Prospettive assistenziali, n. 91, luglio-settembre
1990
LE
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
EUGENIA MONZEGLIO (*)
A pochi mesi dall'emanazione della legge 13 del
9.1.1989, Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, è uscito il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del
14.6.1989 intitolato Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Esso costituisce il regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 13/1989.
Innanzitutto si plaude alla celerità con cui è stato
emesso il decreto, puntualità che sorprende se si effettua un confronto con i
tempi di uscita del DPR 384/1978, regolamento di attuazione dell'art. 27 della
legge 118/1971. Tale regolamento avrebbe dovuto essere promulgato entro un anno
dall'entrata in vigore della legge 118/1971!
Recentemente è stato pubblicato un volume,
riguardante tali provvedimenti normativi, dal titolo Nuove norme sulle
barriere architettoniche . La legge 13/1989 e le prescrizioni tecniche per
l'attuazione (1); il libro offre lo spunto per avanzare alcune considerazioni
in merito al DM 236/1989. In questa sede si sottolineano solo alcuni aspetti di
tale decreto ministeriale, rimandando alla lettura del libro per un
approfondimento degli stessi e per i problemi di applicazione delle
prescrizioni tecniche contenute nel decreto.
Occorre subito premettere che, mentre la legge
13/1989 lascia nell'indeterminatezza il proprio campo applicativo (infatti
parla genericamente di edifici privati), il decreto ministeriale precisa nel
dettaglio sia le finalità sia il campo di applicazione. In tal modo viene però
introdotto un rapporto anomalo e poco corretto tra legge e suo regolamento:
infatti le finalità di una legge dovrebbero essere precisate con chiarezza
nella legge stessa e non essere delegate a provvedimenti posteriori.
Dalla lettura congiunta degli articoli 1 (Campo di applicazione) e 3 (Criteri generali di progettazione) del
decreto 236/1989, emerge che esso riguarda:
- gli edifici di abitazione, costruiti dai privati e
quelli di edilizia convenzionata, di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata e pertanto l'edilizia
privata rispetto all'uso;
-
gli edifici di uso pubblico, sociale, collettivo, ma privati rispetto alla proprietà.
Con queste indicazioni il DM 236/1989 precisa alcuni
elementi ambigui presenti nella legge 13/, 1989, dove (come prima si è già
detto) il termine di «edificio privato» poteva essere interpretato in modo
restrittivo al posto di edificio per edilizia residenziale.
Le disposizioni tecniche si applicano sia alle nuove
costruzioni, sia alla ristrutturazione dell'esistente, compresi in ambedue i
casi gli spazi esterni di pertinenza degli edifici. Grande importanza è data
anche ad una corretta segnaletica, che deve essere sempre presente negli spazi
accessibili, interni ed esterni, per facilitare l'orientamento e la fruizione
degli ambienti.
Una prima considerazione riguarda il fatto che le
prescrizioni tecniche per gli edifici aperti al pubblico o di uso pubblico, ma
costruiti dai privati, si sovrappongono, per così dire, con quelle del DPR
384/1978, che valgono tuttora per gli stessi tipi di edifici, ma di pubblica
proprietà (2).
È bene ricordare che attualmente è in fase di
predisposizione la modifica del DPR 384/1978, aggiornato ed integrato proprio
sulla base delle prescrizioni presenti nel DM 236/1989.
Gli
edifici privati di uso pubblico e sociale, normati dal DM 236/1989,
comprendono:
- i luoghi destinati ad attività sociali come quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
- le sedi di lavoro: aziende o imprese soggette alla
normativa sul collocamento obbligatorio;
- i luoghi per riunioni e spettacoli, all'aperto e al
chiuso, temporanei o permanenti (compresi i circoli privati);
-
gli ambienti per la ristorazione;
-
le sedi di attività ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici,
campeggi etc.);
-
le sedi di culto;
-
i luoghi che forniscono attività aperte al pubblico.
Aspetti positivi
Si ritiene che la legge 13/1989 ed il DM 236/ 1989 siano
molto importanti per i seguenti motivi:
1) non sono normative speciali, rivolte solo a
determinate categorie di utenti, ma affrontano il tema dell'accessibilità (se
pur con alcune consistenti limitazioni in alcuni casi) per tutti e dappertutto.
