PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA
DALL'ON. ANIASI (Bozza non corretta)
(1)
Art.
1 - Princìpi ed obiettivi
1. In attuazione delle norme costituzionali e nel
quadro della sicurezza sociale, la presente legge determina i princìpi
fondamentali relativi agli interventi di assistenza diretti a garantire al
cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione
alla vita del Paese.
2. Tali obiettivi si realizzano con un'attività di
prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e
sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul
territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli
altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso prestazioni
economiche.
3. A norma dell'articolo 38 della Costituzione
l'assistenza privata è libera.
Art.
2 - Finalità
1. Per rendere effettivo, con un'organica politica
di sicurezza sociale, il diritto di tutti i cittadini alla promozione,
mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico, al pieno
sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al
soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, le attività del sistema dei
servizi sociali e di quelli preposti allo sviluppo sociale perseguono le
seguenti finalità:
a) prevenire e rimuovere le cause di ordine
economico-sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno
sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di
lavoro;
b) rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione,
senza distinzione di condizioni individuali o sociali, ad usufruire delle
strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che
garantiscano la libertà e la dignità personale e assicurino eguaglianza di
trattamento, riconoscendo alle persone, per i problemi che le coinvolgono
direttamente, congrue possibilità di scelta di strutture, di servizi, di
prestazioni;
c) agire a sostegno della famiglia e dei nuclei
familiari garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel
proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza e provvedendo, se necessario,
al loro inserimento in famiglia o nuclei familiari liberamente scelti o in
ambienti parafamiliari o comunitari sostitutivi;
d) intervenire per il reinserimento di quanti sono
assistiti in strutture o istituzioni segreganti; .
e} intervenire a sostegno dei soggetti colpiti da
menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali per garantire il loro inserimento
nei normali ambienti di vita, di studio, di lavoro;
f) promuovere la protezione s la tutela giuridica
dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi e privi di parenti o persone
che di fatto vi provvedano.
Art.
3 - Destinatari
1. Tutti i cittadini hanno diritto a fruire dei
servizi sociali senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale,
ideologico o religioso.
2. Ai cittadini è assicurata la libera scelta dei
servizi disponibili nel territorio.
3. Sono, altresì, ammessi ai suddetti servizi, gli
stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano, anche se non
siano assimilati ai cittadini o non risultino appartenenti a Stati per i quali
sussiste il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge
conferisce con riguardo alla condizione di cittadinanza.
4. Può essere chiesto agli utenti e alle persone
tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti il concorso al
costo di determinate prestazioni in relazione alle loro condizioni economiche,
tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi,
secondo i criteri stabiliti con legge regionale.
5. In ogni caso le leggi regionali debbono garantire
agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni e dei
redditi che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze
personali.
Art.
4 - Compiti dei servizi
1. I servizi socio-assistenziali provvedono altresì
a:
a) promuovere direttamente l'utilizzo dei servizi da
parte dei cittadini, compresi quelli con handicaps fisico-psichico-sensoriali.
Detta attività comprende anche la segnalazione ai competenti uffici dei
bisogni assistenziali risolvibili mediante la predisposizione di servizi sia
sociali sia preposti allo sviluppo sociale;
b) fornire ai cittadini l'informazione necessaria per
quanto concerne le disposizioni legislative, regolamentari e d'altro genere sui
servizi socioassistenziali;
c) fornire l'informazione sulle prestazioni e sui
servizi socio-assistenziali esistenti nel territorio e, occorrendo, la
consulenza per la loro fruizione.
2. I servizi socio-assistenziali devono assicurare
comunque le prestazioni previste dagli artt. 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. I servizi socio-assistenziali sono prevalentemente
organizzati in forme aperte con carattere domiciliare o di centri diurni che
sono adeguatamente distribuiti nel territorio.
Art.
5 - Prestazioni economiche
1. Le prestazioni di carattere economico si distinguono
in ordinarie e straordinarie.
2. Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:
a) sotto forma di pensione sociale o di assegni di
inabilità, tutti i cittadini che, per età o inabilità, indipendentemente dalla
loro volontà, non possono accedere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi
necessari per vivere;
b) sotto forma di assegni continuativi tutti i cittadini
che, a causa della loro grave invalidità, incontrano, nel compiere gli atti
quotidiani della vita, difficoltà tali da aver bisogno dell'aiuto di terzi o
di una sorveglianza personale continua.
