Prospettive assistenziali, n. 91, luglio-settembre
1990
NUOVI ENTI PER I CIECHI - TESTO
APPROVATO IN SEDE REFERENTE DALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO (*)
Art. 1 (Integrazione scolastica)
1. L'istruzione dei ragazzi minorati nella vista si
attua mediante l'integrazione nelle scuole ordinarie di ogni ordine e grado. A
tal fine, anche mediante convenzioni tra amministrazione scolastica, unità
sanitarie locali, enti locali e centri regionali di cui alla presente legge,
sono predisposti servizi, interventi e strutture specializzate educativamente
validi in relazione alla metodologia tiflologica, secondo le norme della
presente legge.
Art. 2 (Trasformazione degli Istituti
dei ciechi)
1.
Gli Istituti per ciechi, pubblici e privati, compresi quelli di cui
all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, o per i quali comunque sia in corso il procedimento di estinzione, sono
trasformati, a domanda, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, in enti
pubblici regionali, con le funzioni di centri per il sostegno educativo e
rieducativo.
2.
I centri regionali di cui al comma 1 favoriscono, nei modi specifici a
ciascuno, l'integrazione scolastica e sociale dei minorati nella vista, anche
attraverso forme di consulenza, secondo le norme della presente legge.
Art. 3 (Norme sul patrimonio)
1. I patrimoni immobiliari e mobiliari degli istituti
di cui all'articolo 2, comma 1, sono conferiti ai centri regionali.
2. Su tali patrimoni, che possono essere anche
riconvertiti, è conservato il vincolo di destinazione per attività,
iniziative, servizi e finalità, di cui alla presente legge.
3. Qualora, alla data di entrata in vigore della
presente legge, parte dì tali patrimoni sia di fatto utilizzata per finalità
diverse, le regioni territorialmente competenti provvedono al suo recupero ed
alla sua destinazione alle finalità previste dalla legge stessa.
Art. 4 (Competenze delle regioni)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 con proprie leggi e
regolamenti, in conformità ai seguenti fini:
a) promozione e sostegno di attività concernenti
l'istruzione, la riabilitazione e l'educazione permanente dei minorati nella
vista, nonché la relativa ricerca metodologica presso i centri di cui
all'articolo 2;
b) organizzazione di servizi convittuali e residenziali,
da utilizzare temporaneamente per periodi definiti, e di interventi mirati a
favore dei minorati nella vista che frequentino scuole o corsi fuori
dell'abituale residenza, o che presentino specifiche esigenze connesse a
situazioni di particolare gravità, su presentazione di singoli progetti
educativi;
c) programmazione di attività di sostegno prescolastico
e parascolastico, non di competenza del Ministero della pubblica istruzione,
nonché di attività specifiche, volte al conseguimento della piena autonomia e
dell'integrazione dei minorati nella vista;
d) promozione ed attuazione di servizi specifici per
i minorati nella vista che presentino menomazioni multiple riguardanti più
apparati, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti, ivi compresi
gli enti locali di residenza, al fine di garantire l'integrazione nel tessuto
sociale di appartenenza;
e) promozione delle attività e della ricerca
metodologica volte alla formazione professionale dei minorati nella vista,
tenuto conto delle risorse territoriali disponibili, nonché delle concrete
possibilità di integrazione lavorativa;
f) promozione ed attuazione, in collaborazione con il
servizio sanitario nazionale, di servizi specificamente attrezzati per la
riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione di coloro che abbiano
subito la perdita o la menomazione della vista in età adulta o, comunque,
successivamente alla frequenza scolastica, nonché della relativa ricerca
metodologica;
g) promozione ed attuazione di servizi per la
assistenza ai minorati nella vista anziani, strutturati in modo fiale da
consentire la libera scelta tra forme di vita comunitaria e forme di assistenza
domiciliare, e da favorire, ove possibile, la costituzione di micro-cornunità;
h) promozione di iniziative di ricerca scientifica
per l'adeguamento delle metodologie didattiche e per l'individuazione di nuovi
sbocchi professionali, da realizzarsi mediante la costituzione di comitati
tecnici e la collaborazione con le università, con il Consiglio nazionale delle
ricerche e con gli enti pubblici interessati;
i) promozione di attività per la formazione, la
specializzazione e l'aggiornamento del personale interessato alle attività di
cui alla presente legge, anche in collaborazione con le università, mediante
l'attuazione di corsi, effettuati nel rispetto della normativa vigente, ferma
restando la differenziazione tra i docenti operanti nella scuola e gli
operatori che svolgono il proprio compito come consulenti tiflologici presso le
famiglie, le unità sanitarie locali o gli enti locali;
l) partecipazione alla definizione dei piani promossi
dall'amministrazione scolastica per l'utilizzazione di consulenti tiflologici,
anche stranieri, nelle strutture scolastiche, a favore degli studenti
minorati nella vista, delle famiglie e dei docenti;
m) predisposizione di servizi di sostegno economico,
culturale e psicologico per le famiglie dei minorati nella vista, in
collaborazione con l'amministrazione scolastica, gli enti locali, le unità
sanitarie locali e le associazioni di volontariato;
n) produzione e distribuzione di materiale didattico
specifico per l'apprendimento singolo 0 di gruppo per i minorati nella vista,
ivi compresi testi e tecnologie.
