Prospettive assistenziali, n. 90, aprile-giugno 1990

 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE: RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE DEGLI ANZIANI MALATI NON AUTOSUFFICIENTE E REALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

 

 

Art. 1 (Divieto di esercizio di attività sanitarie)

Le case di riposo o strutture analoghe comunque denominate, pubbliche o private, non sono abilitate a erogare assistenza sanitaria nei con­fronti di anziani malati non autosufficienti.

Tale funzione viene assicurata dal Servizio sa­nitario nazionale attraverso strutture ospedaliere ed extraospedaliere e in particolare attraverso la realizzazione delle residenze sanitarie assisten­ziali (RSA).

 

Art. 2 (Servizi sanitari territoriali)

Ferme restando le competenze specifiche degli ospedali, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti agli anziani malati non autosufficienti ven­gono erogati a livello domiciliare e distrettuale.

Gli interventi sanitari domiciliari si articolano, con diversi gradi di intensità, in:

a) prestazioni mediche di base;

b) prestazioni infermieristiche e riabilitative di base;

c) consulenza geriatrica e specialistica;

d) ospedalizzazione a domicilio.

Gli interventi sanitari a livello distrettuale, di tipo residenziale o semiresidenziale, sono erogati attraverso:

a) centri diurni di distretto;

b) day hospitals aggregati a divisioni ospeda­liere;

c) residenze sanitarie assistenziali (RSA).

I servizi sanitari domiciliari e distrettuali ope­rano in stretto collegamento con i corrispon­denti servizi socio-assistenziali territoriali.

Per realizzare l’obiettivo del mantenimento dell'anziano non autosufficiente nell'ambito fami­liare essi si avvalgono anche di interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità dell'anziano. Rientrano fra questi in­terventi l'abbattimento di barriere architettoni­che, l'allacciamento telefonico, la ristrutturazio­ne di servizi igienici, la fornitura di letti antide­cubito, l'applicazione di corrimano, ecc.

 

Art. 3 (Ospedalizzazione a domicilio)

Per ospedalizzazione a domicilio si intende l'intervento a domicilio di équipes ospedaliere che, o su richiesta del medico di famiglia o per­ché hanno avuto in carico l'anziano nel proprio reparto per patologie ad alto rischio invalidante, ne seguono d'intesa con il paziente, la famiglia e con il medico di base, l'evoluzione a domicilio al fine di non prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi riabilitati­vi e rendendo compatibili terapie complesse con il mantenimento o il reinserimento precoce in un ambiente familiare.

Le USSL con proprio atto individueranno i re­parti ospedalieri che, per effetto della specializ­zazione raggiunta e della tipologia prevalente dei loro ricoverati, dovranno realizzare le funzioni di dimissione protetta e di ospedalizzazione a do­micilio fornendo ad essi tutte le strutture, il personale e i supporti operativi necessari.

Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere assicurato altresì da équipes territoriali, le quali devono essere in grado di fornire le pre­stazioni di cui al primo comma del presente ar­ticolo.

Nelle USSL prive di strutture ospedaliere e di équipes territoriali, il servizio di ospedalizzazio­ne a domicilio è istituito tramite convenzione con USSL limitrofe o, qualora questa soluzione non sia realizzabile, mediante appositi rapporti convenzionali.

Entro e non oltre quattro mesi dall'approvazio­ne della presente legge, la Regione deve emana­re apposite norme per assicurare l'istituzione dei servizio di ospedalizzazione a domicilio da parte di tutte le USSL.

 

Art. 4 (Residenze sanitarie assistenziali)

Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) so­no presidi sanitari che assicurano prestazioni curative e riabilitative ad anziani malati non au­tosufficienti attuando la massima integrazione con le risorse familiari e sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione fa rife­rimento a precisi ambiti territoriali: i quartieri, le circoscrizioni, i piccoli comuni.

Le RSA devono rispettare alcuni standards strutturali e funzionali minimi:

a) recettività non superiore a 30 anziani con articolazione in gruppi di 10;

b) unità abitative singole per una o due per­sone, con superficie non inferiore a 24 mq, dota­te ciascuna di veranda, servizio igienico com­pleto, erogatore di ossigeno, citofono e telefono;

c) servizi comuni costituiti da cucina dove possano essere confezionati e assunti i pasti; soggiorno di mq 32 per ogni gruppo di 10 an­ziani; palestra per le attività motorie e di riabi­litazione; locali di socializzazione e di incontro con familiari, amici e volontari;

d) giardino attrezzato di mq 100 ogni 10 an­ziani.

Le RSA sono gestite da équipes ospedaliere o territoriali.

È vietata nelle RSA la creazione di primariati. L'organico delle RSA fa riferimento a quanto previsto dal DM 13.9.88.

L'USSL garantisce il collegamento funzionale fra ospedale e RSA, anche al fine di favorire l'in­terscambio del personale fra servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve essere considerato definitivo. Esso va in­vece utilizzato con flessibilità anche per peno­di relativamente circoscritti e ripetibili nel tem­po, secondo le reali esigenze dell'anziano e del suo contesto familiare.

