OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER LA
RIFORMA DELL'ASSISTENZA
FONDAZIONE ZANCAN
Premessa
Il presente documento è composto di due parti. Nella
prima parte la Fondazione Zancan, promotrice del seminario che si è tenuto a Malosco (Trento) dal 26 al 30 settembre 1988 sulla riforma dell'assistenza, per
desiderio concorde dei partecipanti al seminario stesso, richiama e sottolinea
i punti sui quali, a suo giudizio, si è manifestata maggiore convergenza sia
nei lavori di commissione, sia nella discussione plenaria, e quelli che sono
stati ritenuti più essenziali.
La seconda parte contiene gli elaborati di tre
commissioni di studio, prodotti nell'ambita del seminario (1).
Le commissioni hanno lavorato su tre temi distinti:
- i diritti dei cittadini cui deve rispondere la riforma
dell'assistenza;
- gli aspetti istituzionali della riforma;
- l'attuazione dei servizi.
Sebbene i contenuti siano sostanzialmente convergenti
negli obiettivi, anche se differenziati nelle aree di approfondimento, non si
è giunti ad un documento unificato perché è mancato il tempo per elaborarlo: ci
si è proposti di farlo in un secondo momento. Perciò i tre documenti sono riportati
di seguito, firmati dai componenti delle rispettive commissioni.
È da precisare che la terza commissione, che ha
lavorato sull'attuazione dei servizi, ha fatto puntuali riferimenti alla
proposta di legge elaborata da alcuni assessori regionali, mentre le altre
due hanno avuto presenti tutti i progetti di legge, ma senza riferirsi
specificatamente a nessuno di essi, can la preoccupazione di evidenziare
alcune linee ritenute necessarie e non sempre presenti negli attuali progetti
di legge.
La prima commissione porta inoltre un documento
aggiuntivo di un membro della commissione stessa, che approfondisce con esemplificazioni
i contenuti del documento elaborati dal gruppo (2).
Per completezza di informazione è opportuno ricordare
che nella prima giornata, in cui si sono evidenziati i nodi da approfondire
nelle commissioni, hanno dato il loro contributo: l'on. A. Casadei,
attualmente consigliere regionale del Veneto, l'on. L. Colombini, che ha dato
alcune informazioni sulla proposta di legge del PCI in fase di preparazione,
la sen. M.P. Colombo Svevo, che ha illustrato alcune esigenze fondamentali
della legge-quadro, l'assessore ai servizi sociali della Regione Veneto dr.
M. Creuso, il prof. Gentili, presidente della Commissione sicurezza sociale
della Regione Emilia-Romagna, che ha presentato la proposta di legge elaborata
da alcuni assessori regionali, il dr. G. Manganozzi, che ha illustrato i
collegamenti fra le leggi regionali di riordino dei servizi sociali e la
legge-quadro nazionale, l'avv. S. Nocera, che ha richiamato in forma critica i
contenuti essenziali della proposta di legge-quadro sugli handicappati.
Le personalità politiche non hanno potuto trattenersi
poi per il lavoro delle commissioni, ad eccezione dell'on. Casadei.
I lavori del seminario sono stati coordinati dal
prof. Antonio Prezioso.
I
PARTE
Punti ritenuti più essenziali e di maggiore
convergenza
1. Occorre distinguere con chiarezza nella terminologia
fra «servizi sociali» (che comprendono, oltre all'assistenza, anche la sanità,
la scuola, il tempo libero, la casa ecc.) e «assistenza sociale» a «servizi
socio-assistenziali», che si rivolgono ai cittadini in stato di bisogno.
La legge-quadro sull'assistenza deve riguardare i
«servizi socio-assistenziali»; occorrerebbe anche una legge sui servizi
sociali; anzi alla legge sull'assistenza sarebbe preferibile una legge globale
sui servizi sociali che includesse anche quella sull'assistenza.
Occorre comunque non confondere i servizi
«socio-assistenziali» con i servizi sociali. Soprattutto è necessario non far
ricadere sui servizi socio-assistenziali i problemi che devono trovare risposta
in altri servizi, come la scuola, la casa, il lavoro, la sanità ecc.
