Prospettive assistenziali, n. 84, ottobre-dicembre 1988

 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA

FONDAZIONE ZANCAN

 

 

Premessa

Il presente documento è composto di due parti. Nella prima parte la Fondazione Zancan, promotrice del seminario che si è tenuto a Malosco (Trento) dal 26 al 30 settembre 1988 sulla riforma dell'assistenza, per desiderio concorde dei par­tecipanti al seminario stesso, richiama e sottoli­nea i punti sui quali, a suo giudizio, si è manifestata maggiore convergenza sia nei lavori di commissione, sia nella discussione plenaria, e quelli che sono stati ritenuti più essenziali.

La seconda parte contiene gli elaborati di tre commissioni di studio, prodotti nell'ambita del seminario (1).

Le commissioni hanno lavorato su tre temi di­stinti:

- i diritti dei cittadini cui deve rispondere la riforma dell'assistenza;

- gli aspetti istituzionali della riforma;

- l'attuazione dei servizi.

Sebbene i contenuti siano sostanzialmente con­vergenti negli obiettivi, anche se differenziati nel­le aree di approfondimento, non si è giunti ad un documento unificato perché è mancato il tempo per elaborarlo: ci si è proposti di farlo in un se­condo momento. Perciò i tre documenti sono ri­portati di seguito, firmati dai componenti delle rispettive commissioni.

È da precisare che la terza commissione, che ha lavorato sull'attuazione dei servizi, ha fatto puntuali riferimenti alla proposta di legge elabo­rata da alcuni assessori regionali, mentre le al­tre due hanno avuto presenti tutti i progetti di legge, ma senza riferirsi specificatamente a nes­suno di essi, can la preoccupazione di evidenzia­re alcune linee ritenute necessarie e non sempre presenti negli attuali progetti di legge.

La prima commissione porta inoltre un docu­mento aggiuntivo di un membro della commissio­ne stessa, che approfondisce con esemplifica­zioni i contenuti del documento elaborati dal gruppo (2).

Per completezza di informazione è opportuno ricordare che nella prima giornata, in cui si sono evidenziati i nodi da approfondire nelle commis­sioni, hanno dato il loro contributo: l'on. A. Casa­dei, attualmente consigliere regionale del Veneto, l'on. L. Colombini, che ha dato alcune informazio­ni sulla proposta di legge del PCI in fase di pre­parazione, la sen. M.P. Colombo Svevo, che ha il­lustrato alcune esigenze fondamentali della leg­ge-quadro, l'assessore ai servizi sociali della Re­gione Veneto dr. M. Creuso, il prof. Gentili, pre­sidente della Commissione sicurezza sociale del­la Regione Emilia-Romagna, che ha presentato la proposta di legge elaborata da alcuni assessori regionali, il dr. G. Manganozzi, che ha illustrato i collegamenti fra le leggi regionali di riordino dei servizi sociali e la legge-quadro nazionale, l'avv. S. Nocera, che ha richiamato in forma critica i contenuti essenziali della proposta di legge-qua­dro sugli handicappati.

Le personalità politiche non hanno potuto trat­tenersi poi per il lavoro delle commissioni, ad eccezione dell'on. Casadei.

I lavori del seminario sono stati coordinati dal prof. Antonio Prezioso.

 

 

I PARTE

 

Punti ritenuti più essenziali e di maggiore con­vergenza

1. Occorre distinguere con chiarezza nella ter­minologia fra «servizi sociali» (che comprendono, oltre all'assistenza, anche la sanità, la scuola, il tempo libero, la casa ecc.) e «assistenza sociale» a «servizi socio-assistenziali», che si rivolgono ai cittadini in stato di bisogno.

La legge-quadro sull'assistenza deve riguardare i «servizi socio-assistenziali»; occorrerebbe an­che una legge sui servizi sociali; anzi alla legge sull'assistenza sarebbe preferibile una legge glo­bale sui servizi sociali che includesse anche quel­la sull'assistenza.

Occorre comunque non confondere i servizi «socio-assistenziali» con i servizi sociali. Soprattutto è necessario non far ricadere sui servizi socio-assistenziali i problemi che devono trovare risposta in altri servizi, come la scuola, la casa, il lavoro, la sanità ecc.

