Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990
Notizie
È VIOLAZIONE DI LEGGE NEGARE
IL TRASPORTO DA CASA A SCUOLA AGLI ALUNNI HANDICAPPATI NON AUTONOMI
Riprendiamo da «Handicap & Scuola» n. 2, 1989, Bollettino del Comitato per l'integrazione scolastica degli
handicappati di Torino quanto segue.
Il Comitato regionale di controllo sugli atti degli
Enti Locali, sezione di Saluzzo-Savigliano-Fossano (Regione Piemonte), ha
ribadito - con una sua ordinanza del 28 agosto 1989 - che rappresenta
violazione di legge negare il trasporto da casa a scuola, e viceversa, agli
alunni handicappati non autonomi.
Il provvedimento si riferisce ad una deliberazione
del Comune di Casalgrasso, avente per oggetto «Servizio gratuito trasporto
scolara handicappata» e fa finalmente chiarezza su una vicenda che si è
trascinata per due interi anni scolastici e che ha visto protagonisti, da un
lato, i genitori di una minore con handicap psichico (esiti di encefalopatia)
iscritta alla scuola media inferiore e, dall'altro, il sindaco di Casalgrasso.
Nonostante che le leggi vigenti (Legge 118/71, art.
28; Dpr 616/77, artt. 42-45) non lascino dubbi circa l'obbligo dei Comuni di
predisporre servizi gratuiti di trasporto per gli alunni handicappati,
l'amministrazione comunale interessata non ha predisposto alcuna forma di intervento
specifico né per l'anno scolastico 1987-88, né per il successivo 1988-89.
Sulla vicenda - alla quale hanno dato ampio spazio i
giornali locali - è intervenuto a più riprese il Comitato per l'integrazione
scolastica degli handicappati. Nel giugno '89, i genitori hanno presentato al
Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti Locali un esposto avverso
la delibera del Comune con la quale si nega il servizio di trasporto alla
alunna handicappata e un ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale per il Piemonte.
I fatti
Come scrivono i ricorrenti, nel corso dell'anno
scolastico 1988-89 la minore è stata iscritta alla scuola media di P., ove
frequentava il secondo anno. Va precisato che il Comune di Casalgrasso, ove la
minore risiede, è sprovvisto di scuole medie. La scelta per l'iscrizione alla
media di P. è stata fatta in quanto più vicina al Comune di residenza (solo 4
km, mentre le scuole di R. e M. distano, rispettivamente, 9 e 10 km).
Il collegamento tramite scuolabus tra Casalgrasso e
P. non è più stato effettuato nell'anno scolastico 1988-89 ed i ricorrenti si
sono dovuti sobbarcare il trasporto della figlia a proprie spese e con i
propri mezzi. Tale situazione, di fatto, si è resa immediatamente gravissima,
per i genitori: entrambi lavorano ed i loro orari di servizio non permettono
di accompagnare la figlia a scuola e di andare a riprenderla al termine delle
lezioni.
Fin dall'inizio dell'anno scolastico, ricorda testualmente
il ricorso, è stata «rivolta istanza al Comune onde ottenere il servizio di
trasporto della figlia, ma si sono sempre trovati di fronte ad un
atteggiamento di estrema chiusura».
Non hanno ottenuto alcun risultato, né le due note
della Regione Piemonte - Assessorato per l'istruzione (una del 10 marzo 1989, l'altra
del 15 giugno 1989), con le quali veniva ricordato al Comune di Casalgrasso
l'obbligo di istituire il servizio di trasporto per l'alunna in oggetto, si
invitava l'ente locale stesso a provvedere e si sottolineava che il relativo
onere è a totale carico della Regione.
Regione e Prefetto inascoltati
Nonostante i ripetuti inviti, il Comune di Casalgrasso
non ha provveduto ad istituire alcun servizio specifico. Non solo la Regione
Piemonte è rimasta inascoltata. In data 6 maggio 1989, anche il Prefetto di
Cuneo ha scritto al sindaco di Casalgrasso evidenziando che è obbligo del
Comune provvedere al trasporto degli alunni in situazione di handicap. Ma anche
questa notifica è rimasta inevasa.
Il balletto degli attestati sanitari
In data 20 marzo 1989, a sette mesi di distanza
dall'inizio dell'anno scolastico, il sindaco di Casalgrasso ha invitato i
genitori dell'alunna a produrre documentazione medica attestante che «...il
soggetto portatore di handicap non è idoneo a viaggiare con mezzi di trasporto
pubblico».
La famiglia ha esibito una certificazione medica
(firmata dalla neuropsichiatra) attestante che la minore non è in grado di
viaggiare con servizi pubblici. In data 10 aprile, il sindaco ha richiesto una
dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti dell'équipe medica dell'Usl
di competenza (!). In data 14 aprile, i genitori hanno inviato la nuova
certificazione medica sottoscritta dall'intera équipe.