3. Le prestazioni economiche ordinarie e le relative
misure e modalità sono definite con leggi dello Stato.
4: Le prestazioni straordinarie sono dirette a coloro
che si trovano in difficoltà economiche contingenti o temporanee e sono
erogate, anche nel caso di prestazioni a carattere continuativo, dai comuni,
secondo i criteri indicati dalle leggi regionali.
Art.
6 - Compiti dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attività amministrative delle regioni a statuto ordinario in materia di
servizi sociali attinenti ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento
agli obiettivi della programmazione nazionale e agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari;
b) la fissazione dei requisiti per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sociali; le disposizioni generali in
materia di ordinamento e durata dei corsi e la determinazione dei requisiti
necessari per l'ammissione;
c) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe
o calamità naturali di particolare gravità o estensione e gli interventi
straordinari di prima necessità richiesti da altri eventi eccezionali ed
urgenti che trascendono l'ambito regionale o per i quali l'ente locale non
possa provvedere ovvero resisi necessari per assolvere un dovere sul piano di
solidarietà nazionale;
d) gli interventi di prima assistenza in favore dei
connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed
eccezionali;
e) gli interventi in favore dei profughi stranieri,
limitatamente al periodo strettamente necessario alle operazioni di
identificazione e riconoscimento della qualifica di rifugiato e per il tempo
che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi o al loro inserimento
nel territorio nazionale, nonché gli oneri relativi all'assistenza agli
stranieri e agli apolidi fino alla concessione del permesso di soggiorno;
f) interventi socio-assistenziali prestati ad appartenenti
alle Forze armate dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, alle altre forze
armate di polizia dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai
loro familiari, da enti e organizzazioni appositamente istituiti;
g) i rapporti in materia di assistenza con organismi
stranieri ed internazionali, la distribuzione tra le regioni di prodotti a
finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica
europea, nonché l'adempimento di accordi internazionali in materia di
assistenza;
h) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo
disposti dalla legge in attuazione dell'articolo 38, primo comma, della
Costituzione;
i) gli interventi fuori del territorio nazionale in
favore degli italiani all'estero;
l) la certificazione della qualifica di orfano, vedova,
inabile e degli altri titoli di legittimazione al godimento dei benefici
previsti dalle leggi vigenti, da esercitarsi mediante delega alle regioni.
Art.
7 - Riassetto degli uffici statali
1. Fino all'attuazione della riforma della Presidenza
del Consiglio dei ministri e alla riorganizzazione dei ministeri, le funzioni
statali di cui alla presente legge sono esercitate dal Ministero della sanità,
che assume la denominazione di Ministero della sanità e dei servizi sociali.
2. Gli interventi previsti dalle lettere c), f), g), e
i) del precedente articolo 6 restano assegnati ai Ministeri rispettivamente
competenti.
3. La Direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno e le relative funzioni previste dall'articolo 2, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977; n. 617, sono
trasferite al Ministero della sanità.
4. In sede di riordinamento del Ministero della
sanità ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si
dovrà tener conto delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di cui
alla presente legge.
Art.
8 - Consiglio nazionale della sanità e
dei servizi sociali
1. L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
è sostituito dal seguente:
«Art. 8 - 1. È istituito il Consiglio nazionale della
sanità e dei servizi sociali con funzioni di consulenza e di proposta nei
confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della
politica sanitaria e assistenziale e per l'elaborazione e l'attuazione del
piano sanitario nazionale.
2. Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine
ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al comma 2
dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51,
nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla
programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessario alle esigenze
del servizio sanitaria nazionale. Il Consiglio è, altresì, sentito
obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di intervento in materia
assistenziale, alla determinazione dei livelli minimi dei servizi sociali che
debbono essere garantiti a tutti i cittadini, alla determinazione dei profili
professionali degli operatori sociali, alle pensioni ed assegni di carattere
continuativo di competenza dello Stato.
