Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990

 

 

Notizie

 

 

È VIOLAZIONE DI LEGGE NEGARE IL TRASPORTO DA CASA A SCUOLA AGLI ALUNNI HANDICAPPATI NON AUTONOMI

 

Riprendiamo da «Handicap & Scuola» n. 2, 1989, Bollettino del Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati di Torino quanto segue.

 

Il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti Locali, sezione di Saluzzo-Savigliano-Fossano (Regione Piemonte), ha ribadito - con una sua ordinanza del 28 agosto 1989 - che rappresenta violazione di legge negare il trasporto da casa a scuola, e viceversa, agli alunni handicappati non autonomi.

Il provvedimento si riferisce ad una delibera­zione del Comune di Casalgrasso, avente per og­getto «Servizio gratuito trasporto scolara handi­cappata» e fa finalmente chiarezza su una vi­cenda che si è trascinata per due interi anni sco­lastici e che ha visto protagonisti, da un lato, i genitori di una minore con handicap psichico (esi­ti di encefalopatia) iscritta alla scuola media in­feriore e, dall'altro, il sindaco di Casalgrasso.

Nonostante che le leggi vigenti (Legge 118/71, art. 28; Dpr 616/77, artt. 42-45) non lascino dub­bi circa l'obbligo dei Comuni di predisporre ser­vizi gratuiti di trasporto per gli alunni handicap­pati, l'amministrazione comunale interessata non ha predisposto alcuna forma di intervento speci­fico né per l'anno scolastico 1987-88, né per il successivo 1988-89.

Sulla vicenda - alla quale hanno dato ampio spazio i giornali locali - è intervenuto a più riprese il Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati. Nel giugno '89, i genitori han­no presentato al Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti Locali un esposto avverso la delibera del Comune con la quale si nega il ser­vizio di trasporto alla alunna handicappata e un ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrati­vo Regionale per il Piemonte.

 

I fatti

Come scrivono i ricorrenti, nel corso dell'anno scolastico 1988-89 la minore è stata iscritta alla scuola media di P., ove frequentava il secondo anno. Va precisato che il Comune di Casalgras­so, ove la minore risiede, è sprovvisto di scuole medie. La scelta per l'iscrizione alla media di P. è stata fatta in quanto più vicina al Comune di residenza (solo 4 km, mentre le scuole di R. e M. distano, rispettivamente, 9 e 10 km).

Il collegamento tramite scuolabus tra Casalgrasso e P. non è più stato effettuato nell'anno scolastico 1988-89 ed i ricorrenti si sono dovuti sobbarcare il trasporto della figlia a proprie spe­se e con i propri mezzi. Tale situazione, di fatto, si è resa immediatamente gravissima, per i ge­nitori: entrambi lavorano ed i loro orari di ser­vizio non permettono di accompagnare la figlia a scuola e di andare a riprenderla al termine del­le lezioni.

Fin dall'inizio dell'anno scolastico, ricorda te­stualmente il ricorso, è stata «rivolta istanza al Comune onde ottenere il servizio di trasporto del­la figlia, ma si sono sempre trovati di fronte ad un atteggiamento di estrema chiusura».

Non hanno ottenuto alcun risultato, né le due note della Regione Piemonte - Assessorato per l'istruzione (una del 10 marzo 1989, l'altra del 15 giugno 1989), con le quali veniva ricordato al Comune di Casalgrasso l'obbligo di istituire il servizio di trasporto per l'alunna in oggetto, si invitava l'ente locale stesso a provvedere e si sottolineava che il relativo onere è a totale carico della Regione.

 

Regione e Prefetto inascoltati

Nonostante i ripetuti inviti, il Comune di Casalgrasso non ha provveduto ad istituire alcun ser­vizio specifico. Non solo la Regione Piemonte è rimasta inascoltata. In data 6 maggio 1989, anche il Prefetto di Cuneo ha scritto al sindaco di Casal­grasso evidenziando che è obbligo del Comune provvedere al trasporto degli alunni in situazione di handicap. Ma anche questa notifica è rimasta inevasa.

 

Il balletto degli attestati sanitari

In data 20 marzo 1989, a sette mesi di distanza dall'inizio dell'anno scolastico, il sindaco di Ca­salgrasso ha invitato i genitori dell'alunna a pro­durre documentazione medica attestante che «...il soggetto portatore di handicap non è idoneo a viaggiare con mezzi di trasporto pubblico».

La famiglia ha esibito una certificazione medi­ca (firmata dalla neuropsichiatra) attestante che la minore non è in grado di viaggiare con servizi pubblici. In data 10 aprile, il sindaco ha richiesto una dichiarazione sottoscritta da tutti i compo­nenti dell'équipe medica dell'Usl di competen­za (!). In data 14 aprile, i genitori hanno inviato la nuova certificazione medica sottoscritta dall'intera équipe.