In tali provvedimenti si considera che l'accessibilità sia un indispensabile ed
irrinunciabile requisito degli spazi costruiti. Di conseguenza il
raggiungimento dell'accessibilità non è lasciato alla discrezionalità di chi
progetta o alla volontà di chi commissiona un progetto. Inoltre il DM 236/1989 fa
riferimento sia alle persone con ridotta o impedita capacità motoria sia alle
persone affette da limitazioni sensoriali, ampliando in tal modo la fascia di
utenti che nei precedenti disposti normativi erano in genere limitati agli
invalidi civili e ai minorati. La legge 13/1989, poi, accenna in modo preciso
ai problemi di orientamento dei ciechi e degli ipovedenti;
2) i due provvedimenti affrontano il problema delle
barriere architettoniche nell'edilizia residenziale privata, rimasta troppo a
lungo priva di adeguate indicazioni, e trattano dell'edilizia residenziale
nella sua globalità;
3) sono presi in considerazione i luoghi di lavoro,
del tutto ignorati finora dalle indicazioni normative concernenti l'eliminazione
delle barriere architettoniche. È evidente che per conseguire l'inserimento
lavorativo e l'integrazione sociale una premessa indispensabile è costituita
dall'accessibilità del posto di lavoro;
4) all'interno dell'edilizia privata aperta al pubblico,
il DM 236/1989 comprende anche i luoghi deputati allo svago, alla vacanza, al
tempo libero, allo sport, citando espressamente i campeggi, i villaggi
turistici, i luoghi per spettacoli, anche temporanei (e quindi, ad esempio,
anche i circhi e le fiere), i circoli privati. Tratta quindi dell'argomento del
tempo libero e del divertimento, prima sempre trascurato, forse perché
considerato superfluo o accessorio;
5) il DM 236/1989 introduce alcuni indubbi elementi
di novità e di qualità. Essi sono costituiti dalle finalità proposte
(consentire piena fruibilità del costruito a tutti, disabili compresi) e dalla
impostazione di fondo. Quest'ultima, riallacciandosi all'approccio esigenziale-prestazionale,
tende a fornire elementi di definizione e di controllo degli obiettivi
richiesti (accessibilità, visitabilità, adattabilità) indipendentemente da
soluzioni tecniche e dimensionali precostituite, univoche ed indiscutibili,
basate solo su indicazioni descrittive. Nella prima parte il DM 236/1989 indica
i requisiti da richiedere agli ambienti (unità ambientali) ed ai loro
componenti (porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminati di
impianti, ecc.) per renderli capaci di soddisfare alle esigenze.
Successivamente indica le specificazioni funzionali e dimensionali (con alcuni
esempi di soluzioni tecniche conformi), precisando però che possono essere
proposte, in sede di progetto, soluzioni alternative alle specificazioni ed
alle soluzioni tecniche indicate nel decreto, purché siano rispondenti alle esigenze
sottintese dai criteri di progettazione individuati per l'accessibilità, la
visibilità, l'adattabilità.
6) strettamente collegata al punto precedente è la
considerazione che il decreto consente un'ampia libertà progettuale
nell'individuare soluzioni, anche diverse dalle proposte del decreto, ma
conformi alle finalità dello stesso che individua appunto i tre già citati
livelli di qualità dello spazio costruito (accessibilità, visitabilità,
adattabilità);
7) è inoltre una normativa dinamica ed attenta
all'evoluzione delle istanze sociali, produttive, culturali, tecnologiche,
perché offre la possibilità di un aggiornamento continuo delle sue
prescrizioni, accogliendo anche i suggerimenti provenienti da enti locali,
istituti universitari, professionisti, studiosi;
8) sono introdotti alcuni elementi di controllo.
Infatti la conformità del progetto alle prescrizioni del DM 236/1989 deve
essere verificata dall'ufficio tecnico del Comune e la licenza di abitabilità e
di agibilità è rilasciata dal Sindaco, previo accertamento del rispetto del
decreto. II Sindaco può richiedere al proprietario dell'edificio una perizia
giurata che attesti la conformità del progetto. La stessa legge 13/1989 prescrive
che il progettista debba allegare al progetto la dichiarazione di conformità
degli elaborati alle prescrizioni.