2. Prima della legge-quadro sull'assistenza, o
contemporaneamente ad essa, deve venire la legge di riforma delle autonomie
locali, che deve sciogliere i nodi che rendono impossibile o inefficace un
sistema di servizi sociali, compresi i servizi socio-assistenziali.
3. La legge-quadro sull'assistenza deve prevedere e
promuovere l'integrazione fra i servizi socioassistenziali stessi, fra i
servizi socio-assistenziali e quelli sanitari, fra i servizi socio-assistenziali
e tutto il sistema dei servizi sociali (scuola, tempo libero, casa, lavoro,
ecc.) per rispettare la globalità della persona.
Anzi deve favorire una progettualità integrata fra le
varie componenti della società, riconoscendo la dignità del privato sociale, e
insieme portando chiarezza fra i vari soggetti all'interno del terzo settore
(istituzioni non profit, cooperative, associazionismo, volontariato ecc.) così
da promuovere la presa in carico da parte di tutta la comunità dei problemi
dei propri membri, come espressione concreta della solidarietà sociale che è
alla base della Costituzione italiana.
4. L'ente erogatore deve essere unico: il Comune,
singolo o associato.
Tutte e tre le Commissioni hanno affermato con forza
il principio e il primato della territorialità, motivando dettagliatamente la
scelta.
La struttura istituzionale della legge di riforma
dovrebbe partire dalle esigenze della comunità e salire dal livello locale al
livello regionale e a quello nazionale, tenendo conto accuratamente delle
esperienze maturate dalle Regioni.
5. Pure concordemente è stato dato un forte rilievo
al distretto di base, punto essenziale della riforma e sede privilegiata per
l'integrazione, che suppone però una organica integrazione a tutti i livelli:
anzitutto nei rapporti tra i vari servizi della USL, poi tra USL e Comune (con
particolare riferimento alla attuazione del distretto di base), a livello di
leggi e di piani regionali, a livello di leggi e di piani nazionali.
6. Per l'attuazione e articolazione efficiente ed
efficace dei servizi è stata ritenuta da tutti una esigenza prioritaria che la
legge definisca la pianta organica e i profili professionali del personale.
7. Similmente è stato concordemente ritenuto necessario
che la legge detti norme precise e vincolanti, dotate di mezzi adeguati, per
la formazione di base e permanente dei tre livelli: operatori; dirigenti,
amministratori.
8. Uno dei contributi più concordemente sottolineati
è l'esigenza che la legge non si fermi ad enunciazioni vaghe e generiche sui
diritti dei cittadini all'assistenza, ma individui forme giuridicamente
praticabili per una efficace tutela ed esigibilità di tali diritti.
Pur riconoscendo che non si può parlare ancora di un
diritto soggettivo perfetto ai servizi socio-assistenziali, come invece è già
ad es. per il diritto alla salute, per il diritto degli handicappati alla
scuola ecc., le tre Commissioni hanno concordato sulla necessità che la legge
espliciti chiaramente la titolarità dei diritti soggettivi, iniziando da
quelli fondamentali e puntando sui «diritti-opportunità» per accentuare la
prevenzione.
La Fondazione si propone di approfondire questo nodo
della esigibilità dei diritti, ritenuto essenziale, insieme ad altri nodi come
ad es. la composizione del Fondo nazionale, con un gruppo permanente di studio.
9. Nell'ambito della tutela dei diritti il seminario
ha concordemente affermato che la legge deve garantire con norme esplicite che
i patrimoni delle IPAB, sia di quelle che passeranno ai Comuni, sia di quelle
che verranno privatizzate, siano vincolati all'assistenza in senso stretto,
nel rispetto della volontà dei donatori e secondo le finalità della
legge-quadro; si è auspicato anche che, se costituzionalmente legittimo, la
norma abbia valore retroattivo.
10. Pur nel rispetto dei diritti dei cittadini alla
libertà di scelta tra i vari servizi, il seminario ha concordemente richiesto
che la legge promuova il superamento della istituzionalizzazione e favorisca
la permanenza delle persone in stato di bisogno nel proprio ambiente di vita,
predisponendo una rete di servizi idonea a raggiungere tale obiettivo, con le
risorse necessarie per realizzarla.
