Prospettive assistenziali, n. 86, aprile-giugno 1989

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

EROGAZIONI ALL'ANFAA DEDUCIBILI DALL'IMPOSTA SUI REDDITI

 

Sin dalla fondazione l'ANFAA ha provveduto al finanziamento della sua attività quasi esclusi­vamente attraverso iniziative (la redazione di ri­cerche per conto di ministeri o altri enti, la vendita di opere d'arte donate da artisti affermati, la pubblicazione di libri, ecc.) eseguite, organizzate, scritte da soci capaci e volenterosi che hanno prestato gratuitamente la loro attività, spesso molto faticosa.

Altre fonti di finanziamento sono state le offer­te dei soci ed in misura molto ridotta i contributi di enti di vario tipo erogati, è bene sottolinearlo, senza alcuna contropartita.

Questo metodo ha garantito la libertà e l'au­tonomia dell'Associazione; tuttavia ha compor­tato non poche preoccupazioni finanziarie ed uno stato permanente di precarietà.

L'innovazione al Testo Unico sulle imposte di­rette sottoriportato, può rappresentare un'oppor­tunità di notevole rilievo per sollecitare contri­buti da persone fisiche e società che possono trovare conveniente dedurre la somma dai loro redditi.

A tutti un invito ad attivarsi per sollecitare le persone e le imprese a voler esaminare la possi­bilità di darci una mano, senza rimetterci troppo o magari avendo un qualche vantaggio.

 

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A norma dell'art. 65 del Testo unico sulle im­poste dirette (D.P.R. 22.12.86, n. 917), le persone fisiche e le società commerciali di qualsiasi tipo, possono dedurre dal reddito d'impresa «le ero­gazioni liberali fatte a favore di personalità giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate dal comma 1 (*) per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato».

Il denaro deve essere versato in favore di enti e associazioni senza fini di lucro.

L'ANFAA ha personalità giuridica (D.P.R. 19.3. 1973, n. 462) ed ha, secondo lo statuto, le finalità previste dalla suddetta norma legislativa.

Per ulteriori informazioni telefonare all'ANFAA, Via Artisti 34, tel. 011-831.279 (ore 9-12) o rivol­gersi presso i propri consulenti finanziari.

 

 

(*) Le spese deducibili indicate dal comma 1 del DPR 22.12.1956 n. 917, devono avere «finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto».

 

 

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