Aspetti discutibili e contraddittori
Nonostante i numerosi aspetti positivi, nel decreto
ministeriale permangono alcune zone di ombra. Se ne elencano alcune:
a) mentre la legge 13/1989 pareva introdurre
un'applicazione generalizzata dei criteri di accessibilità, visitabilità,
adattabilità, poiché non ne specificava il significato (3), il DM 236/1989
invece prevede sia livelli differenti di accessibilità (totale, parziale,
differita, condizionata) sia differenti percentuali di accessibilità (ad es. il
5% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Per accessibilità
il decreto intende la possibilità, per qualsiasi utente, di raggiungere un
edificio, di entrarvi e di usare spazi ed attrezzature con sicurezza ed
autonomia: l'accessibilità è il più alto livello di qualità del costruito.
Per visitabilità
il decreto intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico. La
visitabilità è quindi un'accessibilità
parziale, limitata ad alcune parti.
L'adattabilità
è la possibilità di modificare nel tempo un ambiente costruito, per renderlo
totalmente e facilmente usufruibile da tutti. Essa è quindi un livello ridotto
di qualità e rappresenta pertanto un'accessibilità
differita nel tempo.
La visitabilità
condizionata deve essere conseguita per quei luoghi aperti al pubblico,
già esistenti, e non sottoposti a ristrutturazione: essa consiste nel collocare
in prossimità dell'ingresso un pulsante di chiamata, affiancato dal simbolo di
accessibilità.
b) per quanto riguarda il patrimonio edilizio
esistente, il decreto si applica solo agli interventi di ristrutturazione
tralasciando tutte !e altre voci che rientrano nelle attività di recupero, ad
es. la manutenzione, ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo. Non è poi considerata con sufficiente ampiezza la complessità
delle operazioni sull'esistente anche se sono previste alcune indicazioni specifiche
per l'ascensore e per i percorsi orizzontali interni;
c) alcune préoccupazioni desta la possibilità di
operare deroghe, previste negli interventi di ristrutturazione (art. 7.5) e
nella realizzazione di lo-cali tecnici e di «edifici o loro parti che, nel rispetto
di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere
architettoniche» (art. 7.4);
d) per quanto riguarda l'edilizia residenziale, è di
certo una conquista l'aver richiesto l'accessibilità in tutti gli spazi
esterni e nelle parti comuni degli edifici: Tuttavia non è prevista l'installazione
dell'ascensore negli edifici con non più di tre livelli fuori terra; in questo
caso si deve assicurare la possibilità dell'installazione in tempo futuro.
L'ascensore deve essere collocato quando l'accesso all'alloggio situato più in
alto sia oltre il terzo livello, computando nei livelli anche piani interrati,
porticati o piani mansardati se adibiti ad abitazione. Nonostante questa
ulteriore precisazione, che contribuisce a ridurre il campo degli edifici
residenziali senza barriere, ci sembra che non prevedere l'ascensore in
edifici bassi sia limitativo proprio in considerazione del fatto che:
- in Italia vi sono molte zone soggette al rischio
sismico nelle quali è di fatto sconsigliata o del tutto impedita la costruzione
ad alto numero dì piani;
- molti interventi di edilizia residenziale (compresa
quella nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare) si caratterizzano
come interventi di completamento e di integrazione dell'esistente e spesso sono
indirizzati verso tipologie edilizie a bassa altezza ma a forte densità;
e) rimanendo sempre nel campo dell'edilizia
residenziale non si condivide la scelta di riservare solo una quota di alloggi
accessibile e solo ne~ll'edilizia residenziale pubblica (il 5% degli alloggi,
con almeno un alloggio per intervento). II decreto prevede che, qualora la
richiesta di alloggi accessibili superi la disponibilità dei 5%, siano
applicate alle richieste eccedenti le disposizioni dell'art. 17 dei DPR
384/1978. Ciò vuol dire che gli alloggi (che è necessario avere accessibili e
che superano come richiesta la quota del 5%) devono essere situati a piano
terra e ad essi si devono apportare le varianti in conformità alle
prescrizioni tecniche del DM 384/ 1978?
