Prospettive assistenziali, n. 88, ottobre-dicembre 1989

 

 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ADOZIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI

 

 

La Corte costituzionale composta dal Presidente, Francesco Saja e dai Giudici Giovanni Conso, Aldo Corasaniti, Francesco Greco, Renato Del­l'Andro, Gabriele Pescatore, Ugo Spagnoli (rela­tore), Francesco Paolo Casavola, Vincenzo Caia­niello, Mauro Ferri, Luigi Mengoni, Enzo Cheii, ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 otto­bre 1984 dal Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra L.A. ed altra e L.M.G., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143­bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- I coniugi A.L. e M.L.M., con ricorso in da­ta 24 maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Mi­lano che venisse disposta nei loro confronti la adozione di G.L.M. (nato il 17 marzo 1964) e dedu­cevano di avere una figlia legittima maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito.

Poiché, a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esisten­za di detta figlia non consentiva di disporre la ri­chiesta adozione, il giudice adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R.O. n. 120/1985) sollevava questione di legittimità costituzionale della nor­ma ora citata in relazione all'art. 3 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, essendo stata am­messa la possibilità per il coniuge dell'adottante di prestare il proprio assenso alla adozione (art. 297, primo comma, cod. civ.), risulta incongruo che analoga disciplina non sia stata prevista per i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.

Del resto, anche la Corte costituzionale - pro­segue il giudice a quo - con sentenza n. 237 del 1974 è intervenuta in fattispecie analoga - pre­cisamente quella della legittimazione dei figli na­turali per decreto del Presidente della Repubbli­ca -, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ. (come formulato pre­cedentemente alla riforma del diritto di famiglia attuata con I. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma esclude la possibilità per il ge­nitore di chiedere la legittimazione suddetta ave esistessero figli legittimi o legittimati o loro discendenti che avessero prestato il pro­prio assenso. Pertanto, anche dall'affinità di tale fattispecie con quella dell'adozione il giudice a quo evince una disparità di trattamento ingiu­stificata.

 

2.-Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private né è inter­venuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - È stato denunciato a questa Corte, in ri­ferimento all'art. 3 Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto «non consente che possa procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati, ancorché maggiorenni e consenzienti».

2. - Preliminarmente è da rilevare come in­dubbiamente il legislatore in via di principio passa, nell'esercizio del suo potere discrezio­nale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguar­dare i diritti dei membri della famiglia legittima.

È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.

3. -Nella fattispecie rileva la Corte che, men­tre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questo presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procede­re alla adozione medesima.

Tale differente valutazione legislativa dell'as­senso di persone (rispettivamente coniuge e fi­gli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimo­niale, anche in relazione al favor sempre dimo­strato del legislatore verso l'istituto, appare chia­ramente incongrua.

Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo as­senso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Deve concludersi che la norma impugnata vio­la, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegit­timità costituzionale.

 

Per questi motivi

 

la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non con­sente l'adozione a persone che abbiano discen­denti legittimi o legittimati maggiorenni e con­senzienti.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

 

 

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