BOZZA DI PROPOSTA
LEGGE QUADRO DELLE REGIONI (1)
TITOLO PRIMO
Princìpi e finalità
Art.
1 - Princìpi
1. In attuazione del principio costituzionale che
sancisce per tutti i cittadini, singoli e associati, il dovere inderogabile
della solidarietà sociale, l'assistenza sociale, all'interno di un sistema di
sicurezza sociale, è funzione eminentemente pubblica rivolta alla generalità
dei cittadini che ne abbiano diritto.
2. Il diritto all'assistenza è costituzionalmente
garantito.
3. A tutela del diritto dell'assistito di cui al
successivo art. 2, l'assistenza si esplica nel pluralismo delle Istituzioni e
nelle Istituzioni.
4. Gli interventi assistenziali, nel rispetto della
presente legge nonché delle norme e direttive statali e regionali, sano
attivati da Comuni singoli o associati, Comunità montane, Province,
Istituzioni pubbliche di assistenza, Istituzioni di diritto privato di utilità
sociale.
5. La presente legge determina i princìpi fondamentali
inerenti agli interventi assistenziali.
Art.
2 - Titolarità del diritto
1. Titolare del diritto all'assistenza è la persona
che versi in condizioni di bisogno o disagio psichico, fisico, psicologico,
relazionale, familiare, sociale, che impediscano il pieno sviluppo della
personalità in tutte le sue potenzialità.
2. Il diritto all'assistenza comporta congrua
possibilità e libertà di scelta - senza immotivato aggravio economico e senza
discriminazione - fra le prestazioni erogate dai soggetti di cui al titolo
secondo della presente legge.
3. Sono, altresì, ammessi a fruire delle medesime
prestazioni, gli stranieri e gli apolidi che si trovino in territorio italiano,
anche se non siano assimilati ai cittadini o non risultino appartenere a Stati
per i quali sussista il trattamento di reciprocità; sono eccettuati i diritti
che la presente legge riserva ai soli cittadini:
4. Agli assistiti s alle persone tenute al mantenimento
e alla corresponsione degli alimenti, può esser chiesto di concorrere al costo
di determinate prestazioni.
5. Il concorso di cui al precedente comma viene
stabilito dalle leggi regionali, tenendo conto delle condizioni economiche dei
soggetti, nonché della rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque
essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e
dei redditi, tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle
esigenze personali.
Art.
3 - Ruolo della famiglia
1. Dal diritto di cui al precedente articolo e
subordinatamente a esso, discende l'interesse legittimo della famiglia o delle
persone, che vivono con la persona titolare del diritto, all'erogazione delle
prestazioni ivi indicate.
2. La famiglia è, comunque, il luogo privilegiato
del recupero assistenziale: gli interventi di cui alla presente legge, tendono,
ogni volta che sia possibile, a mantenere l'assistito in seno alla famiglia.
Art.
4 - Finalità
1. Per rendere effettivo, con un'organica politica
di sicurezza sociale, il diritto all'assistenza e cioè il diritto di tutti i
cittadini alla promozione, al mantenimento e al recupero dello stato di benessere
fisico e psichico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti
familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali per la
dignità e qualità della vita, i servizi sociali perseguono queste finalità:
a) prevenire e rimuovere - con la partecipazione,
quando sia possibile, dei soggetti interessati, della famiglia e della
comunità - le cause economico-sociali o psicologiche che possano provocare
situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di
vita, di studio e di lavoro;
b) rendere effettivo il diritto a fruire, senza distinzione
di condizioni individuali e sociali, delle strutture, dei servizi e delle
prestazioni sociali, con modalità che garantiscano la libertà e dignità personale,
che assicurino uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle
esigenze, ferma restando la libertà di scelta di cui al secondo comma del
precedente articolo 2;
c) agire a sostegno della famiglia e dei nuclei
familiari per garantire, quando sia possibile, ai cittadini in difficoltà di
restare nell'ambiente familiare e sociale cui appartengono, o provvedendo, se
necessaria, a reinserirli in famiglie o in nuclei familiari liberamente scelti,
o in ambienti parafamiliari, o a dimensione familiare, o comunitari
sostitutivi;
d) promuovere il reinserimento familiare e sociale
di quanti ne siano esclusi;
e) intervenire a sostegno di persone colpite da
menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali per garantire il foro inserimento
nei normali ambienti di vita, di studio, di lavoro;
f) promuovere la protezione e la tutela giuridica
delle persone incapaci a provvedere a se stesse, quando manchino o non
provvedano coloro cui la legge attribuisce questo compito.
TITOLO SECONDO
Soggetti attuatori
Art.
5 - Soggetti
1. Nel rispetto delle competenze individuate dalla
presente legge e nei modi in essa indicati, al sistema dei servizi sociali
concorrono i soggetti elencati nell'art. 1: Stato, Regioni, Comuni singoli o
associati, Comunità montane, Provincie, Istituzioni pubbliche di assistenza,
Istituzioni di diritta privato di utilità sociale.
Art.
6 - Competenze dello Stato
1. Competono allo Stato:
a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario in materia di
servizi sociali, per gli aspetti in cui si evidenzino esigenze di carattere
unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale
nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari;
b) la ripartizione fra le Regioni del Fondo sociale
di cui all'art. 30 della presente legge, secondo parametri rapportati alle
condizioni di bisogno della popolazione residente;
c) la fissazione dei requisiti per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sociali degli Enti locali;
ispirandosi a criteri di semplificazione normativa e prevedendo per le Regioni
margini di elasticità attuativa, per una migliore rispondenza alle diverse
fattispecie organizzative; le disposizioni metodologiche per l'ordinamento e
la durata dei corsi nonché le disposizioni generali per i requisiti per l'ammissione;
d) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe
o calamità naturale d,i particolare gravità o estensione; nonché
gli interventi straordinari di prima necessità richiesti da altri eventi
eccezionali e urgenti, che trascendano l'ambito regionale, o per i quali l'ente
locale non possa provvedere, o che comportino un dovere di solidarietà
nazionale;
e) gli interventi di prima assistenza in favore di
connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed
eccezionali;
f) gli interventi in favore dei profughi stranieri,
per il periodo necessario alle operazioni di identificazione e di
riconoscimento della qualifica di rifugiato e per il tempo che intercorre fino
al loro trasferimento in altri paesi o al loro inserimento nel territorio
nazionale; nonché gli oneri relativi all'assistenza agli stranieri e agli
apolidi fino alla concessione del permesso di soggiorno;
g) gli interventi socio-assistenziali prestati ad
appartenenti alle Forze armate dello Stato; all'Arma dei carabinieri; alle
altre Forze armate di Polizia dello Stato; al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e ai loro familiari, da enti e organizzazioni appositamente istituiti;
h) i rapporti, in materia di assistenza, con organismi
stranieri e internazionali; la distribuzione, fra le Regioni, di prodotti
destinati a finalità assistenziali, in attuazione di regolamenti della Comunità
economica europea; l'adempimento di accordi internazionali in materia di
assistenza;
i) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo
disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 primo comma della Costituzione;
1) gli interventi fuori del territorio nazionale, in
favore degli italiani all'estero;
m) la certificazione, esercitata mediante delega
alle Regioni, della qualifica di orfana, vedova, inabile nonché degli altri
titoli di legittimazione al godimento dei benefici previsti dalle leggi vigenti.
