Prospettive assistenziali, n. 85, gennaio-marzo 1989

 

 

LEGGE SULLA ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI E AI SORDOMUTI

 

 

La legge (1), che riportiamo integralmente, modifica in misura sostanziale le norme fin qui vigenti. Sottolineiamo, in particolare, che - finalmente - viene stabilito che «l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svol­gimento di attività lavorative».

La legge prevede, inoltre, a nostro avviso giu­stamente, che l'indennità di accompagnamento «è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanita­rie sia intervenuto a seguito di istanza presen­tata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età».

Rileviamo che l'indennità di accompagnamento è determinata in L. 588 mila mensili ai ciechi civili, compresi quelli che hanno redditi di lavoro, mentre è di L. 539 mila per gli invalidi civili che «non essendo in grado dì compiere gli atti quo­tidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua». Ma quale assistenza continua si può fornire con 539 mila lire al mese?

Infine è gravissimo il fatto che la legge in og­getto (cfr. l'art. 6) abbia soppresso l'assegno di accompagnamento per i minori (da non confon­dere con l'indennità di accompagnamento) previ­sto dall'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118. Un altro attacco alle famiglie che, con gravi sacri­fici, provvedono domiciliarmente ai loro figli. Un attacco alle famiglie che è anche una spinta al ricovero in istituti a carattere di internato.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1 - Aventi diritto alla indennità di accompagnamento

1. La disciplina della indennità di accompagna­mento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifica­zioni ed integrazioni, è modificata come segue. 2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accer­tata una inabilità totale per affezioni fisiche o psi­chiche e che si trovino nella impossibilità di de­ambulare senza l'aiuto permanente di un accom­pagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagna­mento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai mino­rati nei cui confronti l'accertamento delle pre­scritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

6. L'indennità di accompagnamento è conces­sa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

 

Art. 2 - Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Per gli anni successivi, sempre alle condi­zioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della inden­nità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensi­vo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi inva­lidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.

5. L'indennità di accompagnamento è corrispo­sta per dodici mensilità.

 

Art. 3 - Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non supe­riore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della mi­norazione di L. 50.000 mensili per dodici men­silità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversi­bile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertita, con modifi­cazioni, dalla legge 29 febbraio 190, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili. 4. Per gli anni successivi, l'adeguamento auto­matico della indennità di cui al comma 1 sarà cal­colato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

 

Art. 4 - Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordo­muti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è con­cessa una indennità di comunicazione non rever­sibile, al solo titolo della minorazione, dell'impor­to di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile dì cui al­la legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del decreto-legge, 30 dicembre 1979, n. 663, con­vertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con de­correnza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento auto­matico della indennità di cui al comma 1 sarà cal­colato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

 

Art. 5 - Norme transitorie

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicem­bre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di ac­compagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati pro­vinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presen­te legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'arti­colo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cen­to continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né a ulteriori aumenti.

 

Art. 6 - Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 17 della legge 30 mar­zo 1971, n. 118.

2. Sono fatte salve le domande presentate si­no alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'arti­colo 17 della citata legge n. 118 del 1971.

 

Art. 7 - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 400 miliardi a decor­rere dall'anno 1988, si provvede mediante corri­spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'ap­posito accantonamento «Adeguamento delle in­dennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed inte­grazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap­portare, con propri decreti, le occorrenti variazio­ni di bilancio.

 

 

 

(1) Legge 21 novembre 1988 n. 508 «Norme integrative in materia dl assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti», pubblicata sulla G.U. n. 277 del 25-11-1988.

 

 

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