Prospettive assistenziali, n. 88, ottobre-dicembre 1989

 

 

LE PROFONDE CONTRADDIZIONI DEL PCI IN MATERIA DI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

 

 

Mentre il gruppo PCI del Consiglio comunale di Torino riconosce, finalmente, il diritto degli an­ziani cronici non autosufficienti alle cure sanita­rie (cfr. la proposta di deliberazione di cui all'allegato 1), l'Assessore ai servizi sociali della Re­gione Emilia Romagna, Elsa Signorino, del PCI predispone per il Coordinamento degli Assessori regionali all'assistenza un documento estrema­mente inquietante.

Infatti, con tale documento si richiede che le strutture relative ai 140 mila posti letto per an­ziani non autosufficienti siano di competenza del settore assistenziale e non di quello sanitario, negando in tal modo il diritto alla cura e non te­nendo nemmeno conto che, ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 692, i lavoratori hanno pagato e versano contributi per essere curati anche nel caso di malattie croniche (1).

Per l'Assessore Signorino non è sufficiente aver versato i contributi durante gli anni di lavoro. Se gli ex lavoratori diventano cronici non auto­sufficienti devono pagare una seconda volta la cosiddetta quota alberghiera che in Emilia Ro­magna arriva a 50 mila lire al giorno (2).

Appare evidente che le richieste del Gruppo consiliare PCI di Torino sono diametralmente op­poste a quelle dell'Assessore PCI della Regione Emilia Romagna.

E non si tratta di una differenziazione su un problema di poco conto, bensì su un aspetto di fondamentale importanza: il diritto alla salute.

Per l'Assessore Signorino, che è riuscita anche ad ottenere il consenso degli altri Assessori re­gionali, essere malati e non autosufficienti è una cosa se si è giovani e adulti (per questi cittadini non viene contestata la competenza del settore sanitario); è un'altra cosa se si tratta di vecchi (per essi la richiesta è il ricovero in cronicari della pubblica beneficenza, eufemisticamente chiamate ieri «case protette» e oggi «residenze sanitarie assistenziali»).

Dunque, secondo l'Assessore Signorino, i ma­lati vanno divisi nei due comparti della sanità e dell'assistenza: i giovani e adulti devono essere curati e riabilitati; per i vecchi è sufficiente es­sere assistiti.

Non crediamo che ci possano essere dubbi sulla necessità di respingere con fermezza que­sta impostazione emarginante, che non considera le persone in base alle loro esigenze, ma fa ri­ferimento all'età per le soluzioni operative (3).

Altre considerazioni confermano fa finalità emarginante del documento predisposto dall'As­sessore ai servizi sociali dell'Emilia Romagna:

1. si richiede che i 140 mila posti letto siano destinati «prevalentemente ad anziani non auto­sufficienti». Quindi anche ad anziani autosuffi­cienti in tutto o in parte, per i quali, invece, co­me risulta da una infinità di esperienze, vi sono tutte le condizioni culturali, economiche e tec­niche per adeguati interventi domiciliari o resi­denziali (comunità alloggio). Si osservi che l'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 precisa che i posti letto devono essere riservati agli anziani non autosufficienti «che non possono essere as­sistiti a domicilio»;

2. non c'è una sola parola sugli interventi do­miciliari, né quelli sociali (assegnazioni alloggi, adattamento degli appartamenti), né quelli as­sistenziali (assistenza economica, servizio di aiu­to domestico), né quelli sanitari (ospedalizzazio­ne a domicilio), in modo da evitare ricoveri im­propri che rappresentano un atto di vera e pro­pria violenza nei confronti degli anziani e dei loro familiari e un considerevole spreco di denaro a causa delle maggiori spese di investimento e di gestione delle strutture residenziali rispetto agli interventi domiciliari;

3. è deplorevole che per gli anziani non auto­sufficienti vengano richieste camere «fino ad un massimo di quattro ospiti», mentre è ormai pa­cifico da anni che la capienza massima deve es­sere di due posti letto;

4. assurda è anche la previsione di un servizio igienico per «un numero massimo di 4 ospiti». In merito si ricorda che moltissimi sono gli an­ziani cronici non autosufficienti con incontinenza sfinterica e urinaria;