2. Prima della legge-quadro sull'assistenza, o contemporaneamente ad essa, deve venire la leg­ge di riforma delle autonomie locali, che deve sciogliere i nodi che rendono impossibile o inef­ficace un sistema di servizi sociali, compresi i servizi socio-assistenziali.

3. La legge-quadro sull'assistenza deve prevede­re e promuovere l'integrazione fra i servizi socio­assistenziali stessi, fra i servizi socio-assistenzia­li e quelli sanitari, fra i servizi socio-assistenzia­li e tutto il sistema dei servizi sociali (scuola, tempo libero, casa, lavoro, ecc.) per rispettare la globalità della persona.

Anzi deve favorire una progettualità integrata fra le varie componenti della società, riconoscen­do la dignità del privato sociale, e insieme por­tando chiarezza fra i vari soggetti all'interno del terzo settore (istituzioni non profit, cooperative, associazionismo, volontariato ecc.) così da pro­muovere la presa in carico da parte di tutta la co­munità dei problemi dei propri membri, come espressione concreta della solidarietà sociale che è alla base della Costituzione italiana.

4. L'ente erogatore deve essere unico: il Comu­ne, singolo o associato.

Tutte e tre le Commissioni hanno affermato con forza il principio e il primato della territorialità, motivando dettagliatamente la scelta.

La struttura istituzionale della legge di riforma dovrebbe partire dalle esigenze della comunità e salire dal livello locale al livello regionale e a quello nazionale, tenendo conto accuratamente delle esperienze maturate dalle Regioni.

5. Pure concordemente è stato dato un forte rilie­vo al distretto di base, punto essenziale della ri­forma e sede privilegiata per l'integrazione, che suppone però una organica integrazione a tutti i livelli: anzitutto nei rapporti tra i vari servizi della USL, poi tra USL e Comune (con particolare rife­rimento alla attuazione del distretto di base), a livello di leggi e di piani regionali, a livello di leg­gi e di piani nazionali.

6. Per l'attuazione e articolazione efficiente ed efficace dei servizi è stata ritenuta da tutti una esigenza prioritaria che la legge definisca la pian­ta organica e i profili professionali del personale.

7. Similmente è stato concordemente ritenuto ne­cessario che la legge detti norme precise e vin­colanti, dotate di mezzi adeguati, per la forma­zione di base e permanente dei tre livelli: opera­tori; dirigenti, amministratori.

8. Uno dei contributi più concordemente sottoli­neati è l'esigenza che la legge non si fermi ad enunciazioni vaghe e generiche sui diritti dei cit­tadini all'assistenza, ma individui forme giuridi­camente praticabili per una efficace tutela ed esi­gibilità di tali diritti.

Pur riconoscendo che non si può parlare anco­ra di un diritto soggettivo perfetto ai servizi so­cio-assistenziali, come invece è già ad es. per il diritto alla salute, per il diritto degli handicappati alla scuola ecc., le tre Commissioni hanno con­cordato sulla necessità che la legge espliciti chiaramente la titolarità dei diritti soggettivi, ini­ziando da quelli fondamentali e puntando sui «diritti-opportunità» per accentuare la preven­zione.

La Fondazione si propone di approfondire que­sto nodo della esigibilità dei diritti, ritenuto es­senziale, insieme ad altri nodi come ad es. la composizione del Fondo nazionale, con un gruppo permanente di studio.

9. Nell'ambito della tutela dei diritti il seminario ha concordemente affermato che la legge deve garantire con norme esplicite che i patrimoni del­le IPAB, sia di quelle che passeranno ai Comuni, sia di quelle che verranno privatizzate, siano vin­colati all'assistenza in senso stretto, nel rispetto della volontà dei donatori e secondo le finalità della legge-quadro; si è auspicato anche che, se costituzionalmente legittimo, la norma abbia va­lore retroattivo.

10. Pur nel rispetto dei diritti dei cittadini alla libertà di scelta tra i vari servizi, il seminario ha concordemente richiesto che la legge promuova il superamento della istituzionalizzazione e favo­risca la permanenza delle persone in stato di bi­sogno nel proprio ambiente di vita, predisponen­do una rete di servizi idonea a raggiungere tale obiettivo, con le risorse necessarie per realiz­zarla.