3. Esso predispone una relazione annuale sullo stato
sanitario e sulla situazione dei servizi sociali del paese sulla quale il
ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il Consiglio nazionale della sanità e dei servizi
sociali, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
ministro della sanità e dei servizi sociali, per la durata di un quinquennio, è
presieduto dal ministro della sanità ed è composto:
a) da due rappresentanti per ciascuna regione e, per
quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da due rappresentanti della
provincia di Trento e da due rappresentanti della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità
e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e
previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; grazia e giustizia; difesa;
tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e fareste; industria,
commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal
ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità,
dal direttore dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da dieci
esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presente i criteri di
rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale, e
da quindici esperti in materia assistenziale, di cui dieci designati dal CNEL tenendo
presenti i criteri di competenza funzionale rispetto ai servizi
socio-assistenziali e cinque designati dalle associazioni di rappresentanza
delle istituzioni private di assistenza sociale;
d) da cinque rappresentanti dell'ANCI.
5. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vice
presidente.
6. L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento
e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento
emanato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso».
Art.
9 - Compiti delle regioni
1. La potestà delle regioni in materia di servizi
sociali e di prestazioni economiche dì cui al comma 4 del precedente articolo 5
è svolta nel rispetto delle norme fondamentali e dei princìpi stabiliti dalla
presente legge.
2. Le regioni attuano le finalità della presente
legge mediante la programmazione degli interventi socio-assistenziali
coordinati con gli obiettivi definiti in sede di programmazione nazionale e con
gli obiettivi generali dello sviluppo regionale, secondo le procedure previste
nei rispettivi statuti, assicurando comunque il concorso dei comuni e delle
province e tenendo conto delle indicazioni e proposte emerse dalla
consultazione delle associazioni regionali, delle formazioni sociali e degli
organismi pubblici e privati e del volontariato operanti nel settore.
3. Le regioni in particolare provvedono a:
a) stabilire le norme generali per la istituzione;
l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali pubblici, nonché i livelli
qualitativi e le forme delle prestazioni;
b) approvare il piano di sviluppo dei servizi sociali,
coordinandolo con il piano sanitario regionale;
c) determinare i criteri generali per il concorso
degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione
degli alimenti al costo delle prestazioni secondo i princìpi indicati nel
precedente articolo 5;
d) determinare le aree territoriali più idonee per
una funzionale organizzazione dei servizi, secondo quanto stabilito al secondo
e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; e all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
e) predisporre e finanziare piani per la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali,
promuovendo l'istituzione delle necessarie strutture scolastiche;
f) determinare gli indirizzi di carattere generale
per la erogazione delle prestazioni economiche straordinarie per i cittadini
che si trovino in particolari situazioni di difficoltà personali o familiari;
g) individuare i comuni singoli o associati a,i
quali affidare i compiti previsti dal regio decreto 8 maggio 1927, n. 798 e
successive modifiche e dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, relativamente
alle gestanti che intendono partorire in condizioni di riservatezza non volendo
riconoscere i propri nati e nei confronti delle madri e delle gestanti che
richiedono e abbisognano di specifici interventi di tipo residenziale;
h) provvedere alla ripartizione fra i comuni singoli
o associati, comprese le comunità montane, dei fondi comunque disponibili per l'impianto
e la gestione dei servizi sociali sulla base delle priorità prospettate dagli
organismi predisposti alla gestione dei servizi e definite in sede di programmazione
regionale;
i) determinare le condizioni e i requisiti per la
iscrizione delle istituzioni private nell'apposito registro regionale nel
rispetto dei princìpi fissati nella presente legge;
l) disciplinare le modalità e i criteri per la preventiva
autorizzazione a funzionare degli istituti di ricovero e per la vigilanza sulle
attività socioassistenziali svolte nell'ambito regionale, anche ai fini della
revoca dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 13;
m) svolgere e promuovere una azione di assistenza
tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali e
favorire la sperimentazione di nuovi servizi anche mediante istituzioni specializzate
pubbliche e private.
4. Entro il 31 dicembre 1984 la legge regionale deve
stabilire i modi per l'unificazione degli organi di governo e di
amministrazione dei servizi sociali e di quelli sanitari e per il collegamento
con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale. La legge regionale
stabilisce i compiti e le funzioni attribuite agli organi di governo e di amministrazione
dei servizi sociali e di quelli sanitari e quelli attinenti ai servizi di base,
che verranno esercitati dai singoli comuni o dagli organismi del decentramento
comunale, ove istituito. La legge regionale assicura comunque l'autonomia tecnico-funzionale
dei servizi sociali, nonché la distinzione contabile della gestione dei
servizi sociali, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
10 - Compiti delle province
1. Le province concorrono alla elaborazione del piano
regionale di sviluppo dei servizi sociali.