II 6 maggio 1989 - quando l'anno scolastico volgeva
oramai al termine - è pervenuta ai genitori una lettera sottoscritta dal
sindaco di Casalgrasso in cui si afferma testualmente: «... si porta a
conoscenza che la Giunta Municipale, nella seduta del 15 aprile u.s. ha
deliberato di non poter accogliere l'istanza medesima in quanto dalla
documentazione prodotta è risultato che la bambina è idonea a viaggiare con
mezzi di trasporto pubblico».
Scrivono i ricorrenti nell'esposto al Comitato
regionale di Controllo e nel ricorso giurisdizionale al Tar Piemonte: «Anche
se può sembrare lapalissiano, ci preme sottolineare che il Comune non ha la
minima competenza per entrare nel merito (puramente medico) della
documentazione sanitaria. Ciò nonostante, il Comune è entrato nel merito ed ha
rovesciato i giudizi medici in suo possesso, affermando che l'invalidità della
minore le consentiva di far uso dei mezzi pubblici».
L'ordinanza del Coreco
Come si è detto, in data 28 agosto 1989, il Comitato
Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, sezione di Saluzzo-Savigliano-Fossano
ha annullato la deliberazione del 15 aprile 1989 assunta dal Comune di
Casalgrasso per «eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, nonché
violazione di legge» ed ha ordinato «l'annotazione del provvedimento a margine
dell'atto originale».
A partire dal primo giorno dell'anno scolastico in
corso (1989-90) il Comune di Casalgrasso ha provveduto ad istituire un apposito
servizio di scuolabus per il trasporto casa-scuola e viceversa della alunna
handicappata.
A nostro avviso, l'ordinanza del Coreco assume un
valore che va oltre il singolo caso. Per questo, la riproduciamo integralmente.
Il testo dell'ordinanza
Regione Piemonte. Comitato Regionale di Controllo
sugli atti degli EE.LL., Sezione di SaluzzoSavigliano-Fossano.
Prot. n. 6283/18310
Nella seduta del 28.8.89, esaminata la deliberazione
della Giunta Municipale di Casalgrasso in data 15.4.89, n. 59 avente per
oggetto: Serv. gratuito trasporto scol. handicappata (...).
Rilevato come con la stessa viene prevista la
corresponsione di un contributo esclusivamente per la spesa sostenuta per il
trasporto effettuato con mezzi propri o avvalendosi dei mezzi di trasporto di
linea;
Ritenuto
l'atto in esame gravemente viziato da eccesso di potere in quanto non viene
rispettata
la
richiesta della famiglia relativa al trasporto effettuato mediante servizio di
autonoleggio motivando il diniego, come si evince in narrativa e dalla
risposta ai chiarimenti, sulla base di presunti non gravi problemi motori
della bambina e ciò in contrasto con la certificazione medica presentata dalla
famiglia, ed in palese assenza di competenza al riguardo dell'Amministrazione
Comunale;
Rilevato che in conseguenza alla sovraesposta carenza
di presupposti si verifica la violazione delle norme contenute nella L. 118/71
e L.R. 49/85 che prevedono la predisposizione da parte dei Comuni di servizi
gratuiti a favore degli alunni portatori di handicap;
Visto l'art. 59 della Legge 10.2.1953, n. 62: prot.
N. 2686 risp.reig. 4418/13176 pervenuta alla Sezione di Controllo il 10.8.89,
Vista
la deliberazione in oggetto indicata;
Vista
la richiesta di chiarimenti formulata da questa Sezione del Comitato di
Controllo con provvedimento prot. n. 4418/13176 nella seduta del 19.6.89;
Vista
la risposta fornita da Codesta Amministrazione con nota prot. N. 2686 in data
7.8.89;
ANNULLA
la
deliberazione di cui in premessa per ECCESSO DI POTERE per ILLOGICITÀ e
CONTRADDITORIETÀ nonché VIOLAZIONE DI LEGGE
ORDINA
l'annotazione del presente
provvedimento a margine dell'atto originale.
