Prospettive assistenziali, n. 90, aprile-giugno 1990
PROPOSTA DI LEGGE
REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE: RIORDINO DEGLI INTERVENTI SANITARI A FAVORE
DEGLI ANZIANI MALATI NON AUTOSUFFICIENTE E REALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI
Art. 1 (Divieto di esercizio di
attività sanitarie)
Le case di riposo o strutture analoghe comunque
denominate, pubbliche o private, non sono abilitate a erogare assistenza
sanitaria nei confronti di anziani malati non autosufficienti.
Tale funzione viene assicurata dal Servizio sanitario
nazionale attraverso strutture ospedaliere ed extraospedaliere e in particolare
attraverso la realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
Art. 2 (Servizi sanitari territoriali)
Ferme restando le competenze specifiche degli
ospedali, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti agli anziani malati non
autosufficienti vengono erogati a livello domiciliare e distrettuale.
Gli interventi sanitari domiciliari si articolano,
con diversi gradi di intensità, in:
a) prestazioni mediche di base;
b) prestazioni infermieristiche e riabilitative di
base;
c) consulenza geriatrica e specialistica;
d) ospedalizzazione a domicilio.
Gli interventi sanitari a livello distrettuale, di
tipo residenziale o semiresidenziale, sono erogati attraverso:
a) centri diurni di distretto;
b) day hospitals aggregati a divisioni ospedaliere;
c) residenze sanitarie assistenziali (RSA).
I servizi sanitari domiciliari e distrettuali operano
in stretto collegamento con i corrispondenti servizi socio-assistenziali
territoriali.
Per realizzare l’obiettivo del mantenimento
dell'anziano non autosufficiente nell'ambito familiare essi si avvalgono anche
di interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la
disabilità dell'anziano. Rientrano fra questi interventi l'abbattimento di
barriere architettoniche, l'allacciamento telefonico, la ristrutturazione di
servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione di
corrimano, ecc.
Art. 3 (Ospedalizzazione a domicilio)
Per ospedalizzazione a domicilio si intende
l'intervento a domicilio di équipes ospedaliere che, o su richiesta del medico
di famiglia o perché hanno avuto in carico l'anziano nel proprio reparto per
patologie ad alto rischio invalidante, ne seguono d'intesa con il paziente, la
famiglia e con il medico di base, l'evoluzione a domicilio al fine di non
prolungare inutilmente il ricovero in ospedale, ottimizzando gli interventi
riabilitativi e rendendo compatibili terapie complesse con il mantenimento o
il reinserimento precoce in un ambiente familiare.
Le USSL con proprio atto individueranno i reparti
ospedalieri che, per effetto della specializzazione raggiunta e della
tipologia prevalente dei loro ricoverati, dovranno realizzare le funzioni di
dimissione protetta e di ospedalizzazione a domicilio fornendo ad essi tutte
le strutture, il personale e i supporti operativi necessari.
Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può
essere assicurato altresì da équipes territoriali, le quali devono essere in
grado di fornire le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo.
Nelle USSL prive di strutture ospedaliere e di
équipes territoriali, il servizio di ospedalizzazione a domicilio è istituito
tramite convenzione con USSL limitrofe o, qualora questa soluzione non sia
realizzabile, mediante appositi rapporti convenzionali.
Entro e non oltre quattro mesi dall'approvazione
della presente legge, la Regione deve emanare apposite norme per assicurare
l'istituzione dei servizio di ospedalizzazione a domicilio da parte di tutte le
USSL.
Art. 4 (Residenze sanitarie
assistenziali)
Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono
presidi sanitari che assicurano prestazioni curative e riabilitative ad anziani
malati non autosufficienti attuando la massima integrazione con le risorse
familiari e sociali del territorio. La loro programmazione e realizzazione fa
riferimento a precisi ambiti territoriali: i quartieri, le circoscrizioni, i
piccoli comuni.
Le RSA devono rispettare alcuni standards strutturali
e funzionali minimi:
a) recettività non superiore a 30 anziani con
articolazione in gruppi di 10;
b) unità abitative singole per una o due persone,
con superficie non inferiore a 24 mq, dotate ciascuna di veranda, servizio
igienico completo, erogatore di ossigeno, citofono e telefono;
c) servizi comuni costituiti da cucina dove possano
essere confezionati e assunti i pasti; soggiorno di mq 32 per ogni gruppo di 10
anziani; palestra per le attività motorie e di riabilitazione; locali di
socializzazione e di incontro con familiari, amici e volontari;
d) giardino attrezzato di mq 100 ogni 10 anziani.
Le RSA sono gestite da équipes ospedaliere o
territoriali.
È vietata nelle RSA la creazione di primariati.
L'organico delle RSA fa riferimento a quanto previsto dal DM 13.9.88.
L'USSL garantisce il collegamento funzionale fra
ospedale e RSA, anche al fine di favorire l'interscambio del personale fra
servizi ospedalieri ed extraospedalieri.