2. Approvano, nell'ambito di tale piano, il programma
provinciale di localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esprimono il
parere sulla rispondenza alla gestione dei servizi stessi delle delimitazioni
territoriali determinate dalla regione:
3. Le funzioni in materia di assistenza e servizi
sociali svolte dalle province sono trasferite ai comuni, singoli o associati;
il personale e il patrimonio delle province destinato alle funzioni predette
sono trasferiti ai comuni singoli o associati nei tempi e con le modalità stabilite
dalla legge regionale.
4. Le somme stanziate nell'esercizio precedente
l'entrata in vigore della presente legge dalle amministrazioni provinciali per
le funzioni di cui al comma precedente sono destinate alle regioni per essere
interamente ripartite tra i comuni singoli o associati, secondo quanto
previsto dalla lettera h) del terzo comma del precedente articolo 9.
Art.
11 - Ruolo e compiti dei comuni
1. I comuni singoli o associati:
a) partecipano alla elaborazione, realizzazione e
controllo del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali e
stabiliscono le modalità per assicurare ai cittadini il diritto di partecipare
alla programmazione dei servizi stessi, anche mediante l'intervento dei
rappresentanti degli utenti e delle formazioni sociali organizzate nel territorio,
ivi compresi gli organismi rappresentativi delle associazioni e delle
istituzioni di cui al successivo articolo;
b) provvedono all'organizzazione del complesso
dei servizi sociali pubblici localizzati nel loro territorio
qualificando e potenziando i servizi sociali esistenti, anche attraverso la
trasformazione delle strutture già funzionanti e l'istituzione di nuovi
servizi;
c) stipulano convenzioni con le istituzioni private
iscritte nel registro di cui al successivo articolo 13;
d) garantiscano il diritto dei cittadini di partecipare
alla gestione ed al controllo dei servizi sociali pubblici stabilendo anche le
modalità di intervento degli utenti, delle famiglie e delle formazioni
sociali organizzate nel territorio;
e) erogano le prestazioni economiche straordinarie e
temporanee secondo gli indirizzi generali determinati dalla regione;
f) è affidata ai comuni singoli o associati, ai sensi
dei commi precedenti, la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature
destinate al patrimonio dei comuni e di quello destinato dai comuni stessi a
sedi di servizi sociali;
g) i corrispettivi delle convenzioni di cui alla
lettera c) sono riferiti ai costi del servizio in relazione ai livelli
qualitativi del servizio stesso.
2. Ai fini di cui alla lettera b) i comuni si avvalgono
anche della collaborazione del volontariato e favoriscono le iniziative di
tipo innovatore e sperimentale.
Art.
12 - Libertà dell'assistenza privata
1. In conformità all'ultimo comma dell'articol0 38
della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività alle
associazioni, fondazioni e altre istituzioni dotate o meno di personalità
giuridica che perseguano finalità assistenziali.
Art.
13 - Registro regionale delle istituzioni
private
1. In ogni regione è istituito un registro per
l'iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private, anche a
carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che intendono
essere consultate, nella fase preparatoria della programmazione dei servizi
sociali e concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al primo comma
dell'articolo 11, lettera c).
2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni private,
fermo restando il rispettivo regime giuridico-amministrativo, è disposta dalla
regione, sentiti i comuni singoli o associati nei cui territori l'istituzione
opera, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli standards
dei servizi sociali fissati, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b);
c) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali
in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni
volontarie o rese in forza di convenzioni fra 1e associazioni, le istituzioni e
le fondazioni di cui al primo comma con ordini religiosi o case generalizie;
d) corrispondenza ai princìpi stabiliti dalla presente
legge e dalle leggi regionali.
3. Nel rispetto di tali requisiti i servizi gestiti
d'ai privati sono inclusi, a domanda, nel piano dei servizi sociali formulato
dalle regioni, compatibilmente con le previsioni del piano stesso, con il
concorso dei comuni e delle province.
4. Per le istituzioni operanti in più regioni la
iscrizione è effettuata nel registro tenuto presso la regione in cui l'istituzione
ha sede legale, sentite le altre regioni interessate.
Art.
14 - Volontariato
1. È riconosciuta la funzione di utilità sociale
delle associazioni e delle altre istituzioni di volontariato dotate o meno di
personalità giuridica, liberamente costituite, fondate in prevalenza su
prestazioni volontarie e personali dei soci e che concorrano al conseguimento
dei fini dell'assistenza sociale.
