MILITARIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI
PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ
I 40 mila miliardi di imposte evase ogni anno (1) ed
i 30-50 mila miliardi di patrimoni delle IPAB che possono essere privatizzati e
dispersi a seguito di una gravissima sentenza della Corte costituzionale (2)
non hanno finora scosso il Ministro del tesoro Giuliano Amato; gli sono invece
insopportabili le 250 mila lire al mese della pensione di invalidità e le 500
mila mensili erogate alle persone «che si
trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di un'assistenza continua» (3).
È vero che il Ministro Amato ha affermato di voler
eliminare la piaga di falsi invalidi, ma in verità ha escogitato un sistema che
ritarderà di anni la corresponsione di pensioni e indennità, il cui importo è
misero, ma indispensabile per sopravvivere.
Al fine di raggiungere il suo scopo, il Ministro
Amato ha ottenuto dal Governo De Mita l'inserimento di un apposito articolo
(che riportiamo integralmente in allegato nel testo convertito in legge) nel
decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173 «Misure urgenti in materia di finanza
pubblica per l'anno 1988» in cui sono profondamente modificati i criteri
riguardanti il riconoscimento dell'invalidità civile (4).
In particolare è previsto che le domande per ottenere
pensioni, indennità o assegni di invalidità devono essere presentate al
Ministro del tesoro, Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra. A sua volta l'accertamento dell'invalidità è attribuito a commissioni
militari.
Il decreto in oggetto costituisce non solo una
riproposizione del centralismo statale, ma è anche un comodo mezzo,
assolutamente immorale e incivile, per ritardare di anni l'erogazione di somme
indispensabili per la sopravvivenza di decine di migliaia di persone.
I medici che operavano nelle Commissioni delle USL
per l'accertamento dell'invalidità erano circa 10 mila. Gli stessi compiti sono
ora affidati a 220 medici (elevabili - chissà quando - a 500) per le
commissioni di prima istanza e a 110 (elevabili a 200) per l'unica commissione
centrale di seconda istanza (5).
L'iter delle pratiche è estremamente e assurdamente
complicato: le domande vanno presentate al Ministero del tesoro, Roma, il
quale le smisterà alle commissioni territoriali. Dette commissioni, a loro
volta, dovranno inviare a Roma i loro esiti per le successive definizioni amministrative,
previo accertamento (da parte di chi?) dei redditi dell'interessato nei casi
previsti dalla legge. Infine la Corte dei conti dovrà pronunciarsi su ciascuna
pratica.
In sostanza i tempi di attesa saranno lunghissimi.
Gianni Selleri afferma: «L'articolo 3 del
decreto comporterà per almeno 3 anni il blocco delle 150.000 domande di
assistenza economica (che dalle Prefetture dovranno essere trasmesse al
Ministero del tesoro) e delle visite mediche (le cui 600.000 richieste dovranno
essere smistate dalle Unità sanitarie locali alle commissioni mediche
militari)» (6).
Aggiunge Selleri: «In
definitiva il risparmio dello Stato (che è stato calcolato in 400 miliardi per
il 1988) non sarà dovuto ad un maggiore rigore nell'attribuzione
dell'invalidità, ma semplicemente al fatto che verranno ritardati di circa tre
anni gli interventi assistenziali per i cittadini che effettivamente ne hanno
diritto e sono gravemente handicappati ».
Al riguardo ricordiamo che il ritardo nell'effettuazione
delle visite consente allo Stato di non versare una lira a tutti coloro che
decedono nel frattempo. Il risparmio è notevole, tenuto conto che molti
richiedenti sono anziani, in particolare ultraottantenni.
Una nostra proposta
È evidente che i falsi invalidi vanno combattuti.
Non solo truffano lo Stato, ma sono i primi nemici degli handicappati veri.
Infatti sono proprio i falsi invalidi che occupano i posti di lavoro
spettanti agli handicappati veri; sono proprio essi che utilizzano provvidenze
spettanti a coloro che ne hanno effettivamente bisogno.
