoro (che ha fra le
sue finalità quello di formulare proposte ed esprimere pareri su iniziative di
carattere legislativo, amministrativo e tecnico interessanti i minori) e le
organizzazioni interessate (es. Associazione Giudici per i minorenni, ANFAA,
CIAI, ecc.).
La legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori» ha indotto nel nostro ordinamento un'unica
forma di adozione, eliminando, per i minorenni,
l'adozione «ordinaria» che si era rivelato uno dei canali preferenziali per
legalizzare situazioni di mercato di bambini italiani e stranieri.
È stata anche prevista la possibilità di pronunciare
l'adozione in alcuni casi particolari: l'art. 44 prevede
infatti che «I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono
le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore,
orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
rapporto stabile e duraturo preesistente
alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è
consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) ed e) l'adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata P non separata, il
minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante
deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare».
L'applicazione di questo articolo
ha anche consentito in questi cinque anni ai Tribunali per i minorenni di
regolarizzare situazioni di minori affidati, diventati adottabili, decretandone
l'adozione da parte degli affidatari (v. lettera c dello stesso articolo 44) dopo aver
verificato che ,d'adozione realizza pienamente l'interesse dei minore»; infatti
l'art. 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 precisa al secondo e terzo comma
quanto segue: «A tal fine il Tribunale per i minorenni,
sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da
effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza,
sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare
in particolare:
a) l'attitudine a educare il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare
degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare
il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea
convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore».
Questa Associazione, alla luce di
quanto sopra esposta e in considerazione anche dell'ordinanza della Corte
costituzionale n. 565 del 10 dicembre 1987 (pubblicata sulla G. U n. 55 del 30.12.1987) ritiene non solo inutile ma
anche estremamente pericolosa la proposta approvata dalla Camera in quanto provocherebbe
nel nostro ordinamento l'efficacia dell'adozione ordinaria, soppressa nel
1983 (vedansi al riguardo i lavori della Commissione
Giustizia del Senato che ha compiuto un'ampia indagine conoscitiva prima di
approvare il testo della legge 4 maggio 1983 n. 184).
Si sottolinea inoltre
l'estrema ambiguità della dizione «affidamento di fatto» contenuta nella
proposta, in quanto potrebbero rientrare anche situazioni di «mercato» di
minori, i cui responsabili la legge 184/83 ha peraltro ritenuto di perseguire
penalmente (v. art. 71).
Calcolando inoltre che questa proposta riguarda i minori nati entro il maggio 1983, la sua eventuale
applicazione si protrarrebbe fino al 2000!
Questa Associazione richiede che il Senato non
approvi la suddetta proposta di legge.
Qualora, purtroppo, non venisse
accolta questa richiesta, si propone, in via del tutto subordinata, che
almeno venga emendato il testo della proposta nel senso che:
1) l'affidamento di fatto del minore risulti anche dalla residenza anagrafica del minore presso
la famiglia affidataria, onde evitare la legalizzazione
di situazioni di mercato passate, presenti e future;
2) vengano previsti gli
accertamenti disposti dall'art. 57 della legge 184 precedentemente riportati.
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