Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990
SECONDA INTESA SUI CORSI PRELAVORATIVI PER INSUFFICIENTI MENTALI SOTTOSCRITTA DA COMUNE DI TORINO, SINDACATI E ASSOCIAZIONI
Sul n. 74,
aprile giugno 1986, avevamo riportato la prima intesa sui corsi prelavorativi
per insufficienti mentali sottoscritta dal Comune di Torino, i Sindacati e il
CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base.
Il lavoro è
proseguito sia da parte del Comune di Torino che gestisce i corsi, sia per
quanto concerne le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e il CSA che hanno
continuato a seguire attentamente l'iniziativa il cui scopo è - lo ricordiamo
- l'inserimento di handicappati intellettivi nelle normali aziende pubbliche e
private.
La nuova
intesa, pur non essendo sostanzialmente molto diversa da quella precedente, è
importante, in quanto conferma l'impegno diretto ad assicurare anche sotto il
profilo lavorativo, la massima autonomia a persone, il cui apporto umano e
sociale è troppo spesso dimenticato o confinato nella dipendenza
assistenziale.
VERBALE DI INTESA TRA IL
COMUNE DI TORINO, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI
Premessa
Nell'ambito dell'interesse generale che l'Amministrazione
Civica riserva alla formazione professionale ed all'inserimento lavorativo delle
fasce più deboli, particolare rilievo assume l'inserimento dei Corsi
prelavorativi, a favore di giovani portatori di handicap intellettivo, fra le
normali attività dei Centri di formazione professionale.
- Con la denominazione «Corsi prelavorativi» si
intende un ciclo formativo, il cui scopo finale è quello di sollecitare e di
valorizzare le capacità di lavoro del singolo allievo, finalizzate ad un inserimento
lavorativo che non preveda e non richieda qualifiche specifiche e completa
autonomia nelle responsabilità operativo-gestionali, ma attività coordinate e
gestite con altri lavoratori. Tale finalità viene raggiunta attraverso un iter
formativo costituito da un certo numero di ore di attività didattica mirata
principalmente alla preparazione ed al completamento di un tirocinio
addestrativo, presso aziende private od enti pubblici, che costituisce il
momento caratterizzante dell'intervento.
- Con la denominazione «persone portatrici di
handicap intellettivo» si intendono i soggetti aventi una limitazione delle
capacità di astrazione e di sintesi.
Generalmente «le persone colpite da handicap
intellettivo» non presentano turbe psichiche. Gran parte delle persone colpite
da handicap intellettivo possiedono capacità tali da assicurare una resa
produttiva di norma inferiore alla media, ma continua e certa, in condizioni di
sicurezza propria, dei compagni di lavoro e degli impianti.
Obiettivi dell'intesa
Sulla
base delle considerazioni espresse in premessa:
- l'attività dei corsi prelavorativi rientra pienamente
fra quelle svolte dai Centri di formazione professionale, e va quindi, da
questi, gestita con le medesime regole sia per quanto concerne l'utenza che gli
operatori ad esse interessati;
- i programmi, finalizzati ad obiettivi adeguati
all'utenza, vanno elaborati con il concorso attivo dei docenti e con i
suggerimenti degli eventuali operatori dei servizi territoriali che seguono
gli allievi e vanno presentati al Collegio docenti del Centro di formazione
professionale in cui si svolgono i corsi;
- la durata dei corsi prelavorativi, sulla base di
specifici progetti da realizzare nell'ambito della legge nazionale 845/78,
della legge regionale 8/80 ed utilizzando tutte le disponibilità previste dalla
circolare regionale in materia di formazione professionale per l'anno di corso
1989/90, risulta articolata in n. 900 ore annue, per un periodo complessivo di
tre anni;
- in relazione alla necessità di evitare concentrazioni
di questi tipi di corsi nei soli Centri di formazione professionale a gestione
diretta del Comune di Torino, saranno previste iniziative specifiche di
sensibilizzazione e sollecitazione nei confronti della Regione Piemonte e degli
enti privati di formazione professionale a finanziamento regionale, per
l'apertura di corsi prelavorativi, in modo da garantire una dislocazione
annuale ottimale per l'intera utenza che ne faccia richiesta.