Il ricovero degli anziani in RSA in nessun caso deve
essere considerato definitivo. Esso va invece utilizzato con flessibilità anche
per penodi relativamente circoscritti e ripetibili nel tempo, secondo le
reali esigenze dell'anziano e del suo contesto familiare.
Art. 5 (Comitato di partecipazione e
controllo)
In ogni RSA viene costituito un Comitato di
partecipazione e controllo composto da una rappresentanza degli utenti, dei
familiari e delle associazioni di volontariato, presenti sul territorio. Il
Comitato vigila sulla gestione delle RSA e deve essere sentito prima di ogni
provvedimento dell'USSL che modifichi la struttura o l'organizzazione della
RSA stessa.
Le attività di socializzazione nelle RSA vengono
programmate e gestite dal competente servizio sociale territoriale in stretta
collaborazione con le équipes sanitarie e con il Comitato di partecipazione e
controllo di cui al precedente comma.
La Regione assume, entro quattro mesi dall'approvazione
della presente legge, un atto di indirizzo per dare attuazione alle norme di
cui al presente articolo.
Art. 6 (Centri diurni)
I centri diurni di distretto sono strutture sanitarie
che intervengono nei confronti degli anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti, attuando programmi di cura, di riabilitazione e di
socializzazione lungo l'arco di 8-12 ore giornaliere per 6 giorni alla
settimana. Le prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
Art. 7 (Day Hospitals)
I day hospitals, aggregati al reparti ospedalieri,
sono servizi sanitari che erogano interventi di carattere diagnostico, curativo
e riabilitativo di tipo specialistico. Le USSL sono tenute ad elaborare entro
quattro mesi un programma di attivazione di tali servizi dando priorità a
quelli aggregati ai reparti di geriatria, pneumologia, cardiologia,
oncologia, medicina, ortopedia.
Art. 8 (Unità di valutazione
geriatrica)
Presso ogni distretto viene istituita una Unità di
valutazione geriatrica (UVG) con il compito di valutare le domande di
prestazioni sanitarie e decidere i piani di intervento personalizzati al
singolo anziano, tenuto conto di tutti i fattori sanitari e socio-ambientali.
Fanno parte della UVG:
- il medico di famiglia;
- il geriatra consulente;
- l'assistente sociale;
- il coordinatore della RSA.
Art. 9 (Dimissioni ospedaliere)
I responsabili dei reparti ospedalieri e le direzioni
sanitarie ospedaliere non possono dimettere anziani malati non autosufficienti
senza preventiva intesa con il degente, la famiglia, il medico di base e i
servizi territoriali che devono garantire le prestazioni necessarie o a livello
domiciliare o a livello distrettuale.
Deve essere garantita parità di diritto degli anziani
non autosufficienti nell'accesso alle strutture ospedaliere ed
extra-ospedaliere attraverso sistemi di prenotazione e liste d'attesa controllabili
dal diretto interessato e dal medico di fiducia.
La Regione emana, entro quattro mesi dall'approvazione
della presente legge, apposite norme per regolamentare questa materia.
Art. 10 (Mobilità del personale)
Il personale di ruolo operante nelle case di riposo e
direttamente impegnato nell'assistenza agli anziani non autosufficienti può
optare per l'inquadramento nei ruoli dell'USSL a un livello pari a quello
ricoperto all'interno dell'ente di provenienza. L'opzione riguarda il personale
medico assunto a tempo indeterminato, le assistenti sociali, gli infermieri e
infermiere professionali o generici, gli ausiliari, gli assistenti domiciliari,
i tecnici della riabilitazione e gli addetti ai servizi tecnici e
amministrativi.
Art. 11 (Finanziamento)
Alla costruzione o ristrutturazione delle residenze
sanitarie assistenziali si procederà utilizzando quota parte del Fondo di
10.000 miliardi stanziato per il triennio 89-91, come anche il ricavato di alienazioni
di beni patrimoniali delle USSL precedentemente destinati a reparti per
lungodegenza o strutture similari.
Le USSL, entro quattro mesi dall'approvazione della
presente legge, sono tenute a presentare alla Regione un piano generale di
attivazione delle RSA secondo i parametri di cui all'art. 4
Art. 12 (Aventi diritto)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
anche ai malati non autosufficienti di qualsiasi età e patologia.
Le RSA per i soggetti non autosufficienti di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 non
possono avere una capienza superiore ai 10 posti, né possono essere accorpate
fra di loro.
Ai soggetti di cui al comma precedente, se minorenni,
si applicano le norme della legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori».
Art. 13 (Norme transitorie)
In via transitoria e per un periodo non superiore ai
3 anni dalla data di approvazione della presente legge, in attesa che le USSL
della Regione organizzino la rete delle residenze sanitarie assistenziali
(RSA), le case di riposo o case protette, pubbliche o private, continueranno ad
erogare le prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative anche ai
cittadini anziani malati non autosufficienti, con retta a totale carico del
Fondo sanitario nazionale.
Al momento della attivazione delle RSA, si procede
al trasferimento degli anziani non autosufficienti dalle case di riposo in cui
sono ricoverati, sempre che non sia possibile il loro rientro in famiglia.
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