DECRETO LEGISLATIVO SULLA REVISIONE
DELLE CATEGORIE RELATIVE ALLE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI (*)
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n.
291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che
delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie;
Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi
dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema
del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1988; Sulla proposta del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro;
EMANA
il seguente decreto
Art. 1
1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui
all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono
gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che
comportano un danno funzionale permanente.
2. Ai fini della valutazione della riduzione della
capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini
cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entità
delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed
invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con
chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle
minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la
totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità,
determinano invece la riduzione di tale capacità.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato
dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della
sanità militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione
della capacità lavorativa deve basarsi:
a) sull'entità della perdita anatomica o funzionale,
totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilità o meno dell'applicazione di
apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino
funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attività lavorative,
l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
Art. 2
1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto,
la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni
e malattie invalidanti, ai sensi dell'artico 2, comma 2, della legge 26 luglio
1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle
menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro
della sanità, con le medesime procedure, può apportare eventuali modifiche e
variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità
specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale
fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di
dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità
lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore
percentuale fisso.
Art. 3
1. Le percentuali di invalidità, indicate nella
tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con
individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti
commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati,
con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla
eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione
tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso
determinano le potenzialità lavorative del soggetto.
Art. 4
1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso
soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i
singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla
validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della
tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2,
comma 1.
Art. 5
1. Nella valutazione complessiva dell'invalidità non
sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento
e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo
2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese
nelle fasce superiori.
Art. 6
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della
concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed
invalidi i soggetti ultrassessantacinquenni che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».
Art. 7
1. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi
degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della
assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento.
2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità
sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di
cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli
elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli
invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento,
conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 8
1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione
non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed
invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il
sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste
dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile
di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da
parte dell'I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della
legge 18 dicembre 1973, n. 854.
3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2
risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal
Ministero dell'Interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
Art. 9
1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata
nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2,
comma 1.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini
che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data
di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle
competenti commissioni.
Art. 10
1. II congedo per cure previsto dall'articolo 26
della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed
invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine
lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla
infermità invalidante riconosciuta.
Art. 11
1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento
dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti
commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria
che compravi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia
stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione
preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le
domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del
ricorso stesso.
Art. 12
1. Sano abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con quelle del presente decreto.
(*) Il decreto legislativo 23
novembre 1988 n. 509 «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni
e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione
vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291» è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 278 del 26 novembre 1988. Il testo dell'art. 3 del decreto
legge 30 maggio 1988 n. 173 convertito, con modificazioni, nella legge 26
luglio 1988, n. 291 è stato riportato nell'articolo «Militarizzazione delle
Commissioni per l'accertamento», in Prospettive
assistenziali, n. 83.
www.fondazionepromozionesociale.it