Prospettive assistenziali, n. 83, luglio-settembre 1988

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER CONSENTIRE L'ADOZIONE DI UNA MINORE GRAVEMENTE HANDICAPPATA

 

 

Riportiamo integralmente il testo della delibera n. 8801547/19 approvata dal Consiglio comu­nale di Torino in data 22 febbraio 1988.

 

L'affidamento familiare a scopo educativo, isti­tuito con la delibera del Consiglio comunale di Torino del 14 settembre 1976 (doc. 1398) ha con­sentito a molti minori di poter crescere in una famiglia, anziché essere assistiti in un anonimo istituto.

Fra i numerosi affidamenti familiari realizzati dai Servizi socio-assistenziali (1662 dal 1976 al 31 dicembre 1987), vi sono pure casi di minori che presentano handicaps fisici e/o psichici an­che molto gravi.

In merito agli affidamenti familiari a scopo edu­cativo dei minori non deambulanti e/o non auto­sufficienti a causa di handicaps fisici e psichici riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite Com­missioni provinciali previste dalla legge 30 mar­zo 1971 n. 118, il Consiglio comunale in data 25­3-1985, ha deliberato:

a) «che il sussidio mensile erogato dal Co­mune di Torino venga maggiorato del 100% e che l'assegno e l'indennità di accompagnamento pre­visti dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. 1, ven­gano attribuiti integralmente agli affidatari»;

b) il rimborso di «tutte le spese, preventiva­mente concordate con i servizi sociali, che gli affidatari sosterranno per visite mediche, per au­silii o protesi non fornite e non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale».

Nella stessa deliberazione del 25-3-1985 era altresì previsto quanto segue: «Anche nei casi in cui i minori suddetti dichiarati adottabili, ven­gano adottati dagli affidatari, si potrà in via ecce­zionale continuare a corrispondere le prestazioni suddette».

In data 11 marzo 1982 i Servizi sociali provvedevano ad affidare la minore Monica (dichiarata adottabile dal Tribunale per i minorenni di Tori­no in data 26-8-1981), ad una famiglia residente nel Lazio che si era dichiarata disponibile ad as­sicurare affetto e cure alla bambina (allora di 9 mesi, gravissimamente handicappata che pre­senta l'assenza dei quattro arti); alla famiglia, an­che in sede pubblica, venne data assicurazione che il Comune di Torino avrebbe erogato ogni possibile sostegno.

Le relazioni redatte dal Servizio sociale riferi­scono sull'ottimo inserimento familiare e sociale della bambina; inserimento positivo sia nei con­fronti dei genitori affidatari, sia nei riguardi degli altri componenti il nucleo familiare (figli, genito­ri e altri parenti).

I coniugi affidatari hanno ora dichiarato di es­sere disponibili all'adozione della bambina, a condizione che il Comune di Torino continui a corrispondere gli interventi in precedenza indica­ti alle lettere a) e b), in relazione anche all'esi­genza di continuare periodiche prestazioni arto­protesiche presso centri specializzati, per il rag­giungimento della maggiore autonomia possibile della bambina, con oneri rilevantissimi solo in parte coperti dal Servizio sanitario nazionale.

In relazione a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale si impegna, nel caso il Tribunale per i minorenni di Torino disponesse l'adozione della bambina da parte degli attuali coniugi affidatari, a continuare in deroga anche alle norme sul do­micilio di soccorso a corrispondere le prestazio­ni precedentemente indicate nei punti a) e b), anche ai familiari che accogliessero Monica qua­lora dovessero decedere i genitori adottivi.

Per l'anno 1988, si presume che la conseguen­te spesa ammonti a L. 8.300.000 da prelevare dai fondi impegnati con provv. delib, n. 4929 (n. mec. 9713972/19) assunto dalla Giunta municipale in via d'urgenza in data 15-12-87, (dich. imm. esec.) ratificata dal Consiglio comunale in data 21-12-87.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Viste le leggi e le disposizioni che regolano la materia;

Ravvisata l'opportunità di provvedere secondo la relazione che precede;

Con voti unanimi espressi a scheda segreta;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

a) di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, nel caso il Tribunale per i minorenni di Torino disponga l'adozione delle minore Monica, la prosecuzione degli interventi assistenziali ora in atto e relativi all'affidamento e secondo i cri­teri stabiliti dalla deliberazione n. 1680 (n. mecc. 8503614/19) anche in deroga alle norme sul do­micilio di soccorso

b) di autorizzare la conseguente spesa che, per l'anno 1988, si presume in L. 8300.000 con prelievo dal Cap. del Bilancio 1988 corrispon­dente al cap. 77300 art. 4 del Bilancio 87 «Servi­zi socio-assistenziali decentrati - Trasferimenti ed erogazioni - Affidamenti ed inserimenti di in­validi, inabili adulti e minori» sui fondi impegnati con provv. delib. n. 4929 (n. mecc. 8713972/19) assunto dalla Giunta municipale in via d'urgenza in data 15-12-87 (dich. imm. eseg.), ratificata dal Consiglio comunale in data 21-12-87.

c) di erogare la spesa su presentazione di idonea documentazione.

 

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