II 6 maggio 1989 - quando l'anno scolastico volgeva oramai al termine - è pervenuta ai ge­nitori una lettera sottoscritta dal sindaco di Ca­salgrasso in cui si afferma testualmente: «... si porta a conoscenza che la Giunta Municipale, nel­la seduta del 15 aprile u.s. ha deliberato di non poter accogliere l'istanza medesima in quanto dalla documentazione prodotta è risultato che la bambina è idonea a viaggiare con mezzi di tra­sporto pubblico».

Scrivono i ricorrenti nell'esposto al Comitato regionale di Controllo e nel ricorso giurisdizio­nale al Tar Piemonte: «Anche se può sembrare lapalissiano, ci preme sottolineare che il Comune non ha la minima competenza per entrare nel me­rito (puramente medico) della documentazione sanitaria. Ciò nonostante, il Comune è entrato nel merito ed ha rovesciato i giudizi medici in suo possesso, affermando che l'invalidità della mino­re le consentiva di far uso dei mezzi pubblici».

 

L'ordinanza del Coreco

Come si è detto, in data 28 agosto 1989, il Co­mitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, sezione di Saluzzo-Savigliano-Fossano ha annullato la deliberazione del 15 aprile 1989 as­sunta dal Comune di Casalgrasso per «eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, nonché violazione di legge» ed ha ordinato «l'annotazio­ne del provvedimento a margine dell'atto origi­nale».

A partire dal primo giorno dell'anno scolastico in corso (1989-90) il Comune di Casalgrasso ha provveduto ad istituire un apposito servizio di scuolabus per il trasporto casa-scuola e vicever­sa della alunna handicappata.

A nostro avviso, l'ordinanza del Coreco assu­me un valore che va oltre il singolo caso. Per questo, la riproduciamo integralmente.

 

Il testo dell'ordinanza

Regione Piemonte. Comitato Regionale di Con­trollo sugli atti degli EE.LL., Sezione di Saluzzo­Savigliano-Fossano.

Prot. n. 6283/18310

Nella seduta del 28.8.89, esaminata la delibe­razione della Giunta Municipale di Casalgrasso in data 15.4.89, n. 59 avente per oggetto: Serv. gra­tuito trasporto scol. handicappata (...).

Rilevato come con la stessa viene prevista la corresponsione di un contributo esclusivamente per la spesa sostenuta per il trasporto effettuato con mezzi propri o avvalendosi dei mezzi di tra­sporto di linea;

Ritenuto l'atto in esame gravemente viziato da eccesso di potere in quanto non viene rispettata

la richiesta della famiglia relativa al trasporto ef­fettuato mediante servizio di autonoleggio moti­vando il diniego, come si evince in narrativa e dalla risposta ai chiarimenti, sulla base di pre­sunti non gravi problemi motori della bambina e ciò in contrasto con la certificazione medica pre­sentata dalla famiglia, ed in palese assenza di competenza al riguardo dell'Amministrazione Co­munale;

Rilevato che in conseguenza alla sovraesposta carenza di presupposti si verifica la violazione delle norme contenute nella L. 118/71 e L.R. 49/85 che prevedono la predisposizione da parte dei Comuni di servizi gratuiti a favore degli alunni portatori di handicap;

Visto l'art. 59 della Legge 10.2.1953, n. 62: prot. N. 2686 risp.reig. 4418/13176 pervenuta al­la Sezione di Controllo il 10.8.89,

Vista la deliberazione in oggetto indicata;

Vista la richiesta di chiarimenti formulata da questa Sezione del Comitato di Controllo con provvedimento prot. n. 4418/13176 nella seduta del 19.6.89;

Vista la risposta fornita da Codesta Ammini­strazione con nota prot. N. 2686 in data 7.8.89;

ANNULLA

la deliberazione di cui in premessa per ECCES­SO DI POTERE per ILLOGICITÀ e CONTRADDI­TORIETÀ nonché VIOLAZIONE DI LEGGE

ORDINA

l'annotazione del presente provvedimento a mar­gine dell'atto originale.

