LEGGE REGIONALE SULLA
NUTRIZIONE ENTERALE A DOMICILIO (1)
La legge
regionale, che riproduciamo integralmente, ha lo scopo di fornire prestazioni
specialistiche a domicilio. E un altro tassello che si aggiunge al servizio
di ospedalizzazione a domicilio (Cfr. il volume di F. Fabris e L. Pernigotti, Ospedalizzazione a domicilio. Curare a casa malati
acuti e cronici: come e perché, Rosenberg
& Sellier, Torino, 1a ristampa, 1988, p. 191, L. 19.000.
TESTO
DELLA LEGGE
Articolo 1 - Finalità della legge
La presente legge ha lo scopo di sperimentare (a
nutrizione enterale a domicilio nei confronti di soggetti per i quali tale
nutrizione, che si effettua tramite sonda posizionata a diversi livelli del tubo
gastroenterico, è indispensabile alla sopravvivenza, al fine di garantire
loro, anche al di fuori dell'ambito ospedaliero, nel loro ambiente di vita le
prestazioni necessarie.
La sperimentazione avrà durata biennale.
Articolo 2 - Soggetti destinatari
La nutrizione enterale a domicilio viene realizzata
nei confronti di soggetti autosufficienti, in cui non può essere mantenuto un
soddisfacente stato di nutrizione con l'alimentazione per via orale per lesioni
permanenti, o in cui è comunque prevedibile una lunga incapacità
all'alimentazione normale. Possono inoltre essere destinatari i soggetti in
cui è utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione dell'alimentazione
per os e i pazienti neoplastici impossibilitati all'alimentazione per via
orale. nei periodi intervallati tra cicli terapeutici.
La nutrizione enterale a domicilio può essere
realizzata anche nei confronti di soggetti non più autosufficienti, di norma
pazienti preterminali, a condizione che uno dei familiari, ovvero altra persona
dal paziente indicata, assuma il ruolo di vicariante nell'assolvimento dei
compiti previsti dalla presente legge per i soggetti autosufficienti
La nutrizione a domicilio viene realizzata, previo
idoneo addestramento, direttamente dai soggetti di cui al 1° comma, ovvero dai
familiari o dalle persone designate dal paziente in caso di soggetti non
autosufficienti.
A tal fine, l'Unità Socio-Sanitaria Locale di appartenenza
del soggetto garantirà la messa a disposizione della dotazione strumentale
infermieristica e farmacologica necessaria secondo le indicazioni del Servizio
di dietetica di cui al successivo art. 3.
Articolo 3 - Servizio di dietetica
La nutrizione enterale a domicilio viene realizzata
sotto la responsabilità del Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette
dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di Torino VIII cui sono affidati anche
l'addestramento del paziente, ovvero del familiare o altra persona dal
paziente indicata nel caso di soggetti non autosufficienti, e l'assistenza
medica specializzata a domicilio
Articolo 4 - Corso di addestramento
L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII provvederà,
entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del
responsabile del Servizio di assistenza sanitaria integrativa di base sentito
il responsabile del Servizio di dietetica, ad organizzare le modalità del
corso di addestramento dei pazienti, ovvero del familiare o altra persona
indicata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti.
Articolo 5 - Richiesta di ammissione al
corso
Le richieste di ammissione al corso di addestramento
del paziente, ovvero del familiare o altra persona designata dal paziente nel
caso di soggetti non autosufficienti, devono essere presentate al responsabile
del Servizio di dietetica.
Relativamente ai soggetti in condizione di autosufficienza,
le domande devono indicare, oltre le generalità del paziente, quelle
dell'eventuale terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del
trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e
dalla persona che intende assisterlo.
Relativamente ai soggetti in condizioni di non
autosufficienza, le domande devono indicare le generalità del familiare ovvero
di altra persona designata dal paziente, che si impegna ad assistere il malato
nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte
dalla persona che intende assisterlo e dal paziente. La valutazione
dell'esistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al corso è effettuata
dal responsabile del Servizio di cui al precedente art. 3, che, al termine del
corso, accerta l'idoneità del paziente e/o dell'eventuale assistente ad
effettuare la nutrizione enterale domiciliare.
