Prospettive assistenziali, n. 86, aprile-giugno 1989

 

 

LEGGE REGIONALE SULLA NUTRIZIONE ENTERALE A DOMICILIO (1)

 

 

La legge regionale, che riproduciamo integral­mente, ha lo scopo di fornire prestazioni specia­listiche a domicilio. E un altro tassello che si ag­giunge al servizio di ospedalizzazione a domicilio (Cfr. il volume di F. Fabris e L. Pernigotti, Ospedalizzazione a domicilio. Curare a casa malati acuti e cronici: come e perché, Rosenberg & Sellier, Torino, 1a ristampa, 1988, p. 191, L. 19.000.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Articolo 1 - Finalità della legge

La presente legge ha lo scopo di sperimentare (a nutrizione enterale a domicilio nei confronti di soggetti per i quali tale nutrizione, che si effettua tramite sonda posizionata a diversi livelli del tu­bo gastroenterico, è indispensabile alla soprav­vivenza, al fine di garantire loro, anche al di fuori dell'ambito ospedaliero, nel loro ambiente di vi­ta le prestazioni necessarie.

La sperimentazione avrà durata biennale.

 

Articolo 2 - Soggetti destinatari

La nutrizione enterale a domicilio viene realiz­zata nei confronti di soggetti autosufficienti, in cui non può essere mantenuto un soddisfacente stato di nutrizione con l'alimentazione per via orale per lesioni permanenti, o in cui è comunque prevedibile una lunga incapacità all'alimentazione normale. Possono inoltre essere destinatari i soggetti in cui è utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione dell'alimentazione per os e i pazienti neoplastici impossibilitati all'alimentazione per via orale. nei periodi intervallati tra ci­cli terapeutici.

La nutrizione enterale a domicilio può essere realizzata anche nei confronti di soggetti non più autosufficienti, di norma pazienti preterminali, a condizione che uno dei familiari, ovvero altra persona dal paziente indicata, assuma il ruolo di vicariante nell'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge per i soggetti autosufficienti

La nutrizione a domicilio viene realizzata, pre­vio idoneo addestramento, direttamente dai sog­getti di cui al 1° comma, ovvero dai familiari o dalle persone designate dal paziente in caso di soggetti non autosufficienti.

A tal fine, l'Unità Socio-Sanitaria Locale di ap­partenenza del soggetto garantirà la messa a di­sposizione della dotazione strumentale infermie­ristica e farmacologica necessaria secondo le indicazioni del Servizio di dietetica di cui al suc­cessivo art. 3.

 

Articolo 3 - Servizio di dietetica

La nutrizione enterale a domicilio viene realiz­zata sotto la responsabilità del Servizio di diete­tica dell'Ospedale Molinette dell'Unità Socio-Sa­nitaria Locale di Torino VIII cui sono affidati an­che l'addestramento del paziente, ovvero del fa­miliare o altra persona dal paziente indicata nel caso di soggetti non autosufficienti, e l'assisten­za medica specializzata a domicilio

 

Articolo 4 - Corso di addestramento

L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII prov­vederà, entro un mese dall'entrata in vigore del­la presente legge, su proposta del responsabile del Servizio di assistenza sanitaria integrativa di base sentito il responsabile del Servizio di diete­tica, ad organizzare le modalità del corso di ad­destramento dei pazienti, ovvero del familiare o altra persona indicata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti.

 

Articolo 5 - Richiesta di ammissione al corso

Le richieste di ammissione al corso di adde­stramento del paziente, ovvero del familiare o altra persona designata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti, devono essere pre­sentate al responsabile del Servizio di dietetica.

Relativamente ai soggetti in condizione di au­tosufficienza, le domande devono indicare, oltre le generalità del paziente, quelle dell'eventuale terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.

Relativamente ai soggetti in condizioni di non autosufficienza, le domande devono indicare le generalità del familiare ovvero di altra persona designata dal paziente, che si impegna ad assi­stere il malato nel corso del trattamento terapeu­tico; le domande devono essere sottoscritte dal­la persona che intende assisterlo e dal paziente. La valutazione dell'esistenza dei requisiti ne­cessari per l'ammissione al corso è effettuata dal responsabile del Servizio di cui al precedente art. 3, che, al termine del corso, accerta l'idonei­tà del paziente e/o dell'eventuale assistente ad effettuare la nutrizione enterale domiciliare.