11. Sulla composizione del Fondo nazionale, problema
che richiede, come si è detto, ulteriori approfondimenti, è prevalsa l'idea
che il Fondo debba essere costituito dai fondi attualmente esistenti e talora
dispersi in vari Ministeri, da una aggiunta percentuale del P.I.L. (prodotto
interno lordo) e da altri fondi vincolati; rimangono escluse le spese autonome
degli enti locali.
Nella destinazione del fondo occorre trovare modalità
che garantiscano efficacemente un'equa ripartizione fra regioni più povere e
regioni più ricche.
12. Poiché nel bilancio dello Stato i fondi a disposizione
sono sempre inferiori alle esigenze da soddisfare, per rispettare l'eguale
dignità dei cittadini (art. 3 della Costituzione) è necessario accentuare le
priorità, dando la precedenza ai bisogni primari, alle fasce di popolazione
più deboli e alle aree più depresse.
La
Fondazione, non appena saranno resi pubblici la proposta di legge del PCI ed
altri eventuali progetti, come quello governativo, si propone di elaborare un
quadro sinottico e di collegare le osservazioni è le proposte delle tre commissioni
all'articolato delle proposte di legge per una più chiara comprensione della
loro pertinenza e della loro utilizzazione.
II
PARTE
DOCUMENTO
DELLA PRIMA COMMISSIONE: I DIRITTI DEI CITTADINI
Premessa
In attuazione dei principi costituzionali e, in
particolare, dell'art. 3 della Costituzione, devono essere garantiti a tutti i
cittadini i diritti umani e sociali evitando ogni forma di emarginazione e
assicurando ad ogni persona e nucleo familiare un livello adeguato di vita.
Le finalità suindicate sono assicurate attraverso
interventi coordinati e organizzati nei settori della salute psicofisica, della
istruzione, delle opportunità di lavoro, delle disponibilità abitative, della
possibilità di movimento, delle opportunità di socializzazione, privilegiando
in ogni caso il momento preventivo.
Per le persone in difficoltà personali e/o sociali
vanno previste forme integrative di sostegno e di aiuto per rimuovere gli
ostacoli che si frappongono alla fruibilità degli interventi sopra elencati.
Per le persone che si trovano in stato di bisogno
economico e/o relazionale è previsto un sistema di servizi
socio-assistenziali.
1.
Titolarità del diritto di usufruire del
servizi socio-assistenziali
Sono titolari del diritto di usufruire dei servizi socio-assistenziali
tutte le persone presenti sul territorio (cittadini e non) che si trovino in
stato di bisogno economico e/o relazionale a livello personale e/o familiare
e/o sociale.
2.
Stato di bisogno
Sono in stato di bisogno te persone che:
2.1. Non hanno risorse o condizioni tali da garantire
o consentire un livello minimo accettabile di vita;
2.2. sulla sola base delle risorse personali e/o
familiari risultano impedite o hanno notevoli difficoltà a provvedere a se
stesse e ad utilizzare i servizi disponibili per tutti i cittadini (casa, istruzione,
trasporti, lavoro...);
2.3. risultano impedite o presentano notevoli
difficoltà a situarsi e autotutelarsi in un contesto familiare o sociale che
consenta un adeguato sviluppo della personalità;
2.4. si trovano in condizioni tali da rendere prevedibile
l'insorgere di una delle situazioni sopra descritte.
3.
Competenze del servizi socio-assistenziali
I servizi socio-assistenziali si esplicano tramite
interventi diretti, o concorrenti con altri comparti di servizio (quali
salute, casa, lavoro, istruzione...) a1 fine di sviluppare una rete di opportunità
e di garanzie per chi si trova in situazione di bisogno e di svantaggio
personale e sociale.
Muovendo dalla considerazione che una parte rilevante
delle situazioni di bisogno è causata da carenze imputabili ad altri settori di
servizio, va attribuita a questi settori la responsabilità delle risposte e
degli interventi di loro competenza, compresi quelli da realizzarsi in via
temporanea e in stato di emergenza.
In rapporto a questi obiettivi e doveri il settore
socio-assistenziale ha un ruolo di concorrenza e/o di collaborazione.
