PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA
DALL'ON. MARTINAZZOLI (1)
Art.
1 - Princìpi ed obiettivi
1. In attuazione delle norme costituzionali e nel
quadro della sicurezza sociale, la presente legge determina i princìpi
fondamentali relativi agli interventi di assistenza diretti a garantire al
cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione
alla vita del paese.
2. Tali obiettivi si realizzano con un'attività di
prevenzione e rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e sociale,
mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul
territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli
altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso prestazioni
economiche.
3. A norma dell'articolo 38 della Costituzione
l'assistenza privata è libera.
Art.
2 - Finalità
1. Per rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini
alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e
psichico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti
familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze di vita, i servizi
sociali perseguono le seguenti finalità:
a) prevenire e rimuovere le cause che possono
provocare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli
ambienti di vita, di studio e di lavoro;
b) rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione,
ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo
modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e assicurino
eguaglianza di trattamento, riconoscendo alle persone effettive possibilità di
scelta tra strutture, servizi, prestazioni;
c) agire a sostegno della famiglia e dei nuclei
familiari favorendo la permanenza delle persone nell'ambiente familiare e sociale
di appartenenza o provvedendo, se necessario, al loro inserimento in famiglie
o nuclei familiari liberamente scelti, garantendo comunque, per quanto riguarda
i minori, il rispetto delle norme della legge 4 maggio 1983, n. 184, o infine
provvedendo, se necessario, al loro inserimento in ambienti parafamiliari o
comunitari sostitutivi;
d) intervenire a sostegno dei soggetti colpiti da
menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali per garantire il loro inserimento
nei normali ambienti di vita, di studio, di lavoro;
e) promuovere la protezione e la tutela giuridica
dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino o non
provvedano coloro cui la legge attribuisce questo compito.
Art.
3 - Soggetti
1. Attuano le finalità della legge, nell'ambito delle
rispettive competenze e con un'azione coordinata rispetto a quella svolta ai
sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e
integrazioni, lo Stato, le regioni, le province, i comuni singoli ed associati.
2. Per concorrere alle medesime finalità operano nel
settore socio-assistenziale enti ed istituzioni pubbliche ed altri soggetti
privati, ivi compresi quelli costituiti in forma cooperativa che svolgono
attività nello stesso campo.
Art.
4 - Destinatari
1. Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale,
in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua,
convinzioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con le
priorità di cui all'articolo 5:
a) i cittadini residenti nel territorio dello Stato;
b) gli stranieri e gli apolidi che si trovano in
territorio italiano anche se non siano assimilati ai cittadini o non risultino
appartenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità salvo i
diritti che 1a presente legge conferisce con riguardo alla condizione di
cittadinanza.
2. Ai cittadini è assicurata la libera scelta dei
servizi disponibili nel territorio.
Art.
5 - Condizioni e requisiti
1. Accedono ai servizi socio-assistenziali prioritariamente
i cittadini in stato di bisogno.
2. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza
di almeno uno dei seguenti elementi:
a) insufficienza del reddito familiare, inteso come
reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime
vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a
provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo,
o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza
necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
c) esistenza di circostanze, a causa delle quali
persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi e prestazioni
socio-assistenziali.
3. I servizi possono essere rivolti alla generalità
della popolazione, a condizione che l'estensione consenta una migliore
organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo
costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti, secondo i criteri
stabiliti con legge regionale.
4. In ogni caso le leggi regionali debbono garantire
agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni e dei
redditi che permetta loro di far fronte alle esigenze personali.
Art.
6 - Prestazioni economiche
1. Le prestazioni di carattere economico si distinguono
in ordinarie e straordinarie.
2. Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:
a) sotto forma di pensione sociale o di assegni di
inabilità, tutti i cittadini che, per età o inabilità, indipendentemente dallo
loro volontà, non possono accedere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi
necessari per vivere;
b) sotto forma di assegni continuativi cittadini che,
a causa della loro grave invalidità, incontrano, nel compiere gli atti
quotidiani della vita, difficoltà tali da aver bisogno dell'aiuto di terzi o di
una assistenza personale continua.
3. Le prestazioni economiche ordinarie e le relative
misure e modalità sono definite con leggi dello Stato.
4. Le prestazioni straordinarie possono cumularsi
con quelle ordinarie, sono dirette a coloro che si trovano in difficoltà
economiche contingenti o temporanee e sono erogate dai comuni, secondo i
criteri indicati dalle leggi regionali.
Art,
7 - Compiti dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la funzione di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative delle regioni a statuto ordinario in materia di
servizi sociali attinenti ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento
agli obiettivi della programmazione nazionale e agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari;
b) la determinazione di profili professionali degli
operatori da destinare agli interventi previsti dalla presente legge e le
disposizioni quadro relative alla loro formazione:
c) gli interventi di primo soccorso in caso di
catastrofe o gravi calamità naturali o eventi eccezionali che trascendano
l'ambito regionale;
d) gli interventi di prima assistenza in favore dei
connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed
eccezionali;
e) gli interventi in favore dì profughi stranieri,
limitatamente al periodo strettamente necessario alle operazioni di
identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato e per il tempo
che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi o al loro inserimento
nel territorio nazionale, nonché gli oneri relativi all'assistenza agli
stranieri e agii apolidi fino alla concessione del permesso di soggiorno;
f) interventi socio-assistenziali prestati ad appartenenti
alle Forze armate dello Stato, dell'Arma dei carabinieri ed assimilati, agli
appartenenti al Corpo di polizia dello Stato e corpi assimilati, ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti e organizzazioni
appositamente istituiti;
g) i rapporti in materia assistenziale con organismi
stranieri ed internazionali, la distribuzione tra le regioni di prodotti
destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità
economica europea, nonché l'adempimento di accordi internazionali in materia
di assistenza;
h) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo
disposti dalla legge in attuazione dell'articolo 38, primo comma, della
Costituzione;
i) gli interventi fuori del territorio nazionale a
favore degli italiani all'estero;
l) la certificazione, da esercitarsi mediante delega
alle regioni, delle condizioni e requisiti di cui all'articolo 5 della presente
legge.
Art.
8 - Riassetto degli uffici statali
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riorganizzazione
dei ministeri, le funzioni statali di cui alla presente legge sono esercitate
dal Ministero della sanità.
2. Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e),
f), g), h), i), dell'articolo 7 restano assegnati al ministeri rispettivamente
competenti.
3. In sede di riordinamento del Ministero della
sanità ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1973, n. 833 come da
ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, si dovrà
tener conto delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di cui alla
presente legge.
Art.
9 - Consiglio nazionale della sanità e
dei servizi sociali
1. L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
è sostituito dal seguente:
«Art. 8 - 1. È istituito il Consiglio nazionale della
sanità e dei servizi sociali con funzioni di consulenza e di proposta nei
confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della
politica sanitaria e assistenziale e per l'elaborazione e l'attuazione del
piano sanitario nazionale.
2. Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine
ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo
comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui
all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale
e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessario alle
esigenze del servizio sanitario nazionale. Il Consiglio è, altresì, sentito
obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di intervento in materia
assistenziale, alla determinazione dei livelli minimi dei servizi sociali che
debbono essere garantiti a tutti i cittadini, alla determinazione dei profili
professionali degli operatori sociali, alle pensioni ed assegni di carattere
continuativo di competenza dello Stato.