11. Sulla composizione del Fondo nazionale, pro­blema che richiede, come si è detto, ulteriori ap­profondimenti, è prevalsa l'idea che il Fondo deb­ba essere costituito dai fondi attualmente esi­stenti e talora dispersi in vari Ministeri, da una aggiunta percentuale del P.I.L. (prodotto interno lordo) e da altri fondi vincolati; rimangono esclu­se le spese autonome degli enti locali.

Nella destinazione del fondo occorre trovare modalità che garantiscano efficacemente un'equa ripartizione fra regioni più povere e regioni più ricche.

12. Poiché nel bilancio dello Stato i fondi a di­sposizione sono sempre inferiori alle esigenze da soddisfare, per rispettare l'eguale dignità dei cit­tadini (art. 3 della Costituzione) è necessario ac­centuare le priorità, dando la precedenza ai biso­gni primari, alle fasce di popolazione più deboli e alle aree più depresse.

La Fondazione, non appena saranno resi pub­blici la proposta di legge del PCI ed altri even­tuali progetti, come quello governativo, si propo­ne di elaborare un quadro sinottico e di collegare le osservazioni è le proposte delle tre commissioni all'articolato delle proposte di legge per una più chiara comprensione della loro pertinenza e della loro utilizzazione.

 

 

II PARTE

DOCUMENTO DELLA PRIMA COMMISSIONE: I DIRITTI DEI CITTADINI

 

Premessa

In attuazione dei principi costituzionali e, in particolare, dell'art. 3 della Costituzione, devono essere garantiti a tutti i cittadini i diritti umani e sociali evitando ogni forma di emarginazione e assicurando ad ogni persona e nucleo familiare un livello adeguato di vita.

Le finalità suindicate sono assicurate attraver­so interventi coordinati e organizzati nei settori della salute psicofisica, della istruzione, delle op­portunità di lavoro, delle disponibilità abitative, della possibilità di movimento, delle opportunità di socializzazione, privilegiando in ogni caso il momento preventivo.

Per le persone in difficoltà personali e/o so­ciali vanno previste forme integrative di soste­gno e di aiuto per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla fruibilità degli interventi sopra elencati.

Per le persone che si trovano in stato di biso­gno economico e/o relazionale è previsto un si­stema di servizi socio-assistenziali.

 

1. Titolarità del diritto di usufruire del servizi socio-assistenziali

Sono titolari del diritto di usufruire dei servizi socio-assistenziali tutte le persone presenti sul territorio (cittadini e non) che si trovino in stato di bisogno economico e/o relazionale a livello personale e/o familiare e/o sociale.

 

2. Stato di bisogno

Sono in stato di bisogno te persone che:

2.1. Non hanno risorse o condizioni tali da ga­rantire o consentire un livello minimo accettabile di vita;

2.2. sulla sola base delle risorse personali e/o familiari risultano impedite o hanno notevoli dif­ficoltà a provvedere a se stesse e ad utilizzare i servizi disponibili per tutti i cittadini (casa, istru­zione, trasporti, lavoro...);

2.3. risultano impedite o presentano notevoli difficoltà a situarsi e autotutelarsi in un contesto familiare o sociale che consenta un adeguato sviluppo della personalità;

2.4. si trovano in condizioni tali da rendere pre­vedibile l'insorgere di una delle situazioni sopra descritte.

 

3. Competenze del servizi socio-assistenziali

I servizi socio-assistenziali si esplicano trami­te interventi diretti, o concorrenti con altri com­parti di servizio (quali salute, casa, lavoro, istru­zione...) a1 fine di sviluppare una rete di opportu­nità e di garanzie per chi si trova in situazione di bisogno e di svantaggio personale e sociale.

Muovendo dalla considerazione che una parte rilevante delle situazioni di bisogno è causata da carenze imputabili ad altri settori di servizio, va attribuita a questi settori la responsabilità delle risposte e degli interventi di loro competenza, compresi quelli da realizzarsi in via temporanea e in stato di emergenza.

In rapporto a questi obiettivi e doveri il setto­re socio-assistenziale ha un ruolo di concorrenza e/o di collaborazione.