L'azione dei servizi socio-assistenziali si sviluppa
sulla base di:
3.1. interventi diretti o concorrenti In presenza di
situazioni di bisogno che richiedano forme di aiuto e sostegno dell'autonomia
personale e integrative o sostitutive di funzioni svolte dal nucleo
familiare;
3.2. interventi diretti a rilevare e individuare la
situazione di bisogno e le risorse necessarie a provvedervi, favorire il
successivo coordinamento delle risorse stesse nel rispetto della unicità della
persona e della specificità delle sue esigenze, intervenire direttamente ove
di competenza;
3.3. interventi che concorrono a promuovere
l'accessibilità ai servizi per tutti
i cittadini;
3.4. interventi concorrenti di promozione/educazione
per far crescere a livello individuale e sociale l'attenzione e la sensibilità
e la consapevolezza in ordine alla opportunità e ai diritti da garantire alla
persona.
4.
Criteri di riferimento
I servizi socio-assistenziali devono essere realizzati
secondo i seguenti criteri:
4.1. garantire una congrua possibilità e libertà di
scelta fra le prestazioni erogate dai soggetti competenti nel rispetto della
dignità personale, senza: immotivato aggravio economico e senza
discriminazione;
4.2. valorizzare e sostenere, nel rispetto della
libera scelta della persona interessata, la disponibilità dei familiari per la
permanenza o il reinserimento dei congiunti in difficoltà, nel proprio
ambiente familiare e sociale;
4.3. garantire sul territorio un sistema di servizi,
che renda possibile la permanenza del soggetto nel contesto sociale di
appartenenza, in modo da assicurare la globalità dell'intervento anche in
presenza di una pluralità di esigenze:
- sensibilizzando e valorizzando le risorse e le
disponibilità presenti nella comunità;
- dotando i servizi del personale e degli strumenti
(anche economici) necessari;
4.4 favorire lo sviluppo e l’utilizzazione di forme
aperte di servizio, sensibilizzando la popolazione alle esigenze delle persone
in difficoltà;
4.5. garantire il concorso delle forze sociali
organizzate dalla comunità locale alla definizione degli obiettivi, alla
programmazione, gestione e verifica degli interventi;
4.6. privilegiare, quando non sia attuabile la
permanenza nel proprio domicilio, l'inserimento in un'altra famiglia o in una
comunità di tipo familiare, onde evitare, per quanto possibile, il ricovero in
istituti assistenziali;
4.7. garantire che le strutture residenziali, nuove
o derivanti dalle trasformazioni di quelle esistenti, siano comunque di
piccole dimensioni, integrate nel territorio e fruite da persone della
comunità locale;
4.8. garantire la necessaria integrazione dei servizi
socio-assistenziali con quelli sanitari, scolastici, del tempo libero ecc.,
sia sul piano istituzionale sia stabilendo forme vincolanti di raccordo a
livello operativo;
4.9. garantire le informazioni necessarie per la
conoscenza e la accessibilità dei servizi.
5.
Riconversione degli attuali istituti di
ricovero assistenziale
I responsabili ed il personale degli attuali istituti
di ricovero possono svolgere un ruolo importante nella creazione dei servizi
residenziali e non residenziali per minori, handicappati, anziani di cui ai
punti precedenti.
Una iniziativa quale quella auspicata consentirebbe
il recupero delle esperienze dei dirigenti e del personale e potrebbe garantire
la continuità degli interventi nei confronti delle persone che fruiscono di
interventi residenziali.
6.
Garanzie
Ad evitare la proliferazione di leggi, che si riducono
a pure dichiarazioni di intenti, si vede la necessità di corredare la legge
quadro sull'assistenza e le relative leggi regionali di una serie dì garanzie,
che assicurino la tutela del diritto dei cittadini in stato di bisogno.
6.1. La legge
quadro nazionale deve prevedere:
- forme di garanzia del diritto dei cittadini;
- forme di sanzione per le inadempienze (sospensione
di incentivazioni economiche, commissariamento, commissariamenti ad acta,
ecc);
- figure ed organismi di tutela dei diritti dei
cittadini (tutore, curatore, associazioni di utenti, patronati, ecc.);
- interventi da definire nella legge regionale; che
comprendano prestazioni economiche, interventi di aiuto a sostegno
psico-sociale alla persona e alla famiglia, interventi integrativi della
autonomia personale e delle funzioni proprie del
nucleo familiare e interventi sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo
familiare;
- definizione di stato di bisogno e criteri di
riferimento di cui al n. 2 e al n. 4;
- i tempi entro cui la Regione deve legiferare;
- le modalità di composizione e di erogazione del
fondo regionale;
- il riconoscimento dei titoli e dei profili professionali
abilitati ad operare nei servizi in modo da garantire ai cittadini parità di
prestazioni su tutto il territorio nazionale e da consentire la mobilità degli
operatori.