f) il decreto richiede che tutti gli altri alloggi
(il 95% di quelli di edilizia residenziale pubblica, quelli di edilizia
agevolata, convenzionata e quelli costruiti da privati) rispondano al requisito
della visitabilità. Questa è intesa come accessibilità al soggiorno o alla
zona pranzo e ad un servizio igienico (per quest'ultimo è richiesta la
possibilità di raggiungere un vaso ed un lavabo da parte di un adulto in
carrozzina). Occorre sottolineare che il requisito della visitabilità,
calibrato sulle esigenze di vita sociale e relazionale da garantire « anche »
alle persone disabili, non può essere concretamente attuato se l'alloggio
accessibile o visitabile è collocato in un organismo abitativo pluripiano per
il quale non è prevista l'installazione dell'ascensore;
g) sono esclusi dal requisito della visitabilità gli
alloggi situati in edifici unifamiliari e in quelli plurifamiliari privi di
parti comuni (in genere tipologie a schiera, a patio). Per questi alloggi è
richiesta l'adattabilità, che è una accessibilità differita, cioé la
possibilità di renderli accessibili in futuro a costi contenuti e senza modificare
la struttura portante e la rete impiantistica. Per gli alloggi adattabili, non
è specificato a quali requisiti tecnici debbano rispondere, per quel che
riguarda, ad esempio, larghezza delle porte, dei corridoi, altezza e
posizionamento dei terminali degli impianti etc. Si presuppone che debbano
valere le indicazioni del DM 236/1989 proprio per non vanificare o rendere
troppo onerosa la prevista adattabilità.
Sebbene il DM 236/1989 presenti alcuni aspetti
discutibili e contraddittori e non sia di facile ed immediata applicazione, va
tuttavia riconosciuto che il decreto stesso, insieme alla legge 13/1989 e al
DPR 384/1978, si muove nella direzione della conquista dell'accessibilità
generalizzata.
Tabelle esplicative dell'accessibilità
Di seguito si riporta una tabella esplicativa dei
diversi livelli di accessibilità, relativi agli edifici raggruppati secondo la
loro destinazione. Essa contiene altresì l'indicazione sintetica delle
prescrizioni e delle specifiche dimensionali, riferite agli spazi esterni, alle
unità ambientali, ai componenti delle unità ambientali, alla segnaletica.
DM 236/1989
EDIFICI NON RESIDENZIALI |
ACCESSIBILITÀ accessibilità totale di: |
VISITABILITÀ accessibilità limitata ad alcuni
spazi: |
ADATTABILITÀ accessibilità differita nel tempo
riferita a: |
1. edifici sociali (scuola, sanità, assistenza,
cultura, sport) |
spazi esterni parti comuni degli edifici
tutte le unità immobiliari (con un servizio igienico accessibile per ogni
livello utile) |
|
|
2. luoghi di lavoro 2.1.
aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio 2.2. attività non aperte
al pubblico e non soggette al collocamento obbligatorio |
spazi esterni parti comuni settori produttivi, uffici
amministrativi, un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici,
mensa, spogliatoi, luoghi ricreativi e servizi di pertinenza parti
comuni spazi
esterni |
|
gli altri spazi tutte le unità immobiliari |
3. riunioni e spettacoli,
circoli privati |
spazi
esterni parti
comuni |
almeno una zona riservata
ai pubblico, almeno un servizio
igienico, spazi di relazione, biglietteria, guardaroba, 2
posti (ogni 400) riservati a persone a ridotta capacità motoria (minimo 2
posti), 2 spazi liberi (ogni 400)
per persone in carrozzina, palco, palcoscenico e un camerino spogliatoio con
servizio igienico |
gli altri spazi |
4. ristorazione |
spazi
esterni parti
comuni |
almeno
una zona riservata al pubblico deve essere accessibile, almeno
un servizio igienico, gli spazi di relazione ed i servizi previsti (cassa,
telefono etc.) |
gli altri spazi |
5. attività ricettive 5.1. alberghi, pensioni 5.2. campeggi, villaggi
turistici |
spazi esterni parti e servizi comuni
spazi esterni servizi e attrezzature
comuni spazi esterni |
2 stanze (ogni 40 o
frazione gli altri spazi di 40) con servizio igienico (se
la stanza non ha servizio igienico, nelle vicinanze deve essercene uno
accessibile) 5% delle superfici
destinate gli altri spazi al soggiorno temporaneo (minimo 2 unità) |
gli altri
spazi |
6. culto |
spazi esterni |
almeno una zona della sala
gli altri spazi per le funzioni religiose |
gli altri
spazi |
7. altre attività aperte
al pubblico 7.1. locali per attività
aperte al pubblico 7.2.
altre attività aperte al pubblico (superficie < mq 250) |
spazi esterni parti comuni dell'edificio
spazi esterni parti comuni dell'edificio
|
gli spazi di relazione nei
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, almeno un
servizio igienico gli
spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione
ivi svolta |
gli altri
spazi gli altri
spazi |
EDIFICI RESIDENZIALI |
|
|
|
8. edifici con più di 3
livelli fuori terra |
spazi esterni parti comuni, nell'edil.