L'azione dei servizi socio-assistenziali si svilup­pa sulla base di:

3.1. interventi diretti o concorrenti In presenza di situazioni di bisogno che richiedano forme di aiuto e sostegno dell'autonomia personale e in­tegrative o sostitutive di funzioni svolte dal nu­cleo familiare;

3.2. interventi diretti a rilevare e individuare la situazione di bisogno e le risorse necessarie a provvedervi, favorire il successivo coordinamen­to delle risorse stesse nel rispetto della unicità della persona e della specificità delle sue esigen­ze, intervenire direttamente ove di competenza;

3.3. interventi che concorrono a promuovere l'accessibilità ai servizi per tutti i cittadini;

3.4. interventi concorrenti di promozione/edu­cazione per far crescere a livello individuale e sociale l'attenzione e la sensibilità e la consape­volezza in ordine alla opportunità e ai diritti da garantire alla persona.

 

4. Criteri di riferimento

I servizi socio-assistenziali devono essere rea­lizzati secondo i seguenti criteri:

4.1. garantire una congrua possibilità e libertà di scelta fra le prestazioni erogate dai soggetti competenti nel rispetto della dignità personale, senza: immotivato aggravio economico e senza discriminazione;

4.2. valorizzare e sostenere, nel rispetto della libera scelta della persona interessata, la dispo­nibilità dei familiari per la permanenza o il rein­serimento dei congiunti in difficoltà, nel proprio ambiente familiare e sociale;

4.3. garantire sul territorio un sistema di ser­vizi, che renda possibile la permanenza del sog­getto nel contesto sociale di appartenenza, in modo da assicurare la globalità dell'intervento anche in presenza di una pluralità di esigenze:

- sensibilizzando e valorizzando le risorse e le disponibilità presenti nella comunità;

- dotando i servizi del personale e degli stru­menti (anche economici) necessari;

4.4 favorire lo sviluppo e l’utilizzazione di for­me aperte di servizio, sensibilizzando la popola­zione alle esigenze delle persone in difficoltà;

4.5. garantire il concorso delle forze sociali organizzate dalla comunità locale alla definizione degli obiettivi, alla programmazione, gestione e verifica degli interventi;

4.6. privilegiare, quando non sia attuabile la permanenza nel proprio domicilio, l'inserimento in un'altra famiglia o in una comunità di tipo familiare, onde evitare, per quanto possibile, il ricovero in istituti assistenziali;

4.7. garantire che le strutture residenziali, nuo­ve o derivanti dalle trasformazioni di quelle esi­stenti, siano comunque di piccole dimensioni, in­tegrate nel territorio e fruite da persone della comunità locale;

4.8. garantire la necessaria integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, sco­lastici, del tempo libero ecc., sia sul piano istitu­zionale sia stabilendo forme vincolanti di raccor­do a livello operativo;

4.9. garantire le informazioni necessarie per la conoscenza e la accessibilità dei servizi.

 

5. Riconversione degli attuali istituti di ricovero assistenziale

I responsabili ed il personale degli attuali isti­tuti di ricovero possono svolgere un ruolo impor­tante nella creazione dei servizi residenziali e non residenziali per minori, handicappati, anziani di cui ai punti precedenti.

Una iniziativa quale quella auspicata consen­tirebbe il recupero delle esperienze dei dirigenti e del personale e potrebbe garantire la continuità degli interventi nei confronti delle persone che fruiscono di interventi residenziali.

 

6. Garanzie

Ad evitare la proliferazione di leggi, che si ri­ducono a pure dichiarazioni di intenti, si vede la necessità di corredare la legge quadro sull'assi­stenza e le relative leggi regionali di una serie dì garanzie, che assicurino la tutela del diritto dei cittadini in stato di bisogno.

6.1. La legge quadro nazionale deve prevedere:

- forme di garanzia del diritto dei cittadini;

- forme di sanzione per le inadempienze (so­spensione di incentivazioni economiche, commis­sariamento, commissariamenti ad acta, ecc);

- figure ed organismi di tutela dei diritti dei cittadini (tutore, curatore, associazioni di utenti, patronati, ecc.);

- interventi da definire nella legge regionale; che comprendano prestazioni economiche, inter­venti di aiuto a sostegno psico-sociale alla per­sona e alla famiglia, interventi integrativi della

autonomia personale e delle funzioni proprie del nucleo familiare e interventi sostitutivi delle fun­zioni proprie del nucleo familiare;

- definizione di stato di bisogno e criteri di riferimento di cui al n. 2 e al n. 4;

- i tempi entro cui la Regione deve legiferare;

- le modalità di composizione e di erogazio­ne del fondo regionale;

- il riconoscimento dei titoli e dei profili pro­fessionali abilitati ad operare nei servizi in modo da garantire ai cittadini parità di prestazioni su tutto il territorio nazionale e da consentire la mo­bilità degli operatori.

