PROPOSTA DI LEGGE
PRESENTATA DALL'ON. FOSCHI (DC) (1)
Art.
1 - Princìpi ed obiettivi
1. In attuazione delle norme costituzionali che
assicurano istituti di sicurezza sociale e prevedono il dovere generale di
solidarietà, la presente legge determina i princìpi fondamentali relativi ai
servizi di assistenza sociale diretti a garantire al cittadino il pieno e
libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del Paese.
2. Tali obiettivi si realizzano con un'attività di
prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e
sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul
territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli
altri servizi finalizzati allo scopo sociale, nonché attraverso prestazioni
economiche.
3. La attuazione di questi obiettivi è assicurata nel
rispetto delle competenze definite dalla presente legge, attraverso l'azione
coordinata dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni singoli o associati,
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Istituzioni private
di utilità sociale.
4.
A norma dell'articolo 38 della Costituzione l'assistenza privata è libera ed
essa può concorrere alla realizzazione degli obiettivi di programmazione e di
gestione dei servizi.
Art.
2 - Finalità
1. Per rendere effettivo, con un'organica politica
di sicurezza sociale, il diritto di tutti i cittadini alla promozione, al
mantenimento e al recupero dello stato di benessere fisico e psichico, al
pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali,
al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, i servizi sociali
perseguono le seguenti finalità:
a) sviluppare programmi rivolti a prevenire e
rimuovere le cause di ardine economico-sociale e psicologico che possono
provocare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli
ambienti di vita, di studio e di lavoro;
b) rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione,
senza distinzione di condizioni individuali o sociali, ad usufruire delle
strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che
garantiscano la libertà e la dignità personale e assicurino eguaglianza di
trattamento, riconoscendo alle persone, per i problemi che le coinvolgano
direttamente, congrue possibilità di scelte di strutture, di servizi, di
prestazioni;
c) agire a sostegno della famiglia e dei nuclei
familiari garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel
proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza o provvedendo, se necessario,
al loro inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in
ambiente parafamiliari o comunitari sostitutivi;
d) intervenire per il reinserimento di quanti ne sono
esclusi;
e) intervenire a sostegno dei soggetti colpiti da
menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali per garantire il loro inserimento
nei normali ambienti di vita, di studio, di lavoro;
f) promuovere la protezione e la tutela giuridica
dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi e privi di parenti o persone
che di fatto vi provvedono;
g) assicurare prestazioni economiche di carattere
ordinario e straordinario, per far fronte a situazioni continuative o
provvisorie di carenza, o insufficienza di reddito;
h) fornire ai cittadini le informazioni necessarie
per favorire l'accesso e l'utilizzo dei servizi di assistenza sociale e degli
altri servizi disponibili nella comunità sul piano sanitario, sociale,
ricreativo, formativo.
Art.
3 - Destinatari
1. Tutti i cittadini hanno il diritto a fruire dei
servizi sociali senza distinzione di sesso, razza, convinzioni ideologiche o
religiose, fatta salva la priorità per i soggetti che si trovano in condizioni
di bisogno.
2. Determina condizioni di bisogno la presenza di
almeno una delle seguenti situazioni:
a) insufficienza del reddito familiare del nucleo di
appartenenza, quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere;
b) incapacità totale o parziale del soggetto che sia
privo di nucleo familiare;
c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria: che rendono necessarie prestazioni
socio-assistenziali;
d) pericolo di emarginazione grave di uno o più
componenti del nucleo familiare.
3. Ai cittadini è assicurata la libera scelta del
servizi disponibili nel territorio. Sono, altresì, ammessi ai suddetti servizi
gli stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano, anche se non
siano assimilati ai cittadini o non risultino appartenenti a Stati per i quali
sussiste il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge
conferisce con riguardo alla condizione di cittadinanza.
4. Può essere chiesto agli utenti e alle persone
tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti il concorso al
costo di determinate prestazioni in relazione alle loro condizioni economiche,
tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi,
secondo i criteri stabiliti con legge regionale.