La nostra proposta parte dal convincimento che le
commissioni non siano in grado di decidere, salvo nei casi di piena evidenza
(ad esempio amputati), senza avere una conoscenza approfondita delle
condizioni psico-fisiche dei richiedenti.
D'altra parte la commissione, qualsiasi commissione,
non può impiegare are ed ore per compiere detti accertamenti. Si tenga anche
presente che una delle caratteristiche delle commissioni è la presenza di più
componenti.
Dunque proponiamo, in primo lungo, che sia prevista
una istruttoria tecnica preliminare della domande di invalidità.
Detto accertamento dovrebbe essere compiuto dai
servizi medico-legali delle USL, previo esame clinico diretto dell'istante,
compilazione della scheda sanitaria, predisposizione di eventuali accertamenti
diagnostici, raccolta ed esame della documentazione sanitaria acquisita dal
servizio o presentata dal richiedente.
Quindi il servizio di medicina legale dovrebbe
formulare una diagnosi della minorazione e trasmettere gli atti relativi alla
commissione competente.
L'istruttoria preliminare e la raccolta della documentazione
dovrebbero fondarsi sull'identificazione formale del richiedente,
identificazione oggi non richiesta, per cui gli esami clinici, ad esempio le
radiografie, possono riguardare soggetti diversi rispetto ai richiedenti.
Infine chi presenta la domanda per l'invalidità,
sotto la sua personale responsabilità anche penale, dovrebbe essere tenuto ad
indicare le istanze analoghe presentate negli anni precedenti.
Ciò anche al fine di assumere concrete iniziative
contro i trasferimenti di residenza a cui possono ricorrere i richiedenti per
presentare l'istanza ad un'altra commissione.
La previsione di istruttorie tecniche preliminari è,
a nostro avviso, indispensabile non solo per combattere la piaga dei falsi
invalidi, ma anche per un giusto accertamento del grado di invalidità.
Auspichiamo che tali istruttorie siano previste
contemporaneamente al ritrasferimento alle USL delle competenze per
l'accertamento dell'invalidità.
Allegato
Testo
dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173 convertito, con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1988, n. 291.
Art. 3
Norme per il riconoscimento della invalidità
civile
1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o
l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche
per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione «commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» - di cui
all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla
domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita
di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita». Le commissioni esaminano le domande seconda le disposizioni
recate dalle leggi sopraindicate, dando (a precedenza a quelle relative alle
più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti,
possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle
della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza,
trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale,
con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla
definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Contro i provvedimenti di definizione delle
domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica,
ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il
Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume
la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» - di cui
all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino
necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche
del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la
decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice
ordinario.
3. La commissione medica superiore e di invalidità
civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di
invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in
rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per
la protezione e la assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei
fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi
appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona
interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.
5. Il numero complessivo massimo di sanitari,
attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le
pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore
dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a
duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui,
da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono
istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti,
ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una
commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono
essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della
commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio
permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e
specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le
modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto
onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per
effetto dell'applicazione del presente articolo.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti
continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle
relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le
unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta,
sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche
territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente
costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi
non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per garantire il supporto amministrativo necessario
alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere
comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le
medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di
appartenenza.
8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi
richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del
presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i
Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento
per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario
del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca
in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro,
senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca
il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di
responsabilità.
(1) Cfr. «La Stampa» del 9 marzo
1988. Dichiarazione del Ministro delle finanze Gava.
(2) Sentenza n. 396 del 24 marzo
1988, depositata in Cancelleria il 7 aprile 1988.
(3) Art. 1 della legge 11 febbraio
1980 n. 18.
(4) Il decreto legge è stato
convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988 n. 291. Per ottenere
l'approvazione del provvedimento, il Governo ha posto la fiducia alla Camera
dei deputati, impedendo in tal modo la presentazione di emendamenti.
(5) Le USL disponevano di oltre 60
commissioni di seconda istanza.
(6) G. Selleri, Note sul programma del Governo De Mita, in «Prospettive sociali e
sanitarie», n. 12, 1988.
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