6.2. Le leggi regionali devono:

- istituire i servizi rispondenti ai bisogni di cui al n. 2 tenuto conto e attuando i criteri di cui al n. 4;

- definire chi ha diritto di accedere ai servizi;

- definire chi ha l'obbligo di erogare i servizi;

- fissare le scadenze entro cui i servizi devo­no essere istituiti e resi funzionanti;

- fissare standard e requisiti di servizi;

- stabilire forme di controllo e di verifica dell'attuazione dei servizi, con relativa modalità;

- favorire le modalità di coinvolgimento degli utenti e delle forze sociali del territorio e di quel­le che concorrono all'attuazione dei servizi;

- fissare le modalità di attuazione delle for­me sanzionatorie (commissariamenti ecc.);

- definire le modalità di funzionamento delle figure di tutela;

- prevedere forme di erogazione e di servizio tali da salvaguardare e rendere esigibili i diritti dei cittadini.

 

7. Diritti del cittadino e strumenti di tutela

7.1. Gli enti gestori dei servizi devono assu­mere, nel rispetto e in attuazione delle leggi re­gionali, procedimenti deliberativi per l'istituzio­ne e l'attuazione dei servizi e degli interventi, regolando anche in maniera precisa le procedure, prevedendo il ricorso in prima istanza a livello dell'amministrazione.

7.2. Deve essere garantita la tutela giuridica delle persone che presentano forme di parziale incapacità, attraverso la nomina di un soggetto che le assista nella esecuzione di uno o più atti e nella richiesta di una prestazione o servizio.

7.3. Deve prevedersi la possibilità per associa­zioni rappresentative di possibili utenti dei servizi o con finalità di promozione a tutela degli stessi:

- di segnalare situazioni di bisogno;

- di denunciare carenze dei servizi;

- di attivare forme adeguate di sostegno;

- di intervenire nei casi di inerzia degli inte­ressati, sempre nel rispetto della loro libertà di scelta.

7.4. Permane in ogni caso l’esigenza di riformare gli istituti del codice civile relativi all'inter­dizione, all'inabilitazione, alla tutela per i minori e gli adulti incapaci.

 

Componenti della 1ª Commissione: Lorenza An­tossi, Giorgio Battistacci, Grazia M. Dente, Gio­vanni Nervo, Giuseppe Pasini, Francesco Santa­nera e Tiziano Vecchiato.

 

 

DOCUMENTO INTEGRATIVO: TENTATIVO Dl DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO E DEI RELATIVI INTERVENTI

Francesco Santanera

 

1. Si ritiene necessario, tenuto conto delle fi­nalità del seminario, prendere in considerazione solamente gli stati di bisogno correlati ai diritti fondamentali dei cittadini.

2. La Costituzione stabilisce che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che impedisco­no il pieno sviluppo della persona.

3. Fra gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, vi sono quelli dovuti:

a) alla disoccupazione con la conseguente mancanza dei mezzi economici indispensabili;

b) alle pensioni con importi insufficienti;

c) alla carenza o rifiuto di cure sanitarie (v. il problema degli anziani malati cronici non auto­sufficienti dirottati - spesso in modo selvaggio - dal settore sanitario a quello assistenziale);

d) alla carenza di abitazioni idonee, in partico­lare per le persone colpite da handicap motori (alloggi con barriere architettoniche);

e) alla inagibilità o inesistenza di trasporti ne­cessari per l'utilizzo di servizi essenziali (scuola, servizi di riabilitazione, ecc.);

f) alle carenze della scuola, in particolare del­la scuola dell'obbligo, can la conseguenza di un altissimo numero di allievi che non frequentano la scuola stessa;

g) alle condizioni personali, familiari e sociali che non assicurano alle persone l'autonomia ne­cessaria per poter accedere ai servizi primari (o servizi sociali): minori in situazione di abban­dono o con gravi carenze familiari, insufficienti mentali (minori, adulti e anziani) con limitazioni più o meno gravi, nuclei familiari in difficoltà, per­sone senza fissa dimora, anziani non completa­mente autosufficienti ecc.