Art.
7 - Riassetto degli uffici statali
1. Fino all'istituzione del Ministero della sicurezza
sociale di cui al successivo art. 29, le funzioni statali di cui alla presente
legge sono esercitate dal Ministero della sanità oppure dalla Presidenza del
Consiglio.
2. Gli interventi previsti dalle lettere d), e), f),
g), h), i) e 1) dell'art. 6 restano assegnate ai ministeri rispettivamente
competenti.
Art.
8 - Consiglio nazionale della sicurezza
sociale
1. L'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dal seguente:
«1. È istituito il Consiglio nazionale della sicurezza
sociale, con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per
la determinazione delle linee generali della politica sanitaria e per
l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale; nonché delle
linee inerenti ai compiti di assistenza sociale di cui al precedente art. 6,
comma primo, lettere a), b) e c).
2. II Consiglio è obbligatoriamente sentito in ordine
ai programmi globali di prevenzione anche primaria; ai livelli di prestazioni
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3; alla
ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 51; nonché alle fasi di
attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del
fabbisogno del personale sanitario necessario alle esigenze del servizio
sanitario nazionale. Il Consiglio è, altresì, obbligatoriamente sentito in
ordine ai programmi globali di intervento in materia assistenziale; alla
ripartizione del fondo sociale; alla determinazione dei livelli minimi dei
servizi sociali da garantirsi a tutti i cittadini; alla determinazione, nel
rispetto del disposto dell'art. 6 comma primo lettera c) della legge quadro di
«Riforma dell'assistenza e dei servizi sociali ...», dei profili professionali
degli operatori sociali; alle pensioni e agli assegni di carattere
continuativo, di competenza dello Stato.
3. Esso predispone una relazione annuale sullo stato
sanitario e sulla situazione dei servizi sociali del Paese, sulla quale il
Ministro della sicurezza sociale riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di
ciascun anno.
4. Il Consiglio nazionale della sicurezza sociale,
nominato con decreto del Presidente delta Repubblica su proposta del Ministro
della Sicurezza sociale, dura in carica 5 anni, è presieduto dal Ministro
della sicurezza sociale ed è composto:
a) da due rappresentanti per ciascuna Regione e, per
il Trentino-Alto Adige, da due rappresentanti della Provincia di Trento e da
due rappresentanti della Provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della sicurezza
sociale e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e
previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; grazia e giustizia; difesa;
tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria,
commercio, artigianato; marina mercantile; nonché da un rappresentante
designato dal Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'istituto superiore di sanità;
dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da dieci
esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di
rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale; da
diciotto esperti in materia assistenziale: di cui dieci designati dal CNEL
tenendo presenti i criteri di competenza funzionale ai servizi
socio-assistenziali; quattro designati dalle Istituzioni pubbliche di
assistenza; quattro designati dalle istituzioni di diritto privato di utilità
sociale;
d) da cinque rappresentanti dell'ANCI.
5. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un
vicepresidente.
6. L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento
e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento
emanato dal Ministero della sicurezza sociale, sentito il Consiglio stesso».
Art.
9 - Sistema informativo dei servizi
sociali: S.I.S.S.
1. Al fine di disporre dei dati e delle informazioni
necessari per attivare e gestire il processo di definizione delle politiche e
di programmazione sociale sarà attivato il sistema informativo dei servizi
sociali (S.I.S.S.).
2. Il S.I.S.S. è costruito e gestito a più livelli istituzionali:
Stato, Regioni, Enti locali; per rispondere ai bisogni informativi connessi
con lo espletamento delle funzioni di governo e di esercizio dei servizi
sociali, in una logica strutturale che consenta. l'integrazione e il
coordinamento dei diversi livelli istituzionali coinvolti.
3. Ogni livello individuerà le forme organizzative e
gli strumenti operativi più opportuni per definire le fasi di attivazione e di
gestione della parte di sistema di propria competenza.
4. In sede nazionale sarà costituita una Commissione
tecnica con il compito di raccordare i diversi livelli in cui si articola il
S.I.S.S.
Art.
10 - Compiti delle Regioni
1. La potestà delle Regioni, in materia di servizi
sociali nonché di prestazioni economiche di cui al quarto comma del successivo
articolo 25, è svolta nel rispetto delle norme fondamentali e dei princìpi
stabiliti dalla presente legge.
2. Le Regioni perseguono le finalità della presente
legge programmando gli interventi socioassistenziali da coordinarsi con gli obiettivi
definiti in sede di programmazione socio-economica nazionale; nonché gli
obiettivi generali dello sviluppo regionale secondo le procedure programmatorie
previste nei rispettivi statuti; assicurando, comunque, il concorso effettivo
dei Comuni singoli e associati, delle Comunità montane, delle Provincie, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza, nonché delle Istituzioni di diritto
privato di utilità sociale.
3. Le Regioni, in particolare, provvedono a:
a) stabilire i requisiti essenziali per l'autorizzazione
al funzionamento dei presìdi e dei servizi assistenziali; nonché i parametri
minimi di funzionamento per accedere, direttamente o per il tramite di
convenzioni, alla ripartizione del Fondo sociale, sia in conto gestione sia in
conto capitale;
b) determinare le aree territoriali più idonee per
una funzionale organizzazione dei servizi, in applicazione del secondo e terzo
comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977
n. 616; nonché dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978 n.