Art. 5 (Competenze del Ministero della
pubblica istruzione)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1,
il Ministero della pubblica istruzione provvede, con uno o più decreti da
emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla:
a) emanazione delle norme per l'approvazione delle
convenzioni di cui all'articolo 1 tra le scuole, i centri di cui alla presente
legge, le unità sanitarie locali e gli enti locali;
b) autorizzazione di forme sperimentali di scuola
integrata, su richiesta dei centri regionali di cui alla presente legge.
Art. 6 (Personale)
1. Le leggi e i regolamenti regionali di cui all'articolo
4, comma 1, stabiliscono le modalità di inquadramento, a domanda degli
interessati, nei ruoli dei centri regionali di cui alla presente legge, del
personale già immesso nei ruoli o negli organici degli Istituti di cui
all'articolo 2 alla data del 31 dicembre 1988.
2. Le regioni, entro il termine di cui all'articolo
3, emanano norme sullo stato giuridico del personale, compresi i direttori dei
centri di cui all'articolo 7, che garantiscano i diritti acquisiti e lo
svolgimento di idonee iniziative di qualificazione, di riqualificazione e di
aggiornamento degli operatori, da compiersi in rapporto con le università e le
associazioni specifiche.
Art. 7 (Consiglio di amministrazione)
1. Ogni centro regionale è retto da un consiglio di
amministrazione, costituito dai seguenti membri:
a)
1 rappresentante nominato dalla regione;
b)
1 rappresentante nominato dalla provincia;
c)
1 rappresentante nominato dal comune in cui ha sede il centro;
d)
4 rappresentanti. nominati dalle associazioni dei minorati della vista;
e)
1 rappresentante nominato dalla Sovrintendenza regionale all'istruzione;
f)
1 rappresentante nominato dall'unità sanitaria locale dove ha sede il centro.
2.
Prende parte ai lavori del consiglio il direttore del centro.
3. II consiglio di amministrazione nomina fra i suoi
membri il presidente ed il vice presidente; redige il regolamento interno del
centro, che sottopone, insieme con le eventuali successive modificazioni,
all'approvazione della regione competente.
4.
I centri sono rappresentati dal proprio presidente nella federazione nazionale
delle istituzioni pro ciechi.
5.
II consiglio dura in carica 4 anni.
Art.
8 (Istituzione di nuovi centri regionali)
1. Le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto
speciale, nel cui territorio non esistono istituti per minorati della vista,
possono istituire centri regionali, secondo le norme della presente legge.
.
Art. 9 (Oneri finanziari)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione
della presente legge, le regioni provvedono a carico dei fondi istituiti ai
sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.. 281, e successive
modificazioni e integrazioni,. per la parte. di essi destinata agli interventi
in campo sociale.
Art. 10 (Norme finali)
1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, e dell'articolo
26 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, sulla riforma sanitaria, le
province o le unità sanitarie locali competenti sono tenute a sostenere
integralmente le spese necessarie al conseguimento di una qualificazione
professionale, o di una riabilitazione integrale da parte dei soggetti che
sono considerati ciechi in base alla legge 29 settembre 1967, n. 946, ed alla
sola condizione del requisito della cecità.
2. La scelta per la qualificazione professionale
spetta esclusivamente al minorato della vista o a chi esercita la potestà sul
medesimo.
(*) Il testo, approvato in sede
referente dalla Commissione Istruzione del Senato, reca il titolo «Norme per
favorire l'integrazione scolastica e l'assistenza a favore del minorati nella
vista e per la trasformazione degli Istituti dei ciechi».
www.fondazionepromozionesociale.it