LEGGE SULLA ASSISTENZA ECONOMICA
AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI E AI SORDOMUTI
La legge (1), che
riportiamo integralmente, modifica in misura sostanziale le norme fin qui vigenti.
Sottolineiamo, in particolare, che - finalmente - viene stabilito che
«l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di
attività lavorative».
La legge
prevede, inoltre, a nostro avviso giustamente, che l'indennità di
accompagnamento «è concessa anche ai
minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie
sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età».
Rileviamo
che l'indennità di accompagnamento è determinata in L. 588 mila mensili ai
ciechi civili, compresi quelli che hanno redditi di lavoro, mentre è di L. 539
mila per gli invalidi civili che
«non essendo in grado dì compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano
di una assistenza continua». Ma quale
assistenza continua si può fornire con 539 mila lire al mese?
Infine è
gravissimo il fatto che la legge in oggetto (cfr. l'art. 6) abbia soppresso
l'assegno di accompagnamento per i minori (da non confondere con l'indennità
di accompagnamento) previsto dall'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118. Un
altro attacco alle famiglie che, con gravi sacrifici, provvedono
domiciliarmente ai loro figli. Un attacco alle famiglie che è anche una spinta
al ricovero in istituti a carattere di internato.
TESTO
DELLA LEGGE
Art. 1 - Aventi diritto alla indennità
di accompagnamento
1. La disciplina della indennità di accompagnamento
istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue. 2.
L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata
una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o,
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla
presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo
svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui
confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto
a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno
di età.
4. L'indennità di accompagnamento di cui alla
presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per
invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare
per il trattamento più favorevole.
6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai
cittadini residenti nel territorio nazionale.
Art. 2 - Misura e periodicità delle
indennità di accompagnamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della
indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa
esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000
mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal
comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni
di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo
della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di
guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della
indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo
dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2
dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà
calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento
percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge
6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E,
lettera A-bis, allegata alla legge medesima.
5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per
dodici mensilità.
Art. 3 - Istituzione, misura e
periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini
riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità
non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per
dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli
attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertita, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 190, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza
dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si
applica alle altre categorie di minorati civili. 4. Per gli anni successivi,
l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato,
sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2
dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Art. 4 - Istituzione, misura e
periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti
come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo
titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai
sordomuti titolari dell'assegno mensile dì cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del
decreto-legge, 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal
primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi
sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge
6 ottobre 1986, n. 656.
Art. 5 -
Norme transitorie
1.
Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui
al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà
erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento
secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali
di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore
della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per
i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione
si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata
una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano
a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente
legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o
straordinarie, né a ulteriori aumenti.
Art. 6 - Abrogazioni
1. È abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo
1971, n. 118.
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla
data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di
cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971.
Art. 7 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento
«Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei
sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Legge 21 novembre 1988 n. 508
«Norme integrative in materia dl assistenza economica agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti», pubblicata sulla G.U. n. 277 del 25-11-1988.
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