Prospettive assistenziali, n. 88, ottobre-dicembre
1989
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SULL'ADOZIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI
La Corte costituzionale composta dal Presidente,
Francesco Saja e dai Giudici Giovanni Conso, Aldo Corasaniti, Francesco Greco,
Renato Dell'Andro, Gabriele Pescatore, Ugo Spagnoli (relatore), Francesco
Paolo Casavola, Vincenzo Caianiello, Mauro Ferri, Luigi Mengoni, Enzo Cheii,
ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre
1984 dal Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra L.A. ed altra e
L.M.G., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
143bis dell'anno 1985.
Udito
nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto in
fatto
1.- I coniugi A.L. e M.L.M., con ricorso in data 24
maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Milano che venisse disposta nei loro
confronti la adozione di G.L.M. (nato il 17 marzo 1964) e deducevano di avere
una figlia legittima maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito.
Poiché, a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esistenza
di detta figlia non consentiva di disporre la richiesta adozione, il giudice
adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R.O. n. 120/1985) sollevava
questione di legittimità costituzionale della norma ora citata in relazione
all'art. 3 Cost.
Ad avviso del giudice a quo, essendo stata ammessa la possibilità per il coniuge
dell'adottante di prestare il proprio assenso alla adozione (art. 297, primo
comma, cod. civ.), risulta incongruo che analoga disciplina non sia stata
prevista per i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.
Del resto, anche la Corte costituzionale - prosegue
il giudice a quo - con sentenza n.
237 del 1974 è intervenuta in fattispecie analoga - precisamente quella della
legittimazione dei figli naturali per decreto del Presidente della Repubblica
-, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ.
(come formulato precedentemente alla riforma del diritto di famiglia attuata
con I. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma esclude la
possibilità per il genitore di chiedere la legittimazione suddetta ave
esistessero figli legittimi o legittimati o loro discendenti che avessero
prestato il proprio assenso. Pertanto, anche dall'affinità di tale fattispecie
con quella dell'adozione il giudice a quo evince una disparità di trattamento
ingiustificata.
2.-Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato
in diritto
1. - È stato denunciato a questa Corte, in riferimento
all'art. 3 Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto «non consente che possa procedersi
all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati,
ancorché maggiorenni e consenzienti».
2. - Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente
il legislatore in via di principio passa, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più
opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.
È tuttavia necessario che la normativa non comporti
delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo
perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.
3. -Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre
l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questo presti il suo
assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli
legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si
possa procedere alla adozione medesima.
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso
di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia
legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale
che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato
del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per
ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la
previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione
sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati
maggiorenni e consenzienti.
Deve concludersi che la norma impugnata viola, per
la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità
costituzionale.
Per questi motivi
la
Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 291 cod. civ., nella
parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti
legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Depositata in cancelleria il 19
maggio 1988.
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