Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990
IL DIRITTO AL LAVORO DEGLI
HANDICAPPATI PSICHICI SANCITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
Pubblichiamo il testo integrale della
sentenza della Corte costituzionale n. 50/1990.
La Corte costituzionale composta dai signori: Dott.
Francesco Saja - Presidente, Prof. Giovanni Conso, Prof. Ettore Gallo, Dott.
Aldo Corasaniti, Prof. Giuseppe Borzellino, Dott. Francesco Greco, Prof. Renato
Dell'Andro, Prof. Gabriele Pescatore, Avv. Ugo Spagnoli, Prof. Francesco Paolo
Casavola, Prof. Antonio Baldassarre, Prof. Vincenzo Caianiello, Avv. Mauro
Ferri, Prof. Luigi Mengoni, Prof. Enzo Cheli - Giudici, ha pronunciato la seguente
sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in relazione agli artt. 1,2
e 3 della stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19
ottobre 1988 dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore
di Bologna e il 1° marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) della Corte di cassazione,
iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e 485 del registro
ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn.
20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.a., di Ricchi Alessandro, della s.r.l. Weber e della S.p.a. Società
Generale Supermercati, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il
Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e
l'Avvocato dello Stato Sergio la Porta per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19
ottobre 1988 (R.O. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.p.a. Rohm e Haas Italia e
Amodeo Massimo e tra S.r.l. Zenith e Broglio Stefano, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria
tutela ove invece «si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa legge e
le norme si leggano in connessione tra loro».
La disparità di trattamento dunque, e senza
giustificato motivo, si verifica in quanto nessuna considerazione politica può
valere a fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici
dalla avviabilità al lavoro in presenza di un sistema legislativo che, in via
generale, la ammette se trattasi di invalidi di guerra, del lavoro o di
servizio.
Con altre due ordinanze emesse in data 16 e 24
febbraio 1989 (R.O. n. 313 e n. 314) il Pretore di Bologna, nei procedimenti
civili vertenti rispettivamente tra Naldi Pietro e Ditta Marzocchi S.p.a. e
tra Ricchi Alessandro e Ditta Weber s.r.l., ha sollevato identica questione, in
riferimento anche agli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Con due ordinanze emesse entrambe il 1° marzo 1989
(R.O. n. 484 e n. 485) la Corte di Cassazione, nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra Pirro Vittorio e S.p.a. Soc. Generale
Supermercati e S.p.a. Borghi Trasporti Spedizioni e Paparella Vito, ha
sollevato questione di legittimità del già citato art. 5, in riferimento agli
artt. 3. 4, 35 e 38 della Costituzione. nella parte in cui, ravvisandosi
invalidi civili, agli effetti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie,
soltanto coloro che sono affetti da minorazione fisica, esclude dall'ambito
della sua applicazione gli invalidi affetti da minorazione di natura psichica,
pur prevedendo (anche alla stregua delle leggi speciali che disciplinano
diverse categorie di invalidi) l'avviamento obbligatorio di invalidi, affetti
dalla stessa malattia psichica, ma appartenenti a categorie diverse (invalidi
di guerra, per lavoro e per servizio).
Richiamate le argomentazioni di cui a precedenti
sentenze della Corte costituzionale, le ordinanze della Cassazione rilevano
che «s'impone la necessità di una tempestiva pronuncia risolutiva che ponga
rimedio al "vuoto" legislativo riscontrato, non ancora colmato
dall'intervento del legislatore, ai fini della predisposizione di una
appropriata normativa che disciplini, in modo organico ed articolato,
l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi affetti da minorazione psichica,
onde consentire a costoro un proficuo inserimento nel mondo del lavoro,
osservate certe cautele ed in ambienti particolarmente protetti nell'esercizio
di mansioni comunque compatibili con la natura e con il grado della loro
minorazione».
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 313 si sono
costituiti per la Ditta Marzocchi S.p.a. gli avvocati Giuseppe Camorani Scarpa
e Dante Fedoli chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché
già decisa, ovvero non fondata nel merito.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 314 si è
costituito per il sig. Ricchi l'avv. Franco Agostini, concludendo che la norma
impugnata venga dichiarata illegittima, mentre per la società Weber si è
costituito l'avv. Mattia Persiani, con richiesta di una declaratoria di
infondatezza.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 484 si è
costituito l'avv. Giancarlo Pezzano sostenendo che la presunta disparità di
trattamento fra diverse categorie di invalidi psichici non esiste in quanto il
collocamento obbligatorio è escluso per tutti i portatori di handicap psichico, ancorché appartenenti
alle categorie di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 482 del 1968. Chiede
pertanto che venga dichiarata infondata la questione.
