Prospettive assistenziali, n. 91, luglio-settembre 1990

 

 

NUOVI ENTI PER I CIECHI - TESTO APPROVATO IN SEDE REFERENTE DALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO (*)

 

 

Art. 1 (Integrazione scolastica)

1. L'istruzione dei ragazzi minorati nella vista si attua mediante l'integrazione nelle scuole or­dinarie di ogni ordine e grado. A tal fine, anche mediante convenzioni tra amministrazione scola­stica, unità sanitarie locali, enti locali e centri regionali di cui alla presente legge, sono predi­sposti servizi, interventi e strutture specializzate educativamente validi in relazione alla metodologia tiflologica, secondo le norme della presente legge.

 

Art. 2 (Trasformazione degli Istituti dei ciechi)

1. Gli Istituti per ciechi, pubblici e privati, com­presi quelli di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o per i quali comunque sia in corso il pro­cedimento di estinzione, sono trasformati, a do­manda, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, in enti pubblici regionali, con le funzioni di centri per il sostegno educativo e rieducativo.

2. I centri regionali di cui al comma 1 favori­scono, nei modi specifici a ciascuno, l'integra­zione scolastica e sociale dei minorati nella vista, anche attraverso forme di consulenza, secondo le norme della presente legge.

 

Art. 3 (Norme sul patrimonio)

1. I patrimoni immobiliari e mobiliari degli isti­tuti di cui all'articolo 2, comma 1, sono conferiti ai centri regionali.

2. Su tali patrimoni, che possono essere an­che riconvertiti, è conservato il vincolo di desti­nazione per attività, iniziative, servizi e finalità, di cui alla presente legge.

3. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, parte dì tali patrimoni sia di fatto utilizzata per finalità diverse, le regioni territo­rialmente competenti provvedono al suo recu­pero ed alla sua destinazione alle finalità previ­ste dalla legge stessa.

 

Art. 4 (Competenze delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'at­tuazione degli articoli 1, 2 e 3 con proprie leggi e regolamenti, in conformità ai seguenti fini:

a) promozione e sostegno di attività concer­nenti l'istruzione, la riabilitazione e l'educazione permanente dei minorati nella vista, nonché la relativa ricerca metodologica presso i centri di cui all'articolo 2;

b) organizzazione di servizi convittuali e resi­denziali, da utilizzare temporaneamente per pe­riodi definiti, e di interventi mirati a favore dei minorati nella vista che frequentino scuole o cor­si fuori dell'abituale residenza, o che presentino specifiche esigenze connesse a situazioni di par­ticolare gravità, su presentazione di singoli pro­getti educativi;

c) programmazione di attività di sostegno pre­scolastico e parascolastico, non di competenza del Ministero della pubblica istruzione, nonché di attività specifiche, volte al conseguimento del­la piena autonomia e dell'integrazione dei mino­rati nella vista;

d) promozione ed attuazione di servizi speci­fici per i minorati nella vista che presentino me­nomazioni multiple riguardanti più apparati, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti, ivi compresi gli enti locali di residenza, al fine di garantire l'integrazione nel tessuto sociale di appartenenza;

e) promozione delle attività e della ricerca metodologica volte alla formazione professionale dei minorati nella vista, tenuto conto delle risor­se territoriali disponibili, nonché delle concrete possibilità di integrazione lavorativa;

f) promozione ed attuazione, in collaborazione con il servizio sanitario nazionale, di servizi spe­cificamente attrezzati per la riabilitazione, la qua­lificazione e la riqualificazione di coloro che ab­biano subito la perdita o la menomazione della vista in età adulta o, comunque, successivamen­te alla frequenza scolastica, nonché della relativa ricerca metodologica;

g) promozione ed attuazione di servizi per la assistenza ai minorati nella vista anziani, strut­turati in modo fiale da consentire la libera scelta tra forme di vita comunitaria e forme di assisten­za domiciliare, e da favorire, ove possibile, la co­stituzione di micro-cornunità;

h) promozione di iniziative di ricerca scienti­fica per l'adeguamento delle metodologie didat­tiche e per l'individuazione di nuovi sbocchi pro­fessionali, da realizzarsi mediante la costituzio­ne di comitati tecnici e la collaborazione con le università, con il Consiglio nazionale delle ricer­che e con gli enti pubblici interessati;