Articolo 6 - Obblighi del servizio
sanitario
L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII deve
garantire che presso l'Ospedale Molinette possano essere sempre messi
immediatamente a disposizione dei pazienti in trattamento domiciliare
specifici posti anche in sede di day hospital, per far fronte ad impedimenti
temporanei dell'assistita.
Il Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette
deve concordare i giorni e gli orari della effettuazione della nutrizione
enterale, dandone avviso al coordinatore del distretto competente per
territorio o, in mancanza, al responsabile del Servizio di assistenza
sanitaria di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente.
I pazienti devono condurre il trattamento secondo le
metodiche apprese durante il corso, accettando, inoltre, eventuali variazioni
ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli
sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente
concordate con il Servizio.
I pazienti devono segnalare al Servizio di dietetica
qualsiasi evento che sopravvenga al trattamento praticato; in caso di
incidente, è fatto obbligo al pronto soccorso dell'Ospedale in cui è ricoverato
il paziente di prendere immediato contatto con il Servizio di dietetica
dell'Ospedale Molinette per l'adozione dei rimedi più idonei.
Articolo 7 - Obblighi dei pazienti
I pazienti in trattamento domiciliare hanno l'obbligo
di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal
Servizio di dietetica che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi
scrupolosamente alle istruzioni inerenti al «controllo tecnico-clinico»
predisposto dal Servizio stesso.
I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona
conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonché alla loro restituzione
con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso in
cui cessi il rapporto con il Servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi -rispondono
dei danni da loro provocati per incuria.
Articolo
8 - Interruzione al trattamento
Il responsabile del Servizio di dietetica, in base al
giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può
interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative
e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente o familiare o
altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti,
possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente e/o familiare
o altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti,
può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento
domiciliare.
Articolo 9 - Obblighi assicurativi
L'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del
paziente è tenuta alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque
derivanti dalla utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, salvo che
tale rischio non sia coperto in sede dI fornitura del materiale.
Articolo 10 - Rapporti
Di ciascun caso trattato il responsabile del Servizio
di dietetica redigerà un rapporto dettagliato, da inoltrarsi al responsabile
del Servizio assistenza sanitaria integrativa di base dell'Unità
Socio-Sanitaria Locale Torino VIII e al coordinatore del distretto o, in
mancanza, al responsabile del Servizio di assistenza sanitaria di base
dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente.
Ogni semestre l'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino
VIII, d'intesa con l'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente,
redigerà un rapporto su ciascun caso all'Assessorato alla Sanità, che
provvederà a rimetterlo al Ministero della Sanità.
Articolo 11 - Sospensione della
sperimentazione
La sperimentazione di cui alla presente legge potrà
essere sospesa, per gravi motivi, su proposta motivata dell'Unità
Socio-Sanitaria Locale Torino VIII, sentite le Unità Socio-Sanitarie Locali di
residenza dei pazienti in trattamento domiciliare, da parte della Giunta
Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
Can la stessa procedura la Giunta Regionale può per
gravi motivi, sentita l'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII e le Unità
Socio-Sanitarie locali di residenza dei soggetti in trattamento domiciliare,
sospendere la sperimentazione.
La Giunta Regionale can l'apposita deliberazione,
darà atto che il trattamento verrà immediatamente proseguito in ambito
ospedaliero.
Articolo 12 - Esito della
sperimentazione
Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione
l'U.S.S.L. TO VIII trasmetterà all'Assessorato Regionale alla Sanità una
relazione complessiva di valutazione della sperimentazione, tenendo conto dei
rapporti già trasmessi ai sensi del precedente art. 10.
Sulla base delle risultanze acquisite, la Regione
Piemonte deciderà in ordine alle seguenti opportunità:
a) avvio a regime del trattamento nell'ambito della
normativa concernente il Piano Socio-Sanitario Regionale;
b) approvazione di apposita legge di proroga del
trattamento;
c) adozione di specifico provvedimento da parte
della Giunta Regionale con il quale, sentita la Commissione consiliare
competente, viene dichiarata esaurita la sperimentazione al termine del
biennio.
Degli esiti della sperimentazione verrà data
segnalazione al Ministero della Sanità.
(1) Legge della Regione Piemonte 25 gennaio
1988, n. 7 «Norme transitorie per la nutrizione enterale a domicilio».
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