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità ovvero, nel merito, di
infondatezza.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze sollevano identica questione di
legittimità costituzionale; i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, ai fini
di un'unica pronuncia.
2. - L'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482
(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private), considera invalidi civili, ai fini delle
relative provvidenze, «coloro che siano affetti da minorazioni fisiche»,
restando così esclusi dai benefici gli affetti da minorazioni di natura
psichica.
Tale esclusione dall'ambito della normativa è
contrastata dai giudici a quibus per
assunto contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.
3.1
- La questione è fondata.
Occorre premettere che la Corte, chiamata in passato
a pronunciarsi in materia, ebbe già a riconoscere - le ordinanze di rimessione
lo ricordano - come non siano ammissibili esclusioni e limitazioni confliggenti
con l'art. 3 Cost., poiché determinano una posizione deteriore nei confronti
degli affetti da minorazione psichica rispetto ai colpiti da invalidità fisica.
Tuttavia, fu considerato che le valutazioni che ne conseguono avrebbero
richiesto, per la varietà degli insorgenti casi concreti, una serie di
previsioni articolate: talché a una siffatta normativa organica avrebbe dovuto
provvedersi a cura del legislatore. Alla specifica attenzione del Parlamento veniva
sottoposta pertanto e ripetutamente l'urgenza dell'approntamento; nei
descritti sensi, di una idonea compiuta disciplina.
In prosieguo, la Corte ebbe ancora a confermare le
esigenze di cui trattasi, con esplicita avvertenza che gli eminenti valori in
gioco non avrebbero potuto ulteriormente esimerla da una rigorosa diretta
applicazione dei precetti costituzionali (sentenze n. 52 del 1985 e n. 1088
del 1988; ord. n. 951 del 1988).
3.2 - Allo stato, è da confermarsi il pressante
invito a che il Parlamento possa sollecitamente apprestare una completa
normativa in tema di avviamento al lavoro dei soggetti invalidi, per la cui
revisione risultano già prodotte alle Camere svariate proposte; tuttavia, la
Corte non può ulteriormente indugiare in quegli improcrastinabili interventi,
atti - coerentemente alle sue pregresse affermazioni - ad assicurare nell'area,
con immediatezza, il rispetto dei precetti e delle relative garanzie
costituzionali.
Si è già rilevato, infatti, come sul piano proprio
costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e
limitazioni volte a relegare in situazioni di isolamento e di assurda
discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti, hanno all'incontro pieno
diritto di inserirsi capacemente nel mondo del lavoro, spettando alla
Repubblica l'impegno di promuovere ogni prevedibile condizione organizzativa
per rendere effettivo l'esercizio di un tale diritto.
4 - Quanto premesso impone, adunque, di fissare nei
descritti sensi il dato normativo in esame (art. 5 legge n. 482).
Conseguentemente, sarà compito specifico degli accertamenti (previsti dal
successivo art. 20) determinare in concreto, in base cioè al grado di percezione
dei dati di realtà, l'idoneità o meno a proficuo impiego dei soggetti incisi da
distorsioni della sfera psichica: le condizioni, cioè, di compatibilità delle
mansioni, nel reciproco intreccio dei fattori soggettivi e oggettivi che allo
svolgimento di una specifica attività lavorativa ineriscono. In tali termini
va perciò modificato l'art. 20, prescrivendo, altresì, la integrazione del
Collegio sanitario, ivi previsto, con uno specialista nelle discipline
neurologiche o psichiatriche.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui
non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti
da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;
dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in ordine
agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti
della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni
a lui affidate all'atto dell'assunzione o successive, da disporsi a cura del
Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un competente specialista
nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
F.to: Francesco Sale, Presidente -
Giuseppe Borzellino, Redattore - Doro Minelli, Cancelliere
Depositata in cancelleria il
2 febbraio 1990
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