2. Nell'ambito della programmazione e della
legislazione regionale i comuni singoli o associati possono stipulare con gli
organismi di cui al primo comma accordi per la loro utilizzazione nell'ambito
delle strutture pubbliche o in ambiti esterni.
3. Le prestazioni fornite dagli organismi del
volontariato devono essere comunque gratuite, salvo il rimborso delle spese
vive, previamente concordate. .
Art.
15 - IPAB soppresse
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
che operano nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 dicembre 1984
salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per il
trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle IPAB che operano
nell'ambito regionale ai comuni singoli e associati, sulla base dei princìpi
stabiliti dai successivi commi.
3. Le funzioni vengono trasferite al comune o ai
comuni singoli o associati alla cui popolazione erano destinate le prestazioni
dell'istituzione soppressa.
4. Il patrimonio mobiliare e immobiliare delle
istituzioni, con il relativo arredamento e attrezzature, è trasferito, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge regionale, ai comuni singoli o
associati cui spetta di esercitare le rispettive funzioni secondo le
disposizioni di cui al comma precedente.
5. I comuni singoli o associati subentrano, dal
momento del trasferimento, nelle situazioni patrimoniali attive e passive, e
nei rapporti pendenti a qualsiasi titola, inerenti a beni e loro pertinenze.
6. I trasferimenti ai comuni dei beni delle istituzioni
avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registrazione.
7. Il patrimonio mobiliare e immobiliare trasferito
ai comuni singoli o associati conserva la destinazione a servizi
socio-assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale. Eventuali
deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate
dalla regione sulla base di motivate proposte dei comuni singoli o associati,
solo qualora siano state comunque soddisfatte le esigenze di strutture e
servizi socio-assistenziali dei comuni medesimi.
8. I comuni singoli o associati possono essere
autorizzati dalla regione ad effettuare alienazioni patrimoniali fino alla
concorrenza delle passività accertate alla data del trasferimento, nell'ambito
delle dotazioni patrimoniali trasferite.
9. Il personale delle IPAB in servizio alla data di
cui ai commi precedenti è trasferito ai rispettivi comuni contestualmente al
passaggio delle funzioni nel rispetto della posizione economica e giuridica
conseguite presso l'Ente di provenienza.
10. I comuni destinatari delle funzioni trasferite
effettuano la ricognizione degli scopi delle IPAB soppresse, ne assicurano la
continuazione dell'attività con gli adeguamenti necessari per meglio rispondere
alle esigenze della comunità locale, nonché il rispetto dei fini originari, in
quanto compatibili con gli indirizzi del programma regionale.
Art.
16 - Trasferimento dei beni delle IPAB
1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, tutti
gli immobili trasferiti ai comuni a norma della presente legge, degli articoli
113 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
della legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, del decreto-legge 23 dicembre
1975, n. 698, già adibiti a centri assistenziali degli enti e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse, comprese quelle già
amministrate dagli enti comunali di assistenza, debbono essere destinati a sede
di servizi socio-assistenziali, anche in caso di trasformazione patrimoniale.
2. In via transitoria e comunque fintanto che non
sarà realizzato un equilibrato sviluppo dei servizi sociali in tutto il
territorio nazionale, i comuni cui sono trasferiti immobili di cui al comma 1,
destinati ad utenti di più comuni, provvedono a garantire, attraverso
l'associazione con i comuni limitrofi o con convenzioni con altri comuni, la
continuità delle prestazioni ai cittadini interessati.
3. I proventi netti derivanti dall'amministrazione e
dalla eventuale trasformazione patrimoniale dei beni acquisiti per
trasferimento dai comuni e dalle regioni in forza delle disposizioni di legge
di cui al comma 2, debbano essere portati ad incremento dei fondi di bilancio
iscritti per lo svolgimento di attività socio-assistenziali.
4. La gestione finanziaria di tutta l'attività di
assistenza e di tutti i beni trasferiti ai comuni concernenti le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti comunali di assistenza e gli
enti nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, viene contabilizzata separatamente.
Art.