resid. sovvenzionata il 5% degli alloggi (almeno uno per intervento) |
alloggi
(accessibili: soggiorno o pranzo, un servizio igienico, il collegamento
soggiorno-wc o pranzo-wc) nell'edil. resid. sovv. i restanti alloggi |
le altre
unità immobiliari |
9. edifici con non più di
3 livelli fuori terra |
spazi esterni parti
comuni, ma con deroga ad installare l'ascensore, che va messo se l'accesso
all'alloggio più alto è oltre il 3° livello, nell'edìl. resid. sovv. 5%
alloggi (almeno uno per intervento) |
alloggi (accessibili: soggiorno o pranzo, un servizio igienico, il
collegamento soggiorno-wc o pranzo-wc), nell'edil. resid. sovv. i restanti
alloggi |
le altre
unità immobiliari |
10.
edifici unifamiliari e plurifamiliari senza parti comuni |
spazi esterni parti comuni
nell'edil. resid. sovv. 5% alloggi (almeno uno per intervento) |
|
tutti gli
alloggi adattabili |
Definizioni: unità ambientale: spazio
elementare per svolgere attività compatibili tra loro; unità immobiliare: una
unità ambientale o un insieme di unità ambientali, funzionalmente connesse,
suscettibili entrambi di autonomo godimento; spazi esterni: spazi
aperti, anche coperti, di pertinenza dell'edificio |
DM 236/1989:
SPAZI INTERNI |
CRITERI DI PROGETTAZIONE prescrizioni richieste |
SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI (indicative) |
Porte |
-
facile manovrabilità, complanari spazi antistanti e retrostanti,
dimensionamento di tali spazi in rapporto al tipo di apertura - preferire porte
scorrevoli, ante a libro - evitare porte girevoli
prive di ritorno ritardato e porte vetrate non segnalate - preferire maniglie a
leva |
- porte accesso edificio
cm 80, altre porte cm 75 -
h maniglie da terra cm 85-90 (meglio cm.90) -
preferire porte con ante non più larghe di cm 120 - vetri ad h da terra cm
45 - pressione per aprire
l'anta mobile non > kg 8 |
Pavimenti |
- orizzontali e complanari
tra loro - differenze di livello
contenute e raccordate con rampe - segnalare il dislivello
con variazioni dì colore - grigliati con maglie non larghe - zerbini incassati -
nelle parti comuni.- pavimenti antisdrucciolevoli e percorsi ben
individuati (differenziare materiali e colori) |
- dislivello tra pavimenti
max. cm. 2,5 - antisdrucciolevoli:
coeff. attrito (metodo della B.C.R.A.) superiore a 0,40 -- giunti pavimentazione
< mm 5; risalti di spessore non > mm 2 -- grigliati con maglie
non attraversabili da sfera di Ø di cm 2 - gli elementi paralleli
dei grigliati posti perpendicolarmente al verso di marcia |
infissi esterni e
parapetti (ved. balconi) |
- facile manovrabilità
meccanismi apertura e chiusura - finestre che permettano
la visuale all'esterno - lieve pressione per
apertura parte mobili |
- h
maniglie da terra cm 100-130 (preferibile cm 115) -
traversa inferiore anta mobile sagomata o protetta -
pressione apertura ante non > kg 8 |
arredi fissi |
-
arredi non taglienti, privi di angoli vivi -
cassette della posta: raggiungibili da persona in carrozzina -
banconi e piani di appoggio: una parte utilizzabile da persona in carrozzina - aperture automatiche temporizzate; bussola, percorsi
obbligati e cancelli a spinta devono permettere il passaggio alla persona in
carrozzina - spazio di attesa con posti a sedere |
- edif.