3. Esso predispone una relazione annuale sullo stato
sanitario e sulla situazione dei servizi sociali del paese sulle quali il
ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il Consiglio nazionale della sanità e dei servizi
sociali, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal
Ministro della sanità ed è composto:
a) da due rappresentanti per ciascuna regione e, per
quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da due rappresentanti della
provincia di Trento e da due rappresentanti della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità
e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri o uffici dei
ministri senza portafoglio: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione;
interno; ufficio del Ministro per gli affari speciali: grazia e giustizia;
difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste;
industria, commercio e artigianato; marina mercantile; ufficio del Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio
nazionale delle ricerche, da dieci esperti in materia sanitaria designati dal
CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze funzionali
al servizio sanitario nazionale, e da quindici esperti in materia
assistenziale, tenendo presentì i criteri di competenza funzionale rispetto ai
servizi socioassistenziali di cui cinque designati dalle associazioni di
rappresentanza delle istituzioni private di assistenza sociale e del
volontariato;
d) da cinque rappresentanti dell'associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
e) da due rappresentanti dell'Unione delle province
d'Italia (UPI).
5. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un vice
presidente.
6. L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento
e le funzioni di segreteria del consiglio sono disciplinate con regolamento
emanato dal Ministro della sanità, sentito il consiglio stesso».
Art.
10 - Compiti delle regioni
1. La potestà delle regioni in materia di servizi
sociali e di prestazioni economiche, di cui al comma 4 dell'articolo 6, è
svolta nel rispetto delle norme fondamentali e dei princìpi stabiliti dalla
presente legge.
2. Le regioni attuano le finalità della presente
legge mediante la programmazione degli interventi socio-assistenziali
coordinati con gli obiettivi definiti in sede di programmazione nazionale, e
con gli obiettivi generali dello sviluppo regionale, secondo le procedure
previste nei rispettivi statuti; assicurando comunque il concorso dei comuni
singoli e associati, delle province, degli altri enti e istituzioni pubbliche e
private che svolgono attività socio-assistenziale.
3. Le regioni in particolare provvedono a:
a) stabilire le norme generali per la istituzione,
l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali pubblici, nonché i livelli
qualitativi e le forme delle prestazioni;
b) approvare il piano di sviluppo dei servizi sociali,
coordinandolo con il piano sanitario regionale;
c) determinare i criteri generali per l'accertamento
delle condizioni di bisogno;
d) determinare i criteri generali per il concorso
degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli
alimenti, al costo delle prestazioni, secondo i princìpi indicati
nell'articolo 5;
e) determinare le aree territoriali più idonee per
una funzionale organizzazione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo
forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario,
promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
forme anche obbligatorie di associazione tra gli stessi;
f) predisporre e finanziare i piani per la formazione
e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;
g) determinare gli indirizzi di carattere generale
per la erogazione delle prestazioni economiche straordinarie per i cittadini
che si trovino in particolari situazioni di difficoltà personali o familiari;
h) provvedere alla ripartizione tra i comuni singoli
e associati, comprese le comunità montane, dei fondi comunque disponibili per
l'impianto e la gestione dei servizi sociali sulla base delle priorità
prospettate dagli organismi preposti alla gestione dei servizi e definite in
sede di programmazione regionale;
i) determinare i requisiti e le condizioni per
l'iscrizione negli albi regionali degli organismi privati che intendano
collaborare con le istituzioni pubbliche per il raggiungimento delle finalità
di cui alla presente legge;
l) disciplinare le modalità e i criteri della vigilanza
sulle attività socio-assistenziali svolte nell'ambito regionale;
m) svolgere e promuovere una azione di assistenza
tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali e
favorire la sperimentazione di nuovi servizi anche mediante istituzioni
specializzate pubbliche o private.
4. La legge regionale stabilisce (e norme per la
gestione amministrativa dei servizi sociali svolti dai comuni singoli o
associati; assicura il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari
gestiti dalle unità sanitarie locali e ne prevede il collegamento con gli
altri servizi finalizzati al servizio sociale.