17 - Esclusione delle IPAB dal
trasferimento
1. In deroga all'articolo 15 sono escluse dal
trasferimento ai comuni le IPAB comprese nelle seguenti categorie:
a) istituzioni aventi struttura associativa. Tale
struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per
iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
2) che l'amministrazione ed il governo della
istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel
senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo
collegiale deliberante;
3) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente,
a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci
e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le
prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere
erogazioni pecuniarie;
4) che il patrimonio risulti prevalentemente formato
da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;
b) istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza
sussiste quando ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
1) che l'attività istituzionale attualmente svolta
persegua indirizzi e finalità religiosi;
2) che l'istituzione risulti collegata ad una
confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali
deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti
a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la
collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del
servizio.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il legale rappresentante delle IPAB interessate alla
esclusione dai trasferimento presenta alla regione e ai comuni interessati
domanda per l'applicazione del presente articalo, fornendo gli elementi utili
ai fini della esclusione dal trasferimento ai comuni.
3. Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati
fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.
4. Entro i successivi trenta giorni, le regioni,
anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al comma 3, trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle IPAB da escludere dal
trasferimento ai sensi dei commi precedenti, con adeguata motivazione, nonché
l'elenco delle IPAB per le quali è stato accertato il difetto delle condizioni
previste al primo comma del presente articolo, con adeguata motivazione.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
successivi 30 giorni provvede ad emanare il decreto di esclusione dal
trasferimento ovvero quello di accertamento del difetto delle condizioni di
cui al primo comma del presente articolo.
6. Le IPAB, così escluse dal trasferimento ai comuni,
continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di
diritto privato e rientrando nella relativa disciplina.
7. Ove non sia stata presentata la domanda di
esclusione di cui al precedente comma 2, entro il termine ivi prescritto, le
IPAB sano soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
8. Il trasferimento ai comuni dei beni, delle
funzioni e del personale per le IPAB soppresse decorre dalla data di emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che accerta il difetto
delle condizioni previste per l'inquadramento delle IPAB in una delle
categorie di cui al primo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza
del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione del
trasferimento ove non presentata.
9. Ai fini della esclusione dal trasferimento delle
IPAB interregionali di cui alla annotazione apposta alla tabella B allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977; n. 616, si applicano i
criteri di cui al presente articolo.
10. Qualora i pareri delle regioni nel cui territorio
l'IPAB interregionale opera siano discordi, vale il criterio della maggioranza.
In caso di parità, decide il Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.
18 - Fondo nazionale per i servizi
sociali
1. Presso il Ministero del tesoro è istituito un
Fondo nazionale per i servizi sociali costituito:
a) dal fondo per gli asili nido istituito con legge
6 dicembre 1971, n. 1044;
b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 della
legge 23 dicembre 1975, n. 689 (ONMI);
c) dal fondo sociale di cui all'articolo 75 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani);
d) dai fondi previsti dall'articolo 1-duodecies della
legge 21 ottobre 1978, n. 641 (ENAOLI, ONPI, ANMIL);
e) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'articolo
117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Beni
in liquidazione degli enti nazionali, sedi centrali);
f) dalle quote degli utili di gestione degli istituti
di credito devolute in base ai rispettivi statuti, a finalità assistenziali;
g) dal fondo di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
685 (Disciplina degli stupefacenti);
h) dal fondo di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405
(Istituzione dei consultori familiari);
i) dal fondo di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme sull'interruzione volontaria di gravidanza);
1) dal fondo di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404
(Norme sui sussidi agli hanseniani);
m) dal fondo di cui alla legge 14 dicembre 1970, n.
1088 (Prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi);
n) da una somma aggiuntiva pari a lire 4.000 miliardi
per il triennio 1984-1986 iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro in ragione di lire 1.000 miliardi nell'anno 1984, di lire 1.500
miliardi nell'anno 1985 e di lire 2.500 miliardi nell'anno 1986.
2. Le somme stanziate a norma del comma 1, vengono
ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) tra tutte le regioni, su proposta del Ministero della sanità
e dei servizi sociali, sentito il Consiglio nazionale della sanità e dei
servizi sociali.
3. Le somme stanziate a norma del comma 1, vengono
ripartite tra tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale, tenuto conto
delle indicazioni contenute nei piani regionali e sulla base di indici e di
standards individuati dal Consiglio nazionale della sanità e dei servizi sociali,
distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale.
Tali indici e standards devono tendere a garantire livelli di prestazioni
uniformi su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le
differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.
Art.