resid.:
cassette posta h non > cm 140 - luoghi aperti
al pubblico:
tavoli e scrivanie spazio libero anteriore cm 150, laterale cm 120 - parte del bancone continuo ad h cm 90 dal piano di
calpestio -
almeno uno sportello con piano di utilizzo ad h cm 90 -
transenne guida: largh: cm 70, distanza cm 120 dal bancone, lungh. max. m 4,
h cm 90 - zone
attesa: numero adeguato di posti a sedere separati -
altezza apparecchiature automatiche: ved. terminali impianti |
terminali degli impianti |
- apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e
rubinetti di arresto, regolatori impianti riscaldamento e condizionamento,
pulsanti e citofoni: usati agevolmente e facilmente individuabili, protetti,
raggiungibili da persona in carrozzina |
-
altezza tra cm 40 e 140 - interruttori h tra cm 60 e 140 (consigliata
tra cm 75 e 140) -
campanello, pulsanti di comando: h tra cm 40 e 140 (consigliata tra cm 60 e 140) -
pulsanti bottoniera ascensore h tra cm 110
e 140 (consigliata per il pulsante più alto h cm 120) -
prese luce h tra cm 45 e 115 (consigliata
h tra cm 60 e 110) -
citofono h tra cm 110 e 130 (consigliata cm 120) - telefono
(parte più alta) h tra 100 e 140 (consigliata cm 120) |
servizi igienici |
-
possibilità di uso dei sanitari da persona in carrozzina -
accostamento laterale a wc, bidet, doccia, vasca, lavatoio, lavatrice -
accostamento frontale a lavabo -
corrimani, campanello di emergenza -
erogazione acqua calda con miscelatori termostatici -
porte scorrevoli con apertura verso l'esterno |
- wc e bidet: preferibilmente sospesi, h da
terra cm 45-50, asse wc o bidet cm 40 da parete laterale, bordo
anteriore a cm 75-80 da parete posteriore,
spazio libero a fianco cm 100 (misurato dall'asse dell'apparecchio) - vasca: spazio libero cm 140 lungh. e cm 80
prof. - lavabo: spazio libero cm 80 dal bordo
anteriore, h cm 80 da terra, preferire lavabo a mensola e rubinetti
a leva - doccia: a pavimento, sedile
ribaltabile, doccione a telefono - negli interventi di adeguamento si può sostituire la
vasca con la doccia ed eliminare il bidet - locali aperti al
pubblico: nel servizio igienico corrimano (o cm 3-4) vicino al wc e distante
cm 5 da parete alloggi
accessibili di ER sovvenz.: prevedere la possibilità di
inserire maniglioni o corrimano orizzontale o verticale alloggi ER visitabili: possibilità di giungere fino
in diretta prossimità di wc e lavabo |
cucine |
- uso
agevole - porte
scorrevoli o a libro |
-
lavello e cottura: spazio sottostante libero per un h cm 70 (min.) |
balconi,
terrazze |
-
dislivello contenuto della soglia tra balcone e ambiente interno -
parapetti che permettano la visuale all’esterno a persona seduta - sicurezza
e protezione da cadute. |
-
parapetto: h min. cm 100, i suoi elementi non devono essere traversabili da
una sfera di Ø cm 10, l'altezza della parte opaca non > cm 60 - in
una parte del balcone e del terrazzo deve esserci uno spazio in cui sia
inscrivibile una circonferenza di Ø cm 140 |
collegamenti orizzontali:
corridoi e passaggi corridoi di collegamento
dei percorsi verticali |
- andamento continuo,
variazioni di direzione evidenziate - variazioni di livello
raccordate con rampe - consentire, in punti non
troppo distanti, l'inversione di direzione alla carrozzina - piattaforma di
distribuzione per l'accesso al vari ambienti |
- largh. min. cm 100 - allargamenti nelle parti
terminali dei corridoi (almeno ogni 10 m) -
in prossimità delle porte fare attenzione al senso di apertura della porta e
agli spazi.liberi (antistanti e retrostanti la porta) per il passaggio |
collegamenti verticali:
scale |
-
andamento regolare e omogeneo; ogni rampa deve avere lo stesso numero di
gradini, largh. pedata e h alzata non devono variare - gradini: pedata
antisdrucciolevole, pianta rettangolare, profilo continuo, spigoli
arrotondati - parapetto - corrimano facilmente
afferrabile, di materiale non tagliente scale comuni e degli edifici aperti al pubblico - passaggio di 2 persone contemporaneamente e di una
barella - rampe lunghezza
contenuta o interrotte da ripiani, percepibili dai non vedenti - corrimano sui 2 lati e
2° corrimano (in presenza di bambini) -