5. La legge regionale stabilisce i modi e i tempi
per l'unificazione, degli ambiti territoriali di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli organi di
governo e di amministrazione dei servizi sociali e di quelli sanitari da
attuarsi comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le unità sanitarie locali assumono la denominazione di unità
socio-sanitarie locali. La legge regionale stabilisce i compiti e le funzioni
attribuite alle unità socio-sanitarie locali e quelle attinenti ai servizi di
base, che verranno esercitate dai singoli comuni o da organismi di decentramento
comunale, ove istituito. La legge regionale assicura comunque l'autonomia
tecnicofunzionale dei servizi sociali, nonché la distinzione contabile della
gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
Art.
11 - Compiti delle province
1. Le province concorrono alla elaborazione del piano
regionale di sviluppo dei servizi sociali e, nell'ambito d'i tale piano,
approvano il programma provinciale di localizzazione dei presidi pubblici
socio-assistenziali. Esse inoltre stabiliscono le modalità per assicurare ai
cittadini il diritto di partecipare alla programmazione dei servizi stessi,
anche mediante l'intervento dei rappresentanti degli utenti e delle formazioni
sociali organizzate nel territorio, ivi compresi gli organismi rappresentativi
delle istituzioni di cui al successivo articolo 14.
2. Le funzioni in materia di assistenza e servizi
sociali svolte dalle province sono trasferite ai comuni; il personale e il
patrimonio delle province destinato alle funzioni predette sono trasferiti ai
comuni nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
3. Le somme stanziate nell'esercizio 1988 dalle
amministrazioni provinciali per le funzioni di cui al comma 2 sono destinate
alle regioni per essere interamente ripartite tra i comuni, secondo quanto
previsto dalla lettera h) del comma 3 dell'articolo 10.
Art.
12 - Ruolo e compiti dei comuni
1. I comuni sono titolari di tutte le funzioni
amministrative concernenti l'assistenza sociale salvo quanto diversamente
disposto dalla presente legge.
2. I comuni singoli o associati:
a) elaborano il piano locale dei servizi sociali
coordinando le iniziative esistenti;
b) provvedono al l'organizzazione del complesso dei
servizi sociali pubblici localizzati nel loro territorio qualificando i servizi
sociali esistenti, anche attraverso la trasformazione delle strutture già
funzionanti e l'istituzione di nuovi servizi;
c) stipulano convenzioni con le istituzioni private
iscritte nel registro di cui al successivo articolo 14. I corrispettivi delle
convenzioni sono riferiti ai costi del servizio in relazione ai livelli
qualitativi del servizio stesso;
d) garantiscono il diritto dei cittadini di partecipare
alla gestione ed al controllo dei servizi sociali pubblici stabilendo anche le
modalità di intervento degli utenti, delle famiglie e delle formazioni sociali
organizzate nel territorio;
e) erogano le prestazioni economiche straordinarie e
temporanee secondo gli indirizzi generali determinati dalla regione;
f) forniscono ai cittadini l'informazione necessaria
per quanto concerne le disposizioni legislative, regolamentari e d'altro
genere sui servizi socio-assistenziali e, occorrendo, la consulenza per la loro
fruizione;
g) provvedono, per quanto di loro competenza ed in
conformità alle disposizioni della legge regionale, a stabilire le modalità
organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni di bisogno dei
soggetti che richiedono le prestazioni assistenziali.
3. I comuni singoli o associati esercitano le
funzioni amministrative in materia di assistenza direttamente o attraverso le
unità socio-sanitarie locali, ovvero per quanto attiene alla gestione dei
servizi di base, attraverso organismi di decentramento comunale, ove
istituiti.
Art.
13 - Libertà dell'assistenza privata
1. In conformità all'ultimo comma dell'articolo 38
della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività alle
associazioni, fondazioni e altre istituzioni dotate o meno di personalità
giuridica e che perseguano finalità assistenziali.
Art.