5. avendo presenti le reali condizioni di salute. degli anziani cronici non autosufficienti, è ridico­la la richiesta che per detti anziani siano previsti «spazi per le attività collettive di tipo ricreativo culturale». A questo riguardo ricordiamo quanto aveva affermato Lalla Golfarelli, responsabile del­le politiche sociali del PCI di Bologna al conve­gno di Pontiglio (BS) del 13 giugno 1988 (4) e cioè che gli anziani cronici non autosufficienti ricove­rati nelle case protette «avrebbero anche la pos­sibilità di mantenere vive alcune attività di socia­lizzazione come l'andare a teatro, frequentare cir­coli, lezioni di inglese» (sic!?!).

Per fornire una testimonianza sulle condizioni degli anziani cronici non autosufficienti, riportia­mo la certificazione rilasciata in data 24 ottobre 1989 da un medico curante dell'Istituto di rico­vero per la vecchiaia, struttura gestita diretta­mente dal Comune di Torino: «Il Sig. G.C. di anni 88 è ricoverato in questo istituto dal 5.5.86. Nella anamnesi ipertensione arteriosa, bronchite cro­nica e cataratta bilaterale; nel marzo 1978 episo­dio di vasculopatia cerebrale con emisindrome piramidale deficitaria fbc dx. Durante il ricovero in questo istituto il paziente è stato sottoposto a trattamento riabilitativo protratto. Il 3.10.89 reci­diva di emisindrome piramidale deficitaria tbc dx.

«Dall'ingresso è stato trattato con digitale, diuretici, fluidificanti del muco bronchiale e pe­riodicamente con antibiotici e cerebroattivi per via parenterale.

«Notevole l'impegno del supporto infermieri­stico. Il paziente non è in grado di deambulare e non è capace di eseguire autonomamente le prin­cipali attività della vita quotidiana».

Certamente il Sig. G.C. e le altre migliaia di anziani cronici non autosufficienti attualmente ri­coverati, in violazione delle leggi vigenti, in strut­ture assistenziali, non sono in grado di andare a teatro, di frequentare circoli e di imparare l'in­glese. Tenuto conto delle loro condizioni di salu­te, come potrebbero usufruire degli spazi riser­vati alle attività culturali e ricreative richieste dall'Assessore Signorino? Non di svago hanno bisogno, innanzitutto, ma di veder rispettate le proprie esigenze e il diritto di essere curati in strutture sanitarie adeguate al loro pessimo stato di salute.

 

 

Allegato 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (*)

Oggetto: anziani malati cronici non autosufficien­ti ricoverati negli istituti comunali, riconoscimen­to del diritto all'assistenza sanitaria e revisione dei criteri delle rette

 

La ricerca effettuata dal Comune di Torino e dall'USL 1-23 (Stato di salute della popolazione a Torino - Gli anziani a Torino: conoscenza dei servizi sociali e sanitari, disabilità, cause di rico­vero in Istituto - gennaio 1988) stima che al 1/1/86 gli anziani non autosufficienti torinesi, ri­coverati in strutture comunali e non, fossero cir­ca 1.560 (di questi circa 1.500 tramite i servizi soci o-assístenziali del Comune).

Sullo stato di salute di questi cittadini e sulla conseguente esigenza di una adeguata assistenza sanitaria è significativo quanto riferito nel rap­porto informativo sulla situazione dell'Istituto di Riposo della Vecchiaia del maggio 1987: «... sono presenti presso l'istituto di Riposo della Vec­chiaia n. 355 ospiti non autosufficienti affetti da pluripatologia che necessitano di cure continua­tive per la patologia cronica, frequentemente pre­sentano riacutizzazioni che richiedono interventi sanitari di emergenza e talora di terapie intensi­ve ...». Dalle tabelle allegate si evidenzia che l'85% dei ricoverati era affetto da quattro o più patologie.

È ormai convinzione di un vasto arco di forze (politiche, sindacali, dell'associazionismo, del vo­lontariato, ecc.) che agli anziani cronici non auto­sufficienti debba venir finalmente riconosciuto il diritto, come a tutte le persone malate, di essere curati in modo adeguato dal Servizio Sanitario Nazionale.

