Prospettive assistenziali, n. 91, luglio-settembre
1990
LA NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE
LOCALI IGNORA GLI ASSISTITI
Ancora una volta il disinteresse dei parlamentari,
dei funzionari del Ministero dell'interno e degli amministratori dell'ANCI e
dell'UPI ha provocato danni agli assistiti.
Infatti la recente legge 8 giugno 1990 n. 142 sulle
autonomie locali ha stabilito la cessazione di ogni attività in materia
assistenziale da parte delle Province, senza peraltro indicare modalità e
procedure per il passaggio ai Comuni delle relative funzioni, dei finanziamenti,
dei personale, delle strutture e delle attrezzature.
Al momento dell'entrata in vigore della suddetta
legge, le Province svolgevano funzioni concernenti l'assistenza:
-
ai ciechi e sordomuti poveri rieducabili;
-
alle madri nubili e alle gestanti nubili e coniugate;
-
ai bambini esposti e cioè trovati in luogo pubblico, di cui non si conoscono i
genitori;
-
ai minori figli di ignoti;
- ai minori riconosciuti dalla sola madre;
- ai minori già di competenza dell'ONMI.
Inoltre, alcune Province, ad esempio quella di
Torino, esercitavano competenze in materia di insufficienti mentali minori e
adulti, fornendo prestazioni di servizio sociale, aiuto economico, assistenza
domiciliare, affidamenti e inserimenti, comunità alloggio, centri diurni per
gravi e gravissimi, ecc., in quanto non avevano ancora provveduto al
trasferimento ai Comuni come previsto dal DPR 616/1977 (1).
Da notare che la Provincia di Torino, con un
telegramma del 21 giugno 1990 inviato ai Comuni e alle Unità socio-sanitarie
locali, ha comunicato la «decadenza di qualsiasi funzione socio-assistenziale
in capo all'Amministrazione provinciale con decorrenza 13 giugno 1990» (2),
disinteressandosi delle necessità degli utenti (3).
Inoltre va aggiunto che la Provincia di Torino
(probabilmente - purtroppo - non la sola in Italia) ha approfittato delle
carenze (gravissime) della nuova legge sulle autonomie locali per tentare di trattenere
i finanziamenti (ammontanti a quasi 40 miliardi per il 1990), il personale, le
strutture e 1e attrezzature, come se fosse possibile ai Comuni istituire i
servizi dal nulla.
Nel frattempo i nuovi casi assistenziali non vengono
più assunti dalla Provincia, mentre i Comuni e le USSL sono del tutto
impreparati.
L'Associazione nazionale famiglie adottive e affìdatarie
(ANFAA) e l'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale (ULCES) hanno
segnalato la gravità della situazione al Ministero dell'interno, al Prefetto,
alla Regione, alla Provincia e ai Comuni, ma, finora senza risultati.
Ad avviso dell'ANFAA e dell'ULCES è indispensabile e
urgentissima la presentazione da parte del Governo di un decreto legge che stabilisca
quanto segue:
- le Province sono tenute a erogare le funzioni
assistenziali fino al 31 dicembre 1990, compresi i nuovi casi;
- tutte le funzioni assistenziali comunque svolte
dalle Province alla data di entrata in vigore della legge sulle autonomie
locali, sono trasferite entro e non oltre il 31 dicembre 1990 ai Comuni con il
relativo personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature;
- stante l'impossibilità assoluta per i Comuni
piccoli di garantire le necessarie prestazioni, fra cui quelle concernenti il
segreto del parto come previsto dalle leggi vigenti (4), l'assistenza alle
gestanti nubili e coniugate, alle madri nubili, ai minori esposti e a quelli
non riconosciuti, la competenza dovrebbe essere trasferita ai Comuni capoluogo
di provincia per l'esercizio di dette funzioni con riferimento al territorio
provinciale.
(1) Si noti che dal 1978 il CSA
(Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha chiesto, finora
invano, alla Regione, alla Provincia di Torino e ai Comuni di assumere
iniziative per il rispetto delle norme previste dal DPR 616/1977.
(2) La data di decadenza è addirittura antecedente a quella di
invio del telegramma.
(3) Segnaliamo la presa di posizione
del Gruppo di Coordinamento dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte
che, in data 9 luglio 1990 ha comunicato alle autorità competenti la
preoccupazione per il «vuoto istituzionale e gestionale che si viene a creare,
aggravato anche dalla attesa dell'insediamento delle nuove amministrazioni».
Anche la CGIL Funzione pubblica del Comprensorio di Torino, in data 11 luglio
1990, ha espresso la più viva apprensione in merito alle ripercussioni
negative sull'utenza e sul personale coinvolto (210 educatori e 82 addetti ai
servizi socio-assistenziali della Provincia di Torino).
(4) Al fine di salvaguardare la vita
e il futuro del bambini le leggi vigenti (cfr. Il R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798
e il R.D. 29 dicembre 1927 n 2822) consentono giustamente alle donne nubili di
partorire in condizioni di assoluta segretezza. Ricordiamo che la legge
vigente prevede che l'atto di nascita possa essere redatto con la dizione «nato
da donna che non consente di essere nominata».
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