5. In ogni caso le leggi regionali debbono garantire
agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni e dei
redditi che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze
personali.
Art.
4 - Modalità operative
1. Ai cittadini è assicurata, laddove ciò non
comporta immotivato aggravio economico, la libera scelta tra i servizi
disponibili sul territorio.
2. Alla famiglia è riconosciuto un interesse
legittimo alla conservazione nel proprio ambito di un suo componente
destinatario di interventi di assistenza sociale. La proposta di un servizio di
tipo residenziale deve pertanto essere avanzata dopo aver esplorato tutte le
possibilità del mantenimento del soggetto nel proprio nucleo familiare o del
suo inserimento in un altro nucleo disposto all'affidamento:
3. Nel caso di richiesta di partecipazione al costo
del servizio, la legge regionale deve garantire agli utenti la conservazione
di una quota della pensione o del reddito che permetta loro di far fronte in
modo adeguato alle esigenze personali.
4. I servizi di assistenza sociale debbono essere
aperti ad affrontare in maniera nuova bisogni noti ed a rispondere a bisogni
emergenti, se del caso attivando iniziative di tipo sperimentale, e sempre con
l'intento di assicurare il tempestivo reinserimento sociale dell'utente.
5. I servizi di assistenza sociale operano in modo
integrato con i servizi sanitari ed i restanti servizi sociali nel caso di aree
e problemi che richiedano un intervento congiunto e pluridisciplinare; in
tutti gli altri casi attraverso torme continuate di collegamento.
Art.
5 - Prestazioni economiche
1. Le prestazioni di carattere economico si distinguono
in ordinarie e straordinarie.
2. Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:
a) sotto forma di pensione sociale o di assegni di
inabilità, i cittadini che, per età o inabilità, non possono accedere al lavoro
e sono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;
b) sotto forma di assegni continuativi tutti i
cittadini che, a causa della loro grave invalidità, incontrano nel compiere gli
atti quotidiani della vita, difficoltà tali da aver bisogno dell'aiuto di terzi
o di una sorveglianza personale continua:
3. Le prestazioni economiche ordinarie e le relative
misure e modalità sono definite con leggi dello Stato. Entro 6 mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un
disegno di legge per uniformare in un unico assegno sociale le pensioni sociali
e gli assegni economici aventi analoga finalità di sostituire o integrare il
reddito carente, fatta salva la quota attinente i diversi livelli di inabilità:
Tale assegno varia in relazione alla composizione ed al reddito goduto dal
nucleo familiare, sulla base di parametri nazionali accertati in modo
obiettivo.
4. Le prestazioni straordinarie sono dirette a coloro
che si trovano in difficoltà economiche contingenti o temporanee e sono
erogate, anche nel caso di prestazioni a carattere continuativo, dai comuni,
secondo i criteri indicati dalle leggi regionali.
Art.
6 - Compiti dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attività amministrative delle regioni a statuto ordinario in materia di
servizi sociali attinenti ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento
agli obiettivi della programmazione nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari;
b) la fissazione dei requisiti per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sociali; le disposizioni generali in
materia di ordinamento e durata dei corsi e la determinazione dei requisiti
necessari per l'ammissione;
c) gli interventi di primo soccorso in caso di
catastrofe o calamità naturali di particolare gravità o estensione e gli
interventi straordinari di prima necessità richiesti da altri eventi eccezionali
ed urgenti che trascendono l'ambito regionale o per i quali l'ente locale non
possa provvedere, ovvero resisi necessari per assolvere un dovere sul piano
di solidarietà nazionale;
d) gli interventi di prima assistenza in favore dei
connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed
eccezionali;
e) gli interventi in favore dei profughi stranieri;
limitatamente al periodo strettamente necessario alle operazioni di
identificazione e dì riconoscimento della qualifica di rifugiato e per il tempo
che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi o al loro inserimento
nel territorio nazionale, nonché gli oneri relativi all'assistenza agli
stranieri e agli apolidi, indipendentemente dalla concessione del permesso di
soggiorno;
f) gli interventi socio-assistenziali prestati ad
appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, alle
forze armate di Polizia dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e ai loro familiari, da enti e organizzazioni appositamente istituiti;
g) i rapporti in materia di assistenza con organismi
stranieri ed internazionali, la distribuzione tra le regioni di prodotti
destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità
economica europea, nonché l'adempimento di accordi internazionali in materia
di assistenza;
h) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo
disposti dalla legge in attuazione dell'articolo 38, primo comma, della
Costituzione;
i) gli interventi fuori del territorio nazionale a
favore degli italiani all'estero;
l) la certificazione, da esercitarsi mediante delega
alle regioni, delle condizioni di bisogno di cui all'articolo 3.