i) promozione di attività per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento del persona­le interessato alle attività di cui alla presente legge, anche in collaborazione con le università, mediante l'attuazione di corsi, effettuati nel ri­spetto della normativa vigente, ferma restando la differenziazione tra i docenti operanti nella scuola e gli operatori che svolgono il proprio compito come consulenti tiflologici presso le fa­miglie, le unità sanitarie locali o gli enti locali;

l) partecipazione alla definizione dei piani pro­mossi dall'amministrazione scolastica per l'uti­lizzazione di consulenti tiflologici, anche stranie­ri, nelle strutture scolastiche, a favore degli stu­denti minorati nella vista, delle famiglie e dei docenti;

m) predisposizione di servizi di sostegno eco­nomico, culturale e psicologico per le famiglie dei minorati nella vista, in collaborazione con l'amministrazione scolastica, gli enti locali, le unità sanitarie locali e le associazioni di volon­tariato;

n) produzione e distribuzione di materiale di­dattico specifico per l'apprendimento singolo 0 di gruppo per i minorati nella vista, ivi compresi testi e tecnologie.

 

Art. 5 (Competenze del Ministero della pubblica istruzione)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero della pubblica istruzione provvede, con uno o più decreti da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg­ge, alla:

a) emanazione delle norme per l'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 1 tra le scuo­le, i centri di cui alla presente legge, le unità sanitarie locali e gli enti locali;

b) autorizzazione di forme sperimentali di scuola integrata, su richiesta dei centri regionali di cui alla presente legge.

 

Art. 6 (Personale)

1. Le leggi e i regolamenti regionali di cui all'articolo 4, comma 1, stabiliscono le modalità di inquadramento, a domanda degli interessati, nei ruoli dei centri regionali di cui alla presente legge, del personale già immesso nei ruoli o ne­gli organici degli Istituti di cui all'articolo 2 alla data del 31 dicembre 1988.

2. Le regioni, entro il termine di cui all'articolo 3, emanano norme sullo stato giuridico del per­sonale, compresi i direttori dei centri di cui all'articolo 7, che garantiscano i diritti acquisiti e lo svolgimento di idonee iniziative di qualifica­zione, di riqualificazione e di aggiornamento de­gli operatori, da compiersi in rapporto con le università e le associazioni specifiche.

 

Art. 7 (Consiglio di amministrazione)

1. Ogni centro regionale è retto da un consi­glio di amministrazione, costituito dai seguenti membri:

a) 1 rappresentante nominato dalla regione;

b) 1 rappresentante nominato dalla provincia;

c) 1 rappresentante nominato dal comune in cui ha sede il centro;

d) 4 rappresentanti. nominati dalle associazio­ni dei minorati della vista;

e) 1 rappresentante nominato dalla Sovrinten­denza regionale all'istruzione;

f) 1 rappresentante nominato dall'unità sanita­ria locale dove ha sede il centro.

2. Prende parte ai lavori del consiglio il diret­tore del centro.

3. II consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente; redige il regolamento interno del centro, che sot­topone, insieme con le eventuali successive mo­dificazioni, all'approvazione della regione com­petente.

4. I centri sono rappresentati dal proprio presidente nella federazione nazionale delle istitu­zioni pro ciechi.

5. II consiglio dura in carica 4 anni.

 

                                             Art. 8 (Istituzione di nuovi centri regionali)    

1. Le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel cui territorio non esistono istituti per minorati della vista, possono istituire centri regionali, secondo le norme della presente legge.

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Art. 9 (Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applica­zione della presente legge, le regioni provvedono a carico dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.. 281, e successive modificazioni e integrazioni,. per la parte. di essi destinata agli interventi in campo sociale.

 

Art. 10 (Norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giu­gno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, e dell'articolo 26 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, sulla riforma sani­taria, le province o le unità sanitarie locali com­petenti sono tenute a sostenere integralmente le spese necessarie al conseguimento di una qualificazione professionale, o di una riabilita­zione integrale da parte dei soggetti che sono considerati ciechi in base alla legge 29 settem­bre 1967, n. 946, ed alla sola condizione del re­quisito della cecità.

2. La scelta per la qualificazione professionale spetta esclusivamente al minorato della vista o a chi esercita la potestà sul medesimo.

 

 

 

(*) Il testo, approvato in sede referente dalla Commis­sione Istruzione del Senato, reca il titolo «Norme per favo­rire l'integrazione scolastica e l'assistenza a favore del minorati nella vista e per la trasformazione degli Istituti dei ciechi».

 

 

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