833;
c) determinare gli indirizzi di carattere generale
per la erogazione delle prestazioni assistenziali per i cittadini che si
trovino in particolari condizioni di disagio personale o familiare o di
bisogno;
d) approvare il piano di sviluppo del servizi sociali;
garantendo il coordinato utilizzo di tutte le iniziative attivate dai Soggetti
attuatori di cui al presente titolo; e coordinandolo con il piano sanitario;
e) ripartire la quota regionale del Fondo sociale,
eventualmente integrato da finanziamenti propri, a sostegno delle iniziative,
dirette o convenzionate, dei Soggetti attuatori di cui al presente titolo,
avendo come fine un'equilibrata distribuzione delle stesse nel territorio
regionale;
f) predisporre e finanziare piani per la formazione
e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi;
g) indicare, nel rispetto dei princìpi della presente
legge:
1. le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nei
registri di cui al successivo art. 21;
2. i criteri per le convenzioni di cui all'art. 18
comma 4 lettera b);
3. i parametri di riduzione di cui all'art. 19 comma
7;
4. i criteri generali per l'individuazione dei
servizi e per l'entità del concorso al costo delle prestazioni, di cui all'art.
2 comma quinto;
5. le condizioni e le misure del rimborso di cui
all'art. 22;
h) provvedere agli adempimenti previsti al successivo
art. 17 e conseguenti al disposto degli artt. 12, 14, 15;
i) disciplinare le modalità e i criteri della vigilanza
sulle attività socio-assistenziali svolte nell'ambito regionale, per
accertarne il rispetto delle leggi vigenti in materia;
l) promuovere e svolgere, direttamente o mediante
iniziative specializzate pubbliche e private, un'azione di assistenza tecnica
diretta - nel rispetto delle autonomie metodologiche assistenziali -
all'istituzione e al miglioramento dei servizi sociali; nonché a favorire la
sperimentazione di nuove modalità assistenziali, anche mediante nuove
iniziative pubbliche e private;
m) decidere le controversie fra Comuni singoli o
associati o fra Comuni e altri enti pubblici, per il rimborso degli oneri
sostenuti per spese di soccorso rese obbligatorie da specifiche disposizioni
di legge o statutarie, comprese quelle del mantenimento degli inabili di cui
all'art. 154 del T.U. 19-6-1933 n. 731.
4. La legge regionale stabilisce le norme per la
gestione amministrativa dei servizi sociali svolti dai Comuni singoli o
associati nonché dalle Comunità montane; assicura il coordinamento e
l'integrazione con i servizi sanitari gestiti dalle Unità sanitarie locali; ne
prevede il collegamento con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale.
Le Regioni possono prevedere norme specifiche per le aree metropolitane.
5. La legge regionale stabilisce i modi e i tempi
per l'unificazione negli ambiti territoriali di cui all'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, degli organi di gestione
dei servizi sociali demandati alla gestione associata e di quelli sanitari. Le
Unità sanitarie locali assumono il nome di Unità socio-sanitarie locali.
6. La legge regionale stabilisce i compiti e le
funzioni attribuite alle Unità socio-sanitarie locali e quelle che verranno
esercitate dai singoli Comuni.
7. La legge regionale assicura, comunque, la
autonomia tecnico-funzionale dei servizi sociali, nonché la distinzione
contabile della gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616.
Art.
11 - Compiti delle Provincie
1. Le Provincie concorrono alla elaborazione del
piano regionale di sviluppo dei servizi sociali.
2. Approvano, nell'ambito di tale piano, il programma
provinciale di localizzazione dei presìdi socio-assistenziali garantendo, ai
sensi del precedente art. 9 comma primo lettera d), il coordinato utilizzo
delle iniziative esistenti nel territorio; esprimono il parere sulla
rispondenza alla gestione dei servizi stessi, delle delimitazioni territoriali
determinate dalla Regione.
3. Le funzioni in materia di assistenza e servizi
sociali svolte dalle Provincie, sono trasferite ai Comuni, singoli o associati.
Il personale e il patrimonio delle Provincie, destinati alle funzioni
predette, sono trasferite ai Comuni, singoli o associati, nei tempi e con le
modalità stabilite dalla legge regionale.
4. Le somme stanziate nell'esercizio dell'anno in cui
entra in vigore la presente legge, dalle amministrazioni provinciali per le
funzioni di cui al comma precedente sono destinate alle Regioni, che le
ripartiscano interamente fra i Comuni, in base ai criteri di cui all'art. 9
comma 3 lett. e).
5. Ove esigenze di migliore organizzazione lo
richiedano, la Regione individua con legge ambiti territoriali diversi da
quelli provinciali ed Enti diversi dall'Amministrazione provinciale, cui attribuire
i compiti di cui ai primi due commi del presente articolo, sottraendone la
competenza all'amministrazione provinciale di pertinenza.
Art.
12 - Competenze dei Comuni
1. I Comuni sono titolari di tutte le funzioni
amministrative concernenti l'assistenza sociale, salvo quanto diversamente
disposto dalla presente legge.
2. I Comuni singoli o associati:
a) concorrono - acquisito il parere dei Soggetti di
cui ai capi quinto e sesto, operanti nel proprio territorio - alla
elaborazione, realizzazione e controllo del programma regionale di sviluppo
dei servizi sociali;
b) elaborano il piano locale dei servizi sociali,
inserendovi tutte le iniziative esistenti, attuate dai Soggetti di cui al
presente titolo; coordinandole funzionalmente, nel rispetto dell'autonomia
metodologica assistenziale; integrandole con interventi complementari o
diversi, anche sperimentali, sia d'iniziativa propria sia dei Soggetti di cui
al presente titolo; proponendosi come fine un'equilibrata distribuzione nel
territorio;
c) organizzano il complesso dei servizi sociali
propri; li qualificano e li potenziano, coordinandoli funzionalmente con le
iniziative di altri Soggetti di cui al presente titolo, in armonia con quanto
disposto dalla precedente lettera b);
d) stipulano, ai sensi dei successivi artt. 13 e 18 e
alle condizioni ivi indicate, convenzioni con i Soggetti elencati nei medesimi
articoli; i corrispettivi finanziari delle convenzioni tengono conto del
costo dei servizi pubblici di pari livello qualitativo;
e) garantiscono il diritto dei cittadini di partecipare
alla gestione e al controllo dei servizi pubblici; stabilendo anche le
modalità di intervento degli assistiti, delle famiglie e delle formazioni
sociali organizzate operanti nel territorio;
f) erogano le prestazioni economiche straordinarie e
temporanee, secondo gli indirizzi generali dettati dalla Regione;
g) gestiscono i beni immobili e le attrezzature
destinate al patrimonio dei Comuni e di quello, destinato dai Comuni stessi, a
sedi di servizi sociali.