2. Al fine di garantire la corretta e necessaria
integrazione tra i servizi sanitari e i servizi sociali, con particolare riferimento
ai settori dell'handicap, degli anziani, dei tossicodipendenti, dei servizi
materno-infantili e della salute mentale è istituita presso il Ministero della
sanità la Direzione generale dei servizi socio-sanitari. Ad essa sono
attribuite le seguenti competenze:
a) realizzare un osservatorio dinamico atto ad
accertare l'evoluzione dei bisogni, le loro cause, il livello di efficienza dei
servizi, la spesa e le sue previsioni;
b) proporre all'approvazione del Consiglio sanitario
nazionale gli indirizzi programmatici e gli standard minimi ai quali devono
essere adeguati i servizi;
c) garantire, anche attraverso opportuni accordi, i
servizi socio-sanitari per gli italiani all'estero in situazione di bisogno e
per gli stranieri in Italia;
d) emettere i provvedimenti relativi al riconoscimento
giuridico delle istituzioni e associazioni di utilità sociale che esercitano,
a livello interregionale e nazionale, attività in materia di assistenza
socio-sanitaria;
e) proporre al CIPE il piano di riparto del Fondo
nazionale per i servizi socio-sanitari.
Art.
7 - Compiti delle regioni
1. La potestà delle regioni in materia di servizi
sociali e di prestazioni economiche, di cui al comma 4 dell'articolo 5, è
svolta nel rispetto delle norme fondamentali e dei princìpi stabiliti dalla
presente legge.
2. Le regioni attuano le finalità della presente
legge mediante la programmazione degli interventi socio-assistenziali
coordinati con gli obiettivi definiti in sede di programmazione nazionale; e
con gli obiettivi generali dello sviluppo regionale, secondo le procedure
previste nei rispettivi statuti, assicurando comunque il concorso dei comuni e
delle province e tenendo conto delle indicazioni e proposte emerse dalla
consultazione delle associazioni regionali, delle formazioni sociali e degli
organismi pubblici e privati e del volontariato operanti nel settore.
3. Le regioni in particolare provvedono a:
a) stabilire le norme generali per l'istituzione, l'organizzazione
e la gestione dei servizi sociali pubblici, nonché i livelli qualitativi e le
forme delle prestazioni;
b) approvare il piano di sviluppo dei servizi sociali,
coordinandolo con il piano sanitario regionale;
c) determinare i criteri generali per l'accertamento
delle condizioni di bisogno e per il concorso degli utenti e delle persane
tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti al costo delle
prestazioni;
d) determinare le aree territoriali più idonee per
una funzionale organizzazione dei servizi, secondo quanto stabilito al secondo
e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; e all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
e) predisporre e finanziare piani per la, formazione
e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;
f) determinare gli indirizzi di carattere generale
per la erogazione delle prestazioni economiche straordinarie per i cittadini
che si trovino in particolari situazioni di difficoltà personali o familiari;
g) provvedere alla ripartizione fra i comuni singoli
o associati, comprese le comunità montane, dei fondi comunque disponibili per
l'impianto e la gestione dei servizi sociali sulla base delle priorità
prospettate dagli organismi preposti alla gestione dei servizi e definite in
sede di programmazione regionale;
h) determinare le condizioni e i requisiti per la
iscrizione delle istituzioni private nell'apposito registro regionale nel
rispetto dei principi fissati nella presente legge;
i) disciplinare le modalità e i criteri della vigilanza
sulle attività socio-assistenziali svolte nell'ambito regionale, anche ai fini
della revoca dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 13;
1) svolgere e promuovere un'azione di assistenza
tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali e
favorire la sperimentazione di nuovi servizi anche mediante istituzioni
specializzate pubbliche o private.