In questo senso il Consiglio comunale recente­mente ha assunto le deliberazioni finalizzate all'utilizzazione ai fini sanitari di 100 posti letto presso l'I.R.V. e 100 posti letto presso la Casa di riposo «Carlo Alberto».

A questo primo parziale provvedimento, occor­re siano affiancate altre iniziative che garantisca­no gli stessi diritti a tutti i ricoverati attuali ed a quelli che verranno ospitati nelle «case pro­tette» attualmente in via di progettazione e rea­lizzazione (come ribadito nell'ordine del giorno votato nel Consiglio comunale dell'11/4/89) che devono corrispondere ai requisiti previsti per le RSA (Residenze sanitarie assistenziali).

Altrettanto urgente risulta però un impegno specifico dell'Amministrazione comunale con le dieci UUSSLL torinesi perché sia esteso rapida­mente, su tutto il territorio cittadino, il servizio di ospedalizzazione a domicilio (istituito dalla U.S.L. Torino 1-23 il 30/10/1984 con delibera n. 1134/41/84) in modo da favorire, come risulta dall'esperienza positiva in atto all'USL TO-8, la permanenza dell'anziano presso la sua famiglia, evitandone per quanto possibile l'istituzionaliz­zazione, garantendo inoltre le cure riabilitative attraverso servizi territoriali pluridisciplinari.

Per gli anziani malati cronici non autosufficienti presenti in istituti di ricovero della Città di Torino è sinora invalsa la prassi - che di fatto nega ad essi il carattere di malati considerandoli alla stre­gua dei ricoverati sani - di esigere il pagamento di una retta non soltanto da parte dei ricoverati stessi ma anche, ove essi non siano in grado di provvedervi, da parte dei loro familiari; ciò sulla base di un «contratto» stipulato al momento del ricovero la cui «violazione» può anche portare alla dimissione dell'anziano.

Ciò appare in contrasto con il diritto alla tutela sanitaria garantito a tutti i cittadini (che ne finan­ziano l'esercizio con i contributi dei lavoratori dipendenti e delle aziende e con le tasse sul la­voro autonomo, oltreché con l'imposizione fisca­le) dalla Costituzione e dalle leggi in vigore.

In base alla legge 4/8/1955 n. 692 l'assistenza sanitaria deve essere fornita «senza limiti di durata» alle persone colpite da malattie specifi­che della vecchiaia, ed è a seguito di tale legge che i lavoratori versano contributi allo Stato che si è impegnato di assicurare i necessari tratta­menti nei casi di malattia acuta e cronica.

La legge di riforma sanitaria (legge 23,112/1978 n. 833) stabilisce esplicitamente che si provveda alla «tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione» e sancisce che le prestazioni devono essere fornite a tutti i cittadini qualunque siano «le cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie.

Il carattere della malattia e l'età del malato non possono quindi in alcun modo costituire un discrimine che precluda il diritto alle prestazioni sanitarie a carico del servizio pubblico, né certo tale discrimine può essere costituito dal caratte­re non strettamente ospedaliero delle strutture residenziali in cui il cittadino anziano è ricovera­to (essendovi semmai da riscontrare il risparmio per la collettività garantito dai minori costi di gestione di strutture non ospedaliere).

Da quanto su esposto emerge in modo univoco il pieno diritto all'assistenza sanitaria per gli an­ziani malati cronici non autosufficienti, a carico del S.S.N. e non delle loro famiglie, e la necessi­tà di operare per una piena assunzione in carico da parte del S.S.N. stesso: tale principio è stato recepito dalla L.R. 3/5/1985 n. 59 «Piano socio­sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987» ed in questa direzione l'Amministra­zione comunale intende operare per trasferire progressivamente alle UU.SS.LL. la gestione dei «posti-letto» per non autosufficienti negli isti­tuti di ricovero e per la realizzazione di R.S.A. ge­stite dalle UU.SS.LL. Occorre però sin d'ora ope­rare, anche da parte del Comune, per rimuovere l'attuale situazione di ingiustizia, in particolare per quanto gravante sui familiari dei ricoverati.