3. I Comuni
esercitano le funzioni amministrative, in materia di assistenza, direttamente
o attraverso le Unità socio-sanitarie locali.
Art.
13 - Istituzioni pubbliche di assistenza
1. Nel rispetto formale e sostanziale delle volontà
attualizzata del fondatore quando sia accertabile, o all'atto costitutivo, o
della tavola di fondazione, le Istituzioni che, in forza della legge 17 luglio
1890 n. 6972, sono state costituite come Istituzioni pubbliche di assistenza e
di beneficenza, possono, con atto del Consiglio di amministrazione, chiedere
di conservare la forma giuridica posseduta, assumendo la denominazione di Istituzioni
pubbliche di assistenza, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) che abbiano patrimonio e mezzi - acquisiti anche
con rette o convenzioni - e - qualora la natura del servizio assistenziale le
comporti - strutture e attrezzature che rendano possibile la erogazione
dell'attività assistenziale;
b) che abbiano personale proprio in numero e con
qualificazione tali che, anche col concorso di operatori volontari, possano far
fronte alle esigenze del servizio;
c) che nel triennio precedente la data di entrata in
vigore della presente legge abbiano effettivamente svolto attività
assistenziale.
2. La denominazione di Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza contenuta nella legge 17 luglio 1890 n. 6972 e
successive integrazioni e modificazioni, è sostituita con la denominazione di
Istituzioni pubbliche di assistenza.
Art.
14 - Ruolo delle Istituzioni pubbliche di
assistenza
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza sono di
diritto incluse nel sistema dei servizi sociali.
2. Le Istituzioni pubbliche di assistenza che siano
in possesso dei requisiti minimi di funzionamento di cui al precedente art. 9
comma terzo lettera a), hanno diritto di:
a) partecipare attivamente alla programmazione
locale e contribuirvi con i propri servizi;
b) contrarre convenzioni con i comuni singoli o
associati;
c) concorrere attivamente, attraverso le proprie
rappresentanze regionali, alla programmazione regionale; nonché esprimere
parere sugli atti di maggior rilievo, ivi compresa la ripartizione del Fondo
sociale;
d) ricevere dalla regione, anche direttamente,
contributi in conto capitale e in conto gestione, a carico del Fondo sociale. I
contributi in conto gestione possono essere concessi anche per attività di
aggiornamento e di formazione degli operatori.
Art.
15 - Privatizzazione di IPAB
1. Nel rispetto formale e sostanziale della volontà
attualizzata del fondatore quando sia accertabile, o dell'atto costitutivo, o
della tavola di fondazione, le Ipab, di cui al primo comma del precedente art.
12, hanno diritto di conseguire la personalità di diritto privato, qualora
siano comprese in una delle seguenti categorie:
1) che si tratti di istituzione avente struttura
associativa. Questa struttura sussiste quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a. che la costituzione dell'ente sia avvenuta per
iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
b. che l'amministrazione e il governo dell'Istituzione
siano, per disposizione statutaria, determinate dai soci. Questa condizione si
verifica quando i soci eleggano almeno la metà dei componenti l'organo
collegiale deliberante;
c. che il patrimonio risulti prevalentemente formato
da apporti dei soci o da atti di liberalità;
2) che si tratti di istituzione promossa e amministrata
da privati e operanti con mezzi di provenienza privata. Questa circostanza
sussiste quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a. che l'atto costitutivo o l'atto di fondazione
siano stati posti in essere da privati;
b. che almeno la metà dei componenti l'organo
collegiale deliberante sia, per disposizione statutaria, designata da privati;
c. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito
da beni provenienti da atti di liberalità privata, o dalla trasformazione dei
beni stessi; che il funzionamento sia avvenuto, nel quinquennio immediatamente
precedente la data di entrata in vigore della presente legge, in prevalenza
con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di
provenienza privata; che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di
finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo, in misura superiore a un terzo
delle entrate dell'ente nel quinquennio, con esclusione delle rette nonché dei
finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione di beni artistici e
culturali;
3) che si tratti di istituzione di ispirazione
religiosa. Questa circostanza sussiste quando la istituzione risulti collegata
a una confessione religiosa che, per disposizione statutaria, designi, negli
organi collegiali deliberanti, ministri del culto o appartenenti a istituti
religiosi o rappresentanti di autorità religiose.
2. Il diritto alla privatizzazione si esercita, con
atto del Consiglio di Amministrazione, sia in via giudiziale, sia, facendone
domanda al Presidente della Regione, in via amministrativa.
3. Conseguita la personalità giuridica di diritto
privato, le Istituzioni di cui al presente articolo entrano a far parte dei
Soggetti di cui al successivo capo sesto e ne condividono la disciplina e i
diritti.
Art.
16 - Soppressione di IPAB con prevalente
attività di istruzione
1. Le IPAB che svolgono prevalentemente attività di
istruzione, ivi compresa quella prescolare; i seminari; le case di riposo per
religiosi; le cappelle e le istituzioni di culto sono escluse dalle
Istituzioni assistenziali e assumono, nei modi di legge, personalità giuridica
di diritto privato.
2. L'esclusione avviene, con atto del Consiglio di
Amministrazione secondo le modalità previste al precedente art. 15 comma
secondo.
Art.
17 - Soppressione di IPAB e trasferimento
ai Comuni
1. Sono in ogni caso soppresse e trasferite ai
Comuni:
a) le IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA;
b) le IPAB che non esercitino le attività previste
dallo statuto né altre attività assistenziali.