4. La legge regionale stabilisce le norme per la
gestione amministrativa dei servizi sociali svolti dai comuni singoli o
associati, assicura il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari
gestiti dalle unità sanitarie locali e ne prevede il collegamento con gli
altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale.
5. La legge regionale stabilisce i modi e i tempi per
l'unificazione, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli organi di governo
e di amministrazione dei servizi sociali e di quelli sanitari, da attuarsi
comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le unità sanitarie locali assumono la denominazione di unità socio-sanitarie
locali. La legge regionale stabilisce i compiti e le funzioni attribuite alle
unità socio-sanitarie locali e quelle, attinente ai servizi di base, che
verranno esercitate dai singoli comuni o da organismi di decentramento
comunale, ove istituiti. La legge regionale assicura comunque l'autonomia tecnico-funzionale
dei servizi sociali, nonché la distinzione contabile della gestione dei
servizi sociali, secondo quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 25 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
Art.
8 - Compiti delle province
1. Le province concorrono alla elaborazione del piano
regionale di sviluppo dei servizi sociali.
2. Approvano, nell'ambito di tale piano, il programma
provinciale di localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esprimono il
parere sulla rispondenza alla gestione dei servizi stessi delle delimitazioni
territoriali determinate dalla regione.
3. Le funzioni in materia di assistenza e servizi
sociali svolte dalle province sano trasferite ai comuni; il personale e il
patrimonio delle province destinati alle funzioni predette sono trasferiti ai
comuni nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
4. Le somme stanziate nell'esercizio 1987 dalle
amministrazioni provinciali per il funzionamento di cui al comma precedente
sono destinate alle regioni per essere interamente ripartite tra i comuni,
secondo quanto previsto dalla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7.
Art.
9 - Ruolo e compiti dei comuni
1. I comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative
concernenti l'assistenza sociale, salvo quanto diversamente disposto dalla
presente legge.
2. I comuni singoli o associati:
a) partecipano alla elaborazione, realizzazione e
controllo del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali e
stabiliscono le modalità per assicurare ai cittadini il diritto di partecipare
alla programmazione dei servizi stessi, anche mediante l'intervento dei
rappresentanti degli utenti e delle formazioni sociali organizzate nel
territorio, ivi compresi gli organismi rappresentativi delle associazioni e
delle istituzioni di cui al successivo articolo;
b) provvedono all'organizzazione del complesso dei
servizi sociali pubblici localizzati nel loro territorio qualificando e
potenziando i servizi sociali esistenti, anche attraverso la trasformazione
delle strutture già funzionanti e l'istituzione di nuovi servizi;
c) stipulano convenzioni con le istituzioni private
iscritte nel registro di cui al successivo articolo 11. I corrispettivi delle
convenzioni di cui alla lettera a) sono riferiti ai costi del servizio in
relazione ai livelli qualitativi del servizio stesso;
d) garantiscono il diritto dei cittadini di partecipare
alla gestione ed al controllo dei servizi sociali pubblici stabilendo anche le
modalità di intervento degli utenti, delle famiglie e delle formazioni
sociali organizzate nel territorio;
e) erogano le prestazioni economiche straordinarie e
temporanee secondo gli indirizzi generali determinati dalla regione;
f) assicurano informazioni e consulenza per la
corretta fruizione dei servizi di assistenza sociale.
3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2, i
comuni si avvalgono anche della collaborazione del volontariato e favoriscono
le iniziative di tipo innovatore e sperimentale.
4. I comuni esercitano le funzioni amministrative in
materia di assistenza direttamente o attraverso le unità socio-sanitarie
locali, ovvero, per quanto attiene alla gestione dei servizi di base,
attraverso gli organismi di decentramento comunale, ove istituiti.