14 - Registro regionale istituzioni private
1. In ogni regione è istituito un registro per la
iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a
carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che intendono
essere consultate, nella fase preparatoria della programmazione dei servizi
sociali e concorrere alla realizzazione degli obiettivi della presente legge
anche mediante la stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera c), comma
2 dell'articolo 12.
2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni private,
fermo restando il rispettivo regime giuridico-amministrativo, è disposta dalla
regione, sentiti i comuni singoli o associati nel cui territori l'istituzione
opera, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) idonei livelli di prestazioni e di qualificazione
del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli standards
dei servizi sociali di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 10;
c) rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria,, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di
prestazioni volontarie o resa in forza di convenzioni con gli organi
rappresentativi degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica
della Chiesa cattolica o con organi rappresentativi delle altre confessioni
religiose.
3. Per le istituzioni operanti in più regioni la
iscrizione è effettuata nel registro tenuto presso la regione in cui
l'istituzione ha sede legale, sentite le altre regioni interessate.
4. Nel rispetto di tali requisiti i servizi gestiti
dalle istituzioni di cui al presente articolo sono inclusi, a domanda, nel
piano dei servizi sociali ed ammessi alle convenzioni di cui alla lettera c),
comma 2 dell'articolo 12.
Art.
15 - Volontariato
1. È riconosciuta la funzione di utilità sociale delle
associazioni e delle altre istituzioni di volontariato dotate o non di
personalità giuridica, liberamente costituite, fondate in prevalenza su
prestazioni volontarie e personali dei soci e che concorrano al conseguimento
dei fini dell'assistenza sociale.
2. Ai fini della presente legge si intende per
attività di volontariato quella svolta spontaneamente e gratuitamente al di
fuori di qualsiasi obbligo o dovere giuridico, tramite l'organizzazione di cui
il volontario fa parte, esclusivamente per fini di solidarietà sociale,
promozione e sviluppo della persona umana.
3. Fra i soggetti di cui al comma 1 sono comprese le
cooperative di solidarietà sociale. Sono di solidarietà sociale le cooperative
che svolgono la propria attività allo scopo di soddisfare gli interessi
morali, assistenziali, educativi, sociali, culturali, sportivi e ricreativi
anche di non soci e alla cui attività i soci prendono parte quali fornitori di
lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni, ovvero in qualità di
destinatari non esclusivi dell'attività stessa.
4. Nell'ambito della programmazione e della
legislazione regionale i comuni singoli o associati possono stipulare con gli
organismi di cui ai precedenti commi convenzioni per la loro utilizzazione
nell'ambito delle strutture pubbliche o in ambiti esterni par gli organismi di
cui all'articolo 14 e per quelli di cui ai commi precedenti possono prevedere
incentivi finalizzati all'espletamento di attività promozionali e di servizi
innovativi e sperimentali.
Art.
16 - IPAB
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dai
successivi commi.
2. Sono escluse dal trasferimento ai comuni le IPAB
comprese in una delle seguenti categorie:
a) che si tratti di istituzione avente struttura
associativa. Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per
iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
2) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione
siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, o che gli stessi
eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;
3) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente,
a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personale dei soci;
4) che il patrimonio risulti prevalentemente formato
da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti di soci o dalla
trasformazione di tali beni;
b) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata
da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale
circostanza sussiste allorché ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
1) che l'atto costitutivo o la tavola dì fondazione
dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;
2) che almeno la metà dei componenti l'organo
collegiale deliberante sia, per l'atto costitutivo o la tavola di fondazione,
designata da privati;
3) che il patrimonio risulti prevalentemente
costituito da beni di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni
stessi, e che il finanziamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente
la data di entrata in vigore della presente legge, in prevalenza con
contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza
privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di contributi
pubblici in misura superiore ad un terzo delle entrate complessive dell'ente
nel quinquennio, con esclusione delle rette e dei finanziamenti pubblici
finalizzati alla conservazione di beni artistici e culturali;
c) che si tratti di istituzione di ispirazione religiosa.