2. La legge regionale stabilisce i modi, le forme e
i termini per il trasferimento ai Comuni delle IPAB, soppresse ai sensi del
precedente articolo; disciplina l'utilizzazione dei beni e del personale da
parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione e alla
programmazione dei servizi, disposte in attuazione della presente legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni delle IPAB loro
trasferite, i Comuni potranno procedere sia direttamente, sia attraverso le
Unità socio-sanitarie locali, sia con forme di gestione autonoma: Resta
comunque ferma la destinazione dei beni ad attività di servizio
socio-assistenziale.
4. Il personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, -sia in servizio presso te IPAB soggette al
trasferimento ai Comuni, è trasferito ai rispettivi Comuni contestualmente al
passaggio delle funzioni. Il personale così trasferito conserva la posizione
economica, la posizione giuridica e il trattamento previdenziale, di cui
godeva presso l'ente di provenienza.
5. Il trasferimento ai Comuni dei beni delle
istituzioni nonché tutte le operazioni derivanti dall'applicazione del presente
articolo, sono esenti da qualunque imposta, tributo o tassa di registrazione.
Art.
18 - Adempimenti delle Regioni
1, Le Regioni ricevono le domande di cui agli artt.
13, 15, 16.
2. Entro il mese successivo alla data in cui sono
pervenute le domande, la Giunta regionale, richiede il parere dei Comuni di
residenza, circa l'esistenza dei requisiti indicati negli articoli citati.
3. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, la Regione, con atto amministrativo decide sulla domanda, confermando,
nei casi di cui all'art. 12, la personalità giuridica posseduta; assegnando,
nei casi di cui agli artt. 14 e 15 la personalità giuridica di ente morale ai
sensi dell'art. 12 del codice civile.
4. Qualora sussistano le condizioni indicate negli articoli
specifici, l'adempimento di cui al precedente comma è atto dovuto.
5. In caso di inerzia della Regione il Governo
esercita il potere sostitutivo.
Art.
19 - Istituzioni di diritto privato di
utilità sociale
1. In conformità con l'art. 38 della Costituzione;
per valorizzare il concorso della solidarietà sociale sancito come inderogabile
dovere dall'art. 2 secondo comma della Costituzione; per rendere effettivo il
diritto all'assistenza nel rispetto della libertà di scelta dell'assistito, ai
sensi dell'art. 2 della presente legge; per attuare pienamente il pluralismo
delle Istituzioni e nelle Istituzioni, è garantita la libertà di costituzione e
di attività delle associazioni, fondazioni, cooperative, altre istituzioni -
datate o meno di personalità giuridica - nonché gruppi, che perseguano
finalità assistenziali senza scopo di lucro.
2. La garanzia di libertà di cui al precedente comma
si estende, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona e
nell'osservanza delle leggi vigenti, agli aspetti di metodologia assistenziale
e organizzativi.
3. Le istituzioni di cui al primo comma, autorizzate
a funzionare ai sensi dell'art. 9 terzo comma lettera a) prima parte, rientrano
d'i diritto nel sistema dei servizi sociali; di esse si tiene conto nella
programmazione locale; ed esse rientrano nei servizi fra i quali l'assistito
può liberamente scegliere.
4. Le istituzioni di cui al primo comma che siano in
possesso dei parametri di qualità dei servizi e di efficienza, di cui all'art.
9 comma terzo lettera a) seconda parte, e che siano iscritte nei registri di
cui all'art. 21 hanno diritto di:
a) partecipare attivamente alla programmazione
locale e contribuire, con i propri interventi, al sistema dei servizi sociali;
b) stipulare con i comuni singoli o associati,
convenzioni rispondenti alle direttive e ai criteri dettati dalla Regione, ai
sensi dell'art. 9 comma terzo lettera g);
c) partecipare attivamente, attraverso le proprie
rappresentanze regionali, alla programmazione regionale; nonché esprimere
parere sugli atti di maggior rilievo e, particolarmente, sulla ripartizione
del Fondo sociale;
d) ricevere dalla Regione, anche direttamente,
contributi in conto capitale s in conto gestione, a carico del Fondo sociale. I
contributi in conto gestione possono esser concessi anche per attività di
aggiornamento e di formazione degli operatori.
Art.
20 - Cooperative di solidarietà sociale
1. Fra le istituzioni di cui all'art. 18 sono comprese
le cooperative di solidarietà sociale.
2. Ai fini della presente legge si considerano di
solidarietà sociale le cooperative che hanno per scopa la promozione umana e
l'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, che versino in
condizioni di bisogno o di disagio e, per ciò stesso, titolari del diritto di
cui al precedente art. 2.
3. Ferma restando la normativa specifica, le cooperative
di solidarietà sociale, per fruire dei benefici della presente legge, si
attengono alle. seguenti disposizioni:
a) all'attività sociale i soci prendono parte quali
fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni, ovvero
in qualità di destinatari non esclusivi dell'attività;
b) è vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di
utili ai soci. La quota di utili non assegnata a riserva, deve essere destinata
a fini di solidarietà sociale assistenziale.
c) nel caso di scioglimento della cooperative
l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale,
deve
esser destinato a fini di solidarietà sociale assistenziale;
d) è vietata la trasformazione delle cooperative di
solidarietà sociale con fini assistenziali, in cooperative ordinarie o in altri
tipi di società.
4. Alle cooperative di solidarietà sociale si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970 n. 602. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 del decreto
citato si intendono sussistenti allorché vi sia comunque la partecipazione dei
soci ai beni e ai servizi oggetto dell'attività della cooperativa.
5. Le cooperative di solidarietà sociale che attuino
interventi di recupero personale e di reinserimento sociale di persone con
handicap fisici, psichici o difficoltà comportamentali, impiegandole in
attività lavorative a carattere produttivo, sono tenute ad applicare a queste
persone le norme che disciplinano il lavoro dipendente fatto salvo quanto qui
dì seguito previsto:
a) sul libro matricola della cooperativa deve risultare
annotata la condizione dei lavoratori di cui al presente comma, con specifica
indicazione del tipo di handicap o di difficoltà di cui sono portatori;
b) possono essere assunte anche persone cui sia stata
riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento;
c) il trattamento economico e normativo per le
persone di cui al primo comma è determinato dalla cooperativa, con deliberazione
dei soci;
d) le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, dovuta all'INPS
dalle cooperative di solidarietà sociale relativamente alla paga corrisposta
alle persone di cui alla lettera a) sono ridotte a zero.