Finalizzazione dei corsi e loro organizzazione
Poiché lo scopo dei corsi prelavorativi è l'inserimento
lavorativo degli allievi nelle aziende pubbliche e private, l'organizzazione
dei corsi risulterà formalizzata sulla seguente ripartizione di attività:
a) teoria;
b) laboratorio;
c) tirocinio;
d) il raggiungimento del massimo possibile di
autonomia per le situazioni personali ed extralavorative (uso dei mezzi
pubblici, maneggio del denaro, igiene personale, etc. ...);
e) lo svolgimento di attività riabilitative in collaborazione
con le Unità socio-sanitarie locali, da effettuarsi nei casi in cui ciò si
renda necessario all'acquisizione di una migliore e maggiore autonomia.
- Dovrà pertanto concretizzarsi e formalizzarsi
un'organizzazione dei corsi prelavorativi tale da consentire una stretta
interconnessione alternata fra i momenti di tirocinio esterni al centro ed í
momenti formativi interni al centro.
- La pluralità di sedi per i corsi prelavorativi
rende necessario riconfermare la responsabilità specifica al Coordinamento
Centrale Fasce Deboli dell'Assessorato al lavoro e formazione professionale,
con sede in Via Ventimiglia, n. 201.
-
Viene altresì confermata l'attività del Coordinamento, che riguarda tra
l'altro:
a) la raccolta delle pluralità di informazioni
relative alla vita ed alle esperienze dei singoli portatori di handicap,
riportate su scheda nominativa;
b) la ricerca e la definizione di nuovi posti di lavoro
per tirocini, in modo da ampliare sempre più la già esistente mappa
territoriale;
c) verificato che l'efficacia di un intervento
formativo di un portatore di handicap, soprattutto se insufficiente mentale,
dipende dalla capacità di costruire e condurre un intervento non a compartimenti
stagni, si rende indispensabile concretizzare una stretta collaborazione tra
docenti ed operatori che seguono gli allievi durante le fasi di apprendimento
teorico, il laboratorio, il tirocinio, il tempo libera. Ciò rende necessaria
l'elaborazione di una ipotesi di Coordinamento interassessorile, ferme
restando le rispettive sedi, competenze ed organici, che definisca le modalità
più opportune per dare efficacia a tutte le finalità corsuali precedentemente
evidenziate;
d) la finalizzazione di una quota annua degli allievi
dei corsi prelavorativi per inserimenti lavorativi ponendo attenzione a tutte
le possibilità offerte dalla legge nazionale 482/68, dai contratti di
formazione e lavoro, dalle convenzioni legge nazionale 56/87, dalla pratica del
part-time, dal coinvolgimento diretto e preciso della Commissione regionale
per l'impiego, etc.;
e) la promozione di attività culturali, sportive e
ricreative anche all'esterno dei Centri di formazione professionale, coinvolgendo
in primo luogo i relativi assessorati competenti.
Ammissione degli allievi ai corsi
- Si ribadisce che occorre un'attenta valutazione di
questo tipo di allievi, che risultino in possesso dei requisiti di cui alla
legge nazionale 118/71, ai corsi in questione, tenendo conto che la loro
eventuale esclusione potrebbe significare la collocazione definitiva in
situazione di dipendenza assistenziale. Le ammissioni ai corsi saranno
pertanto curate da una specifica commissione esaminatrice, composta da persone
(docenti ed esperti) con conoscenze tecnico-scientifiche ed esperienze reali
di lavoro con questi soggetti, istituita con apposita deliberazione del
Consiglio comunale.
La
Commissione sarà composta da n. 12 persone, così suddivise:
- n. 8 docenti in rappresentanza dei quattro Centri
di formazione professionale che tengono i corsi;
-
n. 2 componenti del Coordinamento centrale fasce deboli;
-
n. 1 rappresentante dell'Assessorato all'assistenza del Comune di Torino;
-
n. 1 rappresentante del Coordinamento Sanità e Assistenza (C.S.A.);
-
n. 1 rappresentante della Consulta regionale per le persone in difficoltà.