Tale circostanza sussiste quando ricorrano i seguenti elementi:
1) che l'attività istituzionale si ispiri a motivazioni
religiose;
2) che risulti collegata a una confessione religiosa
mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di
disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti
religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, o mediante la
collaborazione dl personale religioso come modo qualificante di gestione del
servizio.
3. Sono in ogni casa trasferite ai comuni, le IPAB
già concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza (ECA), quelle
che non esercitano attività socio-assistenziali. Sono escluse dal
trasferimento le IPAB che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi
compresa quella prescolare, i seminari, le case di riposo per religiosi, le
cappelle, e le istituzioni di culto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il legale rappresentante, o altro componente dell'organo
collegiale deliberante delle IPAB interessate alla esclusione dal
trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per
l'applicazione del presente articolo, fornendo gli elementi utili ai fini
della esclusione.
5. Entro i successivi 3 mesi i comuni interessati
fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.
6. Trascorso tale termine, la regione, anche in
assenza delle comunicazione dei comuni di cui al comma 5, decide sulla domanda
di esclusione ai sensi del presente articolo.
7. Ove non sia stata presentata la domanda di
esclusione, le IPAB sono soppresse e trasferite ai comuni.
8. Con decreto del presidente della giunta regionale,
sentita una commissione tecnica composta da membri designati dalla regione,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione nazionale fra gli enti di beneficenza e
assistenza (UNEBA) regionali, sono pubblicati gli elenchi delle IPAB esistenti
nella regione che accertano la non esistenza o l'esistenza dei requisiti di
cui al presente articolo ai fini, rispettivamente, del trasferimento ai comuni
o dell'applicazione del comma 9.
9. Le IPAB escluse dal trasferimento ai comuni,
continuano a sussistere come enti morali, assumendo la personalità giuridica di
diritto privato e rientrando nella relativa disciplina.
10. La legge regionale stabilisce i modi, le forme e
i termini per l'attribuzione in proprietà o in uso ai comuni dei beni
trasferiti alle regioni a norma degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché l'assegnazione dei beni delle
IPAB trasferite a,i comuni, ai sensi del presente articolo, e disciplina
l'utilizzazione dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in
relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in
attuazione della presente legge. Ai fini della assunzione delle funzioni delle
IPAB trasferite, i comuni potranno procedere sia direttamente sia attraverso
le Unità locali socio-sanitarie o mediante forme di gestione autonoma, ferma
restando la destinazione dei beni ad attività di servizio socio-assistenziale.
11. Il personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso le IPAB soggette al trasferimento ai
comuni, è trasferito ai rispettivi comuni contestualmente al passaggio delle
funzioni, conservando la posizione economica conseguita presso l'ente di
provenienza, unitamente alla posizione giuridica ed al trattamento
previdenziale.
12. I trasferimenti dei beni delle istituzioni e
tutte le operazioni derivanti dalla applicazione del presente articolo
avvengono in esenzione da qualsiasi imposta, tributo o tassa di registrazione.
Art.
17 - Fondo nazionale per i servizi
sociali
1. Ad integrazione delle risorse finanziarie comunali
e regionali è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo nazionale per i
servizi sociali costituito:
a) dal fondo per gli asili nido istituito con legge
6 dicembre 1971, n. 1044;
b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 della
legge 23 dicembre 1975, n. 698;
c) dal fondo sociale di cui all'articolo 75 delta
legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone);
d) dai fondi previsti dall'articolo 1-duodecies della
legge 21 ottobre 1978, n. 641;
e) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'articolo
117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) dal fondo di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
685;
g) dal fondo di cui alla legge 29 luglio 1975, n.
405;
h) dal fondo di cui alla legge 2 maggio 1971, n. 194;
i) dal fondo di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404;
l) dal fondo di cui alla legge 14 dicembre 1970, n.
1088;
m) da una quota non superiore al 5 per cento dello
stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale.