5. Nei comuni superiori ai 10.000 abitanti deve
essere assicurato con priorità l'intervento dei Servizio sociale di base per lo
svolgimento di prestazioni di aiuto sociale, per la valutazione periodica dei
bisogni della popolazione e per la eventuale promozione di azioni di tipo
preventivo.
Art.
10 - Libertà dell'assistenza privata
1. In conformità all'ultimo comma dell'articolo 38
della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività alle
associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni - dotate o meno di
personalità giuridica - che perseguano finalità assistenziali.
Art.
11 - Registro regionale delle istituzioni
private
1. In ogni regione è istituito un registro per la
iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a
carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che intendono
essere consultate, nella fase preparatoria della programmazione dei servizi
sociali e concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 2,
lettera c) dell'articolo 9.
2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni private,
fermo restando il rispettivo regime giuridico-amministrativo, è disposta dalla
regione, sentiti i comuni singoli o associati nei cui territori l'istituzione
opera, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli
standards dei servizi sociali fissati, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera
a);
c) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali
in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni
volontarie o rese in forza di convenzioni fra le associazioni, le istituzioni e
le fondazioni di cui al primo comma con congregazioni della Chiesa cattolica o
con organi rappresentativi delle altre confessioni religiose;
d) corrispondenza ai princìpi stabiliti dalla presente
legge e dalla legge regionale.
3. Per le istituzioni operanti in più regioni la
iscrizione è effettuata nel registro tenuto presso la regione in cui
l'istituzione ha sede legale, sentite le altre regioni interessate.
4. Nel rispetto di tali requisiti i servizi gestiti
dai privati sono inclusi, a domanda, nel piano dei servizi sociali formulato
dalle regioni e convenzionati ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c).
Art.
12 - Volontariato e istituzioni private
di utilità sociale
1. Fanno parte delle istituzioni indicate all'articolo
10:
a) istituzioni di volontariato. Sono fondate in
prevalenza su prestazioni volontarie e personali dei soci. Svolgono attività
intraprese e condotte spontaneamente, non in esecuzione di obblighi e doveri
giuridici, senza fini individuali e collettivi di lucro anche indiretto, ed
esclusivamente per finalità di solidarietà sociale;
b) cooperative di solidarietà sociale. Hanno per
scopa la promozione e l'integrazione dei cittadini, soci o non, che versano in
condizioni di bisogno e di disagio. I soci prendono parte all'attività sociale
quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni,
ovvero in qualità chi destinatari non esclusivi dell'attività.
2. Nell'ambito della programmazione e della
legislazione regionale i comuni singoli o associati stipulano con gli
organismi di cui al comma 1 convenzioni per la loro utilizzazione nell'ambito
delle strutture pubbliche o in ambiti esterni, e prevedono incentivi
finalizzati all'espletamento di attività promozionali e di servizi innovativi e
sperimentali.
Art.
13 - IPAB
1. Le IPAB operanti nell'ambito regionale sono
soppresse entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Sono escluse dal trasferimento ai comuni le IPAB
comprese in una delle seguenti categorie:
a) che si tratti di istituzioni aventi struttura
associativa. Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per
iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
2) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione
siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli
stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;
3) che l'attività dell'ente si esplichi prevalentemente,
a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci.
Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere
erogazioni pecuniarie;
4) che il patrimonio risulti prevalentemente formato
da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;
b) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata
da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale
circostanza sussiste allorché ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
1) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione
dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;
2) che almeno la metà dei componenti l'organo
collegiale deliberante sia sempre, per disposizione statutaria, designata da
privati;
3) che il patrimonio risulti prevalentemente
costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione
dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio
antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, in prevalenza
con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di
provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di
finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore ad un terzo
delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, con esclusione dei finanziamenti
pubblici finalizzati alla conservazione di beni artistici e culturali e delle
rette;
c) che si tratti di istituzione di ispirazione religiosa.
Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
1) che l'attività istituzionale attualmente svolta si
ispiri a motivazioni religiose;
2) che risulti collegata a una confessione religiosa
mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di
disposizioni statutarie, di ministri di culto o di appartenenti a istituti
religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la
collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del
servizio.
