Prospettive assistenziali, n. 90, aprile-giugno 1990
Specchio nero
DISAPPLICATE
LE NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
L'art. 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 sanciva
norme importanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche stabilendo,
fra l'altro, che «per gli edifici pubblici
già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 (1), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti
piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge».
La legge suddetta prevedeva inoltre l'erogazione di
contributi statali destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche
dagli edifici pubblici.
In molte zone del nostro paese le inadempienze sono
all'ordine del giorno. L'«Avvenire» del 24 ottobre 1989 reca il titolo:
«Barriere architettoniche: condannati otto sindaci - Firenze, scordato il
piano di attuazione». A sua volta «La Repubblica» dell'11 gennaio 1990 riporta
l'articolo «Veneto, contro le barriere architettoniche - Per far applicare la
legge sugli handicappati, commissari in 515 Comuni».
In Piemonte la situazione è disastrosa a causa del
disinteresse della Regione e degli Enti locali. La Regione, infatti, si è
limitata a richiedere agli Enti locali informazioni in merito agli edifici e
strutture pubbliche e d'uso pubblico non conformi alle disposizioni del DPR
384/1978 e alla esistenza o meno, presso l'amministrazione interessata, di un
piano di eliminazione delle barriere architettoniche.
Scrive l'assessore regionale agli enti locali: «Un primo dato non positivo va invalidato
nella esiguità delle risposte: da 1209 Comuni e 6 Province sono pervenute
circa 600 risposte In totale, vale a dire meno della metà di quelle che
avrebbero dovuto arrivare: segno chiarissimo di come il problema sia ancora
scarsamente preso in considerazione e affrontato, nonostante l'esistenza di
legislazione che dettaglia il lato tecnico, prevede parziali fonti di
finanziamento, e richiede il commissariamento delle Amministrazioni
inadempienti.
«Le
valutazioni appena esposte vengono rafforzate da un primo esame di merito
delle risposte: nell'8°lo circa dei casi, le Amministrazioni rispondono di
aver adottato i piani (che però, ad un esame sia pur superficiale, rivelano per
lo più di non poter essere considerati tali); il 12% circa ha il piano in
studio o elaborazione; il 9% circa manifesta l'intenzione di predisporlo; il
22% circa dichiara di non avere intenzione di redigere il piano (o a causa
della mancanza di fondi, o perché ritenuto non necessario, o perché le
strutture sono a norma o a causa di vincoli storici o strutturali); infine il
49% circa afferma, senza aggiuntivi chiarimenti, che nessun piano è stato
predisposto. 116 Comuni affermano inoltre, di aver operato interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche indipendentemente dal piano e
limitatamente ad alcuni edifici».
L'assessore regionale agli Enti locali aggiunge le
seguenti osservazioni:
1 «sono molto
scarse, su tutto il territorio regionale, sia la sensibilità al problema in
discussione, sia la conoscenza dei suoi diversi aspetti: tecnici,
amministrativi, finanziari, sociali. Molto spesso è ignorato addirittura il
significato del termine "barriere architettoniche": si afferma dl non
averne se si sono affiancate le scale con un ascensore per disabili»;
2 «manca una
visione complessiva del problema: difficilmente vengono segnalate tutte le
strutture pubbliche o d'uso pubblico del Comune: non sono riportati,
sistematicamente, Impianti sportivi, aree verdi attrezzate, cimiteri, percorsi
pedonali; i pochi interventi realizzati sono in un'ottica a se stante, quasi
riguardassero strutture sorgenti nel deserto, e non in un contesto urbano e
collettivo. Negli stessi Comuni In cui si afferma di aver predisposto il piano
si ravvisa spesso la mancanza di programmi di spesa e di tempi di attuazione.
Nella maggior parte del casi gli elementi forniti non sono comunque sufficienti
alla valutazione della correttezza del piano e della sua completezza».
Nel frattempo i Comuni e le Province inadempienti
non hanno utilizzato i finanziamenti statali.
Nonostante le macroscopiche omissioni, nulla si
muove: la maggior parte delle stesse associazioni di invalidi tace.
(1) DPR 27 aprile 1978 n. 384
«Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo
1971 n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere
architettoniche e di trasporti pubblici».
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