19 - Finanziamento delle attività
socio-sanitarie
1. Una quota non superiore al 5 per cento dello
stanziamento annuale ad essi destinato del Fondo di cui all'articolo 18 della
presente legge può essere utilizzata dai comuni singoli o associati per
attività socio-sanitarie.
2. Parimenti può essere utilizzata dai comuni singoli
o associati una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento annuale
del Fondo sanitario nazionale ad essi destinato per attività socio-sanitarie.
Art.
20 - Ripartizione del Fondo nazionale per
i servizi sociali
1. La ripartizione del Fondo nazionale per i servizi
sociali avviene sulla base di programmi presentati dalle singole regioni,
tenendo conto dell'esigenza di garantire:
a) la gestione dei servizi esistenti;
b) lo sviluppo dei servizi sociali territoriali, specie
di quelli destinati ai minori, agli anziani e agli inabili, con riferimento ad
esigenze di riequilibrio;
c) le erogazioni economiche straordinarie di cui
all'ultimo comma dell'articolo 5 della presente legge.
2. Alle iniziative di cui alla lettera b) del comma
1 deve essere destinato non meno del 30 per cento della quota del Fondo
nazionale per i servizi sociali.
Art.
21 - Soppressione dl enti pubblici
1. I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite ai comuni
singoli o associati nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regionali.
2. I consigli di aiuto sociale di cui agli articoli
74 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soppressi. Le funzioni,
i beni e il personale sono trasferiti ai comuni singoli o associati nei modi e
nelle forme stabilite dalle leggi regionali. Sono abrogate le norme previste
dall'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; sono altresì abrogate le norme di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Art.
22 - Stato giuridico del personale
1. Lo stato giuridico ed economico del personale
degli enti nazionali, le cui funzioni in materia assistenziale siano state
integralmente o parzialmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o
agli enti focali in base al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, viene disciplinato secondo
le disposizioni al riguardo contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Le leggi regionali previste dall'articolo 123 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, verranno
adottate nei tempi e secondo princìpi e criteri direttivi previsti dal terzo e
quarto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
23 - Iscrizione nei ruoli nominativi
regionali
1. Con legge regionale, così come previsto dall'articolo
68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene disciplinata l'iscrizione nei
ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge
23 dicembre 1978, n. 233, del personale delle IPAB soppresse in base agli
articoli 15 e 17 della presente legge; del personale degli enti comunali di
assistenza disciolti in base all'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; del personale delle province
adibito alle funzioni assistenziali trasferite ai comuni in base all'articol0
10 della presente legge; del personale dipendente dai comuni addetto alle
attività assistenziali; del personale degli enti nazionali disciolti in base
all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; del personale statale trasferito ai sensi dell'articolo 112 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato ai
comuni singoli o associati, nella posizione giuridica e funzionale
corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle
di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3 dell'articolo 47 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. In sede di applicazione dell'accordo nazionale
unico di cui al nono comma dell'articolo 47 della citata legge, al personale in
oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente
presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi
previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1991, n. 515, e dai
decreti applicativi delle medesime.
Art.
24 - Adeguamento della legislazione
regionale
1. Le regioni adeguano le proprie legislazioni agli
obiettivi ed ai princìpi stabiliti dalla presente legge entro il 31 dicembre
1984.
Art.
25 - Regioni a statuto speciale
1. Le norme fondamentali della presente legge, in
quanto legge di riforma economico-sociale della Repubblica, si estendono alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art.
26 - Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati:
a) la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modificazioni e integrazioni e relativi regolamenti di esecuzione;
b) gli articoli 91, lettera h), e 144, lettera h),
del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvate con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383;
c) la legge 3 giugno 1937, n. 847;
d) il regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
e) ogni altra norma che risulti incompatibile ed in contrasto
con le disposizioni contenute nella presente legge.
(1) Proposta di legge n. 259 «Legge quadro sui servizi
sociali», presentata alla Camera dei Deputati dall'On Aniasi e da altri
parlamentari del PSI in data 2 luglio 1987. Il testo non è stato corretto dai
presentatori. Infatti, a seguito di disposizioni regolamentari della Camera
dei Deputati di cui non si comprende la validità, i parlamentari possono
presentare proposte di legge sulla base di una stesura provvisoria. La
correzione del testo può essere fatta dal presentatore anche dopo anni,
addirittura con la possibilità di cambiare totalmente gli articoli presentati.
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