Per questo si ritiene corretto sin d'ora rimuo­vere l'obbligo «contrattuale» per i familiari di ricoverati di contribuire al pagamento della retta mentre, sinché i «posti-letto» per non autosuf­ficienti e le future RSA non saranno affidati al S.S.N. e saranno quindi regolati dalla sua norma­tiva, si ritiene di continuare a trattenere la retta interamente o parzialmente pagabile da parte del ricoverato (in riferimento alla sua pensione) sen­za però che ciò sottragga, agli eventuali familiari a suo carico, il necessario economico per vivere.

Si ritiene tale decisione conforme alle leggi in vigore non soltanto con riferimento alle norme già citate che garantiscono a tutti i cittadini l'as­sistenza sanitaria ma, pure a voler considerare assistenziale il carattere dei servizi erogabili da parte di un Comune, in base alle precise norme che attribuiscono agli Enti locali funzioni assi­stenziali e all'inesistenza invece di norme che assegnino tali obblighi ai familiari, con l'esclu­sione del Codice civile (peraltro limitatamente all'«obbligo alimentare») il quale regola i rap­porti fra soggetti privati ed è solo da questi im­pugnabile.

L'obbligo dei familiari al pagamento della retta deriva quindi soltanto da un impegno «contratta­le» assunto con il Comune, il quale può quindi liberamente decidere di non richiederne ulterior­mente la sottoscrizione.

Per quanto sopra motivato,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO

delibera

di abrogare la richiesta del contributo dei fami­liari per il pagamento delle rette degli istituti di ricovero comunali e convenzionati per i ricove­rati anziani riconosciuti come malati cronici non autosufficienti e di procedere ad adeguare sulla base di tale decisione i criteri e le procedure di determinazione e di riscossione delle rette.

 

Torino, 13 ottobre 1989

 

 

Allegato 2

DOCUMENTO SUL DECRETO RELATIVO AGLI STANDARD DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - ART. 20 LEGGE FINANZIARIA 1988 DEL COORDINAMENTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI ALL'ASSISTENZA

 

Il Coordinamento degli Assessori regionali all'assistenza riunito a Roma il 13.7.1989 esprime preoccupazione per la mancata attuazione dell'art. 20 della finanziaria 1988 ed in particolare per i ritardi nell'emanazione del decreto sugli standard previsto alla lettera f) dello stesso art. 20;

esprime l'esigenza che il decreto in argomen­to consenta una rapida attuazione delle risorse previste, anche attivando procedure per la pro­grammazione degli interventi e per l'accesso ai finanziamenti specifiche per la realizzazione di strutture residenziali per anziani;

esprime inoltre l'esigenza che, fatta salva l'au­tonomia delle regioni, i finanziamenti possano essere assegnati anche per strutture residenziali gestite da enti diversi dalle UU.SS.LL., purché convenzionate ed inserite nei piani regionali; che tali strutture garantiscano con modalità comuni alle altre strutture socio-sanitarie già funzionan­ti in molte regioni, prestazioni integrate sociali e sanitarie (ad evitare possibili e delicati pro­blemi sulle questioni dei diritti dei cittadini);

esprime infine la necessità che i finanziamenti in capitale siano rivolti sia per costruire nuove strutture che, soprattutto, ristrutturare ed ade­guare le strutture già esistenti; che di conse­guenza i finanziamenti per spesa corrente vinco­lata dal F.S.N. siano finalizzati non solo alle nuove strutture, ma anche e soprattutto alle strutture già funzionanti, purché:

1) inserite nella programmazione regionale;

2) in regola con gli standard dimensionali pre­visti dal decreto;

3) convenzionate con l'U.S.L. o con il Comune nel caso di strutture gestite da Comuni, IPAB, altri enti.

Il F.S.N. si farà totale carico degli oneri di ge­stione per prestazioni sanitarie (spese per il per­sonale e materiale sanitario di consumo) e, per i restanti oneri di gestione di una quota non in­feriore al 50% del costo complessivo.

Il coordinamento degli Assessori regionali all'assistenza vista anche la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e relativo allegato a) presentato al Consiglio sanitario na­zionale in data 13 luglio u.s. ritiene, che tale decreto debba:

1) dare attuazione all'art. 20 della finanziaria 1988 che testualmente alla lettera f) parla di «rea­lizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali per anziani che non possono essere assistiti al domicilio», di strutture che «devono essere inte­grate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deterio­rate», di strutture che «possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti letto ospedalieri».