2. Le somme stanziate a norma del comma 1 vengono
ripartite sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio
1970, n. 281 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) tra tutte le regioni, su proposta del Ministero della sanità,
sentito il Consiglio nazionale della sanità e dei servizi sociali.
Le somme stanziate a norma del comma 2 vengono
ripartite tra tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale tenuto conto
delle indicazioni contenute nel piani regionali e sulla base di indici e di
standards individuati dal Consiglio nazionale della sanità e dei servizi
sociali, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto
capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire livelli di
prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando
progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.
Art.
18 - Norme transitorie
1. Le regioni adeguano la propria legislazione agli
obiettivi e ai princìpi stabiliti dalla presente legge entro due anni dalla
data della sua entrata in vigore.
2. Fino al riordino della legislazione regionale le
somme di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 17
continuano ad essere destinate agli scopi previsti dalle rispettive leggi e
mantengono la suddivisione per regione sulla base dei criteri stabiliti dalle
medesime leggi.
3. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui
all'articolo 17 è riservata alle regioni che abbiano ottemperato ai disposto del
comma 1.
4. La ripartizione avviene sulla base di programmi
presentati dalle singole regioni tenendo conto di garantire:
a) la gestione dei servizi esistenti;
b) lo sviluppo dei servizi sociali territoriali,
specie di quelli destinati ai minori, agli anziani e agli inabili, in
particolare per le regioni del mezzogiorno, con riferimento ad esigenze di riequilibrio;
c) le erogazioni economiche straordinarie di cui al
comma 4 dell'articolo 6.
5. Alle iniziative di cui alla lettera b) del comma
4 deve essere destinato non meno del 30 per cento del complesso del fondo di
tale quota; non meno del 40 per cento delle somme stanziate per le spese in
conto capitale deve essere destinato ai territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
Art.
19 - Comitati di assistenza e beneficenza
1. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite ai comuni
singoli o associati nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regionali.
Art.
20 - Delega al Governo in materia di
profili professionali e di formazione del personale
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio
nazionale della sanità e dei servizi sociali, uno a più decreti aventi valore
di legge attraverso i quali definire criteri e modalità per:
a) la regolamentazione delle professioni attinenti
al settore dei servizi socio-assistenziali;
b) le disposizioni generali per l'ordinamento e la
durata delle scuole di formazione nonché i requisiti per accedere ai relativi
corsi, tenendo anche canto della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
c) la determinazione delle norme transitorie per la
convalida dei titoli professionali conseguiti prima dell'entrata in vigore
dell'ordinamento di cui alla lettera b);
d) la riqualificazione e l'aggiornamento periodico
obbligatorio degli operatori sociali;
e) i rapporti tra regioni, enti locali e sedi formative
regionali, universitarie e altre sedi qualificate alla formazione degli
operatori sociali.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà
ai princìpi della semplificazione del quadro generale delle figure
professionali, della garanzia di una formazione omogenea e di adeguato livello
qualitativo su tutto il territorio nazionale e della omogeneizzazione delle
posizioni giuridiche ed economiche degli operatori sociali e sanitari.
Art.
21 - Regioni a statuto speciale
1. Le norme fondamentali della presente legge, in
quanto legge di riforma economico-sociale della Repubblica, si estendono alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art.
22 - Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati:
a) la legge 17 luglio 1980, n. 6972, e successive
modificazioni e integrazioni e relativi regolamenti di esecuzione;
b) gli articoli 91, lettera h), e 144, lettera g),
del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvate con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383;
c) la legge 3 giugno 1937, n. 847;
d) il regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
e) l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1945, n. 173;
f) l'articolo 154 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) ogni altra norma che risulti incompatibile ed in
contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
(1) La proposta di legge n. 683
«Legge-quadro per la riforma dell'assistenza e dei servizi sociali» è stata
presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Martinazzoli e da altri
Parlamentari DC l'8 luglio 1987.
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