preferibile illuminazione naturale laterale, illuminazione artificiale
laterale, comando su ogni pianerottolo, visibile al buio |
scale comuni in edifici aperti al
pubblico: - rampa:
largh. min. cm 120, pendenza limitata e costante -
pedata: largh. min. cm 30; 2a + 1p: cm 62-64 - segnale a pavimento, a cm 30
dal 1° e dall'ultimo gradino, per indicare l'inizio e la fine della rampa - parapetto: h cm 100,
inattraversabile da una sfera di 0 cm 10 -
corrimano: h cm 90-100, cm 75 per bambini, prolungato di cm 30 oltre il 1° e
l'ultimo gradino, distante cm 4 dal parapetto o dalla parete piena altre scale: rampa largh. min. cm 80, pedata largh. min. cm 25,
rapporto alzata pedata 2a + 1p: cm 62-64 |
rampe |
-
pendenza rapportata alla capacità di superarla e percorrerla senza
affaticamento da persona in carrozzina - ripiani di riposo per
rampe lunghe |
-
dislivello max. superabile con rampa: m 3,20 -
largh. min. cm 90 o cm 150, ogni 10 m ripiano orizzontale libero da porte di
cm 150x150 o cm 140x170 -
cordolo h cm 10 (in presenza di parapetto) -
pendenza max. 8%; in caso di adeguamento pendenza fino a 12% rapportata alla
lunghezza |
ascensori |
- dimensionamento della
cabina e delle porte per accesso ed uso a persona in carrozzina -
apertura porte con meccanismo per arresto e inversione chiusura in caso di
ostruzione vano porta - bottoniera comandi: h
adeguata per persone in carrozzina e usabile dai non vedenti -
nella cabina: citofono, campanello allarme, segnale luminoso per chiamata
allarme, luce di emergenza - complanarità tra
pavimento cabina e pianerottolo - segnalazione sonora di
arrivo al piano - dispositivo luminoso per
allarme |
-
autolivellamento ai piani (+ o - cm 2) - bottoniera h tra cm 110
e 140, bottoniera int. su parete laterale a cm 35 dalla porta della cabina,
pulsanti di comando in rilievo e in Braille - vicino a bottoniera
esterna: placca di riconoscimento del piano in Braille - citofono interno h cm
110-130 - luce di emergenza
interna: autonomia di 3 ore - sedile ribaltabile
all'interno cabina (se possibile) - segnalazione sonora di
arrivo al piano edifici nuova costruzione non resid.: cabina cm 140 prof. e 110 largh., porta posta su
lato corto cm 80 di luce netta, piattafarma di distribuzione cm 150x150 edifici resid. nuova costruzione: cabina cm 130 prof. e 95 largh., porta cm 80,
piattaforma distribuzione cm 150x150 adeguamento edifici esistenti: cabina cm 120 prof. e 80 largh., porta cm 75,
piattaforma distribuzione cm 140x140, la porta di piano può- essere ad anta
incernierata, ma con apertura automatica |
servoscala |
- in alternativa all'ascensore
nell'adeguamento o per superare differenze di livello contenute - agevole
accesso e stazionamento a persona in piedi, seduta, in carrozzina -
sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto, sicurezze
di movimento, meccaniche, elettriche e di comando |
- superamento di
dislivelli non > di m 4 - pedana servoscala: cm
35x35, portata tra kg 100 e 200 -
sedile servoscala e pedana servoscala. a. sedile ribaltabile: cm 35x40 a
distanza cm 40-50 dai predellino di cm 30x20; portata tra kg 100 e 200 -
piattaforma servoscala (piattaforma ribaltabile) e piattaforma servoscala
(piattaforma e sedile ribaltabile): cm 70x75, portata non < kg 130 e non
< kg 150 nei luoghi aperti al pubblico |
piattaforma elevatrici |
- spazio antistante, sia in partenza sia in arrivo, deve avere
profondità da consentire l'accesso e l'uscita a una persona in carrozzina |
- superamento dislivello
non > di m 4 (di norma) -
piattaforma e vano corsa: opportuna protezione, i due accessi con
cancelletto, portata utile min. kg 130 - vano corsa: cm 80x120 - protezione
da agenti atmosferici |
autorimesse |
- collegate con spazi
esterni e con apparecchi di risalita -
lo spazio sosta autovetture dei disabili deve consentire il movimento nelle
fasi di trasferimento e deve essere evidenziato con segnali orizzontali e
verticali |
-
singole e collettive: servite da ascensore o altro mezzo di sollevamento o da
rampe (pendenza max. 8%) edifici aperti al pubblico: un posto (ogni 50 o frazione di 50) di largh. m.
