Prospettive assistenziali, n. 92, ottobre-dicembre 1990

 

 

CARTE DEI DOVERI DEI GIORNALISTI E I DIRITTI DEI MINORI E DEI SOGGETTI DEBOLI

 

 

Da anni insistiamo sulla necessità di un pie­no rispetto della personalità dei cittadini, in particolare di coloro che non sono in grado di autodifendersi (minori, handicappati intellettivi gravi e gravissimi, anziani cronici non autosufficienti).

A proposito della vicenda di Serena, avevamo affermato che era «un vero e proprio atto di malvagità gratuita» la divulgazione, nel libro scritto da Natalia Ginzburg, del nome con cui la bambina «viene attualmente chiamata dalla famiglia in cui è inserita da quasi un anno».

Siamo quindi ben lieti che finalmente «nella carta dei diritti e dei doveri del giornalista RAI», varata nello scorso agosto (di cui riproduciamo le parti più significative) gli operatori del servizio pubblico si siano impegnati a «garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca».

Di notevole rilievo, altresì, la cosiddetta «Carta di Treviso», approvata dalla Federazione Na­zionale della Stampa Italiana e dall'Ordine dei Giornalisti, il cui testo è integralmente riportato più avanti, anche se siamo estremamente preoc­cupati per il ruolo di garante assegnato al «Te­lefono azzurro», nell'ambito di un Comitato na­zionale permanente che possa «tempestivamen­te fissare indirizzi su singole problematiche, or­ganizzare opportune verifiche di ricerca e sot­toporre agli organi di autodisciplina della cate­goria eventuali casi di violazione della deonto­logia professionale».

Infatti «Telefono azzurro» continua ad ignorare le violenze subite dai 50 mila bambini rico­verati in istituto (1). Inoltre restano ferme le perplessità che avevamo manifestato nell'arti­colo «Telefono azzurro: come banalizzare la complessità dei problemi sociali» (2).

 

Carta dei diritti e dei doveri del Giornalista RAI

La carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico, sottoscrit­ta dal Sindacato dei giornalisti della RAI e dal Presidente e dal Direttore generale della RAI stessa, prevede in merito alla «tutela dei sog­getti deboli» guanto segue: «I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca, i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a ga­rantire l'anonimato più assoluto (nome e imma­gine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca.

«I giornalisti della RAI ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone, anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque, la presunzione di innocen­za per quanti sono coinvolti in casi giudiziari. La assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto della incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della RAI si astengono dal diffondere nome e immagine dei condannati a pene lievis­sime salvo nei casi che abbiano particolare ri­levanza sociale o coinvolgano personaggi pubbli­ci. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione».

 

Carta di Treviso

Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e Ordine dei giornalisti, nella convinzio­ne che l'informazione debba ispirarsi e rispet­tare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie di proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata cre­scita umana nonché i principi ribaditi nella Con­venzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:

- che il bambino deve crescere in un'at­mosfera di comprensione e che «per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha biso­gno di particolari cure e assistenza»;

- che in tutte le azioni riguardanti i bam­bini deve costituire oggetto di primaria consi­derazione «il maggiore interesse del bambino» e che perciò tutti gli altri interessi devono es­sere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sot­toposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati al suo ono­re e alla sua reputazione;

- che lo Stato deve incoraggiare lo svi­luppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e mate­riali dannosi al suo benessere;

- che gli Stati devono prendere appropria­te misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.

FNSI e Ordine del giornalisti consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può tro­vare dei limiti quando venga in conflitto con di­ritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura pe­nale e dal Codice di procedura penale per i mi­nori. Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuo­vo Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle genera­lità dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate...».

Sulla base di questa premessa e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giorna­listi, ai fini di sviluppare un'informazione sui mi­nori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Pae­se; la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con «Telefono azzurro», il seguente protocollo d'intesa:

a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identifica­zione;

b) la tutela della personalità del minore si estende anche - tenuta in prudente considera­zione la qualità della notizia e delle sue compo­nenti - a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozioni ed affidamento, figli di genitori carce­rati, ecc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, preva­lendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spetta­colarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;

c) particolare attenzione andrà posta per evi­tare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

d) per i casi ove manchi univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;

e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili di casi di rapimento o di bambini scom­parsi - si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolinea­no l'opportunità che in casi di soggetti deboli l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'ap­porto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicu­rare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti alla eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.

FNSI e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:

- a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

- a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infan­zia;

- a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione na­zionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

- ad attivare un filo diretto con le varie pro­fessionalità impegnate per una tutela e uno svi­luppo del bambino e dell'adolescente;

- a coinvolgere i soggetti istituzionali chia­mati alla tutela dei minori;

- ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'Ufficio del Garante per la radiodif­fusione e l'editoria, anche nel quadro delle veri­fiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;

- a prevedere, attraverso l'auspicabile col­laborazione della Federazione Italiana degli Edi­tori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'im­pegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

- a richiamare i responsabili delle reti na­zionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con «Telefono az­zurro», insieme con 1e altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno ade­rire, un Comitato nazionale permanente di Ga­ranti che possa - sentiti anche i costituendi gruppi di lavoro - tempestivamente fissare in­dirizzi su singole problematiche, organizzare op­portune verifiche di ricerca e sottoporre agli or­gani di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professio­nale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di pro­pria iniziativa.

 

Treviso, 5 ottobre 1990

 

 

 

(1) Ad esempio, non una parola viene detta a questo riguardo da Ernesto Caffo negli articoli «Difendere l'in­fanzia» e «Il Telefono azzurro» apparsi in «La famiglia», luglio-agosto 1990. Le omissioni di «Telefono azzurro» nei riguardi dei minori istituzionalizzati erano state da noi denunciate già anni or sono. Si veda il verbale dell'in­contro ANFAA-ULCES-Telefono azzurro in Prospettive as­sistenziali, n. 82, aprile-giugno 1988.

(2) Cfr. Prospettive assistenziali, n. 80, ottobre-dicem­bre 1987.

 

 

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