4. Per le situazioni di cui al punto 3 lettera a), b), c), e), f), occorre evitare che i vari settori di competenza (lavoro, previdenza, sanità, casa, tra­sporti, ecc.) siano incentivati a continuare nella non predisposizione degli interventi necessari, con il rischio di determinare uno sviluppo delle relative politiche di emarginazione dei più deboli e di provocare un aumento numerico delle perso­ne escluse.

5. Si premette che il problema di fondo è il perseguimento di politiche sociali che assicurino una qualità della vita rispettosa delle esigenze e dei diritti di tutte le persone (cittadini e stranie­ri) secondo il massimo raggiungibile nella situa­zione sociale del momento.

6. In questo ambito occorre anche - nel breve e medio periodo - operare in modo da frenare e se possibile eliminare ogni forma di incentivazio­ne dell'emarginazione da parte dei sopra citati settori del lavoro, della previdenza, della sanità, della casa, dei trasporti e degli altri settori so­ciali.

A tal fine si propone che i suddetti settori sia­no responsabilizzati concretamente.

7. Si propone pertanto che, nei casi in cui la situazione di bisogno sia determinata da carenze, anche involontarie, da parte dei suddetti settori, i settori stessi debbano provvedere non solo a rendere usufruibili le relative opportunità anche alle persone più deboli, ma anche provvedere al­le situazioni di emergenza.

8. Pertanto si propone quanto segue:

A) nei casi di disoccupazione involontaria, il settore lavoro (restano da definire gli organi isti­tuzionali) sia tenuto a corrispondere un contributo economico alle persone senza lavoro, nel caso in cui dette persone ed i relativi nuclei familiari (parenti o non parenti conviventi) non abbiano il necessario economico sufficiente per vivere;

B) definizione del livello minimo delle pensio­ni, in modo che per le persone senza altri redditi, l'importo sia almeno uguale al minimo vitale (2);

C) che il settore sanitario sia obbligato a prov­vedere anche alla prevenzione, cura e riabilita­zione delle persone colpite da malattie croniche e che nello stesso tempo si trovino in una situa­zione di non autosufficienza, determinata dalla gravità delle condizioni di salute. Gli interventi; sia al fine di garantire le migliori condizioni ai pazienti, sia per ridurre le spese, dovrebbero es­sere prioritariamente effettuate a livello domici­liare, nei casi in cui ì familiari o terzi siano volon­tariamente disponibili;

D) il settore casa sia tenuto ad intervenire nel­le situazioni, comprese quelle di emergenza, in cui il bisogno delle persone singole e dei nuclei familiari sia causato dalla mancanza di una abita­zione idonea;

E) l'istituzione di servizi di trasporto per le persone che non possono, a causa della loro si­tuazione di handicap, utilizzare i servizi pubblici, in quanto presentano barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso;

F) l'istituzione dei necessari servizi e inter­venti in modo da azzerare l'evasione dell'obbligo scolastico e consentire a tutti gli allievi la fre­quenza dell'intera ciclo della scuola dell'obbligo;

G) la creazione di servizi assistenziali per as­sicurare il massimo di autonomia possibile alle persone di cui al punto 3, lettera g) e per con­sentire a dette persone di inserirsi nel lavoro (se in grado di svolgere attività proficue), e di usu­fruire dei servizi sociali relativi alla casa, alla sanità, alla scuola, ai trasporti ecc.

9. I diritti devono essere garantiti ai cittadini interessati, con possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria nei casi di rifiuto o ritardo ingiustifi­cati.

10. Compito dei servizi assistenziali è, oltre a quanto previsto al punto 8, lettera G, anche quel­lo di intervenire per informare e sostenere le persone nei cui confronti devono intervenire gli altri organismi previsti al suddetto punto 8.

 

 

 

(1) Il documento è stato elaborato nel seminario della Fondazione Zancan svoltosi a Malosco (Trento) dal 26 al 30 settembre 1988. Riproduciamo integralmente la sintesi e il documento della prima commissione compresa la nota.

(2) Il paragrafo B è stato così corretto dall'Autore dopo la chiusura del seminario.

(2) Il paragrafo B è stato così corretto dall'Autore do­po la chiusura dei seminario.

 

 

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