DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI TORINO
PER CONSENTIRE L'ADOZIONE DI UNA MINORE GRAVEMENTE HANDICAPPATA
Riportiamo
integralmente il testo della delibera n. 8801547/19 approvata dal Consiglio
comunale di Torino in data 22 febbraio 1988.
L'affidamento familiare a scopo educativo, istituito
con la delibera del Consiglio comunale di Torino del 14 settembre 1976 (doc.
1398) ha consentito a molti minori di poter crescere in una famiglia, anziché
essere assistiti in un anonimo istituto.
Fra i numerosi affidamenti familiari realizzati dai
Servizi socio-assistenziali (1662 dal 1976 al 31 dicembre 1987), vi sono pure
casi di minori che presentano handicaps fisici e/o psichici anche molto gravi.
In merito agli affidamenti familiari a scopo educativo
dei minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicaps fisici
e psichici riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite Commissioni
provinciali previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118, il Consiglio comunale
in data 253-1985, ha deliberato:
a) «che il sussidio mensile erogato dal Comune di Torino
venga maggiorato del 100% e che l'assegno e l'indennità di accompagnamento previsti
dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. 1, vengano attribuiti integralmente
agli affidatari»;
b) il rimborso di «tutte le spese, preventivamente
concordate con i servizi sociali, che gli affidatari sosterranno per visite
mediche, per ausilii o protesi non fornite e non rimborsate dal Servizio
sanitario nazionale».
Nella stessa deliberazione del 25-3-1985 era altresì
previsto quanto segue: «Anche nei casi in cui i minori suddetti dichiarati
adottabili, vengano adottati dagli affidatari, si potrà in via eccezionale
continuare a corrispondere le prestazioni suddette».
In data 11 marzo 1982 i Servizi sociali provvedevano
ad affidare la minore Monica (dichiarata adottabile dal Tribunale per i
minorenni di Torino in data 26-8-1981), ad una famiglia residente nel Lazio
che si era dichiarata disponibile ad assicurare affetto e cure alla bambina
(allora di 9 mesi, gravissimamente handicappata che presenta l'assenza dei
quattro arti); alla famiglia, anche in sede pubblica, venne data assicurazione
che il Comune di Torino avrebbe erogato ogni possibile sostegno.
Le relazioni redatte dal Servizio sociale riferiscono
sull'ottimo inserimento familiare e sociale della bambina; inserimento positivo
sia nei confronti dei genitori affidatari, sia nei riguardi degli altri componenti
il nucleo familiare (figli, genitori e altri parenti).
I coniugi affidatari hanno ora dichiarato di essere
disponibili all'adozione della bambina, a condizione che il Comune di Torino
continui a corrispondere gli interventi in precedenza indicati alle lettere a)
e b), in relazione anche all'esigenza di continuare periodiche prestazioni
artoprotesiche presso centri specializzati, per il raggiungimento della
maggiore autonomia possibile della bambina, con oneri rilevantissimi solo in
parte coperti dal Servizio sanitario nazionale.
In relazione a quanto sopra, l'Amministrazione
Comunale si impegna, nel caso il Tribunale per i minorenni di Torino disponesse
l'adozione della bambina da parte degli attuali coniugi affidatari, a
continuare in deroga anche alle norme sul domicilio di soccorso a
corrispondere le prestazioni precedentemente indicate nei punti a) e b), anche
ai familiari che accogliessero Monica qualora dovessero decedere i genitori
adottivi.
Per l'anno 1988, si presume che la conseguente spesa
ammonti a L. 8.300.000 da prelevare dai fondi impegnati con provv. delib, n.
4929 (n. mec. 9713972/19) assunto dalla Giunta municipale in via d'urgenza in
data 15-12-87, (dich. imm. esec.) ratificata dal Consiglio comunale in data
21-12-87.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Viste le leggi e le disposizioni che regolano la
materia;
Ravvisata l'opportunità di provvedere secondo la
relazione che precede;
Con voti unanimi espressi a scheda segreta;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
a) di autorizzare, per le ragioni espresse in
narrativa, nel caso il Tribunale per i minorenni di Torino disponga l'adozione
delle minore Monica, la prosecuzione degli interventi assistenziali ora in atto
e relativi all'affidamento e secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione
n. 1680 (n. mecc. 8503614/19) anche in deroga alle norme sul domicilio di
soccorso
b) di autorizzare la conseguente spesa che, per
l'anno 1988, si presume in L. 8300.000 con prelievo dal Cap. del Bilancio 1988
corrispondente al cap. 77300 art. 4 del Bilancio 87 «Servizi
socio-assistenziali decentrati - Trasferimenti ed erogazioni - Affidamenti ed
inserimenti di invalidi, inabili adulti e minori» sui fondi impegnati con
provv. delib. n. 4929 (n. mecc. 8713972/19) assunto dalla Giunta municipale in
via d'urgenza in data 15-12-87 (dich. imm. eseg.), ratificata dal Consiglio
comunale in data 21-12-87.
c) di erogare la spesa su presentazione di idonea
documentazione.
www.fondazionepromozionesociale.it