3. Sono in ogni caso soppresse:
a) le IPAB il cui organo collegiale deliberante sia
composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati da comuni,
province, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per
disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante, o sia,
comunque scelto tra i componenti di designazione privata;
b) le IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA;
c) le IPAB che non esercitano le attività previste
dallo statuto o altre attività assistenziali. 4. Sono altresì escluse dal
trasferimento ai comuni le IPAB che svolgono prevalentemente attività di
istruzione, ivi compresa quella prescolare, i seminari, le case di riposo per
religiosi, le cappelle, e le istituzioni di culto.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il legale rappresentante o altro componente dell'organo
collegiale deliberante delle IPAB interessate alla esclusione dal
trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati domanda per
l'applicazione del presente articolo, fornendo gli elementi utili ai fini della
esclusione.
6. Entro i successivi tre mesi i comuni interessati
fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione.
7. Trascorso tale termine, la regione, anche in
assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, decide sulla
domanda di esclusione ai sensi del presente articolo.
8. Ove non sia stata presentata la domanda di
esclusione, le IPAB sono soppresse e trasferite ai comuni.
9. Con decreto del presidente della giunta regionale,
sentita una commissione tecnica composta da membri designati dalla regione,
dall'ANCI, UPI e UNEBA regionali, sono pubblicati gli elenchi delle IPAB
esistenti nella regione che accertano la non esistenza o l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo ai fini, rispettivamente, del trasferimento ai
comuni o dell'applicazione del successivo comma.
10. Le IPAB escluse dal trasferimento ai comuni
continuano a sussistere come enti morali, assumendo la personalità giuridica
di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina.
11. La legge regionale stabilisce i modi, le forme e
i termini per l'attribuzione in proprietà o in uso ai comuni dei beni
trasferiti alle regioni a norma degli articoli 113 e 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché il trasferimento dei
beni delle IPAB soppresse, ai sensi del presente articolo, e disciplina
l'utilizzazione dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in
relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in
attuazione della presente legge. Ai fini della assunzione delle funzioni delle
IPAB trasferite, i comuni possono procedere sia direttamente che attraverso le
unità locali socio-sanitarie o mediante forme di gestione autonoma, ferma
restando la destinazione dei beni ad attività di servizio socio-assistenziale.
12. Il personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso IPAB soggette al trasferimento ai comuni è
trasferito ai rispettivi comuni contestualmente al passaggio delle funzioni,
conservando la posizione economica conseguita presso l'ente di provenienza,
unitamente alla posizione giuridica ed al trattamento previdenziale.
13. I trasferimenti ai comuni dei beni delle
istituzioni e tutte le operazioni derivanti dalla applicazione del presente
articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta, tributo o tassa di
registrazione.
Art.
14 - Fondo nazionale per i servizi
sociali
1. Ad integrazione delle risorse finanziarie comunali
e regionali è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo nazionale per i
servizi sociali costituito:
a) dal fondo per gli asili nido istituito con legge
6 dicembre 1971, n. 1044;
b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 della
legge 23 dicembre 1975, n. 698;
c) dal fondo sociale di cui all'articolo 75 della
legge 27 luglio 1978, n. 392;
d) dai fondi previsti dall'articolo 1-duadecies del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1978, n. 641;
e) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'articolo
117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) dalle quote degli utili di gestione degli istituti
di credito devolute in base ai rispettivi statuti, a finalità assistenziali;
g) dal fondo di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
685;
h) dal fondo di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;
i) dal fondo di cui alla legge 2 maggio 1978, n. 194;
l) dal fondo di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404;
m) dal fondo di cui alla legge 14 dicembre 1970, n.
1088;
n) da una quota non superiore al 5 per cento dello
stanziamento annuale del fondo sanitario nazionale;
o) da una somma aggiuntiva pari a lire 2.300 miliardi
per il triennio 1989-1991 iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1989, di lire 1.000 miliardi
nell'anno 1990 e di lire 1.000 miliardi nell'anno 1991.