3,20 edil. resid, sovvenz.: numero di posti auto accessibili quanti gli
alloggi accessibili, posizionati vicino al mezzo di sollevamento o a un luogo
sicuro statico o a una via di fuga; le rampe carrabili o pedonali provviste
di corrimano |
SPAZI ESTERNI percorsi |
-
almeno un percorso in piano; andamento semplice e regolare senza strozzature
e ostacoli -
largh. per inversione di marcia a persone in carrozzina - ciglio (se il percorso è
adiacente a zone non pavimentate) - variazioni di livello
raccordate con lievi pendenze o rampe - intersezione tra
percorso pedonale e carrabile segnalato per i non vedenti |
- largh. min. cm 90,
allargamenti ogni 10 m -
zona interessata dalle svolte ortogonali alla marcia: largh. cm170 su ciascun
lato, in piano - ciglio: h cm 10 dal calpestio, differenziato per colore e
materiale, interrotto da varchi ogni 10M -
pend. longit. di norma 5%, ogni 15 m un ripiano prof. cm 150, con pend. 8% ripiano ogni 10 m; pend. trasv. max. 1 % - pendenza più
contropendenza < 22% -
dislivello tra piano percorso e terreno o zona carrabile: cm 2,5; raccordo
tra percorso pedonale e livello stradale con rampe di pend. non > 15% e
con dislivello max. cm 15 - fino ad h m 2,10 dal
calpestio: nessun ostacolo (tabelle, elementi sporgenti etc.) |
pavimentazioni |
- antisdrucciolevole,
differenze di livello contenute - grigliati con maglie non
larghe - spazi di sosta: ved. le
caratteristiche delle autorimesse |
- ved. pavimenti |
parcheggi |
-
complanari alle aree pedonali di servizio o collegati con rampe o apparecchi
di sollevamento -
spazi di sosta: ved. le caratteristiche delle autorimesse |
-
un posto auto (ogni 50 o frazione di 50) collocato vicino al percorso
pedonale o vicino all’accesso dell'edificio, preferibilmente dotato di
copertura |
SEGNALETICA |
-
unità immobiliari e spazi esterni accessibili: cartelli di indicazione
facilmente visibili, riportare il simbolo internazionale di accessibilità - numeri civici, targhe,
contrassegni: facilmente leggibili - edifici aperti al pubblico: segnalare attività e percorsi - evidenziare ogni
situazione di pericolo - per i non vedenti:
apparecchi fonici e scritte in Braille |
|
Legenda:
a alzata - coeff. coefficiente - dist. distanza - ER edilizia residenziale - edif. resid. edificio residenziale - est. esterno - h altezza - int. Interno - larg. larghezza - long. longitudinale - lungh. lunghezza - max. massimo - min. minimo p pedata - pend. pendenza - prof. profondità - sovvenz. sovvenzionata - trasv. trasversale.
(*) Dipartimento Casa-città del Politecnico di Torino - Marzo
1990.
(1) M.T. Ponzio (a cura di), Nuove norme sulle barriere architettoniche.
La legge 13/1989 e le prescrizioni tecniche per l'attuazione, Torino,
Rosenberg & Sellier, 1990. Il volume può essere richiesto versando L.
17.000 sul c.c.p. n. 25408105 intestato a Prospettive
assistenziali, Via Artisti 34, Torino 10124.
(2) Cfr. punto 2 della Circolare esplicativa della legge 13/1989
emanata dal ministero dei lavori pubblici, in data 22.6.1989, n. 1669/U.L.,
pubblicata nella stessa Gazzetta ufficiale in cui compare il DM 236/1989 (S.O.
n. 45 alla G.U. n. 145 del 23.6.1989).
(3) I concetti di accessibilità,
visitabilità, adattabilità sono nuovi nella normativa italiana e, lungi
dall'essere universalmente conosciuti, si possono prestare ad interpretazioni
differenti tra loro. La prima disposizione normativa che definisce tali
concetti è la legge regionale della Lombardia n. 6 del 20.2.1989, Norme sull'eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione (S.O. n. 1 al B.U.
n. 8 del 22.2.1989), modificata con la legge regionale n. 76 del 22.12.1989, Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 20
febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e
prescrizioni tecniche di attuazione» (1° S.O. al 13.11. n. 52 del
27.12.89).
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