6.2. Le leggi
regionali devono:
- istituire i servizi rispondenti ai bisogni di cui
al n. 2 tenuto conto e attuando i criteri di cui al n. 4;
- definire chi ha diritto di accedere ai servizi;
- definire chi ha l'obbligo di erogare i servizi;
- fissare le scadenze entro cui i servizi devono
essere istituiti e resi funzionanti;
- fissare standard e requisiti di servizi;
- stabilire forme di controllo e di verifica dell'attuazione
dei servizi, con relativa modalità;
- favorire le modalità di coinvolgimento degli utenti
e delle forze sociali del territorio e di quelle che concorrono all'attuazione
dei servizi;
- fissare le modalità di attuazione delle forme
sanzionatorie (commissariamenti ecc.);
- definire le modalità di funzionamento delle figure
di tutela;
- prevedere forme di erogazione e di servizio tali da
salvaguardare e rendere esigibili i diritti dei cittadini.
7.
Diritti del cittadino e strumenti di
tutela
7.1. Gli enti gestori dei servizi devono assumere,
nel rispetto e in attuazione delle leggi regionali, procedimenti deliberativi
per l'istituzione e l'attuazione dei servizi e degli interventi, regolando
anche in maniera precisa le procedure, prevedendo il ricorso in prima istanza a
livello dell'amministrazione.
7.2. Deve essere garantita la tutela giuridica delle
persone che presentano forme di parziale incapacità, attraverso la nomina di un
soggetto che le assista nella esecuzione di uno o più atti e nella richiesta di
una prestazione o servizio.
7.3. Deve prevedersi la possibilità per associazioni
rappresentative di possibili utenti dei servizi o con finalità di promozione a
tutela degli stessi:
- di segnalare situazioni di bisogno;
- di denunciare carenze dei servizi;
- di attivare forme adeguate di sostegno;
- di intervenire nei casi di inerzia degli interessati,
sempre nel rispetto della loro libertà di scelta.
7.4. Permane in ogni caso l’esigenza di riformare gli
istituti del codice civile relativi all'interdizione, all'inabilitazione, alla
tutela per i minori e gli adulti incapaci.
Componenti
della 1ª Commissione: Lorenza Antossi, Giorgio Battistacci, Grazia M. Dente,
Giovanni Nervo, Giuseppe Pasini, Francesco Santanera e Tiziano Vecchiato.
DOCUMENTO INTEGRATIVO:
TENTATIVO Dl DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO E DEI RELATIVI INTERVENTI
Francesco Santanera
1. Si ritiene necessario, tenuto conto delle finalità
del seminario, prendere in considerazione solamente gli stati di bisogno
correlati ai diritti fondamentali dei cittadini.
2. La Costituzione stabilisce che è compito dello
Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.
3. Fra gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona, vi sono quelli dovuti:
a) alla disoccupazione con la conseguente mancanza
dei mezzi economici indispensabili;
b) alle pensioni con importi insufficienti;
c) alla carenza o rifiuto di cure sanitarie (v. il
problema degli anziani malati cronici non autosufficienti dirottati - spesso
in modo selvaggio - dal settore sanitario a quello assistenziale);
d) alla carenza di abitazioni idonee, in particolare
per le persone colpite da handicap motori (alloggi con barriere
architettoniche);
e) alla inagibilità o inesistenza di trasporti necessari
per l'utilizzo di servizi essenziali (scuola, servizi di riabilitazione, ecc.);
f) alle carenze della scuola, in particolare della
scuola dell'obbligo, can la conseguenza di un altissimo numero di allievi che
non frequentano la scuola stessa;
g) alle condizioni personali, familiari e sociali che
non assicurano alle persone l'autonomia necessaria per poter accedere ai
servizi primari (o servizi sociali): minori in situazione di abbandono o con
gravi carenze familiari, insufficienti mentali (minori, adulti e anziani) con
limitazioni più o meno gravi, nuclei familiari in difficoltà, persone senza
fissa dimora, anziani non completamente autosufficienti ecc.
