Notiziario dell'Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie
EROGAZIONI
ALL'ANFAA DEDUCIBILI DALL'IMPOSTA SUI REDDITI
Sin dalla fondazione l'ANFAA ha
provveduto al finanziamento della sua attività quasi esclusivamente attraverso
iniziative (la redazione di ricerche per conto di ministeri o altri enti, la
vendita di opere d'arte donate da artisti affermati, la pubblicazione di
libri, ecc.) eseguite, organizzate, scritte da soci capaci e volenterosi che
hanno prestato gratuitamente la loro attività, spesso molto faticosa.
Altre fonti di finanziamento sono
state le offerte dei soci ed in misura molto ridotta i contributi di enti di
vario tipo erogati, è bene sottolinearlo, senza alcuna contropartita.
Questo metodo ha garantito la
libertà e l'autonomia dell'Associazione; tuttavia ha comportato non poche
preoccupazioni finanziarie ed uno stato permanente di precarietà.
L'innovazione al Testo Unico
sulle imposte dirette sottoriportato, può rappresentare un'opportunità di
notevole rilievo per sollecitare contributi da persone fisiche e società che
possono trovare conveniente dedurre la somma dai loro redditi.
A tutti un invito ad attivarsi
per sollecitare le persone e le imprese a voler esaminare la possibilità di
darci una mano, senza rimetterci troppo o magari avendo un qualche vantaggio.
* * *
A norma dell'art. 65 del Testo
unico sulle imposte dirette (D.P.R. 22.12.86, n. 917), le persone fisiche e le
società commerciali di qualsiasi tipo, possono dedurre dal reddito d'impresa «le erogazioni liberali fatte a favore di
personalità giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra
quelle indicate dal comma 1 (*) per
un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa
dichiarato».
Il denaro deve essere versato in favore di enti e
associazioni senza fini di lucro.
L'ANFAA ha personalità giuridica
(D.P.R. 19.3. 1973, n. 462) ed ha, secondo lo statuto, le finalità previste
dalla suddetta norma legislativa.
Per ulteriori informazioni
telefonare all'ANFAA, Via Artisti 34, tel. 011-831.279 (ore 9-12) o rivolgersi
presso i propri consulenti finanziari.
(*) Le spese
deducibili indicate dal comma 1 del DPR 22.12.1956 n. 917, devono avere
«finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto».
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