2) Definire chiaramente che tali strutture sono del comparto sociale al cui interno vengono ga­rantite prestazioni integrate sia di carattere so­cio-assistenziale che sanitario e vengono corri­sposti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.8.1985 da parte del F.S.N., oneri sanitari ed a rilievo sanitario.

3) Indicare che, poiché in molte Regioni sono da tempo avviati programmi per la realizzazione di strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, gli interventi di cui all'art. 20 sono da prevedersi sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni e, per quanto riguarda le ristrut­turazioni, sono da ammettersi sia riconversioni di presidi ospedalieri dismessi che ristruttura­zioni di altre strutture del comparto socio-assi­stenziale, secondo linee operative indicate dai programmi regionali.

4) Indicare inoltre, che gli Enti beneficiari dell'intervento di cui all'art. 20, possono essere le UU.SS.LL., i Comuni e le IPAB, purché Comuni ed IPAB appongano un vincolo di salvaguardia sul patrimonio su cui si interviene e stiano all'interno, di un programma zonale attuativo della programmazione regionale. Le Regioni, con la loro regolamentazione, possono ammettere a fi­nanziamento enti con personalità giuridica ai sen­si dell'art. 12 del Codice civile, senza scopo di lucro, purché appongano vincolo di salvaguardia del patrimonio su cui si interviene, rientrino nel­la programmazione regionale e siano convenzio­nati con gli Enti pubblici in base a normative regionali.

5) Indicare inoltre che gli interventi di cui all'art. 20 possono essere rivolti, sempre nel rispet­to della programmazione regionale, a tipologie differenziate di residenza anche a diversa inte­grazione sanitaria e sociale, purché rivolte pre­valentemente ad anziani non autosufficienti.

6) Indicare che l'adeguamento agli standard di cui all'allegato a) delle strutture già esistenti debba avvenire entro 10 anni dalla data di entra­ta in vigore del decreto stesso, anche in coeren­za con la durata del programma pluriennale di intervento di cui all'art. 20 della legge citata.

7) In relazione all'allegato A) della bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il coordinamento degli Assessori regionali all'assistenza formula le seguenti proposte di mo­difica:

 

Allegato A

Criterio n. 1 - Definizione

La struttura residenziale per anziani (residen­za per anziani) è finalizzata a fornire prestazioni di rilievo sanitario connesse con quelle socio­assistenziali, con tipologie di intervento proprie dei servizi socio-assistenziali, prestazioni a so­stegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione, in assenza delle quali tale at­tività sanitaria non può svolgersi o produrre ef­fetti; la struttura residenziale per anziani è ri­volta a persone per le quali sia stata compro­vata la mancanza di un idoneo supporto familia­re che consenta di erogare al domicilio i tratta­menti sanitari e socio-assistenziali necessari.

 

Criterio n. 2 - Livelli di autosufficienza e unifica­zione delle tipologie di struttura residenziale

Sussistono livelli gradualmente differenziati di autosufficienza che rendono difficile distinguere in maniera tassativa tra anziani parzialmente au­tosufficienti e anziani non autosufficienti. Consi­derando che l'attività assistenziale e sanitaria tende al recupero di entrambe le tipologie di as­sistiti, le strutture residenziali debbono evitare di riprodurre modelli assistenziali monotipici, prevedendo ospiti di entrambe le categorie indi­cate, nel rispetto della priorità di accoglimento delle persone integralmente non autosufficienti.

 

Criterio n. 3 - Fruibilità degli spazi

La condizione degli anziani determina una con­cezione degli spazi ad essi destinati che non può prescindere dal rispetto di norme concepite a misura di portatori di handicap.

Di conseguenza nelle strutture residenziali van­no abolite le barriere architettoniche e lo spazio disponibile va reso fruibile in modo pieno da tutti gli ospiti delle residenze, siano essi autosuffi­cienti o non autosufficienti.

L'applicazione del criterio consente alle perso­ne con maggiore autosufficienza di usufruire di adeguati spazi di relazione per migliorare la propria condizione di vita, mentre per le persone non autosufficienti spazi ampi sono indispensa­bili alle attività assistenziali ed alle attività ri­creative.