6. L'ufficio dell'ispettorato provinciale del lavoro
e l'ufficio di coordinamento dei servizi sociali delle Unità sanitarie locali
o dei Comuni entro il cui territorio viene svolta l'attività lavorativa di cui
alla lettera a), sono tenuti a compiere almeno un sopralluogo annuale
congiunto presso le cooperative di solidarietà sociale, cui si applica la norma
del presente articolo.
7. Per lavori e servizi in cui possano, senza rischia
dipendente dalla condizione personale, essere impiegati lavoratori di cui al
precedente comma 5, gli enti pubblici possono indire appalti riservati alle
cooperative di solidarietà sociale o, comunque, a istituzioni per le quali ricorrano
le medesime condizioni. In alternativa, nel caso di appalti estesi alla
generalità degli operatori, l'offerta della cooperativa di solidarietà sociale
viene calcolata riducendola del costo aggiuntivo indotto della minore capacità
lavorativa del lavoratore con handicap o con difficoltà comportamentali. La
riduzione avviene sulla base di parametri indicati dalla Regione.
Art.
21 - Volontariato
1. È riconosciuta la funzione di utilità sociale
delle associazioni e delle altre istituzioni di volontariato, dotate o non di
personalità giuridica, liberamente costituite, fondate in prevalenza su prestazioni
volontarie e personali dei soci e che concorrano al conseguimento dei fini
dell'assistenza sociale.
2. Ai fini della presente legge, per attività di
volontariato deve intendersi quella intrapresa e svolta spontaneamente, non in
esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, senza fine individuale
di lucro anche indiretto - tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
parte, nell'interesse del gruppo o di terzi - bensì esclusivamente per fini
di solidarietà sociale.
3. L'attività del volontariato è gratuita e non può
esser retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Al volontario può esser corrisposto soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti precedentemente
stabiliti dall'organizzazione, del vitto, del vestiario, dell'alloggio.
6. Il volontario deve esser assicurato per i rischi
corsi e per i danni arrecati a terzi, nell'adempimento dell'attività
assistenziale. Il volontario a tempo pieno, di cui al comma precedente, può
esser assicurato contro le malattie e la vecchiaia.
7. L'attività di volontariato può essere svolta in
istituzioni specifiche o all'interno delle istituzioni di cui al precedente
art. 18.
8. Qualora l'organizzazione di volontariato assuma
la forma di cooperativa, viene sottoposta alla disciplina di cui all'art. 19.
9. A fini della presente legge, il volontariato viene
assimilato, nei diritti e nei doveri, ai soggetti di cui all'art. 18, fermo
restando il puntuale rispetto di quanto disposto dal presente articolo. In
particolare, l'istituzione di volontariato può ricevere dalla Regione, anche
direttamente, contributi in conto gestione e in conto capitale, a carico del
Fondo sociale.
Art.
22 - Registri regionali e locali delle
istituzioni private e del volontariato
1. In ogni Regione è istituito un registro per la
iscrizione, su domanda, delle Istituzioni di cui ai precedenti articoli 18, 19,
20.
2. L'iscrizione nel registro, con l'esatta indicazione
della ragione sociale, è disposta dalla Regione, sentiti i Comuni singoli o
associati, in cui l'istituzione opera, previo accertamento dei seguenti
requisiti:
a) assenza dl fini di lucro;
b) idonei livelli di qualificazione assistenziale del
personale e di efficienza organizzativa e operativa, secondo i requisiti e i
parametri dei servizi sociali, fissati ai sensi dell'art. 9 comma terzo lettera
a);
c) rispetto, per i dipendenti, delle norme contrattuali
in materia, fatta eccezione per i casi di prestazioni volontarie o rese in
forza di convenzioni fra le istituzioni di cui al primo comma con
congregazioni della Chiesa cattolica o con Organi rappresentativi di altre
confessioni religiose;
d) corrispondenza ai princìpi della presente legge e
della legge regionale.
3. Per le istituzioni operanti in più regioni, la
iscrizione è effettuata nel registro tenuto presso la Regione in cui
l'istituzione ha sede legale, sentite le altre Regioni interessate.
4. La legge regionale può prevedere registri locali
la cui gestione è affidata alle Unità socio-sanitarie locali.
5. Ove ricorrano i requisiti di cui al comma 2,
l'iscrizione è atto dovuto.
Art.
23 - Rimborso spese e altre convenzioni
1. Le persone che rientrino nei casi contemplati
dall'art. 2 primo comma della presente legge, hanno diritto a un rimborso
sulle spese sostenute per la fruizione di servizi privati non convenzionati,
purché siano previamente autorizzati con le modalità e nei casi previsti dalla
Regione, la quale determina anche l'entità del rimborso.
2. Qualora l'intervento assistenziale di cui abbisogni
una persona che rientri fra i casi contemplati dall'art. 2 comma primo della
presente legge, non possa essere adeguatamente erogato né da Enti pubblici, né
da Istituzioni pubbliche di assistenza, né da Istituzioni private di utilità sociale,
si possono, in via del tutto eccezionale instaurare rapporti convenzionali con
soggetti aventi scopo di lucro, purché siano in possesso dei requisiti
previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti.
TITOLO TERZO
Servizi assistenziali, modalità e
obiettivi
Art.
24 - Integrazione dei servizi
socio-sanitari
1. I servizi socio-assistenziali sono organizzati ed
erogati perseguendo l'integrazione coi servizi sanitari.
Art.
25 - Obiettivi
1. I servizi socio-assistenziali provvedono, fra
l'altro, a:
a) promuovere l'utilizzazione dei servizi da parte
dei cittadini, compresi quelli con handicap fisico-psichico-sensoriali;
segnalando agli uffici competenti i servizi che si rendano necessari e gli
ostacoli che ne impediscono o ne rendano difficoltosa la fruizione;
sollecitando l'abbattimento delle barriere architettoniche in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 nonché della
legge 28 febbraio 1986 n. 41 art. 32 commi venti, ventuno, ventidue;
b) fornire ai cittadini l'informazione su leggi,
regolamenti, disposizioni d'altro genere, al fine di renderli edotti dei
diritti e degli interessi legittimi che ne discendono;
c) fornire le informazioni sulle prestazioni e sui
servizi socio-assistenziali esistenti nel territorio, quali che siano i
soggetti che li gestiscono; e, occorrendo, la consulenza per la loro fruizione.