-
Detta Commissione svolge il proprio lavoro con i seguenti criteri:
a) valuta la scheda nominativa di cui al precedente
punto «a» del paragrafo «Finalizzazione dei corsi e loro organizzazione»;
b) attua un sintetico test mirato a valutare il grado
di autosufficienza materiale del soggetto portatore di handicap e traccia un
giudizio complessivo;
c) segue la prima fase di osservazione dei corsi, in
collaborazione e con appositi accordi con i docenti conduttori dei corsi
stessi, per individuare e tarare interventi adeguati in relazione agli
svantaggi che via via potrebbero evidenziarsi dai soggetti portatori di
handicap.
-
Le attività di detta Commissione dovranno essere sempre verbalizzate.
- Gli incontri di detta Commissione comporteranno
l'erogazione di un gettone di presenza, quantificabile in L. 20.000 per ogni
incontro.
Prima fase dei corsi
Durante il primo periodo dei corsi prelavorativi,
che costituisce anche momento di osservazione dei soggetti, e durante il quale
sia stata espletata anche attività di tirocinio, i docenti formuleranno
valutazioni sui singoli allievi alla Commissione di cui al punto precedente,
in relazione alle possibilità o meno di mantenere all'interno del corso
l'allievo.
La Commissione può formulare proposte tecniche,
itinerari sperimentali relativi ai casi specifici prospettati dai docenti,
lasciando alla loro professionalità la traduzione pratica, educativa e
informativa.
La richiesta di ammissione ai corsi dovrà essere
effettuata esclusivamente dai singoli probabili allievi e, se minorenni, dalle
loro famiglie.
In presenza di pareri controversi, all'interno della
Commissione esaminatrice, sull'ammissione di un soggetto, la decisione
definitiva sarà assunta dalla Commissione di cui al successivo punto Commissione
prelavorativi.
L'allievo o la famiglia del soggetto di cui si decida
la non idoneità ad essere ammesso ai corsi prelavorativi può presentare
ricorso all'Assessore al lavoro e formazione professionale che deciderà in
via definitiva, previa l'istruttoria del Coordinamento centrale fasce deboli.
L'ammissione ai Corsi è strettamente riservata agli
allievi in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla Commissione
provinciale in base alle leggi vigenti (legge nazionale 118/71) ed attestante
l'idoneità alla frequenza.
Programmazione e gestione
Raccogliendo le sollecitazioni dei docenti incaricati
della conduzione didattica e tirocinante dei corsi prelavorativi è stato
istituito il «Coordinamento didattico centralizzato» che, per delega del
Coordinamento fasce deboli e dei Direttori dei Centri di formazione
professionale concretizza e sviluppa le seguenti attività operative-organizzative:
- predispone e segue il piano annuale di incontri
mensili periodici (due giorni al mese) per un gruppo di docenti,
omnicomprensivo di tutti i Centri di formazione professionale, che si sono resi
disponibili a valutare, tarare ed aggiornare costantemente i programmi corsuali
ed a svolgere altre attività di tipo didattico (schede, dispense, unità
didattiche, etc.);
- si adopera, in collaborazione con i Coordinatori
dei corsi prelavorativi dei singoli Centri di formazione professionale,per la
formazione di incontri preventivo-informativi e confronti periodici con le
équipes territoriali che hanno seguito e seguono l'allievo nel suo vissuto
quotidiano;
- cura la programmazione attuativa per il migliore
utilizzo delle disponibilità finanziarie della piccala cassa per l'acquisto del
materiale, in stretta collaborazione con i Coordinatori dei corsi.
- partecipa in rappresentanza del Coordinamento
centrale fasce deboli ai lavori del Gruppo scientifico di cui al successivo
punto Formazione ed aggiornamento docenti.
Formazione ed aggiornamento docenti
Considerato che non è semplice definire l'attività
formativa poiché oscilla tra l'insegnamento di mansioni e l'educazione alla
socializzazione, la formazione dei docenti deve ovviamente prevedere una parte
che si radica nella sperimentazione già avviata e si concretizza con momenti
di riflessione critica sulla realizzazione della fase didattica con stages di
tirocinio.
Parte di questa attività di aggiornamento sarà
prevista all'interno dell'orario settimanale di cattedra..
Per la definizione di concrete proposte in materia
di aggiornamento dei docenti dei corsi prelavorativi viene mantenuto
l'apposito «Gruppo scientifico» che risulta incaricato di elaborare e avanzare
proposte alla preliminare approvazione della Commissione di cui al successivo
punto Commissione prelavorativi e consecutivamente dell'Assessore, per la
relativa autorizzazione a procedere.