 

Criterio n. 4. - Concezione architettonica degli spazi

Il rispetto della condizione delle persone an­ziane accolte nelle residenze, sulla base della analisi delle esigenze che essi presentano, non­ché alla luce di esperienze italiane ed interna­zionali, implica una concezione architettonica e spaziale di tipo nuovo, atta a ricreare all'interno della struttura condizioni di vita non dissimili da quelle godute dagli ospiti al proprio domicilio.

Le soluzioni progettuali se ne debbono fare carico, proponendo la individuazione di spazi pri­vati e personalizzati - articolati per piccoli nu­clei - di ospiti, di dimensioni modulari rispetto agli standard dei servizi appresso specificati - e di spazi comuni per attività varie. Nella strut­tura debbono essere presenti, accanto all'area re­sidenziale zone dedicate alle relazioni sociali, collegamenti tra le varie aree per agevolare la mobilità dei presenti e spazi riservati ad attività occupazionali per impegnare fattivamente gli ospiti, secondo le loro, esperienze ed abitudini (attitudini).

 

Criterio n. 5 - Organizzazione funzionale «per nuclei»

L'organizzazione funzionale «per nuclei» con­sente di accogliere nella stessa struttura resi­denziale persone anziane a diverso livello di autonomia salvaguardando per tutti; gli aspetti di riservatezza personale e, nel contempo, of­frendo occasioni di socializzazione all'interno del nucleo, nelle relazioni tra nuclei e nei contatti con i fruitori esterni del Centro servizi a ciclo diurno, di cui la residenza deve essere possibil­mente dotata.

Anche sotto l'aspetto gestionale, l'organizza­zione «per nuclei» dotati di servizi autonomi ri­sulta essere la più idonea per la migliore assi­stenza degli ospiti.

 

Criterio n. 6 - L'area residenziale

L'area residenziale dell'ospite può articolarsi in. camere e/o alloggi dotati di zona, letto, piano cottura e spazi di soggiorno/pranzo.

Le camere e gli alloggi sono destinate ad 1 o 2 persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali.

Ogni camera o alloggio deve essere dotato, come standard preferenziale, di bagno autonomo ed in ogni caso la soluzione strutturale costituita da camere deve prevedere servizi igienici, a norma del D.P.R. 384/78, collegati alle camere, in numero minimo di 1 ogni 2 camere, in rappor­to comunque ad un numero massimo di 4 ospiti.

Particolare attenzione va posta alla personaliz­zazione della camera o alloggio dotandola di tut­ti i contrassegni propri delle abitazioni e con­sentendo l'inserimento di arredi personali.

 

Criterio n. 7 - Aree destinate a servizi collettivi ed attività culturali e di relazione sociale

Le strutture residenziali, oltre ai necessari spazi per le attività di servizio e per quelle da collocare preferibilmente in un'area a ciclo diur­no, aperta anche alla fruizione della popolazione esterna, debbono contenere spazi per attività col­lettive di tipo ricreativo culturale e di relazione sociale.

 

Criterio n. 8 - Sicurezza, privacy e tecnologie in­novative

All'interno delle residenze una particolare at­tenzione va posta al contemperamento tra esi­genze di assistenza, prevenzione degli infortuni, e rispetto della riservatezza degli ospiti. L'uso di tecnologie innovative, quali sistemi di allarme personale, rilevatori di vario genere. segnale­tiche appropriate, mancorrenti in vista, nonché l'impiego del colore per fini di caratterizzazione ambientale e oggettuale, sono misure di auspi­cabile applicazione, generalizzata o nei casi ap­propriati; nel rispetto della «privacy» e della per­sonalità degli ospiti, si deve accrescere il livel­lo di sicurezza e di fruizione dell'ambiente. È ob­bligatorio l'impiego di materiali conformi alle norme di sicurezza.

 

Criterio n. 9 - Dimensioni ottimali delle residenze

L'interazione dei criteri enunciati ai punti pre­cedenti porta come conseguenza la opportunità di non differenziare di norma le residenze per ti­pologia di ospiti.

L'indirizzo prevalente è quello di articolare le residenze assistenziali per «nuclei», applicando agli spazi abitativi gli standard dimensionali uni­ficati appresso indicati, differenziando, invece, i nuclei in termini organizzativi e di standard del personale, secondo le tipologie di ospiti preva­lenti.