 

Art. 5 (Comitato di partecipazione e controllo)

In ogni RSA viene costituito un Comitato di partecipazione e controllo composto da una rap­presentanza degli utenti, dei familiari e delle associazioni di volontariato, presenti sul territo­rio. Il Comitato vigila sulla gestione delle RSA e deve essere sentito prima di ogni provvedimen­to dell'USSL che modifichi la struttura o l'organiz­zazione della RSA stessa.

Le attività di socializzazione nelle RSA ven­gono programmate e gestite dal competente ser­vizio sociale territoriale in stretta collaborazio­ne con le équipes sanitarie e con il Comitato di partecipazione e controllo di cui al precedente comma.

La Regione assume, entro quattro mesi dall'ap­provazione della presente legge, un atto di indi­rizzo per dare attuazione alle norme di cui al presente articolo.

 

Art. 6 (Centri diurni)

I centri diurni di distretto sono strutture sa­nitarie che intervengono nei confronti degli an­ziani parzialmente o totalmente non autosufficien­ti, attuando programmi di cura, di riabilitazione e di socializzazione lungo l'arco di 8-12 ore giorna­liere per 6 giorni alla settimana. Le prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

 

Art. 7 (Day Hospitals)

I day hospitals, aggregati al reparti ospeda­lieri, sono servizi sanitari che erogano interventi di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo specialistico. Le USSL sono tenute ad ela­borare entro quattro mesi un programma di atti­vazione di tali servizi dando priorità a quelli ag­gregati ai reparti di geriatria, pneumologia, car­diologia, oncologia, medicina, ortopedia.

 

Art. 8 (Unità di valutazione geriatrica)

Presso ogni distretto viene istituita una Unità di valutazione geriatrica (UVG) con il compito di valutare le domande di prestazioni sanitarie e decidere i piani di intervento personalizzati al singolo anziano, tenuto conto di tutti i fattori sa­nitari e socio-ambientali.

Fanno parte della UVG:

- il medico di famiglia;

- il geriatra consulente;

- l'assistente sociale;

- il coordinatore della RSA.

 

Art. 9 (Dimissioni ospedaliere)

I responsabili dei reparti ospedalieri e le dire­zioni sanitarie ospedaliere non possono dimet­tere anziani malati non autosufficienti senza pre­ventiva intesa con il degente, la famiglia, il me­dico di base e i servizi territoriali che devono garantire le prestazioni necessarie o a livello do­miciliare o a livello distrettuale.

Deve essere garantita parità di diritto degli anziani non autosufficienti nell'accesso alle strut­ture ospedaliere ed extra-ospedaliere attraverso sistemi di prenotazione e liste d'attesa controlla­bili dal diretto interessato e dal medico di fiducia.

La Regione emana, entro quattro mesi dall'ap­provazione della presente legge, apposite norme per regolamentare questa materia.

 

Art. 10 (Mobilità del personale)

Il personale di ruolo operante nelle case di riposo e direttamente impegnato nell'assistenza agli anziani non autosufficienti può optare per l'inquadramento nei ruoli dell'USSL a un livello pari a quello ricoperto all'interno dell'ente di provenienza. L'opzione riguarda il personale me­dico assunto a tempo indeterminato, le assistenti sociali, gli infermieri e infermiere professionali o generici, gli ausiliari, gli assistenti domiciliari, i tecnici della riabilitazione e gli addetti ai servizi tecnici e amministrativi.

 

Art. 11 (Finanziamento)

Alla costruzione o ristrutturazione delle residenze sanitarie assistenziali si procederà utiliz­zando quota parte del Fondo di 10.000 miliardi stanziato per il triennio 89-91, come anche il ri­cavato di alienazioni di beni patrimoniali delle USSL precedentemente destinati a reparti per lungodegenza o strutture similari.

Le USSL, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, sono tenute a presentare alla Regione un piano generale di attivazione del­le RSA secondo i parametri di cui all'art. 4

 

Art. 12 (Aventi diritto)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai malati non autosufficienti di qualsiasi età e patologia.

Le RSA per i soggetti non autosufficienti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 non possono ave­re una capienza superiore ai 10 posti, né pos­sono essere accorpate fra di loro.

Ai soggetti di cui al comma precedente, se mi­norenni, si applicano le norme della legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

 

Art. 13 (Norme transitorie)

In via transitoria e per un periodo non supe­riore ai 3 anni dalla data di approvazione della presente legge, in attesa che le USSL della Re­gione organizzino la rete delle residenze sanita­rie assistenziali (RSA), le case di riposo o case protette, pubbliche o private, continueranno ad erogare le prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative anche ai cittadini anziani malati non autosufficienti, con retta a totale carico del Fondo sanitario nazionale.

Al momento della attivazione delle RSA, si pro­cede al trasferimento degli anziani non autosuffi­cienti dalle case di riposo in cui sono ricoverati, sempre che non sia possibile il loro rientro in famiglia.

 

 

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