Prospettive assistenziali, n. 92, ottobre-dicembre
1990
CARTE DEI DOVERI DEI GIORNALISTI E I
DIRITTI DEI MINORI E DEI SOGGETTI DEBOLI
Da anni insistiamo
sulla necessità di un pieno rispetto della personalità dei cittadini, in
particolare di coloro che non sono in grado di autodifendersi (minori,
handicappati intellettivi gravi e gravissimi, anziani cronici non autosufficienti).
A proposito
della vicenda di Serena, avevamo affermato che era «un vero e proprio atto di malvagità gratuita» la divulgazione, nel libro scritto da
Natalia Ginzburg, del nome con cui la bambina «viene attualmente chiamata
dalla famiglia in cui è inserita da quasi un anno».
Siamo quindi
ben lieti che finalmente «nella
carta dei diritti e dei doveri del giornalista RAI», varata nello scorso agosto (di cui riproduciamo le parti più significative)
gli operatori del servizio pubblico si siano impegnati a «garantire
l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in
casi di cronaca».
Di notevole
rilievo, altresì, la cosiddetta «Carta di Treviso», approvata dalla
Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall'Ordine dei Giornalisti, il
cui testo è integralmente riportato più avanti, anche se siamo estremamente preoccupati
per il ruolo di garante assegnato al «Telefono azzurro», nell'ambito di un
Comitato nazionale permanente che possa «tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare
opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina
della categoria eventuali casi di violazione della deontologia professionale».
Infatti
«Telefono azzurro» continua ad ignorare le violenze subite dai 50 mila bambini
ricoverati in istituto (1). Inoltre restano ferme le perplessità che
avevamo manifestato nell'articolo «Telefono azzurro: come banalizzare la complessità
dei problemi sociali» (2).
Carta dei diritti e dei doveri del
Giornalista RAI
La carta dei diritti e dei doveri del giornalista
radiotelevisivo del servizio pubblico, sottoscritta dal Sindacato dei
giornalisti della RAI e dal Presidente e dal Direttore generale della RAI stessa,
prevede in merito alla «tutela dei soggetti deboli» guanto segue: «I
giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture
diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca, i fatti o
situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato
più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di
cronaca.
«I giornalisti della RAI ritengono centrale il
rispetto dei diritti delle persone, anche di quelle detenute. In ogni caso è
doveroso rispettare, sempre e comunque, la presunzione di innocenza per quanti
sono coinvolti in casi giudiziari. La assoluzione di un imputato va data con lo
stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto della incriminazione o di
una precedente condanna. I giornalisti della RAI si astengono dal diffondere
nome e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano
particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno
evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione».
Carta di Treviso
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e
Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e
rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta
costituzionale ed in particolare:
- il riconoscimento che valore supremo
dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi
inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati,
aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che
impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie
articolazioni istituzionali e comunitarie di proteggere l'infanzia e la
gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana
nonché i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del
bambino e in particolare:
- che il bambino deve crescere in un'atmosfera di
comprensione e che «per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno
di particolari cure e assistenza»;
- che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve
costituire oggetto di primaria considerazione «il maggiore interesse del
bambino» e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo
sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto a
interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati
al suo onore e alla sua reputazione;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di
appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni
e materiali dannosi al suo benessere;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da
qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.
FNSI e Ordine del giornalisti consapevoli che il
fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in
conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela
privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va
ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo
protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche
normative previste dal Codice di procedura penale e dal Codice di procedura
penale per i minori. Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il «divieto di
pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a
identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di
procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori testimoni,
persone offese e danneggiate...».
Sulla base di questa premessa e delle norme
deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine
professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui minori
più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza
nel nostro Paese; la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono,
in collaborazione con «Telefono azzurro», il seguente protocollo d'intesa:
a) il rispetto per la persona del minore, sia come
soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento
dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare
elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
b) la tutela della personalità del minore si estende
anche - tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue
componenti - a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori,
questioni relative ad adozioni ed affidamento, figli di genitori carcerati,
ecc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in
divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di
maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni
del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
c) particolare attenzione andrà posta per evitare
possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a
far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
d) per i casi ove manchi univoca disciplina
giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di
valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;
e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili
di casi di rapimento o di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la
pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque
verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai
direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un
dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano
l'opportunità che in casi di soggetti deboli l'informazione sia il più
possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto
di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in
modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti
alla eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con
inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del minore, e le sue difficoltà,
nella quotidianità.
FNSI
e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:
- a individuare strumenti e occasioni che consentano
una migliore cultura professionale;
- a prevedere che nei testi di preparazione all'esame
professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione
dell'infanzia;
- a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei
giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme
all'Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione
dei soggetti deboli;
- ad attivare un filo diretto con le varie professionalità
impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
-
a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile
con l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel
quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul
sistema radiotelevisivo;
- a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione
della Federazione Italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta
nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare
l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- a richiamare i responsabili delle reti nazionali
televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle
trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.
FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di
costituire, in collaborazione con «Telefono azzurro», insieme con 1e altre
componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato
nazionale permanente di Garanti che possa - sentiti anche i costituendi gruppi
di lavoro - tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche,
organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di
autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia
professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su
segnalazione dei lettori, di propria iniziativa.
Treviso, 5 ottobre 1990
(1) Ad esempio, non una parola viene
detta a questo riguardo da Ernesto Caffo negli articoli «Difendere l'infanzia»
e «Il Telefono azzurro» apparsi in «La famiglia», luglio-agosto 1990. Le
omissioni di «Telefono azzurro» nei riguardi dei minori istituzionalizzati
erano state da noi denunciate già anni or sono. Si veda il verbale dell'incontro
ANFAA-ULCES-Telefono azzurro in Prospettive
assistenziali, n. 82, aprile-giugno 1988.
(2) Cfr. Prospettive
assistenziali, n. 80, ottobre-dicembre 1987.
www.fondazionepromozionesociale.it