La dimensione ottimale delle strutture residen­ziali viene indicata in 60 ospiti, organizzati in tre o quattro nuclei, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della gestione e di un cor­retto rapporto con l'ambito territoriale di riferi­mento. Quest'ultimo parametro comporta che, nelle zone ad alta densità abitativa ed urbana, la ricettività delle residenze può essere accre­sciuta fino a 120 ospiti organizzati in nuclei di 20 persone.

L'adozione di valori dimensionali diversi, con­seguenti a normative regionali vigenti deve es­sere evidenziata nei programmi regionali di in­vestimento e giustificata negli studi di fattibilità da presentare ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.M. di attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

Criterio n. 10 - Articolazione delle residenze

Le strutture residenziali sono da articolare sul­la base delle seguenti funzioni:

a) Area abitativa

- Camera o alloggi con relativi servizi igie­nici

b) Servizi di nucleo (ogni 15-20 ospiti)

- soggiorno - gioco - TV

- cucina

- saletta da pranzo

- locale di servizio per il personale di as­sistenza dotato di servizio igienico

- servizio igienico e bagno assistito

c) Centro servizi e servizi di vita collettiva (per la intera struttura e per le attività sociali, anche ad uso esterno)

- ingresso/portineria/posta/telefono

- uffici amministrativi

- servizi igienici collettivi

- soggiorno comune/musica/lettura

- bar/ristorante

- sala polivalente

- locali per attività occupazionali

- locale per il culto

- parrucchiere/barbiere/pedicure.

d) Servizi sanitari (per l'intera struttura e ad uso anche esterno):

- ambulatori

- fisiochinesiterapia

- podologo

- palestra/spogliatoio/deposito

- servizi igienici.

e) Locali ausiliari (per l'intera struttura):

- deposito materiali sanitari

- camera mortuaria.

f) Servizi generali (per l'intera struttura):

- cucina/dispensa e locali accessori

- lavanderia e stireria

- spogliatoio del personale con servizi igie­nici

- magazzini

- locale deposito a disposizione degli ospiti

- deposito biancheria sporca (articolato per piano)

- deposito biancheria pulita (articolato per piano).

 

Criterio n. 11 - Standard dimensionali

Gli standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione delle strutture residenziali sono de­terminati nelle misure che seguono:

a) la superficie totale utile funzionale della strut­tura è fissata in mq. 40/45 per ospite;

b) per gli standard relativi agli spazi interni alla struttura si applicano le normative regionali vigenti, ove presenti;

c) in assenza di normativa regionale si applicano i seguenti standard per le camere e gli alloggi:

- per gli alloggi:

- mq 28 per 1 persona

- mq 38 per 2 persone

- mq 52 per 3 persone

- per le camere (bagno escluso):

- mq 12 per 1 persona

- mq 18 per 2 persone

- mq 26 per 3 persone

- mq 32 per 4 persone

le restanti aree di attività e dì servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo dei 40/45 mq per ospite di cui alla preceden­te lettera a).

Nel caso di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di cui ai punti a) e c).

 

 

 

(1) Questo elemento risulta in modo inoppugnabile dai lavori parlamentari. Cfr. F. Santanera, Sancito dalla legge 4 agosto 1955 n. 692 il diritto degli anziani cronici non au­tosufficienti alle cure sanitarie, comprese quelle ospeda­liere, in Prospettive assistenziali, n. 73, gennaio-marzo 1986.

(2) In Piemonte la quota alberghiera è invece di 20-30 mila lire. L'Emilia-Romagna si caratterizza dunque per oneri più gravosi a carico dei pazienti.

(3) Circa la nostra posizione in merito alle residenze sanitarie assistenziali, si veda l'articolo «Schema di de­creto del Ministero della sanità per l'istituzionalizzazione di anziani e di handicappati», in Prospettive assistenziali, n. 87, luglio-settembre 1989.

(4) Cfr. M.G. Breda, Tre incontri sul problema degli an­ziani cronici non autosufficienti, in Prospettive assisten­ziali, n. 84, ottobre-dicembre 1988.

(*) La proposta è stata avanzata dai Consiglieri del PCI Carpanini (Capo-Gruppo), Basaglia, Bajardi e Poli e dai Consiglieri della Sinistra indipendente Baffert e Tartaglia.

 

 

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