4. Per le situazioni di cui al punto 3 lettera a),
b), c), e), f), occorre evitare che i vari settori di competenza (lavoro,
previdenza, sanità, casa, trasporti, ecc.) siano incentivati a continuare
nella non predisposizione degli interventi necessari, con il rischio di
determinare uno sviluppo delle relative politiche di emarginazione dei più
deboli e di provocare un aumento numerico delle persone escluse.
5. Si premette che il problema di fondo è il
perseguimento di politiche sociali che assicurino una qualità della vita
rispettosa delle esigenze e dei diritti di tutte le persone (cittadini e
stranieri) secondo il massimo raggiungibile nella situazione sociale del
momento.
6. In questo ambito occorre anche - nel breve e medio
periodo - operare in modo da frenare e se possibile eliminare ogni forma di
incentivazione dell'emarginazione da parte dei sopra citati settori del
lavoro, della previdenza, della sanità, della casa, dei trasporti e degli altri
settori sociali.
A tal fine si propone che i suddetti settori siano
responsabilizzati concretamente.
7. Si propone pertanto che, nei casi in cui la
situazione di bisogno sia determinata da carenze, anche involontarie, da parte
dei suddetti settori, i settori stessi debbano provvedere non solo a rendere
usufruibili le relative opportunità anche alle persone più deboli, ma anche
provvedere alle situazioni di emergenza.
8. Pertanto si propone quanto segue:
A) nei casi di disoccupazione involontaria, il
settore lavoro (restano da definire gli organi istituzionali) sia tenuto a
corrispondere un contributo economico alle persone senza lavoro, nel caso in
cui dette persone ed i relativi nuclei familiari (parenti o non parenti
conviventi) non abbiano il necessario economico sufficiente per vivere;
B) definizione del livello minimo delle pensioni, in
modo che per le persone senza altri redditi, l'importo sia almeno uguale al
minimo vitale (2);
C) che il settore sanitario sia obbligato a provvedere
anche alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone colpite da
malattie croniche e che nello stesso tempo si trovino in una situazione di non
autosufficienza, determinata dalla gravità delle condizioni di salute. Gli
interventi; sia al fine di garantire le migliori condizioni ai pazienti, sia
per ridurre le spese, dovrebbero essere prioritariamente effettuate a livello
domiciliare, nei casi in cui ì familiari o terzi siano volontariamente
disponibili;
D) il settore casa sia tenuto ad intervenire nelle
situazioni, comprese quelle di emergenza, in cui il bisogno delle persone
singole e dei nuclei familiari sia causato dalla mancanza di una abitazione
idonea;
E) l'istituzione di servizi di trasporto per le
persone che non possono, a causa della loro situazione di handicap, utilizzare
i servizi pubblici, in quanto presentano barriere architettoniche che ne
impediscono l'accesso;
F) l'istituzione dei necessari servizi e interventi
in modo da azzerare l'evasione dell'obbligo scolastico e consentire a tutti gli
allievi la frequenza dell'intera ciclo della scuola dell'obbligo;
G) la creazione di servizi assistenziali per assicurare
il massimo di autonomia possibile alle persone di cui al punto 3, lettera g) e
per consentire a dette persone di inserirsi nel lavoro (se in grado di
svolgere attività proficue), e di usufruire dei servizi sociali relativi alla
casa, alla sanità, alla scuola, ai trasporti ecc.
9. I diritti devono essere garantiti ai cittadini
interessati, con possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria nei casi di
rifiuto o ritardo ingiustificati.
10. Compito dei servizi assistenziali è, oltre a
quanto previsto al punto 8, lettera G, anche quello di intervenire per
informare e sostenere le persone nei cui confronti devono intervenire gli altri
organismi previsti al suddetto punto 8.
(1) Il documento è stato elaborato
nel seminario della Fondazione Zancan svoltosi a Malosco (Trento) dal 26 al 30
settembre 1988. Riproduciamo integralmente la sintesi e il documento della
prima commissione compresa la nota.
(2) Il paragrafo B è stato così
corretto dall'Autore dopo la chiusura del seminario.
(2) Il paragrafo B è stato così
corretto dall'Autore dopo la chiusura dei seminario.
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