Saluzzo, 28.8.89
ORDINE DEL GIORNO SUL
PROBLEMA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Il
Consiglio comunale di Sorbolo, riunito in seduta ordinaria pubblica il giorno
21 aprile 1989,
-
preso atto che gli anziani non autosufficienti ricoverati in case di riposo
sono soggetti affetti da gravissime patologie e non altrimenti assistibili a
domicilio;
- considerato che le leggi dello Stato riconoscono e
tutelano il diritto dei cittadini ad essere assistiti in strutture ospedaliere
adeguate indipendentemente dall'età e dalla durata del ricovero (art. 1 e 2
della legge 23.12.1978, n. 833);
- considerato che le infermerie delle case di riposo
di fatto costituiscono « presidi sanitari non autorizzati = e che l'anziano
ricoverato è costretto a versare una retta che altrimenti dovrebbe essere a
carico del Servizio sanitario nazionale;
- considerato dunque che anche il Comune si fa carico
impropriamente di oneri per il ricovero in infermerie di case di riposo che
devono essere invece posti a carico del S.S.N.;
chiede
alla
Regione Emilia Romagna, al Comitato di gestione dell'USL n. 4 ed all'Assemblea
dei Comuni di intervenire, con urgenza, affinché, nel pieno rispetto delle
leggi vigenti:
1) alle persone anziane, affette da malattie croniche
e degenerative, non autosufficienti sia garantita ogni e qualsiasi prestazione
sanitaria, in costanza di ricovero ospedaliero presso presidi pubblici o
privati o in altri ambiti di cura, senza che sia chiesto loro ed ai parenti di
concorrere in alcuna misura ai relativi oneri e, quindi, sia garantita, per
queste prestazioni come per le altre, la totale copertura delle spese da parte
del Servizio sanitario nazionale;
2) sia preso in attento esame il ricorso, sempre più
esteso, alle prestazioni sanitarie (medicina di base, specialistica, prestazioni
infermieristiche e riabilitative) erogate al domicilio dello utente - persona
anziana - in forme che consentano da un lato il non sradicamento dall'ambiente
di vita e dall'altro la riduzione di ricoveri ospedalieri, tenendo conto
dell'indirizzo in tal senso espresso dall'art. 25, VI° comma, della legge 833;
3) sia garantito un livello di confort strutturale ed
un tratto relazionale, che risultino rispettosi della dignità dell'assistito e
dei congiunti, già provati dalla sofferenza e toccati negli affetti più intimi.
CORSO PER CORRISPONDENZA PER
GENITORI DI BAMBINI DOWN
Dopo i corsi per corrispondenza per genitori che
hanno figli con problemi di udito e/o della vista, il Servizio di Consulenza
pedagogica di Trento ha ora avviato una iniziativa analoga destinata alle
famiglie con bambini Down.
II nuovo «Corso per corrispondenza per genitori di
bambini Down» si rivolge ai genitori che hanno figli in età compresa tra gli
zero ed i sei-sette anni.
«La convinzione iniziale - spiega Salvatore Lagati,
che ha curato il materiale - è che bisogna "specializzare" i
genitori che hanno figli con difficoltà di apprendimento. Tale convinzione si è
andata man mano rafforzando via via che constatavamo i risultati dei corsi
precedenti».
La nuova opera si articola in undici fascicoli (uno
introduttivo, nove dedicati a temi specifici, uno che raccoglie la bibliografia
italiana sulla sindrome di Down). Il contenuto dei nove capitoli è il
seguente:
-
sviluppomotorio. Imparare a comunicare;
-
sviluppo dei movimenti fini. Conoscere se stessi e capire l'ambiente;
-
la vita di ogni giorno. Sviluppo cognitivo;
-
chi insegna in pratica al vostro bambino. Tutti possono essere di aiuto;
-
il concetto che il bambino ha di se stesso. Un ambiente adatto e dei limiti
precisi;
-
lo sviluppo sociale. Quando si comincia ad imparare;
-
verso l'indipendenza. I sentimenti del vostro bambino;
-
la sicurezza in casa e fuori casa. La salute del bambino;
-
il vostro bambino come membro della società. Il vostro bambino a scuola.
Per i genitori il corso è gratuito. Possono dare un
contributo libero. L'iscrizione può essere fatta in qualsiasi periodo
dell'anno. È sufficiente scrivere o telefonare al Servizio di Consulenza
pedagogica, via Druso 7 - 38100 Trento, tel. 0461 / 3.95.95, specificando il
nome e l'età del bambino o della bambina.
Merita ricordare, infine, gli altri Corsi per corrispondenza
del Servizio di Consulenza di Trento: Corso per corrispondenza per genitori di
bambini audiolesi, Corso per corrispondenza per genitori di bambini
videolesi, Corsi per corrispondenza per genitori di bambini sordociechi. Le modalità
di accesso sono le stesse già citate prima.
NESSUN CONTRIBUTO PER LA
FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI PER HANDICAPPATI
La circolare del Presidente della Giunta della
Regione Piemonte del 26 settembre 1989, n. 20/APE stabilisce quanto segue «A proposito dell'accesso ai Centri diurni
da parte di soggetti affetti da disabilità fisiche e/o psichiche si rammenta
che la richiesta di una partecipazione ai costi può essere fondata solo per il
servizio di trasporto».
www.fondazionepromozionesociale.it