Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990
LASCIATE
IN PAGE SERENA: INTERVIENE IL PRETORE
Con provvedimento del 19 dicembre 1989, il Pretore di
Chieri, su ricorso presentato dal tutore di Serena, ha inibito con effetto
immediato la pubblicazione dell'immagine di Serena.
Il provvedimento è la diretta conseguenza della
presenza di giornalisti e fotografi davanti alla casa dove Serena abita e
dinanzi alla scuola materna frequentata dalla stessa.
Ciò è avvenuto soprattutto a seguito dl un articolo
apparso sul settimanale «Visto» che
ha pubblicato la foto di schiena di Serena accompagnata dai due nuovi genitori
affidatari.
Nel ricorso alla Pretura il tutore ha segnalato che la
bambina «è stata fatta oggetto di appostamenti
e l'affidatario è stato costretto a chiedere 1'intervento della forza pubblica
per sottrarre la minore ad una vera e propria caccia», aggiungendo che «mentre l'effige della bambina, carpita dai
fotografi in occasione dell'allontanamento dai Giubergia, e comunque da costoro
fornita senza risparmio, veniva in più occasioni utilizzata dai mezzi
d'informazione, fino a diventare figura-simbolo di ogni problema dell'infanzia
(...) la famiglia aspirante adottiva, presso la quale Serena ha trovato un
ambiente assolutamente favorevole alla piena integrazione affettiva, è
riuscita, grazie anche al quietarsi dei movimenti di opinione nati sul caso, a
sottrarre Serena a inutili quanto rovinose curiosità, facendole condurre
un'esistenza assolutamente normale e inserendola tranquillamente nella scuola
materna».
Il ricorso si chiude con una considerazione: «È necessario ora evitare i danni gravissimi
che la piccola patirebbe per un suo coinvolgimento "in diretta" nelle
risvegliate curiosità di cronaca».
Il provvedimento del Pretore è stato accettato da
tutti i gruppi editoriali, ad esclusione di Mondadori e di Rizzoli, i quali
hanno sostenuto: «l'eccezionale notorietà
in cui sarebbe assunta la bambina, nonché il collegamento dei ritratti
fotografici di cui si discute con fatti di straordinaria rilevanza sociale,
quali le condizioni dell'infanzia abbandonata, l'istituto delle adozioni e la
relativa patologia, il funzionamento dei poteri statali, fenomeni di cui
focalizzò la pubblica attenzione proprio il caso Serena Cruz ».
Al riguardo il Pretore obietta che «la ripresa fotografica (ovvero
cinematografica o televisiva) deve riguardare l'evento stesso di cui il
soggetto effigiato sia protagonista o comprimario in atto, poiché l'evento, e
non il modello, giustifica il diritto di informazione» e conclude
affermando che «l'immagine di una bambina
di tre anni ripresa in una ordinaria occasione della sua normale esistenza
appare ontologicamente avulsa da qualsiasi collegamento con fatti - in senso
lato - di interesse pubblico: è dunque illegittima la riproduzione di dette
immagini senza il consenso dell'avente diritto».
Sostiene, inoltre, il Pretore che non può escludersi
un pregiudizio per la bambina a causa della «mera
circostanza che la bambina non sa leggere il giornale, il che non le impedisce
di riconoscersi nelle eventuali immagini pubbliche e soprattutto non impedisce
ai terzi, anche gravitanti nell'ambito di residenza della minore, di venirne a
conoscenza, risultando sollecitate attenzioni non, o non sempre, opportune».
Ciò premesso, il provvedimento del Pretore di Chieri «inibisce con effetto immediato a Rizzoli
Periodici s.p.a. con sede in Milano ed a Editoriale Quotidiani s.p.a. con sede
pure a Milano, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, la pubblicazione
sui mezzi di informazione quotidiani e/o settimanali editi dalle predette
convenute delle immagini della minore Serena Cruz ritratta con apparecchi
fotografici in occasione dell'episodio avvenuto in data 11.12.1989 denunciato
con il ricorso introduttivo».
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