 

Articolo 6 - Obblighi del servizio sanitario

L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII deve garantire che presso l'Ospedale Molinette possa­no essere sempre messi immediatamente a di­sposizione dei pazienti in trattamento domiciliare specifici posti anche in sede di day hospital, per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assi­stita.

Il Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinet­te deve concordare i giorni e gli orari della effet­tuazione della nutrizione enterale, dandone avvi­so al coordinatore del distretto competente per territorio o, in mancanza, al responsabile del Ser­vizio di assistenza sanitaria di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente.

I pazienti devono condurre il trattamento se­condo le metodiche apprese durante il corso, ac­cettando, inoltre, eventuali variazioni ritenute ne­cessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventi­vamente concordate con il Servizio.

I pazienti devono segnalare al Servizio di die­tetica qualsiasi evento che sopravvenga al trat­tamento praticato; in caso di incidente, è fatto obbligo al pronto soccorso dell'Ospedale in cui è ricoverato il paziente di prendere immediato con­tatto con il Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette per l'adozione dei rimedi più idonei.

 

Articolo 7 - Obblighi dei pazienti

I pazienti in trattamento domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-labora­toristici e tecnici prescritti dal Servizio di diete­tica che ha rilasciato l'autorizzazione e di atte­nersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al «controllo tecnico-clinico» predisposto dal Ser­vizio stesso.

I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei ma­teriali ricevuti, nonché alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso in cui cessi il rapporto con il Servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi -rispondono dei danni da loro provocati per incuria.

 

Articolo 8 - Interruzione al trattamento

Il responsabile del Servizio di dietetica, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso di sogget­ti non autosufficienti, possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente e/o fami­liare o altra persona indicata dal paziente, nel ca­so di soggetti non autosufficienti, può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del tratta­mento domiciliare.

 

Articolo 9 - Obblighi assicurativi

L'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente è tenuta alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque derivanti dalla utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, salvo che tale rischio non sia coperto in sede dI fornitura del materiale.

 

Articolo 10 - Rapporti

Di ciascun caso trattato il responsabile del Servizio di dietetica redigerà un rapporto detta­gliato, da inoltrarsi al responsabile del Servizio assistenza sanitaria integrativa di base dell'Uni­tà Socio-Sanitaria Locale Torino VIII e al coordi­natore del distretto o, in mancanza, al responsa­bile del Servizio di assistenza sanitaria di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente.

Ogni semestre l'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII, d'intesa con l'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente, redigerà un rap­porto su ciascun caso all'Assessorato alla Sani­tà, che provvederà a rimetterlo al Ministero del­la Sanità.

 

Articolo 11 - Sospensione della sperimentazione

La sperimentazione di cui alla presente legge potrà essere sospesa, per gravi motivi, su pro­posta motivata dell'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII, sentite le Unità Socio-Sanitarie Loca­li di residenza dei pazienti in trattamento domici­liare, da parte della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Can la stessa procedura la Giunta Regionale può per gravi motivi, sentita l'Unità Socio-Sani­taria Locale Torino VIII e le Unità Socio-Sanitarie locali di residenza dei soggetti in trattamento domiciliare, sospendere la sperimentazione.

La Giunta Regionale can l'apposita delibera­zione, darà atto che il trattamento verrà immedia­tamente proseguito in ambito ospedaliero.

 

Articolo 12 - Esito della sperimentazione

Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione l'U.S.S.L. TO VIII trasmetterà all'Assessorato Re­gionale alla Sanità una relazione complessiva di valutazione della sperimentazione, tenendo con­to dei rapporti già trasmessi ai sensi del prece­dente art. 10.

Sulla base delle risultanze acquisite, la Regio­ne Piemonte deciderà in ordine alle seguenti opportunità:

a) avvio a regime del trattamento nell'ambito della normativa concernente il Piano Socio-Sani­tario Regionale;

b) approvazione di apposita legge di proroga del trattamento;

c) adozione di specifico provvedimento da par­te della Giunta Regionale con il quale, sentita la Commissione consiliare competente, viene di­chiarata esaurita la sperimentazione al termine del biennio.

Degli esiti della sperimentazione verrà data segnalazione al Ministero della Sanità.

 

 

 

(1) Legge della Regione Piemonte 25 gennaio 1988, n. 7 «Norme transitorie per la nutrizione enterale a domi­cilio».

 

 

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