LEGGI PER L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (*)
Art. 1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi
edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e
alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini
o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di
tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati
e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere,
o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le
deliberazioni di cui al comma 1, i portatori dì handicap, ovvero chi ne
esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture
mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle
porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma. del codice civile.
Art. 3.
1. Le opere di cui all'articolo 2 possano essere
realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le
opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o
alcuna area di proprietà o di uso comune.
Art. 4.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2. ove
l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497. le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge,
provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1
equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro
i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla
data di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non
sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione
della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto
al complesso in cui l'opera sì colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5.
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata
la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla
domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge, la
competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e
5.
Art. 6.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio
del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 7.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la
realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di
quella prevista dai predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita
relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in
rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui
all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco
relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla quale risultino
l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Art. 9.
1. Per la realizzazione di opere direttamente
finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in
edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per
l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo
perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con
quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al
portatore di handicap.
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del
venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire
cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque
per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure
determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati
soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette
categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parale «mezzi
necessari per la deambulazione e la locomozione», sono sostituite dalle parole
«mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento». La
presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
Art. 10.
1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici
il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i
Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro,
in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11
comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione
delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune
non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce
con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap,
riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti
unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico
di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza
di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici
giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11.
1. Gli interessati debbono presentare domanda ai
sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da
realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata
entro il 31 luglio.
3. Alla domanda debbono essere allegati il
certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il
fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili
e le trasmette alla regione.
5: La regione determina il proprio fabbisogno
complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12.
1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 19891991, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi
volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» per lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di
riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(*) Legge 9 gennaio 1989 n. 13
«Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati» (G.U. n. 21 del 26-1-1989), modificata
dalla legge 27 febbraio 1989 n. 62 «Modifiche e integrazioni alla legge 9
gennaio 1989 n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (G.U. n.
48 del 27-2-1989).
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