Prospettive assistenziali, n. 90, aprile-giugno 1990
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PRIVATIZZAZIONE DELLE IPAB (*)
Pubblichiamo
il testo integrale del decreto (amministrativo) del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 febbraio 1990 (Gazzetta
ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 396
del 7 aprile 1988 che ha dichiarata la illegittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio
1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed
infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità
giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una
istituzione privata;
Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la
Corte costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di
un'apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della
sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed
infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei
poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale
in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone
giuridiche private;
Ritenuto, altresì, che con l'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è provveduto a delegare
alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici
dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice
civile, che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della
beneficenza pubblica e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito
delle regioni, sicché le autorità competenti all'accertamento, a domanda, della
natura privata delle IPAB regionali ed infraregionali devono essere identificate
nelle regioni;
Ritenuta, l'opportunità, in esito alla sentenza della
Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, di impartire le necessarie
direttive, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, tramite i commissari di Governo, per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, in materia di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB regionali ed
infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed
assicurare la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale
dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della
rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;
Considerato, altresì, che con la sentenza sopra
ricordata, la Corte costituzionale ha pure indicata nell'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di
attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, e nell'art. 30 della legge
regionale siciliana n. 22 del 1986, i riferimenti normativi da assumere come
utile punto di riferimento, in quanto espressivi di principi generali dell'ordinamento,
al fine di valutare la sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei
requisiti che consentano alle stesse di conseguire il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato;
Visto
l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto
l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
febbraio 1990;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali:
Decreta:
Art. 1
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
a carattere regionale ed infraregionale che chiedano alle regioni, nell'ambito
delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della
loro personalità giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda
secondo le norme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione
del codice civile.
2. Ai fini dell'esame delle domande di cui al comma 1
le regioni provvederanno secondo gli ordinari procedimenti previsti per il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, curando, peraltro,
una tempestiva effettuazione dei medesimi.
3. Sono riconosciute di natura privata quelle
istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito
dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:
a)
il carattere associativo;
b)
il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c)
l'ispirazione religiosa.
4.
Ai fini del riconoscimento di cui ai comma 3 sono considerate istituzioni a
carattere associativo quelle per le quali ricorreranno congiuntamente i
seguenti elementi:
a)
costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano
ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente,
nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei
componenti dell'organo collegiale deliberante;
c)
esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni
volontarie dei soci.
5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono
considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le
quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
a)
atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano
la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota
significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente
costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e
trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello
svolgimento dell'attività istituzionale.
6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono
considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano
congiuntamente i seguenti elementi:
a) attività istituzionale che persegua indirizzi
religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito
di una più generale finalità religiosa;
b) collegamento dell'istituzione ad una confessione
religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da
disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti
religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero
attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di
gestione del servizio.
7. Ai fini del riconoscimento della natura priVata,
sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia
stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività
inerenti alla sfera educativo-religiosa.
8. Non sono, comunque, considerate di natura privata
le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti
comunali di assistenza od in questi concentrate.
(*) Il decreto reca il titolo: «Direttiva alle regioni in materia di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale».
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