Detto
Gruppo scientifico sarà composto da:
-
funzionario responsabile alla formazione professionale o suo delegato;
-
responsabile del Coordinamento didattico centralizzato;
-
un docente per ogni Centro di formazione professionale, che gestisce corsi
prelavorativi;
-
esperti specifici che, all'occasione, si renderà utile interessare.
Il Gruppo elaborerà il suo piano di intervento entro
il mese di giugno di ogni anno per l'anno corsuale successivo; parallelamente,
sempre entro il mese di giugno di ogni anno dovrà provvedere ad analizzare e
verificare l'intervento dell'anno trascorso e che si sta ultimando.
Commissione prelavorativi
Considerato il carattere di grande rilevanza che sta
assumendo l'inserimento nei corsi prelavorativi, viene confermata la
Commissione di analisi, consulenza e verifica dell'intero intervento, che
risulta così composta:
-
2 esperti dell'Assessorato al lavoro e formazione professionale del Comune di
Torino;
-
2 Direttori dei centri pubblici di formazione professionale o loro delegati;
-
2 esperti dell'Assessorato all'assistenza del Comune di Torino;
- il coordinatore di settore per ogni centro di
formazione professionale ove si svolgono i corsi;
-
1 rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL;
- 2 rappresentanti del Coordinamento Sanità e
Assistenza, quale organismo promotore dei corsi prelavorativi e firmatario
dell'intesa originale;
- 1 rappresentante Associazione ANMIC;
- 1 rappresentante Associazione ANFFAS;
- 1 rappresentante Consulta;
- 1 rappresentante CEPIM che si occupa della tutela
di soggetti portatori di handicap ed insufficienti mentali.
- Detta Commissione potrà essere integrata da enti
istituzionali e di formazione professionale che si identificano nell'intesa.
- Ai lavori della Commissione potranno, di volta in
volta ed all'occorrenza, essere invitate rappresentanze specifiche di altri
organismi che si interessano e si occupano del problema.
La Commissione si riunisce per elaborare il suo piano
d'intervento entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno corsuale
successivo; parallelamente, sempre entro il mese di giugno di ogni anno dovrà
provvedere ad analizzare e verificare l'intervento dell'anno trascorso e che
si sta ultimando.
Si
riunisce almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività per:
-
predisporre un piano annuale di lavoro; - curare la fase di ammissione degli
allievi ai corsi.
In seguito i lavori della Commissione avranno una
calendarizzazione mensile, il 1° lunedì di ogni mese, per:
-
seguire costantemente l'andamento dell'intervento;
-
formulare proposte per la definizione di subinterventi integrativi
/alternativi;
- formulare proposte per la definizione dei profili
professionali degli operatori impegnati nei corsi prelavorativi (formazione ed
aggiornamento);
-
formulare proposte per eventuali ed ulteriori esperienze di sensibilizzazione;
-
redigere la relazione finale di verifica degli obiettivi.
L'Assessore al lavoro e formazione professionale del
Comune di Torino si impegna a presentare alla Giunta municipale, entro 30
giorni dalla firma del presente accordo, una delibera di recepimento
dell'intesa stessa.
Si
impegna altresì a:
- promuovere iniziative di sensibilizzazione nei
confronti della Regione Piemonte e delle Amministrazioni provinciali piemontesi
per l'allargamento dell'iniziativa, là ovunque sarà possibile;
- promuovere incontri con le Organizzazioni
sindacali, le Associazioni dell'utenza, l'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, gli imprenditori e la commissione regionale per
l'impiego da pubblicizzare attraverso le forme che riterrà più opportune, sia
in forma diretta che per delega alla Commissione di cui al punto precedente;
- promuovere iniziative programmatico-operative a
favore di altre categorie di invalidi civili.
La presente intesa ha valore fino al termine
dell'anno formativo 1991/92. Sarà di anno in anno rivista al fine di accorpare
le eventuali modifiche che si siano rese nel frattempo necessarie.
N.B. Questa intesa fa salvi tutti i diritti di competenza
per le organizzazioni sindacali di categoria previsti dal Contratto nazionale
di lavoro.
Torino,
23 novembre 1989
www.fondazionepromozionesociale.it