2. I servizi socio-assistenziali devono assicurare
comunque le prestazioni previste dagli artt. 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.
3. I servizi socio-assistenziali sono prioritariamente
organizzati:
a) in forme aperte con carattere domiciliare anche a
sostegno della famiglia; di centri diurni; di laboratori preferibilmente
integrati, adeguatamente distribuiti nel territorio;
b) in forme sostitutive della famiglia (affido,
adozione) ove sia necessario, e nei casi contemplati dalla legge;
c) in forma residenziale di contenuta capienza e,
preferibilmente, di tipo parafamiliare; con più tipologie assistenziali; con il
coinvolgimento degli assistiti nell'opera di recupero;
d) strutture di lunga degenza o protratta assistenza
per casi gravi.
4. I servizi socio-assistenziali sono comunque aperti
a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere
a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.
Art.
26 - Prestazioni economiche
1. Le prestazioni economiche si distinguono in
ordinarie e straordinarie.
2. Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:
a) sotto forma di pensione sociale o di assegni di
inabilità, tutti i cittadini che, per età o inabilità, non possano accedere al
lavoro e siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;
b) sotto forma di assegni continuativi, tutti i
cittadini che, per grave invalidità, non siano in grado di far fronte alle
attività quotidiane, senza l'aiuto di terzi o senza una sorveglianza personale
continua.
3. Le prestazioni economiche ordinarie e le relative
misure e modalità, sano definite con legge dello Stato.
4. Le prestazioni straordinarie sono rivolte a coloro
che si trovino in difficoltà contingenti o temporanee e, anche nel caso di
prestazioni continuative, sono erogate dai comuni.
5. Le prestazioni straordinarie e le relative misure,
modalità, criteri sono definiti con legge regionale.
TITOLO QUARTO
Servizio
sociale nazionale
Art. 27 - Istituzione
del servizio sociale nazionale
1. Lo stato giuridico ed economico del personale
degli Enti nazionali, le cui funzioni in materia assistenziale siano state
integralmente o parzialmente trasferite, delegate o attribuite alle Regioni o
agli Enti locali, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977 n. 616 e alla legge 21 ottobre 1978 n. 641, viene disciplinato in
conformità con le norme della presente legge, delle leggi delegate e delle
leggi regionali di attuazione.
Art.
28 - Personale dell'Associazione dei
comuni
1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni
di assistenza sociale l'Associazione dei comuni si avvale di:
a) personale assunto direttamente;
b) personale assegnato da Comuni e comandato da
Provincie, Comunità montane, Istituzioni pubbliche di assistenza, Regioni;
c) personale iscritto nei ruoli nominativi regionali
del servizio sanitario nazionale, limitatamente allo svolgimento di attività
che concorrano all'attuazione di finalità afferenti anche al servizio sanitario
nazionale.
2. L'Assemblea dei comuni e il Consiglio della
Comunità montana approvano la pianta organica del personale addetto
all'esercizio delle funzioni sociali, su proposta del Comitato di gestione delle
Unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle direttive regionali sulla
formazione degli organici. Approvano altresì il relativo regolamento.
3. Il personale di cui ai primo comma è posto alle
dipendenze dell'Unità socio-sanitaria locale sotto i profili
amministrativo-gestionale, funzionale, disciplinare e retributivo. A esso si
applicano le norme dello stato giuridico e degli accordi compartimentali degli
Enti o Amministrazioni di appartenenza organica. Al personale di cui al primo
comma lettera a), si applicano le norme che disciplinano il rapporto d'impiego
del personale di cui all'art. 8 della legge 29 marzo 1983 n. 93. Per quanto non
previsto espressamente dal presente articolo, si applicano i princìpi generali
e comuni del rapporto di pubblico impiego.
Art.
29 - Ruoli nominativi regionali del personale
1. Il personale di cui alle lettere a) e b) del primo
comma del precedente articolo, a esclusione di quello comandato dalla
Amministrazione regionale, nonché il personale adibito a funzioni sociali
esercitate direttamente da singole Amministrazioni comunali, provinciali,
Comunità montane nonché da Istituzioni pubbliche di assistenza, è iscritto in
ruoli nominativi regionali, ordinati per profili professionali e qualifiche
funzionali.
2. I criteri generali per la istituzione e la gestione,
da parte di ogni Regione, dei ruoli nominativi regionali di cui al precedente
comma, sono fissati, nel rispetto del precedente art. 6 comma primo con
particolare riguardo per la lettera c), dal Governo con decreto avente valore
di legge, su proposta del Ministro della sicurezza sociale sentito il Consiglio
nazionale della sicurezza sociale, previa consultazione delle Organizzazioni
sindacali firmatarie degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93.
3. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma,
e in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per il
personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, nonché nel puntuale
rispetta del precedente art. 6 comma primo con particolare riguarda per la
lettera c), sono fissati i criteri per:
a) definire rapporti atipici del personale non di
ruolo o convenzionato con gli Enti e le Amministrazioni di cui al primo comma
del precedente articolo;
b) identificare i profili professionali attinenti a
figure nuove, atipiche, o di dubbia iscrizione e la relativa collocazione,
nei ruoli nominativi.
4. Con successivi decreti aventi valore di legge
ordinaria, il Governo, su proposta del Ministro della sicurezza sociale sentito
il Consiglio nazionale della sicurezza sociale, definisce le tabelle di
equiparazione perii personale proveniente dalle Amministrazioni e dagli Enti
previsti dal primo comma del precedente articolo, nonché la disciplina dei
concorsi pubblici di assunzione, nel rispetto del principio che l'assunzione
avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. Con gli stessi decreti
vengono fissati i criteri per l'aggiornamento professionale obbligatorio del
personale.
5. Resta ribadito che i criteri dl cui ai precedenti
commi due e tre nonché le tabelle di equiparazione di cui al precedente comma
quattro, devono esplicitamente prevedere, per le Regioni, i margini di
elasticità attuativa di cui al precedente articolo 6 comma primo lettera c).
TITOLO QUINTO
Istituzione del Ministero della
sicurezza sociale e del Fondo sociale
Art.