Saluzzo, 28.8.89

 

 

ORDINE DEL GIORNO SUL PROBLEMA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

 

Il Consiglio comunale di Sorbolo, riunito in seduta ordinaria pubblica il giorno 21 aprile 1989,

- preso atto che gli anziani non autosufficien­ti ricoverati in case di riposo sono soggetti affet­ti da gravissime patologie e non altrimenti assi­stibili a domicilio;

- considerato che le leggi dello Stato rico­noscono e tutelano il diritto dei cittadini ad esse­re assistiti in strutture ospedaliere adeguate in­dipendentemente dall'età e dalla durata del rico­vero (art. 1 e 2 della legge 23.12.1978, n. 833);

- considerato che le infermerie delle case di riposo di fatto costituiscono « presidi sanitari non autorizzati = e che l'anziano ricoverato è costretto a versare una retta che altrimenti dovrebbe essere a carico del Servizio sanitario nazionale;

- considerato dunque che anche il Comune si fa carico impropriamente di oneri per il ricovero in infermerie di case di riposo che devono essere invece posti a carico del S.S.N.;

chiede

alla Regione Emilia Romagna, al Comitato di ge­stione dell'USL n. 4 ed all'Assemblea dei Comuni di intervenire, con urgenza, affinché, nel pieno rispetto delle leggi vigenti:

1) alle persone anziane, affette da malattie croniche e degenerative, non autosufficienti sia garantita ogni e qualsiasi prestazione sanitaria, in costanza di ricovero ospedaliero presso pre­sidi pubblici o privati o in altri ambiti di cura, senza che sia chiesto loro ed ai parenti di con­correre in alcuna misura ai relativi oneri e, quin­di, sia garantita, per queste prestazioni come per le altre, la totale copertura delle spese da parte del Servizio sanitario nazionale;

2) sia preso in attento esame il ricorso, sem­pre più esteso, alle prestazioni sanitarie (medici­na di base, specialistica, prestazioni infermieri­stiche e riabilitative) erogate al domicilio dello utente - persona anziana - in forme che con­sentano da un lato il non sradicamento dall'am­biente di vita e dall'altro la riduzione di ricoveri ospedalieri, tenendo conto dell'indirizzo in tal senso espresso dall'art. 25, VI° comma, della legge 833;

3) sia garantito un livello di confort strutturale ed un tratto relazionale, che risultino rispettosi della dignità dell'assistito e dei congiunti, già provati dalla sofferenza e toccati negli affetti più intimi.

 

 

CORSO PER CORRISPONDENZA PER GENITORI DI BAMBINI DOWN

 

Dopo i corsi per corrispondenza per genitori che hanno figli con problemi di udito e/o della vista, il Servizio di Consulenza pedagogica di Trento ha ora avviato una iniziativa analoga desti­nata alle famiglie con bambini Down.

II nuovo «Corso per corrispondenza per geni­tori di bambini Down» si rivolge ai genitori che hanno figli in età compresa tra gli zero ed i sei-­sette anni.

«La convinzione iniziale - spiega Salvatore Lagati, che ha curato il materiale - è che biso­gna "specializzare" i genitori che hanno figli con difficoltà di apprendimento. Tale convinzione si è andata man mano rafforzando via via che con­statavamo i risultati dei corsi precedenti».

La nuova opera si articola in undici fascicoli (uno introduttivo, nove dedicati a temi specifici, uno che raccoglie la bibliografia italiana sulla sin­drome di Down). Il contenuto dei nove capitoli è il seguente:

- sviluppomotorio. Imparare a comunicare;

- sviluppo dei movimenti fini. Conoscere se stessi e capire l'ambiente;

- la vita di ogni giorno. Sviluppo cognitivo;

- chi insegna in pratica al vostro bambino. Tutti possono essere di aiuto;

- il concetto che il bambino ha di se stesso. Un ambiente adatto e dei limiti precisi;

- lo sviluppo sociale. Quando si comincia ad imparare;

- verso l'indipendenza. I sentimenti del vo­stro bambino;

- la sicurezza in casa e fuori casa. La salute del bambino;

- il vostro bambino come membro della so­cietà. Il vostro bambino a scuola.

Per i genitori il corso è gratuito. Possono dare un contributo libero. L'iscrizione può essere fat­ta in qualsiasi periodo dell'anno. È sufficiente scrivere o telefonare al Servizio di Consulenza pedagogica, via Druso 7 - 38100 Trento, tel. 0461 / 3.95.95, specificando il nome e l'età del bambino o della bambina.

Merita ricordare, infine, gli altri Corsi per corrispondenza del Servizio di Consulenza di Tren­to: Corso per corrispondenza per genitori di bam­bini audiolesi, Corso per corrispondenza per ge­nitori di bambini videolesi, Corsi per corrispon­denza per genitori di bambini sordociechi. Le mo­dalità di accesso sono le stesse già citate prima.

 

 

NESSUN CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI PER HANDICAPPATI

 

La circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte del 26 settembre 1989, n. 20/APE stabilisce quanto segue «A proposito dell'accesso ai Centri diurni da parte di soggetti af­fetti da disabilità fisiche e/o psichiche si ram­menta che la richiesta di una partecipazione ai costi può essere fondata solo per il servizio di trasporto».

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it