2. Le somme stanziate a norma del precedente comma
vengono ripartite per l'attuazione dei progetti-obiettivo per i servizi
socio-sanitari nel campo dell'handicap, degli anziani, delle tossicodipendenze,
dei servizi materno-infantili e della salute mentale. Il riparto avverrà su
proposta del Ministero della sanità, sentita la commissione interregionale di
cui alla legge 19 maggio 1970, n. 281, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
3. Le somme stanziate a norma del precedente comma
vengono ripartite tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale,
tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali e sulla base di
indici e di standards approvati dal Consiglio sanitario nazionale,
distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale.
Tali indici e standards devono tendere a garantire livelli di prestazioni
uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando progressivamente le
differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.
Art.
15 - Norme transitorie
1. Le regioni adeguano la loro legislazione agli
obiettivi e ai principi stabiliti dalla presente legge entro un anno dalla sua
entrata in vigore.
2. Fino al riordino della legislazione regionale le
somme di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 14
continuano ad essere destinate agli scapi previsti dalle rispettive leggi e
mantengono la suddivisione per regione sulla base dei criteri stabiliti dalle
medesime leggi.
3. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, una quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui
all'articolo 14 è riservata alle regioni che abbiano ottemperato al disposto
del primo comma.
4. La ripartizione avviene sulla base di programmi
presentati dalle singole regioni tenendo conto di garantire:
a) la gestione dei servizi esistenti;
b) lo sviluppo dei servizi sociali territoriali,
specie di quelli destinati ai minori, agli anziani e agli inabili, in
particolare per le regioni del Mezzogiorno, con riferimento ad esigenze di
riequilibrio;
c) le erogazioni economiche straordinarie di cui al
comma 4 dell'articolo 5 della presente legge.
5. Alle iniziative di cui alla lettera b) del comma
4 del presente articolo deve essere destinato non meno del 30 per cento del
complesso del fondo di tale quota; non meno del 40 per cento delle somme
stanziate per le spese in conto capitale deve essere destinato ai territori di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523.
Art.
16 - Comitati di assistenza e beneficenza
I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite ai comuni
singoli o associati nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regionali.
Art.
17 - Delega al Governo in materia di
profili professionali e di formazione del personale
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore delle presente legge, uno o più decreti aventi
valore di legge attraverso i quali definire criteri e modalità per:
a) la regolamentazione delle professioni attinenti
al settore dei servizi socio-assistenziali;
b) le disposizioni generali per l'ordinamento e la
durata delle scuole di formazione nonché i requisiti per accedere ai relativi
corsi, tenendo anche conto della legge 21 dicembre 197, n. 843;
c) la determinazione delle norme transitorie per la
convalida dei titoli professionali conseguiti prima dell'entrata in vigore
dell'ordinamento di cui alla precedente lettera b);
d) la riqualificazione e l'aggiornamento periodico
obbligatorio degli operatori sociali;
e) i rapporti tra regioni, enti locali e sedi formative
regionali, universitarie e altre sedi qualificate alla formazione degli
operatori sociali.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà
ai princìpi della semplificazione del quadro generale delle figure
professionali, della garanzia di una formazione omogenea e di adeguato livello
qualitativo su tutto il territorio nazionale e della omogeneizzazione delle
posizioni giuridiche ed economiche degli operatori sociali e sanitari.
Art.
18 - Regioni a statuto speciale
1. La presente legge, in quanto legge di riforma
economico-sociale della Repubblica, si estende alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art.
19 - Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati:
a) la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni e integrazioni e relativi regolamenti di esecuzione;
b) gli articoli 91, lettera h); e 114, lettera g),
del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvate con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383;
c) la legge 3 giugno 1937, n. 847;
d) il regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
e) l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1945, n. 173;
f) l'articolo 154 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) ogni altra norma che risulti incompatibile ed in
contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
(1) La proposta è stata presentata
alla Camera dei Deputati il 2 luglio 1987 dall'On. Franco Foschi e da altri
Parlamentari DC; reca il n. 246 e il titolo «Legge quadro sui servizi
sociali».
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