30 - Istituzione del Ministero della
sicurezza sociale
1. È istituito il Ministero della sicurezza sociale
in cui si accorpano le competenze del Ministero della sanità nonché le
competenze, in materia di assistenza e beneficenza, del Ministero degli
interni.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, un Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
governo, individua le direzioni generali e i conseguenti uffici periferici da
assegnare al Ministero della sicurezza sociale.
Art.
31 - Istituzione del Fondo sociale
1. Ad integrazione delle risorse finanziarie comunali
e regionali è istituito presso il Ministero del tesoro un Fondo sociale
costituito:
a) dal fondo per gli asili nido istituito con legge
6 dicembre 1971, n. 1044;
b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 della
legge 23 dicembre 1975, n. 698;
c) dal fondo sociale di cui all'articolo 75 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone);
d) dai fondi previsti dall'articolo 1-duodecies della
legge 21 ottobre 1978, n. 641;
e) dai proventi netti di cui al terzo comma
dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
f) dalle quote degli utili di gestione degli istituti
di credito devolute in base ai rispettivi statuti, a finalità assistenziali;
g) dal fondo di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
685;
h) dal fondo di cui alla legge 29 luglio 1975, n.
405;
i) dal fondo di cui alla legge 2 maggio 1978, n. 194;
f) dal fondo di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404;
m) dal fondo di cui alla legge 14 dicembre 1970, n.
1088;
n) da una quota non superiore al 5 per cento dello
stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale;
o) da una somma aggiuntiva pari a lire 200 miliardi
per il triennio 1980-1982 iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980, di lire 95 miliardi
nell'anno 1981 e di lire 95 miliardi nell'anno 1982.
2. Le somme stanziate a norma del precedente comma
vengono ripartite sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 19
maggio 1970, n. 281, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) tra tutte le Regioni, su proposta del Ministero
della sicurezza sociale, sentito il Consiglio nazionale della sicurezza
sociale.
3. Le somme stanziate a norma del precedente comma
vengono ripartite fra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale,
tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali e sulla base di
indici e di standards individuati dal Consiglio nazionale della sicurezza
sociale, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto
capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire livelli di
prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando
progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le Regioni.
Art.
32 - Comitati di assistenza e beneficenza
1. I Comitati di assistenza e beneficenza pubblica
sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite ai Comuni singoli o
associati, nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regionali.
Art.
33 - Delega al governo per i profili
professionali e per la formazione professionale
1. Il governo è delegato a emanare, entro un anno
dall'approvazione della presente legge, sentito il Consiglio della sicurezza
sociale, uno o più decreti aventi valore di legge, con cui definirà criteri e
modalità per:
a) la regolamentazione delle professioni, negli Enti
locali, attinenti al settore dei servizi sociali;
b) le disposizioni generali per l'ordinamento e la
durata delle scuole di formazione professionale, da aprirsi anche agli
operatori privati, nonché i requisiti per accedere ai relativi corsi, tenendo
conto anche della legge 21 dicembre 1978 n. 843;
c) direttive per i corsi di formazione professionale
promossi da Istituzioni di diritto privato di utilità sociale, tenendo conto,
in quanto applicabile, anche della legge 21 dicembre 1978 n. 832; e il
conseguente diritto, per chi si uniformi, ad accedere ai fondi per la
formazione professionale specifica;
d) la determinazione delle norme transitorie per la
convalida dei titoli professionali conseguiti prima dell'entrata in vigore
dell'ordinamento di cui alla lettera b);
e) la riqualificazione e l'aggiornamento periodico
obbligatorio degli operatori sociali;
f) i rapporti fra Regioni, Enti locali e sedi formative
regionali: universitarie o comunque qualificate alla formazione degli
operatori;
2. Nell'esercizio della delega, il governo si atterrà
a princìpi di semplificazione normativa del quadro generale delle figure
professionali, nonché alla previsione di margini, per le Regioni, di elasticità
attuativa; di garanzia di una formazione omogenea e di adeguato livello
qualitativo su tutto il territorio nazionale; nonché di omogeneizzazione, in
quanto possibile, delle posizioni giuridiche ed economiche degli operatori
sociali e sanitari.
Art. 34 - Norme
transitorie
1. Entro un anno dalla entrata in vigore, le Regioni
adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle finalità della presente
legge.
2. Fino al riordino della legislazione regionale, le
somme di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma del precedente art.
30 continuano a essere destinate agli scopi previsti dalle rispettive leggi e
mantengono la suddivisione per regione, sulla base dei criteri fissati dalle
medesime leggi.
3. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della
legge, una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo di cui all'art. 30 è
riservato alle Regioni che abbiano ottemperato alla prescrizione di cui al
primo comma del presente articolo.
4. La ripartizione avviene sulla base di programmi
presentati dalle singole Regioni che devono proporsi di garantire:
a) la gestione dei servizi esistenti, in ottemperanza
al disposto del precedente art. 9 comma terzo con particolare riguardo per le
lettere d) ed e);
b) lo sviluppo dei servizi sociali territoriali,
specie di quelli destinati ai minori, agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti,
in particolare per le Regioni del Mezzogiorno, per rispondere a esigenze di
riequilibrio;
c) le erogazioni economiche straordinarie di cui agli
ultimi due commi dei precedente art. 25.
5. Alle iniziative di cui alla lettera b) di cui al
precedente comma deve essere destinato non meno del 30 per cento del Fondo
sociale; non meno del 40 per cento delle somme stanziate in conto capitale
deve essere destinato ai territori di cui all'art. 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523.
Art.
35 - Regioni a statuto speciale
1. Le norme fondamentali della presente legge, in
quanto legge di riforma economico-sociale della Repubblica, si estendono alle
Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Art.
36 - Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati:
a) gli articoli della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
e successive modificazioni e integrazioni e relativi regolamenti di
esecuzione;
b) gli articoli 91, lettera h), e 144, lettera g),
del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvate con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383; c) la legge 3 giugno 1937, n. 847;
d) il regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
e) l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1945, n. 173;
f) l'articolo 154 del testo unico della legge di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) ogni altra norma che risulti incompatibile e in
contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
(1) La bozza di legge quadro di
riforma dell'assistenza e dei servizi sociali e istituzione del Ministero per
la sicurezza sociale che pubblichiamo è quella risultante a seguito delle
modifiche apportate sulla base delle indicazioni emerse dalla riunione degli
Assessori regionali all'assistenza tenutasi a Roma il 17 maggio 1988.
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